RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ Clausole campione

RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ. 9.1 Il Cliente si impegna, ora per allora, a non divulgare ovvero rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni confidenziali conosciute o gestite in relazione alla esecuzione e/o applicazione del Contratto in assenza di specifico consenso scritto del Fornitore. 9.2 Il Cliente è tenuto ad utilizzare il Servizio nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale del Fornitore secondo quanto indicato nel Contratto. I software come qualsiasi altro diritto di autore o altro diritto di proprietà intellettuale sono di proprietà esclusiva del Fornitore e/o dei loro danti causa, pertanto Il Cliente non acquista nessun diritto o titolo al riguardo ed è tenuto all’utilizzo degli stessi soltanto nel periodo di vigenza contrattuale. 9.3 Nel caso di licenze fornite da terzi fornitori per il tramite di Actalis il Cliente dà atto di aver preso visione delle loro condizioni e si impegna ad utilizzare i software secondo le modalità indicate sui rispettivi siti esclusivamente per proprio uso personale. Il Cliente si impegna ad accettare e rispettare i termini delle suddette licenze e dichiara di essere a conoscenza del fatto che le Licenze intercorrono fra il Cliente ed il titolare dei diritti di copyright sulle stesse con esclusione di qualsiasi responsabilità del Fornitore. 9.4 Fermo restando quanto sopra indicato, il Fornitore ed il Cliente convengono espressamente che: a) le coppie di chiavi crittografiche sono nella disponibilità del Cliente anche quando utilizza il Certificato in nome e per conto di terzo Titolare. b) il CPS, i Certificati e le liste dei certificati sospesi o revocati (CRL) pubblicate da Actalis sono e rimangono di proprietà di Actalis; c) per quanto riguarda la proprietà intellettuale di altri dati e informazioni, si rinvia alla normativa vigente applicabile.
RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ. 5.1 Il Cliente si impegna, ora per allora, a non divulgare ovvero rendere in alcun modo disponibili a terzi le informazioni confidenziali conosciute o gestite in relazione alla esecuzione 5.2 Il Cliente è tenuto ad utilizzare il Servizio nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale dei Fornitori secondo quanto indicato nel Contratto. I software come qualsiasi altro diritto di autore o altro diritto di proprietà intellettuale sono di proprietà esclusiva dei Fornitori e/o dei loro danti causa, pertanto Il Cliente non acquista nessun diritto o titolo al riguardo ed è tenuto all’utilizzo degli stessi soltanto nel periodo di vigenza contrattuale. 5.3 Nel caso di licenze fornite da terzi fornitori per il tramite dei Fornitori il Cliente dà atto di aver preso visione delle loro condizioni e si impegna ad utilizzare i software secondo le modalità indicate sui rispettivi siti esclusivamente per proprio uso personale. Il Cliente si impegna ad accettare e rispettare i termini delle suddette licenze e dichiara di essere a conoscenza del fatto che le Licenze intercorrono fra il Cliente ed il titolare dei diritti di copyright sulle stesse con esclusione di qualsiasi responsabilità dei Fornitori. 5.4 Fermo restando quanto sopra indicato, i Fornitori ed il Cliente convengono espressamente che: a) le coppie di chiavi crittografiche sono nella disponibilità del Cliente anche quando utilizza il Certificato in nome e per conto di terzo Titolare. b) il CPS, i Certificati e le liste dei certificati sospesi o revocati (CRL) pubblicate da Actalis sono e rimangono di proprietà di Actalis; c) per quanto riguarda la proprietà intellettuale di altri dati e informazioni, si rinvia alla normativa vigente applicabile.
RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ. 5.1 Informazioni confidenziali. Le parti convengono che l’esistenza del presente Contratto, i termini e le condizioni dello stesso, e qualunque altra informazione ottenuta da Gate Network e Amazon in relazione al presente Contratto o relativa al Programma di Ritiro che è identificata quale riservata o proprietaria o che, per la natura di tale informazione o la modalità di divulgazione della stessa, debba essere ragionevolmente considerata riservata o proprietaria (incluse le informazioni relative alla tecnologia, ai clienti, ai piani industriali, alle attività di marketing e alle finanze di Gate Network e Amazon) saranno informazioni confidenziali (“Informazioni Confidenziali”). Il Sottoscrittore potrà utilizzare le Informazioni Confidenziali unicamente nell'ambito del rapporto commerciale in essere con Gate Network ai sensi del presente Contratto. Fatto salvo quanto stabilito dal presente Contratto, il Sottoscrittore non divulgherà le informazioni Confidenziali ad alcun soggetto senza il preventivo consenso scritto di Gate Network. Il Sottoscrittore porrà in essere quanto ragionevolmente in suo potere al fine di evitare la divulgazione, la diffusione o l'utilizzo non autorizzato delle Informazioni Confidenziali, ivi comprese le misure minime dallo stesso adottate per tutelare le proprie informazioni confidenziali di natura analoga. Ai fini del presente Contratto, “Affiliata” significa, in relazione a qualunque persona giuridica, qualunque persona o altra persona giuridica che controlla, è controllata da, o è soggetta al controllo congiunto di, tale prima persona giuridica.
RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ. 5.1. Dalla data di sottoscrizione del presente MoU e per i tre anni successivi alla sua scadenza o risoluzione, ciascuna Parte si impegna a tenere riservate e a non rivelare a terzi diversi da Destinatari Ammessi, come in seguito definiti: (i) l'esistenza del presente MoU e i termini e condizioni ivi contenuti; (ii) tutte le informazioni, inclusi tutti gli atti, documenti, notizie e dati di qualsiasi natura, inclusa a mero titolo esemplificativo l’identità delle Parti, anche se non espressamente qualificati come riservati e riconducibili al MoU, scambiati tra le Parti, o ricevuti da una di esse verbalmente o per iscritto; (iii) tutte le analisi, valutazioni, elaborati e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati dalle Parti in esecuzione delle attività di cui al precedente Articolo 1 ed in generale del presente MoU, ovvero che contengano, riproducano o derivino le informazioni di cui al precedente paragrafo (ii); (iv) tutte le informazioni che siano definite come Informazioni Riservate attraverso un’apposita dicitura di riservatezza contrassegnata dall’espressione “Riservato” o con termini analoghi, (congiuntamente, le “Informazioni Riservate”). 5.2. Il termine Informazioni Riservate include le informazioni rese disponibili per iscritto, in forma visiva o leggibile tramite una macchina o oralmente, nonché qualsiasi analisi, compilazione, nota, studio, memorandum, presentazione o altro documento purché espressamente dichiarate e/o marcate come Informazioni Riservate all’atto della trasmissione alla Parte Ricevente sotto qualunque forma. 5.3. Non sono considerate Informazioni Riservate le informazioni: (i) non preventivamente qualificate come “riservate” tra le Parti anche ai fini dei comunicati stampa; (ii) note o comunque già a conoscenza della Parte ricevente in data anteriore alla loro comunicazione o alla sottoscrizione del presente MoU purché il fatto che tali informazioni siano già note o comunque a conoscenza della Parte ricevente sia dalla Parte ricevente tempestivamente comunicato, con evidenze a supporto, alla Parte cedente all’atto della ricezione; (iii) conosciute dalla Parte ricevente, in quanto generalmente e prontamente disponibili al pubblico ovvero ricevute legittimamente da terzi senza restrizioni; (iv) le informazioni e i dati la cui divulgazione sia imposta ai sensi di legge o per provvedimenti di una pubblica autorità, purché, ove legalmente possibile, 1) la Parte ricevente dia tempestiva e preventiva comunicazione scritta alla Par...
RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ. 9.1 Le informazioni di carattere tecnico o commerciali (a titolo di esempio: disegni, prospetti, calcoli, documentazioni, formule, corrispondenza, elenco clienti, modelli, campioni) (dette insieme “Informazioni”) comunicate al Fornitore per la progettazione, il collaudo, lo sviluppo, la fabbricazione dei Prodotti/servizi, restano di esclusiva proprietà dell’Acquirente, così come il relativo diritto di sfruttamento economico. Il Fornitore riconosce che il presente Contratto non costituisce licenza all’utilizzo delle suddette informazioni. Il Fornitore s’impegna a (i) non diffondere, comunicare o divulgare, per tutto il corso del rapporto ed anche successivamente al suo esaurimento, le Informazioni fornite dall’Acquirente o di cui il Fornitore venga a conoscenza in occasione dell’esecuzione del Contratto (ii) utilizzare tali Informazioni esclusivamente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l’esatta esecuzione del Contratto; (iii) restituire a richiesta dell’Acquirente tutte le suddette Informazioni. La fabbricazione di Prodotti su disegni, modelli e campioni dell’Acquirente deve essere limitata dal Fornitore ai quantitativi ordinati della fornitura e il Fornitore si impegna a distruggere l’eventuale differenza. 9.2 Il Fornitore si obbliga a manlevare l’Acquirente da qualsiasi responsabilità per la violazione di diritti di terzi su brevetti o licenze aventi ad oggetto le forniture o ai Prodotti salvo che questa violazione sia conseguenza delle indicazioni fornite dall’Acquirente.
RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ. 19.1 TERRALINK si obbliga a mantenere riservate le informazioni relative alle attività del Cliente di cui verrà a conoscenza in relazione alla prestazione dei servizi richiesti e si obbliga ad impegnare il proprio personale a mantenere riservate tali informazioni. Il Cliente inoltre si impegna a non divulgare, direttamente o indirettamente anche tramite il proprio personale, password e/o username e/o comunque chiavi di accesso. 19.2 Il Cliente riconosce che la legge o i regolamenti attuali e futuri possono richiedere a TERRALINK di accedere, memorizzare e/o effettuare copie dei dati del Cliente, ed esprime ogni più ampia autorizzazione a riguardo. 19.3 Il Cliente prende atto e accetta l'esistenza dei file di Log, relativi all’utilizzo del Servizio, generati e conservati a cura di TERRALINK. Il contenuto del Log ha il carattere di riservatezza assoluta e potrà essere esibito su richiesta delle Autorità competenti.

Related to RISERVATEZZA E DIRITTI DI PROPRIETÀ

  • Riserva di proprietà 1. Ci riserviamo la proprietà dell’oggetto di acquisto fino all’accredito di tutti i pagamenti sul conto corrente concordato (rapporto commerciale) con il Cliente; tale riserva fa riferimento al saldo riconosciuto. In caso di comportamento lesivo del Contratto da parte del Cliente, e soprattutto in caso di mora di pagamento, siamo autorizzati a ritirare l’oggetto d’acquisto. Un nostro ritiro dell’oggetto d’acquisto non comporta un recesso dal Contratto, salvo nel caso in cui avessimo dichiarato espressamente per iscritto tale possibilità. Un pignoramento dell’oggetto d’acquisto esercitato dalla nostra azienda comporta in ogni caso un recesso dal Contratto. Siamo legittimati al reimpiego dell’oggetto d’acquisto ritirato; il ricavo ottenuto attraverso il reimpiego – detratti adeguati i costi di reimpiego – deve essere detratto dai debiti del Cliente. 2. In caso di pignoramenti o di altri interventi ad opera di terzi il Cliente deve darcene tempestiva comunicazione per iscritto, consentendoci così di poter presentare un ricorso a norma del § 771 ZPO (codice di procedura civile). Qualora il terzo non dovesse essere in grado di rimborsarci le spese giudiziali e stragiudiziali di un ricorso secondo § 771 ZPO, il Cliente risponderà della perdita da noi eventualmente subita. Il Cliente deve inoltre informarci di tutti i danni e passaggi di proprietà riguardanti l’oggetto d’acquisto. 3. Il Cliente ha il diritto di rivendere la merce nell’ambito di una gestione regolare; lo stesso tuttavia cede a noi fin da ora tutti i crediti pari all’importo finale fatturato (IVA compresa ) del nostro credito, che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi, indipendentemente dal fatto che l’oggetto di acquisto sia stato rivenduto senza modificarlo o dopo una sua eventuale trasformazione. Il Cliente rimane autorizzato a riscuotere detto credito anche dopo l’avvenuta cessione. Rimane impregiudicata la nostra facoltà di riscuotere autonomamente il credito. La nostra azienda si impegna tuttavia a non riscuotere il credito fintantoché il Cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento derivanti dai ricavi riscossi, non cade in mora e, in particolare, non inoltra una domanda di apertura di una procedura di insolvenza e non sia in atto una sospensione dei pagamenti. In caso contrario possiamo pretendere che il Cliente ci renda noti i crediti ceduti e i suoi debitori, fornisca tutte le indicazioni necessarie alla riscossione, consegni la relativa documentazione e comunichi la cessione ai debitori (terzi). 4. Una lavorazione o trasformazione dell’oggetto d’acquisto da parte del Cliente deve essere eseguita sempre per nostro conto. Se l’oggetto di acquisto viene elaborato unendolo ad altri oggetti non appartenenti alla nostra azienda, acquisiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in base al rapporto sussistente al momento dell’elaborazione tra il valore dell’oggetto di acquisto (importo finale della fattura, incl. IVA) e il valore degli altri oggetti lavorati. Al prodotto risultante da tale lavorazione si applicano le medesime disposizioni valide per l’oggetto di vendita fornito con riserva della proprietà. 5. Se l’oggetto di acquisto viene elaborato unendolo inseparabilmente ad altri oggetti non appartenenti alla nostra azienda, acquisiamo un diritto di comproprietà sul nuovo bene in base al rapporto sussistente al momento dell’elaborazione tra il valore dell’oggetto di acquisto (importo finale della fattura, IVA incl.) e il valore degli altri oggetti con esso combinati. Resta inteso che, qualora la combinazione con tali altri oggetti avvenisse in modo tale, che l’oggetto del Cliente debba essere considerato come il bene principale, il Cliente dovrà trasferire a noi una proporzionale quota di comproprietà dell’oggetto.. Il Cliente custodisce per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà rispettivamente risultante. 6. A garanzia dei crediti che vantiamo nei suoi confronti, il Cliente cede inoltre alla nostra azienda anche i crediti derivantigli nei confronti di un terzo in seguito a un vincolo sussistente tra l’oggetto di vendita e un edificio. 7. Su richiesta del Cliente ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti, nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la selezione delle garanzie da svincolare resta di nostra competenza.

  • Diritti di proprietà intellettuale 14.1 A prescindere dalla consegna e dal passaggio di proprietà in qualsiasi Prodotto e alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14.3, nulla nelle presenti Condizioni o in un qualsiasi Contratto avrà l’effetto di concedere o trasferire o conferire all’Acquirente alcun diritto di proprietà intellettuale per o relativamente a qualsiasi Prodotto e/o Servizio. 14.2 L’Acquirente prende atto e accetta che tutte le proprietà, i copyright e gli altri diritti di proprietà intellettuale in qualsiasi lavoro o articolo materiale che possa essere consegnato, derivante da o creato, prodotto o sviluppato dal Fornitore ai sensi o nel xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxx (x “Lavori”), in qualunque parte del mondo sia attuabile, compresi, a titolo esemplificativo, tutti i diritti di proprietà e interessi in e per i Servizi, e tutti i documenti, dati, disegni, specifiche, articoli, schizzi, disegni, relazioni, invenzioni, migliorie, modifiche, scoperte, strumenti, scritture e altri articoli ad esso relativi dovranno immediatamente, dalla loro creazione o esecuzione, essere conferiti e dovranno essere e rimanere nella sola ed esclusiva proprietà del Fornitore e l’Acquirente non acquisirà alcun diritto, titolo o interesse nei confronti di o relativamente agli stessi, salvo quanto espressamente stabilito nelle presenti Condizioni. 14.3 Il Fornitore concede all’Acquirente una licenza non esclusiva, non trasferibile per l’uso dei Lavori che siano necessari e nella misura necessaria per l’Acquirente al fine di ottenere e utilizzare il beneficio inteso dei Servizi. 14.4 Laddove venga intrapresa una controversia contro l’Acquirente poiché i Prodotti o i Servizi violano un brevetto, copyright o altri diritti esistenti in Italia o nel Regno Unito appartenenti a qualsiasi terzo, il Fornitore indennizzerà l’Acquirente per tutte le perdite, i danni, i costi e le spese assegnate giudizialmente o sostenute dall’Acquirente in connessione con la citata controversia o corrisposte ovvero di cui si è concordato il pagamento dall’Acquirente a titolo transattivo a condizione che: (i) al Fornitore sia dato pieno controllo di qualsiasi procedimento o negoziazione in connessione con tale controversia; (ii) l’Acquirente dia al Fornitore tutta la ragionevole assistenza ai fini di tali procedimenti o negoziazioni; (iii) salvo se previsto da una sentenza definitiva, l’Acquirente non paghi o accetti tale controversia o transiga tali procedimenti senza il consenso del Fornitore; (iv) l’Acquirente non farà nulla che potrebbe o possa viziare qualsiasi polizza assicurativa o copertura che l’Acquirente possa avere in relazione a tale violazione e compierà ogni sforzo per recuperare qualsiasi somma dovuta ai sensi delle stesse e tale indennizzo non si applicherà nella misura in cui l’Acquirente recuperi qualsiasi somma ai sensi di tale polizza o copertura; (v) il Fornitore avrà diritto di ottenere, e l’Acquirente dovrà di conseguenza essere responsabile di fronte il Fornitore per, tutti i danni e i costi (laddove esistenti) aggiudicati a favore dell’Acquirente e che sono da pagare ovvero il cui pagamento è stato concordato con il consenso dell’Acquirente (tale consenso dell’Acquirente non potrà essere irragionevolmente rifiutato) a qualsiasi altra parte con riguardo di tale controversia, e (vi) senza pregiudizio per ogni altro obbligo dell’Acquirente ai sensi della common law, il Fornitore avrà il diritto di chiedere all’Acquirente di intraprendere delle misure che il Fornitore potrà ragionevolmente esigere al fine di mitigare o ridurre qualsiasi perdita, danno, costo o spesa che il Fornitore abbia la responsabilità di indennizzare all’Acquirente ai sensi del presente Articolo 14.4, tali misure potranno includere (con possibilità di scelta della parte del Fornitore ) l’accettazione dal Fornitore dei Prodotti o Servizi non contraffatti, modificati o sostituti. 14.5 Il Fornitore non avrà alcun obbligo o responsabilità ai sensi dell’Articolo 14.4 nella misura in cui la violazione derivi da: (i) qualsiasi aggiunta o modifica effettuata ai Prodotti e/o ai Servizi in questione, che non sia effettuata dal Fornitore o con il suo previo consenso scritto; (ii) qualsiasi informazione fornita dall’Acquirente al Fornitore, compresa, a titolo esemplificativo, qualsiasi specifica; (iii) l’esecuzione da parte del Fornitore di qualsiasi lavoro richiesto verso qualsiasi Prodotto o la prestazione di qualsiasi Servizio, in conformità con i requisiti o la specifica dell’Acquirente; (iv) una combinazione con o un’aggiunta all’attrezzatura non prodotta o sviluppata dal Fornitore; o (v) l’utilizzo di Prodotti oltre tale scopo previsto dal Fornitore o approvato per iscritto dal Fornitore. 14.6 Fermo restando quanto stabilito dall’Articolo 12.1, il presente Articolo 14 regola l’intera responsabilità del Fornitore e il rimedio esclusivo dell’Acquirente con riferimento a qualsiasi pretesa violazione dei diritti di proprietà intellettuale appartenenti ad un terzo derivanti da o in connessione con l’esecuzione di qualsiasi Contratto. Il presente Articolo 14 sarà soggetto ai limiti di responsabilità di cui agli Articoli 12.3, 12.4 e 12.5.

  • Riservatezza e trattamento dei dati personali Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata. Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Reg. (UE) 2016/679 e Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile.

  • Obblighi di riservatezza 1. Il Fornitore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgare in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del Contratto. 2. L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente Contratto. 3. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengono di pubblico dominio. Il Fornitore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. 4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l’Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla stessa. 5. Il Fornitore potrà citare i termini essenziali del presente Contratto, nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti. 6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

  • BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE L’Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti “software” e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore. In tal caso, l’Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l’Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all’Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza. Le obbligazioni derivanti all’Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell’Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d' autore, l'Amministrazione riconosca all’Impresa, a scelta ed a spese di quest’ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell’Impresa, fosse ragionevolmente attuabile. In quest’ultima ipotesi, l’Impresa rimborserà all'Amministrazione: o se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell’Impresa;