Sanzioni. − Nei casi di accertata violazione della presente convenzione non si procederà alla liquidazione delle prestazioni già erogate, previo contraddittorio con l’Ente. − In caso di violazione di uno o più obblighi previsti dal presente patto (compresa la dichiarazione di cui in premessa), il Comune si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del fatto valutata discrezionalmente dai propri organi di controllo fino ad un massimo del 10% del corrispettivo. − Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni degli stessi obblighi, il Comune si riserva, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo. − Qualora l’utente rilevi degli scostamenti rispetto alla Carta dei servizi prodotta dall’Ente convenzionato prescelto e alle modalità di intervento, può inoltrare segnalazione all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili che provvederà alle eventuali contestazioni all’Ente. In caso di persistenti inadempienze si procederà alla risoluzione del rapporto, pertanto l’utente dopo averne ricevuto comunicazione effettuerà un’ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori convenzionati.
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Sanzioni. − Nei casi 1. Chiunque esercita l'attività di accertata violazione della presente convenzione non si procederà alla liquidazione delle prestazioni già erogate, previo contraddittorio con l’Ente. − In caso commercio su aree pubbliche senza titolo abilitavo o concessione di violazione di uno o più obblighi previsti dal presente patto (compresa la dichiarazione posteggio ovvero senza i requisiti di cui in premessa)all’articolo 71 del Decreto Legislativo, il Comune si riserva la facoltà è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate una somma da euro 2.500 a euro 15.000, al sequestro cautelare delle attrezzature e delle merci ed alla gravità del fatto valutata discrezionalmente dai propri organi di controllo fino ad un massimo del 10% del corrispettivo. − Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni degli stessi obblighisuccessiva confisca delle stesse, il Comune si riserva, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo. − Qualora l’utente rilevi degli scostamenti rispetto alla Carta dei servizi prodotta dall’Ente convenzionato prescelto e alle modalità di intervento, può inoltrare segnalazione all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili che provvederà alle eventuali contestazioni all’Entedella l. 689/1981.
2. In caso di persistenti inadempienze assenza del titolare, l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza la qualifica di dipendente o collaboratore è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500. Tale sanzione è irrogata al titolare del titolo abilitativo.
3. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dal Comune nel presente regolamento per l`esercizio del commercio su aree pubbliche, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 ad euro 1.500.
4. In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta, quale misura interdittiva, la sospensione dell`attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. La reiterazione si procederà alla risoluzione del rapportoverifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di dodici mesi, pertanto l’utente dopo averne ricevuto comunicazione effettuerà un’ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori convenzionatianche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della regione Toscana.
5. Per quanto riguarda le procedure relative all`accertamento ed all`irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e successive modificazioni.
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Samples: Regolamento Comunale Per L’esercizio Delle Attività Commerciali Su Aree Pubbliche
Sanzioni. − Nei casi 1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. ed i Xxxxxxxx gestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata violazione della l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente convenzione non si procederà alla liquidazione delle prestazioni già erogate, previo contraddittorio con l’Entecontratto.
3. − In Nel caso di violazione gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di uno o più obblighi previsti dal presente patto (compresa la dichiarazione di cui in premessa), il Comune si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del fatto valutata discrezionalmente dai propri organi di controllo fino ad un massimo del 10% del corrispettivo. − Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni degli stessi obblighi, il Comune si riserva, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, la facoltà di risolvere unilateralmente contraenti il presente accordocontratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. − Qualora l’utente rilevi degli scostamenti rispetto alla Carta 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei servizi prodotta dall’Ente convenzionato prescelto e alle modalità di interventonuovi inserimenti, può inoltrare segnalazione all’Area dell’Educazioneper il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, Formazione e Politiche Giovanili che provvederà alle eventuali contestazioni all’Ente. In altresì, automaticamente risolto in caso di persistenti inadempienze si procederà alla risoluzione revoca del rapporto, pertanto l’utente dopo averne ricevuto comunicazione effettuerà un’ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori convenzionatititolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
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Sanzioni. − Nei 1. Ai sensi del “Regolamento per la disciplina, l’accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei dirigenti” approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 07.05.2012 e dell'art. 7-bis del TUEL, le violazioni al Presente regolamento ed alle decisioni assunte dal Comitato di Gestione, sono punite con una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra Euro 50,00 ed Euro 150,00
2. Il Comitato di Gestione, nel caso riscontri delle irregolarità da parte degli assegnatari, può applicare agli stessi un richiamo verbale nel quale invita il destinatario a provvedere in merito assegnando un termine congruo.
3. Qualora l’assegnatario non provveda, il Presidente del Comitato di Gestione comunicherà l’inottemperanza, all’Amministrazione comunale per gli eventuali provvedimenti di competenza.
4. L’Amministrazione comunale, dopo aver verificato i fatti provvede all’irrogazione della sanzione pecuniaria e nei casi di accertata violazione della presente convenzione non si procederà reiterazione delle violazioni più gravi alla liquidazione revoca dell’assegnazione.
5. Il mancato versamento delle prestazioni già erogatespese e delle quote previste dall’art. 10 comporta la revoca di diritto dell’assegnazione
6. Il Comitato di Xxxxxxxx viene rinnovato ogni due anni, previo contraddittorio con l’Ente. − In caso in occasione dell’Assemblea di violazione di uno o più obblighi previsti dal presente patto (compresa la dichiarazione di cui in premessa), il Comune si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del fatto valutata discrezionalmente dai propri organi di controllo fino ad un massimo del 10% del corrispettivo. − Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni degli stessi obblighi, il Comune si riserva, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo. − Qualora l’utente rilevi degli scostamenti rispetto alla Carta dei servizi prodotta dall’Ente convenzionato prescelto e alle modalità di intervento, può inoltrare segnalazione all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili che provvederà alle eventuali contestazioni all’Ente. In caso di persistenti inadempienze si procederà alla risoluzione del rapporto, pertanto l’utente dopo averne ricevuto comunicazione effettuerà un’ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori convenzionatifine anno.
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Sanzioni. − Nei 1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’Azienda ULSS 6 Vicenza, accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffida il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente accordo contrattuale.
3. L’Azienda ULSS 6 Vicenza, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti, o decidere – nei casi oggetto di accertata violazione della presente convenzione non si procederà alla liquidazione delle prestazioni già erogateprovvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art 403 del C.C. – il trasferimento, previo contraddittorio con l’Ente. − In disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di violazione di uno o più obblighi gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dal dalla vigente normativa.
4. Il presente patto (compresa la dichiarazione di cui accordo contrattuale è, altresì, automaticamente risolto in premessa), il Comune si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del fatto valutata discrezionalmente dai propri organi di controllo fino ad un massimo del 10% del corrispettivo. − Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni degli stessi obblighi, il Comune si riserva, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo. − Qualora l’utente rilevi degli scostamenti rispetto alla Carta dei servizi prodotta dall’Ente convenzionato prescelto e alle modalità di intervento, può inoltrare segnalazione all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili che provvederà alle eventuali contestazioni all’Ente. In caso di persistenti inadempienze si procederà alla risoluzione revoca del rapporto, pertanto l’utente dopo averne ricevuto comunicazione effettuerà un’ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori convenzionatititolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
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Samples: Accordo Contrattuale Per La Gestione Del Servizio Residenziale a Favore Di Persone Con Disabilità
Sanzioni. − Nei casi di accertata violazione della presente convenzione non si procederà alla liquidazione delle prestazioni già erogate, previo contraddittorio con l’Ente. − In caso di violazione inadempienza delle norme espresse agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 del presente atto, salvo comprovate cause di uno o più forza maggiore, l’amministrazione Comunale si riserva di applicare agli Attuatori una penale pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati per l’esecuzione ed il collaudo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Gli Attuatori riconoscono che, nell’eventualità di proprio inadempimento, l’inottemperanza alla conseguente diffida comunale ad adempiere agli obblighi previsti dal sottoscritti comporterà l’incameramento della fidejussione indicata all’articolo 13 della presente patto (compresa convenzione, nelle casse comunali a titolo di penale e la dichiarazione sospensione dell’efficacia dell’autorizzazione al Piano Attuativo; in tale evenienza risulterà altresì sospesa l’efficacia dei Permessi di cui Costruire in premessa)corso e risulterà impedito il rilascio di altri Permessi di Costruire, oltre al pagamento della sopra citata penale. L’autorizzazione al Piano Attuativo riacquisterà efficacia solo con l’ottemperanza alla diffida ad adempiere, ovvero nel caso che il Comune si riserva vi abbia già provveduto d’ufficio, con il rimborso al Comune medesimo delle spese sostenute e con la facoltà presentazione di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del fatto valutata discrezionalmente dai propri organi di controllo fino ad un massimo del 10% del corrispettivo. − Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni degli stessi obblighi, il Comune si riserva, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo. − Qualora l’utente rilevi degli scostamenti rispetto alla Carta dei servizi prodotta dall’Ente convenzionato prescelto e alle modalità di intervento, può inoltrare segnalazione all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili che provvederà alle eventuali contestazioni all’Ente. In caso di persistenti inadempienze si procederà alla risoluzione del rapporto, pertanto l’utente dopo averne ricevuto comunicazione effettuerà un’ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori convenzionatiuna nuova garanzia finanziaria.
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Samples: Urban Planning Convention
Sanzioni. − Nei casi di accertata violazione della presente convenzione non si procederà alla liquidazione delle prestazioni già erogate, previo contraddittorio con l’Ente. − In caso di violazione di uno o più obblighi previsti Le violazioni a quanto previsto dal presente patto Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, n. 689, nell’ambito dei limiti scelti dall’Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell’Amministrazione Comunale stessa. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (compresa la dichiarazione di cui in premessaart. 255 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152), riguardanti anche il Comune si riserva divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la facoltà prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell’art. 251 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152. Le violazioni al presente regolamento seguono la procedura sanzionatoria ai sensi della legge n. 689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da un valore minimo di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del fatto valutata discrezionalmente dai propri organi di controllo fino euro 25 ad un massimo del 10% del corrispettivodi euro 500 come previsto dall’articolo 16 della legge 03/2003 che ha introdotto l’articolo 7 bis nel T.U.E.L. 267/2000. − Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni degli stessi obblighi, il Comune si riserva, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo. − Qualora l’utente rilevi degli scostamenti rispetto alla Carta dei servizi prodotta dall’Ente convenzionato prescelto e alle modalità di intervento, può inoltrare segnalazione all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili che provvederà alle eventuali contestazioni all’Ente. In caso di persistenti inadempienze si procederà alla risoluzione del rapporto, pertanto l’utente dopo averne ricevuto comunicazione effettuerà un’ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori convenzionatiLe sanzioni sono applicate su ogni cassonetto.
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Samples: Regolamento Comunale Per La Gestione Dei Rifiuti Urbani
Sanzioni. − Nei casi di accertata 1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste da norme speciali, (si vedano, in particolare: gli articoli 727 e 638 Codice Penale; Legge 14 agosto 1991, n. 281, Legge Regionale 03/07//2000 n.15 e Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 gennaio 2007, n. 7- art. 8), ad ogni violazione alle disposizioni della presente convenzione non si procederà alla liquidazione delle prestazioni già erogateordinanza, previo contraddittorio con l’Ente. − In caso di violazione di uno o più obblighi previsti dal presente patto (compresa la dichiarazione di cui in premessa), il Comune si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del fatto valutata discrezionalmente dai propri organi di controllo fino ad un massimo del 10% del corrispettivo. − Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni degli stessi obblighi, il Comune si riserva, previa diffida ad adempiere ai sensi degli dell’art. 7 bis del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i., si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro, nei modi previsti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, artt. 1453 16, 17 e 1454 Codice Civile18., la facoltà di risolvere unilateralmente specificando che il sindaco è l'organo competente a ricevere il rapporto ed ad irrogare le sanzioni amministrative per le violazioni alla presente accordo. − Qualora l’utente rilevi degli scostamenti rispetto alla Carta dei servizi prodotta dall’Ente convenzionato prescelto e alle modalità di intervento, può inoltrare segnalazione all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili che provvederà alle eventuali contestazioni all’Entelegge;
2. In caso di persistenti inadempienze si procederà reiterazione della stessa violazione la sanzione corrispondente sarà raddoppiata e qualora ulteriormente reiterata sia applica l’Art. 650 del C.P.;
3. Nel caso di cani padronali lasciati in libertà o abbandonati, sono a carico dei proprietari o detentori, oltre alle prescritte sanzioni, anche le spese per il prelievo, il ricovero in canile e gli eventuali trattamenti sanitari. La rinuncia alla risoluzione del rapportoproprietà o detenzione, pertanto l’utente dopo averne ricevuto comunicazione effettuerà un’ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori convenzionatied il mancato ritiro dal canile di un cane padronale, comporta comunque l’addebito a carico dei proprietari o detentori delle spese di mantenimento e di cura da sostenere dal Comune, salvo i casi di accertato e comprovato disagio socio-economico.
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Samples: Ordinanza
Sanzioni. − Nei 1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’Azienda U.L.S.S. 9 accertata l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.
3. L’Azienda U.L.S.S 9, in qualità di contraente del presente contratto, potrà proporre agli utenti, o decidere - nei casi oggetto di accertata violazione della presente convenzione non si procederà alla liquidazione delle prestazioni già erogateprovvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art 403 del C.C. – il trasferimento, previo contraddittorio con l’Ente. − In disporre la sospensione dei nuovi trasferimenti, per il periodo ritenuto necessario e nel caso di violazione di uno o più obblighi gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dal presente patto (compresa la dichiarazione di cui dalla vigente normativa.
4. Il contratto è, altresì, automaticamente risolto in premessa), il Comune si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del fatto valutata discrezionalmente dai propri organi di controllo fino ad un massimo del 10% del corrispettivo. − Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni degli stessi obblighi, il Comune si riserva, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo. − Qualora l’utente rilevi degli scostamenti rispetto alla Carta dei servizi prodotta dall’Ente convenzionato prescelto e alle modalità di intervento, può inoltrare segnalazione all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili che provvederà alle eventuali contestazioni all’Ente. In caso di persistenti inadempienze si procederà alla risoluzione revoca del rapporto, pertanto l’utente dopo averne ricevuto comunicazione effettuerà un’ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori convenzionatititolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
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Samples: Schema Contrattuale
Sanzioni. − Nei casi 1. Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.
2. L’A.S.L. ed i Soxxxxxx xestori delle funzioni socio-assistenziali, accertata violazione della l’inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 30 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l’inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente convenzione non si procederà alla liquidazione delle prestazioni già erogate, previo contraddittorio con l’Entecontratto.
3. − In Nel caso di violazione gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nelle more dei provvedimenti revocatori previsti dalla vigente normativa, l‘ASL ed i Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, in qualità di uno o più obblighi previsti dal presente patto (compresa la dichiarazione di cui in premessa), il Comune si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del fatto valutata discrezionalmente dai propri organi di controllo fino ad un massimo del 10% del corrispettivo. − Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni degli stessi obblighi, il Comune si riserva, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, la facoltà di risolvere unilateralmente contraenti il presente accordocontratto, potranno proporre agli utenti o decidere - nei casi oggetto di provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria o di applicazione dell’art. − Qualora l’utente rilevi degli scostamenti rispetto alla Carta 403 del C.C. – il trasferimento, disporre la sospensione dei servizi prodotta dall’Ente convenzionato prescelto e alle modalità di interventonuovi inserimenti, può inoltrare segnalazione all’Area dell’Educazioneper il periodo ritenuto necessario.
4. Il contratto è, Formazione e Politiche Giovanili che provvederà alle eventuali contestazioni all’Ente. In altresì, automaticamente risolto in caso di persistenti inadempienze si procederà alla risoluzione revoca del rapporto, pertanto l’utente dopo averne ricevuto comunicazione effettuerà un’ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori convenzionatititolo autorizzativo al funzionamento e/o di revoca dell’accreditamento.
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Sanzioni. − Nei casi di accertata violazione della presente convenzione non si procederà alla liquidazione delle prestazioni già erogate, previo contraddittorio con l’Ente. − In caso di violazione di uno o più obblighi previsti Le violazioni a quanto previsto dal presente patto Regolamento sono punite ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura, con il pagamento di sanzioni amministrative a norma della Legge 24.11.1981, - n. 689, nell’ambito dei limiti scelti dall’Amministrazione Comunale, salvo esplicita variazione da parte dell’Amministrazione Comunale stessa. In particolare, tra le norme sanzionatorie previste dal D.Lgs. 152/2006, si sottolineano quelle in tema di abbandono di rifiuti (compresa la dichiarazione di cui in premessaart. 255 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152), riguardanti anche il Comune si riserva divieto di immissione nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani degli imballaggi terziari di qualsiasi natura e la facoltà prescrizione che eventuali imballaggi secondari non restituiti all’utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata dall’Amministrazione Comunale, ai sensi del comma 2 dell’art. 251 del D.Lgs. 3/04/2006 n. 152. Le violazioni al presente regolamento seguono la procedura sanzionatoria ai sensi della legge n. 689/81, la sanzione amministrativa pecuniaria varia da un valore minimo di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del fatto valutata discrezionalmente dai propri organi di controllo fino euro 25 ad un massimo del 10% del corrispettivodi euro 500 come previsto dall’articolo 16 della legge 03/2003 che ha introdotto l’articolo 7 bis nel T.U. D.Lgs. − Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni degli stessi obblighi, il Comune si riserva, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo. − Qualora l’utente rilevi degli scostamenti rispetto alla Carta dei servizi prodotta dall’Ente convenzionato prescelto e alle modalità di intervento, può inoltrare segnalazione all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili che provvederà alle eventuali contestazioni all’Ente. In caso di persistenti inadempienze si procederà alla risoluzione del rapporto, pertanto l’utente dopo averne ricevuto comunicazione effettuerà un’ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori convenzionati267/2000.
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Samples: Regolamento Comunale
Sanzioni. − Nei 1. L’EGA è tenuto a segnalare all’ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di accertata violazione della presente convenzione non si procederà alla liquidazione delle prestazioni già erogate, previo contraddittorio con l’Entedisposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
2. − In caso di violazione di uno inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l’igiene o più obblighi previsti dal presente patto (la sicurezza pubblica, l’EGA potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la dichiarazione provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
3. L’adozione delle misure di cui in premessa)al paragrafo precedente deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, il Comune si riserva con la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del fatto valutata discrezionalmente dai propri organi di controllo fino ad un massimo del 10% del corrispettivoquale l’EGA contesta al Gestore l’inadempienza
4. − Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l’EGA adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti di concerto con le banche finanziatrici e verificherà, con l’ausilio delle medesime banche, che il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
5. Tutti gli oneri conseguenti all’adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste e il risarcimento degli stessi obblighieventuali ulteriori danni, il Comune si riserva, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo. − Qualora l’utente rilevi degli scostamenti rispetto alla Carta dei servizi prodotta dall’Ente convenzionato prescelto e alle modalità di intervento, può inoltrare segnalazione all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili che provvederà alle eventuali contestazioni all’Ente. In caso di persistenti inadempienze si procederà alla risoluzione saranno posti a carico del rapporto, pertanto l’utente dopo averne ricevuto comunicazione effettuerà un’ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori convenzionatiGestore.
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Samples: Contratto Di Servizio
Sanzioni. − Nei casi y. L’Autorità appaltante, cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento degli obblighi imposti dal Pl può richiedere, ai concorrenti ai quali siano imputabili violazioni del PI, l'applicazione di accertata violazione della presente convenzione non si procederà una penale, ulteriore a quanto contrattualmente stabilito tra le parti, proporzionata alla liquidazione delle prestazioni già erogate, previo contraddittorio con l’Entecondizione sfavorevole e comunque fino al 2% del valore del contratto o del subcontratto stesso. − In ln caso di violazione di uno o più obblighi previsti dal presente patto (compresa la dichiarazione di cui in premessa), il Comune si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate alla gravità del fatto valutata discrezionalmente dai propri organi di controllo fino ad un massimo del 10% del corrispettivo. − Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni degli stessi obblighil'Autorità appaltante, il Comune in forza di detta clausola penale, puo richiedere la risoluzione di diritto del contratto e l'incameramento della cauzione provvisoria o definitiva. L'applicazione delle penali conseguenti alla violazione del Pl avviene con garanzia di adeguato contradditorio. L'applicazione delle penali non sostituisce ulteriori rimedi e sanzioni stabilite dalla normativa in materia di contratti pubblici, da altre normative applicabili, dalla lex specialis di gara, da specifiche pattuizioni contrattuali. L'Autorità appaltante si riserva, previa diffida ad adempiere ai sensi degli arttdell'art. 1453 e 1454 Codice Civile1382 c.c., la facoltà di risolvere unilateralmente richiedere il presente accordo. − Qualora l’utente rilevi degli scostamenti rispetto alla Carta dei servizi prodotta dall’Ente convenzionato prescelto e alle modalità di intervento, può inoltrare segnalazione all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili che provvederà alle eventuali contestazioni all’Ente. In risarcimento del maggior danno eventualmente subito.
z. ln caso di persistenti inadempienze si procederà alla risoluzione violazione del rapportoPl per comportamenti che implicano il coinvolgimento dell'Autorità appaltante, pertanto l’utente dopo averne ricevuto comunicazione effettuerà un’ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori convenzionatie qualora le stesse siano accertate a seguito di segnalazione, il Responsabile anticorruzione dell’Università di Messina, potrà costituire e coordinare un'apposita commissione con il compito di gestire Ie segnalazioni. I componenti della commissione sono individuati mediante apposito atto organizzativo dell’Università di Messina.
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Samples: Patto Di Integrità
Sanzioni. − Nei 1. L’EGA è tenuto a segnalare ad ARERA, dandone comunicazione al Gestore, i casi di accertata violazione della presente convenzione non si procederà alla liquidazione delle prestazioni già erogate, previo contraddittorio con l’Entedisposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti sanzionatori di competenza.
2. − In caso di violazione di uno inadempienza grave del Gestore, qualora non ricorrano circostanze eccezionali e non vengano compromesse la continuità dei servizi, l’igiene o più obblighi previsti dal presente patto (la sicurezza pubblica, l’EGA potrà adottare tutte le misure necessarie per la tutela dell’interesse pubblico a carico del Gestore, compresa la dichiarazione provvisoria sostituzione del Gestore medesimo.
3. L’adozione delle misure di cui in premessa)al paragrafo precedente deve essere preceduta da una formale diffida ad adempiere, il Comune si riserva con la facoltà quale l’EGA contesta al Gestore l’inadempienza riscontrata, intimandogli di applicare sanzioni pecuniarie proporzionate porvi fine entro un termine proporzionato alla gravità del fatto valutata discrezionalmente dai propri organi di controllo fino ad un massimo del 10% del corrispettivodell’inadempienza medesima.
4. − Nel caso in cui si verifichino reiterate violazioni il Gestore sia finanziato con operazioni di finanza di progetto, l’EGA adotterà le misure di cui ai paragrafi precedenti di concerto con le banche finanziatrici e verificherà, con l’ausilio delle medesime banche, che il soggetto incaricato della provvisoria sostituzione del Gestore abbia i necessari requisiti finanziari e tecnici per eseguire le attività richieste e per far fronte al debito del progetto in essere.
5. Tutti gli oneri conseguenti all’adozione delle misure di cui al presente articolo, oltre le penalizzazioni previste e il risarcimento degli stessi obblighieventuali ulteriori danni, il Comune si riserva, previa diffida ad adempiere ai sensi degli artt. 1453 e 1454 Codice Civile, la facoltà di risolvere unilateralmente il presente accordo. − Qualora l’utente rilevi degli scostamenti rispetto alla Carta dei servizi prodotta dall’Ente convenzionato prescelto e alle modalità di intervento, può inoltrare segnalazione all’Area dell’Educazione, Formazione e Politiche Giovanili che provvederà alle eventuali contestazioni all’Ente. In caso di persistenti inadempienze si procederà alla risoluzione saranno posti a carico del rapporto, pertanto l’utente dopo averne ricevuto comunicazione effettuerà un’ulteriore libera scelta tra gli altri fornitori convenzionatiGestore.
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Samples: Contratto Di Servizio