Incentivi economici. Per i compiti e le attività previste dal Progetto Salute Infanzia al PLS viene riconosciuto : - il compenso lordo di 12,91 euro, detratta la quota ENPAM a carico dell’ASL, per ciascun bilancio di salute eseguito; - il compenso lordo annuo complessivo di 7,5 euro per la compilazione e l’aggiornamento del libretto sanitario individuale per i bambini nati dal 01.01.96; - il compenso aggiuntivo annuo di 7,00 euro per ogni assistito in carico nato dal 01.01.1996 per la raccolta e fornitura dei dati epidemiologici e statistici; - un incentivo annuo di un euro (1) per ciascuno dei due obiettivi da raggiungere per ogni assistito in carico al momento della verifica, per l’attività di promozione delle vaccinazioni; Per la liquidazione dei compensi relativi ai bilanci di salute i PLS dovranno presentare entro il 15 di ogni mese il riepilogo delle prestazioni fatte nel mese precedente e la liquidazione deve avvenire entro il secondo mese successivo alla presentazione del riepilogo. Si concorda che il bilancio di salute da effettuarsi al ragazzo adolescente prima del passaggio al MMG viene considerato tra i compiti retribuiti con la quota capitaria regionale (art. 58, lett. B, comma 15) e, pertanto, non va notificato ai fini del pagamento. La scheda per questo bilancio è quella presente nell’ultima pagina del Libretto Sanitario Pediatrico, viene compilata e consegnata al ragazzo al termine della visita e rappresenta una relazione utile a favorire la continuità delle cure tra pediatra e MMG. Per il riconoscimento del compenso aggiuntivo relativo alla raccolta e fornitura dei dati epidemiologici, il PLS dovrà comunicare all’ASL il tipo di software utilizzato, idoneo alla raccolta e invio dei dati epidemiologici/statistici per la costituzione di una banca dati presso l’ASL e/o il Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie. Tale comunicazione non è dovuta dai pediatri che già l’hanno fatta in base a quanto previsto da precedente accordo regionale e percepiscono il compenso per questa prestazione. I dati dovranno essere forniti per via telematica o su supporto informatico ogni qualvolta verranno richiesti dall’ASL. I compensi per la compilazione e l’aggiornamento del libretto pediatrico e per la fornitura dei dati vengono erogati in dodicesimi assieme agli emolumenti mensili. Per l’attribuzione degli incentivi per l’attività di promozione delle vaccinazioni, il PLS dovrà presentare alla propria ASL la dichiarazione di raggiungimento di uno o entrambi gli indicat...
Incentivi economici. Contribuzione agevolata La contribuzione a carico del datori di lavoro è fissa al 10% per tutta la durata del contratto di apprendistato. Per le imprese con un organico fino a 9 dipendenti tale contribuzione è ul- teriormente ridotta ed è pari all’1,5% per il primo anno di contratto, al 3% per il secondo, al 10% per gli anni successivi. L’agevolazione contributiva (aliquota al 10%) è mantenuta per ulteriori 12 mesi in caso di prosecuzione del rapporto di apprendistato come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’art. 22 della l. n. 183/2011 prevede inoltre che per i contratti di apprendistato stipulati dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a 9, uno sgravio contributivo del 100% nei primi 3 anni di contratto. • Minor costo del lavoro La legge, ai fini della determinazione della retribuzione, consente di sotto-inquadrare l’apprendista fino ad un massimo di due livelli inferiori rispetto a quello corrispondente alla qualificazione al cui conseguimento è finalizzato il contratto, oppure di definire la retribuzio- ne in misura percentuale rispetto alla qualifica “finale” e crescente con l’anzianità di servizio.
Incentivi economici. Possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale Possibilità di ricorrere al sistema della percentualizzazione: i contratti collettivi di lavoro a livello nazionale, territoriale o aziendale possono prevedere la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale rispetto a quella dei lavoratori qualificati e graduale in rapporto all’anzianità di servizio (Art.2, comma 155, legge 23 dicembre 2009 n. 191 – Art. 2, comma 1, lett. c, X.Xxx n. 167/2011 Possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali degli apprendisti attraverso dei fondi paritetici interprofessionali INCENTIVI NORMATIVI Non computabilità degli apprendisti , per tutto il periodo formativo, nel calcolo dei dipendenti utili a far scattare l’aliquota ai fini del collocamento obbligatorio (art 7 comma 3). Computo degli apprendisti in mobilità per la determinazione minima del “corpo” aziendale (15 dipendenti, intesi come media, nell’ultimo semestre) utile per poter accedere alla richiesta di un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (art.1 comma 1 L.223/91) SGRAVI CONTRIBUTIVI Per i datori di lavoro che occupano alle loro dipendenze più di 9 addetti per tutta la durata del contratto e per i 12 mesi successivi alla trasformazione a tempo indeterminato (anche se anticipata rispetto al termine iniziale) , la contribuzione a loro carico è pari al 10% . Ai sensi dell’art 22 comma 1 della L. 183/11 (Legge di Stabilità 2012), per i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti è previsto lo sgravio contributivo del 100%. Questo sgravio si applica solo ai contratti stipulati dal 01 gennaio 2012 al 31 dicembre 2016. Inoltre a prescindere dalla durata del contratto il beneficio è riconosciuto solo per un massimo di 3 anni. Per i periodi successivi al primo triennio, la contribuzione rimane al 10% così come modificata dall’art. 1 comma 773 quinto periodo della Legge 27.12.2006 n° 296 (Finanziaria 2007).
Incentivi economici. Il terzo comma dell'art. 59 prevede che, in attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, nei confronti dei lavoratori assunti con contratto di inserimento trovino applicazione gli incentivi economici previsti dalla disciplina in materia di contratto di formazione e lavoro. Da tali incentivi sono tuttavia esclusi i soggetti di cui all'articolo 54, comma, 1, lettera a) (soggetti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni). [1] A titolo di esempio, la disposizione ha rilevanza ai fini della determinazione del requisito occupazionale per: - contributo in misura ridotta per Cig ordinaria (1,90%) dovuto dalle aziende industriali fino a 50 dipendenti (art. 12 della legge n. 164 del 1975); - contributo Cigs (art. 1, comma 1, della legge n. 223 del 1991); - contributo di mobilità (art. 16 della legge n. 223 del 1991); - contributo aggiuntivo per lavoro straordinario (art. 2 della legge n. 549 del 1995); - determinazione della quota di riserva per lavoratori disabili (art. 3 della legge n. 68 del 1999).
Incentivi economici. (25% della retribuzione persa) e il 100% dei contributi pensionistici obbligatori a beneficio di quei lavoratori che sul finire della loro vita lavorativa e comunque per un periodo massimo di 48 mesi dalla maturazione della pensione anticipata o di vecchiaia, accedano al part time favorendo, in un rapporto certo, assunzioni di giovani a tempo indeterminato (solidarietà espansiva d.lgs.14/9/2015 n.148). Tale percorso avrà carattere volontario e sarà attivato attraverso accordi aziendali o di gruppo.
Incentivi economici. Avviso pubblico per le imprese – FIxO S&U - Italia Lavoro Spa
Incentivi economici. L’apprendista può essere retribuito per tutta la durata del rapporto e fino alla trasformazione in contratto di lavoro a tempo indeterminato in base a un inquadramento fino a due livelli al di sotto della categoria spettante. L’apprendistato è il contratto con cui il lavoratore si impegna, a fronte del pagamento di una retribuzione, a prestare la propria attività lavorativa a tempo indeterminato. questo tipo di contratto è la forma comune di rapporto di lavoro, da utilizzare “di regola” per le assunzioni. E' il contratto di lavoro che prevede un termine finale, una durata prestabilita. Può essere concluso tra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, per una durata massima di 36 mesi. Il termine finale del contratto può essere prorogato per un massimo di cinque volte, quando il contratto iniziale ha una durata inferiore a tre anni e con il consenso del lavoratore. Le proroghe sono ammesse se si riferiscono alla stessa attività lavorativa per la quale era stato stipulato il contratto iniziale. In tal caso, la durata complessiva del rapporto di lavoro (durata iniziale + proroghe) non può superare i 3 anni. il lavoratore a tempo determinato ha diritto allo stesso trattamento dei lavoratori assunti a tempo indeterminato. In particolare, al lavoratore a termine spettano le ferie, la gratifica natalizia, la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa Il lavoratore assunto a termine ha inoltre diritto a ricevere una formazione specifica in materia di sicurezza
Incentivi economici. Anche questo strumento è disciplinato dalla legge 431/1998. Mediante il Fondo nazionale (art. 11, c. 1) e qualora le disponibilità del Fondo lo consentano, i comuni possono deliberare
Incentivi economici. Il datore di lavoro gode della possibilità di inquadrare l’apprendista secondo una categoria inferiore (fino a 2 livelli) rispetto a quella in cui rientrano i suoi più esperti colleghi, addetti a quelle funzioni per le quali risulta indispensabile portare a termine il piano formativo condiviso alla stipula del contratto. Tale circostanza consente peraltro di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e di corrispondergliela in maniera graduale e proporzionale all’anzianità.
Incentivi economici. Si applicano a tutti gli assunti con questo contratto - ad esclusione dei giovani tra i 18 e i 29 anni - le agevolazioni contributive previste per i vec- chi contratti di formazione e lavoro. In ogni caso sono applicabili, se più favorevoli, gli incentivi previsti dalla legge 233/91 in materia di contratto di reinserimento dei lavoratori disoccupati.