TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documenta- zione. In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO L’alienante, previa restituzione all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo Famigliare convivente: in questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l’eventuale Condizio- ne Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato. Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una docu- mentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. • Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società rilascerà il certificato e il contrassegno per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione; • nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di apposito titolo rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; l’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non metterà a disposizione l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, la Società assicuratrice del veicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Quest’ultimo sarà annullato con restituzione di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Nel caso in cui l’alienazione del veicolo assicurato sia successiva alla documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita con le modalità sopra specificate avverrà dal giorno della documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, a condizione che, nello stesso giorno della documentata consegna in conto vendita, vengano restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde del contratto annullato. Nel caso di alienazione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società r...
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a NOBIS l’eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo, fornendone idonea documentazione.
a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà.
a) Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l’alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.
b) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa, la quale previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L’Impresa non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio. Nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l’impresa assicuratrice del veicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest’ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno. Per i contratti con frazionamento del premio l’impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. E’ fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 10.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il trasferimento della proprietà del veicolo, attestato da idonea documentazione, o la sua consegna in “conto vendita”, comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, il contraente deve rivolgersi a Linear e, sulla base della scelta dell’alienante (cioè dell’ex proprietario che ha venduto il veicolo), si determina10 uno di questi effetti:
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli determina la risoluzione del contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della vendita del veicolo. In tale caso l’Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte. Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all’anno, l’Impresa rimborsa anche l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del trasferimento di proprietà del veicolo assicurato al netto delle imposte.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società il trasferimento di proprietà del Veicolo Contattando il Servizio Clienti Linear e fornendone idonea documentazione. In questo caso, ferma la possibilità di richiedere in alternativa la sospensione in corso di contratto ai sensi dell’Art. 1.6.3 delle Condizioni di assicurazione, a scelta irrevocabile dell’alienante viene adottata una delle seguenti soluzioni:
a. Sostituzione con altra autovettura. L’alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il Veicolo alienato, sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni. In tal caso la Società procederà per quest’ultimo Veicolo all’emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del Premio. Il Contraente può recedere da tale contratto ai sensi dell’Art. 1.6.5 delle Condizioni di assicurazione.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. È obbligo dell’Aderente comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, l’Aderente può risolvere il contratto ed in tal caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A., la parte di Xxxxxx pagato e non goduto calcolato come 1/360 del Prezzo pagato per ogni giorno di scadenza residua, al netto delle imposte, dalla data di consegna della documentazione probatoria dell’avvenuto trasferimento del Veicolo.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. In caso di trasferimento della proprietà del veicolo il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Società, che emetterà appendice di esclusione del veicolo effettuando il rimborso del premio netto pagato e non goduto. In caso di mancata comunicazione il Contraente rimarrà obbligato al pagamento del premio fino al momento in cui darà la comunicazione alla Società. Se il Contraente richiede che il rapporto assicurativo del veicolo ceduto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società procederà all’emissione di un’appendice per sostituire il veicolo ceduto effettuando il relativo conguaglio del premio.