Sicurezza aerea. 1. All'inizio del primo periodo transitorio, l'Albania partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
2. Al termine del secondo periodo transitorio, il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base deter- mina lo status e le condizioni previste per la partecipazione dell'Albania all'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
3. Fino alla fine del secondo periodo transitorio, la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dall'Albania di operare collegamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una speci- fica valutazione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Sicurezza aerea. 1. Al termine del periodo transitorio il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Bulgaria all'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
2. Fino alla fine del periodo transitorio la Comunità europea può, qualora constati carenze sul piano della sicurezza, esigere che l'autorizzazione accordata ad un vettore aereo titolare di una licenza rilasciata dalla Bulgaria di operare colle- gamenti aerei a destinazione, in partenza o all'interno della Comunità europea sia subordinata ad una specifica valuta- zione di sicurezza. Tale valutazione è effettuata tempestivamente dalla Comunità europea in modo da evitare qualsiasi ritardo ingiustificato nell'esercizio dei diritti di traffico.
Sicurezza aerea. Le libertà fondamentali dell’UE e l’aviazione civile.
Sicurezza aerea. Il completamento del mercato interno di prova del trasporto aereo ha imposto la contestuale attuazione di una serie di norme comuni obbligatorie, ovviamente per gli Stati membri, destinate a garantire la sicurezza ad un livello uniforme ed elevato. Bisogna, senza timore alcuno, affermare come aviazione e sicurezza siano indissociabili e ciò poiché, in assenza di un complesso normativo che riesca a garantire un elevato livello di sicurezza non si sarebbe sviluppato così rapidamente ed esponenzialmente il trasporto aereo poiché il rischio di volare avrebbe inibito gli eventuali utenti.
Sicurezza aerea. 1. In caso di impiego di un aeromobile ai fini del presente Accordo, lo SI è responsabile della navigabilità, dell’equipaggiamento e del funzionamento sicuro del proprio aeromobile.
2. Il personale dello SI deve disporre delle particolari capacità aeronautiche previste dallo SO per le pertinenti attività. Lo SO impartisce l’istruzione necessaria affinché il personale dello SI acquisisca tali capacità. Questo tipo di istruzioni viene pianificato in precedenza di comune accordo.
3. In caso di incidente o di evento in cui sono coinvolti aeromobili, tutte le indagini e procedure tecniche sono svolte conformemente alla legislazione nazionale dello SO. In tal caso, lo SO fornisce senza indugio allo SI dati e informazioni rilevanti concernenti l’incidente o l’evento.
4. D’intesa con lo SO, esperti designati dallo SI hanno il diritto di partecipare alla commissione d’inchiesta, di accedere al luogo dell’incidente e di ricevere tutte le informazioni rilevanti. Su richiesta dello SI, lo SO può autorizzare esperti designati dallo SI a svolgere parte delle indagini. Il rapporto sui risultati delle indagini è inviato allo SI.
5. D’intesa con lo SO, lo SI ha il diritto di svolgere una propria indagine tecnica sull’incidente o sull’evento nel quale è stato coinvolto un suo aeromobile, sempre che si sia verificato sul territorio dello SO. I costi di tale indagine sono assunti dallo SI.
Sicurezza aerea. Esenzione da dazi doganali ed altre imposte
Sicurezza aerea. 1. In qualsiasi momento ciascuna Parte Contraente ha la facoltà di richiedere consultazioni in merito agli standard di sicurezza adottati dall’altra Parte Contraente relativamente all’equipaggio di bordo, all’aeromobile e al funzionamento dell’aeromobile. Tali consultazioni avranno luogo entro trenta (30) giorni dalla richiesta.
2. Ove, a seguito di tali consultazioni, una Parte Contraente rilevi che l’altra Parte Contraente non mantenga ed amministri in modo efficiente i pertinenti standard di sicurezza, che siano come minimo pari agli standard vigenti al momento ai sensi della Convenzione sull’Aviazione Civile Internazionale (Doc 7300), l’altra Parte Contraente viene informata di tali rilievi e delle azioni ritenute necessarie per aderire agli standard minimi ICAO. L’altra Parte Contraente adotterà allora idonee misure correttive entro un periodo di tempo concordato.
3. Conformemente a quanto disposto dall’Articolo 16 della Convenzione, si conviene inoltre che ciascun aeromobile utilizzato da o per conto di un vettore aereo di una Parte Contraente che operi servizi con destinazione o origine nel territorio di un’altra Parte Contraente possa, mentre si trova nel territorio dell’altra Parte Contraente, essere soggetto ad un controllo a bordo dell’aeromobile ed esternamente ad esso da parte dei rappresentanti autorizzati dell’altra Parte Contraente, a condizione che ciò non causi un irragionevole ritardo nelle operazioni dell’aeromobile. In deroga agli obblighi di cui all’Articolo 33 della Convenzione di Chicago, scopo di tale ispezione è la verifica della validità della pertinente documentazione dell’aeromobile, dei brevetti dell’equipaggio e della conformità delle attrezzature e dello stato dell’aeromobile agli Standard vigenti al momento ai sensi della Convenzione.
4. Ove si renda necessaria una azione urgente per garantire la sicurezza delle operazioni di un aeromobile, ciascuna Parte Contraente si riserva il diritto di sospendere o modificare immediatamente l’autorizzazione di esercizio di uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente.
5. Le misure adottate da una Parte Contraente in conformità a quanto disposto al precedente paragrafo 4 sono disapplicate non appena le motivazioni che ne hanno determinato l’adozione cessano di esistere.
6. Con riferimento al precedente paragrafo 2, ove si stabilisca che, una volta trascorso il periodo di tempo concordato, una Parte Contraente continui ad essere inadempiente rispetto agli Standard ICAO, la questio...
Sicurezza aerea. Le parti contraenti attuano tutte le misure atte a garantire che gli aeromobili immatricolati in una parte contraente, quando atterrano in aeroporti ubicati sul territorio di un'altra parte contraente, rispettino le norme di sicurezza internazionali stabilite ai sensi della convenzione e siano sottoposti a ispe- zioni, tanto all'interno che all'esterno, da rappresentanti auto- rizzati dell'altra parte contraente per verificare la validità dei documenti degli aeromobili e del loro equipaggio, così come la condizione apparente degli aeromobili e del loro equipaggia- mento.
Sicurezza aerea. N. 3922/91 Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di procedure amministrative nel settore dell'aviazione civile, modificato da: — regolamento (CE) n. 2176/96 della Commissione, del 13 novembre 1996, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, — regolamento (CE) n. 1069/1999 della Commissione, del 25 maggio 1999, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio, — regolamento (CE) n. 2871/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000, che adegua al progresso scientifico e tecnico il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio concernente l'armonizzazione di regole tecniche e di proce- dure amministrative nel settore dell'aviazione civile, — regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002 recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
Sicurezza aerea. 1. All'inizio del primo periodo transitorio la Croazia partecipa come osservatore ai lavori dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea.
2. Al termine del secondo periodo transitorio il comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo di base determina lo status e le condizioni previste per la partecipazione della Croazia all'Agenzia europea per la sicurezza aerea.