TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO Clausole campione

TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI l’eventuale trasferimento di proprietà del veicolo, fornendone idonea documenta- zione. In questi casi viene adottata una delle seguenti soluzioni: a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO L’alienante, previa restituzione all’Agenzia o al Punto di Vendita ai quali è assegnato il contratto del certificato, del contrassegno e della Carta Verde relativi al veicolo alienato, può chiedere che il contratto sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà o di un suo Famigliare convivente: in questo caso UNIPOLSAI ASSICURAZIONI procede all’eventuale conguaglio del Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle Norme Tariffarie in vigore sul contratto sostituito; la formula tariffaria e l’eventuale Condizio- ne Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano compatibili con la categoria di appartenenza del veicolo assicurato. Le disposizioni del capoverso precedente si applicano anche nel caso in cui vi sia una docu- mentata consegna del veicolo in conto vendita; tale documentazione deve essere rilasciata da un operatore professionale del settore.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. • Nel caso in cui l'alienante, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde relativi al veicolo alienato, chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, la Società rilascerà il certificato e il contrassegno per il nuovo veicolo, previo eventuale conguaglio del premio, sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione; • nel caso di cessione del contratto di assicurazione, il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione alla Società, la quale, previa restituzione del certificato, del contrassegno e dell’eventuale Carta Verde, prenderà atto della cessione mediante emissione di apposito titolo rilasciando all’acquirente i predetti nuovi documenti; l’alienante è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione; il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza e la Società non metterà a disposizione l'attestazione dello stato di rischio; per l'assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. Nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza di assicurazione riguardante lo stesso veicolo, la Società assicuratrice del veicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nel contratto ceduto. Quest’ultimo sarà annullato con restituzione di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde. Nel caso in cui l’alienazione del veicolo assicurato sia successiva alla documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, la restituzione della parte di premio corrisposta e non usufruita con le modalità sopra specificate avverrà dal giorno della documentata consegna in conto vendita del veicolo stesso, a condizione che, nello stesso giorno della documentata consegna in conto vendita, vengano restituiti il certificato di assicurazione, il contrassegno e l’eventuale Carta Verde del contratto annullato. Nel caso di alienazione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, la Società r...
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a NOBIS l’eventuale trasferimento di proprietà del Veicolo, fornendone idonea documentazione. a) SOSTITUZIONE CON ALTRO VEICOLO
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il trasferimento di proprietà del veicolo comporta la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l’alienante chieda che il contratto, stipulato per il veicolo alienato, sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà. a) Nel caso di alienazione del veicolo assicurato, qualora l’alienante, previa restituzione del certificato e contrassegno relativi al veicolo alienato, chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio. b) Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all’Impresa, la quale previa restituzione del certificato e del contrassegno, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti. Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Non sono ammesse sospensioni o variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto. Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l’assicurazione dello stesso veicolo il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto. L’Impresa non rilascerà l’attestazione dello stato di rischio. Nel caso in cui l’acquirente del veicolo documenti di essere già Contraente di polizza riguardante lo stesso veicolo, l’impresa assicuratrice del veicolo ceduto all’acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta. Quest’ultima sarà annullata senza restituzione di premio dal giorno in cui venga restituito il certificato di assicurazione ed il contrassegno. Per i contratti con frazionamento del premio l’impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione. E’ fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 10.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il trasferimento della proprietà del veicolo, attestato da idonea documentazione, o la sua consegna in “conto vendita”, comprovata mediante documentazione rilasciata da soggetto regolarmente abilitato alla compravendita di veicoli dalla CCIAA (Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura) determina, a scelta irrevocabile dell’alienante, uno dei seguenti effetti:
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. In caso di trasferimento di proprietà del veicolo, il contraente deve rivolgersi a Linear e, sulla base della scelta dell’alienante (cioè dell’ex proprietario che ha venduto il veicolo), si determina10 uno di questi effetti:
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli determina la risoluzione del contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della vendita del veicolo. In tale caso l’Impresa procederà al rimborso del premio pagato e non goduto in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua, al netto delle imposte. Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all’anno, l’Impresa rimborsa anche l’importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del trasferimento di proprietà del veicolo assicurato al netto delle imposte.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente alla Società il trasferimento di proprietà del Veicolo Contattando il Servizio Clienti Linear e fornendone idonea documentazione. In questo caso, ferma la possibilità di richiedere in alternativa la sospensione in corso di contratto ai sensi dell’Art. 1.6.3 delle Condizioni di assicurazione, a scelta irrevocabile dell’alienante viene adottata una delle seguenti soluzioni: a. Sostituzione con altra autovettura. L’alienante può chiedere che il contratto, stipulato per il Veicolo alienato, sia reso valido per un altro Veicolo di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni. In tal caso la Società procederà per quest’ultimo Veicolo all’emissione di un nuovo contratto in sostituzione di quello in essere, previo eventuale conguaglio del Premio. Il Contraente può recedere da tale contratto ai sensi dell’Art. 1.6.5 delle Condizioni di assicurazione.
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO. È obbligo dell’Aderente comunicare immediatamente a Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. il trasferimento di proprietà del Veicolo o la sua consegna in conto vendita. A seguito di alienazione, l’Aderente può risolvere il contratto ed in tal caso Crédit Agricole Assicurazioni S.p.A. restituirà allo stesso, per il tramite di Agos Ducato S.p.A, la parte di Xxxxxx imponibile pagato relativo al periodo residuo per le sole annualità complete rispetto alla scadenza originaria (al netto delle imposte).
TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO.  Coniuge o convivente ‐ Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all’acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.  Pluralità di intestatari ‐ Qualora la proprietà del veicolo passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest’ultimo o quest’ultimi mantengono il diritto alla classe di CU maturata sul veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto.  Successione ‐ Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l’erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l’impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU.  Cessione del contratto ‐ Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall’ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. “decreto Bersani”. Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell’attestato.  Da società a persone e viceversa ‐ Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU. c) Forma tariffaria “Bonus‐Malus con franchigia di € 1.000,00”