Direzione Clausole campione

Direzione. Direttore Generale Xxxxx Xxxxxxx ▪ Direttore Operativo Xxxxx Xxxxx ▪ Gestione di Portafogli Xxxxx XxxxxxxxRicezione e trasmissione di ordini Xxxxxxx Xxxxxxx ▪ Consulenza in materia d’investimenti Xxxxxxx Xxxxxxx ▪ Collocamento Xxxxxxx Xxxxxxx ▪ Relazioni con la Clientela privata Xxxxx Xxxxxxx (ad i.)
Direzione. La Direzione è composta da due o più Direttori, eletti e revocati in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione. I direttori sono sottoposti alle direttive del Consiglio di Amministrazione ovvero dell'Assemblea dei Soci qualora la società non abbia nominato un Consiglio di Amministrazione. La principale funzione dei Direttori è la rappresentanza della società nei confronti di terzi. Lo statuto stabilisce il numero di Direttori, le modalità di sostituzione, la durata del mandato e l’attribuzione dei poteri.
Direzione. All’organizzazione e al funzionamento della Sezione è preposto un Direttore o Segretario che, secondo le direttive del Presidente e del Consiglio Generale, organizza i servizi, predispone gli organici ritenuti opportuni, e dà attuazione e svolgimento a tutte le operazioni in cui si concreta l’attività della Sezione. Il Direttore o Segretario partecipa alle riunioni di tutti gli Organi della Sezione e conserva i verbali delle riunioni stesse. Il Direttore o Segretario è assunto o nominato con delibera del Consiglio Generale della Sezione. La Sezione, comunica all’Associazione Industriali l’assunzione alle proprie dirette dipendenze del Direttore o Segretario. Qualora la Sezione non provveda ai sensi del comma 3 il Direttore o Segretario è nominato dal Consiglio Generale della Sezione su proposta del Direttore dell’Associazione Industriali. Nel caso di cui al comma precedente il Direttore o Segretario della Sezione fanno parte dell’organico dell’Associazione Industriali. Il Direttore o Segretario, qualunque sia il suo inquadramento, per le materie trasversali comuni a più settori industriali si coordina con il Direttore dell’Associazione Industriali.
Direzione. 2.1. La preparazione del campo di gara compete alla società organizzatrice, dietro indicazioni da parte della Commissione Artistica/ACTG. 2.2. La preparazione del programma di gara/manifestazione è compito della Commissione Artistica/ACTG che darà le necessarie istruzioni alla società organizzatrice.
Direzione. Il Direttore è il soggetto responsabile dell’intervento. Le sue sono funzioni amministrativo/organizzative, con compiti di supervisione, responsabilità e controllo. Pertanto tale funzione non è in nessun modo delegabile e non è mai realizzabile da soggetti esterni. Il parametro massimo di spesa per la funzione di direzione e valutazione è quantificato in euro 60,00/ora.
Direzione. La direzione è lo strumento esecutore delle decisioni del Consiglio di Amministrazione. Opera effettuando le opportune scelte strategiche, trasmettendole alle Aree subordinate e controllandone la puntuale esecuzione, in un’ottica di semplificazione organizzativa e di processo. Il tutto sotto la direzione e la vigilanza dello stesso Consiglio. Comprende, come illustrato nella Figura 2. Direzione, il Direttore generale, il Vicedirettore e responsabile del controllo di gestione, anche responsabile del trattamento dei dati in merito agli obblighi derivanti dal Regolamento 679/2016 e referente per il Registro Nazionale degli Aiuti, un Assistente di direzione, che ha lo scopo di supportare la direzione per quanto riguarda le attività generali del Fondo, quali, a titolo esemplificativo, l’assistenza tecnica al Nucleo di Valutazione, il raccordo delle funzioni con le società esterne addette ai controlli di audit, etc. e la Segreteria generale, impegnata nel supporto alla direzione per quanto riguarda aspetti logistici, organizzativi e comunicazione istituzionale con ANPAL e Ministeri.
Direzione. I responsabili delle Aree organizzative rappresentate, indipendentemente dagli ambiti di competenza coordinate, hanno alcune responsabilità di carattere comune. In particolare, devono: 🞟 agire in conformità con le direttive del CdA, degli organi statutari e del direttore incaricato; 🞟 perseguire il raggiungimento degli obiettivi generali dell’organizzazione, assicurando la qualità dei servizi erogati; 🞟 assicurare lo svolgimento dei controlli finalizzati a garantire la regolarità del servizio, il contenimento dei rischi, la completezza e correttezza dei flussi informativi; 🞟 verificare, qualora le attività di competenza vengano svolte avvalendosi di service esterni, il servizio/prodotti ricevuti; 🞟 garantire la corretta applicazione delle direttive e delle policy del Fondo, nonché l’omogeneità dei comportamenti organizzativi all’interno della propria struttura; 🞟 garantire il rispetto dell’assetto organizzativo in un’ottica di costante miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi; 🞟 seguire l’evoluzione della normativa di riferimento anche collaborando per la diffusione delle informazioni e delle conoscenze all’interno del Fondo, anche segnalando alle Aree competenti la necessità di adeguamento delle disposizioni operative; 🞟 fornire consulenza e supporto alle altre Aree per le attività di propria competenza; 🞟 segnalare costantemente, per il proprio ambito di competenza, gli aggiornamenti dei contenuti da apportare al sito xxx.xxxxxxxxxx.xxx; 🞟 contribuire alla gestione delle risorse tecniche disponibili secondo criteri di efficacia ed efficienza, perseguendo coerenti obiettivi di economicità nel loro utilizzo; 🞟 collaborare allo sviluppo e all’aggiornamento delle applicazioni informatiche contribuendo all'individuazione delle esigenze e partecipando alle analisi funzionali e di definizione del rapporto costi/benefici; 🞟 garantire l’espletamento di ogni e qualsiasi attività anche non espressamente indicata dal presente documento conseguente o correlata alle funzioni di seguito assegnate o, comunque, finalizzata al raggiungimento della mission del Fondo. Si riportano di seguito e per ciascuna Area, le responsabilità affidate per lo svolgimento dei processi organizzativi al fine di fornire una rappresentazione delle funzioni e del loro coordinamento.
Direzione. 6.1.1. Nei singoli Uffici si opererà in modo da eliminare la stretta suddivisione dei compiti, fatta salva la responsabilità decisionale ed organizzativa dei preposti nonché dei compiti specifici stabiliti da norme regolamentari o di legge. Ciascun addetto dovrà utilizzare gli strumenti informatici messi a disposizione previa adeguata formazione ed aggiornamento professionale, se necessario. 6.1.2. Per i quadri aziendali sarà stipulato un apposito ulteriore accordo.
Direzione. È ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui al primo periodo non è ammessa se finalizzata ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara. Nel caso del servizio oggetto di questo disciplinare, per raggruppamento di tipo verticale si intende un raggruppamento di operatori economici in cui il mandatario esegue le prestazioni di servizi o di forniture indicati come principali anche in termini economici, i mandanti quelle indicate come secondarie; per raggruppamento orizzontale quello in cui gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di prestazione; le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara la prestazione principale e quelle secondarie. Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino alla estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali. Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del vigente Codice degli appalti, alle gare, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio
Direzione. Nell’eventualità di ricorso ad intermediari finanziari il modulo di fidejussione deve contenere gli estremi dell’autorizzazione di cui all’art. 127, comma 3, del Regolamento di attuazione ed esecuzione approvato con D.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207. La garanzia provvisoria dovrà essere corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante. In alternativa, la sottoscrizione della garanzia provvisoria potrà essere corredata da autentica notarile. La garanzia provvisoria deve prevedere espressamente: − la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; − Una validità di 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione dell’offerta. La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta: • in caso di R.T.I. costituito, dalla impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento; • in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande; • in caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. c) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio; • in caso di consorzi di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) ed e)del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, già costituiti dal Consorzio medesimo. L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 105 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, qualora l'offerente risultasse affidatario. Le cauzioni devono altresì riportare nell’oggetto la seguente dicitura: Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, con procedura negoziata per il servizio di gestione del bar interno presso il V Reparto Mobile di Torino, sito in questa xxx Xxxxxx 0...