Xxxxxxx nella consegna Clausole campione

Xxxxxxx nella consegna. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell’Amministrazione l’appaltatore può chiedere la recessione dal contratto. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di recessione dal contratto e tardiva consegna l’impresa ha diritto al risarcimento dei relativi danni, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera (importo netto totale/gg durata appalto), calcolato dal giorno della notifica dell’istanza di recesso fino alla data dell’effettiva consegna]. Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue.
Xxxxxxx nella consegna. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell’Amministrazione Capitolina l’Appaltatore -a norma dell’art. 153 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) e con le modalità, a pena di decadenza, ivi definite- può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento della richiesta, il rimborso all’Impresa sarà contenuto nei limiti stabiliti dall’art.157 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di recesso dal contratto e tardiva consegna l’Impresa ha diritto al risarcimento dei relativi danni ai sensi del citato dall’art. 157 comma secondo del D.P.R. 207/2010. Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’Appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue.
Xxxxxxx nella consegna. 1. Il rispetto dei termini di consegna da parte della Venditrice presuppone ed è condizionato all’adempimento del Cliente ai propri obblighi.
Xxxxxxx nella consegna. Per ogni giorno di ritardo nelle scadenze pattuite per la consegna stabilite nei verbali di affidamento è prevista l'applicazione di una penale giornaliera a carico dell'Impresa del 0,5 0/00 (zerovirgolacinque per mille) del corrispettivo di cui al successivo art. 19, comma 2.
Xxxxxxx nella consegna. Per ogni giorno di ritardo nelle scadenze pattuite per la consegna stabilite nei verbali di affidamento è prevista l'applicazione di una penale giornaliera a carico dell'Impresa del 2% del valore dell'attività consegnata in ritardo.
Xxxxxxx nella consegna. 11.1 L'acquirente ha il diritto di richiedere la liquidazione dei danni per la consegna ritardata, a condizione che il ritardo sia stato causato per colpa del fornitore e che l'acquirente abbia subito un danno a causa di tale ritardo. Se può essere fornito del materiale in sostituzione per soddisfare il cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcun risarcimento per il ritardo.
Xxxxxxx nella consegna. (1) Qualora il termine concordato non possa essere rispettato da noi o dai nostri fornitori a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo, esso sarà prorogato di conseguenza. Una tale circostanza sarà tempestivamente notificata all'Acquirente. Qualora le circostanze ostative persistano ancora a un mese dalla scadenza del termine di consegna concordato, ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto. Si escludono ulteriori pretese per un mancato rispetto dei termini di consegna per cause estranee alla nostra responsabilità.
Xxxxxxx nella consegna. Per ogni giorno di calendario, o frazione, di ritardo, non imputabile alle Amministrazioni contraenti ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto alla Data di Consegna o al termine previsto per la sostituzione di apparati non conformi, di cui rispettivamente al Capitolo 2 del Capitolato Tecnico e all’articolo 9 della Convenzione, la Società ATI DeltaDator S.p.A. - Nexitec S.p.A. è tenuta a corrispondere ad ogni singola Amministrazione contraente interessata alla consegna, una penale pari al 2% (due per cento) dell’importo della fornitura oggetto di ritardo, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Qualora il ritardo avesse durata superiore a 20 (venti) giorni di calendario, le Amministrazioni contraenti si riservano il diritto di risolvere in tutto od in parte il contratto, perfezionato con l’invio dell’Ordinativo di fornitura, fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del danno subito. La penale sarà applicabile anche qualora il ritardo sia imputabile a terzi. Deve considerarsi ritardo anche il caso di collaudo con esito negativo, di cui all’art. 9, commi 7 e 10 della Convenzione. Per maggiori ed ulteriori informazioni si rimanda all’articolo 13 – “Penali” della Convenzione.
Xxxxxxx nella consegna. 5.1 Il fornitore è tenuto a risarcire a Tratter i danni conseguenti ai ritardi di consegna.
Xxxxxxx nella consegna. I termini di consegna sono essenziali. Il ritardo nei termini di consegna è causa di risoluzione del con- tratto: il compratore può rifiutare la merce, salvo che lo stesso abbia posto “in mora” il venditore, concedendogli una proroga di 48 ore per la consegna. Il ritardo della consegna causato da deficienza di vagoni, o da al- tre cause di forza maggiore, non può dare motivo al compratore di rifiutare la merce; in ogni caso il venditore, a richiesta del compra- tore, è tenuto a mettere a disposizione la merce venduta nel luogo del carico o dove essa trovasi, salvo rimborso delle spese normali di trasporto dal magazzino del venditore alla stazione ferroviaria. Salvo patto contrario e salvo il caso di trasporto per ferrovia, la merce viaggia per conto, rischio e pericolo del compratore, se acqui- stata franco partenza; viaggia per conto, rischio e pericolo del ven- ditore, se acquistata franco arrivo. Il pagamento si fa abitualmente nella mani del venditore al suo domicilio, oppure al mercato. Xxxxx xxxxx speciali il pagamento è eseguito “per cassa” o “per contanti”, oppure con assegno, senza sconto, a consegna effettuata, oppure al mercato immediatamente successivo al giorno della con- segna o del ricevimento della merce. La merce si intende difettosa, avariata o adulterata, quando non corrisponde, salvo i limiti di tolleranza stabiliti, alle diciture in base alle quali è stata venduta o al campione sulla scorta del quale il con- tratto è stato concluso. Qualora tra la merce contrattata e quella ricevuta, il compratore riscontri una differenza di qualità a suo danno, egli deve darne co- municazione al venditore, o all’incaricato della consegna o al media- tore, appena ricevuta la merce, a mezzo telegramma o raccoman- data da spedirsi entro 24 ore; se la differenza viene riconosciuta dal venditore, le parti concordano fra esse, con o senza il concorso del mediatore, l’abbuono del prezzo. In difetto di accordo fra le parti l’abbuono stesso è stabilito a mezzo di un arbitro amichevole (vedasi anche quanto contenuto nell’art. 173): gli arbitrati per differenza di qualità devono essere chiesti entro 8 giorni dalla data di comunicazione del compratore al venditore.