Sospensione dell’attività imprenditoriale Clausole campione

Sospensione dell’attività imprenditoriale. Con riguardo alla procedura di sospensione dell'attività imprenditoriale per lavoro irregolare, il comma 4 dell'art. 22 in commento - che modifica l'art. 14 del d.lgs. n. 81/2008 - opera un leggero arrotondamento al rialzo degli importi delle somme aggiuntive da versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, di cui all’articolo 14 del d.Lgs n. 81/2008. Ma la vera novità è rappresentata dalla possibilità di ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale subordinatamente al pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta, anziché dell'intero importo dovuto. In sostanza, per venire incontro alle esigenze dei datori di lavoro, si consente il riavvio dell'attività con il pagamento di una prima tranche della somma aggiuntiva dovuta (25%), rinviando il saldo dell’importo residuo, maggiorato del 5%, ai 6 mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.
Sospensione dell’attività imprenditoriale. Con riguardo alla revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale - che, come si ricorderà, grazie alla recente novella legislativa, potrà essere ottenuta a seguito del pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta, anziché dell'intero importo - la circolare ministeriale si sofferma sulle ulteriori condizioni richieste dalla legge, ed in particolare sulla "regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria" (d.lgs. n.81/2008, art. 14, comma 4, lettera a). La regolarizzazione, secondo il Ministero, deve avvenire attraverso le forme contrattuali espressamente indicate dalle nuove norme in materia di diffida per la maxisanzione (art. 3, c. 3ter, legge n. 73/2002, introdotto dal d.lgs. n. 151/2015): contratto a tempo indeterminato, anche part-time (fino a non meno del 50%), o contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi.
Sospensione dell’attività imprenditoriale. Con riguardo alla revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale - che, come si ricorderà, grazie alla recente novella legislativa, potrà essere ottenuta a seguito del pagamento del 25% della somma aggiuntiva dovuta, anziché dell'intero importo - la circolare ministeriale si sofferma sulle ulteriori condizioni richieste dalla legge, ed in particolare sulla "regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria" (d.lgs. n.81/2008, art. 14, comma 4, lettera a). La regolarizzazione, secondo il Ministero, deve avvenire attraverso le forme contrattuali espressamente indicate dalle nuove norme in materia di diffida per la maxisanzione (art. 3, c. 3ter, legge n. 73/2002, introdotto dal d.lgs. n. 151/2015): contratto a tempo indeterminato, anche part-time (fino a non meno del 50%), o contratto a tempo pieno e determinato di durata non inferiore a 3 mesi. In attuazione di uno specifico criterio di delega (art. 1, c. 7, lett. f della legge n. 183/2014), l'art. 23 rivede la disciplina dei controlli a distanza sugli impianti e sugli strumenti di lavoro, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell'impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. Si tratta di una delle norme più controverse di questa ultima tranche di decreti attuativi del Jobs Act, dato che a distanza di più di quarant’anni interviene sulla disciplina dei controlli a distanza contenuta nello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970). L’intervento va in una doppia direzione: da un lato viene confermato il principio in base al quale gli strumenti di controllo possono essere utilizzati solo previo accordo sindacale (oppure autorizzazione amministrativa); dall'altro si esonerano dalla procedura autorizzativa i casi di utilizzo di tutti quegli strumenti indispensabili per l’attività lavorativa (smartphone, PC, tablet, rilevatori di entrata e di uscita, etc.). Ed infatti, anche il nuovo articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, come novellato dall'art. 23 del d.lgs. n. 151/2015, prevede che gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori possono essere installati solo per il perseguimento di finalità lecite (esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale) e solo dopo l’ottenimento di una specifica autorizzazione all’installaz...
Sospensione dell’attività imprenditoriale. (c. 11, 12, 39)

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  • Trattamento economico e normativo La retribuzione verrà corrisposta a ciascun lavoratore in proporzione alla quantità di lavoro effettivamente prestato. Ai fini dell’assicurazione generale obbligatoria IVS, dell’indennità di malattia e di ogni altra prestazione previdenziale ed assistenziale e delle relative contribuzioni, il calcolo viene effettuato il mese successivo a quello della prestazione con eventuale conguaglio a fine anno, con riferimento alla durata effettiva del lavoro prestato. Vengono assegnati in modo proporzionale al lavoro svolto ogni altra attribuzione e/o diritto contrattualmente previsto correlato direttamente alla durata della prestazione come le ferie, le mensilità aggiuntive e tutti gli altri elementi retributivi accessori. Al lavoratore assente per malattia o infortunio viene corrisposta la integrazione contrattuale retributiva commisurata alla media delle percentuali di prestazione lavorativa risultante dalle ultime quattro settimane lavorate. Al lavoratore coobbligato, che effettua una prestazione lavorativa supplementare e/o straordinaria, perché tenuto a sostituire altro lavoratore coobbligato, ma impossibilitato a causa di assenza viene attribuita la retribuzione aggiuntiva proporzionata alla quantità di lavoro svolto senza maggiorazione alcuna fino al raggiungimento dell’orario normale di lavoro settimanale.

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