Rischio di sottoscrizione Clausole campione

Rischio di sottoscrizione. I rischi derivanti dalla gestione assicurativa scaturiscono dalle politiche di sottoscrizione del business, nelle quali si vanno a declinare e valutare il rischio di tariffazione e di assunzione. Il processo di sottoscrizione è costituito dall’insieme dei principi, processi, valutazioni, presidi di controllo organizzativi ed informatici, finalizzati alla definizione, valutazione e tariffazione del rischio, e includono le fasi di accettazione o eventuale rifiuto di sottoscrivere le relative obbligazioni. Il rischio di sottoscrizione è il rischio che i costi dei sinistri e dei benefici effettivamente pagati possano discostarsi dai costi previsti accidentalmente o per errore o cambiamenti di circostanze. A causa della natura aziendale della Società, del business esercitato e della composizione del portafoglio, il rischio di Sottoscrizione è piuttosto significativo per la Compagnia ed è composto principalmente da: - Premium Risk, definito come il rischio derivante dalla sottoscrizione di contratti e pertinente alla non sufficienza dei premi incassati per l’anno in corso (esclusa la componente catastrofale) per coprire tutti i rischi futuri e gli altri costi di gestione ad essi associati; - Reserve risk, legato al volume e alla quantificazione delle riserve sinistri e alla possibile non sufficienza delle stesse per soddisfare gli obblighi assunti nei confronti degli assicurati e danneggiati. La definizione della riserva tiene conto anche dell’incertezza associata all’importo dei sinistri cosiddetti tardivi (IBNR). Il rischio di sottoscrizione è misurato attraverso la Standard Formula, nel sottomodulo di rischio Premium & Reserve del modulo SCR Non Life. Il rischio di sottoscrizione relativo a nuove tariffe, modifiche e autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti più significativi sono sottoposti al Top Management così da consentire una gestione e un monitoraggio del rischio più efficienti. La Compagnia valuta l’esigenza di adottare specifici trattati di riassicurazione (principalmente trattati Quota Share e Excess of Loss) approvati annualmente dal Consiglio al fine di mitigare il rischio. I rischi al di sopra della soglia di rilevanza sono strettamente monitorati; tuttavia attualmente non sono necessari ulteriori provvedimenti. I rischi catastrofali, all’interno del rischi di Sottoscrizione risultano avere un impatto residuale, in virtù della politica riassicurativa che ha come fine quello di minimizzare le esposizioni nette a carico della Compagnia. Come...
Rischio di sottoscrizione. Nella categoria dei rischi di sottoscrizione rientrano i rischi tipici del business della controllata Assicuratrice Milanese e, in particolare, si fa riferimento al: • rischio di sottoscrizione non vita (underwriting non-life risk): il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative non vita dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche. Tale rischio è riconducibile a tre fattispecie: - rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita (non-life premium & reserving risk): il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative non vita, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati nonché il momento di accadimento e l’importo delle liquidazioni di sinistri; - rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita (non-life lapse risk): il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilità dei tassi delle estinzioni anticipate, dei recessi, dei rinnovi e dei riscatti delle polizze; - rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita (non-life CAT risk): il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative non vita, derivante da un’incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali. • rischio di sottoscrizione malattia (underwriting health risk): il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative malattia dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche. I rischi di sottoscrizione malattia sono distinti tra SLT (Simil to Life), ovvero il processo di tariffazione segue le tecniche simili al business vita, e NSLT (Non-Simil to Life), ovvero il processo di tariffazione segue le tecniche simili al business vita. La compagnia è esposta al solo rischio NSLT. Quest’ultimo è riconducibile alle seguenti fattispecie: - rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia (health premium & reserving risk): il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative malattia, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicur...
Rischio di sottoscrizione. Il rischio di sottoscrizione è il rischio derivante dalla sottoscrizione dei contratti di assicurazione, associato agli eventi coperti, ai processi seguiti per la tarif fazione e selezione dei rischi, all’andamento sfavorevole della sinistralità effettiva rispetto a quella stimata. Con riferimento al rischio di sottoscrizione la Compagnia si è dotata di adeguati presidi: diversi livelli di approvazione, strumenti di profilazione della sinistrosità del cliente, esclusioni contrattuali riferitea grandi cumuli e ad eventi catastrofali, sperimentato know-how nella quantificazione dei tempi di gestione delle prestazioni. Le attività svolte per l’identificazione di un Cliente potenziale f ino all’acquisizione e al mantenimento dello stesso sono identificate all’interno di un’apposita procedura interna della Compagnia; tale documento descrive inoltre le attività xxx xxxxxx essere svolte nel caso di scioglimento/scadenza del contratto. La procedura sopracitata si xxxxxxxx xxxxx seguenti fasi: • Analisi delle esigenze del Prospect/Cliente; • Analisi della fattibilità Operativa e Legale; • Analisi economica e offerta al Cliente; • Stesura e f xxxx del contratto; • Input all’implementazione dei nuovi prodotti.
Rischio di sottoscrizione. C.1.1. Rischio sottoscrizione Danni Written premiums by sector and region in the Non-life business Gross written premiums 53.570,4 57.917,7 -4.347,3 Net premiums written 30.053,2 34.061,6 -4.008,3
Rischio di sottoscrizione. Il rischio di sottoscrizione (o rischio tecnico o Life Risk, nel caso delle assicurazioni Vita) è il rischio di perdita o di variazione sfavorevole delle passività assicurative dovute a variazioni inattese dei fattori tecnico – demografici relative alle polizze emesse. Nella sostanza, tale rischio è dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di determinazione dei premi e di costituzione delle riserve. Il rischio di sottoscrizione delle assicurazioni Vita può essere ricondotto ai seguenti moduli: - rischio di mortalità: rischio di perdita dovuto ad un incremento inatteso dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche; - rischio di longevità: rischio di perdita dovuto ad un decremento inatteso dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche; - rischio di invalidità – mobilità: rischio di perdita dovuto ad una variazione non prevista dei tassi di invalidità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; - rischio spese: rischio di perdita dovuto ad una variazione inaspettata delle spese computate nel calcolo delle riserve e del relativo tasso d’inflazione; - rischio estinzione anticipata (o “Lapse risk”): rischio di perdita dovuto ad un cambiamento inatteso (in aumento, in diminuzione o massivo) del tasso di esercizio dell’opzione di riscatto; - rischio di revisione: rischio di perdita dovuto ad una revisione inaspettata e permanente dell’importo delle prestazioni di rendite assicurative (gli attuali portafogli della Compagnia non sono esposti a tale rischio); - rischio catastrofale: rischio di perdita dovuto ad un incremento inatteso ed istantaneo dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche, per tenere conto dei dati tratti dall'esperienza relativi alla mortalità nei 12 mesi successivi. Il riconoscimento dei fattori di rischio “materiali” è uno step fondamentale nell’ambito della gestione dei rischi al fine di garantire una valutazione adeguata della solvibilità della Compagnia. A tale scopo, l’analisi di portafoglio è un fondamentale strumento. Attualmente, per CNP UniCredit Vita, la natura dei contratti per la gran parte delle tariffe è a prevalente componente di risparmio; la restante è a componente di puro rischio, mentre trascurabile è il peso delle rendite. Quindi le tipologie di rischio di sottoscrizione a cui la Compagnia è esposta sono principalmente i rischi legati ai prodotti che offrono un minimo garantito al cliente ed i rischi demografici per i prodotti che prevedono comp...
Rischio di sottoscrizione. Il rischio di sottoscrizione rappresenta approssimativamente il 67% dell'esposizione ai rischi. Esso è costituito per il 53% dal rischio di sottoscrizione non-vita e per il 14% dal rischio di sottoscrizione malattia. In termini di Best Estimate nette, la principale linea di business è l’assicurazione responsabilità civile autoveicoli, che rappresenta il 43% delle Best Estimate.
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  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice dei contratti, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 2004. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

  • Servizio di manutenzione Il servizio di manutenzione è opzionale e quindi dovrà essere prestato soltanto se espressamente richiesto dall’Amministrazione nel proprio AS. Il servizio di manutenzione deve essere realizzato dall’Aggiudicatario nel rispetto degli SLA previsti (cfr. par 4.1.5), anche con interventi da effettuarsi presso i siti dell’Amministrazione Contraente, pena l’applicazione delle penali indicate al par. 5. La manutenzione comprende le attività volte a garantire una pronta correzione dei malfunzionamenti e il ripristino delle funzionalità, anche attraverso attività di supporto on-site. Sarà facoltà dell’Amministrazione Contraente richiedere a pagamento il servizio manutenzione in base al profilo di qualità richiesto per i servizi erogati, Low Profile (Business Day) o High Profile (H24), a cui sono associati i relativi SLA di cui al par. 4.1.4. Il profilo di qualità selezionato dovrà essere il medesimo per tutti i prodotti che interessano l’Appalto Specifico esperito dall’Amministrazione Contraente. Il servizio è previsto per annualità, quindi per 12 mesi o massimo 24 mesi. Resta inteso che, indipendentemente dalla finestra di erogazione associata al profilo selezionato, qualora gli interventi di manutenzione dovessero comportare una completa interruzione dell’attività lavorativa, gli interventi stessi dovranno essere effettuati in orario non coincidente con il periodo di operatività dell’Amministrazione. Tutti gli interventi di manutenzione dovranno in ogni caso essere concordati preventivamente con l’Amministrazione. Le attività di manutenzione potranno essere richieste dalle Amministrazioni Contraenti sui soli elementi di fornitura acquistati nell’ambito del presente AQ e potranno essere acquistati solo contestualmente alla fornitura oggetto del servizio (l’Amministrazione non potrà quindi esperire un AS che abbia ad oggetto il servizio di manutenzione di prodotti già in possesso dell’Amministrazione), con avvio dalla “Data di accettazione” definita nel paragrafo 2.2.2. Le attività di manutenzione possono riassumersi in: • ricezione della chiamata di assistenza da parte dell’Amministrazione e assegnazione del Severity Code (cfr. par. Error! Reference source not found.) • risoluzione del problema tramite supporto telefonico all’utente (ove possibile) e/o eventuale intervento/i remoto/i in base alle personalizzazioni previste dalla PA; • risoluzione della causa del guasto tramite, ove necessario: o intervento presso la sede/luogo interessato o ripristino del servizio/funzionalità sui livelli preesistenti al guasto/anomalia, secondo gli SLA contrattualizzati, anche attraverso sostituzioni di elementi danneggiati o verifica funzionale del sistema per assicurare l’eliminazione della causa del guasto. Ogni intervento di manutenzione dovrà prevedere la redazione del relativo “verbale di intervento” e l’eventuale aggiornamento della documentazione di progetto. Gli interventi dovranno concludersi con l’attività di verifica del corretto funzionamento delle apparecchiature sostituite o riparate e del sistema nella sua globalità; tale verifica sarà a cura dell’Aggiudicatario, ma è lasciata libertà all’Amministrazione Contraente di coinvolgere proprio personale e/o personale di terzi. L’Aggiudicatario è tenuto al rispetto delle modalità operative richieste dall’Amministrazione. Tutte le attività previste (interventi del Fornitore presso l’Amministrazione, rimozione degli elementi, riparazione degli elementi guasti, successiva installazione) sono da intendersi incluse nel costo del servizio. Il servizio inoltre comprende l’attivazione, sui prodotti manutenuti, di tutte le eventuali Major release successive a quella installata sui prodotti acquisiti emesse dal produttore nel periodo di validità del servizio. Si precisa infine che, in caso di malfunzionamenti inerenti la componente software/firmware, il Fornitore è tenuto a informare tempestivamente le Amministrazioni che hanno acquisito i medesimi beni provvedendo a tutte le attività volte all’aggiornamento della componente software/firmware soggetta al malfunzionamento. Tale attività dovrà essere svolta sia nel caso il malfunzionamento sia identificato proattivamente dal Fornitore o dal produttore sia nel caso esso sia identificato da un’Amministrazione Contraente. Dovrà essere prestata particolare attenzione a quanto attiene bug o problematiche che possano compromettere le funzionalità di sicurezza cui i prodotti acquistati sono destinati, rendendo di fatto, sia loro sia i sistemi da loro protetti, vulnerabili a exploit. In tale eventualità il Fornitore dovrà, oltre ad attivarsi tempestivamente per procedere alla risoluzione della problematica e all’aggiornamento dei sistemi, fornire eventuali work-around (documentati e inviati all’Amministrazione) che consentano di eliminare o quanto meno attenuare il rischio di sfruttamento delle falle identificate da parte di soggetti non autorizzati. Si riportano di seguito le personalizzazioni relative alla seconda fase.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.