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Rischio di sottoscrizione Clausole campione

Rischio di sottoscrizione. I rischi derivanti dalla gestione assicurativa scaturiscono dalle politiche di sottoscrizione del business, nelle quali si vanno a declinare e valutare il rischio di tariffazione e di assunzione. Il processo di sottoscrizione è costituito dall’insieme dei principi, processi, valutazioni, presidi di controllo organizzativi ed informatici, finalizzati alla definizione, valutazione e tariffazione del rischio, e includono le fasi di accettazione o eventuale rifiuto di sottoscrivere le relative obbligazioni. Il rischio di sottoscrizione è il rischio che i costi dei sinistri e dei benefici effettivamente pagati possano discostarsi dai costi previsti accidentalmente o per errore o cambiamenti di circostanze. A causa della natura aziendale della Società, del business esercitato e della composizione del portafoglio, il rischio di Sottoscrizione è piuttosto significativo per la Compagnia ed è composto principalmente da: - Premium Risk, definito come il rischio derivante dalla sottoscrizione di contratti e pertinente alla non sufficienza dei premi incassati per l’anno in corso (esclusa la componente catastrofale) per coprire tutti i rischi futuri e gli altri costi di gestione ad essi associati; - Reserve risk, legato al volume e alla quantificazione delle riserve sinistri e alla possibile non sufficienza delle stesse per soddisfare gli obblighi assunti nei confronti degli assicurati e danneggiati. La definizione della riserva tiene conto anche dell’incertezza associata all’importo dei sinistri cosiddetti tardivi (IBNR). Il rischio di sottoscrizione è misurato attraverso la Standard Formula, nel sottomodulo di rischio Premium & Reserve del modulo SCR Non Life. Il rischio di sottoscrizione relativo a nuove tariffe, modifiche e autorizzazione alla sottoscrizione dei contratti più significativi sono sottoposti al Top Management così da consentire una gestione e un monitoraggio del rischio più efficienti. La Compagnia valuta l’esigenza di adottare specifici trattati di riassicurazione (principalmente trattati Quota Share e Excess of Loss) approvati annualmente dal Consiglio al fine di mitigare il rischio. I rischi al di sopra della soglia di rilevanza sono strettamente monitorati; tuttavia attualmente non sono necessari ulteriori provvedimenti. I rischi catastrofali, all’interno del rischi di Sottoscrizione risultano avere un impatto residuale, in virtù della politica riassicurativa che ha come fine quello di minimizzare le esposizioni nette a carico della Compagnia. Come...
Rischio di sottoscrizione. Nella categoria dei rischi di sottoscrizione rientrano i rischi tipici del business della controllata Assicuratrice Milanese e, in particolare, si fa riferimento al: • rischio di sottoscrizione non vita (underwriting non-life risk): il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative non vita dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche. Tale rischio è riconducibile a tre fattispecie: - rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione non vita (non-life premium & reserving risk): il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative non vita, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati nonché il momento di accadimento e l’importo delle liquidazioni di sinistri; - rischio di estinzione anticipata per l'assicurazione non vita (non-life lapse risk): il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilità dei tassi delle estinzioni anticipate, dei recessi, dei rinnovi e dei riscatti delle polizze; - rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita (non-life CAT risk): il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative non vita, derivante da un’incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali. • rischio di sottoscrizione malattia (underwriting health risk): il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative malattia dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione delle riserve tecniche. I rischi di sottoscrizione malattia sono distinti tra SLT (Simil to Life), ovvero il processo di tariffazione segue le tecniche simili al business vita, e NSLT (Non-Simil to Life), ovvero il processo di tariffazione segue le tecniche simili al business vita. La Compagnia è esposta al solo rischio NSLT. Quest’ultimo è riconducibile alle seguenti fattispecie: - rischio di tariffazione e di riservazione per l'assicurazione malattia (health premium & reserving risk): il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative malattia, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicur...
Rischio di sottoscrizione. C.1.1. Rischio sottoscrizione Danni Written premiums by sector and region in the Non-life business Gross written premiums 53.570,4 57.917,7 -4.347,3 Net premiums written 30.053,2 34.061,6 -4.008,3
Rischio di sottoscrizione. Il rischio di sottoscrizione è il rischio derivante dalla sottoscrizione dei contratti di assicurazione, associato agli eventi coperti, ai processi seguiti per la tariffazione e selezione dei rischi, all’andamento sfavorevole della sinistralità effettiva rispetto a quella stimata. Con riferimento al rischio di sottoscrizione la Compagnia si è dotata di adeguati presidi: diversi livelli di approvazione, strumenti di profilazione della sinistrosità del cliente, esclusioni contrattuali riferite a grandi cumuli e ad eventi catastrofali, sperimentato know-how nella quantificazione dei tempi di gestione delle prestazioni. Le attività svolte per l’identificazione di un Cliente potenziale fino all’acquisizione e al mantenimento dello stesso sono identificate all’interno di un’apposita procedura interna della Compagnia; tale documento descrive inoltre le attività che devono essere svolte nel caso di scioglimento/scadenza del contratto. La procedura sopracitata si articola nelle seguenti fasi: • Analisi delle esigenze del Prospect/Cliente; • Analisi economica e offerta al Cliente; • Stesura e firma del contratto; • Input all’implementazione dei nuovi prodotti.
Rischio di sottoscrizione. Il rischio di sottoscrizione (o rischio tecnico o Life Risk, nel caso delle assicurazioni Vita) è il rischio di perdita o di variazione sfavorevole delle passività assicurative dovute a variazioni inattese dei fattori tecnico – demografici relative alle polizze emesse. Nella sostanza, tale rischio è dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di determinazione dei premi e di costituzione delle riserve. Il rischio di sottoscrizione delle assicurazioni Vita può essere ricondotto ai seguenti moduli: - rischio di mortalità: rischio di perdita dovuto ad un incremento inatteso dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche; - rischio di longevità: rischio di perdita dovuto ad un decremento inatteso dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche; - rischio di invalidità – mobilità: rischio di perdita dovuto ad una variazione non prevista dei tassi di invalidità utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche; - rischio spese: rischio di perdita dovuto ad una variazione inaspettata delle spese computate nel calcolo delle riserve e del relativo tasso d’inflazione; - rischio estinzione anticipata (o “Lapse risk”): rischio di perdita dovuto ad un cambiamento inatteso (in aumento, in diminuzione o massivo) del tasso di esercizio dell’opzione di riscatto; - rischio di revisione: rischio di perdita dovuto ad una revisione inaspettata e permanente dell’importo delle prestazioni di rendite assicurative (gli attuali portafogli della Compagnia non sono esposti a tale rischio); - rischio catastrofale: rischio di perdita dovuto ad un incremento inatteso ed istantaneo dei tassi di mortalità utilizzati per il calcolo delle riserve tecniche, per tenere conto dei dati tratti dall'esperienza relativi alla mortalità nei 12 mesi successivi. Il riconoscimento dei fattori di rischio “materiali” è uno step fondamentale nell’ambito della gestione dei rischi al fine di garantire una valutazione adeguata della solvibilità della Compagnia. A tale scopo, l’analisi di portafoglio è un fondamentale strumento. Attualmente, per CNP UniCredit Vita, la natura dei contratti per la gran parte delle tariffe è a prevalente componente di risparmio; la restante è a componente di puro rischio, mentre trascurabile è il peso delle rendite. Quindi le tipologie di rischio di sottoscrizione a cui la Compagnia è esposta sono principalmente i rischi legati ai prodotti che offrono un minimo garantito al cliente ed i rischi demografici per i prodotti che prevedono comp...
Rischio di sottoscrizione. Il rischio di sottoscrizione rappresenta approssimativamente il 67% dell'esposizione ai rischi. Esso è costituito per il 53% dal rischio di sottoscrizione non-vita e per il 14% dal rischio di sottoscrizione malattia. In termini di Best Estimate nette, la principale linea di business è l’assicurazione responsabilità civile autoveicoli, che rappresenta il 43% delle Best Estimate.
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  • Rischi esclusi dall’assicurazione L'assicurazione non comprende i danni: a) da circolazione di veicoli e natanti soggetta all’assicurazione obbligatoria, nonché da impiego in volo di aeromobili da parte dell’Assicurato; b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore o che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno d'età; c) agli aeromobili ed agli altri prodotti aeronautici causati in via diretta ed esclusiva dall'esecuzione di lavorazioni dirette sugli stessi; d) da furto; e) a cose altrui – ad eccezione di bagagli e merci – derivanti da incendio di beni dell'Assicurato o che lo stesso detenga; f) provocati da persone non in rapporto di dipendenza con l'Assicurato e della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività, fatta eccezione per i lavoratori parasubordinati e delle altre persone di cui l’Assicurato debba rispondere a termini di legge; g) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, eccezion fatta per merci e bagagli e per gli altri prodotti aeronautici; h) cagionati da opere o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di lavorazione, quelli avvenuti dopo la riconsegna del prodotto aeronautico, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi ad eccezione dei danni derivanti dall’effettuazione dell’attività di assistenza a passeggeri, aeromobili, bagagli e/o merci e verificatisi dopo la riconsegna a terzi dei beni oggetto della suddetta attività; i) a condutture ed impianti sotterranei in genere; a fabbricati ed altre cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati; j) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali nonché mancato e/o ritardato inizio di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi quando non conseguenti a danni materiali risarcibili a termini di polizza; k) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 Codice Civile; l) derivanti da responsabilità contrattuali assunte dall'Assicurato e non conseguenti ad obblighi derivanti da fonti normative primarie e/o secondarie; m) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; n) derivanti da lavori di costruzione, demolizione o modifica di edifici, piste, aree di movimento, manovra e sosta o altre infrastrutture od installazioni; o) verificatisi nelle aree adibite a parcheggio aperto al pubblico; p) da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali; q) derivanti dalla gestione di servizi di rifornimento di carburante e lubrificante; r) derivanti dalla gestione di servizi meteorologici, di controllo del traffico aereo sia a terra che in volo, di informazioni aeronautiche, di radionavigazione e di radiodiffusione; s) connessi ai servizi antincendio, ad eccezione dei rischi relativi all’assistenza di primo intervento, durante l’avviamento dei motori purché svolta secondo le norme del vettore e le disposizioni vigenti. CAPO I Sezione II

  • CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE 37 25. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 37

  • Coesistenza di altre assicurazioni Xxxxx restando i massimali e limiti di polizza, qualora il rischio oggetto della presente assicurazione risulti garantito in tutto od in parte anche da altre Società, essa sarà operante solo ad esaurimento dei massimali previsti dalle altre assicurazioni ovvero per la parte di rischio non coperta dalle medesime. A questo riguardo l’Assicurato è esonerato dall’obbligo della denuncia preventiva dell’esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi, fermo l’obbligo di darne comunicazione alla Società in caso di sinistro.

  • CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Informazioni Sullimpresa Di Assicurazione (più avanti anche “Net Insurance S.p.A.” o “Assicuratore”)

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità previste nel presente disciplinare. a. l’operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell’art. 48 comma 8 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate; c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell’art. 48, co 4 del Codice, le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati. a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo; b. l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei; c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

  • Obblighi assicurativi a carico dell’impresa 1. L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell’art. 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del Certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di collaudo provvisorio per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l’utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del Certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo vigente. 3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve: a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto nello specifico: partita 1) per le opere oggetto del contratto: 100% dell’importo contrattuale, partita 2) per le opere preesistenti: 35% dell’importo contrattuale, partita 3) per demolizioni e sgomberi: 15% dell’importo contrattuale. b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’Appaltatore. 4. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 1.000.000,00. 5. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni: a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante; b) in relazione all’assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante. 6. Le garanzie di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale, la garanzia assicurativa è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni dell’Assicurato false o reticenti inerenti a circostanze che influi- scono sulla valutazione del rischio da parte della Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonchè la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

  • Servizio di manutenzione Il Fornitore effettuerà il Servizio di Manutenzione, riparazione, modifiche tecniche e sostituzione di parti presso il Cliente, o presso un proprio Centro di Assistenza. Il Fornitore potrà, a suo giudizio, riparare una macchina con parti di manutenzione nuove o usate o sostituire una macchina con un'altra nuova o usata. Per macchina usata s’intende una macchina in regolari condizioni di funzionamento, che ha superato i test diagnostici del Fornitore e nella quale le parti guaste o eccessivamente usurate sono state sostituite con parti nuove o usate. Per parti usate s’intendono parti garantite, di prestazioni equivalenti alle nuove che sono state appropriatamente installate e provate in un Personal Computer. Qualora le operazioni di manutenzione comportino rimozione o sostituzione di parti o macchine, le parti o macchine sostituite verranno ritirate dal Fornitore che potrà liberamente disporne. Il Fornitore farà ogni ragionevole sforzo per completare le riparazioni entro i tre giorni lavorativi successivi alla richiesta di intervento. Prima di sottoporre una macchina al Servizio di Manutenzione, il Cliente dovrà rimuovere tutti i programmi, dischi e minidischi, i dispositivi, i collegamenti, le modifiche, a meno che queste siano state effettuate dal Fornitore. Quando il Contratto di Manutenzione ha decorrenza oltre trenta giorni dopo la scadenza del periodo di Garanzia o si riferisce a parti hardware acquisite da Fornitori diversi, viene previsto un periodo di franchigia di tre mesi, durante i quali ogni parte di ricambio sostituita sarà fatturata a prezzo di listino. In ogni caso il Servizio di Manutenzione sarà prestato solo previa presentazione di copia dell'Accettazione della Richiesta di Manutenzione Personal Computer e di copia della fattura di manutenzione quietanzata attestante l'avvenuto pagamento del canone relativo al periodo per il quale viene richiesta la prestazione. Il Servizio di Manutenzione viene assicurato solo durante le ore lavorative previste dal Contratto di lavoro applicato dal Fornitore.

  • Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.