SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambi.
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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 eGli operatori economici, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli e dal capitolato speciale d’appalto. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti nonché gli operatori economici di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 4549 del Codice, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione condizioni di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante presente disciplinare di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambigara.
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Samples: Disciplinary Agreement, Disciplinare Di Gara, Disciplinary Agreement
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art50/2016. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti Ai soggetti costituiti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici)47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria)comma 2, 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle garelettere b) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economicic) del D.LgsCodice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. 50/2016In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Avvertenze Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 2comma 2 lett. f) del Codice, del D.Lgs. 50/2016 rispettano la disciplina prevista per i lavoriraggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), e l’aggregazione di cui all’artimprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, L’organo comune potrà indicare anche se non ancora costituiti. Le solo alcune tra le imprese cooptate sono ammesse retiste per la sola esecuzione partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi queste;
b) nel caso in cui l’offerentela rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), singolo o costituito in raggruppamento o consorziol’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, sia che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di esecuzione suffi- cienti rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptatodeterminate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate oppure se l’organo comune è richiesto: • il possesso privo dei requisiti di cui all’artqualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 80 Determinazione ANAC n. 3 del D.Lgs23 aprile 2013). n. 50/2016, Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, consorzio di cui all’art. 45, co. 2comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. L’eventuale riunione A tal fine, se la rete è dotata di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento organo comune con potere di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali rappresentanza (requisiti di cui al successivo Punto II.ccon o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese di costruzioni che concorrono aderenti al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, RTI non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambisiano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Concessione Per La Gestione Del Servizio Pubblico, Affidamento Del Servizio Pubblico Locale Di Distribuzione Di Gas Propano Liquido, Concessione Per La Gestione Del Servizio Pubblico Locale Di Distribuzione Di Gas Propano Liquido
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 eGli operatori economici, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti nonché gli operatori economici di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 4549 del Codice, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione condizioni di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante presente disciplinare di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambigara.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 eGli operatori economici, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. Ai soggetti costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (Operatori Economicinel prosieguo, “aggregazione di imprese di rete”). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria)partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, 47 (Requisiti di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la partecipazione dei medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi alle garedi cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economicic) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi quali il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 2comma 2 lett. f) del Codice, del D.Lgs. 50/2016 rispettano la disciplina prevista per i lavoriraggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), e l’aggregazione di cui all’artimprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, L’organo comune potrà indicare anche se non ancora costituiti. Le solo alcune tra le imprese cooptate sono ammesse retiste per la sola esecuzione partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi queste;
b) nel caso in cui l’offerentela rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), singolo o costituito in raggruppamento o consorziol’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, sia che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di esecuzione suffi- cienti rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptatodeterminate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 92ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate oppure se l’organo comune è richiesto: • il possesso privo dei requisiti di cui all’artqualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 80 Determinazione ANAC n. 3 del D.Lgs23 aprile 2013). n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per Per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, co. 2comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. L’eventuale riunione A tal fine, se la rete è dotata di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento organo comune con potere di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali rappresentanza (requisiti di cui al successivo Punto II.ccon o senza soggettività giuridica), le tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambipartecipazione.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici operatori economici di cui all’art. 45 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs.Codice, nonché gli Operatori Economici operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, se in pos- sesso possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione ammessi a partecipare si applicheranno le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria)45, 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.LgsCodice. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zioneGli operatori economici, anche se non ancora costituitistabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA45 del Codice, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia purché in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’artprescritti dai successivi articoli. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque Ai soggetti costituiti in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte forma associata si applicano le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazioneagli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione d’imprese aderenti al contratto di rete. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in quanto compatibiliforma singola o associata. I consorziati designati dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono partecipare, in qualsiasi altra forma, alla partecipazione alle procedure presente gara. In caso di affidamento delle violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato e si applica l'articolo 353 c.p. I medesimi consorziati non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, rete di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) ), del D.Lgs. 50/2016. Per le reti Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di impreseimprese in quanto compatibile (si richiama, in particolare, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) Determinazione ANAC n. 3 del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c23 aprile 2013). Le Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali aderenti al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, RTI non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambisiano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Disciplinary Regulations for Public Procurement, Disciplinary Regulations for Tender Procedures
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici i soggetti di cui all’art. 45 34 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici Dlgs 12.04.2006 nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia di cui all’art. 46 47 del medesimo D.Lgs.Dlgs 12.04.2006, nonché gli Operatori Economici stabiliti nel rispetto delle condizioni ivi poste. I partecipanti devono essere in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso possesso dei requisiti di ordine generale generale, di idoneità professionale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni qualificazione di cui agli artt. 45 (Operatori Economici)38, 46 (Operatori Economici 39, 41 e 42 del Dlgs 12.04.2006, n. 163. In particolare i concorrenti, in relazione alla idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale necessaria, dovranno:
1. essere iscritti alla Camera di commercio per l’affidamento attività analoga a quella oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;
2. possedere un fatturato globale dell’ultimo triennio pari o superiore al valore minimo posto a base di gara per ciascun lotto, ovvero nel caso di partecipazione a più lotti pari alla somma degli importi posti a base di gara;
3. produrre idonea documentazione attestante la descrizione, la composizione e le caratteristiche chimiche dei servizi di architettura concimi, diserbanti, insetticidi e ingegne- ria)anticrittogamici e sementi, 47 (Requisiti per la partecipazione con riferimento a quanto richiesto nella Scheda G, Capo I “ Descrizione della Fornitura”. Nel caso in cui gli operatori economici in possesso dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi requisiti generali di cui all’art. 4538 del Dlgs 12.04.2006, co. 2n. 163, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso risultino carenti dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptatocarattere economico, ai sensi dell’art. 92finanziario, co. 5tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione vogliano partecipare alla gara è comunque ammessa utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione di cui agli allegati C e C1 al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante presente Disciplinare di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambigara.
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Samples: Fornitura Di Concimi, Diserbanti, Insetticidi E Sementi
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 eGli operatori economici, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici anche stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente possono partecipare alla legislazione vigente nei rispettivi Paesipresente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in pos- sesso possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificatiprescritti dai successivi articoli. Per i predetti Ai soggetti troveranno applicazione costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (Operatori Economicinel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria)partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, 47 (Requisiti di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la partecipazione dei medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi alle garedi cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economicic) del D.LgsCodice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. 50/2016In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Avvertenze Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per i concorrenti plurisoggettivi È consentita l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. E’ consentito, per le ragioni indicate agli art 17, 18 e 19 dell’art 48 o per fatti o atti sopravvenuti , ai soggetti di cui all’art 45 comma 2 lett b) e c) designare ai fini dell’esecuzione dei servizi, un’impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione dei soggetti plurisoggettivi in capo alla consorziata. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, comma 2 lett. f) del D.LgsCodice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambi.In particolare:
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Samples: Accordo Quadro
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gara imprese di gara gli Operatori Economici assicurazione e le coassicurazioni di cui all’art. 1911 del Codice Civile nonché i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ed.lgs n. 50/2016, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici e i concorrenti con sede in altri Stati alle condizioni di cui all’art. 46 49 del medesimo D.Lgs.decreto, nonché gli Operatori Economici stabiliti aventi i requisiti fissati dal successivo art. 5. Sono ammessi, altresì, ammessi a partecipare i raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 48 del d.lgs. 50/2016, aventi i requisiti fissati dal successivo art. 5. Nel caso di associazioni o coassicurazioni, la quota di partecipazione non potrà essere inferiore al 40% per l’impresa delegataria o mandataria e non inferiore al 10% per ciascun coassicuratore. Le imprese che partecipano alla gara in altri Stati membricoassicurazione, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesisiano esse delegatarie o coassicuratrici, non possono presentare offerte in proprio o in coassicurazione con altre imprese. Inoltre, in pos- sesso caso di raggruppamento di impresa o di coassicurazione, la documentazione di cui all’art. 12 - Modalità di presentazione dell'offerta - del presente disciplinare dovrà essere prodotta, a pena di esclusione, da tutte le imprese aderenti o comprese nel riparto di coassicurazione. Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in una qualsiasi relazione di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Non è ammesso che una impresa partecipi singolarmente e in coassicurazione ovvero quale componente di un raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, ovvero che partecipi in raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi diversi, in tali casi si procederà ad escludere dalla gara sia l’impresa sia i raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ai quali l'impresa stessa partecipa, quale controllante e controllata. Sia in caso di imprese temporaneamente raggruppate, sia in caso di coassicurazione, sia in caso di offerta singola, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% dei rischi, pena l’esclusione dalla gara. In sede di presentazione della documentazione i concorrenti dovranno indicare se si sono avvalsi dell’istituto dell’Avvalimento nei limiti e con le modalità previste dall'art. 89 del codice dei contratti pubblici e l’impresa ausiliaria dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni attestanti gli stessi requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. ex articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta codice dei contratti pubblici dell’impresa ausiliata La mancata osservanza delle predette disposizioni e condizioni è causa di RFI S.p.A.; • esclusione dalla gara che coinvolgerà anche il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), imprese o le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambicoassicuratrici.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 eGli operatori economici, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti richiesti di seguito e dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti nonché gli operatori economici di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 4549 del Codice, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione condizioni di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante presente disciplinare di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambigara.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 eGli operatori economici, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici anche stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente possono partecipare alla legislazione vigente nei rispettivi Paesipresente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in pos- sesso possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificatiprescritti dai successivi articoli. Per i predetti Ai soggetti troveranno applicazione costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici)47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria)comma 2, 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle garelettere b) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economicic) del D.LgsCodice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. 50/2016In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 2comma 2 lett. f) del Codice, del D.Lgs. 50/2016 rispettano la disciplina prevista per i lavori, e raggruppamenti temporanei di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure compatibile. In particolare: Il ruolo di affidamento delle aggregazioni tra le mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese aderenti al contratto di rete, può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, co. 2comma 1, lett. fb), c) del D.Lgsovvero da una sub- associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. 50/2016. Per le reti A tal fine, se la rete è dotata di impreseorgano comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la partecipazione rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara è comunque ammessa nel rispetto gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle modalità successivamente specificatequote di partecipazione. Le Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.
a) gli operatori economici con idoneità individuale di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 alle lett. a), b), ) e c), ) dell'art. 45 comma 2 del Codice;
b) gli operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lett. d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), fg) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambipredetto articolo.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara tutti gli Operatori Economici operatori economici di cui all’art. 45 34, del D.Lgs. 50/2016 eCodice dei contratti, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le con l’osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura 36 e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) 37 del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato")163/06, in possesso dei requisiti previsti nel presente Disciplinare e destinatari degli inviti da parte dell’Amministrazione. I consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di pro- gettazione elencati al successivo Punto IIdomanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura; in caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia il consorzio che il consorziato. E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. I consorzi di cui all’art. 34, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016163/06 – consorzi di cooperative di produzione e lavoro, quale Progettista "Indicato"consorzi di imprese artigiane – sono tenuti ad indicare in sede di domanda di partecipazione per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. Ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 è fatto divieto di partecipare alla medesima procedura ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, in possesso dei requisiti anche di progettazione elencati al successivo Punto IIfatto, lettse la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. a), b), c)La verifica e la eventuale esclusione sono disposte dopo l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica. Le imprese La mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l’esclusione dalla gara del singolo operatore economico e di costruzioni che conferiscono tutti i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo raggruppamenti temporanei o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambi.consorzi ordinari di
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Samples: Disciplinary Agreement
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare Possono partecipazione alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di gara: - le imprese singole; - le imprese che partecipano in Raggruppamenti Temporanei d’Imprese (R.T.I.), costituiti o costituendi, ovvero i Consorzi d’imprese; in tal caso si applicano le disposizioni cui all’art. 45 10 del D.Lgs. 50/2016 e24 luglio 1992, limitatamente ai servizi di progettazionen. 358 e ss.mm.ii. ovvero, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti per le imprese stabilite in altri Stati membripaesi membri dell’Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente le forme previste nei rispettivi Paesipaesi. Non è ammesso che un’impresa partecipi alla gara singolarmente e contestualmente quale componente di altro raggruppamento temporaneo o di consorzio, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale ovvero partecipi a più raggruppamenti, pena l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e speciale di seguito specificatidel raggruppamento o del consorzio al quale l’impresa partecipa. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici)Altresì, 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per non è ammessa la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zioneimprese, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento temporaneo o consorzio, sia in possesso dei requisiti che abbiano rapporti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptatocontrollo, ai sensi dell’art. 922359 del Codice Civile, co. 5con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di altri raggruppamenti o consorzi, del d.P.R. n. 207/2010pena l’esclusione dalla gara sia delle imprese controllanti che delle imprese controllate, nonché dei raggruppamenti o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti Sono, altresì, esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. Il requisito minimo in merito alla non sussistenza delle cause di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, esclusione dovrà essere posseduto da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più che partecipano in R.T.I., costituiti o costituendi, nonché nel caso di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economicheConsorzio, né presentare il DGUE, fermo restando dal Consorzio e dalle imprese consorziate che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambipartecipano.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Potranno presentare istanza di ammissione alla gara: le imprese individuali, le società commerciali, le società cooperative, i consorzi tra tali soggetti. Sono altresì ammessi a presentare offerta anche i raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.I.) già costituiti o che intendano raggrupparsi, ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i.; per i raggruppamenti temporanei di imprese, l’offerta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante di tutte le imprese facenti parte del gruppo. Qualora l’associazione temporanea partecipi alla gara nella modalità del raggruppamento ancora da costituire, destinataria delle eventuali comunicazioni della stazione appaltante sarà l’impresa designata quale mandataria. È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla presente procedura gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti anche in altri Stati membri, costituiti conformemente forma individuale qualora abbia partecipato alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito gara medesima in raggruppamento o consorzioconsorzio ordinario di concorrenti. In caso di aggiudicazione ad associazione temporanea di impresa, sia il mandato speciale con rappresentanza dovrà risultare da scrittura privata autenticata. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti e dei consorzi rispetto a quella risultante dalle dichiarazioni presentate in possesso dei requisiti sede di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.pofferta.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambi.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art50/2016. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti Ai soggetti costituiti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (Operatori Economicinel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria)partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, 47 (Requisiti di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la partecipazione dei medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi alle garedi cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economicic) del D.LgsCodice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. 50/2016In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Avvertenze Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 2comma 2 lett. f) del Codice, del D.Lgs. 50/2016 rispettano la disciplina prevista per i lavoriraggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), e l’aggregazione di cui all’artimprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, L’organo comune potrà indicare anche se non ancora costituiti. Le solo alcune tra le imprese cooptate sono ammesse retiste per la sola esecuzione partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi queste;
b) nel caso in cui l’offerentela rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), singolo o costituito in raggruppamento o consorziol’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, sia che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di esecuzione suffi- cienti rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptatodeterminate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate oppure se l’organo comune è richiesto: • il possesso privo dei requisiti di cui all’artqualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 80 Determinazione ANAC n. 3 del D.Lgs23 aprile 2013). n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per Per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, co. 2comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. L’eventuale riunione A tal fine, se la rete è dotata di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento organo comune con potere di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali rappresentanza (requisiti di cui al successivo Punto II.ccon o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese di costruzioni che concorrono aderenti al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, RTI non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambisiano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi alla gara gli operatori economici in possesso dei requisiti come di seguito indicato. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici tutti i soggetti di cui all’art. 45 34 del D.LgsDecreto Legislativo 163/2006, ed i soggetti descritti nell'Art. 50/2016 e2, limitatamente ai servizi punto 10), della direttiva 2014/24/CE ivi inclusi gli enti pubblici che abbiano finalità istituzionali coerenti con la presente procedura, anche in forma di progettazioneraggruppamento di imprese (in seguito anche R.T.I.) o consorzio, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni con l’osservanza della disciplina di cui agli arttart. 45 (Operatori Economici)34, 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura 35, 36 e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) 37 del D.LgsD.lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni 163/2006 che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia siano in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptatoqualificazione previsti nel bando e nel presente disciplinare. Non possono partecipare alla gara – se non a mezzo di offerta comune – i soggetti che si trovino, ai sensi dell’art. 92rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti in una situazione di controllo di cui all’art. 80 2359 del D.Lgscodice civile o in qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. n. 50/2016E' fatto, altresì, divieto di partecipare alla gara agli operatori economici aventi identico legale rappresentante, pena l'esclusione dalla stessa di ciascuno di essi. Inoltre, è fatto divieto agli operatori economici di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o in consorzio ordinario di concorrenti. Nel caso in cui si dovesse accertare – sulla base di univoci elementi - la partecipazione simultanea alla gara, a mezzo di offerte distinte, da comprovare a valle della aggiudicazioneparte di concorrenti fra i quali sussistano i suddetti legami, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque le relative offerte saranno escluse dalla gara. Nel caso in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata cui la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la doppia partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto sotto qualsiasi forma fosse rilevata dopo l'aggiudicazione o l'affidamento dei servizi, essa comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione e la revoca in danno dell'affidamento, nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. La mancata osservanza delle modalità successivamente specificate. Le imprese prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara del concorrente e di costruzioni sprovviste dei requisiti tutti i raggruppamenti temporanei e/o consorzi ordinari di progettazione concorrenti cui lo stesso partecipi Si ribadisce che gli Operatori Economici che hanno partecipato alla consultazione preliminare di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicatomercato, non potrà essere indicato possono rivendicare alcun diritto in merito alla presente procedura. L’aver preso parte alla precedente Consultazione è da due o più con- correnticonsiderarsi totalmente ininfluente (ossia, pena l'esclusione non assicura e non preclude) rispetto alla partecipazione alla presente gara di entrambiappalto pre-commerciale.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente gara i soggetti, regolarmente iscritti sul PortaleAcquistiPa- Mepa nella categoria merceologica alla Categoria “Servizi di vigilanza e accoglienza- Sottocategoria: Servizi di vigilanza e accoglienza, dotati dei requisiti. A tal fine si comunica che è obbligatorio, pena l’esclusione dalla procedura, la compilazione del Modello Patto di integrità e relativa restituzione. Lo stesso è inserito nella procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’arttelematica. 45 del D.Lgs. 50/2016 eGli operatori economici, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici anche stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente possono partecipare alla legislazione vigente nei rispettivi Paesipresente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in pos- sesso possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificatiprescritti dai successivi articoli. Per i predetti Ai soggetti troveranno applicazione costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (Operatori Economicinel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ovvero aggregazione di imprese di rete, 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria)partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, 47 (Requisiti di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la partecipazione dei medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi alle garedi cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economicic) del D.LgsCodice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. 50/2016In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Avvertenze Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 2comma 2 lett. f) del Codice, del D.Lgs. 50/2016 rispettano la disciplina prevista per i lavoriraggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), e l’aggregazione di cui all’artimprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, L’organo comune potrà indicare anche se non ancora costituiti. Le solo alcune tra le imprese cooptate sono ammesse retiste per la sola esecuzione partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi queste; b) nel caso in cui l’offerentela rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), singolo o costituito in raggruppamento o consorziol’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, sia che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di esecuzione suffi- cienti rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptatodeterminate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate oppure se l’organo comune è richiesto: • il possesso privo dei requisiti di cui all’artqualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 80 Determinazione ANAC n. 3 del D.Lgs23 aprile 2013). n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per Per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, co. 2comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. L’eventuale riunione A tal fine, se la rete è dotata di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento organo comune con potere di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali rappresentanza (requisiti di cui al successivo Punto II.ccon o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della subassociazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della subassociazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese di costruzioni che concorrono aderenti al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, RTI non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambisiano assoggettate ad una procedura concorsuale.
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Samples: Servizio Di Portierato E Vigilanza
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all'art. 46 comma 1, lettere a), b),c), d) e) e f) del Codice. I requisiti che devono possedere gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici operatori economici di cui all’art. 46 comma 1 del medesimo D.Lgs.Codice, nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membrisono definiti dal Decreto 2 dicembre 2016 n. 263 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Ai consorzi ed ai raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei del Codice. Si precisa che ai sensi dell’art.4, comma 1 del Decreto Ministero Infrastrutture e consorzi ordinari Trasporti n.263 del 2 dicembre 2016 i raggruppamenti temporanei devono prevedere la presenza di Operatori Economici) almeno un giovane professionista laureato abilitato da almeno 5 anni all’esercizio della professione secondo le norme dello Stato membro dell’Unione Europea di residenza , quale progettista. I requisiti del D.Lgsgiovane non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dalla committente. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È Come stabilito dall’art.48, comma 8, del Codice è consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, 45 comma 2 lettera d) ed e) del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zioneCodice, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dei servizi oggetto della procedura, gli stessi dovranno essere svolti da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti regolamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in fase di partecipazione alla gara, con la sola esecuzione specificazione delle rispettive qualificazioni personali e professionali e indicazione della persona fisica incaricata del coordinamento tra le varie prestazioni specialistiche. In particolare dovrà essere specificata la seguente composizione del gruppo di lavorazioni lavoro che richiedono dovrà prevedere la presenza delle seguenti figure professionali: Coordinatore del gruppo di progettazione per l’attività di Progettazione integrale e coordinata – Integrazione delle prestazioni specialistiche. Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile o industriale) o architettura, abilitazione all’esercizio della professione da almeno dieci anni ed iscrizione alla Sezione A del relativo ordine Professionale. N° 1 (può coincidere con una delle altre figure previste) Progettista Civile - Strutturista Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore civile) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo ordine Professionale N° 1 (può coincidere con una delle altre figure previste) Progettista – Esperto Impiantista Elettrico ed impianti affini (impianti rivelazione incendi, diffusione sonora, ill. emergenza, ecc.) Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore industriale) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale. N° 1 (possono coincidere con una delle altre figure previste) Progettista – Esperto Impiantista Meccanico (impianti elevatori) Laurea magistrale o quinquennale in ingegneria (settore industriale) e abilitazione allo svolgimento degli incarichi oggetto di appalto ed iscrizione alla Sezione A del relativo Ordine Professionale. N° 1 (possono coincidere con una delle altre figure previste) Progettista Esperto in materia di prevenzione incendi Tecnico abilitato Professionista antincendio iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell’Interno di cui all’Articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 iscritto al proprio albo professionale e che ha superato gli esami previsti dal Decreto legislativo 139 del 2006 (ex legge 818/84) e D.M.05/08/11 N° 1 (può coincidere con una delle altre figure previste) Comunque il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia numero minimo di persone fisiche e distinte in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti professionali di cui all’artalla precedente Tabella che costituiranno il gruppo di lavoro, a pena di esclusione dalla gara, è fissato in: 3 persone. 80 del D.Lgs. n. 50/2016I professionisti candidati allo svolgimento delle prestazioni oggetto di gara potranno avvalersi, da comprovare a valle della aggiudicazioneove ritenuto necessario, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità ogni altra professionalità utile allo sviluppo dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUElivelli progettuali, fermo restando il principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista. Eventuali sostituzioni di professionisti dovranno essere motivate e autorizzate dalla stazione appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario dell’incarico. La composizione del gruppo di lavoro, il profilo professionale e il ruolo dei suoi componenti devono essere assicurati per tutta la durata dell’incarico. I professionisti che qualora a fronte risiedono in uno Stato estero non comunitario possono partecipare alla gara alle seguenti condizioni: − lo Stato estero di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni appartenenza deve essere parte contraente dell’Accordo sugli Appalti Pubblici (AAP), inserito nell’allegato 4 dell’accordo che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazioneistituisce l’Organizzazione Mondiale del Commercio, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, oppure deve avere sottoscritto uno specifico accordo bilaterale con l’Unione Europea o con l’Italia che consenta reciprocamente la partecipazione a pubblici appalti; − lo Stato di appartenenza soddisfa una delle succitate condizioni, il professionista deve essere abilitato all’esercizio della professione ed essere iscritto nell’apposito albo/registro previsto dai vigenti ordinamenti professionali secondo le norme dello stato di appartenenza; − la qualifica professionale nel rispettivo paese di origine non è disciplinata per legge, i requisiti professionali richiesti per l’ammissione alla gara sono soddisfatti se il soggetto è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto IIun diploma, lett. a)certificato o altro titolo professionale, b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di il cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambiriconoscimento sia garantito sulla base della direttiva 2005/36/CE.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 eGli operatori economici, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del Codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti nonché gli operatori economici di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 4549 del Codice, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione condizioni di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante presente disciplinare di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambigara.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 eGli operatori economici, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. Ai soggetti costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (Operatori Economicinel prosieguo, “aggregazione di imprese di rete”). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria)partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, 47 (Requisiti di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la partecipazione dei medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi alle garedi cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economicic) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, i consorziati per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi quali il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del Codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 2comma 2 lett. f) del Codice, del D.Lgs. 50/2016 rispettano la disciplina prevista per i lavoriraggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), e l’aggregazione di cui all’artimprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, L’organo comune potrà indicare anche se non ancora costituiti. Le solo alcune tra le imprese cooptate sono ammesse retiste per la sola esecuzione partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi queste;
b) nel caso in cui l’offerentela rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete - contratto), singolo o costituito in raggruppamento o consorziol’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, sia che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di esecuzione suffi- cienti rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptatodeterminate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 92ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate oppure se l’organo comune è richiesto: • il possesso privo dei requisiti di cui all’artqualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 80 Determinazione ANAC n. 3 del D.Lgs23 aprile 2013). n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per Per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, co. 2comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete. L’eventuale riunione A tal fine, se la rete è dotata di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento organo comune con potere di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali rappresentanza (requisiti di cui al successivo Punto II.ccon o senza soggettività giuridica), le tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambipartecipazione.
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Samples: Concession Agreement
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 eGli operatori economici, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti nonché gli operatori economici di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all’art. 4549 del Codice, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione condizioni di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante presente disciplinare di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambigara.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 eGli operatori economici, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici anche stabiliti in altri Stati membri, costituiti possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Tra questi sono ricompresi gli Enti di Promozione Sportiva, le Società Sportive Dilettantistiche, le Associazioni Sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive riconosciute dal CONI in possesso dei seguenti requisiti:
a) Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, affiliate almeno ad una federazione sportiva o ente di promozione sportiva, legalmente costituite conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesinormativa;
b) Gli Enti di Promozione sportiva e le Federazioni Sportive riconosciuti dal CONI;
c) l raggruppamenti temporanei, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui ai punti a) e b). Ai soggetti costituiti in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 47 e 48 del Codice. È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (Operatori Economicinel prosieguo, aggregazione di imprese di rete). È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria)partecipare anche in forma individuale. È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, 47 (Requisiti di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la partecipazione dei medesima gara, in forma singola o associata. I consorzi alle garedi cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economicic) del D.LgsCodice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. 50/2016In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Avvertenze Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, possono indicare consorziate esecutrici diverse per ogni lotto. Le medesime esecutrici e le imprese raggruppate possono partecipare ad altri lotti da sole o in RTI/Consorzi con altre imprese, rispettando il limite di partecipazione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, co. 2comma 2 lett. f) del Codice, del D.Lgs. 50/2016 rispettano la disciplina prevista per i lavoriraggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:
a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), e l’aggregazione di cui all’artimprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, L’organo comune potrà indicare anche se non ancora costituiti. Le solo alcune tra le imprese cooptate sono ammesse retiste per la sola esecuzione partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi queste;
b) nel caso in cui l’offerentela rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), singolo o costituito in raggruppamento o consorziol’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, sia che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di esecuzione suffi- cienti rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptatodeterminate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate oppure se l’organo comune è richiesto: • il possesso privo dei requisiti di cui all’artqualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. 80 Determinazione ANAC n. 3 del D.Lgs23 aprile 2013). n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per Per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, co. 2comma 1, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. L’eventuale riunione A tal fine, se la rete è dotata di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento organo comune con potere di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali rappresentanza (requisiti di cui al successivo Punto II.ccon o senza soggettività giuridica), le tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub- associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambipartecipazione.
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Samples: Disciplinary Regulations for Tender
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze L’impresa sia che decida di concorrere da sola, sia che decida di concorrere insieme ad altre imprese, è tenuta a rispettare la stessa forma (singola o associata) e la stessa composizione per tutti i concorrenti plurisoggettivi lotti che presentano le stesse categorie, fermo restando, nell’ipotesi di concor- rente plurisoggettivo, la possibilità di modificare le quote, ma non il ruolo delle singole imprese. Laddove alcuni lotti presentino categorie scorporabili diverse è possibile aggiungere una nuova impresa al concorrente plurisoggettivo. È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi fatto divieto ad un’impresa di cui all’art. 45partecipare alla gara in più di un raggruppamento tempo- raneo o consorzio ordinario di concorrenti, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e ovvero di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, partecipare alla gara anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito forma individuale qualora abbia partecipato in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti consorzio ordinario di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.pconcor- renti.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambi.
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Samples: Disciplinare Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono Possono essere ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti seguenti requisiti:
A. iscrizione nell’Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 accertamento e riscossione tributaria istituito dall’Art.53 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta 446/1997 così come adeguato con L. 27/12/2019 n° 160. Nel caso di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante in forma di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato impresa (RTI) il requisito di qualificazione deve essere detenuto da almeno una delle aziende partecipanti al RTI.
B. utilizzato di un software per la gestione di tutte le procedure di riscossione coattiva delle entrate comunali di proprietà e secondo gli standard Agid per la fornitura delle piattaforme in modalità SAS. Nel caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) il requisito di qualificazione deve essere detenuto da almeno una delle aziende partecipanti al RTI;
C. possesso della progettazionecertificazione aziendale UNI CEI EN ISO/IEC 27001, uno dei soggetti elencati all'artper la gestione della sicurezza informatica. 46 co. 1 lett. aNel caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) il requisito di qualificazione deve essere detenuto da tutte le aziende partecipanti al RTI.
D. aver effettuato negli ultimi 3 anni antecedenti la pubblicazione del bando (2018-2019-2020), b)servizi analoghi a quelli oggetto della presente gara e/o attività di supporto alle entrate locali in almeno 5 Enti Locali, c), d), e), fdi cui 2 con popolazione pari o superiore a n° 50.000 abitanti. Nel caso di partecipazione alla gara in forma di raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti il requisito di pro- gettazione elencati qualificazione deve essere detenuto da tutte le aziende partecipanti al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione RTI.
E. di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento avere tra i propri requisiti progettuali (requisiti dipendenti almeno una figura professionale con 10 anni di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché esperienza nel settore della gestione delle entrate locali. Detta figura dovrà essere indicata come “Project manager” del servizio oggetto della gara.
F. non aver in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), essere contenziosi e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo /o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato aver avuto contestazioni anche non definitivamente accertate con Enti Pubblici o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambisocietà partecipate.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi Ai concorrenti che partecipano in raggruppamento è preclusa la partecipazione in forma singola o in altro raggruppamento. Non è ammessa la partecipazione di un concorrente – anche in R.T.I. o consorzio – che abbia rapporti diretti di controllo, ai sensi dell’art. 2359 C.C. con altro concorrente che partecipi singolarmente o quale componente di R.T.I. o consorzio, a partecipare alla presente procedura pena di esclusione dalla gara gli Operatori Economici sia della ditta controllante che della ditta controllata, nonché del R.T.I. o del consorzio al quale la ditta eventualmente partecipi. É invece ammessa la partecipazione del concorrente che, pur trovandosi in una situazione di controllo di cui all’art. 45 2359 del D.LgsCodice Civile dimostri, con documenti a propria discrezione, di aver formulato autonomamente l’offerta. 50/2016 eI concorrenti che intendono partecipare in forma associata devono indicare il raggruppamento che vogliono costituire fin dalla “Risposta di Qualifica” che deve, limitatamente ai servizi pena esclusione, essere sottoscritta dai legali rappresentanti di progettazionetutte le ditte associate, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesicon l’impegno, in pos- sesso dei requisiti caso di ordine generale e speciale aggiudicazione a formalizzare il raggruppamento. In tal caso dovrà essere espressamente indicato il soggetto designato quale capogruppo. Nel caso di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni riunioni temporanee (o di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari ex art. 2602 c.c.) già costituite o costituende, dovranno inoltre essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. In ogni caso il soggetto designato quale capogruppo dovrà espletare il servizio in misura maggioritaria rispetto al singolo soggetto mandante. È vietata qualsiasi modificazione della composizione del Raggruppamento temporaneo rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede di Operatori Economici) del D.Lgs“Risposta di Qualifica”. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi I consorzi di cui all’art. 45, co. comma 2, lettere b) e c) del D.LgsD. Lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per i lavoriquali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, e in qualsiasi altra forma, alla gara. In caso di cui all’artviolazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptatoE’ altresì possibile avvalersi, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) 89 del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato")e s.m.i., in possesso e con le modalità ivi indicate, dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto IIaltro soggetto il quale non deve partecipare alla presente procedura in proprio, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambiconsorziato ai sensi dell’art. 45 del succitato Decreto.
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Samples: Bando Di Gara
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a Oltre alle imprese singole, è ammessa la partecipazione alla gara di Raggruppamenti temporanei di imprese, di Consorzi di Imprese che forniscano all’atto della presentazione dell’offerta dichiarazione con l’indicazione delle imprese che per il Consorzio stesso svolgeranno il servizio. Non saranno ammesse imprese singole qualora partecipino contestualmente quali componenti di raggruppamenti o consorzi di imprese. Possono partecipare alla presente procedura gara i soggetti che:
a) risultino iscritti nel Registro delle Imprese, tenuto dalla CCIAA competente (o Registro Professionale di gara gli Operatori Economici Stato se stranieri), per l’attività specifica oggetto dell’appalto così come descritta nel capitolato di appalto;
b) dimostrino di godere di buona fama di solvibilità e correttezza commerciale; la dimostrazione si intende raggiunta attraverso la presentazione delle referenze bancarie di cui all’artal numero 7 del successivo punto 5. 45 Nel caso di imprese riunite, le suddette referenze bancarie dovranno essere almeno una per ciascuna delle imprese associate o facenti parte del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi consorzio quale esecutrici;
c) abbiano effettuato il versamento della contributo a favore dell’Autorità di progettazione, gli Operatori Eco- nomici Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, servizi e forniture in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della Legge 266/2005 e di cui all’artalla Delibera dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 10.01.2007.
d) risultino iscritti all’apposito Albo istituito presso il Ministero del lavoro e delle Politiche sociali e siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 46, co. 1, del D.Lgs2 della legge 196/1997. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se Coloro che nella fase istruttoria non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia risulteranno in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptatocui sopra saranno esclusi dalla partecipazione alla gara, ai sensi dell’artfermo restando quanto previsto dall’art. 92, co. 5, 46 del d.P.R. n. 207/2010Dlgs. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il 163/2006 e s.m.i. in ordine alla richiesta di chiarimenti sulla documentazione presentata. Coloro che non risulteranno in possesso dei requisiti di cui all’artsopra saranno esclusi dalla partecipazione alla gara. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazioneE’ facoltà dell’INPDAP procedere, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, applicazione del principio di cui all’art. 4568 r.d. 23 maggio 1924 n. 827, co. 2all’esclusione del o dei concorrenti che, lettin forma singola o quale parte di raggruppamenti temporanei o consorzi, abbiano commesso, in base alle risultanze istruttorie agli atti dell’Ente, grave negligenza o malafede nei rapporti negoziali con l’Istituto o con altra amministrazione pubblica, ovvero che abbiano commesso errore grave nell’esercizio della loro attività professionale accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della Stazione Appaltante. f) del D.LgsTale negligenza o malafede potrà risultare o dall’esistenza di un contenzioso giudiziale attuale o definito sull’adempimento ad obbligazioni nei confronti dell’Istituto, ovvero da atti amministrativi dell’ Istituto ovvero da sentenza attestante inadempimenti nei confronti di altre pubbliche amministrazioni ovvero da atto dell’AVLP. 50/2016. Per le reti di imprese, La preclusione riguarda sia la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devonoa titolo individuale, alternativamente: • associare, quale mandante sia all’interno di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato imprese o consorzio; in quest’ultima ipotesi verrà disposta l’esclusione dell’intero raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio. La gravità della progettazionenegligenza, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a)errore o malafede, b), c), d), e), f) sarà insindacabilmente rimessa alla valutazione della stazione appaltante in sede di esame del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo contenuto della BUSTA “mistoA”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambi.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare E’ ammessa la partecipazione alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. comma 2, lettere a), b) e c) del D.LgsCodice. 50/2016 per i lavori, e Non è ammessa la partecipazione di cui all’artRaggruppamenti temporanei/Consorzi ordinari di concorrenti. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, Il consorzio di cui all’art. 45, co. comma 2, lett. flettera b) del D.LgsCodice, è tenuto ad indicare, nell’Allegato A alla presente lettera di invito, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione dalla gara sia del consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 50/2016353 del codice penale. Il consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice ha invece facoltà di indicare, nell’Allegato A alla presente lettera di invito, per quali consorziati il Consorzio concorre. In caso contrario si intende che il Consorzio partecipa in proprio. Ai consorziati eventualmente indicati dal consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Nel caso di partecipazione come consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettera c) del Codice qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio. Per le reti quanto riguarda tale consorzio, è altresì necessario che i consorziati abbiano stabilito di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese operare in modo congiunto per un periodo di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, tempo non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambiinferiore a 5 anni.
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Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Arredi
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui i soggetti, singoli e appositamente raggruppati, indicati all’art. 45 34 del D.LgsD.lgs. 50/2016 en.163/06 s.m.i. Ai R.T.I. ed ai consorzi ordinari si applicano le disposizioni dell’art. 37 del D.lgs. n. 163/2006. Salvo quanto stabilito dall’art. 276 del d.P.R. 207/2010, limitatamente è vietata qualsiasi modificazione alla composizione del raggruppamento o consorzio rispetto a quella indicata nell’impegno presentato in sede di offerta. In caso di raggruppamenti temporanei d’imprese e consorzi ordinari, già costituiti o non ancora costituiti, ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’artsensi dell’art. 46 37 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei d.lgs. n. 163/2006 ciascun componente deve possedere integralmente i requisiti di ordine generale e speciale di idoneità professionale di seguito specificatispecificati (v. successivi punti 5.1.1 e 5.1.2). Per Il requisito di capacità tecnica e il requisito di capacità economica, invece, devono essere posseduti per almeno il 40% dalla capogruppo o da una consorziata e la restante percentuale cumulativamente dalle mandanti o dalle altre consorziate, a ciascuna delle quali è comunque richiesto almeno il 10% degli importi indicati; i predetti soggetti troveranno applicazione requisiti dovranno essere posseduti per il 100% dal raggruppamento o dal consorzio. Ai sensi dell’art. 37, comma 4, del Codice degli appalti pubblici, nell’offerta devono essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese riunite (l’obbligo di specificazione si riterrà assolto sia in caso di indicazione, in termini descrittivi, delle singole parti del servizio/fornitura da cui sia evincibile il riparto di esecuzione tra le imprese associate sia in caso di indicazione, in termini percentuali, della quota di riparto delle prestazioni che saranno eseguite tra le singole imprese). È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora la ditta abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, pena l’esclusione di tutte le offerte presentate. La percentuale dei requisiti di ammissione posseduti da ogni impresa raggruppata o consorziata deve essere pari o superiore a quella che sarà indicata quale parte di prestazione che effettivamente ogni singola impresa intende svolgere. Ogni impresa riunita o consorziata non può dichiarare di avere intenzione di eseguire una percentuale di prestazione maggiore rispetto a quella cui si riferiscono i requisiti indicati in sede di ammissione. Nel caso di consorzi di cui all’art.34, comma 1, lett.b) e c) del D.lgs.n.163/06, il consorzio e il consorziato individuato in sede di offerta quale esecutore del servizio deve possedere i requisiti di ordine generale e di idoneità professionale richiesti dal bando (v. successivi punti 5.1.1 e 5.1.2). I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del d.lgs. n. 163/2006 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. Ai sensi dell’art. 277 del D.P.R. n.207/10, ai consorzi stabili per servizi e forniture si applicano le disposizioni di cui agli arttall’art. 45 (Operatori Economici94, commi 1 e 4 del D.P.R. n. 207/10. Ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. m-quater), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi del d.lgs. n. 163/2006, non possono partecipare alla gara concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi controllo di cui all’art. 45, co. 2, 2359 del D.Lgscodice civile. 50/2016 Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i lavoriquali sarà accertato, e sulla base di cui all’artunivoci elementi, che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, fatto salvo quanto disposto dall’art. 4638, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. comma 2, lett. fb) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambiCodice.
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Samples: Service Agreement
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a Possono partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 egara, limitatamente ai servizi di progettazionein forma singola o associata, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs.operatori economici, nonché gli Operatori Economici anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice. È altresì ammessa, ai sensi dell’art. 1911 del Codice Civile, la partecipazione di più operatori economici in regime di Coassicurazione. Le Compagnie di assicurazione possono presentare offerta tramite la propria Direzione Generale. In alternativa, è consentita la partecipazione da parte di una Rappresentanza Generale oppure di una Gerenza a ciò autorizzata dalla propria Direzione Generale. Non è pertanto consentita la partecipazione ad Agenzie o a più Rappresentanze generali o più Gerenze o più Agenzie appartenenti alla medesima Compagnia di assicurazione. Ai soggetti costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45 47 e 48 del Codice. Quanto previsto dal Codice per il RTI deve intendersi valido anche per la forma associata della Coassicurazione. In particolare, si precisa che - nel rispetto del principio di solidarietà nei confronti della stazione appaltante e, per quanto infra, nei confronti dell’assicurato – in caso di Coassicurazione, in deroga al disposto dell’art. 1911 c.c., le imprese assicuratrici saranno responsabili in solido (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici cfr. ANAC deliberazione n° 618 dell’8 giugno 2016 “Linee guida operative e clausole contrattuali-tipo per l’affidamento di servizi assicurativi”). L’impresa delegataria sarà pertanto tenuta a rispondere di tutti gli obblighi derivanti dal contratto nei confronti dell’assicurato e/o del contraente. Ai fini della partecipazione alla gara i concorrenti dovranno essere in possesso dei servizi requisiti prescritti dai successivi paragrafi. I concorrenti potranno presentare offerta per uno o più Lotti (anche per tutti i Lotti) tra quelli oggetto di architettura gara congiunta; stante la tipologia dell’appalto e ingegne- ria)le analisi di mercato svolte dal Broker, 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) non si ritiene opportuno avvalersi della facoltà concessa dall’art 51 c. 3 del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la La partecipazione dei soggetti plurisoggettivi alla procedura di gara è riservata agli Operatori economici di cui all’art. 45, co. 2, 45 del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, Codice e secondo le modalità di cui all’artagli artt. 46, co. 1, 47 e 48 del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia Codice in possesso dei requisiti minimi di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptatopartecipazione di carattere generale, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di retenonché d’idoneità professionale, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti capacità economica e finanziaria e di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese capacità tecniche e professionali di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambi.seguito indicati:
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Samples: Servizi Assicurativi
SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura Potranno presentare offerta persone fisiche e persone giuridiche, per mezzo di gara gli Operatori Economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e legale rappresentante o procuratore speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione le disposizioni di cui agli artt. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. 1, del D.Lgs. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti prescritti dal presente bando. Nel caso in cui il partecipante agisca in nome e per conto di esecuzione suffi- cienti un terzo è necessario che sia munito di procura speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da presentare con l’offerta a pena di esclusione, in originale o copia autenticata. In questo caso l’offerta, l’aggiudicazione e la stipulazione del contratto si intendono compiuti in nome e per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptatoconto del rappresentato. Non sono ammessi i mandati con procura generale, né i mandati collettivi né la semplice delega. La procura speciale, a pena di esclusione, deve essere conferita da un solo soggetto terzo. È ammessa la partecipazione di soggetti che agiscano per persona da nominare, ma, in questo caso, entrambi debbono possedere i requisiti prescritti dal presente bando e fino alla eventuale stipulazione del contratto, in caso di aggiudicazione, tutti gli atti sono riferibili al soggetto che presenta l’offerta. È ammessa la partecipazione in forma congiunta di più soggetti. In questo caso, ciascun partecipante dovrà sottoscrivere l’Istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, redatta in lingua italiana secondo lo schema unico predisposto (Allegato A) ed indicare la propria quota di partecipazione nel raggruppamento e conseguente quota di aggiudicazione delle quote sociali; ugualmente, l’Offerta economica (Allegato B) dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti del raggruppamento. Tutti i membri del raggruppamento saranno considerati soggetti interessati ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei fini della procedura e dovranno possedere i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta partecipazione indicati nel presente disciplinare e saranno solidalmente responsabili per tutti gli obblighi derivanti dall’acquisto delle quote sociali oggetto di RFI S.pcessione.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) del D.Lgs. 50/2016. Per le reti di imprese, la partecipazione alla gara è comunque ammessa nel rispetto delle modalità successivamente specificate. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti di progettazione elencati al successivo Punto II, lett. a), b), c). Le imprese di costruzioni che conferiscono i propri requisiti progettuali al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti). Il medesimo progettista, associato o indicato, non potrà essere indicato da due o più con- correnti, pena l'esclusione di entrambi.
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SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli Operatori Economici operatori economici di cui all’artall’articolo 34 del codice. 45 del D.Lgs. 50/2016 e, limitatamente Ai raggruppamenti temporanei ed ai servizi di progettazione, gli Operatori Eco- nomici di cui all’art. 46 del medesimo D.Lgs., nonché gli Operatori Economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in pos- sesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati. Per i predetti soggetti troveranno applicazione consorzi si applicano le disposizioni di cui agli arttarticoli 92, 93 e 94 del regolamento generale e 37 del codice. 45 (Operatori Economici), 46 (Operatori Economici per l’affidamento dei servizi di architettura e ingegne- ria), 47 (Requisiti per Per la partecipazione dei consorzi alle gare) e 48 (Raggruppamenti tem- poranei e consorzi ordinari di Operatori Economici) del D.Lgs. 50/2016. Avvertenze per i concorrenti plurisoggettivi È consentita la partecipazione alla gara dei soggetti plurisoggettivi di cui all’art. 45all’articolo 34, co. 2, del D.Lgs. 50/2016 per i lavori, e di cui all’art. 46, co. comma 1, del D.Lgslett. 50/2016 per i servizi di progetta- zione, anche se non ancora costituiti. Le imprese cooptate sono ammesse per la sola esecuzione di lavorazioni che richiedono il possesso della attestazione SOA, esclusivamente nell’ipotesi in cui l’offerente, singolo o costituito in raggruppamento o consorzio, sia in possesso dei requisiti di esecuzione suffi- cienti per l’assunzione integrale dei lavori senza il concorso dell’Operatore Economico cooptato, ai sensi dell’art. 92, co. 5, del d.P.R. n. 207/2010. Per dette imprese cooptate è richiesto: • il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da comprovare a valle della aggiudicazione, previa richiesta scritta di RFI S.p.A.; • il possesso di almeno una attestazione SOA, anche con riferimento a categorie di lavorazioni diverse da quelle previste nel Bando, comunque in misura almeno pari all’entità dei lavori ad esse affidate; • che eseguano mediante cooptazione i lavori nei limiti di legge, ovvero per un importo non superiore al 20% del totale delle lavorazioni SOA, complessivamente per tutte le imprese cooptate se più di una. Gli eventuali Operatori Economici cooptati non devono sottoscrivere le offerte tecniche ed economiche, né presentare il DGUE, fermo restando che qualora a fronte di verifica risul- tassero privi dei requisiti sopra indicati gli stessi non potranno eseguire alcuna prestazione. Per l’esecuzione delle prestazioni che richiedono l’iscrizione nei Sistemi di Qualificazione RFI è vietata la cooptazione. Le disposizioni di cui sopra trovano applicazione, in quanto compatibili, alla partecipazione alle procedure di affidamento delle e-bis) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, ) e f) (soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico – GEIE) del codice si applicano le disposizioni di cui all’art. 45, co. 2, lett. f) all’articolo 37 del D.Lgs. 50/2016medesimo nonché le specifiche previsioni contenute nel Bando-Tipo n. 2 del 2 settembre 2014 emanato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (“ANAC”). Per le reti di imprese, la partecipazione alla degli operatori economici stabiliti in Stati diversi dall’Italia si applica l’articolo 47 del codice. La gara è comunque ammessa nel rispetto aperta a tutti i soggetti regolarmente iscritti al registro delle modalità successivamente specificateimprese presso la competente CCIAA o analogo registro di Stato Europeo. Le imprese di costruzioni sprovviste dei requisiti di progettazione di cui al successivo Punto II c) devono, alternativamente: • associare, quale mandante di raggruppamento temporaneo di tipo verticale incari- cato della progettazione, uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016 (Progettista "Associato"), Gli operatori economici dovranno essere in possesso dei requisiti di pro- gettazione elencati al successivo Punto II, lettcui agli articoli 38 e 39 del codice. a), b), c) . L’eventuale riunione di Progettisti costituirà un subraggruppamento all’interno La verifica del raggruppamento di tipo “misto”. Del suddetto raggruppamento di Progettisti potranno eventualmente far parte, portando in dote al raggruppamento i propri requisiti progettuali (requisiti di cui al successivo Punto II.c), le imprese di costruzioni che concorrono al soddisfacimento dei requisiti di cui al punto II.d) purché in possesso dell’attestazione SOA per pre- stazioni di esecuzione e progettazione. • indicare uno dei soggetti elencati all'art. 46 co. 1 lett. a), b), c), d), e), f) del D.Lgs. 50/2016, quale Progettista "Indicato", in possesso dei requisiti degli operatori economici, ai sensi dell’articolo 6-bis del codice e della deliberazione attuativa dell’Autorità di progettazione elencati al successivo Punto IIVigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, lett. aServizi e Forniture (oggi “ANAC”) n. 111 del 20 dicembre 2012, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS OE (Operatore Economico), b)divenuto obbligatorio e reso disponibile dall’Autorità, c)fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato articolo 6-bis. Le imprese di costruzioni che conferiscono Pertanto, tutti i propri requisiti progettuali soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al raggruppamento di Progettisti devono assumere un ruolo formale all’interno del raggruppamento sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (capo- gruppo o mandante in relazione ai requisiti posseduti)Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute. Il medesimo progettistasistema produrrà il codice PASSOE che l’operatore dovrà inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Rimane in facoltà della Provincia integrare tali verifiche con richiesta agli enti interessati, associato ove il sistema AVCPASS presenti interruzioni o indicatomalfunzionamenti. La ditta nella formulazione dell’offerta dovrà tener conto di quanto previsto all’art. 82, non potrà essere indicato da due o più con- correnticomma 3-bis del codice riferito alle spese relative al costo del personale, pena l'esclusione valutato sulla base dei minimi salariali del CCNL di entrambisettore e di contrattazione decentrata, nonché alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. L’aggiudicatario dovrà dimostrare in sede di aggiudicazione definitiva di aver rispettato quanto sopra nella formulazione dell’offerta.
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Samples: Contract for Public Works