Subfornitura. E' fatto divieto assoluto di subfornitura.
Subfornitura. 12.1. Nei casi il Fornitore stipulerà contratti di subfornitura con soggetti terzi sarà considerato comunque il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto.
12.2. Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell’esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subfornitori e/o ausiliari.
12.3. Prima dell'inizio della fornitura, per tutti i contratti di subfornitura eventualmente stipulati, il Fornitore dovrà comunicare alla Committente il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto della fornitura affidata. Dovranno, altresì, essere comunicate alla Committente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso della subfornitura.
Subfornitura. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della legge 18 giugno 1998, n. 192 (“Disciplina della subfornitura nelle attività produttive”), “con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna ad effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente”. L’elemento caratterizzante di questo schema contrattuale è la dipendenza economica e/o tecnologica del subfornitore rispetto al committente. Nella qualificazione di questo contratto - che, a seconda del contenuto della prestazione, può essere inquadrato come vendita, somministrazione o, più frequentemente, appalto - non deve trarre in inganno l’utilizzo del termine “subfornitura”: non si tratta necessariamente di un subcontratto; il legislatore fa riferimento alla subordinazione, tecnologica (o funzionale), della prestazione del fornitore rispetto all’attività del committente. Il subfornitore non è necessariamente un subappaltatore; può essere l’appaltatore di un committente che inserisce il prodotto dell’appalto all’interno di un ciclo produttivo più complesso. La legge n. 192/98 contiene una disciplina di particolare favore per il subfornitore, che si sostituisce automaticamente a quella difforme concordata dalle parti (mi riferisco in particolare ai termini di pagamento, agli interessi sui ritardati pagamenti, al tentativo obbligatorio di conciliazione prima di intraprendere il giudizio, all’esecutività ex lege del decreto ingiuntivo ottenuto dal subfornitore per i propri crediti verso il committente). Z quindi essenziale individuare una subfornitura: il committente, pur rispettando quanto stabilito nel contratto, può risultare inadempiente ed andare incontro a pesanti conseguenze economiche.
Subfornitura. Oggetto: tipo di lavorazione da effettuare es. Façon – assemblaggio e cucitura dei capi, taglio, finissaggio (candeggio, tintoria, stamperia), progettazione e modellismo • Art. 2, co. 5, lett. a: disposizioni di lavorazione e specifiche tecniche relative alle singole forniture • Subfornitura affidata ad altra impresa solo entro il 50%, oltre va autorizzata
Subfornitura. 0.0.Xx Venditore si riserva il diritto, sotto la propria responsabilità, di affidare in subfornitura parte dei Prodotti commissionatigli dall’Acquirente. 9.Forza maggiore 9.1.Ove la produzione e/o la consegna della Merce da parte del Venditore sia resa impossibile, eccessivamente onerosa o ritardata a causa di un Evento di Forza Maggiore come definito dal successivo Art. 9.2, il Venditore potrà, a propria scelta: (i) sospendere le consegne della Merce fintantoché non sia cessato l’Evento di Forza Maggiore; (ii) consegnare una quantità minore di Xxxxx, qualora la Merce presente nel proprio magazzino sia insufficiente e venga destinata in proporzione a soddisfare altri clienti del Venditore; (iii) recedere dal contratto, dandone tempestiva notifica per iscritto all’Acquirente. A seguito del recesso, il Venditore completerà l’esecuzione della consegna della Merce acquistata dall’Acquirente per la parte non inficiata dall’Evento di Forza Maggiore, restando inteso che l’Acquirente non avanzerà qualsivoglia ulteriore pretesa nei confronti del Venditore, derivante direttamente o indirettamente dall’anticipato scioglimento del rapporto contrattuale. Ove l’impedimento dovuto all’Evento di Forza Maggiore persista per un periodo superiore a 90 (novanta) giorni, ciascuna parte avrà diritto di recedere dal relativo contratto, senza che sorga in capo ad essa alcun diritto nei confronti dell’altra parte al risarcimento di danni. Ove ricorrano Eventi di Forza Maggiore, il Venditore non risponderà in alcun caso di eventuali danni derivanti per il Compratore dal ritardo nella consegna dei Prodotti.
Subfornitura. Principali peculiarità del contratto di subfornitura: le problematiche contrattuali, di diritto industriale e di gestione operativa del rapporto Inadempimento del committente
Subfornitura. 11.1. Nei casi il Fornitore stipulerà contratti di subfornitura con soggetti terzi sarà considerato comunque il solo responsabile della perfetta esecuzione del Contratto.
11.2. Il Fornitore sarà considerato, altresì, responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai soggetti di cui si sia avvalso nell’esecuzione del Contratto, obbligandosi a manlevare e tenere indenne la Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti imputabili a eventuali subfornitori e/o ausiliari.
Subfornitura. Principali peculiarità del contratto di subfornitura: le problematiche contrattuali, di diritto industriale e di gestione operativa del rapporto Inadempimento del committente Responsabilità del subfornitore Tutela riconosciuta al subfornitore e il divieto di interposizione previsto dalla L.192/98 Abuso di indipendenza economica Obbligazioni, i diritti e le attività accessorie dell'agente e del preponente Diritto dell’agente alla provvigione: maturazione, esigibilità e affari conclusi dopo la cessazione del rapporto Gestione contrattuale dei rimborsi spese Patto di esclusiva e di non concorrenza Xxxxxx e la cessazione del rapporto di agenzia, e dei rapporti con altri tipi d’intermediari Calcolo dell’indennità di fine rapporto dovuta all’agente Caratteristiche dei principali contratti di distribuzione commerciale Concessione di vendita e punti di contatto con l’agenzia Somministrazione e franchising Principali clausole utilizzate nella prassi commerciale Minimi di acquisto, pubblicità sul territorio, obbligazioni accessorie, garanzia e manleva, clausole anticoncorrenziali etc Contratto di mediazione: Peculiarità e gli elementi che lo differenziano da altri contratti quali la somministrazione e il procacciamento Indipendenza e l’imparzialità del mediatore Presupposti al “diritto di compenso” del mediatore Responsabilità del mediatore Contratto di franchising Avvocato Partner dello Studio Legale Xxxxxxxx Avvocato Partner dello Studio Legale Xxxxxxxxxx Pescatore Attraverso l’utilizzo delle credenziali riservate, il partecipante potrà accedere all'Area Clienti sul sito di Euroconference per: • visionare preventivamente e stampare il materiale didattico utilizzato in aula (il materiale didattico viene fornito esclusivamente in formato PDF) • consultare e stampare l'eventuale documentazione di approfondimento Tre giorni prima di ogni incontro formativo i partecipanti ricevono, nella propria casella di posta elettronica, un promemoria contenente l’indicazione del programma dell'incontro, dei docenti e il link diretto all’Area Clienti dove è possibile visionare in anticipo il materiale.
Subfornitura. Il Cliente autorizza il Fornitore a servirsi dei subfornitori sotto indicati per svolgere le seguenti attività di trattamento: Subappaltatore Posizione Servizi Descrizione dei servizi OVH SAS Zona UE Contratto hosting Hosting dei server del provider e dei dati dell'account: server principale e server backup SAS Icodia Francia Servizio SMTP Server posta Questi subfornitori tratteranno dei Dati personali nell'ambito della prestazione dei loro servizi. In caso di sostituzione di uno o più di questi subfornitori, il Fornitore si impegna a informare il Cliente, dandogli la possibilità di sollevare obiezioni entro quindici (15) giorni dalla comunicazione. Il Cliente può esprimere le proprie riserve via e-mail all'indirizzo xxx@xxxx-xxxxxx.xxx. Al termine del periodo di quindici (15) giorni in assenza di contestazioni, si presumono accettati dal Cliente. In ogni caso, il Fornitore si impegna a stipulare con il subfornitore un contratto che preveda impegni quantomeno analoghi a quelli previsti dalle presenti CGUM in materia di protezione dei dati.
Subfornitura. Entro una settimana dal ricevimento deI|‘ordine sarà vostra cura segnalarci i vostri fornitori. Detti fornitori potranno essere modificati solo dopo II nostro consenso scritto. ll fornitore deve applicare a eventuali sub fornitori, i medesimi requisiti di questo ordine.