RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI Clausole campione

RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI. La procedura di gara sarà disciplinata dalle seguenti disposizioni: • D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m. i. avente ad oggetto: “ Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”; • D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. avente ad oggetti “Regolamento di esecuzione e d’attuazione del D. lgs. 163/2006” • D.lgs. n. 81 del 09/04/2008 e successive modifiche, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro per la parte applicabile al presente appalto di forniture; • Prescrizioni amministrative contenute nel bando di gara, nel capitolato generale e nel presente Capitolato speciale di gara che regolamenta le procedure da seguire; • T.U. n. 445 del 28/12/2000; • Norme del codice civile riguardanti le disposizioni sui contratti. • Legge Xxxxxxxxx x° 0 xxx 00/00/0000 Xx precisa inoltre che ai sensi della legge n. 287/90 è fatto divieto alle ditte offerenti di ripartire il mercato anche mediante raggruppamento temporaneo, allo scopo di impedire, restringere o falsare in maniera consistente la concorrenza. É fatto altresì divieto di presentare offerta da parte di ditte controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI. Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente (2006/962/CE), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea II 30 dicembre 2006/L 394; Legge n.92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita”; Legge regionale, n. 15 del 7/08/2002: Riforma della formazione professionale (art. 30) e s.m.i; Legge Regionale 29 settembre 2011, n. 25 “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi al lavoro”; Legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 “Riforma del sistema di governo regionale e territoriale” pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 142 del 02/11/2015, disciplina il riordino delle funzioni amministrative delle Province, delle aree vaste, delle forme associative comunali e della Città Metropolitana di Bari; REGOLAMENTO REGIONALE 22 ottobre 2012, n. 28 recante “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro della Regione Puglia e s.m.i.”; DGR n. 1604 del 12/07/2011: Adozione dello schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Puglia e Regione Toscana per la collaborazione in materia di standard per il riconoscimento e la certificazione delle competenze; D.G.R n. 195 del 31/01/2012 ha approvato le “Linee guida per l’accreditamento degli organismi formativi” (DGR modificata da Deliberazioni di Giunta n. 598 del 28/03/2012, n. 1105 del 05/06/2012 e n. 1560 del 31/07/2012; D.G.R. n. 1584 del 31/07/2012 Regolamento Regionale recante “Disposizioni concernenti le procedure e i requisiti per l’accreditamento dei servizi al lavoro” di cui alla Legge regionale 29 settembre 2011, n. 25. Adozione ai sensi dell’art. 44, comma 2 dello Statuto; DGR n. 2273 del 13/11/2012: Indirizzi generali per la creazione del Sistema Regionale delle Competenze e istituzione del Comitato Tecnico regionale; DD n. 1395 del 20/12/2013: Approvazione in via sperimentale degli standard formativi generali; DGR n. 327 del 7/03/2013: Istituzione del Repertorio Regionale delle Figure Professionali. Impianto descrittivo metodologico; Accordo Stato Regioni 24 settembre 2015 “Linee Guida per l’apprendistato professionalizzante”, ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99; Decreto Legislativo n.81 del 15 giugno 2015, “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di ...
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI. D.P.R. 10 gennaio 2017, n. 23 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l’attuazione della Direttiva 2014/33/ UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l’esercizio degli ascensori; • D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio (G.U. n. 134 del 10/06/1999); • D.P.R. 19 gennaio 2015 n. 8 Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 per chiudere la procedura di infrazione 2011/4064 ai fini della corretta applicazione della direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi nonché della relativa licenza di esercizio. • D.M. 19 marzo 2015 Semplificazione per l’installazione di ascensori. • Regolamenti dell’Organismo Nazionale di Accreditamento ACCREDIA • Disposizioni con forza di legge o a carattere d’indirizzo emanati da Autorità pubbliche competenti (es. Circolari Ministeriali); • UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 “Valutazione della Conformità - Requisiti per gli Organismi che certificano prodotti, processi e servizi”; • Norme Nazionali ed Internazionali applicabili allo scopo.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI. Decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 “Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura” • Deliberazione 22 ottobre 2008 – ARG/gas 155/08 A.E.E.G. - Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale • Decreto Legislativo 12 giugno 2003, n. 233 “Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive” • Decreto Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 24/9/CE in materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva” • Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 194 “Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE” • UNI EN 12405-1 Misuratori di GAS. Dispositivi di Conversione. Parte 1: Conversione di volume • EN 60529 Gradi di protezione degli involucri • UNI/TS 11291-1 Sistemi di misurazione del gas. Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 1 Caratteristiche generali del sistema di telegestione o telelettura • UNI/TS 11291-2 Sistemi di misurazione del gas. Dispositivi di misurazione del gas su base oraria. Parte 2: Protocollo CTE • UNI/TS 11291-3 Sistemi di misurazione del gas. Dispositivi di misurazione del gas su base oraria. Parte 3: Protocollo CTR • UNI/TS 11291-5 Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 5: Requisiti per gruppi di misura con portata da 16 m3/h fino a 65 m3/h (contatore =G10 e =G40) • UNI/TS 11291-7 Sistemi di misurazione del gas - Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 7: Sistemi di telegestione dei misuratori gas - SAC,Concentratori, Ripetitori e Traslatori • UNI/TS 11291-8 Sistemi di misurazione del gas. Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 8 Protocolli per la telegestione dei gruppi di misura per la rete di distribuzione • UNI/TS 11291-9 Sistemi di misurazione del gas. Dispositivi di misurazione del gas su base oraria - Parte 9 Test di interoperabilità
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI. 1. I riferimenti legislativi e normativi sono elencati nell’allegato 2.
RIFERIMENTI LEGISLATIVI E NORMATIVI. L'esecuzione del servizio è soggetta all'osservanza delle norme indicate nel presente contratto; per tutto quanto non sia stabilito, si fa riferimento alle norme, leggi comunitarie, statali e regionali, regolamenti, disposizioni e circolari governative, che comunque abbiano attinenza con l’oggetto del contratto, siano esse in vigore all'atto dell'offerta, siano esse emanate durante il corso dei lavori. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente testo si rimanda al Codice Civile. In particolare, senza che la elencazione sia assunta in modo esaustivo ma soltanto esplicativo, si indicano nel seguito le principali norme e regolamenti che AMAGA ha consultato come riferimento per la stesura del presente contratto: • DPR n. 412 del 26.08.1993 (modificato dal DPR. n. 551 21.12.1999); • DPR n. 151 del 01.08.2011 (modificato dal D.M. 03.08.2015); • DLGS n. 311 del 29.12.2006 e s.m.i; • DLGS n. 114 del 30.05.2008 e s.m.i; • DM del 28.12.2012; • DM n. 37 del 22.01.2008; • DDG n. 6260 del 13.07.2013; • DGR n. 5117 del 18.07.2007 e s.m.i.; • DGR n. 2601 del 30.11.2011; • DGR n. 1118 del 30.12.2013; • DGR n. X/3965 del 31.07.2015; • UNI ISO 9001:2008; • UNI 7129:2008; • UNI 8364:2007; • UNI 10389:2009 • UNI CEI 11352:2010; • UNI 10200:2018; Costituiscono parte integrante del presente contratto i seguenti ALLEGATI:

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  • Valuta Gli importi relativi ai premi assicurativi ed alle prestazioni assicurate verranno calcolati, e conseguentemente corrisposti, nella moneta nazionale vigente al momento del pagamento.

  • NUOVI PREZZI Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

  • Prevenzione Le parti considerano inammissibile ogni atto o comportamento che si configuri come molestia sessuale e riconoscono il diritto delle lavoratrici e dei lavoratori ad essere trattati con dignità e ad essere tutelati nella propria libertà personale. Le aziende adotteranno, d'intesa con le R.S.A./R.S.U., le iniziative utili a prevenire le problematiche di cui sopra. Le parti concordano che le iniziative e gli interventi di cui sopra saranno portate a conoscenza di tutti i lavoratori/lavoratrici, anche, ad esempio, mediante affissione in ogni singola unità produttiva ed in luogo accessibile a tutti. Le parti affidano ad una apposita Commissione paritetica che avrà sede presso l'Ente bilaterale territoriale il compito di ricevere notizie, segnalazioni o denuncie di molestie sessuali. Tale Commissione, in caso di necessità, potrà avvalersi di professionalità esterne. Ogni lavoratrice/lavoratore potrà ricevere assistenza e consulenza dalla Commissione. La Commissione avrà anche il compito di diffondere il codice di condotta e di individuare eventuali specifici percorsi formativi rivolti alle imprese e ai lavoratori. Confcommercio, FILCAMS, FISASCAT e UILTUCS, chiedono al Governo che tali programmi di formazione siano considerati azioni positive anche ai fini dell'ammissione ai finanziamenti di cui all'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, ed a tale scopo verrà redatto un avviso comune.

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • PASSAGGI DI QUALIFICA (1) Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al livello superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta; l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo non superiore a tre mesi.

  • PERSONALE DELL’APPALTATORE Il personale destinato ai lavori dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza dei lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione dei Lavori anche in relazione a quanto indicato dal programma dei lavori integrato. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. L'Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, prima della stipula del contratto, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi. Tutti i dipendenti dell'Appaltatore sono tenuti ad osservare: - i regolamenti in vigore in cantiere; - le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; - le indicazioni contenute nei Piani di Sicurezza e le indicazioni fornite dal Coordinatore per l'esecuzione. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell'Appaltatore devono essere formati, addestrati e informati alle mansioni disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell'Appaltatore medesimo. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l'Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere.

  • Consenso al trattamento dei dati Ai sensi dell'art. 23, del Codice della Privacy, acconsento al trattamento dei miei dati personali, sensibili e giudiziari, secondo le finalità e con le modalità sopra indicate. Acconsento inoltre alla diffusione degli stessi dati quando tale diffusione sia necessaria per l’espletamento di un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento, da una normativa comunitaria e comunque liberamente nell’ambito del nostro rapporto associativo.(v. informativa sul retro del presente modulo di iscrizione). Dichiaro inoltre di essere stato informato per iscritto e verbalmente dei diritti a me spettanti di cui al Titolo II articoli dal 7 al 10 del nuovo Codice della Privacy. (timbro e firma) DISCIPLINA DELL’APPRENDISTATO NEL SETTORE SICUREZZA SUSSIDIARIA NON ARMATA E INVESTIGAZIONI Dichiarazione delle Parti Le Parti si danno reciprocamente atto che, qualora intervenissero significative modifiche legislative sull’istituto dell’apprendistato a seguito della conclusione della trattativa sulla riforma del mercato del lavoro, si incontreranno per operare le opportune armonizzazioni. Profili Professionali Ore Formazione Livello Finale Durata Approfondite conoscenze Tecnico- scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze 110 II 36 mesi Particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza Tecnico-pratica 90 III 36 mesi Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità Tecnico-pratiche 70 IV 36 mesi Normali conoscenze ed adeguate capacità Tecnico-pratiche 50 V 36 mesi Semplici conoscenze pratiche 30 VI 36 mesi Xxxx.xx Sig.ra/ Egr. Sig. Via Facendo seguito alle intese intercose, siamo lieti di comunicarLe la Sua assunzione con contratto di Apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 4 del D.Lgs. n. 167 del 14 Settembre 2011, nonché dell’accordo in materia di apprendistato del 24/04/2012 di cui al CCNL presso la nostra società alle condizioni sotto descritte. Il presente rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dalle norme del codice civile e dal D.Lgs. n. 167/2011, anche dalle norme previste dal contratto collettivo nazionale per i dipendenti di Agenzie di Sicurezza Sussidiaria non armata e degli Istituti Investigativi, nonché dalla contrattazione territoriale e aziendale applicabile ai rapporti di lavoro alle dipendenze della Società; Il periodo di prova è pari a n……. giorni di effettiva prestazione lavorativa (60 o 45 secondo l’inquadramento) Durante il predetto periodo, e fino alla sua scadenza, ciascuna delle parti potrà risolvere il presente contratto mediante una comunicazione scritta, senza obbligo di preavviso.