Xxxxxxx nella consegna Clausole campione

Xxxxxxx nella consegna. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell’Amministrazione l’appaltatore può chiedere la recessione dal contratto. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di recessione dal contratto e tardiva consegna l’impresa ha diritto al risarcimento dei relativi danni, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera (importo netto totale/gg durata appalto), calcolato dal giorno della notifica dell’istanza di recesso fino alla data dell’effettiva consegna]. Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue.
Xxxxxxx nella consegna. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto dell’Amministrazione Capitolina l’Appaltatore -a norma dell’art. 153 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) e con le modalità, a pena di decadenza, ivi definite- può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento della richiesta, il rimborso all’Impresa sarà contenuto nei limiti stabiliti dall’art.157 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei Contratti Pubblici. Nel caso di mancato accoglimento della richiesta di recesso dal contratto e tardiva consegna l’Impresa ha diritto al risarcimento dei relativi danni ai sensi del citato dall’art. 157 comma secondo del D.P.R. 207/2010. Il compenso di cui sopra verrà liquidato all’Appaltatore in occasione del primo stato d’avanzamento successivo alla ritardata consegna delle aree residue.
Xxxxxxx nella consegna. 1. Il rispetto dei termini di consegna da parte della Venditrice presuppone ed è condizionato all’adempimento ai propri obblighi da parte del Cliente. 2. Se la consegna viene ritardata, in tutto o in parte, per dolo, colpa o altri motivi da ricondurre al Cliente, la Venditrice, in aggiunta agli altri rimedi di legge o previsti dal Contratto, può addebitare al Cliente i costi per: (i) ogni tentativo di consegna non andato a buon fine (quantificato in Euro 100, salvo il risarcimento del maggior danno); (ii) il deposito della merce, a rischio del Cliente, in luogo liberamente scelto dalla Venditrice; e (iii) una somma pari allo 0,5% (zero virgola cinque percento) dell’importo del Contratto per ogni primo giorno del mese di calendario fintanto che la merce non è stata consegnata. Inoltre, la Venditrice ha la facoltà di emettere la fattura relativa al Contratto la cui consegna è stata ritardata a causa del Cliente. 3. Se la consegna viene ritardata, in tutto o in parte, per dolo, colpa o motivi da ricondurre alla Venditrice, fatto salvo quanto previsto all’art. 13 (forza maggiore), il Cliente può risolvere il Contratto esclusivamente ai sensi dell’art. 1454 cod. civ., previa diffida con termine di 15 (quindici) giorni.
Xxxxxxx nella consegna. 11.1 L'acquirente ha il diritto di richiedere la liquidazione dei danni per la consegna ritardata, a condizione che il ritardo sia stato causato per colpa del fornitore e che l'acquirente abbia subito un danno a causa di tale ritardo. the purchaser is not entitled to make the dimensional drawings available to third parties or to have them used by a third party.
Xxxxxxx nella consegna. 11.1 L'acquirente ha il diritto di richiedere la liquidazione dei danni per la consegna ritardata, a condizione che il ritardo sia stato causato per colpa del fornitore e che l'acquirente abbia subito un danno a causa di tale ritardo. Se può essere fornito del materiale in sostituzione per soddisfare il cliente, quest'ultimo non ha diritto ad alcun risarcimento per il ritardo. 11.2 L'indennizzo per ritardata consegna non supera il ½ % della parte di fornitura in ritardo per ogni settimana intera di ritardo e non supera in nessun caso il 5 % del prezzo contrattuale della parte di fornitura in ritardo. Per le prime quattro settimane di ritardo non è dovuto alcun risarcimento. 11.3 Qualsiasi ritardo nelle forniture non conferisce al cliente alcun diritto e pretesa oltre a quelli espressamente stipulati in questi articoli 9.1 e 9.2.
Xxxxxxx nella consegna. (1) Qualora il termine concordato non possa essere rispettato da noi o dai nostri fornitori a causa di circostanze al di fuori del nostro controllo, esso sarà prorogato di conseguenza. Una tale circostanza sarà tempestivamente notificata all'Acquirente. Qualora le circostanze ostative persistano ancora a un mese dalla scadenza del termine di consegna concordato, ciascuna delle parti ha la facoltà di recedere dal contratto. Si escludono ulteriori pretese per un mancato rispetto dei termini di consegna per cause estranee alla nostra responsabilità. (2) In caso di ritardi nella consegna attribuibile alla nostra responsabilità, l'Acquirente ha il diritto di richiedere un'indennità forfettaria per ogni settimana intera di ritardo pari al 3% del valore di consegna in questione, fino ad un massimo del 12% del valore di consegna, nella misura del danno arrecato da tale ritardo. L'Acquirente potrà inoltre fissare (la forma scritta è sufficiente) un ragionevole periodo di grazia, il quale dovrà essere di almeno 15 giorni. Trascorso il periodo senza buon esito, egli ha il diritto di recedere dal contratto o di chiedere il risarcimento dei danni in luogo dell'adempimento. La responsabilità per danni dovuti a ritardi nella consegna è soggetta alle disposizioni sui difetti e alla responsabilità ai sensi degli articoli 9 e 10.
Xxxxxxx nella consegna. 5.1 Il fornitore è tenuto a risarcire ad Autotest i danni conseguenti ai ritardi di consegna. 5.2 Se il fornitore è in ritardo nella consegna, Autotest può pretendere l’adempimento prorogando adeguatamente il termine (in genere il termine successivo è di 10 giorni lavorativi), oppure esercitare la facoltà di recesso dal contratto. In ogni caso è dovuta una penale per il ritardo pari al 2% del volume dell’ordine per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10% dell’intero quantitativo dell'ordine. Inoltre, Autotest si riserva il diritto al risarcimento del danno ulteriore all’ammontare della penale. 5.3 Se il termine prorogato, previsto dall’art. 5.2, non dovesse essere rispettato dal fornitore, Autotest potrà recedere dal contratto con comunicazione scritta e con riferimento a tutta la quantità di merce che non è stata fornita. Questa disposizione si applica anche in relazione alla merce consegnata, che però non può essere utilizzata senza la merce che risulta non essere stata consegnata. In tal caso, Autotest avrà diritto alla restituzione dei pagamenti effettuati per la merce non consegnata e per la merce consegnata ma non utilizzabile. Inoltre, qualora il ritardo di consegna sia imputabile al fornitore per colpa, anche lieve, Autotest si riserva il diritto al risarcimento delle spese giustificate che ha
Xxxxxxx nella consegna. Con riferimento al ritardo delle consegne da parte del FORNITORE, si applicano le disposizioni previste dalla legge applicabile.
Xxxxxxx nella consegna indumenti puliti:
Xxxxxxx nella consegna. Per ogni giorno di ritardo nelle scadenze pattuite per la consegna stabilite nei verbali di affidamento è prevista l'applicazione di una penale giornaliera a carico dell'Impresa del 2% del valore dell'attività consegnata in ritardo.