Common use of Ultimazione dei lavori Clause in Contracts

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Appears in 9 contracts

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Construction Contract, Construction Contract

Ultimazione dei lavori. La durata delle Ai sensi dell’art. 172, Reg. n. 554/99, l'ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall'appaltatore al direttore dei lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è calcolata tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato per l'esecuzione e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori. I lavori dovranno essere condotti Il direttore dei lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contrattopresenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, come accertate dal direttore dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta . Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabileaccerti l’avvenuto completamento. Nel caso in cui l’ultimazione dei lavori non avvenga entro i termini stabiliti dagli atti contrattuali, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, è applicata la penale di cui all’art. 76 del presente capitolato, per il Committentemaggior tempo impiegato dall'appaltatore nell'esecuzione dell'appalto. L’appaltatore può chiedere, ovvero con istanza motivata, la disapplicazione parziale o totale della penale, nei casi di cui all’art. 22, comma 4, del Cap. Gen. n. 145/00. Detto provvedimento può essere adottato non in base a criteri discrezionali, ma solo per motivi di natura giuridica che escludono la responsabilità della ditta. In ogni caso, per la graduazione della penale, si valuta se quest’ultima è sproporzionata rispetto all’interesse della stazione appaltante. L’appaltatore, nel caso di lavori non ultimati nel tempo prefissato e qualunque sia il Direttore dei Lavorimaggior tempo impiegato, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero ha facoltà di chiedere lo scioglimento del contratto e non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata ha diritto ad indennizzo alcuno qualora la causa del ritardo non sia imputabile alla stazione appaltante. Dalla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale ultimazione dei lavori decorre il periodo di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, gratuita manutenzione; tale periodo cessa con salvezza delle risultanze l’approvazione del collaudo definitivofinale da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti all’art. 94 del presente capitolato.

Appears in 4 contracts

Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavorilavori (di cui all’art. 199 del D.P.R. 207/2010); entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavorilavori (di cui all’art. 172 del dpr 207/2010); entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Appears in 2 contracts

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate In seguito alla formale comunicazione, per iscritto, dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla Direzione formale comunicazione, il certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescrittoaccerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. Dalla data del certificato di ultimazione Il direttore dei lavori l'opera si intende consegnatapotrà sospendere, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore con redazione di procedere nel apposito verbale, la decorrenza indicata per cause di forza maggiore, condizioni metereologiche avverse e nell’esclusivo interesse della Amministrazione. Il termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del conto finale decorrerà dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie. Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità' delle opere si redigerà' il verbale di verifica provvisoriaattestante il loro compimento. Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazionel’amministrazione potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezioneche l'appaltatore, tiene luogo della consegna maper qualsiasi ragione, anche in tal casopossa rifiutarsi, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivopurché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto1. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto e in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione dei lavoriultimazione; entro 30 (trenta) trenta giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnatail direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In sede di accertamento sommario, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore senza pregiudizio di procedere successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato all'eliminazione e con le modalità prescritte dal direttore dei difetti. Resta lavori, fatto salvo il diritto risarcimento del Committente alla risoluzione danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del Contrattopresente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 3. L’ ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dell'artdei commi precedenti. 4. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla Dalla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoriaultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del collaudo e del certificato di regolare esecuzione da parte dell’ente appaltante, restando salve da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale. 5. Dalla conclusione dei lavori fino alla data di approvazione, da parte della Stazione Appaltante, del Collaudo o del Certificato di regolare esecuzione e per i successivi 12 (dodici) mesi, l’Appaltatore dovrà riparare, tempestivamente ed a sue spese, tutti i guasti e le risultanze del imperfezioni che si verificassero negli impianti forniti e/o installati. Sarà altresì onere dell’Appaltatore, la produzione di idoneo verbale di collaudo definitivo. L'occupazioneconsegna, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezioneda redigersi in contraddittorio con la ditta prescelta dalla Stazione Appaltante, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze che assumerà la manutenzione e conduzione degli impianti a conclusione del collaudo definitivosuddetto periodo di manutenzione.

Appears in 1 contract

Samples: Appalto

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare Sarà redatto secondo le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante modalità indicate nell’art 199 del presente contrattoRegolamento. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto e in seguito a comunicazione formale dell’Appaltatore, il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l’Appaltatore della regolarità dell’opera eseguita, redige il certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta . Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il Direttore completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro lavori come del tutto marginali e non oltre i 60 giorni dalla data della verificaincidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione accerti l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate. In sede di quanto prescrittoaccertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, oltre il termine indicato nel certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all’importo della parte dei lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all’importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Dalla data del certificato verbale di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore decorre il periodo di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui gratuita manutenzione; tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, periodo cessa con salvezza delle risultanze l’approvazione del collaudo definitivo(o del certificato di regolare esecuzione) da parte dell’ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo articolo.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto e in seguito al rilascio di un collaudo tecnico delle opere eseguite rilasciato da Professionista Abilitato di fiducia dell’Impresa, l Direttore dei lavori redigerà, entro 5 giorni dal ricevimento del suddetto collaudo tecnico, il certificato di ultimazione parziale, facendo decorrere da tale data il tempo consentito alla ASL per effettuare il Collaudo finale. In sede di accertamento in corso d’opera, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati dal Direttore lavori o dal Collaudatore e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che il Soggetto Realizzatore è tenuto ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno subito dalla Stazione Appaltante; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore in caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e, comunque, all'importo non inferiore a quello dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti lavori di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescrittoripristino. Dalla data del certificato verbale di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnatadecorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore salvo eventuali vizi occulti, e decorre immediatamente la manutenzione ordinaria e straordinaria ventennale. Il certificato di procedere nel ultimazione può disporre l'assegnazione di un termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, completamento di lavorazioni di piccola entità ai sensi dell'art. 1668 c.ce per gli effetti del Regolamento., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Appears in 1 contract

Samples: Leasing Agreement

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procederà dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato attestante l'ultimazione dei lavori se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato termini stabiliti per il collaudo decorreranno dalla data dell'attestazione di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore , lo stato finale dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiutelavori verrà redatto dopo la consegna da parte del direttore dei lavori al coordinatore del ciclo della relazione dettagliata contenente l'attestazione dell'ultimazione lavori di cui all'art. 17, verbalizzandocomma 2, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarlidella l.r. n. 12/96, e comunque entro e successive modifiche ed integrazioni. Il conto finale dovrà essere redatto dal direttore dei lavori nei 30 giorni successivi alla consegna dell'attestazione di ultimazione dei lavori. L'opera e' da considerarsi ultimata, agli effetti del tempo utile, anche se essa e' mancante di qualche modesto dettaglio o particolare secondario, purché' le rifiniture accessorie mancanti non oltre i ne alterino la completa struttura funzionale. In tal caso il certificato di cui al primo capoverso del presente articolo riporta il termine non superiore ai 60 giorni dalla data della verificaentro il quale devono essere completate le rifiniture accessorie. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescrittol’avvenuto completamento delle lavorazioni. Dalla data del certificato di ultimazione Il direttore dei lavori l'opera si intende consegnatapotrà sospendere la decorrenza indicata per cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel condizioni metereologiche avverse e nell’esclusivo interesse della Amministrazione. Il termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del conto finale decorrerà dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie. Qualora dalla visita risultasse la necessita' di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità' delle opere si redigerà' il verbale di verifica provvisoriaattestante il loro compimento. Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazionel'Amministrazione appaltante potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezioneche l'appaltatore, tiene luogo della consegna maper qualsiasi ragione, anche in tal casopossa rifiutarsi, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivopurché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Ultimazione dei lavori. La durata Subito dopo l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori dovrà procedere al più presto e, comunque non oltre 10 giorni, dalla data di comunicazione alla visita di constatazione dell'ultimazione delle eventuali sospensioni ordinate opere. In caso di risultato favorevole sarà redatto il relativo certificato di ultimazione dei lavori, dalla data del quale si intenderà avvenuta la consegna dell'opera, salvo contraria dichiarazione e salvo la consegna delle certificazioni degli impianti. In sede di sopralluogo per il controllo dell’effettiva ultimazione dei lavori dovrà essere consegnato al Direttore dei Lavori quanto segue: - il progetto “as built” dell’intervento in formato digitale (dwg) - tutte le certificazioni previste per la tipologia di intervento (D.M. 37/08, prevenzione incendi, etc.) - le schede relative ai materiali, alle apparecchiature e quant’altro messo in opera nel corso dell’intervento - il piano di manutenzione di quanto messo in opera - ogni altra documentazione e/o certificazione prevista per norma. Non potrà essere rilasciato dal Direttore dei Lavori il Certificato di Ultimazione dei Lavori in assenza di tale documentazione. Qualora in sede di accertamento si evidenzino vizi e difformità di costruzione e/o di esecuzione, l'Impresa è tenuta ad eliminarli a sue spese entro il termine fissato e con le modalità prescritte dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione fatti salvi il risarcimento dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante e che è parte integrante l’applicazione della penale prevista dall’articolo B.9 del presente contrattoCapitolato Speciale d’Appalto in caso di ritardo. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta In tal caso il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso avrà effetto dal giorno in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui si constaterà che l’Appaltatore ha regolarmente eseguito il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivolavoro.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto il direttore dei lavori redige il certificato di ultimazione dei lavoriultimazione; entro 30 (trenta) trenta giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnatail direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. In sede di accertamento sommario, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore senza pregiudizio di procedere successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato all'eliminazione e con le modalità prescritte dal direttore dei difetti. Resta lavori, fatto salvo il diritto risarcimento del Committente danno alla risoluzione del ContrattoStazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, ai sensi dell'artsi applica la penale per i ritardi prevista nello SCHEMA DI ACCORDO QUADRO, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. 1668 c.c.La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti oppure nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla assegnato dalla direzione lavori. Dalla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze ultimazione dei lavori decorre il periodo di manutenzione; tale periodo cessa con l’approvazione finale del verbale certificato di collaudo definitivoprovvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato Speciale. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche Non può ritenersi verificata l’ultimazione dei lavori se l’appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e i collaudi tecnici necessari; in tal casocaso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, con salvezza delle risultanze del qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini per il collaudo definitivoo accertamento della regolare esecuzione, né i termini per il pagamento della rata di saldo.

Appears in 1 contract

Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavorilavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato Certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Ultimazione dei lavori. 34.1 La durata Concessionaria, con un anticipo di 90 (novanta) giorni, darà comunicazione scritta al Concedente, e per esso al Responsabile del Procedimento, della data in cui sarà ultimata la Linea. 34.2 La Concessionaria comunicherà al Responsabile del Procedimento, alla Direzione Lavori ed all’Alta Vigilanza, a mezzo PEC (posta elettronica certificata), le date di inizio delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavoriprove e verifiche da eseguire secondo le previsioni contenute nel Piano di Ispezioni e Prove delle Forniture di cui al paragrafo 7.2.1, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavorilett. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante d) del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro Disciplinare Tecnico, con almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore di anticipo rispetto alla data prevista. 34.3 Per ogni sottosistema ricompreso nelle Opere Tecnologiche, la Concessionaria dovrà elaborare le specifiche tecniche di prova necessarie per la sua messa in servizio, tenendo conto della funzionalità dell’intera Linea. Tali documenti dovranno indicare caratteristiche tecniche, prove, verifiche e procedure per la messa a punto dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzandosingoli sottosistemi interessati, in contraddittorio accordo con l'Appaltatorele Specifiche Tecniche Generali (come definite nella Lettera di Invito ed alla stessa allegate) e, gli eventuali difetti in particolare, con le norme contenute nelle circolari della Direzione Generale della MCTC ovvero di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarliogni altro organismo competente sul territorio (ASL, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verificaUSTIF, etc.). Il mancato rispetto Le specifiche tecniche di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro prova dovranno essere presentate 30 (trenta) giorni all'Appaltatoreprima del completamento della relativa lavorazione. Per quanto riguarda il Materiale Rotabile, l'opera si intende la specifica tecnica di prova dovrà essere consegnata alla data prevista almeno 30 (trenta) giorni prima del collaudo dei singoli componenti e 90 (novanta) giorni prima del collaudo finale in fabbrica ed in linea del veicolo testa di serie. Per ogni prova e verifica verrà redatta una specifica relazione sottoscritta dal responsabile della prova e dal Rappresentante della Concessionaria e in seguito, previa constatazione dell’avvenuto espletamento delle verifiche per la redazione del tutti i sistemi e sottosistemi e dell’avvenuta ultimazione delle Opere Civili, dovrà essere redatto apposito verbale di verifica provvisoriacompletamento dei lavori, restando salve e quindi rilasciato il nulla osta ad eseguire tutte le risultanze del verbale di collaudo definitivoprove e verifiche finali previste, in presenza degli Organismi competenti al rilascio delle autorizzazioni e nulla osta specifici (MCTC, USTIF, ASL, etc.). L'occupazioneDurante l’espletamento delle prove, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna mala Concessionaria dovrà fornire tutta l’assistenza necessaria, anche in tal casomettendo a disposizione la strumentazione e il personale occorrente. 34.4 Per le Opere Civili si dovrà dare corso ai collaudi statici di cui all’art. 7 della legge n. 1086/1971 e successive modifiche. I collaudi statici e le relative prove di carico saranno effettuati dalla Commissione di Collaudo e dovranno essere completati prima della certificazione dell’ultimazione dei lavori. 34.5 Una volta completate con esito positivo le prove e le verifiche delle Opere Tecnologiche ed i collaudi statici delle Opere Civili, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivosi provvederà alla certificazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori, sia per le Opere Civili, sia – separatamente – per le Opere Tecnologiche, sia – separatamente – per il Sistema e per il Materiale Rotabile.

Appears in 1 contract

Samples: Convenzione Di Concessione

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procederà dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato attestante l'ultimazione dei lavori se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato termini stabiliti per il collaudo decorreranno dalla data dell'attestazione di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni , lo stato finale dei lavori verrà redatto dopo la consegna da parte del direttore dei lavori al coordinatore del ciclo della relazione dettagliata contenente l'attestazione dell'ultimazione lavori di cui all'art. 17 comma 2 della LR n. 12/96, come modificata dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verificaLR n. 29/99. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato conto finale dovrà essere redatto nei 90 giorni successivi alla consegna dell'attestazione di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnatalavori. L'opera e' da considerarsi ultimata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore agli effetti del tempo utile, anche se essa e' mancante di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contrattoqualche modesto dettaglio o particolare secondario, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero purché' le rifiniture accessorie mancanti non ne comunichi alterino la completa struttura funzionale. In tal caso il risultato certificato di cui al primo capoverso del presente comma riporta il termine perentorio entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista il quale devono essere completate le rifiniture accessorie. Il termine per la redazione del conto finale decorrerà, quindi, dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie. Qualora dalla visita risultasse la necessita' di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità' delle opere si redigerà' il verbale di verifica provvisoriaattestante il loro compimento. Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazionel'Amministrazione appaltante potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezioneche l'appaltatore, tiene luogo della consegna maper qualsiasi ragione, anche in tal casopossa rifiutarsi, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivopurché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata L'appaltatore deve ultimare i lavori nel termine fissato per l'esecuzione in giorni 180 (centottanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. I lavori dovranno L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere condotti dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti contraddittorio e che è parte integrante alla redazione, entro 10 giorni dalla richiesta, del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta lavori il Direttore direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria lavori pro- cede all’accertamento sommario della regolarità delle opere compiuteeseguite L'appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, verbalizzandoper qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiega- to. In esito a formale comunicazione dell'esecutore di intervenuta ultimazione dei lavori, il direttore dei lavori effettua i ne- cessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatorel'esecutore e rilascia, gli eventuali difetti senza ritardo alcuno dalla formale comunicazione, il cer- tificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le stesse disposizioni previste per il verbale di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando consegna. In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'ese- cutore un giusto verbale di constatazione sullo stato dei lavori. Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perché l'Appaltatore possa eliminarliperentorio, e comunque entro non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non oltre i 60 giorni dalla data della verificaincidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabileaccerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni so- praindicate. Nel caso in di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 del Codice, ai fini dell'applicazione delle penali il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'articolo 43, comma 10, del Regolamento e il Committente, ovvero il Direttore termine assegnato dal direttore dei Lavori, non effettui lavori per compiere i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivolavori.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Ultimazione dei lavori. La data fissata per l'ultimazione dei lavori è stabilita in 90 giorni, naturali e consecutivi, dalla data del verbale di consegna. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavorilavori (di cui all’art. 199 del X.X.X. 00 xxxxxxx 0000); entro 30 xxxxx 00 (trentaxxxxxx) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto d'Appalto

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto1. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto ed in seguito a richiesta scritta dell’impresa appaltatrice, il direttore dei lavori redigerà, il certificato di ultimazione ultimazione; previo accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite. 2. In presenza di carenze modeste e di dettaglio non pregiudizievoli, a giudizio del DL, per l’immediato uso dell’opera, il DL, nel certificato di ultimazione, potrà fare menzione di quanto rilevato ed assegnare all’appaltatore un congruo tempo (non superiore a 60 giorni), per porvi rimedio; la scadenza del termine senza esito positivo comporterà l’inefficacia del certificato; l’appaltante potrà procedere assegnando un ulteriore termine con penale, come al comma successivo, oppure procedere all’esecuzione d’ufficio del necessario, senza ulteriore avviso e ponendo a carico dell’appaltatore gli oneri relativi. 3. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, saranno rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice sarà tenuta ad eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta , fatto salvo il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiuterisarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, verbalizzandosi applicherà la penale per i ritardi prevista dall’apposito articolo del presente capitolato speciale, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti proporzionale all'importo della parte di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, lavori che direttamente ed indirettamente traessero pregiudizio dal mancato ripristino e comunque entro all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. In caso di persistente inottemperanza, l’appaltatore sarà messo in mora con termine perentorio ed ultimativo anche per l’applicazione della penale, dopodiché l’appaltante potrà oppure procedere all’esecuzione d’ufficio del necessario, senza ulteriore avviso e non oltre i 60 giorni ponendo a carico dell’appaltatore gli oneri relativi. L’ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l’accertamento sommario, se questo abbia avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescrittodirezione lavori ai sensi dei commi precedenti. 4. Dalla data del certificato verbale di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore decorrerà il periodo di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui gratuita manutenzione; tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, periodo cesserà con salvezza delle risultanze l’approvazione finale del collaudo definitivoda parte dell’ente appaltante.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ultimazione dei lavori. La durata delle I lavori appaltati devono essere ultimati entro il termine stabilito nei documenti contrattuali o negli ordini di esecuzione specifica, salve le proroghe eventualmente concesse dal Committente nei casi e con le modalità previste dall'art. 34. L'Appaltatore, quando ritiene di aver portato a compimento le opere appaltate, ne deve dare tempestiva comunicazione scritta al Direttore dei lavori per conto della Committenza o al Delegato della Committenza, precisando la data in cui è avvenuta l'ultimazione. L'accertamento dell'ultimazione dei lavori ha luogo entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione e nel giorno/i stabilito/i dal Direttore dei lavori per conto della Committenza o dal Delegato della Committenza. Questi ultimi, dopo l’effettiva accettazione, in CGA REV. 5 contradditorio, dei rilievi redatti dall’Appaltatore, redige il relativo verbale di ultimazione lavori, collaudo e accettazione provvisoria, che deve essere sottoscritto dalle Parti. Nel verbale devono essere specificati gli eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione giorni di ritardo o di anticipo rispetto al termine di ultimazione prescritto. Qualora vengano richiesti all'Appaltatore completamenti, demolizioni e rifacimenti, a causa della non conformità dei Lavorilavori alle prescrizioni contrattuali e degli obiettivi prefissati, non è calcolata nel termine fissato il periodo di tempo necessario per tali interventi si aggiunge a quello già impiegato precedentemente dall'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato delle opere ottenendo così la data convenzionale di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla . Tale data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato deve risultare da regolare verbale di ultimazione lavori, redatto dal Delegato Committenza e la necessità sottoscritto dalle Parti, ed assume rilevanza a tutti gli effetti contrattuali. Nel caso siano state concordate consegne parziali, per ognuna di una nuova verifica con conseguente redazione esse deve essere redatto verbale di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta regolare esecuzione in accordo alle prescrizioni di quanto prescrittocui sopra. Dalla data L’emissione dell’ultimo stato di avanzamento lavori e del certificato verbale di ultimazione lavori, collaudo e accettazione provvisoria da parte del Committente è subordinata alla ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnataed alla accettazione, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione in contraddittorio, dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.crilievi redatti dal Committente., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Appears in 1 contract

Samples: Condizioni Generali D’appalto

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavorilavori (di cui all’art. 172 del D.P.R. 207/2010); entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procederà dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato attestante l'ultimazione dei lavori se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato termini stabiliti per il collaudo decorreranno dalla data dell'attestazione di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore , lo stato finale dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiutelavori verrà redatto dopo la consegna da parte del direttore dei lavori al coordinatore del ciclo della relazione dettagliata contenente l'attestazione dell'ultimazione lavori di cui all'art. 17, verbalizzandocomma 2, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarlidella l.r. n. 12/96, e comunque entro e successive modifiche ed integrazioni. Il conto finale dovrà essere redatto dal direttore dei lavori nei 30 giorni successivi alla consegna dell'attestazione di ultimazione dei lavori. L'opera e' da considerarsi ultimata, agli effetti del tempo utile, anche se essa e' mancante di qualche modesto dettaglio o particolare secondario, purché' le rifiniture accessorie mancanti non oltre i ne alterino la completa struttura funzionale. In tal caso il certificato di cui al primo capoverso del presente articolo riporta il termine non superiore ai 60 giorni dalla data della verificaentro il quale devono essere completate le rifiniture accessorie. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia l’inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescrittol’avvenuto completamento delle lavorazioni. Dalla data del certificato di ultimazione Il direttore dei lavori l'opera si intende consegnatapotrà sospendere la decorrenza indicata per cause di forza maggiore, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel condizioni metereologiche avverse e nell’esclusivo interesse della Amministrazione. Il termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del conto finale decorrerà dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie. Qualora dalla visita risultasse la necessita' di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità' delle opere si redigerà' il verbale di verifica provvisoriaattestante il loro compimento. Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazionel'Amministrazione regionale potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezioneche l'appaltatore, tiene luogo della consegna maper qualsiasi ragione, anche in tal casopossa rifiutarsi, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivopurché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato d'Appalto

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e nei programmi di ciascuno affidamento che è parte integrante del presente contrattoverrà effettuato nell’arco della durata dell’accordo quadro. Al termine dei lavori di ciascun affidamento, l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnatadi ciascun affidamento le opere s’intendono consegnate e i servizi e le forniture accettate, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori/Direttore dell’Esecuzione, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera l’opera/servizio si intende consegnata consegnata/accettato alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Appears in 1 contract

Samples: Determination of Director

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'appaltatore comunicata per iscritto al direttore dei lavori, il quale procederà dandone congruo preavviso scritto, alle necessarie constatazioni in contraddittorio, redigendo apposito certificato attestante l'ultimazione dei lavori se le opere saranno riscontrate regolarmente compiute. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato termini stabiliti per il collaudo decorreranno dalla data dell'attestazione di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore , lo stato finale dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti lavori verrà redatto dopo la consegna da parte del direttore dei lavori al coordinatore del ciclo della relazione dettagliata contenente l'attestazione dell'ultimazione lavori di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarlicui all'art. 17 comma 2 della l.r. n. 12/96, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verificasuccessive modifiche ed integrazioni. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato conto finale dovrà essere redatto nei 30 giorni successivi alla consegna dell'attestazione di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnatalavori. L'opera e' da considerarsi ultimata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore agli effetti del tempo utile, anche se essa e' mancante di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contrattoqualche modesto dettaglio o particolare secondario, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero purché' le rifiniture accessorie mancanti non ne comunichi alterino la completa struttura funzionale. In tal caso il risultato certificato di cui al primo capoverso del presente comma riporta il termine perentorio entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista il quale devono essere completate le rifiniture accessorie. Il termine per la redazione del conto finale decorrerà, quindi, dall'ultimazione delle predette rifiniture accessorie. Qualora dalla visita risultasse la necessita' di rifare o migliorare qualche opera, per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per i ritardi. Solamente dopo la constatazione della accettabilità' delle opere si redigerà' il verbale di verifica provvisoriaattestante il loro compimento. Nel tempo intercorrente fra l'ultimazione dei lavori e la compilazione dello stato finale, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazionel'Amministrazione comunale potrà ordinare ulteriori forniture e lavori, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezioneche l'appaltatore, tiene luogo della consegna maper qualsiasi ragione, anche in tal casopossa rifiutarsi, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivopurché tali lavori debbano servire, direttamente o indirettamente, per l'opera che forma oggetto dell'appalto.

Appears in 1 contract

Samples: Construction Contract

Ultimazione dei lavori. La durata delle eventuali sospensioni ordinate dalla Direzione dei Lavori, non è calcolata nel termine fissato per l'esecuzione dei lavori. I lavori dovranno essere condotti in modo da rispettare le sequenze ed i tempi parziali previsti nel programma dei lavori concordato fra le parti e che è parte integrante del presente contratto. Al termine dei lavori l'Appaltatore richiederà che venga redatto certificato di ultimazione dei lavori; entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta il Direttore dei Lavori procederà alla verifica provvisoria delle opere compiute, verbalizzando, in contraddittorio con l'Appaltatore, gli eventuali difetti di costruzione riscontrati nella prima ricognizione e fissando un giusto termine perché l'Appaltatore possa eliminarli, e comunque entro e non oltre i 60 giorni dalla data della verifica. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di una nuova verifica con conseguente redazione di un nuovo certificato che attesti l'avvenuta esecuzione di quanto prescritto. Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori l'opera si intende consegnata, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di procedere nel termine fissato all'eliminazione dei difetti. Resta salvo il diritto del Committente alla risoluzione del Contratto, ai sensi dell'art. 1668 c.c., nel caso in cui tale verifica provvisoria evidenzi difetti dell'opera tali da renderla senz'altro inaccettabile. Nel caso in cui il Committente, ovvero il Direttore dei Lavori, non effettui i necessari accertamenti nel termine previsto, senza validi motivi, ovvero non ne comunichi il risultato entro 30 (trenta) giorni all'Appaltatore, l'opera si intende consegnata alla data prevista per la redazione del verbale di verifica provvisoria, restando salve le risultanze del verbale di collaudo definitivo. L'occupazione, effettuata dal Committente senza alcuna formalità od eccezione, tiene luogo della de lla consegna ma, anche in tal caso, con salvezza delle risultanze del collaudo definitivo.

Appears in 1 contract

Samples: Capitolato Speciale d'Appalto