Subingresso Clausole campione

Subingresso. 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale. 2. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione redatta in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata al Comune entro un anno dalla morte del titolare o entro sessanta giorni dall`atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell’attività. 3. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attività, essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs. n°59/2010 ivi compresi, ove richiesti, quelli professionali per il settore alimentare. 4. I titoli abilitativi di cui al comma 1 sono reintestati, nel caso di morte del titolare, all`erede o agli eredi che ne facciano domanda, purche` abbiano nominato, con la maggioranza indicata nell`articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società di persone. 5. Nei casi di cui al comma 4, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all’articolo 71 del D. Lgs., il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l’attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti professionali di cui all’art.71 Decreto Legislativo, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, il titolo abilitativo decade. 6. Nel caso di morte del titolare, qualora l`erede non sia in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell`attività o non intenda continuarla, ha facoltà, entro dodici mesi dalla data del decesso, di cedere l`azienda ad altro soggetto in possesso degli stessi requisiti. La segnalazione certificata di reintestazione, corredata da dichiarazione resa in conformità alle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei requisiti previsti, è presentata dal subentrante al Comune, entro sessanta giorni dall`atto di cessione dell`attività. 7. La reintestazione dell`autorizzazione è effettuata dal Comune sede del posteggio. Per gli operatori itineranti il titolo abilitativo è reintestato dal Comune nel quale il richiedente intende avviare l’attiv...
Subingresso. 1. subentri tra soggetti diversi dalle persone fisiche: 2. subentri tra persone fisiche. I casi in cuoi può essere richiesto il subingresso tra persone fisiche sono i seguenti: 1. coniugi o parenti. 1. coniuge. 2. uno dei parenti in linea retta di primo grado di seguito elencati: padre, madre, figlio/a. 3. uno dei parenti in linea retta di secondo grado di seguito elencati: nonno/a, nipote. 4. uno dei parenti in linea collaterale di secondo grado di seguito xxxxxxxx: fratello, sorella. All’istanza dovrà essere allegata, in particolare, idonea documentazione attestante la qualità di coniuge o parente. Se con il subentro viene mantenuta la medesima unità di navigazione oggetto della concessione, da parte del soggetto subentrante dovrà essere presentata idonea documentazione attestante la proprietà del mezzo. Successivamente, con le modalità ed entro i termini prescritti da Autorità di bacino, il concessionario uscente e subentrante dovranno versare gli eventuali oneri dovuti e sottoscrivere i conseguenti atti contrattuali. Per tutta la durata della concessione è ammesso un solo subingresso di questa tipologia.
Subingresso. 1 Se i beneficiari di un contratto di assicurazione sulla vita sono il coniuge, il partner registrato o i discendenti dello stipulante, essi gli subentrano nei diritti e negli obbli- ghi derivanti dal contratto di assicurazione non appena venga rilasciato nei suoi confronti un attestato di carenza di beni o egli sia dichiarato in fallimento, salvo che non rifiutino espressamente un tale subingresso. 2 I beneficiari sono tenuti a notificare all’impresa di assicurazione il trasferi- mento dell’assicurazione presentando un’attestazione dell’ufficio di esecuzione o dell’amministrazione del fallimento. 3 Se vi sono più beneficiari, essi devono designare un rappresentante preposto alla ricezione delle comunicazioni dell’impresa di assicurazione. 6 RS 281.1 1 Se la pretesa fondata su un contratto di assicurazione sulla vita concluso dal debitore sulla propria vita soggiace alla realizzazione in via di esecuzione o di falli- mento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti possono esigere che tale pretesa sia loro ceduta contro il pagamento del prezzo di riscatto. 2 Se tale pretesa assicurativa è stata costituita in pegno e deve essere realizzata in via di esecuzione o di fallimento, il coniuge, il partner registrato o i discendenti del debitore possono esigere che tale pretesa venga loro ceduta: a. contro il pagamento del credito garantito dal pegno; oppure b. quando il credito stesso è inferiore al prezzo di riscatto, contro il pagamento di questo prezzo. 3 La cessione richiede il consenso del debitore. 4 La richiesta di cessione deve essere presentata all’ufficio di esecuzione o all’amministrazione del fallimento prima della realizzazione del credito.
Subingresso. Art. 35 - Cessazione
Subingresso. 1. Il trasferimento di gestione o di proprietà dell’attività di acconciatore, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto alla prosecuzione dell’attività da parte di chi subentra nell’attività, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento. 2. Il subentrante per atto tra vivi in possesso di qualificazione professionale può proseguire l’attività del dante causa, senza interruzione, dal momento dell’inoltro della comunicazione di subingresso. Il subentrante non in possesso di qualificazione può proseguire l’attività dal momento della sua acquisizione o della nomina di responsabile tecnico. 3. Il subentrante per causa di morte, anche non in possesso della qualificazione professionale, può cedere l’attività a terzi fatta salva la facoltà, trattandosi di impresa artigiana, di proseguire l’attività conservando l’iscrizione all’albo ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della legge 443/85. 4. E fatta salva la facoltà di sospendere l’attività, nei limiti previsti dall’articolo 13, comma 4.
Subingresso. 1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o di un ramo di azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale. 2. Il subingresso è soggetto a comunicazione effettuata dal subentrante al SUAP competente per territorio, salvo quanto previsto all'articolo 93. 3. Fatta eccezione per le attività svolte su aree pubbliche, qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo effettui contestualmente un nuovo trasferimento della gestione dell'attività, ad altro soggetto o al medesimo, non è tenuto a reintestarsi preliminarmente il titolo, ma la comunicazione di cui al comma 2 viene effettuata direttamente dal subentrante. 4. La comunicazione di cui al comma 2 non è richiesta qualora, alla cessazione del contratto di affitto di azienda, il titolare del titolo abilitativo intenda cessare l'attività, dovendosi in tal caso presentare solo la comunicazione di cui all'articolo 95. 5. Il subentrante deve dichiarare il trasferimento dell’attività, essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 e, ove richiesti, di quelli di cui all’articolo 12 e impegnarsi al mantenimento dei livelli occupazionali e al rispetto dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti integrativi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. 6. La comunicazione di cui al comma 2 è presentata al SUAP competente per territorio, prima dell’effettivo avvio dell’attività da parte del subentrante e comunque: a) entro sessanta giorni dalla data dell'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio; b) entro un anno dalla morte del titolare. 7. In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è presentata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'articolo 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, oppure abbiano costituito una società. 8. Nei casi di cui al comma 7, qualora si tratti di attività relative al settore merceologico alimentare o alla somministrazione di alimenti e bevande, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, il subentrante ha facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività. Qualora entro un anno dalla data di decesso del dante causa il subentrante non dimostri il possesso dei requisiti di cui all'articolo 12, salvo proroga in ...
Subingresso. Anche la questa disposizione corrisponde al diritto vigente (art. 81 LCA).
Subingresso il subingresso in attività esistente viene comunicato in caso di compravendita, donazione, affittanza di azienda o di ramo d'azienda, successione mortis causa. In questi casi occorre presentare idonea comunicazione di subingresso completa di tutta la documentazione attestante il passaggio di proprietà e modello SCIA B. Reintestazione: in caso di reintestazione a seguito cessione anticipata contratto affitto azienda il titolare dell'attività deve presentare idonea comunicazione di reintestazione attività allegando apposito atto che attesta la risoluzione anticipata del contratto.
Subingresso. Ex art. 13 L.R. 38/2006, il trasferimento della gestione comporta il trasferimento dell’autorizzazione al nuovo cessionario avente causa entrante individuato dall’ASL TO3 e la decadenza della medesima in capo al cedente.
Subingresso. 1. Il subingresso è subordinato alla presentazione di una comunicazione, attraverso il portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx, corredata da autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, di cui all'articolo precedente, dalla documentazione sulla regolarità contributiva (D.U.R.C.) e da copia del contratto redatto in forma pubblica o di scrittura privata autenticata. 2. La comunicazione va presentata dal subentrante, pena la decadenza, entro sessanta giorni dall’atto di cessione o affidamento in gestione dell’attività, in caso d’atto tra vivi oppure entro sei mesi dal decesso del titolare. Il subentrante mortis causa, qualora non sia in possesso di suddetti requisiti, può continuare ad esercitare l'attività del dante causa per i sei mesi successivi. 3. Il subentrante acquisisce i titoli di priorità posseduti dal precedente titolare (ad eccezione dell’anzianità d’iscrizione al R.E.A.) e le assenze non giustificate eventualmente effettuate dall’originario titolare dell’autorizzazione. 4. Il subentrante per atto tra vivi deve essere in possesso dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 5, all'atto della presentazione della domanda di subentro. 5. Il subentrante non può vendere prodotti diversi dal settore merceologico o dalla tipologia merceologica attribuita dal Comune al posteggio.