Verifica di conformità in corso di esecuzione Clausole campione

Verifica di conformità in corso di esecuzione. L’Ente si riserva la facoltà di effettuare una verifica di conformità in corso di esecuzione presso i centri di produzione dell'impresa fornitrice. Ai controlli devono presenziare l’esecutore, un rappresentante della stazione appaltante, oltre al direttore dell’esecuzione che effettua la verifica. Della verifica in corso di esecuzione è redatto apposito verbale, che riferisce anche sull’andamento dell’esecuzione contrattuale, sul rispetto dei termini e contiene le osservazioni e i suggerimenti necessari. Le spese relative saranno a carico dell’impresa fornitrice, ad esclusione di quelle di viaggio che saranno a carico dell'Ente.
Verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione. Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l'esecutore e il direttore dell'esecuzione (ovvero il R.U.P. qualora coincidente con il D.E.C.) e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al R.U.P. I verbali riferiscono anche sull'andamento dell'esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari. All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
Verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: mensilmente. Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione del contratto e deve essere redatto apposito verbale. I verbali, sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti, devono essere trasmessi tempestivamente al responsabile unico del procedimento. I verbali riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari. Roma Capitale, inoltre, si riserva, in qualsiasi momento, anche a sorpresa, di effettuare verifiche e controlli anche a campione per accertare la regolarità sotto tutti i profili della esecuzione contrattuale.
Verifica di conformità in corso di esecuzione. L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare attività di verifica in corso di esecuzione, in qualunque stadio delle varie fasi di lavorazione, per assicurarsi della bontà dei processi di fabbricazione e delle materie prime impiegate. A tal fine, la Ditta si obbliga a permettere l'accesso in tutte le officine ove vengono prodotti i beni, oggetto del presente contratto, al DEC, nonché ai delegati dell’Amministrazione ed a farli accompagnare da personale tecnico, in grado di fornire le indicazioni eventualmente richieste, nonché a mettere a disposizione i luoghi ove i beni prodotti sono già stoccati, le giacenze delle materie prime necessarie alla produzione, le documentazioni del loro acquisto, i banchi di prova, gli apparecchi ed i dispositivi occorrenti per l'effettuazione delle prove, verifiche ed accertamenti necessari. Tutte le operazioni effettuate in occasione delle attività di verifica di conformità in corso di esecuzione saranno riscontrate con apposito verbale, redatto seduta stante dal DEC ovvero dai delegati dell’Amministrazione e controfirmato dal rappresentante della Ditta, che potrà apporvi le controdeduzioni. Le eventuali manchevolezze, riscontrate nel corso del sopralluogo o a seguito delle analisi disposte, saranno comunicate alla Ditta dal DEC, con l’indicazione degli adempimenti e delle prescrizioni impartite. Nel caso di grave difformità della reale situazione della organizzazione produttiva rispetto a quella indicata dalla Ditta nelle comunicazioni di cui al precedente art.3, l’Amministrazione procederà all’incameramento del 50% del deposito cauzionale, versato ai sensi dell’art.11 del presente contratto. La Ditta dovrà provvedere al reintegro del deposito cauzionale entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione. Tutte le spese di viaggio, vitto e pernottamento del personale dell’Amministrazione impegnato in tali verifiche, sia in Italia che all’estero - sulla base delle disposizioni che regolano il trattamento di servizio fuori sede del personale appartenente all’Amministrazione - saranno a carico della Ditta fornitrice; al riguardo la Ditta dovrà esibire, nel termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della sottoscrizione del contratto, una lettera di credito presso un’Agenzia specializzata con la quale garantirà l’assunzione delle predette spese, oppure dovrà provvedere al rimborso delle spese medesime secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione. Sa...
Verifica di conformità in corso di esecuzione. Per le verifiche eventuali in corso d’esecuzione, a richiesta del direttore dell’esecuzione del contratto, l’Aggiudicatario è tenuto a mettere a disposizione apparecchiature e strumenti adatti per effettuare le misure necessarie senza per ciò vantare diritti e maggiori compensi. Il soggetto incaricato della verifica di conformità fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il responsabile del procedimento ed il direttore dell’esecuzione, se la verifica di conformità è effettuata da soggetto diverso dal direttore dell’esecuzione. Il direttore dell’esecuzione dà tempestivo avviso all’esecutore del giorno della verifica di conformità, affinché quest’ultimo possa intervenire. Della verifica di conformità è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell’appalto, deve contenere gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità, il giorno della verifica di conformità, le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti, la descrizione dei rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti. I processi verbali sono sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.
Verifica di conformità in corso di esecuzione. 10.1. Salvo che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, di cui al successivo articolo 18, la verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione, al fine di accertare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, con accertamenti progressivi di cadenza adeguata alla complessità e all’entità della fornitura o del servizio. 10.2. La verifica di conformità in corso di esecuzione è obbligatoria almeno per i seguenti casi: a) quando, per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare, solo attraverso la verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale sia possibile seguire tutte le fasi di realizzazione della fornitura o del servizio stesso; b) nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di periodicità stabiliti nel contratto. 10.3. Il DEC procede alle verifiche in corso di esecuzione secondo modalità e tempistiche previste nei documenti contrattuali e/o concordate con il RUP. 10.4. Della data di effettuazione delle verifiche il DEC deve dare comunicazione all’esecutore affinché quest'ultimo possa intervenire in contradditorio. 10.5. Resta peraltro salva la facoltà di eseguire verifiche a sorpresa. 10.6. L'attività di verifica viene attestata mediante la compilazione del verbale di verifica in corso di esecuzione che deve essere trasmesso al RUP. 10.7. Qualora sia ritenuto opportuno in sede di esecuzione contrattuale, il DEC - anche in collaborazione con il RUP - può impartire all'esecutore le disposizioni e le istruzioni necessarie tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell'ordine. Tali ordini devono essere comunicati al RUP qualora il DEC non si avvalga della sua collaborazione in sede di predisposizione degli stessi. 10.8. Gli ordini di servizio devono avere forma scritta e l'impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza, fatte salve eventuali contestazioni. 10.9. La trasmissione degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni tra Direttore dell’Esecuzione e imprese esecutrici, nonché le comunicazioni tra stazione appaltante, RUP e Direttore dell’Esecuzione, devono avvenire mediante PEC. 10.10. Nel caso in cui pervengano formali contestazioni da parte degli utilizzatori in merito ai prodotti/servizi forniti il DEC dovrà verificare sul campo le criticità segnalate in eventuale contradditorio con l’utilizzatore e il fornit...
Verifica di conformità in corso di esecuzione. L’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica viene effettuata dal Responsabile del procedimento avvalendosi del direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 101 e 102 del d.lgs. n. 50/2016 e consiste: • nell’accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti nel presente contratto; • nell’accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto; • nel certificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale. A tal fine potrà prendere visione dei registri e documenti utili, nonché ispezionare, tramite un proprio funzionario, l’ufficio. Onde facilitare il controllo, il soggetto gestore dovrà fornire al Comune di Fidenza tutte le informazioni atte a verificare il corretto svolgimento del servizio affidatogli.
Verifica di conformità in corso di esecuzione. Ai sensi del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”, art. 18, l’esecuzione dell’appalto è soggetta a verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica viene effettuata dal direttore dell’esecuzione e consiste: a) nell’accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni ed ai termini stabiliti; b) nell’accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto; c) nel verificare che le prestazioni siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico-funzionale. L’accertamento della regolare esecuzione può essere effettuato: - mediante controlli a campione; - utilizzando i risultati dei controlli effettuati ai sensi dei precedenti articoli. Tali controlli vengono effettuati dal direttore dell’esecuzione che provvederà a redigere il verbale previsto dal sopra indicato decreto. La verifica in corso di esecuzione viene avviata entro il 31 maggio di ciascun anno e conclusa entro il 30 giugno. I verbali dovranno essere trasmessi al R.U.P. nel limite massimo di 15 giorni dalla data dei controlli.
Verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica di conformità è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente periodicità: mensilmente. Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l‟esecutore e il direttore dell‟esecuzione (ovvero il R.U.P. qualora coincidente con il D.E.C.) e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell‟esecuzione del contratto svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell‟esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze di Roma Capitale e del direttore dell‟esecuzione.
Verifica di conformità in corso di esecuzione. La verifica di conformità ai sensi degli artt. 313 e 317 del Regolamento è effettuata in corso di esecuzione secondo la seguente una periodicità: trimestrale, purché successiva ai controlli di cui all’art. 10 del presente contratto Sono invitati ai controlli in corso di esecuzione l’esecutore ed il direttore dell’esecuzione e deve essere redatto apposito verbale. Ove il direttore dell’esecuzione del contratto svolga le funzioni di soggetto incaricato della verifica di conformità deve essere invitato un rappresentante della stazione appaltante. I verbali, da trasmettere al responsabile del procedimento entro quindici giorni successivi alla data dei controlli, riferiscono anche sull'andamento dell’esecuzione contrattuale e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, ferme restando le competenze della stazione appaltante e del direttore dell’esecuzione. La verifica di conformità delle prestazioni contrattuali è avviata entro venti giorni dall’ultimazione delle prestazioni ed è conclusa entro il termine di 60 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza il D.E.C. (ovvero il R.U.P) (ovvero l’incaricato della verifica di conformità, in caso sia stato nominato) fissa il giorno del controllo definitivo e ne informa il Responsabile Unico del procedimento laddove questi sia un soggetto diverso dal D.E.C.. Il D.E.C. (ovvero il R.U.P) (ovvero l’incaricato della verifica di conformità) comunica tempestivamente all’esecutore il giorno della verifica di conformità affinchè quest’ultimo possa intervenire. Il D.E.C. (ovvero il R.U.P) (ovvero l’incaricato della verifica di conformità) rilascia il certificato di verifica di conformità quando risulti che l’esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. A seguito di comunicazione dell’intervenuta ultimazione delle prestazioni il D.E.C (ovvero il R.U.P) (ovvero l’incaricato della verifica di conformità) effettuerà i necessari accertamenti e rilascerà il certificato attestante l’avvenuta ultimazione delle prestazioni. È fatta salva la responsabilità dell’esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di verifica di conformità. Il certificato di verifica di conformità laddove adottato dal D.E.C. (ovvero l’incaricato della verifica di conformità è confermato dal R.U.P. Il certif...