Il sistema sanzionatorio Clausole campione

Il sistema sanzionatorio. Il Sistema Sanzionatorio identifica le sanzioni previste per le infrazioni ai principi, ai comportamenti e agli elementi specifici di controllo contenuti nel Modello e nel Codice Etico e si applica all’Amministratore Unico, ai Sindaci della Società, al Personale, ai Consulenti, Fornitori e Appaltatori nonché alle Società del Gruppo con le quali ERG Wind 6 ha in essere Contratti Infragruppo prevedendo adeguate sanzioni di carattere contrattuale/negoziale. In particolare, costituiscono violazioni suscettibili di valutazione e conseguente applicazione delle sanzioni previste: • la mancata collaborazione, quando richiesta, con l’Organismo di Xxxxxxxxx • l’omesso invio, dei flussi informativi e delle segnalazioni previsti dal Modello e dalla Procedura flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza quando reiterato e volto ad ostacolarne le funzioni di vigilanza • la violazione, l’infrazione, l’elusione, l’imperfetta o la parziale applicazione delle regole di condotta contenute nel Modello e nel Codice Etico • l’effettuazione, con dolo o colpa grave, di segnalazioni che si rivelino infondate • la violazione delle misure che la Società pone a tutela della riservatezza del segnalante • l’effettuazione, nei confronti di coloro i quali hanno presentato una segnalazione, di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione diretta o indiretta per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione medesima. Nel caso in cui il comportamento da censurare possa costituire un fatto di Reato, l’attivazione delle procedure previste dal Sistema sanzionatorio avverrà indipendentemente dallo svolgimento e dall’esito del procedimento penale eventualmente avviato dall’Autorità Giudiziaria. La Società chiede all’Amministratore Unico, ai Sindaci, Fornitori, Consulenti e Appaltatori nonché al Personale di segnalare le eventuali violazioni del Codice Etico e/o del Modello e valuta positivamente il contributo prestato, anche qualora il soggetto che ha effettuato la segnalazione abbia preso parte alla violazione.
Il sistema sanzionatorio. La repressione dell'illecito di cui all’art. 184 T.U.F. è stata affidata a quello che la dottrina ha definito un “vero e proprio arsenale sanzionatorio”88. Le pene principali della reclusione e della multa sono state raddoppiate ad opera della Legge n. 262/2005 nell’ottica di una più efficace repressione del fenomeno. Sono state inoltre inserite sanzioni accessorie piuttosto afflittive a livello dell’art. 186 T.U.F. che si affiancano alla previsione della confisca del prodotto o profitto del reato di cui all’art. 187 T.U.F., anche per equivalente. Quanto alle sanzioni accessorie, si richiamano le misure interdittive indicate a livello degli art. 28, 30, 32 bis e ter c.p., particolarmente criticate dalla dottrina perché apparentemente orientate alla neutralizzazione professionale dell’autore del reato piuttosto che a perseguire scopi specialpreventivi89.
Il sistema sanzionatorio. 6.1 Il sistema sanzionatorio di cui agli articoli 6 e 7 del Decreto‌
Il sistema sanzionatorio. Le procedure di lavoro e le disposizioni aziendali, di legge e di contratto che tutto il personale è tenuto ad osservare - ivi comprese quelle contenute nel presente Modello - sono disciplinate dalla Società mediante comunicazioni, circolari, ecc., portate a conoscenza di tutto il personale per il tramite di appositi programmi di formazione aziendale nonché disponibili sull’Intranet aziendale, alla quale si accede dalle postazioni di lavoro in dotazione a ciascun Dipendente. Dette direttive aziendali di carattere operativo sono accessibili e possono conseguentemente essere costantemente consultate da tutti,. Il Codice di Comportamento, il Codice Etico e la Carta Etica adottati dalla Società ed a livello di Gruppo, sono portati a conoscenza di tutti Dipendenti, e inoltre sono consultabili dai Dipendenti sulla Intranet aziendale. CALIT, al fine di ottimizzare i processi lavorativi e di contenere al minimo le anomalie di processo, è sempre costantemente impegnata – con l’attenzione e la continuità necessarie – a seguire in modo accurato e puntuale l’attività lavorativa dei Dipendenti di ogni ordine e grado al fine di assicurare sempre un clima di consapevolezza dei doveri che concorrono a formare la sfera professionale di ciascuno, nel tentativo di prevenire, per quanto possibile, e comunque di circoscrivere al minimo irregolarità di sistema e, conseguentemente, i propri interventi di carattere disciplinare. Al fine di assicurare omogeneità e assoluta obiettività e imparzialità all’intera procedura disciplinare, i poteri in tale materia, ricomprendendo in essa le misure sospensive di carattere cautelare, sono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ed al Direttore Generale secondo le deleghe attribuite. L’attivazione della procedura disciplinare prevista dalla legge e dalla contrattazione collettiva per l’adozione di eventuali provvedimenti di carattere disciplinare avviene, di norma, sulla base della segnalazione effettuata dai Responsabili di Funzione nonché dei rapporti predisposti dall’Organismo di Vigilanza ovvero dalle altre strutture aziendali o, ancora, sulla base di rappresentazioni dettagliate fornite da soggetti terzi (clientela, ecc.). Quando sia richiesto dalla situazione venutasi a creare, la Società può procedere, come previsto dalla contrattazione collettiva, all’allontanamento temporaneo del lavoratore. Qualora i fatti e/o i comportamenti emersi costituiscano violazione di norme di legge, di contratto e/o di disposizioni aziendali (tra le ...
Il sistema sanzionatorio. La precedente disciplina del rapporto concessorio comprendeva un sistema sanzionatorio inadeguato. La legge di riforma del settore autostradale n. 286/2006 ha, invece, previsto la convenzione unica contenente un articolato meccanismo di sanzioni e di penali intermedie, riferite ai più importanti aspetti del rapporto concessorio. Nel passato, infatti, le azioni sanzionatorie regolate convenzionalmente, risultavano limitate alla sola ipotesi di decadenza e conseguentemente avevano carattere meramente straordinario. L’attuale sistema sanzionatorio, è invece composto da provvedimenti graduati e proporzionali alla gravità dell’inadempimento. Il comma 83 lett. h) della citata legge prevede l’introduzione di “sanzioni a fronte di casi di inadempimento delle clausole della convenzione imputabili alla concessionaria, anche a titolo di colpa. La graduazione di tali sanzioni in funzione della gravita' dell'inadempimento”. Il comma 86 lett. d) della stessa legge n. 286/2006 e s.m.i. consente da parte di ANAS S.p.A. “in caso di inosservanza degli obblighi di cui alle convenzioni di concessione e di cui all’art. 11 comma 5 della L. 23.12.1992 n. 498, come sostituito dal comma 85 del presente articolo, nonché dei propri provvedimenti o in caso di mancata inottemperanza da parte di concessionari alle richieste di informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, sanzioni amministrative pecuniarie non inferiori nel minimo a 25.000,00 euro e non superiori nel massimo a euro 150.000,00”. In applicazione delle citate disposizioni normative ANAS S.p.A. ha predisposto appositi Disciplinari, già inseriti all’interno della nuova convenzione unica approvata con la legge 101/2008 relativa ad Autostrade per l’Italia S.p.A., per l’irrogazione di sanzioni e penali definendo puntualmente l’ambito operativo, le fattispecie, l’entità della penalità, le procedure di contestazione, gli obblighi della concessionaria. Relativamente alle penalità le fattispecie più rilevanti riguardano: - modalità e tempi di esecuzione delle progettazioni; - modalità e tempi di esecuzione dei lavori; - modalità di svolgimento del servizio autostradale; - rispetto dei parametri qualitativi legati al livello di servizio. Le fattispecie che danno luogo all’applicazione di sanzioni sono legate alle inosservanze degli obblighi contrattuali tra cui rilevano: - l’inosservanza di obblighi informativi verso il Concedent...
Il sistema sanzionatorio. La nullità del contratto di lavoro, nell'ambito dei rapporti speciali, si atteggia in maniera peculiare: la sanzione colpisce la specialità della causa. Il contratto di lavoro, eliminati i caratteri speciali, si trasforma in un ordinario rapporto di lavoro subordinato128. Il Testo Unico del 2011 mutua la disciplina sanzionatoria dall'abrogato art. 53 del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276. La fattispecie descritta dall'art. 7 del Testo Unico del 2011 prevede un comportamento inadempiente nell'erogazione della formazione di cui sia responsabile solamente il datore di lavoro. Tale mancanza da parte del datore deve inoltre essere idonea ad impedire la realizzazione delle finalità del contratto di apprendistato. La configurazione di questi presupposti fa scattare la sanzione: “il datore è tenuto a versare la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento, con esclusione di qualsiasi 126) X. XXXX, Onerosità e corrispettività nel rapporto di lavoro, Milano, 1968.
Il sistema sanzionatorio