Trattamento minimo complessivo di garanzia. Art. 3 -Trattamento minimo complessivo di garanzia
Trattamento minimo complessivo di garanzia. 1. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia", come stabilito al successivo comma 2, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al successivo comma 3, complessivamente riconosciuto al dirigente.
Trattamento minimo complessivo di garanzia. All’art. 3, comma 2, il primo, il secondo e il terzo capoverso sono sostituiti dai seguenti: La disciplina transitoria di cui all’art. 3 è sostituita dalla se- guente:
Trattamento minimo complessivo di garanzia. 1. Il “trattamento minimo complessivo di garanzia”, come stabilito al successivo 1 Vedi parte III “Disciplina transitoria”, comma 1, lett. b). comma 2, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al successivo comma 3, complessivamente ri- conosciuto al dirigente.
Trattamento minimo complessivo di garanzia. All'art. 3, comma 2, il primo, il secondo e il terzo capoverso sono sostituiti dai seguenti: Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2015, a valere dall'anno 2015 per i dirigenti assunti o nominati dal 1° gennaio 2015, è stabilito in 66.000,00 (sessantaseimila/00) euro. In considerazione del superamento del secondo livello di TMCG, il livello di TMCG pari a 66.000 euro viene riconosciuto anche a tutti i dirigenti che, al 1° gennaio 2015, hanno maturato una anzianità di servizio nella qualifica e nell'azienda pari o inferiore ai dodici mesi. Per i dirigenti che abbiano maturato nell'azienda, con la qualifica di dirigente, una anzianità superiore ai dodici mesi alla data del 1° gennaio 2015, il parametro di TMCG, a valere dall'anno 2015, sarà determinato aumentando il TMCG di 63.000 euro di 1/72 di 17.000 euro (arrotondato a 236 euro) per ogni mese di anzianità di servizio, nell'azienda e con la qualifica di dirigente, maturata alla già indicata data del 1° gennaio 2015. La determinazione dell'anzianità di servizio si computa ai sensi dell'art. 26, comma 2. Per effetto di tale norma, il TMCG così determinato, da valere dal 2015 per i dirigenti con almeno 6 anni di anzianità al 1° gennaio del 2015, non può superare l'importo di 80.000 euro. Pertanto, a titolo esemplificativo, il TMCG a valere dal 2015 per i dirigenti con: - fino a 12 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2015, sarà pari a 66.000 Euro; - 13 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2015, sarà pari a 66.068 Euro; - 24 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2015, sarà pari a 68.664 Euro; - 36 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2015, sarà pari a 71.496 Euro; - 48 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2015, sarà pari a 74.328 Euro; - 60 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2015, sarà pari a 77.170 Euro; - 71 mesi di anzianità, al 1° gennaio 2015, sarà pari a 79.756 Euro. La disciplina transitoria di cui all'art. 3 è sostituita dalla seguente: Le parti si danno reciprocamente atto di quanto segue:
Trattamento minimo complessivo di garanzia. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" è il parametro di riferimento col quale confrontare, entro il 31 dicembre di ogni anno, la retribuzione complessiva annua del dirigente. Gli elementi che vengono presi in considerazione ai fini del confronto sono: - il minimo contrattuale (comprensivo dell'importo ex meccanismo di variazione automatica); - l'ex elemento di maggiorazione; - gli scatti di anzianità; - i superminimi, sovraminimi e/o gli assegni ad personam; - tutti gli elementi della retribuzione mensile, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, ad eccezione dei compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati concordati individualmente e/o collettivamente, delle gratifiche una tantum, nonché dell'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili. Vengono prese in considerazione anche le somme corrisposte a seguito dei cd. "piani vendita" (compensi di natura variabile corrisposti, con accordo individuale o collettivo, ai dirigenti che svolgono attività direttamente connesse alle vendite). Il trattamento minimo complessivo di garanzia da assumere come parametro al 31 dicembre è stabilito in: - € 69.000 a valere dall'anno 2020;
Trattamento minimo complessivo di garanzia. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia", come stabilito al successivo comma 2, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al successivo comma 3, complessivamente riconosciuto al dirigente. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" è determinato in ragione d'anno ed è assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2010, a valere dall'anno 2010, è stabilito:
Trattamento minimo complessivo di garanzia. Il comma 2, è sostituito dal seguente:
Trattamento minimo complessivo di garanzia. Art. 3 (Trattamento minimo complessivo di garanzia) Il "trattamento minimo complessivo di garanzia", come stabilito al successivo comma 2, è il parametro retributivo annuo lordo con il quale confrontare il trattamento economico annuo lordo così come definito al successivo comma 3, complessivamente riconosciuto al dirigente. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" è determinato in ragione d'anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ogni anno. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2010, a valere dall'anno 2010, è stabilito: - in euro 57.000,00 (euro cinquasettemila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - in euro 72.000,00 (euro settanduemila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2012, a valere dall'anno 2012, è stabilito: - in euro 61.000,00 (euro sessantunomila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - in euro 76.000,00 (euro settantaseimila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" da assumere come parametro al 31 dicembre 2013, a valere dall'anno 2013, è stabilito: - in euro 63.000,00 (euro sessantatremila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, fino a 6 (sei) anni; - in euro 80.000,00 (euro ottantamila/00) con riferimento ai dirigenti con anzianità di servizio nell'azienda con la qualifica di dirigente, superiore ai 6 (sei) anni compiuti. L'adeguamento del "trattamento minimo complessivo di garanzia" non ha effetto sugli importi riconosciuti a titolo di incentivazione all'esodo nell'ambito di risoluzioni consensuali definite prima del 25 novembre 2009 con riguardo a dirigenti ancora in servizio alla stessa data. Il "trattamento minimo complessivo di garanzia" sarà adeguato in applicazione di criteri che le parti definiranno in sede di rinnovo del contratto collettivo. Ai fini del confronto tra il "trattamento minimo complessivo di garanzia" e il trattamento economico annuo lordo riconosciuto al dirigente si pren...
Trattamento minimo complessivo di garanzia. Art. 3 Il trattamento minimo complessivo di garanzia (TMCG) è determinato in ragione d'anno e sarà assunto come parametro di riferimento al 31 dicembre di ciascun anno, come di seguito illustrato. Per i dirigenti già in forza in azienda alla data del 1° gennaio 2015 continuano ad applicarsi, se di miglior favore, i parametri di TMCG previsti dall'art. 3, comma 2, del C.C.N.L. 30.12.2014, ovvero il loro TMCG sarà composto dai seguenti elementi: € 63.000,00 + € 236,00 Per ogni mese di anzianità di servizio maturata all’1.1.2015 Disciplina transitoria. Per il periodo di vigenza del contratto in commento, al dirigente già in servizio alla data del 24.11.2004 e che non abbia già maturato il numero massimo di dieci aumenti di anzianità, continuerà ad essere corrisposto un importo mensile lordo in cifra fissa pari ad € 129,11 al compimento di ciascun biennio di anzianità di servizio con tale qualifica e con effetto dal primo giorno del mese successivo al biennio stesso. Il numero di aumenti di anzianità maturabili non può, in ogni caso, superare il numero massimo di 10 ivi compresi gli aumenti di anzianità maturati nella vigenza dei precedenti contratti collettivi. Gli importi spettanti a titolo di aumenti di anzianità, potranno essere assorbiti da aumenti economici strutturali riconosciuti al dirigente in sede aziendale a partire dall’1.1.2017. Compensi di importo variabile collegati ad indici e/o risultati (Management By Objective) Art. 6-bis L’accordo in commento introduce, per le aziende che non hanno predisposto un proprio piano aziendale di incentivazione, un sistema aggiuntivo di retribuzione variabile per obiettivi (MBO), in aggiunta ai 3 esistenti modelli che restano vigenti, relativo alle figure manageriali apicali o con responsabilità strategiche, così strutturato: 1. una prima parte di MBO, valutato su base annuale (sistema di incentivazione “a breve termine”), finalizzato a valorizzare i risultati conseguiti nel medesimo periodo di riferimento; 2. una seconda parte di MBO di medio/lungo termine (ad es. triennio) caratterizzato da percentuali di maturazione differenziate nel triennio. Questa seconda componente variabile viene accantonata annualmente e l’erogazione avviene solo alla scadenza del terzo anno, se il dirigente risulterà ancora in forza e non dimissionario. Sotto il profilo meramente operativo, il funzionamento dell’incentivo può essere cosi riassunto: il 50% (o altra percentuale stabilita a livello aziendale) viene erogato al raggiungime...