SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE Clausole campione

SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE. Nel precedente rinnovo è stata inserita la figura dell’RLSA ed estese le ore di formazione per questa nuova figura. In realtà il lavoro da fare in materia di salute e sicurezza ambiente è ancora lungo, in particolare nella definizione del ruolo partecipativo del RLSSA per rendere quanto più possibile efficace la prevenzione nei luoghi di lavoro .
SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE. Va aumentato il numero degli Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) e il relativo monte ore a disposizione sia per i siti pro- duttivi di oltre 1.000 addetti che per quelli ad alto rischio in relazione ai processi produttivi. In aggiunta alle 10 ore retribuite annue si richiede 1 ora retribuita al- l'anno per lo svolgimento dell'assemblea dei lavoratori di ogni sito al fine esclusivo di diffondere la cultura della prevenzione. Si richiede la definizione di appropriate procedure di comunicazione che consentano agli Rls di essere tempestivamente informati su in- fortuni avvenuti o su mancati infortuni. Rispetto alla salute e sicurezza il dato degli infortuni dei lavoratori mi- granti e piu alto della media: per questo la segnaletica di sicurezza, ove presenti lavoratori immigrati, deve essere prevista anche in altre lingue. Si rende obbligatoria la riunione tra gli Rls e gli addetti alla sicurezza a fronte della segnalazione di infortuni o mancati infortuni per esa- minarne le origini e le ragioni e individuare le azioni necessarie per evitarli di nuovo. Si richiede la consegna agli Rls del documento di va- lutazione dei rischi. Si richiedono riunioni periodiche per una valutazione preventiva dei rischi rispetto a mutamenti tecnici e organizzativi. Va istituita nell’ambito delle Rsu la figura del Rappresentante dei la- voratori per la sicurezza e l’ambiente (Rlsa) con l’obiettivo di fornire ai delegati strumenti per promuovere programmi di sostenibilità am- bientale e di miglioramento di efficienza energetica. Vanno previste informative periodiche e formazione specifica anche al fine di pro- muovere la contrattazione a opera delle Rsu di quote di premio di ri- sultato legate a indicatori ambientali e alla riduzione dei consumi.
SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE. Terme di Rabbi S.r.l. crede in una crescita globale sostenibile nel comune interesse.
SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE. Si ripropone il ruolo centrale e fondamentale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e l’Ambiente, il diritto all’informazione, alla consultazione, alla partecipazione, alla formazione. In particolare si chiede: • Istituzione del libretto formativo per ogni lavoratore e rappresentante RLSA • Maggiori agibilità; • Un maggiore numero di ore dedicato all’aggiornamento delle tematiche ambientali; • Aumento del numero dei Rappresentanti in funzione dell’organico delle strutture rappresentate; • Una sempre più attenta e restrittiva procedura per la selezione delle ditte appaltatrici. • Prevedere accordi che stabiliscano che i lavoratori dipendenti dalle ditte appaltatrici vengano considerati, ai fini della salute e sicurezza, come se fossero dipendenti della stazione appaltante.
SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE. Gli importanti passi in avanti ottenuti nel settore in materia di salute, sicurezza e ambiente, i cui risultati si evidenziano nei dati statistici INPS rispetto ai quali la categoria è ai primi posti per il basso livello di infortuni e malattie professionali, ci impongono comunque di operare sulla strada del miglioramento continuo, e seppur difficile, della partecipazione attiva alla gestione dei problemi relative alla sicurezza. La richiesta della istituzione della giornata annuale per la SSA, il miglioramento della formazione e l’aumento di ulteriori 8 ore ad essa destinate, l’adesione al programma Responsable Care, l’adesione condivisa dei sistemi di gestione della sicurezza SGS, l’adesione ai sistemi di gestione SSA per le PMI, la istituzione del libretto formativo e la valorizzazione delle competenze professionali dei RLSA, sono un pacchetto di richieste significativo che va appunto nella direzione del miglioramento continuo e della partecipazione attiva e contrattuale a riguardo delle problematiche relative alla SSA.
SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE. Il capitolo è stato aggiornato alle novità previste dalle norme in materia e viene istituito l’Organismo Paritetico Nazionale Salute Sicurezza Ambiente di settore a cui sarà affidato il compito di monitorare la normativa contrattuale e la sua applicazione nelle aziende, promuovere attività formative e supportare RLS-RSPP.
SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE. La frequenza delle riunioni periodiche va modulata in relazione al livello di rischio presente in relazione ai processi produttivi • Va stabilita una stretta correlazione tra salute e sicurezza / sistemi di produzione / organizzazione del lavoro / ergonomia, e la prevenzione necessaria. • Va data visibilità agli Rlst come rappresentanti di tutti i lavoratori con spazi dedicati per l’informazione. Cosi come vanno regolamentati i diritti di esercizio del ruolo che la normativa di legge rinvia alla contrattazione collettiva • La formazione dei lavoratori su salute e sicurezza deve essere co-decisa e co-gestita da sindacati e imprese • Vanno definiti contrattualmente i compiti degli Rlst anche in tema di impatto dell'attività produttiva sull'ambiente esterno, prevedendo apposite informative sul monitoraggio ambientale e sulla gestione dei rifiuti.
SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE. In caso di cambiamenti organizzativi che impattano sulle condizioni delle lavora- trici e dei lavoratori sarà avviato un confronto preventivo con gli Rls. Al fine di prevenire gli infortuni saranno avviate campagne di prevenzione e di formazione dei lavoratori condivise con gli Rls. Inoltre sarà predisposto un regi- stro dei quasi infortuni, ed incontri entro 24 ore da ogni evento, al fine di analizzare le cause e avviare attività di formazione specifiche condivise con gli Rls per rimuovere le stesse, anche con l’utilizzo di appositi break formativi.
SALUTE, SICUREZZA, AMBIENTE. La strada maestra è quella di promuovere la partecipazione dei lavoratori alla costruzione quotidiana della sicurezza in azienda. L’obiettivo è semplice: occorre superare la diffusa mentalità che individua in “quelli della sicurezza” coloro i quali si devono occupare della questione. Bisogna che sia percepita la fondamentale verità: tutti sono responsabili della sicurezza: tutti i livelli, tutti i reparti, tutti i presenti in azienda, dipendente diretto o in attività di appalto. Richiediamo quindi di: inserire un quadro sinottico iniziale che contenga gli Strumenti principali per i RLSSA: • Numeri RLS • Ore di Permesso • Ore di FormazioneSito Internet di Supporto • Tabelle ACGIH • Ecc. Gli strumenti adatti di coinvolgimento saranno definiti in sede aziendale (assemblee generali, riunioni di reparto, incontri per gruppi specifici, confronti su episodi di quasi incidenti, ecc.), con calendari e scadenze almeno annuali (Responsible Care, ISO 14001 e ISO 45001, con il coinvolgimento sia preventivo, che durante lo svolgimento delle iniziative, dei RLSSA). Aumentare la Formazione per tutti i lavoratori oltre i minimi di legge, almeno due ore annuali per approfondire i temi sicurezza salute e ambiente, utilizzando anche le risorse del Conto formazione di Fondimpresa, coinvolgendo i RLSSA (e delegato alla formazione) nella scelta degli approfondimenti e durante la formazione stessa (ribadendo che le risorse di Fondimpresa non devono essere utilizzate per la Formazione obbligatoria SSA). Costituire una sezione dell’Osservatorio Aziendale (come previsto dall’ 46 del CCNL) dedicata ai temi sicurezza salute e ambiente, con la presenza dei RLSSA e RSPP (e ASPP), tale osservatorio potrà essere il promotore delle iniziative di partecipazione. Definire un coordinamento permanente tra tutti gli RLSSA e RLS, sia della committenza che dell’appalto, prevedendo per questa attività, sia ore di permesso (da porre dentro il contratto di appalto), sia le modalità da definire in ambito aziendale per la sua realizzazione. Nelle grandi realtà prevedere un periodico coordinamento dei diversi RLSSA del gruppo (sede centrale, stabilimenti, depositi, ecc.) con cadenza almeno annuale, per un positivo scambio di esperienze.

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  • Costi Gravanti Direttamente Sul Contraente La sottoscrizione del presente contratto comporta a carico diretto del Contraente dei costi certi, quelli cioè che gravano sul premio versato, e dei costi eventuali, quelli cioè che possono derivare da un’eventuale operazione di riscatto.

  • Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.

  • Risoluzione per inadempimento L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi: a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA; b. giusta causa; c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate; d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura; e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto; f. grave inadempimento o frode dell’impresa; g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto; h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell’esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario.

  • Fatturazione e modalità di pagamento L’Agenzia, a seguito della completa effettuazione delle prestazioni richieste con gli ordinativi di servizio e dopo l’attestazione di regolare esecuzione, provvederà alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal Società, a mezzo bonifico bancario sull’Istituto di credito o su Poste Italiane SpA e sul numero di conto corrente dedicato, indicato all’art. 20 del presente Contratto. La Società indica i seguenti indirizzi di posta elettronica cui potrà essere inviata ogni utile informazione per l’esecuzione del Contratto: e-mail – Pec Le fatture, sulle quali dovrà essere indicato il riferimento al presente Contratto e alla relativa procedura selettiva/concorso, dovranno essere intestate a: Agenzia delle Entrate, xxx Xxxxxxxxx x. 000, 00000 Xxxx, codice fiscale e partita IVA 06363391001 e spedite all’Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7.3.2008 all’indirizzo PEC riportato sul sito xxx.xxxxxxxx.xxx.xx, avendo cura di inserire il codice IPA dell’Agenzia (X3DZ5I). Tale codice rappresenta elemento obbligatorio nella compilazione delle fatture elettroniche, in quanto presupposto indispensabile per consentire, al Sistema di Interscambio, il recapito dei documenti all’ufficio di destinazione. L’Agenzia è soggetta allo Split Payment (L. n. 190/2014, art. 1, comma 629) ai sensi di quanto previsto dall’art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21.6.2017, n. 96. Nelle fatture elettroniche, relative ad operazioni con addebito IVA, il campo 2.2.2.7 (Esigibilità IVA) dovrà essere valorizzato con il carattere “S”. Le fatture emesse nei confronti della Committente, comprensive di IVA, dovranno contenere l’indicazione “scissione dei pagamenti”. Per effetto di tale regime, all’Appaltatore verrà liquidato l’importo della fattura al netto dell’IVA, che sarà versata secondo quanto previsto dalla normativa fiscale. Eventuali fatture elettroniche prive della citata indicazione saranno rifiutate. Le fatture devono essere emesse e trasmesse esclusivamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio, pena la mancata accettazione delle stesse da parte dell’Amministrazione. La Società prende espressamente atto che AdE non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Nell’ipotesi di ritardo nell’effettuazione dei pagamenti, imputabile alla Committente, verranno corrisposti gli interessi moratori ai sensi e nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. 9.10.2002 n. 231, novellato dal D.lgs. 9.11.2012 n. 192. In ogni caso, non saranno dovuti interessi moratori qualora il ritardo nei pagamenti non sia imputabile alla Committente. La Società prende espressamente atto che la regolare intestazione e compilazione delle fatture, nonché la corretta trasmissione delle medesime, costituiscono requisito imprescindibile per la tempestiva liquidazione da parte dell’Agenzia. Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola la Committente alla richiesta di prestazioni minime determinate; la Società avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle sole prestazioni effettivamente rese. In caso di applicazione delle penali, l’importo delle penali sarà oggetto di emissione di nota di addebito alla Società. Sarà altresì facoltà di AdE rivalersi, per l’importo corrispondente, sulla cauzione. In conformità alle previsioni di cui all’art. 35, c. 18 d.lgs. 50/2016, entro quindici giorni dall’effettivo inizio della prestazione prevista da ciascun ordinativo verrà corrisposta all’Appaltatore un’anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore dell’ordinativo medesimo, subordinatamente alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L’importo della garanzia sarà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell’anticipazione da parte della Committente. L’Appaltatore decadrà dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione della prestazione non procederà, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, la Committente verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dall’Appaltatore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, la Committente - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Quando comincia la copertura e quando finisce? L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in polizza; se viene pagata dopo tale data decorre dalle ore 24 del giorno di pagamento. L’assicurazione scade alla data indicata in polizza; se non viene inviata disdetta con un preavviso di almeno 30 giorni dalla scadenza, si rinnova automaticamente per un anno, e così successivamente.

  • Dichiarazioni inesatte o reticenti Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

  • Modalità di fatturazione e pagamento 10.1 La fatturazione avrà periodicità: 1. per l’energia elettrica mensile ad eccezione dei Clienti con Punti di Prelievo in bassa tensione e potenza disponibile inferiore o uguale a 16,5 kW per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile; 2. per il gas avrà periodicità mensile ad eccezione dei Punti di riconsegna con consumo annuo inferiore o uguale a 5.000 Smc e per i Punti di riconsegna in cui non è obbligatoria la lettura mensile con dettaglio giornaliero, per i quali sarà bimestrale ad eccezione della prima fattura che sarà mensile. Ciascuna fattura sarà emessa entro il termine di 45 giorni solari calcolati dall’ultimo giorno di consumo addebitato nella medesima fattura. Tale periodicità potrà essere variata da EDISON ENERGIA con comunicazione al CLIENTE ai sensi dell’art. 21. Le fatture saranno emesse in forma sintetica secondo quanto previsto dalla delibera 501/2014/R/com e successive modifiche e integrazioni; il CLIENTE avrà sempre a disposizione gli Elementi di Dettaglio nella propria area privata sul sito internet xxxxxxxxxxxxx.xx. Su xxxxxxxxxxxxx.xx sarà inoltre disponibile la guida alla lettura della fattura. 10.2 Per richieste di attivazione a parità di caratteristiche di connessione, saranno utilizzati per la fatturazione i dati tecnici comunicati dal Distributore locale. La fatturazione avverrà sulla base dei dati relativi ai consumi effettivi del CLIENTE, sempre che tali dati siano resi disponibili a EDISON ENERGIA dal Distributore o sulla base delle autoletture comunicate dal CLIENTE. 10.3 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Nel caso in cui i dati di cui sopra non siano resi disponibili dal Distributore in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati con il con il metodo del prodie basato sulle autoletture comunicate dal CLIENTE o sul dato relativo ai consumi storici ricevuti dal Distributore locale; in assenza di tali dati la stima sarà calcolata con il metodo prodie utilizzando il consumo annuo comunicato dal Distributore competente, il consumo dichiarato dal CLIENTE in sede di stipula del CONTRATTO o la stima di Edison calcolata in base ai dati tecnici del Punto di prelievo comunicati dal Distributore.10.4 (articolo specifico per la sola fornitura di gas) In caso di mancata raccolta della misura da parte del Distributore secondo le tempistiche imposte dalla Del. ARG/gas 64/09 (TIVG) e successive modifiche e integrazioni, nel caso di clienti titolari di PDR dotati di misuratori non accessibili o parzialmente accessibili, EDISON ENERGIA ne darà comunicazione nella prima bolletta utile al CLIENTE, in accordo con quanto trasmesso dal Distributore; nel caso invece di clienti titolari di PDR dotati di misuratori accessibili, il CLIENTE riceverà nella prima bolletta utile un indennizzo automatico pari a 35,00€ e secondo le previsioni di cui alla Del. 574/2013/R/gas (RQDG) e successive modifiche e integrazioni in tema di qualità commerciale. Qualora i dati di cui sopra non dovessero essere disponibili in tempo utile per la fatturazione, i consumi saranno fatturati sulla base dei dati disponibili e con questo ordine prioritario: a) autolettura del CLIENTE, b) consumo stimato calcolato mediante applicazione dei profili di prelievo standard definiti dall’ARERA con Del. 229/2012/R/gas e successive modifiche e integrazioni per lo specifico punto di riconsegna, ai seguenti dati: a) consumo storico annuo oppure, in mancanza di tale dato, b) con il dato di consumo annuo comunicato dal Distributore sulla base dei dati tecnici del Punto di Riconsegna. 10.5 Al ricevimento dei consumi effettivi e delle fatture emesse dal Distributore Locale, EDISON ENERGIA provvederà ad effettuare gli eventuali conguagli. 10.6 (articolo specifico per la sola fornitura di energia elettrica) Qualora, in corso di vigenza del CONTRATTO, si dovessero verificare le modifiche di cui al precedente Art. 7.4, che comportino delle variazioni al prezzo riportato nelle Condizioni Particolari di Fornitura sottoscritte dal CLIENTE, e/o ai corrispettivi indicati nelle stesse, EDISON ENERGIA provvederà alla relativa fatturazione dal mese successivo a quello dell’avvenuta sostituzione del gruppo di misura e/o dell’Opzione tariffaria di trasporto.

  • VALUTA DI PAGAMENTO Le indennità ed i rimborsi vengono corrisposti in Italia e in Euro. Nel caso di spese sostenute in Paesi non appartenenti all’Unione Europea o appartenenti alla stessa ma che non abbiano adottato l’Euro come valuta, il rimborso verrà calcolato al cambio rilevato dalla Banca Centrale Europea relativo al giorno in cui l’Assicurato ha sostenuto le spese.

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell’Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’assistenza o all’indennizzo, ove previsto, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.