Ente Capofila Clausole campione

Ente Capofila. I Comuni sottoscrittori del presente Accordo, così come deliberato dai Consigli Comunali e dall’Assemblea dei sindaci, individuano il Comune di Pioltello quale Ente Capofila responsabile dell’attuazione del presente Accordo. l’Ente Capofila opera vincolato nell’esecutività al mandato dell’Assemblea dei sindaci di Ambito distrettuale ed adotta ogni atto di competenza per l’attuazione del presente Accordo di Programma nel rispetto degli indirizzi espressi dall’Assemblea distrettuale dei Sindaci e delle competenze gestionali attribuite al personale preposto per l’attuazione del Piano di Zona. L’Ente capofila svolge la funzione di coordinamento dell’attuazione del Piano di Zona e di gestione delle risorse complessive necessarie e dei finanziamenti disponibili. Il comune di Pioltello viene individuato Capofila ai sensi della convenzione intercomunale approvata dai Consigli Comunali dei comuni aderenti con le deliberazioni di consiglio n.
Ente Capofila. 1. L’ente capofila, soggetto responsabile della Rete di riserve ai sensi dell’articolo 47, comma 1 della L.P.11/ 07, è individuato nel Comune di Storo. 2. Esso è il referente della Provincia autonoma di Trento per gli aspetti finanziari e per tutti gli adempimenti necessari al funzionamento della Rete. In particolare l'ente capofila si occupa di curare: a. l’esecuzione delle disposizioni e delle decisioni impartite dalla Conferenza della Rete e dal suo Presidente in collaborazione con il Coordinatore; b. la gestione amministrativa, con la predisposizione e l’assunzione di tutti i provvedimenti formali ed adempimenti necessari al funzionamento della rete; c. gli aspetti finanziari e la gestione contabile ed in particolare colloca nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari sulla base del programma finanziario approvato dalla Conferenza della Rete e provvede ad imputare le spese ed ad introitare le entrate, ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie, a predisporre i rendiconti necessari per l’introito dei vari finanziamenti ed i riparti con gli enti firmatari sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza della Rete. 3. Per la gestione della Rete, l’Ente capofila potrà: a. avvalersi delle attrezzature, del personale e dei servizi messi a disposizione anche degli altri enti sottoscrittori dell’accordo, previa decisione della Conferenza della Rete; b. affidare a uno o più enti firmatari, integralmente o parzialmente, anche mediante delega, l’esercizio della propria competenza in particolare in materia di interventi ricadenti sul territorio di competenza, di cui sarà responsabile attuatore. Il provvedimento di conferimento della delega determina le modalità di esercizio delle competenze delegate e i rapporti tra le amministrazioni. L’Ente capofila assicura all’ente delegato, che deve adottare un provvedimento di accettazione della delega, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle competenze trasferite; c. procedere alla sottoscrizione di appositi protocolli di intesa o convenzioni con altri soggetti pubblici o privati, anche non firmatari del presente Accordo di programma, al fine di attuare le azioni previste dal Piano di Gestione e/ o avvalersi del supporto delle loro strutture tecniche. 4. L'ente capofila provvederà a richiedere il finanziamento agli enti firmatari come segue: a) alla PAT secondo quanto previsto dalla D.G.P. 1603 dd. 15.09.2014; b) alle Comunità delle Giudicarie, al BIM del Chiese ed agli altr...
Ente Capofila. I Comuni sottoscrittori del presente accordo individuano il COMUNE DI MAGNAGO quale Ente Capofila responsabile dell’attuazione del presente Accordo che adotta il Piano Sociale di Zona, così come deliberato dall’Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale. L’Ente Capofila opera vincolato nell’esecutività al mandato dell’Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale. Al Comune capofila è rimesso il compito di recepire e trasmettere i contenuti e gli indirizzi della programmazione elaborati dall’Assemblea dei Sindaci di Ambito distrettuale, assicurando che essi vengano tradotti in un Piano Zonale coerente con le indicazioni e fedele agli obiettivi. L’Ente capofila svolge la funzione di coordinamento della attuazione del Piano di Zona ed è garante del corretto riparto delle risorse complessive così come definito nell’assemblea dei sindaci di ambito distrettuale in base ai finanziamenti disponibili, che verranno introitati dall’Azienda Sociale del Legnanese So.Le. in virtù del protocollo d’intesa deliberato dall’Assemblea dei Sindaci di Ambito Distrettuale del 18/11/2019 e dalla stessa azienda trasferiti ai soggetti aventi titolo. Svolge inoltre una funzione di indirizzo e di orientamento delle scelte gestionali per assicurare efficacia e omogeneità della loro realizzazione concreta.
Ente Capofila. L'Ente capofila è il referente della Provincia Autonoma di Trento per gli aspetti finanziari e per tutti gli adempimenti necessari al funzionamento della rete: esso è individuato nel Consorzio dei Comuni del B.I.M. Sarca-Mincio Garda. In particolare l'ente capofila si occupa di curare: 🟃 l’esecuzione delle disposizioni e delle decisioni impartite dalla Conferenza della rete e dal suo Presidente in collaborazione con il Coordinatore; �� la gestione amministrativa con la predisposizione e l’assunzione di tutti i provvedimenti formali ed adempimenti necessari al funzionamento della rete; 🟃 gli aspetti finanziari e la gestione contabile ed in particolare colloca nel proprio bilancio gli stanziamenti necessari sulla base del piano finanziario approvato dalla Conferenza della rete (vedi paragrafo 10) e provvede ad imputare le spese ed ad introitare le entrate, ad effettuare le variazioni di bilancio necessarie, a predisporre i rendiconti necessari per l’introito dei vari finanziamenti ed i riparti con gli enti firmatari sulla base dei criteri stabiliti dalla Conferenza della rete; Per la gestione della rete, l’Ente capofila potrà: 🟃 avvalersi delle attrezzature, del personale e dei servizi messi a disposizione anche degli altri enti sottoscrittori dell’accordo, previa decisione della Conferenza della rete; 🟃 delegare a uno o più enti firmatari integralmente o parzialmente l’esercizio della propria competenza in particolare in materia di interventi ricadenti sul territorio di competenza, di cui sarà responsabile attuatore. Il provvedimento di conferimento della delega determina le modalità di esercizio delle competenze delegate e i rapporti tra le amministrazioni. L’Ente capofila assicura all’ente delegato, che deve adottare un provvedimento di accettazione della delega, la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per l’esercizio delle competenze delegate. L'ente capofila provvederà a richiedere il finanziamento agli enti firmatari secondo le seguenti modalità: 🟃 alla provincia secondo quanto previsto dalla D.G.P. 1043/2012 del 25.05.2012; 🟃 alle Comunità di valle delle Giudicarie sulla base del piano finanziario dettagliato al capitolo , il 50% ad avvenuta sottoscrizione dell'accordo di programma, la restante parte a rendicontazione delle spese sostenute . I contenuti del piano di gestione della rete di riserve saranno quelli definiti dall'art. 12 del decreto del Presidente della provincia 3 novembre 2008, n.50-157/Leg che approva il “Regolamento...
Ente Capofila. 1. Le Parti individuano l’Ente Capofila nel Comune di ……, ritenuto idoneo alla assunzione di tale ruolo per le sue dimensioni organizzative e professionali. I compiti precipui dell’Ente Capofila sono quelli di garantire un’efficace azione di coordinamento del Partenariato Istituzionale Locale, assumendone il ruolo di rappresentante legale. 2. L’Ente sopra individuato accetta e si impegna a svolgere il ruolo di Capofila. 3. L’Ente Capofila è garante delle iniziative necessarie ed opportune ad assicurare l’efficiente e l’efficace attuazione della presente intesa e di tutti gli atti di indirizzo a tal fine adottati del PIL. In particolare, l’Ente capofila ha il ruolo di: - coordinamento del Partenariato Istituzionale Locale ; - formalizzare l’attivazione del Soggetto Gestore ; - attivare tutte le iniziative necessarie e condivise dal PIL al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività di gestione amministrativa, contabile, finanziaria, organizzativa e tecniche svolte dal Soggetto gestore, in attuazione dei programmi e degli obiettivi fissati. 4. Nell’ambito del ruolo di rappresentante legale conferito dal presente atto, l’Ente Capofila sottoscrive accordi ed intese con altri soggetti pubblici e privati in attuazione di decisioni assunte dall’Assemblea.
Ente Capofila. Il Comune di Cento FE prende atto del ruolo di Ente Capofila per lo svolgimento di tutte le attività finalizzate alla realizzazione dell’opera di cui al precedente articolo all’Unione Reno Galliera. L’Unione Reno Galliera comunica di aver individuato all’interno del proprio personale, quale Responsabile del Procedimento, l’xxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile del Servizio Urbanistica.
Ente Capofila. L’Azienda Speciale consortile per i Servizi alla Persona, costituita dai succitati Comuni ed entrata in vigore in data 5 settembre 2006, con il fine di provvedere all’esercizio di funzioni socio assistenziali, socio sanitarie integrate e più in generale alla gestione integrata di servizi alla persona, viene identificata come Ente Capofila. Alla stessa sono attribuite le competenze amministrative e contabili per l’attuazione del presente accordo e, in virtù di tale mandato, si riconosce l’Azienda Speciale Consortile quale Ente a cui l’ATS, la Regione Lombardia, la Provincia di Brescia e i singoli Comuni erogheranno le risorse che concorrono alla copertura dei costi connessi all’attuazione del Piano di Zona. L’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona si impegna a: • svolgere le funzioni di ente gestore, coordinando le iniziative previste dalle azioni d’intervento e garantendo il supporto organizzativo necessario per quanto attiene ai servizi generali di segreteria; • verificare la realizzazione dei progetti, in coerenza con le finalità e gli obiettivi prefissati. Verrà coinvolta, per validare le scelte relative all’esecuzione dei progetti, l’Assemblea dei Sindaci dell’ Ambito Distrettuale; • assicurare lo svolgimento delle procedure tecniche, amministrative e contabili per la realizzazione dei progetti esecutivi di sua competenza; • assolvere all’attività di debito informativo prevista dalle indicazioni normative; • gestire con provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dal Direttore, ai sensi dello Statuto e dei Regolamenti dell’Azienda Speciale Consortile per i servizi alla Persona, le diverse azioni previste dal Piano di Zona per il sistema integrato di interventi e servizi sociali 2018/2020; • assolvere all’attività informativa nei confronti dei Comuni dell’Ambito e della Regione.
Ente Capofila. 1. Gli Enti aderenti alla presente convenzione concordano di individuare nella Città metropolitana di Bologna l'Ente capofila. 2. Gli Enti associati convengono che tutti i provvedimenti necessari per l’organizzazione dell’Ufficio comune siano adottati dall'Ente capofila. 3. L'Ente capofila, cui spetta il coordinamento delle attività inerenti il regolare funzionamento dell’Ufficio comune, svolgerà tutte le funzioni che gli sono attribuite nei successivi articoli della presente convenzione.
Ente Capofila. 1. Il Comune di Cesena è individuato quale Ente capofila ai fini della gestione associata dei servizi. 2. La sede del servizio è stabilita presso il Comune di Cesena. Possono essere individuate e/o mantenute ulteriori sedi distaccate per garantire il presidio sul territorio.
Ente Capofila. L’Ente Capofila del PLUS del Distretto Socio Sanitario di Iglesias è individuato nel Comune di Iglesias. All’interno è istituito l' Ufficio di Piano (UdP). All’UdP è riconosciuta la funzione di Unità Organizzativa diretta da un Responsabile e ad essa sono assegnate adeguate risorse umane, finanziarie e strumentali.