Tassazione delle somme percepite Clausole campione

Tassazione delle somme percepite. Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto concerne l’eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica: • se corrisposte in forma di capitale, sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva) sulla differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare del premio pagato, nella misura del 26% come disposto dal D.L. 66/2014 (con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stato ed altri equiparati). • se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione di valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura e con l’abbattimento previsti dalla normativa vigente e sopradescritti limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente. La Società non opera la ritenuta della predetta imposta sostitutiva sulle somme corrisposte a soggetti che esercitano attività d’impresa. Se le somme sono corrisposte a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti di assicurazione sulla vita stipulati nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente, dei Beneficiari o degli aventi diritto. Imposta di bollo I rendiconti relativi al presente Contratto - limitatamente alla componente finanziaria investita nel Fondo Interno - sono soggetti all’applicazione di un’imposta di bollo secondo quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente. L’imposta di bollo, calcolata annualmente, sarà versata in caso di recesso, di riscatto e di decesso dell’Assicurato.
Tassazione delle somme percepite. Le somme dovute dalla Società in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descritta, se corrispo- ste in caso di decesso dell’assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle successioni. Le somme liquidate per riscatto sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva nella misura del 12,50% della differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei riscatti parziali). I capitali percepiti nell’esercizio di attività commerciali concorrono alla formazione del reddito di impresa per la parte relativa alla differenza fra capitale percepito e premi versati.
Tassazione delle somme percepite. Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell'assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di Riscatto e di Recesso.
Tassazione delle somme percepite. Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto concerne l’eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico. Negli altri casi, sempreché il Beneficiario sia una persona fisica le somme percepite: ▪ sono soggette ad imposta sostitutiva, sulla differenza se positiva (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare del premio pagato, nella misura del 26%, come disposto dal primo comma dell’art. 26-ter DPR 600/1973, con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stato ed altri equiparati (D.L. 66/2014). ▪ se corrisposte in forma di rendita vitalizia, a seguito di conversione di valore di riscatto, le rate di rendita sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura e con l’abbattimento previsti dalla normativa vigente e sopradescritti limitatamente alla quota parte di ogni rata di rendita derivante dal rendimento complessivamente maturato a partire dalla data di determinazione della rendita iniziale; va considerato peraltro che la rendita iniziale viene determinata previa applicazione, al momento della conversione del capitale assicurato in rendita, dell’imposta sostitutiva di cui al punto precedente.
Tassazione delle somme percepite. Per effetto dei commi 658 e 659 della “legge di stabilità 2015” (legge n.190 del 23/12/2014) a decorrere dal 1.1.2015 la tassazione sulle rendite finanziarie interviene anche in caso di liquidazione del capitale conseguente al decesso dell'assicurato, limitatamente alla componente finanziaria dell'importo liquidato, con le medesime aliquote previste in caso di Riscatto e di Recesso. In caso di Riscatto e di Recesso, le somme pagate dalla Società a soggetti non esercenti attività commerciale sono soggette all’imposta sostitutiva del 26,00% sulla differenza tra il Capitale maturato e l’ammontare dei Premi pagati, eventualmente ridotta sulla base del peso percentuale degli investimenti in titoli obbligazionari emessi da Paesi appartenenti alla cosiddetta “white list”. L’imposta è trattenuta al momento dell’erogazione della prestazione da parte della Società, che provvede a versarla in qualità di Sostituto d’imposta. Il percipiente non deve dichiarare tale reddito nel modello Unico. Diversamente, le somme pagate dalla Società a titolo di Riscatto a soggetti esercenti attività commerciale non sono assoggettate ad imposta sostitutiva e concorrono a formare il reddito di impresa del soggetto che le percepisce, secondo la normativa in vigore. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di legge il contribuente dovrà adempiere agli obblighi dichiarativi previsti dal D.L. 28 giugno 1990, n. 167, convertito dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modifiche (Mod. Unico - Quadro RW – Investimenti all’estero e trasferimenti da, per e sull’estero). Tale obbligo dichiarativo non sussiste per i Contratti conclusi con l’intervento di un intermediario finanziario abilitato e fino al momento in cui i proventi derivanti da tali Contratti siano riscossi attraverso un intermediario finanziario residente in Italia.
Tassazione delle somme percepite. Le somme dovute dalla Società in dipendenza del contratto, se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, non sono soggette all’imposta sulle successioni e - relativamente alla quota riferibile alla copertura del rischio demografico - all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Negli altri casi, le somme liquidate sono soggette ad imposta a titolo di ritenuta definitiva (imposta sostitutiva) nella misura del 26% sulla differenza (plusvalenza) tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (al netto dei riscatti parziali). Tale tassazione è ridotta in relazione alla percentuale di titoli di Stato ed equiparati presenti negli attivi, in quanto tali titoli sono tassati al 12,50%. La Società non opera la ritenuta della suddetta imposta sostitutiva sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa e a persone fisiche o ad enti non commerciali in relazione a contratti stipulati nell’ambito di attività commerciale qualora gli interessati presentino una dichiarazione della sussistenza di tale requisito. A partire dall’1.1.2001 è entrato in vigore nella Repubblica d’Irlanda un nuovo regime per il trattamento fiscale delle polizze di assicurazione sulla vita. Il nuovo regime fiscale irlandese non si applica agli Investitori-Contraenti, nonché ai Beneficiari in caso di sinistro, non residenti nel Paese, ai quali è però richiesto dai Revenue Commissioners (Intendenza di Finanza Irlandese) di sottoscrivere la Dichiarazione di Non Residenza in Irlanda.
Tassazione delle somme percepite. Le somme dovute dalla Società in dipendenza del Contratto, se corrisposte in caso di decesso dell'Assicurato, sono esenti dall’imposta sulle successioni e dall’imposta sul reddito delle persone fisiche per quanto concerne l’eventuale quota relativa alla copertura del rischio demografico. Con riguardo invece all'assoggettamento a tassazione dei redditi di cui all'articolo 44, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica l’imposta sostitutiva con l’aliquota del 26% come disposto dal DL 66/2014 (con riduzione della base imponibile nella misura del 51,92% in relazione ai rendimenti generati da attivi investiti in titoli di Stato ed altri equiparati). La Società non opera la ritenuta della predetta imposta sui proventi corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa. Se i proventi sono corrisposti a persone fisiche o ad enti non commerciali che hanno stipulato il Contratto nell’ambito di attività commerciale, la Società non applica la predetta imposta qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione della sussistenza di tale requisito.
Tassazione delle somme percepite. Le somme dovute dall’Impresa di assicurazione in dipendenza dell’assicurazione sulla vita qui descrit- ta, se corrisposte in caso di decesso dell’assicurato, sono esenti dall’IRPEF e dall’imposta sulle suc- cessioni. Le somme liquidate a scadenza o in caso di riscatto sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura stabilita dall’art. 2 del Decreto Legge 13 agosto 2011 e successive modificazioni, sulla parte corrispon- dente alla differenza tra il capitale maturato e l’ammontare dei premi versati (eventualmente riproporzio- nati in caso di riscatti parziali). Se i proventi sono corrisposti a soggetti che esercitano attività d’impresa, l’Impresa di assicurazione non applica l’imposta sostitutiva. Per i proventi corrisposti a persone fisiche o a enti non commerciali, relativi a contratti di assicurazione stipulati nell’ambito dell’attività commerciale, l’Impresa di assicu- razione non applica la predetta imposta sostitutiva qualora gli interessati presentino alla stessa una dichiarazione relativa alla sussistenza di tale requisito.

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  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO L’Autorità di gara, concluse le operazioni di cui sopra, si pronuncia in merito alla proposta di aggiudicazione a favore della miglior offerta, ai sensi dell’art. 33 del Codice. La proposta di aggiudicazione quindi è soggetta all’approvazione da parte del Responsabile della Centrale Unica di Committenza mediante determinazione nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 32 e 33 del Codice. Successivamente, al fine della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta, la Stazione Appaltante, provvederà ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall’operatore economico aggiudicatario. Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. In tale caso, l’Amministrazione Aggiudicatrice, potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica conformemente all’art. 32, c. 7, del Codice ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell’operatore economico che segue nella graduatoria stessa. L’esito favorevole delle predette verifiche è condizione necessaria ai fini dell’aggiudicazione definitiva e viene trasmessa all’ Amministrazione aggiudicatrice ai fini dell’adozione dei rispettivi provvedimenti di aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva sarà comunicata agli interessati da parte dell’Amministrazione aggiudicatrice all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito all’atto della registrazione a Sintel, secondo quanto previsto dall’art. 76, c. 5, lett. a), del Codice. Divenuta efficace l’aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione Aggiudicatrice procederà alla stipula del contratto con l’aggiudicatario, previa presentazione della documentazione contenuta nella relativa determina di aggiudicazione, fermo restando il rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 32, co. 9, del Codice (35 giorni dall’invio delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione), salvo le deroghe previste nel c. 10 dello stesso articolo. Ove l’operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall’aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli) che sarà quindi tenuto a presentare entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata.

  • DELIMITAZIONE DELL’ASSICURAZIONE – ESCLUSIONI La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: a. avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche,biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; b. avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; c. ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; d. determinati da dolo dell’Assicurato.

  • Determinazione dell’ammontare del danno In caso di danno parziale l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al costo delle riparazioni o sostituzioni necessarie al ripristino del veicolo al netto del degrado per tutti i pezzi di ricambio, escluse le parti di carrozzeria. Il degrado d’uso viene stabilito sulla base della tabella che segue: L’età del veicolo è calcolata dalla data di prima immatricolazione indicata sul libretto. Per gli pneumatici si farà riferimento alle condizioni del battistrada al momento dell’evento. L’ammontare del danno non può superare la differenza tra il valore commerciale del vei- colo prima e dopo il sinistro. Se il valore assicurato è inferiore al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l’ammontare del danno viene ridotto nella stessa proporzione, come previsto dall’art.1907 del Codice Civile. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e contro presentazione del relativo documento fiscale. La Compagnia non risponde dei danni derivanti da privazione d’uso del veicolo o da suo deprezzamento, qualunque ne sia la causa. Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu). In caso di perdita totale del veicolo l’ammontare del danno, fermo lo scoperto, è uguale al valore commerciale del mezzo al momento del sinistro e non può essere superiore al valore assicurato. In caso di perdita totale avvenuta entro sei mesi dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione del danno è effettuata per intero fermo lo scoperto ed è pari al valore assicurato; tale valore non può però essere superiore al valore commerciale al momento dell’acquisto. Nella determinazione dell’ammontare del danno viene riconosciuta l’IVA solo nei casi in cui il danneggiato non possa detrarla e l’importo di tale imposta sia compreso nel valore assicurato. ❯ COME SI DENUNCIA UN SINISTRO? Nella determinazione del valore commerciale del veicolo si tiene conto della presenza di eventuali optional documentati e si fa riferimento, ove presente il modello, alle quotazioni pubblicate sulla rivista QUATTRO RUOTE (editoriale Domus) o, qualora non sia presente il modello, alle quotazioni di EUROTAX (quotazione media tra Eurotax giallo ed Eurotax Blu).

  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali del Quartiere 3 e Quartiere 1 a sud dell’Arno, ammonta a €.250.000,00 oltre IVA di legge. Si precisa che l’importo indicato rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale dell’appalto si riporta la seguente tabella.

  • APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta virtuale, procederà all’apertura della busta concernente l’offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare. In seduta pubblica la commissione procederà all’apertura dei plichi contenenti i campioni pervenuti ai fini della verifica formale del loro contenuto. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Successivamente, in seduta virtuale, la commissione darà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e darà atto delle eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti. Nella medesima seduta, o in una seduta virtuale successiva, la commissione procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte al paragrafo 18. La stazione appaltante procederà dunque all’individuazione dell’unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell’art. 95, comma 9 del Codice. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull’offerta tecnica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al paragrafo 0. Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all’art. 97, comma 3 del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l’offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo paragrafo 22. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente al RUP ovvero il seggio di gara istituito ad hoc che procederà, sempre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. b) del Codice, i casi di esclusione da disporre per:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.