RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE Clausole campione

RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE. Al termine del periodo di validità del certificato, dopo la firma di un nuovo contratto, viene condotto un audit di rinnovo della Certificazione, da effettuarsi nei 3 (tre) mesi antecedenti la scadenza del certificato. Tale audit ha come scopo la conferma del campo di applicazione e la conformità della gestione della Catena di Custodia, ha quindi per oggetto tutte le attività dell’audit iniziale di certificazione e si svolge in campo. Prima di ogni audit di rinnovo, l’Organizzazione deve inviare a CSI una comunicazione contenente le informazioni aggiornate sui rischi specifici in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro in cui deve essere condotto l’audit e l’autovalutazione riferita al rispetto dei requisiti fondamentali del lavoro (check list basata sulle convenzioni ILO). Il certificato può essere riemesso solo in presenza di un valido "Contratto di Licenza per lo schema di certificazione FSC", che non sia sospeso. Ogni certificato successivo al primo ha validità di 5 (cinque) anni. Esso viene identificato con lo stesso numero del precedente.
RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE. Ha luogo tramite richiesta della famiglia ai servizi territoriali dell’ Ulss di competenza. Riguarda quegli allievi la cui certificazione è in scadenza e deve essere rinnovata per il successivo anno scolastico. Non è più obbligatorio il rinnovo al passaggio di grado di scuola, poiché l’eventuale data di rivedibilità (scadenza della certificazione) deve essere indicata nel Verbale di accertamento. Il rinnovo nel passaggio di grado scolastico rimane valido per le certificazioni rilasciate prima dell’adozione del Verbale UVMD. La scuola attiva la famiglia affinché inoltri ai servizi I servizi dell’Ulss o l’Ente accreditato si impegnano dell’ Ulss competente (o all’Ente accreditato) la a rilasciare la certificazione e a consegnarla alla richiesta, entro la scadenza concordata del 31 / 10 scuola, tramite la famiglia, entro il 31 / 01 di ogni anno dell’anno successivo
RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE. La certificazione deve essere rinnovato prima della sua scadenza in base. Il rinnovo della certificazione richiede una verifica di tutte le attività aziendali. Tale accordo rimane valido anche nel caso di rinnovo della certificazione. Inoltre CVI dovrà emettere un nuovo preventivo che dovrà essere accettato dal Cliente.
RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE. Gli esperti certificati che abbiano soddisfatto ogni anno i requisiti di mantenimento, al termine del triennio di validità possono richiedere il rinnovo della certificazione producendo documentazione comprovante: • per ITACA: l’applicazione del protocollo ITACA o, in alternativa, aver mantenuto la conoscenza tramite aggiornamento professionale continuo pari almeno a 20 ore di formazione documentata presso ITACA, successivamente al superamento dell'esame. • xxx XxxxXxxxx: risultare iscritto all’elenco degli “Esperti CasaClima Junior accreditati” o all’elenco dei “Consulenti Energetici CasaClima accreditati” ed aver applicato almeno uno dei protocolli CasaClima nell’ultimo triennio.
RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE. (audit per il rinnovo della certificazione)
RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE. Il certificato è rinnovabile in seguito a specifica domanda di rinnovo che deve pervenire entro 60 giorni antecedenti la scadenza ( direttamente dalla persona o tramite il proprio datore di lavoro) e a un nuovo accordo contrattuale. Il rinnovo prevede di sostenere un nuovo esame teorico e pratico. E’ possibile procedere con il rinnovo solo nel caso in cui il certificato sia in corso di validità. La persona fisica certificata, dovrà presentare di istanza di rinnovo almeno sessanta giorni prima della scadenza del certificato. L’iter di rinnovo si deve concludere entro la scadenza del certificato in corso.
RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE. Nel contratto è specificata la durata dell’accordo, il contratto si intende tacitamente rinnovato alla scadenza se non perviene comunicazione contraria a mezzo di raccomandata r/r da una delle parti con almeno 90 giorni di preavviso rispetto al termine finale. L'Organizzazione può chiedere la risoluzione del contratto quando ricorrano le condizioni previste nel presente Regolamento generale [1].