RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA Clausole campione

RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA. Il Concessionario conformemente agli oneri assunti con la presente Concessione ha l’obbligo di garantire la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di raccolta differenziata e dunque in conformità al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008. n. 4. I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dal Servizio, a seguito del consumo dei prodotti offerti mediante la Distribuzione Automatica, devono essere raccolti, a cura e spese del Concessionario, negli appositi sacchetti e convogliati in giornata presso gli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Il Concessionario deve assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti derivanti dai prodotti utilizzati per la pulizia e sanificazione dei Distributori Automatici in conformità alla normativa vigente, nel mantenimento dell’igiene e salubrità dell’ambiente. Nessun sacchetto contenente rifiuti dovrà mai essere depositato, neanche temporaneamente, negli spazi adibiti al Servizio. Qualunque onere relativo alla gestione ed organizzazione dei rifiuti anteriormente al loro conferimento nei cassonetti (Ad esempio: sacchetti, contenitori interni, ecc.) sarà a carico del Concessionario. L’aggiudicatario deve garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall’amministrazione comunale. Il Concessionario deve installare a propria cura e spese un adeguato numero di recipienti porta rifiuti idonei per la raccolta differenziata. I contenitori devono essere di diverso colore ed evidenziare e specificare chiaramente le tipologie di rifiuti contenuti (Ad esempio:plastica, lattine, rifiuti solidi urbani). I contenitori devono, altresì, essere dotati di coperchio a ritorno automatico, puntualmente vuotati e mantenuti in perfette condizioni igieniche a cura del Concessionario medesimo, nelle due giornate settimanali non consecutive che saranno successivamente concordate con la Stazione Appaltante. Sarà tassativamente vietato scaricare qualsiasi tipo di rifiuto negli scarichi fognari (Ad esempio: lavandini, canaline di scarico, ecc.). Il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di raccolta e gestione dei rifiuti comporterà l’applicazione della penale indicata nell’art. 31 del presente Capitolato Tecnico. Qualora si verificassero otturazioni o altri malfunzionamenti degli scarichi causati da presenza di rifiuti, imputabili al Servi...
RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA. I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dai locali di produzione dei pasti, devono essere raccolti, a cura e spese dell’OEA, negli appositi sacchetti e convogliati presso gli appositi contenitori comunali per la raccolta. L’OEA ha l’obbligo di uniformarsi alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata e comunque in conformità al D.Lgs n.4 del 16 Gennaio 2008 e D.M. 8 Aprile 2008. Le sostanze grasse dovranno essere trattate conformemente al D.Lgs n.4/2008 e D.M. 8/2008, classificate come oli e grassi commestibili esausti (rifiuto non pericoloso), cod. CER 200125, raccolte in appositi contenitori forniti dall’OEA e smaltite a norma della citata legge mediante ditta debitamente autorizzata. I rifiuti di origine animale dovranno essere trattati conformemente al Reg. CE 1774/2002. Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento sono a totale carico dell’OEA. Pertanto la Stazione appaltante resta completamente sollevata da detti obblighi.
RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA. I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dalla cucina e dai locali di consumo dei pasti devono essere raccolti, a cura e spese dell’OEA, negli appositi sacchetti e convogliati presso gli appositi contenitori per la raccolta differenziata. L’OEA ha l’obbligo di uniformarsi alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata.
RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA. I rifiuti ed i materiali di risulta provenienti dall’espletamento dei servizi in appalto, dovranno essere raccolti e smaltiti autonomamente dall’aggiudicatario in base a quanto proposto in sede di presentazione di offerta. Gli oneri per la raccolta, il trasporto, il conferimento a discarica e lo smaltimento dei rifiuti comunque prodotti nell’effettuazione del servizio saranno a carico dell’aggiudicatario. L’aggiudicatario avrà l’obbligo di uniformarsi alla normativa comunale in materia di raccolta differenziata. L’aggiudicatario dovrà prevedere un’area esterna contigua alla mensa per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti, a basso impatto visivo. Lo smaltimento definitivo dovrà avvenire comunque entro le ore 7:00 di ogni giorno.
RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA. 31 6 - UTENZE 32 7 - QUALITÀ DEI PRODOTTI 32 8 – CONSERVAZIONE DEGLI ALIMENTI 33
RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA. Sono a carico del Gestore gli oneri relativi all’asporto e smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dall’attività esercitata oltre che lo smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle lavorazioni in fase di allestimento dei locali. I rifiuti assimilabili agli urbani provenienti dalla attività esercitata, devono essere raccolti in appositi contenitori, a fondo chiuso, forniti di sacchi con la modalità della raccolta differenziata. Il Gestore deve installare recipienti portarifiuti, presso l’area bar, aventi capacità proporzionale alle previste erogazioni , provvedendo con urgenza alla loro sostituzione qualora diventassero inidonei allo scopo o comunque poco decorosi. Detti recipienti dovranno prevedere la raccolta differenziata dei rifiuti (plastica, carta, etc.) e dovranno avere le seguenti misure massime di ingombro: cm 45X35, cm 60x35, cm 80x45. I rifiuti cosi raccolti devono essere convogliati all’isola ecologica di ciascun Ospedale. E’ fatto divieto assoluto di far stazionare o abbandonare rifiuti in qualsiasi area ospedaliera. Il gestore ha l'obbligo di uniformarsi ad ogni disposizione comunale in materia di smaltimento rifiuti solidi urbani e alle indicazioni dell’Azienda in materia di raccolta differenziata. Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento sono a totale carico del Gestore. Sono a totale carico del gestore anche gli oneri derivanti dalla raccolta, dal trasporto e dallo smaltimento degli olii esausti provenienti dalle lavorazioni.
RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA. I rifiuti solidi e i materiali di risulta provenienti dai locali in uso, devono essere raccolti, a cura e spese del Concessionario, negli appositi sacchetti e contenitori, smaltiti nei modi previsti dalla normativa vigente nazionale ed europea (Reg. CE 1774/2002.) e dai regolamenti comunali (D.lgs. n.4 del 16 Gennaio 2008 e D.M. 8 Aprile 2008 e s.m. e i.). Le spese per il servizio di trasporto e smaltimento sono a totale carico del Concessionario. Pertanto il Politecnico di Torino resta completamente sollevato da detti obblighi.
RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA. Il Concessionario conformemente agli oneri assunti con la presente Concessione ha l’obbligo di garantire la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente in particolare in materia di raccolta differenziata e dunque in conformità al D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 “Norme in materia ambientale”, come modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008. n. 4.
RIFIUTI E MATERIALI DI RISULTA. In applicazione a quanto disposto dai CAM dal punto C.a.5, le tipologie e le fonti di rifiuti prodotti devono essere analizzate per delineare ed attuare procedure per prevenire la produzione. L’aggiudicatario deve scegliere, ove disponibili, prodotti ricaricabili o che utilizzano imballaggi “a rendere” o costituiti da materiali riciclabili, riutilizzabili, biodegradabili e compostabili o a ridotto volume. Non devono essere inoltre utilizzate le confezioni monodose (per zucchero, maionese, ketchup, senape, olio e salse da condimento, etc.) e le monoporzioni ove non altrimenti imposto ex lege oppure ove non motivato da esigenze tecniche legate a menù o a esigenze specifiche (per celiaci, etc.) o di tipo emergenziale. La raccolta differenziata dei rifiuti e il relativo conferimento devono essere attuate coerentemente con le modalità individuate dall’amministrazione comunale competente. Gli oli e i grassi alimentari esausti, in particolare, devono essere raccolti in appositi contenitori, conformi alle disposizioni ambientali vigenti in materia di recupero e smaltimento e conferiti nel rispetto della normativa ambientale vigente, vale a dire ad imprese autorizzate o nel sistema di raccolta comunale, se attivo. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuata con modalità atte a garantire la più accurata raccolta differenziata così come attivata nei Comuni di ciascun committente, la salvaguardia di contaminazioni e il rispetto delle norme igieniche. I sacchetti dei recipienti vanno sostituiti quando sono pieni e comunque sostituiti giornalmente. I recipienti vanno sempre lavati e sanificati a fine servizio. I rifiuti del refettorio, distinti per tipo e in sacchi chiusi, dovranno essere portati all’esterno della sala mensa e inseriti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata. Particolare attenzione dovrà essere posta al corretto smaltimento degli oli e grassi animali e vegetali esausti, che dovranno essere posti in appositi contenitori per il successivo smaltimento secondo modalità concordate con ogni singolo Committente. Gli imballaggi saranno separati secondo la tipologia per il corretto smaltimento. Il Concessionario dovrà inoltre formare il proprio personale a valutare l’impatto ambientale del proprio lavoro e ad agire secondo la politica di ciascun committente in ordine alla qualità e all’ambiente. Qualora nel corso di validità del contratto i Committenti avviassero interventi educativi legati alla raccolta differenziata dei rif...

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  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni:

  • XXXXXXXXXX, Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 8403, cit., e Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e il danno ingiusto che il contraente risente per il contegno di un terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il terzo, a conoscenza di un contratto, si comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di selezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, il contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. dir. comm., 1956, II, p. 360.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: