Riservatezza e proprietà intellettuale Clausole campione

Riservatezza e proprietà intellettuale. 15.1 Il Cliente si obbliga a non divulgare, o rendere comunque accessibili a terzi, o altrimenti utilizzare, appropriarsi o sfruttare economicamente a proprio o ad altrui vantaggio, le informazioni di cui verrà a conoscenza in virtù del presente Xxxxxxxxx.
Riservatezza e proprietà intellettuale. L'Amministrazione aggiudicatrice si impegna a non divulgare e a mantenere riservate le informazioni delle Proposte acquisite a seguito del presente Avviso, fino al momento della conclusione dell'accordo, fatta salva l'informazione dell'avvenuta ricezione di una Proposta e dell'avvio della fase di valutazione. Con la presentazione di una Proposta di partenariato, il Soggetto proponente autorizza l'Amministrazione ad utilizzare i contenuti, gli elaborati e ogni elemento della Proposta stessa, qualora ritenuti di interesse per meglio perseguire gli obiettivi di valorizzazione di cui al presente Avviso, senza che a seguito di detto utilizzo possano precostituirsi pretese di ordine tecnico e/o economico, ivi compresi quelli a tutela dalla proprietà intellettuale.
Riservatezza e proprietà intellettuale. I documenti forniti dall'Appaltatore, nell'ambito di un eventuale apporto fornito al Committente per la realizzazione del prodotto, quali ad esempio i piani qualità, le specifiche, le presentazioni, i dossier di qualificazione costituiranno materiale riservato di esclusiva proprietà intellettuale e/o industriale di quest’ultima e non potranno essere trasmessi a terzi senza il previo consenso scritto dell'Appaltatore. Le informazioni contenute nelle certificazioni di ispezione e conformità, rilasciate individualmente, sono fornite esclusivamente al fine di dimostrare la conformità dei Prodotti forniti alle specifiche tecniche richieste dal Committente. Il risultato di un’eventuale analisi statistica svolta sulla base della compilazione di tali dati, indipendentemente dall’autore dell’analisi stessa, rimarrà di proprietà dell'Appaltatore e non potrà essere trasmesso a terzi. Il Committente si impegna a mantenere riservate e a non divulgare a terzi ogni informazione amministrativa o commerciale o contrattuale relativa al contratto di appalto dei beni stessi (prezzo, termini di pagamento, garanzia ecc.).
Riservatezza e proprietà intellettuale. 11.1 Con l'accettazione del presente incarico il Professionista [, anche a nome dei soggetti di cui all’Art. 1.5,] si impegna a mantenere strettamente riservato e, comunque, a non comunicare/divulgare a terzi se non in connessione al suo svolgimento il contenuto del presente incarico, nonché ogni altra informazione o dato comunque appresi che verrà in suo possesso, o di suoi dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti e/o loro dipendenti/consulenti/collaboratori, o comunque a sua conoscenza, o di suoi dipendenti e/o collaboratori e/o consulenti, sia direttamente che indirettamente, in occasione della sua esecuzione.
Riservatezza e proprietà intellettuale. 8.1 L’Acquirente tratterà tutte le informazioni, i disegni e i dati di qualsivoglia natura, messi a disposizione oppure forniti dal Venditore in virtù del Contratto, oralmente, elettronicamente, per iscritto, visivamente (per es. tramite ispezioni in loco, test oppure audit) oppure altro, indipendentemente dal fatto che essi siano contrassegnati o meno come “riservati” (‘’Informazioni Riservate’’) come privati e confidenziali. L’Acquirente non pubblicherà né rivelerà le Informazioni Riservate oppure qualsiasi dettaglio delle stesse (tranne nella misura in cui ciò possa essere necessario ai fini del Contratto, includendo la divulgazione ai propri funzionari, amministratori e dipendenti oppure a quelli dei propri affiliati, e/o come richiesto da una borsa valori riconosciuta oppure dal diritto applicabile), senza il preventivo consenso scritto del Venditore. Nessuna disposizione contenuta nella presente Xxxxxxxx 8 impedirà la pubblicazione o divulgazione di qualsiasi Informazione Riservata che sia diventata di dominio pubblico secondo modalità diverse dalla violazione della presente disposizione oppure che fosse già in possesso dell’Acquirente con un diritto di divulgare ed utilizzare dette informazioni.
Riservatezza e proprietà intellettuale. 5.1. Le parti manterranno riservate tutte le informazioni, ottenute ai sensi del presente Accordo o diversamente, divulgate o rilasciate l'una all'altra, e garantiranno che tali informazioni siano usate solo se necessario per i loro scopi specifici per eseguire i servizi o per adempiere a un obbligo legale, a meno che la divulgazione di tali informazioni non sia: (a) Nell’ambito dell’adempimento degli obblighi del Fornitore ai sensi del presente Accordo; e/o (b) Richiesto dalla/e legge/i in vigore. 5.2. Ai sensi del presente Accordo e delle sue Appendici, per informazioni si intende qualsiasi informazione, inclusi ma non limitati a dati personali, informazioni sullo stato di salute personale o qualsiasi altra informazione identificabile individualmente, ricevuta da o creata per conto di Intl. SOS, dei suoi affiliati o dei suoi Abbonati, o operazioni specifiche del Programma. Ciò include anche informazioni riguardanti le operazioni e le attività dell'altra Parte. 5.3. Tutte le informazioni, i processi di sviluppo, le ricerche di mercato, gli sviluppi del sistema, le tecniche di mercato, i miglioramenti del prodotto, i processi, i programmi e i metodi, utilizzati o impiegati in relazione al presente Accordo costituiscono informazioni di proprietà di Intl. SOS e saranno considerati segreti commerciali e verranno tenuti riservati. 5.4. Questa clausola non comprende informazioni che: (a) Sono diventate, sono o diventano disponibili al pubblico; (b) Sono già legalmente in possesso di una delle Parti e/o sono state sviluppate indipendentemente da tale Parte; o (c) Sono state ottenute legalmente da terzi senza restrizioni. 5.5. Le Parti concordano di avere salvaguardie appropriate e misure legali in atto per impedire a qualsiasi persona non autorizzata, o a qualsiasi altra persona impiegata da una Parte o sotto il suo controllo, qualsiasi uso o divulgazione non autorizzata e/o irragionevole di tali informazioni diverse dal loro scopo specifico, o richieste dalla/e legge/e applicabile/i. 5.6. Le Parti accettano di fare del loro meglio per assicurare che tutti i dipendenti, agenti e subappaltatori rispettino pienamente i termini di questa Appendice 3, Clausola 6 del presente Accordo. 5. Confidentiality and Intellectual Property 5.1. The Parties shall keep all information, obtained under or pursuant to this Agreement or otherwise, disclosed or released to each other, confidential and ensure that such information is only used as needed for its specific purposes to per...
Riservatezza e proprietà intellettuale. Le informazioni o documentazioni tecniche, tecnologiche nonché i campioni trasmessi al Fornitore e la proprietà intellettuale su di essi, restano di esclusiva proprietà di IPG che ne può chiedere la restituzione in qualsiasi momento. Il Fornitore è tenuto a non riprodurle o copiarle e a non trasmetterle o rivelarne il contenuto a terzi ed, in generale, a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni di cui verrà a conoscenza in relazione al rapporto di fornitura. Il Fornitore è obbligato a far sottoscrivere analogo impegno di riservatezza a tutti i propri dipendenti, collaboratori e sub-fornitori. Il Fornitore riconosce come illeciti ed illegittimi, se effettuati al di fuori della fornitura dedotta nel presente contratto, la fabbricazione ed il commercio di prodotti costruiti sulla base di attrezzature, macchinari, disegni, modelli o campioni di IPG tanto per produzione quanto per ricambi di ogni genere o per qualsiasi altro impiego, con richiamo o non al nome, ai marchi od ai segni distintivi di IPG. Il Fornitore è tenuto a comunicare ad IPG se è titolare o licenziatario di diritti di privativa industriale afferenti la progettazione e/o la produzione della fornitura commissionata; con l'accettazione delle presenti condizioni di fornitura, il Fornitore dichiara che sul proprio prodotto/processo industriale terzi non vantano alcuni diritto di privativa industriale. Salvo diversa ed espressa preventiva pattuizione scritta al momento in cui lo studio e/o la fornitura di un prodotto vengono proposti o accettati dal Fornitore, nel caso in cui, in collegamento con lavori di ricerca, progettazione, sperimentazione, sviluppo o produzione, il Fornitore realizzi un know-how o comunque una invenzione, registrabile o meno, IPG avrà comunque il diritto di utilizzarla nel proprio processo produttivo, diretto o per tramite di terzi, senza il pagamento di alcuna indennità o royalty. Il Fornitore si impegna, qualora richiesto da IPG, a richiedere opportuna privativa industriale per l’Italia e/o quei paesi che saranno ritenuti come strategicamente importanti. In tale ultimo caso IPG ed il Fornitore concorderanno uno specifico contratto di licenza ed IPG concederà al Fornitore il pagamento di una royalty o di un compenso fisso. Nel caso in cui il lavoro di ricerca progettazione, sperimentazione o sviluppo sia stato effettuato dal Fornitore in esecuzione di uno specifico incarico di IPG, l’invenzione od i relativi titoli di privativa industriale od intellettuale,...
Riservatezza e proprietà intellettuale. Le parti hanno l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano a conoscenza e di non divulgarli in alcun modo, in qualsiasi forma e di non utilizzarli a scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione della presente convenzione. Ciascuna Parte resta titolare dei diritti di proprietà intellettuale relativi: - al proprio “background”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze e le informazioni sviluppate e/o detenute a qualsiasi titolo autonomamente da ciascuna delle Parti antecedentemente alla stipula del presente Contratto; - al proprio “sideground”, intendendosi con questo termine tutte le conoscenze sviluppate e i risultati conseguiti da ciascuna delle Parti durante lo svolgimento del presente Accordo. Ciascuna Parte ha accesso libero, non esclusivo, gratuito, senza diritto di sub- licenza, limitato alla durata e alla realizzazione delle attività oggetto del contratto, alle informazioni, conoscenze tecniche preesistenti ed ai diritti di proprietà intellettuale a queste riferite, detenute dall’altra Parte prima della firma del contratto e necessarie per lo svolgimento delle attività. Qualsiasi accesso al background per ragioni diverse da quelle sopra indicate dovrà essere negoziato con accordo separato. In caso di risultati brevettabili derivanti dal Presente Accordo deve essere data immediata comunicazione tra le parti e disciplinata dalla normativa vigente, la procedura verrà specificata mediante Accordi separati.
Riservatezza e proprietà intellettuale. 9.1 VASCO GROUP rimane titolare esclusivo di tutti i i suoi diritti di proprietà intellettuale sulla merce da lui consegnata e/o i servizi da lui xxxxxxx. L'Acquirente garantisce VASCO GROUP di non violare i dati forniti dai terzi i diritti di proprietà intellettuale dell'Acquirente.
Riservatezza e proprietà intellettuale. 17.1. Il Cliente si obbliga a mantenere riservate e a non usare per scopi diversi da quelli previsti dal presente Contratto, qualsiasi informazione relativa alla conclusione o all’esecuzione del presente Contratto.