Sicurezza aerea Clausole campione

Sicurezza aerea. 1. Al termine del periodo transitorio il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Bulgaria all'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
Sicurezza aerea. 3.6 Le libertà fondamentali dell’UE e l’aviazione civile.
Sicurezza aerea. Il completamento del mercato interno di prova del trasporto aereo ha imposto la contestuale attuazione di una serie di norme comuni obbligatorie, ovviamente per gli Stati membri, destinate a garantire la sicurezza ad un livello uniforme ed elevato. Bisogna, senza timore alcuno, affermare come aviazione e sicurezza siano indissociabili e ciò poiché, in assenza di un complesso normativo che riesca a garantire un elevato livello di sicurezza non si sarebbe sviluppato così rapidamente ed esponenzialmente il trasporto aereo poiché il rischio di volare avrebbe inibito gli eventuali utenti.
Sicurezza aerea. 1. In caso di impiego di un aeromobile ai fini del presente Accordo, lo SI è responsabile della navigabilità, dell’equipaggiamento e del funzionamento sicuro del proprio aeromobile.
Sicurezza aerea. Art. 12 Esenzione da dazi doganali ed altre imposte
Sicurezza aerea. 1. In qualsiasi momento ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di richiedere consultazioni in merito agli standard di sicurezza adottati dall’altra Parte Contraente relativamente all’equipaggio di bordo, all’aeromobile e al funzionamento dell’aeromobile. Tali consultazioni avranno luogo entro trenta (30) giorni dalla richiesta.
Sicurezza aerea. Articolo 11
Sicurezza aerea. N. 3922/91 Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile, modificato da: — regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione, del 13 novembre 1996, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, — regolamento (CE) n. 1069/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, — regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di proce- dure amministrative nel settore dell'aviazione civile, — regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
Sicurezza aerea. 1. All'inizio del primo periodo transitorio, l'Albania partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
Sicurezza aerea. 1. All'inizio del primo periodo transitorio la Bosnia-Erzegovina partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.