Rischi connessi ai rapporti con parti correlate Clausole campione

Rischi connessi ai rapporti con parti correlate. L’Emittente ha posto in essere operazioni con parti correlate, ovvero con i soggetti individuati ai sensi del principio contabile internazionale IAS 24. Le operazioni compiute riguardano essenzialmente l’acquisto di acqua, di energia elettrica ed altre prestazioni di servizi prestate da società del Gruppo Iride e del Gruppo SMAT, cui gli Azionisti di Riferimento dell’Emittente fanno parte. A giudizio del management della Società, tali operazioni sono state concluse a condizioni di mercato. al 31 dicembre 2006 i costi operativi derivanti da tali operazioni ammontano a circa Euro 8,9 milioni con un’incidenza del 19,6% rispetto ai costi operativi complessivi sostenuti dall’Emittente nello stesso periodo di riferimento. A giudizio del management dell’Emittente, un cambiamento di un Azionista di Riferimento non comporterebbe un impatto significativo sui suddetti costi operativi. In particolare, per quel che riguarda la prestazione di servizi da parte di società del Gruppo Iride e del Gruppo Smat, il management dell’Emittente ritiene che quest’ultimo possa provvedere a tali servizi mediante reperimento degli stessi sul mercato e/o attraverso lo svolgimento degli stessi con l’impiego di risorse interne Senza un aggravio significativo dei costi operativi. Per ulteriori informazioni sulle operazioni concluse dall’Emittente con le parti correlate si rimanda alla Sezione Prima, Capitolo 19 del Prospetto Informativo.
Rischi connessi ai rapporti con parti correlate. L’EMITTENTE ha intrattenuto rapporti di natura commerciale e finanziaria con PARTI CORRELATE. Per una descrizione delle operazioni concluse con PARTI CORRELATE da parte dell’EMITTENTE si veda la Sezione Prima, Capitolo XV del presente DOCUMENTO DI AMMISSIONE. L’EMITTENTE ritiene che le condizioni previste ed effettivamente praticate rispetto ai rapporti con PARTI CORRELATE siano in linea con le normali condizioni di mercato. Tuttavia, non vi è garanzia che, ove tali operazioni fossero state concluse fra, o con, parti terze, le stesse avrebbero negoziato o stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni, agli stessi termini e condizioni. Si segnala che il Consiglio di Amministrazione, con delibera dell’1 dicembre 2017, ha approvato – con efficacia a decorrere dalla DATA DI AMMISSIONEla procedura per la gestione delle operazioni con PARTI CORRELATE sulla base di quanto disposto dall’art. 13 del REGOLAMENTO AIM ITALIA, dall’art. 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla CONSOB con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (come successivamente modificato) e dalle Disposizioni in tema di parti correlate emanate da BORSA ITALIANA nel maggio 2012 e applicabili alle società emittenti azioni negoziate all’AIM ITALIA. Per ulteriori informazioni si rinvia alla Sezione Prima, Capitolo XV del presente DOCUMENTO DI AMMISSIONE.
Rischi connessi ai rapporti con parti correlate. L’Emittente ha intrattenuto, e intrattiene tuttora, rapporti di natura tecnica, commerciale e finanziaria con parti correlate, individuate sulla base dei principi stabiliti dal Principio Contabile Internazionale IAS 24. Tali rapporti riguardano in prevalenza relazioni con le società controllate e appartenenti al perimetro di consolidamento del Gruppo. Si tratta principalmente di rapporti regolati a condizioni di mercato. L’Emittente fornisce infatti alle controllate servizi tecnici, amministrativi, contabili e di tesoreria, mentre quest'ultime svolgono a beneficio dell’emittente un ruolo prevalentemente di natura tecnico-commerciale. Tuttavia, in caso di eventuali nuove relazioni collegate alla crescita e alla politica di acquisizioni del Gruppo e/o qualora le parti correlate dovessero risultare inadempienti per ciò che concerne il pagamento dei crediti nei confronti dell’Emittente, non si può escludere che potrebbero verificarsi effetti pregiudizievoli per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell’Emittente e del Gruppo stesso. La seguente tabella illustra i rapporti dell’Emittente con le proprie parti correlate in conformità al principio contabile IAS 24 con riferimento all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Importi in migliaia di euro Crediti finanziari Crediti commerciali Debiti finanziari Debiti commerciali Ricavi Costi Maltauro Partecipazioni S.p.A. per c/c 10.833 2 943 Maltauro Partecipazioni S.p.A. per IVA 1 .883 Basalti Verona S.r.l. 257 24 10 Sipe S.p.A. 743 17 14 Integra S.r.l. 749 45 10 Acquasanta S.c.a r.l. 571 3 443 Basalti Verona S.r.l. Castel di Sangro S.c.a r.l. 942 13 Edimal Gran Sasso S.c.a r.l. 77 24 14 FCE S.c.a r.l. 272 519 Floridia S.c.a r.l. 343 -347 Immobiliare Xxxxx X.x.x. 000 Xxxxxxx X.x.x. Xxxxx 0X S.c.a r.l. 34 3.145 411 Olivo S.c.a r.l. 31 Palazzo Iacobucci S.c.a r.l. 536 536 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx X.x.x x.x. 000 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx S.c.a r.l. 10 10 Sesto S.c.a r.l. 74 SIPE S.p.A. Stazione Chiaia S.c.a r.l. 2.442 144 3.755 Stazione Chiaia S.c.a r.l. 674 Stazione Tribunale S.c.a r.l. 1 52 12 167 Stazione Tribunale S.c.a r.l. 196 189 Suburbana Est Bologna S.c.r.l. 42 Assi Stradali S.c.a r.l. 56 Xxxxx.Xx S.r.l. 15.193 308 Cons. Coferi 41 45 Cons. MRG 44 Cons. San Massimo 24 Xxxxxxxx Xxxxx S.c.a r.l. 37 116 GTB S.c.a r.l. 160 Malco S.c.a r.l. 2.390 970 Monteadriano 116 Porto Città S.r.l. 198 Porto Roccella Janica S.c.a r.l. 54 Riviera S.c.a r.l. 1 .341 Xxxxxxx X.x.x x.x. 00 00 Smacemex S.c.a r.l. 332 610 V/altre soc...
Rischi connessi ai rapporti con parti correlate. Il Gruppo BPER nello svolgimento della propria attività ha concluso operazioni con parti correlate. L’incidenza delle operazioni in essere con parti correlate del Gruppo BPER al 30 giugno 2020 rispetto alle voci di bilancio è risultata limitata all’1,57% sul totale delle attività e all’1,29% sul totale delle passività (1,75% sul totale delle attività e 1,34% sul totale delle passività al 31 dicembre 2019). Non vi è, tuttavia, certezza che, ove tali operazioni fossero state concluse con parti terze, le stesse avrebbero negoziato e stipulato i relativi contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle stesse condizioni e con le stesse modalità.
Rischi connessi ai rapporti con parti correlate. All’interno del Gruppo sono state effettuate operazioni con entità correlate alle normali condizioni di mercato. Tali operazioni si riferiscono principalmente a transazioni di natura commerciale (ad esempio per servizi di trasporto e logistica) e finanziaria. La tabella di seguito riportata il dettaglio al 31 dicembre 2016 e una stima al 31 dicembre 2017 dei rapporti economici e patrimoniali con le parti correlate come risultanti dal bilancio consolidato del Gruppo. Le società indicate sono state identificate quali parti correlate in quanto controllate direttamente o indirettamente dall’Emittente. Previsionale 31.12.2017 Consuntivo 31.12.2016 Xxxx.xx Fin.ri Xxxx.xx Fin.ri Xxxx.xx Fin.ri Xxxx.xx Fin.ri STEMIN SPA 19.751.409 4.966.667 2.716.916 17.110.281 4.966.667 2.283.475 Crediti commerciali: principalmente riconducibili alla vendita di MP. Crediti finanziari: Finanzaimenti soci. Debito: principalmente riconducibile all'acquisto di semilavorati IC e rottame. RADIATORI 2000 9.884.909 300.000 11.287.277 8.295.563 1.290.000 13.250.744 272.250 Crediti commerciali: principalmente riconducibili alla vendita di Semilavorati. Debiti commerciali: principalmente riconducibile all'acquisto di MP. IMT ITALIA SPA 520.815 10.224.069 328.810 7.697.680 108.900 Debiti commerciali: principalmente riconducibile all'acquisto di pani. COALA 3.913.617 8.007.725 1.317.756 2.046.057 3.770.499 Crediti commerciali: principalemente riconducibili alla vendita di Semilavorati. Debiti commerciali: principalmente riconducibili all'acquisto di MP. Debiti Finanziari: finanziamento soci dellaHolding. AS METAL 76.109 445.285 1.500.000 226.373 376.222 1.500.000 Debiti commerciali: principalmente riconducibile all'acquisto di materiale Debiti finanziari: finanziamento soci erogatodalla controllante Stemin Spa. VICHI IMMOBILIARE 58.398 40.000 3.466.667 77.595 3.466.667 Debiti finanziari: finanziamento soci erogato dalla controllante Stemin Spa. ALTECH 21.153 589.387 300.000 112.642 542.273 200.000 Debiti commerciali: principalmente connesso all'acquisto di materiale e merci.Debiti finanziari: finanziamento soci erogato dalla controllante Radiatori 2000 Spa. FECS 24.400 1.317.756 940.149 67.391 381.150 144.720 990.000 Crediti finanziari: Finanziamento soci Coala Srl.Debiti commerciali: principalmente connessiagli acconti IRES ricevuti dalle controllate. UNDERLEAF 1.636 7.873 100.000 Previsionale 31.12.2017 Consuntivo 31.12.2016 Costi (Euro) Ricavi (Euro) Costi (Euro) Ricavi (Euro) Rapporto Xxx...
Rischi connessi ai rapporti con parti correlate. L’Emittente ha concluso alcune operazioni di natura commerciale e straordinaria con parti correlate, e in particolare:
Rischi connessi ai rapporti con parti correlate. La Società, nello svolgimento della propria attività, intrattiene rapporti di natura commerciale con parti correlate, identificate secondo le previsioni del principio contabile internazionale IAS 24. La Società ritiene che tutti i rapporti intrattenuti con parti correlate siano basati e regolati a condizioni di mercato e che non presentino particolari profili di rischio. La tabella che segue riporta gli effetti sul conto economico e sullo stato patrimoniale della Società al 30 settembre 2007, nonchè al 31 dicembre 2006, 2005 e 2004 dei rapporti intrattenuti con parti correlate.

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  • Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 1. Il Fornitore dichiara e garantisce che il proprio personale preposto all’esecuzione del presente Contratto dipenderà solo ed esclusivamente dal Fornitore, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte di AMA la quale si limiterà a fornire solo direttive di massima per il migliore raggiungimento del risultato operativo cui è finalizzato il presente Contratto. 2. Il Fornitore si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza, assicurazione, sicurezza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto e dai relativi Allegati tutte le norme di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. 3. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del presente Contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 4. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. 5. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai comma precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto. 6. Nell’ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ. e, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito, effettuare - previa comunicazione al Fornitore delle inadempienze ad essa denunciate dalle Autorità competenti - sulle somme da versare (corrispettivo) al Fornitore, una ritenuta forfetaria pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo; tale ritenuta verrà restituita al Fornitore, senza alcun onere aggiuntivo, soltanto dopo che l’Autorità competente avrà dichiarato che il Fornitore si è posto in regola.

  • SERVIZI CONNESSI 1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione del servizio, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime. 2. Dalla data di attivazione della presente Convenzione, il Fornitore dovrà garantire il servizio di segnalazione guasti e gestione dei malfunzionamenti, nonché dovrà mettere a disposizione delle Amministrazioni Contraenti e rendere funzionante, per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura, un apposito “Customer Care” telefonico dedicato, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con funzione di centro di ricezione e gestione delle richieste di intervento di manutenzione e assistenza, secondo le modalità e le condizioni stabilite nel paragrafo 7 del Capitolato Tecnico. 3. Il Fornitore si impegna, altresì, a rendere noto entro 10 (dieci) giorni solari a decorrere dalla data di stipula della presente Convenzione il numero telefonico ed il numero di fax dedicati al servizio di “Customer Care”, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. 4. A ciascuna richiesta di intervento di assistenza e manutenzione verrà assegnato un numero progressivo (identificativo della chiamata) che dovrà essere registrato dal Fornitore e comunicato all’Amministrazione Contraente richiedente l’intervento contestualmente alla richiesta medesima, unitamente alla data ed ora di registrazione; tali dati faranno fede ai fini della valutazione dei livelli di servizio. 5. Con riferimento al servizio di fatturazione e rendicontazione, il Fornitore si impegna a predisporre e trasmettere alle singole Amministrazioni contraenti tutti i dati, sia di dettaglio che a livello aggregato, e la documentazione in formato cartaceo relativi ai servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, secondo le specifiche indicate nel paragrafo 6 del Capitolato Tecnico alle modalità e condizioni ivi stabilite e, comunque, nel pieno rispetto della normativa vigente, anche con riferimento a quella relativa al trattamento dei dati personali, tutto nei termini stabiliti nel Capitolato Tecnico. Tali informazioni saranno trasmesse contestualmente alla trasmissione delle fatture relative a ciascun periodo di riferimento, a pena dell’irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell’inesigibilità dei relativi crediti, nel rispetto dei livelli di servizio, salva l’applicazione delle penali di cui oltre. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a predisporre e trasmettere alla Consip S.p.A., su supporto informatico affidabile (CD-ROM), tutti i dati e la documentazione di reportistica e monitoraggio dei servizi prestati, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico, pena l’applicazione delle penali di cui oltre. In particolare, il Fornitore dovrà rendere disponibili e comunicare alla Consip S.p.A. i dati aggiornati relativi ai livelli di servizio di cui oltre effettivamente conseguiti nell’ambito della Convenzione, riservandosi comunque la Consip S.p.A. e/o le diverse Amministrazioni Contraenti il diritto di verificare in ogni momento l’andamento dei medesimi livelli di servizio e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Capitolato Tecnico, l’elaborazione di report specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore. 7. Il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa relativi alla Convenzione sono effettuati dalla Consip S.p.A., mediante l’uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, ed anche attraverso strumenti di “Information Technology”, adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla medesima Consip S.p.A. e/o richieste dalle Amministrazioni Contraenti; a tal fine il Fornitore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibili dette attività di monitoraggio, nonché si impegna a fornire nuovi report specifici, che dovessero essere richiesti dalla Consip S.p.A., in formato elettronico e/o in via telematica, e che saranno stabiliti nel periodo di vigenza della presente Convenzione dalla Consip S.p.A. e dalla stessa comunicati al Fornitore.

  • Costi connessi Eventuali altri costi derivanti dal Contratto di credito Spese per la produzione di documenti inerenti alle operazioni compiute nel xxxxx xxxxx xxxxxx 00 (xxxxx) anni (es. contratto, estratto conto) ex art. 119 T.U.B.: fino all’importo massimo di Euro 20,00. Condizioni in presenza delle quali i costi relativi al Contratto di credito possono essere modificati Il Finanziatore, se sussiste un giustificato motivo, può modificare unilate- ralmente i prezzi e le altre condizioni, con la sola esclusione dei tassi di in- teresse applicati. Sono esempi di giustificato motivo: modifiche legislative, disposizioni di organi giudiziari, amministrativi e di vigilanza, variazioni re- lative a decisioni di politica monetaria, di parametri e condizioni finanziarie di mercato, ragioni di sicurezza o maggiore efficienza. Le modifiche, incluso il motivo che dà luogo alle modifiche stesse, saranno comunicati al Cliente per iscritto o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, ai sensi della legge (art. 118 del TUB). Il Finanziatore non addebiterà alcun costo al Cliente per tali comunicazioni. Il Cliente, ai sensi della legge, può recedere dal Contratto senza spese entro la data prevista per l’applicazione delle modifiche e ot- tenere, in sede di liquidazione dello stesso, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate. Le modifiche si ritengono accettate qualora il Cliente non eserciti il diritto di recesso, senza alcuna spesa, prima della data indicata per l'entrata in vigore delle modifiche. Le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le pre- scrizioni di questo articolo sono inefficaci se sfavorevoli per il Cliente. Costi in caso di ritardo nel pagamento Tardare con i pagamenti potrebbe avere gravi conse- guenze per il consumatore (ad esempio la vendita forzata dei beni) e rendere più difficile ottenere altri crediti in futuro. Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al Cliente interessi di mora pari a zero.

  • Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • INFORMAZIONI CONCERNENTI I SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITÀ L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO (ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

  • Assetti contrattuali 1. In applicazione del precedente art. 2 e tenuto conto di quanto definito dal Protocollo Ministeriale 30 aprile-14 maggio 2009 e dall’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, le parti individuano, con il presente CCNL, gli assetti contrattuali articolati su due livelli: • il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria; • un secondo livello aziendale di contrattazione destinato ad operare secondo le modalità e negli ambiti di applicazione definiti dal presente CCNL. 2. Il livello nazionale disciplina, salvo quanto demandato a livello aziendale, tutti gli elementi del rapporto di lavoro, costituendo fonte principale di regolamentazione degli aspetti normativi e del trattamento retributivo base del personale dipendente dalle imprese cui si applica il presente CCNL. 3. Sono soggetti della contrattazione a livello aziendale le competenti articolazioni organizzative delle aziende e le strutture territoriali/regionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti congiuntamente alle RSU costituite ai sensi dell'Accordo Interconfederale 20 dicembre 1993 ovvero, per le aziende più complesse e/o che svolgono attività e servizi pluriregionali e secondo la prassi esistente, le Organizzazioni Sindacali nazionali stipulanti e le loro strutture territoriali/regionali e le RSU, ciascuno secondo i propri livelli di competenza. Le aziende sono assistite e rappresentate dalle Associazioni Industriali territoriali cui sono iscritte o conferiscono mandato. 4. In attuazione dell’Accordo Interconfederale del 28 giugno-21 settembre 2011, il secondo livello di contrattazione si esercita a livello aziendale per le materie delegate, in tutto o in parte, dal presente CCNL. I contratti di secondo livello possono definire, anche in via sperimentale e temporanea, specifiche intese modificative della regolamentazione contenuta nel presente CCNL, nei limiti e con le procedure previste ai due capoversi successivi. Al fine di gestire situazioni di crisi o in presenza di significativi investimenti che determinino lo sviluppo economico ed occupazionale dell’impresa, od in presenza di procedure di affidamento di servizi in esclusiva o ad evidenza pubblica, detti contratti, conclusi secondo le previsioni del precedente comma 3, possono definire intese modificative con riferimento agli istituti del presente CCNL che disciplinano la prestazione lavorativa, gli orari e l’organizzazione del lavoro. Qualora tali contratti riguardino nuovi soggetti aziendali, comunque operanti nel campo di applicazione, o processi di confluenza al presente CCNL, le rappresentanze sindacali operanti in azienda e le strutture sindacali territorialmente competenti operano, nella fase negoziale, congiuntamente alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente CCNL.

  • SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE Sono ammessi a partecipare alla gara, purché in possesso dei “Requisiti di ordine generale” (artt. 80 D.Lgs. 50/2016)”, e “Requisiti di idoneità professionale e capacità tecnico e professionale (art. 83 D.Lgs. 50/2016)”, gli operatori economici individuati all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. Per la disciplina dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di operatori economici si rimanda all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016. Rientrano nella definizione di operatori economici ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 i seguenti soggetti: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative; b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx 00 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa. d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile; f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

  • Contabilizzazione dei lavori Art. 22 Lavoro a corpo......................................................................................................................................... Art. 23 Eventuali lavori a misura ......................................................................................................................... Art. 24 Eventuali lavori in economia ................................................................................................................. Art. 25 Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera.........................................................................