Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da: 1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, per un importo corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e costituita, a scelta del concorrente: a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito; b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.; c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte. 1) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice). 2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito; d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta; e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE; f) prevedere espressamente: 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore; 2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile; 3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che: a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento; c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiali Di Consumo
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, per un importo corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa pari ad euro 10.000,00 (euro diecimila/00) e costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio con assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.Arzachena;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’art.106 all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono In caso di prestazione della cauzione provvisoria con assegno o in via esclusiva titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 emissione del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione delle offerte.ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
1a) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto previsti dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957all’art.1957, comma 2, 2 del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).civile ;
2b) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;.
dc) avere validità per giorni almeno 180 giorni gg dal termine ultimo per la presentazione dell’offertadell’offerta ;
ed) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o , consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
fe) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 all’art.113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura dei lavori risultante dal relativo certificato). La cauzione provvisoria è resta stabilita nella misura del pari ad almeno euro 10.000,00 (euro diecimila/00) [2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorrecomplessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura minima del 10% dell’importo contrattuale (ai sensi dell’art. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG113 del D.lgs. 163/2006). La mancata presentazione Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria ovvero è stabilita in misura pari ad almeno euro 5 .000,00 (euro cinquemila/00) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura m i n i m a del 5% dell’importo contrattuale. La presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014gara. Ai sensi dell’art. dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare .
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. dall’articolo 113 del Codice e dall’art. dall’articolo 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ;
b) la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti polizza assicurativa di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34all’articolo 129, comma 1, del CodiceCodice e di cui all’articolo 125, il concorrente può godere comma 1 del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.Regolamento, per una somma assicurata:
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Strade Comunali
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, da cauzione provvisoria, intestata all'ATS SARDEGNA, Area Socio Sanitaria Locale di Oristano, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo pari a € € 2.072,46, corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e costituitacomplessivo dell’appalto, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) concorrente da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgsD.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) . In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione o polizze assicurative , queste dovranno: essere conformi conforme agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito trasporti e previamente concordato con l’art. 75 del Codice).
2) le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; essere prodotte in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) ; In caso di garanzia provvisoria in formato digitale: la stessa deve essere presentata in originale e cioè su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale. In alternativa il concorrente può presentare una copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente, a patto che la conformità della copia all'originale in tutte le sue componenti sia attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato. avere validità per almeno 180 giorni gg. - dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) ; essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione; qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) ; prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) d. la dichiarazione dichiarazione, a pena di esclusione, contenente l’impegno di un fideiussore, a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva definitiva, di cui all’art. 113 103 del Codice, in a favore della stazione appaltantedell'ATS SARDEGNA, valida fino alla data Area Socio Sanitaria Locale di emissione del certificato Oristano ASSL di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del Oristano.
2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 7593, comma 67, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento D.lgs. n. 50/2016, l'importo della stipula garanzia, e del contrattosuo eventuale rinnovo, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta 50 per cento per i concorrenti gli operatori economici ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 900014064 -1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Il possesso Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del D. Lgs n. 50/2016, così come modificato dal D. Lgs 56/2017, la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di tale requisito informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articono 84 e91 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.
3. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve essere segnalato in sede di offerta presentare: la cauzione definitiva, nella misura e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi dall’art. 103 del DPR 445/2000Codice; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, Ai sensi dell’art. 37103, comma 27, del CodiceD.lgs. 50/2016, l’Impresa Aggiudicataria e altresì obbligata a stipulare la polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, nelle forme e modalità previste dal D. M. 12.03.2004, n. 123 - schema tipo 2.3 - per i seguenti importi: − Sezione A – Copertura assicurativa stipulata nelle forme del “Contractors all Risks” (CAR), che copra i danni, subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o consorzio ordinario della distruzione totale o parziale di concorrenti impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo garantito pari a Euro 103.623,23 non inferiore all'importo del contratto − Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile (RCT) per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, per un importo garantito pari ad Euro 500.000,00 (euro cinquecentomila/00). Ai sensi dell’art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, l’erogazione dell’anticipazione del prezzo di cui all’artallo stesso articolo è subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, nelle forme e modalità previste nello stesso art. 3435, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio18 cit.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinary Agreement
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 75 dall’art.93 del Codice, per un importo corrispondente pari al 2% (due per cento) del valore stimato dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e dell’affidamento, quindi di €.4.910,00 (quattromilanovecentodieci/00).
10.2 La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 con versamento presso il Servizio una sezione di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante;
c) c. da fideiussione bancaria rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurativa, assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 dall’art.161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla data di presentazione delle offertevigente normativa bancaria assicurativa.
1) essere conformi agli schemi 10.3 L'offerta è altresì corredata, a pena di polizza tipo esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al comma 4 dell’art. 127 all’articolo 103 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice)Codice qualora l'offerente risultasse affidatario.
2) 10.4 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1 essere prodotte prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 dell’art.18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 n.445 e xx.xx. iiss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito. In caso di fideiussione in formato digitale, la stessa deve essere presentata in originale e, cioè, su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale. In alternativa, sarà ammessa anche copia su supporto cartaceo della polizza generata informaticamente a condizione che sia verificabile in sede di gara la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore;
d) 1. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano a 2. in caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere tassativamente intestate intestata a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) 3. prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 all’art.1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 all’art.1957 2° co. del codice civile;
3) la loro operatività c. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;.
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). 10.5 La mancata presentazione della cauzione provvisoria garanzia provvisoria, ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori una garanzia provvisoria di valore inferiore o prive priva di una o più delle caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art.83 co. 9 del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di esclusione cui al paragrafo 6.7 del presente disciplinare, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. gara.
10.6 Ai sensi dell’art. 75dell’art.93, comma 6co. 6 del Codice, del Codice la cauzione garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, dell’art.93 co. 9 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. .
10.7 All’atto della stipula stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare presentare la cauzione garanzia definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 dall’art.103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’artdall’art.103 del Codice. 113 Ai sensi dell’art.103 co. 9 del Codice ove la garanzia definitiva sia prestata in forma di fideiussione, questa deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dall’artdei trasporti ove disponibile. 123 Ai sensi dell’art.103 co. 10 del Regolamento. Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10.8 L’importo della cauzione garanzia provvisoria e della cauzione definitiva garanzia definitiva, ai sensi dell’art.93 co. 7 del Codice, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il L’importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione suindicata, per i concorrenti in possesso di tale requisito deve essere segnalato registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n.1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con le riduzioni suindicate, per i concorrenti in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n.66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire dei benefìci di cui al presente paragrafo, il concorrente segnala, in sede di offerta (nel modulo DGUE, Parte IV^, Sezione D, e documentato nella Domanda di partecipazione)il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi previsti prescritti dalle norme vigenti (originalevigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, copia autenticatanon cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, dichiarazione sostitutiva per i concorrenti in possesso del rating di atto notorio legalità o copia conforme all’originale della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia decreto legislativo n. 231/2001 o di un valido documento d’identità certificazione social accountability 8000, o di certificazione del dichiarante). La presentazione sistema di una garanzia dimidiata senza che gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i concorrenti in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. gestione della sicurezza delle informazioni.
10.9 Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 37, comma 2, dell’art.48 co. 1 del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, all’art.45 co. 2 lett. e), ) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso nell’ipotesi in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume assuma nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.e
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta Ai sensi dell’art. 93 del Codice, l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1correda da una “garanzia provvisoria”, a pena di esclusione. La cauzione provvisoria, come definita deve essere pari agli importi di cui alla sottostante tabella Lotto 1 38.000,00 (*) Lotto 2 38.000,00 (*) (*) fatto salvo quanto disposto dall’art. 75 93, comma 7, del Codice, per un importo corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa D.Lgs. 50/2016 e costituita, a scelta del concorrente:
a) s.m.i. e deve essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) da fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell’albo nell’elenco speciale di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgsD.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’artgaranzie. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) essere conformi agli schemi dell’offerta. La cauzione provvisoria è altresì corredata, a pena di polizza tipo esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui al all’art. 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario. Nel caso di offerta sottoscritta da più imprese con la dichiarazione del relativo impegno a costituirsi in associazione temporanea di imprese o in consorzio di cui all’art. 48, comma 4 8, del Codice, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento o consorzio. Si precisa che deve essere prodotta una garanzia provvisoria distinta per ciascuno dei lotti per i quali si partecipa e ciascuna garanzia provvisoria deve riportare l’indicazione del lotto cui si riferisce. Ai sensi dell’art. 127 103 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi Codice, all’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario dovrà prestare una “garanzia definitiva”, sotto forma di polizza-tipocauzione o fideiussione e con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, del Codice. Entrambe le garanzie devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 nonché la operatività della l. 11 febbraio 1994garanzia entro 15 giorni, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciareStazione Appaltante. L’importo della garanzia provvisoria e della garanzia definitiva può essere ridotto nei casi e nelle misure dettagliate all’art. 93, comma 7, del Codice. Per fruire delle riduzioni, il concorrente dovrà segnalare, in caso sede di aggiudicazione dell’appaltoofferta, a richiesta del concorrenteil possesso dei relativi requisiti, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale inserendo nella busta “A- Documentazione Amministrativa” l’originale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma copia conforme delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta varie attestazioni e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014certificazioni. Ai sensi dell’art. 7593, comma 6, del Codice Codice, la cauzione provvisoria verrà sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario automaticamente, al momento della stipula del contratto, mentre agli nei confronti degli altri concorrenticoncorrenti sarà svincolata entro trenta giorni dall’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 7593, comma 9, del Codice. Almeno 10 giorni prima dell’inizio di esecuzione dell’Accordo Quadro, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto l’Appaltatore sarà tenuto a produrre al RUP copia della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti polizza assicurativa prevista dall’art. 113 103, comma 7, del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’artD. Lgs. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamenton. 50/2016. L’importo della cauzione provvisoria e somma assicurata contro i danni dovrà essere pari all’importo dell’Accordo Quadro mentre il massimale per l’assicurazione della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciataresponsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% dell’importo assicurato, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema con un minimo di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso 500.000,00 euro ed un massimo di tale requisito deve essere segnalato in sede 5.000.000,00 di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzioeuro.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, per un importo corrispondente al pari a 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa complessivo dell’appalto e costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 con versamento presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.tesoreria comunale;
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, avente validità per almeno 180 giorni contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione delle offerteultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.
11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere conformi conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d3) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
5) avere validità per almeno 180 giorni a dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e6) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f7) prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale di cui all’art. 324 del Regolamento o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura delle prestazioni risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG).
11.4. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori una cauzione di valore inferiore o prive priva di una o più delle caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014esclusione;
11.5. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
11.6. All’atto della stipula stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento;
11.7. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione.
11.8. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
Appears in 1 contract
Samples: Bando Di Gara
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1. ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione provvisoriao di fideiussione, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto e precisamente a base d’asta del lotto per cui si partecipa e € 37.019,22 (euro trentasettemila diciannove/22). L’importo della cauzione non dovrà presentare arrotondamenti in difetto.
11.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltantedi AGEA; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanticontanti con versamento, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato con vincolo di accredito sulla contabilità speciale n. 1300, denominato “AGEA – Aiuti e Ammassi comunitari”, oppure in alternativa mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali bonifico bancario o postale utilizzando il codice IBAN IT 73 W01 0000 0000 0000 0000 1300. IT 49 R 02008 04810 000401051244 La quietanza o il bonifico dovranno riportare la causale: “Cauzione provvisoria: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di latte crudo trasformato in UHT parzialmente scremato in aiuto alimentare agli indigenti”. In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso il Servizio cui l’AGEA dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.facilitare lo svincolo della medesima;
c) c. da fideiussione bancaria rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurativaassicurative, o fideiussione che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 5858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, avente validità prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx.
11.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per almeno 180 giorni dalla data l’esecuzione del contratto, di presentazione delle offertecui all’art. 103 del Codice, in favore dell’AGEA.
11.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii.445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d2) riportare l’autentica della sottoscrizione;
3) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’AGEA, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo periodo, del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
6) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o consorzio, il GEIE;
f7) prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’AGEA;
4) d. la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appaltoqualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a richiesta la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva contratto di cui all’art. 113 103 del Codice, Codice in favore della stazione appaltante, dell’AGEA valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% certificato (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui in alternativa, si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIGprovvisoria). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinary Regulations for Tender
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, da garanzia provvisoria come definita dall’art. 75 93, comma 1, del Codice, per un importo corrispondente al 2% dell’importo pari a base d’asta Euro 240.000,00.
10.2) L’operatore economico in sede di offerta, in possesso dei relativi requisiti documentati nei modi prescritti dalla normativa vigente, può fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del lotto per cui si partecipa Codice.
10.3) I documenti attestanti i requisiti (certificazioni e/o autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i. nel caso l’operatore economico sia una microimpresa, piccola o media impresa) devono essere prodotti esclusivamente su supporto informatico con firma digitale riportante la dicitura “Documentazione busta A” inserito all’interno della Busta A - documentazione amministrativa.
10.4) La cauzione può essere costituita, a scelta del dell’operatore economico concorrente:
a10.5) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore La cauzione deve essere al corso del giorno del deposito;
b) prodotta in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, DPR n. 445 e xx.xx. ii445/2000 s.m.i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;garantito esclusivamente su supporto informatico a firma digitale riportante la dicitura “Cauzione” da inserirsi nella busta “A” documentazione amministrativa.
d10.6) La cauzione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il fideiussore nei confronti della Stazione appaltante (DA INSERIRSI SULLO STESSO SUPPORTO INFORMATICO DI CUI SOPRA).
10.7) La cauzione deve avere validità per almeno 180 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;presentazione
e10.8) La cauzione deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 365 giorni, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE scaduti i 365 giorni non sia ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;intervenuta l’aggiudicazione (art. 93 comma 5 del Codice) (DA INSERIRSI SULLO STESSO SUPPORTO INFORMATICO DI CUI SOPRA).
f10.9) La cauzione deve prevedere espressamente:
1a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante;.
410.10) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria L'offerta è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrentialtresì corredata, ai sensi dell’art. 7593, comma 98, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazionedall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell’accordo quadro, di cui all’art. All’atto della stipula 103 del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000(DA INSERIRSI SULLO STESSO SUPPORTO INFORMATICO DI CUI SOPRA).
10.11) In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la certificazione del sistema garanzia definitiva da costituire è aumentata di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Il possesso Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di tale requisito deve essere segnalato in sede due punti percentuali per ogni punto di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. ribasso superiore al 20%.
10.12) Si precisa che:
a. 10.12.1) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 3748, comma 21 terzo periodo, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 3445, comma 1, 2 lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazionedelle predette certificazioni;
b. 10.12.2) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazionedelle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;.
c. 10.12.3) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
10.12.4) qualora la “garanzia provvisoria” si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
10.13) L’Appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare alla Committente, per ogni contratto applicativo, una polizza assicurativa di tipo “tutti i rischi” (C.A.R.) ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice e alle condizioni indicate nei documenti di gara.
10.14) Ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dall’art. 103, comma 8, del Codice, l’aggiudicatario, inoltre, dovrà rilasciare la polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi nonché la polizza di assicurazione per R.C.T. per danni cagionati a terzi previste all’art. 103, comma 8, citato, come meglio precisato nei documenti di gara.
10.15) Si precisa che le garanzie fideiussorie previste dai documenti di gara devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell’”allegato A – Schemi Tipo” del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31.
Appears in 1 contract
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di fideiussione, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente pari al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa complessivo dell’appalto e costituitaprecisamente ad € 7.893,40 (Euro settemilaottocentonovantatre/40), a scelta del concorrente:beneficiario la Provincia di Salerno.
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN 10.2. IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) La garanzia provvisoria è costituita da fideiussione bancaria rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurativa, o fideiussione assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 5858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, avente validità per almeno 180 giorni dalla data prima di presentazione delle offerte.procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia:
10.3. La prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione dovrà:
1) essere conformi conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 93 del Codice).;
2) essere prodotte prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xxd.p.r. ii.445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d3) riportare l’autentica notarile della sottoscrizione, con la verifica dei poteri di firma;
4) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Provincia di Salerno, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
5) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e6) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, dovrà riguardare ai sensi dell’art.93, co.1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo ;
7) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o consorzio, il GEIE;
f) 8) prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, per un importo corrispondente al pari a € 8.744,10 (Euro ottomilasettecentoquarantaquattro/10), 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa complessivo dell’accordo quadro e costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltanteappaltante con le modalità che saranno comunicate in caso di espressa richiesta; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio con versamento da effettuarsi sul Conto Corrente Depositi Cauzionali conto corrente bancario n. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Xxxx Xxxx, 5 00185 Roma, IBAN . coordinate bancarie internazionali: IT 49 R 71 I 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.05227 000400014148;
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) 11.2. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 7.6. del presente disciplinare e dovrà essere conformi reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.
11.3. La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all’incameramento della stessa nell’ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato. Non si procederà all’incameramento della stessa nel caso in cui il concorrente, in possesso dei requisiti sopradetti, decida di non avvalersi del soccorso istruttorio.
11.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
11.5. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.5.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema - tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).;
2) 11.5.2. essere prodotte prodotta in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) 11.5.3. riportare l’autentica notarile della sottoscrizione, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
11.5.4. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
11.5.5. avere validità per almeno 180 giorni 365 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) 11.5.6. qualora si riferiscano riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate intestata a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) 11.5.7. prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva, di cui agli artt. 113 del Codice e 123 del Regolamento.
11.6. La cauzione provvisoria resta stabilita nella misura pari ad € 8.744,10 (Euro ottomilasettecentoquarantaquattro/10), 2% dell’importo complessivo dell’Accordo quadro, e la cauzione definitiva nella misura di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 7540, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 97, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto qualora il concorrente sia in possesso della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato , la cauzione provvisoria stabilita in sede di offerta € 4.372,05 (Euro quattromilatrecentosettantadue/05), 1% dell’importo complessivo dell’Accordo quadro, e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originalela cauzione definitiva, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale come determinata ai sensi dell’art. 113, comma 1, del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità Codice, è ridotta del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione50%.
11.7. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
d. in caso di partecipazione in consorzio di cui alla lett. c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzioconsorzio o da almeno una delle imprese consorziate.
11.8. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.6. del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
11.9. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
11.10. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell’Accordo quadro, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, sarà comunicato lo svincolo della garanzia, contestualmente all’avvenuta aggiudicazione definitiva, senza la restituzione materiale del documento di cauzione.
11.11. All’atto della stipulazione dell’Accordo quadro l’aggiudicatario deve presentare:
11.11.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento;
11.11.2. la polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del Codice e di cui all’art. 125, comma 1, del Regolamento, come previsto all’articolo 25 del Capitolato Speciale.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Degli Impianti Automatici
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente al pari a € 1.639,34, (2% %) dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa complessivo dell’appalto e costituita, a scelta del concorrenteconcorrente in una delle seguenti modalità:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, con versamento mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali bonifico bancario intestato al Comune di Selargius/Servizio Tesoreria: IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 XX00X0000000000000000000000 presso il Servizio Banca Intesa-SanPaolo Causale: Cauzione provvisoria per partecipazione alla gara di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;realizzazione lavori di “Adeguamento alle norme di sicurezza della scuola elementare di via Roma”.
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 107 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) 10.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere conformi agli schemi presentata anche una dichiarazione di polizza tipo un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 4 3 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 103 del Codice), contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
210.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
a) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con riportare espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantitogarantito ed essere firmata digitalmente dal garante;
db) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore (firmata digitalmente) che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
c) avere validità per almeno 180 giorni gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
ed) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
fe) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva definitiva, di cui all’artagli artt. 113 103 del Codice.
5) La cauzione provvisoria, prevista dall’art. 93 del Codice, può essere ridotta delle percentuali indicate al comma 7 del medesimo articolo qualora il concorrente sia in favore della stazione appaltante, valida fino alla data possesso delle relative certificazioni; per fruire di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il tali riduzioni il possesso di tale requisito deve essere va segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti prescritti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusionevigenti.
10.4. Si precisa che:
a. che in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’artper beneficiare delle riduzioni previste nell’art. 37, 93 comma 27, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se i relativi requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/associate o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;associande.
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in 10.5. In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 3445, comma 12, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzioConsorzio.
10.6. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;
10.7. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
10.8. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
a) la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;
b) la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice per una somma assicurata:
1) per i danni di esecuzione: per un importo non inferiore all’importo contrattuale;
2) per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Di Gara
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti Ai sensi dell’art. 75 del D.lgs. 163/2006 l’offerta deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoriada una garanzia pari ad € 1.160,00 (millecentosessanta/00), come definita dall’art. 75 del Codice, per un importo corrispondente pari al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e costituitaindicato nella lettera d’invito, sotto forma di cauzione o fideiussione a scelta dell’offerente. La cauzione dovrà essere costituita con assegno circolare non trasferibile intestato alla Società degli Interporti Siciliani S.p.A.. La fideiussione, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzatedell’offerente, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve può essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo nell’elenco speciale di cui all’art.106 all’articolo 107 del d.lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte delle finanze. La garanzia deve avere validità di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
1) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui dell’offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al comma 4 dell’art. 127 beneficio della preventiva escussione del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipodebitore principale, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 nonché l’operatività della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula sottoscrizione del contrattocontratto medesimo. In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'articolo 37 del codice, mentre agli altri concorrentila garanzia fideiussoria deve essere presentata su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui dell'articolo 37, comma 5, del codice. La Ditta aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del CodiceD.lgs. n. 163/2006 e una polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’artcome meglio specificato nell’art. 113 7 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzioCapitolato Speciale d’Appalto.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoriaprovvisoria in favore del Comune di Castelpetroso, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente pari a al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa complessivo dell’appalto e precisamente ad 2.810,00 euro e costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 con versamento presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;conto corrente bancario IT 40 N 05390 78120 000000000004
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data intestata a Comune di presentazione delle offerte.Castelpetroso;
1) 11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere conformi agli schemi presentata anche una dichiarazione di polizza tipo un istituto bancario/assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 4 8 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 93 del Codice), contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
2) 11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1. essere prodotte prodotta in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) 11.3.2. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) 11.3.3. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) 11.3.4. prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva definitiva, di cui all’artagli artt. 113 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato.
11.4. La cauzione provvisoria è resta stabilita nella misura del pari ad euro 2.810,00 2% (due percento) dell’importo complessivo dell’appalto riferito ad ogni lotto per e, la cauzione definitiva nella misura di cui si concorreall’art. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso 103 del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014Codice. Ai sensi dell’art. 7593, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 97, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto qualora il concorrente sia in possesso della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la cauzione provvisoria è stabilita in euro 1.405,00, 1% (uno percento) dell’importo complessivo dell’appalto e la cauzione definitiva, come determinata ai sensi dell’art. Il possesso 113, comma 1, del Codice, è ridotta del 50%.
11.5. Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità della “PROVA SCRITTA” prevista, per le polizze assicurative, dall’art. 1888 c.c.. E’ necessario produrre una copia cartacea sottoscritta in originale dal garante. Qualora il contratto di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale assicurazione sia stato perfezionato “a distanza” ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare Regolamento ISVAP n. 34 del 19.03.2010 dovrà comunque essere prodotta la copia di un valido documento d’identità cartacea sottoscritta in originale (vedasi art. 10, comma 4, del dichiaranteRegolamento citato). La presentazione Qualora il contratto di una garanzia dimidiata senza che il possesso assicurazione a distanza sia stato formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, dovrà essere comunque prodotta copia cartacea della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato polizza e documentato costituisce irregolarità essenziale, tutti gli estremi informatici atti a consentire la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusioneverifica dell’autenticità del documento e della firma apposta.
11.6. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 3748, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 3445, comma 12, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 3445, comma 12, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.7. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;
11.8. Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
11.9. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
11.9.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento;
11.9.2. la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice, per una somma assicurata: per i danni di esecuzione: non inferiore all'importo del contratto (importo per la responsabilità civile verso terzi: € 1.000.000,00 (euro unmilione/00).
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione provvisoriao di fideiussione, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente pari al 2% dell’importo a base d’asta complessivo dell’appalto. La stessa deve contenere e dichiarazioni circa le generalità, la qualifica ed i poteri di rappresentanza del lotto per cui si partecipa e funzionario o agente sottoscrittore. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltanteS.A.; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 con versamento presso il Servizio di la Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.comunale;
c) c. da fideiussione bancaria rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurativa, o fideiussione assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 5858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, avente validità prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai siti internet della Banca d’Italia e/o al sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS). In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93, del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per almeno 180 giorni dalla data l’esecuzione del contratto di presentazione delle offerte.cui all’art. 103 del Codice; In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, D.P.R. n. 445 e xx.xx. ii.445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d2) riportare l’autentica della sottoscrizione;
3) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della S.A., la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e5) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporaneiin caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese (art. 93, aggregazioni comma 1, ultimo periodo del Codice), nonché di un aggregazione di imprese di rete o consorzi consorzio ordinari o GEIE non ancora costituitiGEIE, essere tassativamente intestate a dovrà riguardare tutte le imprese che costituiranno il raggruppamentodel raggruppamento temporaneo, l’aggregazione aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il consorzio, GEIE;
f6) prevedere espressamente:
1a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteS.A.;
4d) la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appaltoqualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a richiesta la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva contratto di cui all’art. 113 del Codice103, in favore della stazione appaltante, Codice valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% certificato (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui in alternativa, si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIGprovvisoria). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 7593, comma 6, del Codice Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 7593, comma 9, del Codice, verrà svincolata svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo nonché le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamentoaltre garanzie di legge di cui allo schema di contratto ed al Capitolato Speciale d’Appalto. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISOXXX XX XXX/IEC 17000XXX00000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale93, copia autenticatacomma 7, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenzialeCodice, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusioneper le percentuali ivi indicate. Si precisa che:
a. a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 3445, comma 1, lett. e)2, del CodiceCodice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b. b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 3445, comma 12, del CodiceCodice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzioconsorzio/ aggregazione di imprese di rete.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplina Di Gara
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, da garanzia provvisoria come definita dall’art. 75 93, comma 1, del Codice, per un importo corrispondente al 2% dell’importo pari a base d’asta Euro 84.699,04.
10.2) L’operatore economico in sede di offerta, in possesso dei relativi requisiti documentati nei modi prescritti dalla normativa vigente, può fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del lotto per cui si partecipa Codice. I documenti attestanti i requisiti (certificazioni e/o autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i. nel caso l’operatore economico sia una microimpresa, piccola o media impresa) devono essere prodotti esclusivamente su supporto informatico con firma digitale riportante la dicitura “Documentazione busta A” inserito all’interno della Busta A - documentazione amministrativa.
10.3) La cauzione può essere costituita, a scelta del dell’operatore economico concorrente:
a) : • in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) ; • fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del DLgs n. 231/2007 e successive modificazioni, in contanti, presso l’Ufficio Cassa della Società Autostrada Ligure Toscana p.a. Tronco Ligure Toscano - Via Don X. Xxxxxxx 9 Lido di Camaiore LU - con le modalità previste dalla normativa vigente; ovvero mediante bonifico bancario in favore di Società Autostrada Ligure Toscana p.a. Tronco Ligure Toscano presso Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (coordinate bancarie: XX00-X000-0000-0000-0000-0000-000); ovvero mediante attestazione di deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 di titoli del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato, valutati al corso del deposito, presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) medesimo Istituto bancario, indicando come causale il riferimento dell’appalto, ivi compreso il Codice CIG; ovvero mediante assegni circolari intestati alla Stazione appaltante; • da fideiussione bancaria rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurativaassicurative o da intermediari finanziari, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) essere conformi agli schemi di polizza tipo rispondano ai requisiti di cui al comma 4 dell’art. 127 3 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 predetto articolo 93 del Codice).
210.4) La cauzione deve essere prodotte prodotta in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, DPR n. 445 e xx.xx. ii445/2000 s.m.i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;garantito esclusivamente su supporto informatico a firma digitale riportante la dicitura “Cauzione” da inserirsi nella busta “A” documentazione amministrativa.
d10.5) La cauzione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il fideiussore nei confronti della Stazione appaltante (da inserirsi sullo stesso supporto informatico di cui sopra).
10.6) La cauzione deve avere validità per almeno 180 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;.
e10.7) La cauzione deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 365 giorni, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni scaduti i 365 giorni non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione (art. 93 comma 5 del Codice) (da inserirsi sullo stesso supporto informatico di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;cui sopra).
f10.8) La cauzione deve prevedere espressamente:
1a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante;.
410.9) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria L'offerta è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrentialtresì corredata, ai sensi dell’art. 7593, comma 98, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazionedall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell’accordo quadro, di cui all’art. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 103 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, (da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000inserirsi sullo stesso supporto informatico di cui sopra).
10.10) In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la certificazione del sistema garanzia definitiva da costituire è aumentata di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Il possesso Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di tale requisito deve essere segnalato in sede due punti percentuali per ogni punto di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. ribasso superiore al 20%.
10.11) Si precisa che:
a. 10.11.1) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 3748, comma 21 terzo periodo, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 3445, comma 1, 2 lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazionedelle predette certificazioni;
b. 10.11.2) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazionedelle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. 10.11.3) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
10.11.4) qualora la “garanzia provvisoria” si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
10.12) L’Appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare alla Committente, per ogni contratto applicativo, una polizza assicurativa di tipo “tutti i rischi” (C.A.R.) ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice e alle condizioni indicate nei documenti di gara.
10.13) Si precisa che le garanzie fideiussorie previste dai documenti di gara devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell’”allegato A – Schemi Tipo” del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoriacorredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo denominata “garanzia provvisoria”, pari ad € 9.407,00 (Euro Novemilaquattrocentosette,00) a favore della S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a., corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e costituita, complessivo dell’appalto. La cauzione provvisoria è costituita a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso dell’offerente con le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN modalità previste dall’art. IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 93 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte50/16.
1) essere conformi agli schemi 11.2. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice l’offerta è altresì corredata, a pena di polizza tipo esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui al comma 4 all’articolo 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.
11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (ai sensi dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 103 comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 9 del Codice).;
2) 11.3.2. essere prodotte prodotta in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. iiss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) 11.3.3. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
11.3.4. avere validità per almeno 180 giorni gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) 11.3.5. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
11.3.6. qualora si riferiscano riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate intestata a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) 11.3.7. prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) c. la loro sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;.
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 201411.4. Ai sensi dell’art. 7593, comma 67 del Codice, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contrattoresta stabilita in misura pari ad € 4.703,00 (Euro Quattromilasettecentotre/00), mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare corrispondente all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 è dimezzata del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta 50% dell’importo contrattuale per cento per i concorrenti gli Operatori Economici ai quali sia stata venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN UNI CEI ISO 9000, fermo restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell’art. Il 93 del Codice, in ragione del possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi da parte del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusioneconcorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati.
11.5. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, orizzontale o in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 3445, comma 1, lett. 2 lettera e), ) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. lettere b) e c) dell’art. 34, 45 comma 1, 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.6. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione fermo restando l’applicabilità dell’art. 83 comma 9 del Codice (Soccorso istruttorio).
11.7. Ai sensi dell'art. 93 c. 6 del Codice, la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, e verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Di Lavori
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione : Cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, per un importo corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa pari ad Euro 9.953,86.- (Euro novemilanovecentocinquantatre/86) e costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali con versamento presso la tesoreria del Comune di Erba – Banca Popolare di Xxxxxx xxxxxxx xx Xxxx, Xxx Xxxxxx x. 00 – IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.XX00X0000000000000000000000;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’art.106 all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’art. 161 dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
1a) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto previsti dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo Ministeriale 12 Marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957all’art.1957, comma 2, 2 del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).civile ;
2b) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;.
dc) avere validità per almeno giorni 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offertadell’offerta ;
d) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
e) essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;,
f) prevedere espressamente:
1) : • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) ; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) ; • la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) ; • la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura dei lavori risultante dal relativo certificato). La cauzione provvisoria è resta stabilita nella misura del pari ad almeno Euro 9.953,86.- (Euro novemilanovecentocinquantatre/86) [2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito complessivo dell’appalto] e la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Qualora il concorrente sia in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e della disposizione prevista dall’articolo 40, comma 7, del Codice, la cauzione provvisoria è stabilita in misura pari ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti almeno Euro 4.976,93.- (Euro quattromilanovecentosettantasei/93) [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 cauzione definitiva nella misura del 5% della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG)dell’importo contrattuale. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare .
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. dall’articolo 113 del Codice e dall’art. dall’articolo 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ;
b) la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti polizza assicurativa di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34all’articolo 129, comma 1, del CodiceCodice e di cui all’articolo 125, il concorrente può godere comma 1 del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui Regolamento, per una somma assicurata: • per i danni di esecuzione: Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00); • per la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.responsabilità civile verso terzi : Euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00);
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Di Esecuzione Lavori
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, da garanzia provvisoria come definita dall’art. 75 93, comma 1, del Codice, per un importo corrispondente al 2% dell’importo pari a base d’asta Euro 81.865,71.
10.2) L’operatore economico in sede di offerta, in possesso dei relativi requisiti documentati nei modi prescritti dalla normativa vigente, può fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del lotto per cui si partecipa Codice. I documenti attestanti i requisiti (certificazioni e/o autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i. nel caso l’operatore economico sia una microimpresa, piccola o media impresa) devono essere prodotti esclusivamente su supporto informatico con firma digitale riportante la dicitura “Documentazione busta A” inserito all’interno della Busta A - documentazione amministrativa.
10.3) La cauzione può essere costituita, a scelta del dell’operatore economico concorrente:
a) : • in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) ; • fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del DLgs n. 231/2007 e successive modificazioni, in contanti, presso l’Ufficio Cassa della Società Autostrada Ligure Toscana p.a. Tronco Ligure Toscano - Via Don X. Xxxxxxx 9 Lido di Camaiore LU - con le modalità previste dalla normativa vigente; ovvero mediante bonifico bancario in favore di Società Autostrada Ligure Toscana p.a. Tronco Ligure Toscano presso Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (coordinate bancarie: XX00-X000-0000-0000-0000-0000-000); ovvero mediante attestazione di deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 di titoli del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato, valutati al corso del deposito, presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) medesimo Istituto bancario, indicando come causale il riferimento dell’appalto, ivi compreso il Codice CIG; ovvero mediante assegni circolari intestati alla Stazione appaltante; • da fideiussione bancaria rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurativaassicurative o da intermediari finanziari, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) essere conformi agli schemi di polizza tipo rispondano ai requisiti di cui al comma 4 dell’art. 127 3 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 predetto articolo 93 del Codice).
210.4) La cauzione deve essere prodotte prodotta in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, DPR n. 445 e xx.xx. ii445/2000 s.m.i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;garantito esclusivamente su supporto informatico a firma digitale riportante la dicitura “Cauzione” da inserirsi nella busta “A” documentazione amministrativa.
d10.5) La cauzione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il fideiussore nei confronti della Stazione appaltante (da inserirsi sullo stesso supporto informatico di cui sopra).
10.6) La cauzione deve avere validità per almeno 180 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;.
e10.7) La cauzione deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 365 giorni, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni scaduti i 365 giorni non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione (art. 93 comma 5 del Codice) (da inserirsi sullo stesso supporto informatico di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;cui sopra).
f10.8) La cauzione deve prevedere espressamente:
1a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante;.
410.9) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria L'offerta è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrentialtresì corredata, ai sensi dell’art. 7593, comma 98, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazionedall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell’accordo quadro, di cui all’art. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 103 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, (da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000inserirsi sullo stesso supporto informatico di cui sopra).
10.10) In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la certificazione del sistema garanzia definitiva da costituire è aumentata di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Il possesso Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di tale requisito deve essere segnalato in sede due punti percentuali per ogni punto di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. ribasso superiore al 20%.
10.11) Si precisa che:
a. 10.11.1) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 3748, comma 21 terzo periodo, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 3445, comma 1, 2 lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazionedelle predette certificazioni;
b. 10.11.2) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazionedelle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. 10.11.3) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
10.11.4) qualora la “garanzia provvisoria” si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
10.12) L’Appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare alla Committente, per ogni contratto applicativo, una polizza assicurativa di tipo “tutti i rischi” (C.A.R.) ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice e alle condizioni indicate nei documenti di gara.
10.13) Si precisa che le garanzie fideiussorie previste dai documenti di gara devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell’”allegato A – Schemi Tipo” del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, da cauzione provvisoria, come definita disciplinato dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente al pari ad € 65.573,77, 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e costituita, a scelta del concorrentevalore dell’Accordo Quadro:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltantedell’Amministrazione concedente con le modalità che saranno comunicate in caso di espressa richiesta; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio con versamento da effettuarsi sul Conto Corrente Depositi Cauzionali conto corrente bancario n. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Xxxx Xxxx, 5 00185 Roma, IBAN . coordinate bancarie internazionali: IT 49 R 71 I 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.05227 000400014148;
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 5858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, avente validità per almeno 180 giorni dalla data prima di presentazione delle offerte.
1) essere conformi agli schemi di procedere alla sottoscrizione della polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza sono tenuti a verificare che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.Banca d’Italia:
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione E Riqualificazione
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere 10.1 L'offerta è corredata da:
1. cauzione ) da garanzia provvisoria, come definita dall’artdall'art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente pari al 2% dell’importo dell'importo a base d’asta di gara proporzionato al numero dei posti offerti e ad un anno (= numero posti per il quale si concorre x 35 x 365 giorni).
2) una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del lotto Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui si partecipa e all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) da b. fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa rilasciata da imprese bancarie o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art.106 all’art. 93, comma 3 del d.lgsCodice. 1 settembre 1993In ogni caso, n. 385 la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che svolgono il soggetto garante sia in via esclusiva o prevalente attività di possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxxxXxxx.xxx In caso di una società prestazione di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998garanzia fideiussoria, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
2) essere conformi intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 93 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d4) avere validità per almeno 180 giorni gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f5) prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
46) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
7) riportare l’autentica della sottoscrizione;
8) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante. La garanzia fideiussoria e la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciaredi impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in caso di aggiudicazione dell’appaltosostituzione della precedente, a richiesta condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 113 93, comma 7 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data . Per fruire di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificatodette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in In caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originalecui all’articolo 93, copia autenticatacomma 7, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa chesi ottiene:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’artdei soggetti di cui all’art. 3745, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), g), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzioconsorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Di Gara
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1 ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 con versamento presso il Servizio la Tesoreria di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.Roma Capitale;
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgsD.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgsD.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) 11.2 ►In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere conformi presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
11.3 ►In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 93 del Codice).;
2) 11.3.2 essere prodotte in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) 11.3.3 essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
11.3.4 avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) 11.3.5 qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) 11.3.6 prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva definitiva, di cui all’artagli artt. 113 103 e 104 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. .
11.4 La cauzione garanzia provvisoria è é stabilita nella misura del pari a € 19.600,00 [2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti complessivo dell’appalto] e la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno definitiva nella misura di essi (denominazione lotto e CIG)cui all’art. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso 103 del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014Codice. Ai sensi dell’art. 7593, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, 7 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto qualora il concorrente sia in possesso della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la garanzia provvisoria è stabilita in € 9.800,00 [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la garanzia definitiva, come determinata ai sensi dell’art. Il 103, comma 1, del Codice, è ridotta del 50%. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori economici in possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede registrazione al sistema comunitario di offerta ecogestione e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti audit (originaleEMAS), copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, non cumulabile, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di una garanzia dimidiata senza che il possesso prodotto ai sensi della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. norma UNI ISO/TS 14067.
11.5 Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 3745, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 3445, comma 12, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 3445, comma 12, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.6 ► La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione;
11.7 Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione;
11.8 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
11.8.1.1 la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 comma 1 del Codice;
11.8.1.2 la polizza assicurativa di cui all’art. 103, comma 7, del Codice per una somma assicurata: per i danni di esecuzione: per una somma pari all’importo del contratto; per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 (cinquecentomila/00).
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, da cauzione provvisoria, come definita disciplinato dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente al pari ad € 185.000,00, 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e costituita, a scelta del concorrentevalore della concessione:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltantedell’Amministrazione concedente con le modalità che saranno comunicate in caso di espressa richiesta; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio con versamento da effettuarsi sul Conto Corrente Depositi Cauzionali conto corrente bancario n. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Xxxx Xxxx, 5 00185 Roma, IBAN . coordinate bancarie internazionali: IT 49 R 71 I 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.05227 000400014148;
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 5858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, avente validità per almeno 180 giorni dalla data prima di presentazione delle offerte.
1) essere conformi agli schemi di procedere alla sottoscrizione della polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza sono tenuti a verificare che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.Banca d’Italia:
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Del Servizio Di Distribuzione Automatica
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoriacorredata, a pena di esclusione, da una garanzia fideiussoria, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo denominata “garanzia provvisoria”, pari ad € 19.578,00 (Euro Diciannovemilacinquecentosettantotto,00) a favore della S.A.C. - Società Aeroporto Catania s.p.a., corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e costituita, complessivo dell’appalto. La cauzione provvisoria è costituita a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso dell’offerente con le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN modalità previste dall’art. IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 93 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte50/16.
1) essere conformi agli schemi 11.2. Ai sensi dell’art. 93 comma 8 del Codice l’offerta è altresì corredata, a pena di polizza tipo esclusione, dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, di cui al comma 4 all’articolo 103 del Codice, qualora l’offerente risultasse affidatario.
11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1. essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze (ai sensi dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 103 comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 9 del Codice).;
2) 11.3.2. essere prodotte prodotta in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. iiss.mm.ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) 11.3.3. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
11.3.4. avere validità per almeno 180 giorni gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) 11.3.5. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
11.3.6. qualora si riferiscano riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate intestata a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) 11.3.7. prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) c. la loro sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;.
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 201411.4. Ai sensi dell’art. 7593, comma 67 del Codice, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contrattoresta stabilita in misura pari ad € 9.789,00 (Euro Novemilasettecentottantanove/00), mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare corrispondente all’1% (uno per cento) dell’importo complessivo dell’appalto e la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 è dimezzata del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta 50% dell’importo contrattuale per cento per i concorrenti gli Operatori Economici ai quali sia stata venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN UNI CEI ISO 9000, fermo restando le riduzioni percentuali previste dal richiamato comma 7 dell’art. Il 93 del Codice, in ragione del possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi da parte del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusioneconcorrente degli ulteriori requisiti ivi indicati.
11.5. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, orizzontale o in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 3445, comma 1, lett. 2 lettera e), ) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. lettere b) e c) dell’art. 34, 45 comma 1, 2 del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.6. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione fermo restando l’applicabilità dell’art. 83 comma 9 del Codice (Soccorso istruttorio).
11.7. Ai sensi dell'art. 93 c. 6 del Codice, la cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011, la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto, e verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Di Lavori
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione : - una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 75 93 Cod., pari al due per cento del Codiceprezzo base dell’appalto e precisa- mente di importo pari a € 13.184,00, salvo quanto previsto all’art. 93 c. 7 Cod. (ipotesi di riduzione); - una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93 c. 3 Cod., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’art. 93 c. 8 Cod., qualora il Concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime microimprese, piccole e medie Imprese costituiti. Per quanto attiene le riduzioni delle garanzie (cauzioni) sia provvisoria che definitiva a favore dei Concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale e/o degli altri requisiti previsti all’art. 93 c. 7 Cod., si fa rinvio a quanto puntualmente ivi prescritto. Ai sensi dell’art. 93 c. 6 Cod., la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del D.Lgs. 6/09/2011 n° 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per un importo corrispondente la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per di fuori dei casi di cui si partecipa e all’art. 89 c. 1 Cod., non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 89 c. 1 Cod., anche le eventuali dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’av- valimento. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrenteConcorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il Stazione Appaltante. Il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, c. l del D.L. 21/11/2007 n° 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari non trasferibili, con versamento sull’IBAN XX00X0000000000000000000000 Banca Carige Agenzia 6 - Tesoreria dell’ASL 3 - Sistema Sanitario Regione Liguria indicando obbligatoriamente come causale: il CIG/lavori di manutenzione antincendio/deposito cauzionale/codice fiscale del titolare del deposito;
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da Imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all’art. 93 c. 3 Cod. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103 c. 9 Cod. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN accesso ai seguenti siti Internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
a) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le Imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.45, c. 2 lett. b) e c) Cod., al solo consorzio;
c) da fideiussione bancaria essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 loro rappre- sentanze (se approvato al momento della pubblicazione del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1Bando) ovvero essere conformi conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma c. 4 dell’art. 127 del Regolamento DPR 207/2010 e smi (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività Attività produttive del 23 marzo 2004, n. n° 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma c. 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. L. 11 febbraio 1994, n. n° 109 deve intendersi inten- dersi sostituito con l’art. 75 del Codice93 Cod.).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) : - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) ; - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) ; - la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante;
4f) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, delle seguenti forme: - in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale originale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, copia autentica ai sensi dell’art. 7518 del DPR 28 dicembre 2000, comma 9n° 445; - in formato digitale (documento informatico, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri neces- sari per impegnare il garante ai sensi e dell’art. 1, lett. p) del D.Lgs.7/03/2005 n° 82); - copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall’art. 113 22, commi 1 e 2, del Codice D.Lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, del D.Lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichia- razione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, c. 2 del D.Lgs. 82/2005). In caso di richiesta di estensione della durata e dall’art. 123 del Regolamentovalidità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il Concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della cauzione provvisoria garanzia e della cauzione definitiva del suo eventuale rinnovo è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, secondo le misure e le modalità di cui all’art. 93 c. 7 Cod. Per fruire di dette riduzioni il Concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti (da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000inserire nella busta A) – Documentazione amministrativa). In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000di cui all’art. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale93, copia autenticatac. 7, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa chesi ottiene:
a. a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti dei soggetti di cui all’art. 3445, comma 1c. 2, lett. d), e), del Codicef), il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia g), Cod. solo se tutte le imprese Imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le Imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) dell’art. 34Cod., comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzioconsorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93 c. 7, Cod. si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, c. 2, lett. b) e c) Cod., da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinary Regulations
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoriaconcorrenti, come definita dall’artai sensi dell’art. 75 del CodiceD. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., per un importo corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e costituita, a scelta del concorrentedovrà essere corredata:
a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo del corrispondente lotto di fornitura posto a base di gara costituita alternativamente: da un versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contantideposito presso l’ufficio di contabilità della AMEA SpA, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio a titolo di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) pegno a favore della stessa AMEA SpA; da una fideiussione bancaria o una polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione una polizza rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgsD.Lgs. 1 settembre 19931/09/1993 n.385, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 rilasciata ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58D.M. 12/03/2004 n.123, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) essere conformi agli schemi di polizza tipo stabilita al punto 6.1.del presente bando. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione di cui al comma 4 7 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi 75 D. lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii..
b) dall’impegno di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano un fideiussore a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva rilasciare – nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. – la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorziocontratto qualora l’offerente risultasse affidatario.
Appears in 1 contract
Samples: Bando Di Gara
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, da garanzia provvisoria come definita dall’art. 75 93, comma 1, del Codice, per un importo corrispondente al 2% dell’importo pari a base d’asta Euro 390.000,00 (trecento- novantamila/00).
10.2) L’operatore economico in sede di offerta, in possesso dei relativi requisiti documentati nei modi prescritti dalla normativa vigente, può fruire delle riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del lotto per cui si partecipa Codice. I documenti attestanti i requisiti (certificazioni e/o autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR n. 445/2000 s.m.i. nel caso l’operatore economico sia una microimpresa, piccola o media impresa) devono essere inserite all’interno della Busta A - documentazione amministrativa.
10.3) La cauzione può essere costituita, a scelta del dell’operatore economico concorrente:
a) : • in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) ; • fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’art. 49, comma 1, del DLgs n. 231/2007 e successive modificazioni, in contanti, presso l’Ufficio Cassa della Società Autostrada Ligure Toscana p.a. (Tronco Ligure Toscano) - Via Don X. Xxxxxxx 9 Lido di Camaiore LU - con le modalità previste dalla normativa vigente; ovvero mediante bonifico bancario in favore di Società Autostrada Ligure Toscana p.a. (Tronco Ligure Toscano) presso Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (coordinate bancarie: XX00-X000-0000-0000-0000-0000-000); ovvero mediante attestazione di deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 di titoli del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato, valutati al corso del deposito, presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) medesimo Istituto bancario, indicando come causale il riferimento dell’appalto, ivi compreso il Codice CIG; ovvero mediante assegni circolari intestati alla Stazione appaltante; • da fideiussione bancaria rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurativaassicurative o da intermediari finanziari, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) essere conformi agli schemi di polizza tipo rispondano ai requisiti di cui al comma 4 dell’art. 127 3 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 predetto articolo 93 del Codice).
210.4) La cauzione deve essere prodotte prodotta in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, DPR n. 445 e xx.xx. ii445/2000 s.m.i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;.
d10.5) La cauzione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.
10.6) La cauzione deve avere validità per almeno 180 365 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;.
e10.7) La cauzione deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE scaduti i 365 giorni non sia ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;intervenuta l’aggiudicazione (art. 93 comma 5 del Codice).
f10.8) La cauzione deve prevedere espressamente:
1a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante;.
410.9) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria L'offerta è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrentialtresì corredata, ai sensi dell’art. 7593, comma 98, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazionedall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell’accordo quadro, di cui all’art. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
10.10) In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, la certificazione del sistema garanzia definitiva da costituire è aumentata di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Il possesso Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di tale requisito deve essere segnalato in sede due punti percentuali per ogni punto di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. ribasso superiore al 20%.
10.11) Si precisa che:
a. 10.11.1) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 3748, comma 21 terzo periodo, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 3445, comma 1, 2 lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazionedelle predette certificazioni;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. 10.11.2) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
10.11.3) qualora la “garanzia provvisoria” si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
10.12) L’Appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare alla Committente, per ogni contratto applicativo, una polizza assicurativa di tipo “tutti i rischi” (C.A.R.) ai sensi dell’art. 103, comma 7, del Codice e alle condizioni indicate nell’accordo quadro.
10.13) L’appaltatore, inoltre, dovrà rilasciare la polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi nonché la polizza di assicurazione per R.C.T. per danni cagionati a terzi previste all’art. 103, comma 8, del Codice, come meglio precisato nello schema di contratto di appalto.
10.14) Si precisa che le garanzie fideiussorie previste dai documenti di gara devono essere conformi agli schemi tipo contenuti nell’”allegato A – Schemi Tipo” del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19/01/2018 n. 31.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria Delle Pavimentazioni Autostradali
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1) L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 75 93 comma 1 del Codice, per un importo corrispondente al pari a Euro 70.000,00 (euro settantamila/00) [il 2% dell’importo a base d’asta del lotto per prezzo base].
10.2) L’operatore economico in sede di offerta, in possesso dei relativi requisiti documentati nei modi prescritti dalla normativa vigente, può fruire delle riduzioni di cui si partecipa all’art. 93, comma 7 del Codice, allegando copia delle certificazioni e/o dell’autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di rientrare nella definizione di microimprese, piccole e medie imprese, all’interno della documentazione amministrativa – “Busta A”;
10.3) La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente:
a) in : ◾ In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione Stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b; ◾ in contanti ovvero mediante assegni circolari intestati alla Stazione appaltante, presso l’Ufficio Cassa della Società (Via Don E. Tazzoli 9 Lido di Camaiore LU) con le modalità previste dalla normativa vigente; ovvero mediante bonifico bancario in contantifavore di Società Autostrada Ligure Toscana p.a. su MONTE DEI PASCHI DI SIENA (coordinate bancarie europee (IBAN): IT 17 V01030 24601 000001003019 - codice BIC: XXXXXXXXXXX); ovvero attestazione di deposito di titoli del Debito Pubblico o garantiti dallo Stato, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 valutati al corso del deposito, presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) medesimo Istituto bancario indicando come causale il riferimento dell’appalto, ivi compreso il Codice CIG; ◾ da fideiussione bancaria rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurativaassicurative o da intermediari finanziari, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) essere conformi agli schemi di polizza tipo rispondano ai requisiti di cui al comma 4 dell’art. 127 3 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 predetto articolo 93 del Codice).
210.4) la cauzione deve essere prodotte prodotta in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. iis.m.i., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;.
d10.5) la cauzione deve essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, il fideiussore nei confronti della Stazione appaltante.
10.6) la cauzione deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
10.7) la cauzione deve avere validità per almeno 180 240 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;.
e10.8) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) la cauzione deve prevedere espressamente:
1a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante;.
410.9) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appaltoL'offerta è altresì corredata ai sensi dell’art. 93 comma 8, a richiesta pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, di cui al comma 3 dell’art. 93 del concorrenteCodice, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoriaanche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, relativa alla cauzione definitiva a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione dell’accordo quadro, di cui all’art. 113 103 del Codice.
10.10) In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10%, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari definitiva da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 2 20% della somma delle basi d’asta dei lotti l’aumento è due punti percentuali per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno ogni punto di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente ribasso superiore al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. 20%.
10.11) Si precisa che:
a. 10.11.1) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 37, 48 comma 2, 1 terzo periodo del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, 45 comma 1, 2 lett. e), ) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazionedelle predette certificazioni;
b. 10.11.2) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazionedelle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. 10.11.3) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
10.11.4) qualora la “garanzia provvisoria” si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, a partecipanti con identità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE.
10.12) L’appaltatore è tenuto a stipulare e consegnare alla Committente, per ogni contratto applicativo, una polizza assicurativa di tipo “tutti i rischi” (C.A.R.) ai sensi dell’art. 103 comma 7 del Codice e alle condizioni indicate nell’accordo quadro.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 93 del CodiceD.Leg.vo 50/2016, per un importo corrispondente pari al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa complessivo dell’appalto (pari all’importo dell’accordo quadro) e precisamente ad € 1.610,00, (euro milleseicentodieci/00).
10.2 La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.contanti o assegno;
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
10.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93 del D.Leg.vo 50/2016, avente validità per almeno 180 giorni contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione delle offerteultimazione dei servizi/fornitura risultante dal relativo certificato.
10.4 In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere conformi conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, ; la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d3) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e4) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f5) prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 103 del CodiceD. Leg.vo 50/2016, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura delle prestazioni risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). .
10.5 La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero provvisoria, la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori una cauzione di valore inferiore o prive priva di una o più delle caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa indicate, oppure la mancata reintegrazione potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83 del D.Leg.vo 50/2016.
10.6 In caso di esclusione mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. gara.
10.7 Ai sensi dell’art. 7593, comma 69, del Codice del D.Leg.vo 50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, concorrenti verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. ;
10.8 All’atto della stipula stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 103 del CodiceD.Leg.vo 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 dall’art.103, comma 5 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. D.Leg.vo 50/2016;
10.9 L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 7, art. 93 del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. D.Leg.vo 50/2016.
10.10 Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codiceconcorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
10.11 La cauzione definitiva dovrà:
a. contenere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
b. prevedere la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante
c. durare fino a dichiarazione liberatoria della Stazione Appaltante
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Dei Servizi Tecnici
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. a) cauzione provvisoria, come definita dall’artprovvisoria ex art. 75 del CodiceD.Lgs. 163/06 ed art. 100 D.P.R. 554/99, per un importo corrispondente pari al 2% (due per cento) dell’importo a base d’asta del lotto per complessivo dell’appalto di cui si partecipa e costituita, a scelta del concorrente:
a) al punto 5.3 costituita alternativamente: • da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx; • da atto di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell’albo nell’elenco speciale di cui all’art.106 all’art. 107 del d.lgsD.Lgs. 1 settembre 199301.09.1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998delle Finanze, n. 58in originale, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) essere conformi redatta in conformità agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004ex D.M. 12.03.04, n. 123, dovrà essere integrata mediante . La garanzia deve prevedere espressamente quanto segue: – la previsione espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; – la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 ; – l’operatività della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;; La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di gara e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
4b) la dichiarazione di un istituto bancario, assicurativo o di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta dell’appalto da parte del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’artper l’esecuzione del contratto ex art. 113 del CodiceD.Lgs. 163/06 ed art. 101 D.P.R. 554/99, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data aventi le caratteristiche di emissione cui allo schema tipo ex D.M. 12.03.04, n. 123. Tale dichiarazione d’impegno del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la fideiussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara fideiussoria definitiva in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75aggiudicazione dell’appalto, comma 6potrà essere contenuta, del Codice la nelle forme sopra descritte, anche nel contesto della fideiussione della cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazioneprovvisoria. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva prestare: • garanzia fidejussoria di esecuzione del contratto, nella misura e misura, nei modi e prescrizioni previsti dall’art. 113 del Codicedall’articolo 113, che sarà svincolata ai sensi commi 1 e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti D.Lgs. 163/06 e per le finalità di cui all’art. 34101 del D.P.R. 554/99 e s.m.i.; • polizza assicurativa nei confronti della stazione appaltante ex art. 129 del D.Lgs. 163/06, comma 1ed art. 103 del D.P.R. 554/99 e s.m.i., lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte con le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio modalità e massimali di cui alle lettall’art. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in 9 delle Condizioni Integrative al Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori di cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorziotrattasi.
Appears in 1 contract
Samples: Bando Di Gara
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. da cauzione provvisoria, una per ciascun Lotto per cui si intende concorrere, come definita disciplinato dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente pari al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e complessivo di ciascun Lotto: ⮚ Lotto 1 Euro 1.400,00; ⮚ Lotto 2 Euro 1.340,00; ⮚ Lotto 3 Euro 1.100,00; ⮚ Lotto 4 Euro 600,00; ⮚ Lotto 5 Euro 200,00; ⮚ Lotto 6 Euro 960,00; ⮚ Lotto 7 Euro 640,00; ⮚ Lotto 8 Euro 2.049,18. La cauzione provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltanteappaltante con le modalità che saranno comunicate in caso di espressa richiesta; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio con versamento da effettuarsi sul Conto Corrente Depositi Cauzionali conto corrente bancario n. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Xxxx Xxxx, 5 00185 Roma, IBAN . coordinate bancarie internazionali: IT 49 R 71 I 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.05227 000400014148;
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 5858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, avente validità per almeno 180 giorni dalla data prima di presentazione delle offerte.
1) essere conformi agli schemi di procedere alla sottoscrizione della polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza sono tenuti a verificare che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.Banca d’Italia:
Appears in 1 contract
Samples: Acquisition Agreement
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, da cauzione provvisoria, come definita disciplinato dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente al pari ad € 19.200,00, 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e costituita, a scelta del concorrentevalore della concessione:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltantedell’Amministrazione concedente con le modalità che saranno comunicate in caso di espressa richiesta; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio con versamento da effettuarsi sul Conto Corrente Depositi Cauzionali conto corrente bancario n. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Xxxx Xxxx, 5 00185 Roma, IBAN . coordinate bancarie internazionali: IT 49 R 71 I 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.05227 000400014148;
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 5858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, avente validità per almeno 180 giorni dalla data prima di presentazione delle offerteprocedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d’Italia: xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx\compiti\vigilanza\avvisi-pub\soggetti-non- legittimati\Intermediari_non_abilitati.pdf e al seguente sito internet dell’Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS): xxxx://xxx.xxxxx.xx\ivass\imprese_jsp\HomePage.jsp.
1) 11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere conformi presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 8 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente
11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema - tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 93 del Codice).;
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art11.3.2. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa recare l’espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) 11.3.3. riportare l’autentica notarile della sottoscrizione, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Amministrazione concedente; essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Amministrazione concedente;
11.3.4. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione concedente, la garanzia per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
11.3.5. avere validità per almeno 180 giorni gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) 11.3.6. qualora si riferiscano riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate intestata a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) 11.3.7. prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione concedente;
4) d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appaltodella concessione, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva definitiva, di cui all’art. 113 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Bar Caffetteria
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 10.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, a pena di esclusione, dI una garanzia provvisoria, sotto forma di cauzione provvisoriao di fideiussione, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente pari al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa complessivo presunto dell’appalto e precisamente ad € 51.600,00 (euro cinquantunomilaseicentovirgolazerozero).
10.2. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltantedell’Università; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN con versamento presso Unicredit S.p.A. - codice IBAN: IT 46 X 02008 04663 000300004577. IT 49 R 02008 04810 000401051244 In tale caso si prega di indicare il numero di conto corrente e gli estremi della banca presso il Servizio cui l’Università dovrà restituire la cauzione provvisoria versata, al fine di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.facilitare lo svincolo della medesima;
c) da fideiussione bancaria rilasciata da imprese bancarie o polizza assicurativa, o fideiussione assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività ovvero rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgsD. Lgs. 1 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgsD. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 5858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Gli operatori economici, avente validità prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio delle garanzie in parola.
10.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per almeno 180 giorni dalla data l’esecuzione del contratto di presentazione delle offerte.cui all’art.103 del Codice in favore dell’Università;
10.4. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, D.P.R. n. 445 e xx.xx. ii.445/2000, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d2) essere corredata di idonea dichiarazione sostitutiva, rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa l’identità, la qualifica e i poteri degli stessi;
3) essere corredata dell’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Università, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
4) avere validità per almeno 180 270 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e5) in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, riguardare, ai sensi dell’art. 93, comma 1, ultimo periodo del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo;
6) qualora si riferiscano riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate intestata a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o consorzio, il GEIE;
f7) prevedere espressamente:
1a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civileCodice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civileCodice Civile;
3c) la loro operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Università;
4d) la dichiarazione contenente l’impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appaltoqualora l’offerente risultasse aggiudicatario, a richiesta la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva contratto di cui all’art. 113 103 del Codice, Codice in favore della stazione appaltante, dell’Università valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale di cui all’art. 102, comma 2, del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura dei servizi risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui In alternativa, si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014provvisoria.
10.5. Ai sensi dell’art. 7593, comma 6, del Codice Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente nei confronti dell’aggiudicatario al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 7593, comma 9, del Codice, verrà svincolata svincolata, nei confronti degli altri concorrenti, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
10.6. All’atto della stipula stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamentodal medesimo articolo.
10.7. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000UNI 10891:2000 (Servizi - Istituti di vigilanza privata) e successivi aggiornamenti, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale93, copia autenticatacomma 7, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenzialeCodice, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusioneper le percentuali ivi indicate.
10.8. Si precisa che:
a. a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 3445, comma 1, lett. e)2, del CodiceCodice o aggregazioni di imprese di rete, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario e/o l’aggregazione di imprese di rete siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. b) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 3445, comma 12, del CodiceCodice e di aggregazioni di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio/aggregazione di imprese di rete.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Di Gara Per l'Affidamento Del Servizio Di Vigilanza Armata
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, per a) una garanzia di un importo corrispondente pari ad euro 12.756,20, pari al 2% 2 (due) per cento dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e costituitadei lavori di realizzazione dell’Impianto, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, in conformità all’art. 93 del concorrente:
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) dell'offerta. L’offerta deve essere conformi agli schemi di polizza tipo di corredata, altresì, dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta dell’Amministrazione aggiudicatrice, la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al comma 4 dell’artmomento della scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi In caso di polizza-tiporaggruppamento temporaneo di imprese costituendo, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituito, la cauzione provvisoria deve essere intestata a tutte le imprese del costituendo raggruppamento, consorzio, GEIE o aggregazione tra le suddette imprese, e da tutte sottoscritta. La fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto o la polizza assicurativa dovranno necessariamente prevedere: - La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004debitore principale, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 c.c., volendo ed intendendo il fideiussore restare obbligato in solido con l’impresa; - La rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile; - L’impegno del fideiussore a versare l’importo della cauzione dietro semplice richiesta scritta, mentre ogni riferimento all’artentro 15 giorni dalla richiesta stessa; - A pena di esclusione, l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103, qualora l'offerente risultasse affidatario. 30 della l. 11 febbraio 1994L’aggiudicatario dovrà prestare una cauzione (Garanzia definitiva) nei modi e nei termpi pervisti dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, n. 109 deve intendersi sostituito con l’arta garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai Ai sensi dell’art. 18 103 comma 1, alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7. Anche nell’ipotesi in cui la cauzione provvisoria venga presentata attraverso una quietanza idonea a comprovare l’avvenuto versamento, la stessa, in conformità all’art. 93 comma, 8 del d.P.R. 28 dicembre 2000d.lgs. 50/2016 dovrà essere accompagnata da un impegno di un fideiussore (Banca, n. 445 e xx.xx. ii.Compagnia di Assicurazioni o Intermediario Finanziario iscritto nell’elenco speciale tenuto dalla Banca d’Italia, con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 107 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2D.Lgs. 385/1993) la rinuncia ad eccepire la decorrenza a rilasciare garanzia fideiussoria per l’esecuzione dei termini di cui all’artlavori ex art. 1957 103 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciareD.Lgs. 50/2016, in caso di aggiudicazione dell’appaltodella concessione. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, a richiesta riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione definitiva provvisoria verrà restituita entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito le riduzioni di cui all’art. 113 93 comma 7 D.Lgs. n. 50/2016 si applicano nell’ipotesi in cui il possesso delle certificazioni del Codicesistema di qualità aziendale sia comprovato per tutte le imprese di raggruppamento. Non è consentita alcuna riduzione se l’impresa non è certificata o se ha solo avviato il processo per acquisire le certificazioni di qualità. In relazione ai Consorzi fa fede la certificazione di qualità del Consorzio. Il Concessionario dovrà sottoscrivere e stipulare a proprie spese:
b) prima della consegna dei lavori, in favore una polizza assicurativa ai sensi dell’art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, per i rischi connessi alla costruzione dell’impianto, secondo lo schema tipo 2.3 allegato al D.M. 12 marzo 2004 n. 123, previsti con un massimale pari a euro: - partita 1) per le opere oggetto del contratto: € 637.810,00; - partita 2) per le opere preesistenti: € 15.000,00; - partita 3) per demolizioni e sgomberi: € 10.000,00. La suddetta polizza che deve essere costituita e consegnata alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, copre i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza deve assicurare la stazione appaltante, valida fino appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e' pari € 1.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio o del certificato di conformità finale regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilita' solidale tra le imprese.
c) prima dell’avvio della gestione, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni causati a terzi (due percentoR.C.T.) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto ed operai, che copra i rischi inerenti tutte le attività previste nel periodo di gestione dell’impianto, per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con una somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento (massimale/sinistro) non inferiore ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG)Euro € 1.000.000,00. La mancata presentazione suddetta garanzia decorre dalla data di avvio della cauzione provvisoria ovvero gestione fino alla riconsegna delle opere al concedente, e dovrà prevedere che la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara copertura assicurativa abbia validità anche in caso di inutile decorso colpa grave del termine fissato per la regolarizzazione contraente, dell’assicurato o del beneficiario, nonché in caso di dolo o colpa grave delle persone del fatto delle quali l’assicurato deve rispondere a norma di legge. Tale garanzia dovrà includere anche i danni causati al Consorzio, ai sensi dipendenti e consulenti del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter Consorzio ed a terzi, imputabili a responsabilità del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6Concessionario o dei suoi collaboratori, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente suo personale dipendente o consulente.
d) consegnare, contestualmente alla sottoscrizione del Contratto di Concessione, copia della polizza assicurativa stipulata dal progettista incaricato della progettazione definitiva ed esecutiva, con un massimale non inferiore al momento 10% dei lavori progettati, a copertura della stipula del contrattopropria responsabilità professionale per rischi di eventuali danni derivanti da vizi o difetti visibili o occulti, mentre agli altri concorrentiderivanti direttamente od indirettamente dalla progettazione.
e) a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’ impianto, ai sensi dell’art. 75, 183 comma 9, 13 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la una cauzione definitiva a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell’opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo con le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti modialità di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), 103 del Codice. La mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale. Inoltre, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se Concessionario dovrà stipulare tutte le imprese che costituiscono altre polizze eventualmente previste nel contratto. Franchigie e scoperti previsti dalle polizze resteranno a totale carico del Concessionario, il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in quale dovrà consegnare al Consorzio copia di ogni attestazione di pagamento dei premi relativi ai periodi di validità delle polizze. In caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazioneritardo o di mancato pagamento dei premi, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno Consorzio potrà provvedere direttamente a spese del raggruppamento;
c. in Concessionario. Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente al Consorzio ogni caso di partecipazione impossibilità a reperire sul mercato assicurativo europeo taluna assicurazione connessa all’intervento in consorzio oggetto, a condizioni di cui alle lettpremio, franchigia e copertura ragionevoli, con ogni forma di documentazione ed informazione idonea a dimostrare detta impossibilità. b) e c) dell’art. 34Le Parti dovranno concordare l’assunzione del rischio degli eventi non assicurabili da parte del Consorzio, comma 1ovvero lo stato di forza maggiore, entro dieci giorni dalla detta comunicazione del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzioConcessionario.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Di Costruzione E Gestione Di Un Impianto Idroelettrico
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta 13.1 L'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’artdall'art. 75 93 del CodiceD.Lgs. 18.04.2016 n. 50, per un importo corrispondente pari ad euro 9.010,55 (euro novemiladieci/55), ovvero pari al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e costituita, (due %) dell'importo complessivo dell'appalto.
13.2 La garanzia provvisoria è costituita a scelta del concorrenteconcorrente con una delle due sole seguenti modalità:
a) in titoli con versamento presso conto corrente del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale Soggetto Aggiudicatore c/o presso le aziende autorizzateBANCA INTESA SANPAOLO SPA, a titolo di pegnoAG. 00000 - XXXXXX XXXX, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;XXXX: IT 90 Z 03069 36143 074000062140.
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’art.106 all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’art. dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
13.3 In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante versamento in conto corrente del Soggetto Aggiudicatore dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, avente validità per almeno 180 giorni qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della Soggetto Aggiudicatore, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione delle offerteultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
1) 13.4 In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno:
13.4.1 essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto previsti dal Decreto Ministeriale n. 31 del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 200419.1.2018, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957all’art.1957, comma 2, 2 del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).;
2) 13.4.2 essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d13.4.3 essere sottoscritte con firma autenticata, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. i) del D.P.R. n. 445/2000;
13.4.4 essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti del Soggetto Aggiudicatore;
13.4.5 essere corredate dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta del Soggetto Aggiudicatore, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
13.4.6 avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la dalla data di scadenza di presentazione dell’offerta;
e) 13.4.7 essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIEGEIE (C.d. St. Adunanza Plenaria, 4.10.2005, n. 8);
f) 13.4.8 prevedere espressamente:
1a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del codice civile;
3c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Soggetto Aggiudicatore;
4d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’artall'art. 113 103 del Codice, in favore della stazione appaltantedel Soggetto Aggiudicatore, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura dei lavori risultante dal relativo certificato. La .
13.5 Alla cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorreapplicano le riduzioni previste dall'art. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 7593, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 97, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula In caso di raggruppamenti temporanei di imprese la riduzione è riconosciuta secondo quanto indicato dall'Autorità con determinazione n. 44 del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura 27/09/2000 (in G.U. n. 245 del 19/10/2000) e nei modi previsti dall’art. 113 deliberazione n. 408 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che06/12/2001:
a. a) in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 3748, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 3445, comma 12, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. b) in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. c) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 3445, comma 12, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
13.6 Si richiama in particolare l’attenzione sulla necessità della “prova scritta” prevista, per le polizze assicurative, dall’art. 1888 c.c. E’ necessario produrre una copia cartacea sottoscritta in originale dal garante. Qualora il contratto di assicurazione sia stato perfezionato “a distanza” ai sensi del Regolamento ISVAP n. 34 del 19.03.2010 dovrà comunque essere prodotta la copia cartacea sottoscritta in originale (v. art. 10, c. 4, del Regolamento citato). Qualora il contratto di assicurazione a distanza sia stato formato come documento informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata o firma digitale, dovrà essere comunque prodotta copia cartacea della polizza e tutti gli estremi informatici atti a consentire la verifica dell’autenticità del documento e della firma apposta. Qualora le verifiche diano esito negativo il documento sarà considerato come non prodotto con conseguente esclusione del concorrente dalla gara.
13.7 La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate attiverà la procedura di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.
13.8 Ai sensi dell’articolo 93, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipulazione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’articolo 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
13.9 La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva ex art. 93, comma 6, del Codice.
13.10 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare:
a) la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del Codice;
b) la polizza assicurativa di cui all’articolo 103, comma 7 del Codice, per una somma assicurata come indicato all'art. 30 del capitolato.
13.11 L'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, deve stipulare in favore del Soggetto Aggiudicatore una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell’indennizzo contrattualmente dovuto in favore del Xxxxxxxx Aggiudicatore non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale deve essere pari al venticinque per cento del valore dell'opera realizzata.
Appears in 1 contract
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, per un importo corrispondente al pari a € 21.440,00 (ventunomilaquattrocentoquaranta/00), 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa complessivo dell’appalto e costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltanteappaltante con le modalità che saranno comunicate in caso di espressa richiesta; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio con versamento da effettuarsi sul Conto Corrente Depositi Cauzionali conto corrente bancario n. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Xxxx Xxxx, 5 00185 Roma, IBAN . coordinate bancarie internazionali: IT 49 R 71 I 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.05227 000400014148;
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) 11.2. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 7.6. del presente disciplinare e dovrà essere conformi reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.
11.3. La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all’incameramento della stessa nell’ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato. Non si procederà all’incameramento della stessa nel caso in cui il concorrente, in possesso dei requisiti sopradetti, decida di non avvalersi del soccorso istruttorio.
11.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
11.5. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.5.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema - tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).;
2) 11.5.2. essere prodotte prodotta in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) 11.5.3. riportare l’autentica notarile della sottoscrizione, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
11.5.4. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
11.5.5. avere validità per almeno 180 giorni 365 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) 11.5.6. qualora si riferiscano riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate intestata a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) 11.5.7. prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva definitiva, di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento.
11.6. L’importo della cauzione provvisoria Per effetto dell’obbligo, previsto dall’art. 40, comma 3, lettera a), del Codice e della cauzione definitiva è ridotto dall’art. 63 del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciataRegolamento, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, di possedere la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee aziendale e della serie EN ISO 9000disposizione prevista dall’art. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale40, copia autenticatacomma 7, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenzialeCodice, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusionecauzione provvisoria resta stabilita in misura pari a € 10.720,00 (diecimilasettecentoventi/00) e la cauzione definitiva è dimezzata del 50% dell’importo contrattuale.
11.7. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticaleconsorzio di cui alle lett. b) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamentola predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle alla lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzioconsorzio o da almeno una delle imprese consorziate.
11.8. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.6. del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
11.9. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
11.10. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell’Accordo quadro, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9,
11.11. All’atto della stipulazione dell’Accordo quadro l’aggiudicatario deve presentare:
11.11.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento;
11.11.2. la polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del Codice e di cui all’art. 125, comma 1, del Regolamento, come previsto all’articolo 20 del Capitolato Speciale.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per l'Adeguamento Tecnico E Normativo Cei 0 16
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 12.1. ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, intestata al Cerchio, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente al 2% pari a € 8.679,77 (euro ottomilaseicentosettantanove/77) dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa complessivo dell’appalto e costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 con versamento presso il Servizio la Banca BPER di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.CELANO, conto intestato alla tesoreria comunale di Cerchio;
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 5858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
12.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, avente validità per almeno 180 giorni dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 93 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione delle offerteultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
1) 12.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
12.3.1. essere conformi conforme agli schemi di polizza tipo 1.1 di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art123 ed in conformità a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 93 del Codice).;
2) 12.3.2. essere prodotte in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) 12.3.3. avere validità per almeno 180 giorni gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) 12.3.4. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
12.3.5. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
12.3.6. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) 12.3.7. prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.alla
Appears in 1 contract
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 13.1. L’offerta dei concorrenti deve essere è corredata da:
1. cauzione una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente pari al 2% dell’importo base di gara, e precisamente di importo pari ad Euro 2.100,00 (duemilacento/00), salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice.
2. una dichiarazione di impegno, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all’art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a base d’asta rilasciare garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 93, comma 8 del lotto Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, tra l’altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali nonchè la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui si partecipa e all’art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma l del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso il Servizio conto di Tesoreria dell’Ente tesoreria dell’Università degli Studi di Firenze acceso presso l’Istituto Unicredit S.P.A.;Banca SpA – Agenzia di Firenze Vecchietti n. 11, in Firenze, IBAN n. IT 88 A 02008 02837 000041126939. Si precisa che il deposito è infruttifero. La causale dovrà riportare la dicitura: “Garanzia a corredo dell’offerta G019_2019 - CIG: 81296374AE”
c) da c. fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa rilasciata da imprese bancarie o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 assicurative che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione rispondano ai requisiti di cui all’art. 195793, comma 23 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all’art. 103, comma 9 del Codice. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell’autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet: - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx/xxxxx.xxxx - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx/ - xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxx/xxxxxxxxx/xxxxxx-xxx/xxxxxxxx-xxx- legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf - xxxx://xxx.xxxxx.xx/xxxxx/xxxxxxx_xxx/XxXXXXXxx.xxx In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1) contenere espressa menzione dell’oggetto, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto CIG e del soggetto garantito;
d2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f5) prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
46) contenere l’impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante; La garanzia fideiussoria e la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciaredi impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme: In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell’offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in caso di aggiudicazione dell’appaltosostituzione della precedente, a richiesta condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell’offerta. L’importo della garanzia e del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva suo eventuale rinnovo è ridotto secondo le misure e le modalità di cui all’art. 113 93, comma 7 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data . Per fruire di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificatodette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell’offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in In caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originalecui all’articolo 93, copia autenticatacomma 7, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa chesi ottiene:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’artdei soggetti di cui all’art. 3745, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e), f), g), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzioconsorzio e/o dalle consorziate. Le altre riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate. È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell’impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell’offerta. È onere dell’operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale). È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.). Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.
13.2. Il soggetto la cui offerta verrà selezionata dovrà presentare la cauzione definitiva (Garanzia di esecuzione) nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice. Tale garanzia dovrà essere costituita e prodotta alla Stazione Appaltante entro il termine indicato ai fini della stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione.
Appears in 1 contract
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 75 93 del Codice, pari a per un importo corrispondente il lotto 1: € 4’074.75 (euro quattromilasettantaquattro/75), pari al 2% dell’importo a base d’asta del per il lotto 2: € 6’903.28 (euro seimilanovecentotre/28), pari al 2% dell’importo a base d’asta Nel caso di partecipazione per cui si partecipa e costituita, entrambi i lotti la cauzione dovrà essere costituita da due garanzie distinte ciascuna di importo pari agli importi sopra indicati. Tale garanzia potrà essere costituita a scelta del concorrente:
a) in In titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in In contanti, mediante deposito provvisorio con versamento sul Conto Corrente Depositi Cauzionali c/c intestato alla sede Regionale I.N.P.S. Xxxxxxx, xxx X/X 000000 presso Banca Nazionale del Lavoro – FIRENZE / ABI 1005 / CAB 02800, Codice IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;XX00X0000000000000000000000
c) Da fideiussione rilasciata da fideiussione bancaria imprese bancarie o polizza assicurativa, assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla data di presentazione delle offertevigente normativa bancaria assicurativa.
1) essere conformi agli schemi 11.2 L'offerta è altresì corredata, a pena di polizza tipo esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all’articolo 103 del Codice qualora l'offerente risultasse affidatario.
11.3 La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al comma 4 dell’artmomento della sottoscrizione del contratto medesimo. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi In caso di polizza-tipoprestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1 Prevedere espressamente la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).;
2) essere prodotte 11.3.2 Essere prodotta in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., . con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo : la stessa dovrà pervenire alla stazione appaltante entro i termini previsti per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’artpresentazione. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in In caso di aggiudicazione dell’appaltofideiussione in formato digitale, la stessa deve essere presentata in originale e, cioè, su supporto informatico e sottoscritta con firma digitale del soggetto garante. In alternativa, sarà ammessa anche copia della polizza generata informaticamente e firmata digitalmente dal concorrente, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, condizione che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato verificabile in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originalegara la conformità al documento informatico originale detenuto presso il fideiussore, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva nonché la validità della firma di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzioquest’ultimo.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Manutenzione
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1 ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 con versamento presso il Servizio la Tesoreria di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.Roma Capitale;
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgsD.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgsD.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) 11.2 ►In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere conformi presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
11.3 ►In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1 essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 93 del Codice).;
2) 11.3.2 essere prodotte in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) 11.3.3 essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
11.3.4 avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) 11.3.5 qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) 11.3.6 prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva definitiva, di cui all’artagli artt. 113 103 e 104 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. .
11.4 La cauzione garanzia provvisoria è é stabilita nella misura del pari a € 15.614,95 [2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti complessivo dell’appalto] e la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno definitiva nella misura di essi (denominazione lotto e CIG)cui all’art. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso 103 del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014Codice. Ai sensi dell’art. 7593, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, 7 del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto qualora il concorrente sia in possesso della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, la garanzia provvisoria è stabilita in € 7.807,47 [1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto] e la garanzia definitiva, come determinata ai sensi dell’art. Il 103, comma 1, del Codice, è ridotta del 50%. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al punto precedente, per gli operatori economici in possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede registrazione al sistema comunitario di offerta ecogestione e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti audit (originaleEMAS), copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, non cumulabile, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di una garanzia dimidiata senza che il possesso prodotto ai sensi della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. norma UNI ISO/TS 14067.
11.5 Si precisa che:
a. in : x.xx caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 3745, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 3445, comma 12, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti Ai fini della partecipazione al presente appalto deve essere corredata da:
1costituita, ai sensi dell'art. 93 del D. Lgs. 50/2016 mediante fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da idoneo Istituto, una cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, per un importo corrispondente al provvisoria pari allo 2% dell’importo del valore stimato del Lotto per il quale si intende partecipare valida per almeno 180 giorni. La cauzione, intestata a base d’asta Xxxxxxxxx.Xx Spa, prodotta secondo una delle seguenti modalità: ● versamento in contanti (fermo restando il limite all'utilizzo del lotto per contante di cui si partecipa e costituitaall'articolo 49, a scelta comma 1, del concorrente:
a) decreto legislativo 21 novembre 2007,n. 231), con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) da ● fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione polizza rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art.106 all’art. 107 del d.lgsD.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, 385/1993 avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offertedell’offerta, intestata a Consorzio Informatica Territorio Spa xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 Xxxxx XX. La fideiussione dovrà contenere la clausola c.d. a prima richiesta, e per conseguenza l’impegno del garante a corrispondere le somme richieste a Consorzio Informatica Territorio S.p.
1) essere conformi agli schemi A. a semplice richiesta di polizza tipo quest’ultima; ● impegno di un fideiussore, assunto nei confronti del Comune di CREMA e di Consorzio Informatica Territorio S.p.A., anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui al comma 4 agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario; detto impegno dovrà essere presentato anche nel caso in cui la garanzia sia rilasciata sotto forma di deposito cauzionale, ai sensi dell’art. 127 93, co. 2, d.lgs. 50/2016. Il presente impegno non è richiesto per le microimprese, piccole e medie imprese e per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Ai sensi dell’art. 93, comma 6 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipoCodice, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del Ministero delle attività produttive contratto, dopo l’aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all’affidatario o all’adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del 23 marzo 2004d. lgs. 6 settembre 2011, n. 123159. Sono fatti riconducibili all’affidatario, dovrà essere integrata mediante tra l’altro, la previsione espressa mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della rinuncia all’eccezione documentazione richiesta e necessaria per la stipula della contratto. L’eventuale esclusione dalla gara prima dell’aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all’art. 1957, 89 comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 1 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata non comporterà l’escussione della garanzia provvisoria. La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell’art. 18 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell’ambito dell’avvalimento. In caso di riunione di concorrenti già costituita, le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, che sono responsabili in solido. Nel caso di partecipazione di un raggruppamento temporaneo di imprese costituendo, la polizza fideiussoria deve essere necessariamente intestata, a pena di esclusione, non alla sola capogruppo designata, ma anche alle mandanti. Nel caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, la polizza fideiussoria mediante la quale viene costituita la cauzione provvisoria deve essere intestata, non al solo concorrente ma anche alla/e impresa/e ausiliaria/e. Ai sensi del disposto dell’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, l’importo della garanzia può essere ridotto, per fruire di tali benefici, l’operatore economico deve produrre nel Modello 1 o allegato allo stesso, idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000n. 445/2000 attestante il possesso di dette certificazioni, n. 445 precisando: oggetto, norma di riferimento, ente certificatore, data di emissione e xx.xxdata di scadenza. ii.In caso di cumulo delle riduzioni, con la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà:
1. rilasciata da un Ente autorizzato (xxxxxx Xxxxxxxxxx del Presidente ANAC del 1° luglio 2015 e del 21 ottobre 2015)
2. contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantitogarantito (CONSORZIO INFORMATICA E TERRITORIO SPA);
d3. essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
4. essere conforme allo schema tipo approvato con DECRETO 19 gennaio 2018 , n. 31; 5. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione ; 6. riportare firma digitale del debitore principale di cui all’art. 1944 sottoscrittore per l’Ente emittente (firma digitale del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato rappresentante per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio Banca o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiaranteCompagine Assicurativa). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
Appears in 1 contract
Samples: Servizi Assicurativi
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve dovrà essere corredata da:
1. I. cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, per un importo corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa Codice pari ad euro 9.000,00 (euro novemila) e costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’art.106 all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’art. dall'articolo 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) . In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valevole per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe. In caso di prestazione della cauzione provvisoria mediante fideiussione bancaria o assicurativa queste dovranno: - essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto previsti dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo Ministeriale 9 12 Marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa pubblicato sul S.O. n. 89/L alla Gazzetta Ufficiale n. 109 dell’11 Maggio 2004, opportunamente integrate con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957all’art.1957, comma 2, 2 del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) civile ; - essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) . - avere validità per almeno 180 giorni gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) dell’offerta ; - essere, qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) ; - prevedere espressamente:
1) i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) iv. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 all’art.113 del Codice, in favore di Bea Gestioni S.p.A., valevole per tutta la durata del contratto ed eventuali proroghe. Per effetto dell’obbligo, previsto dall’articolo 40, comma 3, lettera a), del Codice e dall’art.63 del Regolamento di possedere la certificazione del sistema di qualità aziendale e della stazione appaltantedisposizione prevista dall’articolo 40, valida fino alla data di emissione comma 7, del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La Codice, la cauzione provvisoria è resta stabilita in misura pari ad almeno euro 4.500,00 euro quattromilacinquecento pari all’ 1% (un percento) dell’importo complessivo dell’appalto 10 e la cauzione definitiva nella misura del 25% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG)contrattuale. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate richieste costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014gara. Ai sensi dell’art. dell’articolo 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contrattocontratto , mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. dell’articolo 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare prestare:
1. la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. dall’articolo 113 del Codice e dall’art. dall’articolo 123 del Regolamento;
2. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti polizza assicurativa di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34all’articolo 129, comma 1, del CodiceCodice e di cui all’articolo 125, il concorrente può godere comma 1 del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui Regolamento, per una somma assicurata: - per la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.responsabilità civile verso terzi: euro 1.500.000,00 (euro unmilionecinquencentomila);
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Per Il Servizio Di Recupero Della Frazione Verde Dei Rifiuti Urbani
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta 11.1. Ai sensi dell'art. 93 del Codice, l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codicesotto forma di cauzione o di fideiussione, per un importo corrispondente pari al 2% dell’importo dell'importo complessivo posto a base d’asta del lotto per cui si partecipa di gara e precisamente ad € 4.462,40, (euro quattromilaquattrocentosessantadue//40) ed intestata al Comune di Campomarino, con sede in xxx X.X. Xxxxx Xxxxxx, x.0, 00000 Xxxxxxxxxxx c.f. 82004690705 La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN con versamento presso la Tesoreria del Comune di Campomarino, - IBAN: XX00X0000000000000000000000- Istituto Bancario UNICREDIT s.p.a. IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio Agenzia di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) Campomarino. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata da fideiussione bancaria imprese bancarie o polizza assicurativa, assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’art.106 all'articolo 106 del d.lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’art. dall'articolo 161 del d.lgs. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
11.2. L'offerta e altresì corredata, avente validità a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per almeno 180 giorni dalla data l'esecuzione del contratto, di presentazione delle offertecui agli articoli 103 e seguenti del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario.
11.3. In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere conformi conforme agli schemi di polizza tipo di cui al all'art. 103, comma 4 dell’art. 127 9, del Regolamento Codice (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività attivita produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 93 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d3) essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
4) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la dalla data di presentazione dell’offertadell'offerta;
e5) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonchè l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
6) qualora si riferiscano riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:11.4. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG)11.5. La mancata presentazione costituzione della cauzione provvisoria costituisce causa di esclusione. Qualora il concorrente non presenti la cauzione provvisoria ovvero la presentazione presenti una cauzione provvisoria di cauzioni provvisorie inferiori valore inferiore o prive priva di una o più delle caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa indicate, si applica la disciplina del soccorso istruttorio di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso cui all'art. 83, comma 9, del Codice, secondo quanto previsto dal successivo paragrafo 20, sia per l’applicazione della sanzione sia per la regolarizzazione. Affinchè si possa procedere alla regolarizzazione, la cauzione provvisoria deve comunque essere stata costituita entro la scadenza del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis presentazione delle offerte e 46 comma 1 ter del Codice come modificati decorrere da tale data; qualora la cauzione provvisoria non sia stata costituita entro il suddetto termine, il concorrente interessato è escluso dalla legge n. 114 del 2014gara.
11.6. Ai sensi dell’art. 7593, comma 6, del Codice Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contrattodei contratti con il Comune di Xxxxxxxxxxx, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 7593, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Servizi
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, a pena di esclusione, da una cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente pari al 2% dell’importo (due) del prezzo a base d’asta del lotto per cui si partecipa , e costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali con versamento presso IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio XX00X0000000000000000000000 - Banco di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.Sardegna -Tesoreria Comunale Capoterra;
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgsD.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgsD.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, avente validità per almeno 180 giorni qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di presentazione delle offerte.ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere conformi conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo secondolo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123n.123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice Codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. L. 11 febbraio 1994febbraio1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 93 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con contenere l’ espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d3) avere validità per almeno 180 giorni gg. - dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e4) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) dovrà prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’artcuiall’art. 113 103 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura delle prestazioni risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori una cauzione di valore inferiore o prive priva di una o più delle caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014esclusione. Ai sensi dell’art. 7593, comma 6, del Codice Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 7593, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del RegolamentodalCodice. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per cento cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della edella serie UNI CEI EN ISOXXX XX XXX/IEC 17000XXX 00000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso In caso di tale requisito concorrenti con idoneità plurisoggettiva, non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorziointestata a tutti gli operatori.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, per un importo corrispondente al pari a € 32.000,00 (trentaduemila/00), 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa complessivo dell’appalto e costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltanteappaltante con le modalità che saranno comunicate in caso di espressa richiesta; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio con versamento da effettuarsi sul Conto Corrente Depositi Cauzionali conto corrente bancario n. 000400014148, intestato a Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, presso Unicredit – Banca di Roma – Agenzia 153 – P.le Xxxx Xxxx, 5 00185 Roma, IBAN . coordinate bancarie internazionali: IT 49 R 71 I 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.05227 000400014148;
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) 11.2. Ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, la cauzione provvisoria garantisce altresì il versamento della sanzione pecuniaria di cui al punto 7.6. del presente disciplinare e dovrà essere conformi reintegrata qualora la stessa venisse parzialmente escussa per il pagamento della predetta sanzione.
11.3. La cauzione provvisoria garantisce, altresì, il possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati dai concorrenti e, pertanto, si procederà all’incameramento della stessa nell’ipotesi di mancata integrazione ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, del Codice, dipendente da una carenza del requisito dichiarato. Non si procederà all’incameramento della stessa nel caso in cui il concorrente, in possesso dei requisiti sopradetti, decida di non avvalersi del soccorso istruttorio.
11.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.
11.5. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.5.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema - tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, e dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).;
2) 11.5.2. essere prodotte prodotta in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) 11.5.3. riportare l’autentica notarile della sottoscrizione, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante; essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
11.5.4. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per il numero di giorni che verrà indicato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
11.5.5. avere validità per almeno 180 giorni 365 gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) 11.5.6. qualora si riferiscano riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate intestata a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) 11.5.7. prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività c. l’operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva definitiva, di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento.
11.6. L’importo della cauzione provvisoria Per effetto dell’obbligo, previsto dall’art. 40, comma 3, lettera a), del Codice e della cauzione definitiva è ridotto dall’art. 63 del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciataRegolamento, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, di possedere la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusionequalità
11.7. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticaleconsorzio di cui alle lett. b) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamentola predetta certificazione sia posseduta dal consorzio;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle alla lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzioconsorzio o da almeno una delle imprese consorziate.
11.8. La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis, e 46, comma 1 ter, del Codice, previo pagamento alla Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di cui al paragrafo 7.6. del presente disciplinare, a condizione che la cauzione sia stata già costituita alla data di presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
11.9. In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
11.10. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula dell’Accordo quadro, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, sarà comunicato lo svincolo della garanzia, contestualmente all’avvenuta aggiudicazione definitiva, senza la restituzione materiale del documento di cauzione.
11.11. All’atto della stipulazione dell’Accordo quadro l’aggiudicatario deve presentare:
11.11.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento;
11.11.2. la polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del Codice e di cui all’art. 125, comma 1, del Regolamento, come previsto all’articolo 20 del Capitolato Speciale.
Appears in 1 contract
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1. ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codice, per un importo pari a € 41.403,20, (euro quarantunomilaquattrocentotre/20) corrispondente al 2% dell’importo a base d’asta complessivo dell’appalto, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del lotto per cui si partecipa citato art. 75, e deve essere costituita, a scelta del concorrente:
a) a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato Stato, depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) b. in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN con versamento presso la Tesoreria Comunale della Banca Popolare di Milano– agenzia n. 72 – Xxx Xxxxxxxx Xxxxxx 18 20026 Novate Milanese. IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio Allegare copia della quietanza di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.versamento. La restituzione avverrà solo a seguito di autorizzazione da parte del soggetto beneficiario;
c) c. da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) 11.2. In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico, dovrà essere conformi presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario/ assicurativo o di altro soggetto, di cui al comma 3 dell’art. 75 del Codice, contenente l’impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l’offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva.
11.3. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.3.1. essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).;
2) 11.3.2. essere prodotte in originale, originale o in copia autenticata autenticata, ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) 11.3.3. essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti del soggetto garantito;
11.3.4. avere validità per almeno 180 giorni gg. dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) 11.3.5. essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 90 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione;
11.3.6. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) 11.3.7. prevedere espressamente:
1) a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) d. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva definitiva, di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:.
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.4. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre per gli altri concorrenti la comunicazione di non aggiudicazione avrà valore di svincolo. L’Amministrazione si riserva di trattenere la cauzione del secondo classificato, fino all’accertamento dei requisiti dell’aggiudicatario.
11.5. Si precisa che soggetto beneficiario/garantito dalla cauzione provvisoria è il Comune committente: Comune di Novate Milanese.
11.6. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
11.6.1.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento;
11.6.1.2. la polizza assicurativa di cui all’art. 129, comma 1, del Codice e di cui all’art. 125, comma 1, del Regolamento, per una somma assicurata: • per i danni di esecuzione: polizza CAR pari all’importo contrattuale. • per la responsabilità civile verso terzi: € 2.500.000,00.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Di Gara
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1. L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. corredata, a pena di esclusione, da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente Codice in € 53.896,67 pari al 2% (due per cento) dell’importo posto a base d’asta del lotto per cui si partecipa e di gara.
11.2. La cauzione provvisoria è costituita, a scelta secondo le modalità indicate nell’art. 93 del concorrente:Codice.
a) in titoli 11.3. Deve essere presentato, altresì, ai sensi del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione comma 8 dell’art. 93 del Codice l’impegno di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateun fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a titolo di pegno, rilasciare la garanzia fideiussoria a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso appaltante per l’esecuzione del giorno del deposito;
b) in contanticontratto, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 all’art. 103 del d.lgsCodice. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente Tale cauzione definitiva dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla fino alla data di presentazione delle offerteemissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
11.4. In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) . essere conformi conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’artapprovati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (vedi art. 127 103 co. 9 del Regolamento Codice) (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-polizza- tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle D.M. attività produttive del 23 marzo 200423/03/2004,
2. essere corredata, n. 123a pena di esclusione, da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri dello stesso. Tale dichiarazione dovrà essere integrata mediante accompagnata, da fotocopia di un documento d’identità perfettamente leggibile in corso di validità del suddetto soggetto. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957qualifica, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 i poteri e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e l’identità del soggetto garantitofirmatario il titolo di garanzia;
d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) 3. qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese d’imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese d’imprese di rete, il consorzio o il GEIEGEIE (art. 93 co. 1 del Codice);
f) 4. prevedere espressamente:
1a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed e intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2b) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3c) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4d) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa garanzia fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva definitiva, di cui all’art. 113 103 del Codice, in favore ;
e) la durata della stazione appaltante, valida fino alla data cauzione deve essere di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG)180 giorni;
11.5. La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori una cauzione di valore inferiore o prive priva di una o più delle caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita e sottoscritta alla data di esclusione presentazione dell’offerta e che decorra da tale data.
11.6. In caso di mancata sanatoria si procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara in caso gara.
11.7. E’ ammessa la presentazione di inutile decorso appendici, anche integrative, alla cauzione provvisoria, rilasciate anche successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle offerte a condizione che la cauzione provvisoria sia stata originariamente rilasciata prima del termine fissato di scadenza per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014presentazione delle offerte.
11.8. Ai sensi dell’art. 7593, comma 6, del Codice Codice, la cauzione provvisoria verrà sarà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula sottoscrizione del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 7593, comma 9, del Codice, verrà svincolata la Stazione Appaltante con l'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazionedall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.
11.9. All’atto della stipula stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 103 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’artnel medesimo articolo;
11.10. 113 L'importo della garanzia, e del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti gli operatori economici ai quali sia stata venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN UNI CEI ISO 9000. Il possesso Per le ulteriori riduzioni si applica quanto indicato nell’art. 93 co. 7 del Codice. In caso di tale requisito cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza calcolata sull’importo che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusionerisulta dalla riduzione precedente.
11.11. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codiceconcorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 3445, comma 12, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinare Di Gara
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1. ► L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. da cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente pari al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e d’asta. La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente:
a) , in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo nell'albo di cui all’art.106 all'articolo 106 del d.lgs. 1 decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo nell'albo previsto dall’art. dall'articolo 161 del d.lgs. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni e che abbiano i requisiti minimi di solvibilita' richiesti dalla data di presentazione delle offertevigente normativa bancaria assicurativa.
1) 11.2. ► In caso di prestazione della cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:
11.2.1. essere conformi conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (Regolamento: nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art11.2.2. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) i. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) ii. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 1957, comma 2, del codice civile;
3) iii. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante;
4) iv. l’efficacia per almeno 300 giorni dal termine ultimo di presentazione dell’offerta;
v. la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria garanzia fideiussoria definitiva per l’esecuzione del contratto;
vi. il deferimento di eventuali controversie alla competenza esclusiva del foro di Firenze.
11.2.3. essere autenticata nei poteri e nella firma del fideiussore da parte di un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, oppure in alternativa, essere accompagnata da una polizza assicurativa fideiussoriadichiarazione resa dal fideiussore, relativa alla cauzione definitiva ai sensi per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con la quale lo stesso confermi il possesso dei propri poteri di cui all’artfirma ed alleghi un documento di riconoscimento in corso di validità.
11.2.4. 113 del Codicequalora si riferisca a raggruppamenti temporanei, in favore della stazione appaltanteaggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, valida fino alla data a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di emissione del certificato imprese di verifica di conformità finale rete, il consorzio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificatoil GEIE.
11.3. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). ► La mancata presentazione entro i termini di scadenza della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014esclusione.
11.4. Ai sensi dell’art. 7593, comma 6, del Codice D.Lgs.50/2016, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento alla data della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 7593, comma 9, del CodiceD.Lgs.50/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione aggiudicazione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamentoefficace.
11.5. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 90009000 ed eventuali altre riduzioni previste dall’art 93, c.7 del D.Lgs. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato 50/2016. Per fruire delle riduzioni, in sede di offerta e documentato dovranno essere dimostrati i requisiti nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante)prescritti dalla norma vigente.
11.6. La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. ► Si precisa che:
a. i. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codiceconcorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se ai sensi dell’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Resta inteso che la certificazione prevista dal suddetto articolo deve essere posseduta da tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazioneordinario;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. ii. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.7. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva così come prevista nell’art. 42 del Capitolato Speciale di Appalto.
11.8. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà presentare le polizze assicurative previste nell’art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto.
11.9. Prima dell’emissione del collaudo provvisorio, l’appaltatore deve presentare le garanzie così come previste nell’art. 83 del Capitolato Speciale di Appalto.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinary Agreement
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta Per la partecipazione alla gara, ai sensi dell’art. 93 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i., l’offerta dei concorrenti deve dovrà essere obbligatoriamente corredata da:
1. da una cauzione provvisoria, come definita dall’art. 75 del Codiceintestata alla Centrale unica di committenza dei Comuni di San Xxxxxxx di Savena e Molinella, per un importo corrispondente di € 30.860,00= pari al 2% dell’importo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e costituitadi gara da prestare specificando come causale la partecipazione alla “PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE FARMACIE VALERIANI E DI MARMORTA - CIG 751174366B” La cauzione provvisoria potrà essere corrisposta dal concorrente come segue: • versamento in contanti, a scelta del concorrente:
a) con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Comunale UNICREDIT filiale di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzateXxx Xxxxxxx xx Savena via Jussi n. 2; il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN n. : IT 84 L02008 37070 000100555835 . L'offerta è altresì corredata, a titolo pena di pegnoesclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del giorno del deposito;
b) in contanticontratto, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. • fideiussione bancaria/polizza fideiussoria rilasciata da Istituti di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) da fideiussione bancaria Credito o polizza assicurativa, Compagnie Assicurative autorizzate o fideiussione rilasciata dagli intermediari Intermediari Finanziari iscritti nell’albo nell’elenco speciale di cui all’art.106 all’art. 107 del d.lgsD.Lgs. 1 settembre 1993, 01/09/1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) dovrà essere conformi agli schemi conforme al relativo schema di polizza tipo di cui al comma 4 dell’artapprovato con D.M. n. 31/2018. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, La Cauzione provvisoria dovrà essere integrata mediante la previsione espressa intestata alla Centrale Unica di Committenza San Xxxxxxx di Savena e Molinella. In caso di prestazione della rinuncia all’eccezione cauzione provvisoria sotto forma di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).fideiussione questa dovrà:
2a) essere prodotte conforme agli schemi tipo allegati al D.M. n.31/2018;
b) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
dc) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la gg decorrenti alla data di presentazione dell’offerta;
ed) qualora si riferiscano riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestate intestata a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
e) essere corredata da una dichiarazione sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del garante nonché documento che attesti il potere del medesimo di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
f) prevedere espressamente:
1) : • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) ; • la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) ; • la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) ; • impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appaltogaranzia provvisoria, a richiesta rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del concorrentecontratto, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codiceagli articoli 103 e 105, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 qualora l’offerente risultasse affidatario (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione limitatamente alle Imprese NON Pmi ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. D.M. 18/04/2005); All’atto della stipula stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve prestare presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 103 del CodiceD.Lgs. 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 103 comma 5 del Codice e dall’art. 123 del RegolamentoCodice. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è può essere ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione dell’art.93 comma 7 del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusioneCodice. Si precisa che:
a. a) nel caso di riunione di concorrenti, ai sensi dell’art. 48 del Codice le garanzie fideiussorie e assicurative dovranno essere presentate dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, nel caso di cui all’art. 48 comma 5 del Codice e con responsabilità “pro quota”, nel caso di cui all’art. 48 comma 6 del Codice.
b) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, la polizza fideiussoria deve essere intestata a tutte le imprese che intendono costituire il raggruppamento.
c) per fruire del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria di cui all’art. 93, comma 7, il concorrente è tenuto a segnalare il possesso del requisito rilasciando apposita dichiarazione all’interno dell’istanza di ammissione alla gara. La riduzione troverà applicazione: – in caso di partecipazione in RTI orizzontale, ai sensi dell’art. 3748, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 3445, comma 1, lett. 2 lettera e), ) del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. ; – in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda raggruppando assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in ; In caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettall’art. 45, comma 2, lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Della Farmacia
Xxxxxxxx e garanzie richieste. L’offerta l’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. a) cauzione provvisoria, come definita dall’artprovvisoria ex art. 75 del CodiceD.Lgs. 163/06 ed art. 100 D.P.R. 554/99, per un importo corrispondente pari al 2% (duepercen- to) dell’importo a base d’asta del lotto per complessivo dell’appalto di cui si partecipa e costituita, a scelta del concorrente:
a) al punto 5.3 costituita alternativamente: • da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxx; • da atto di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
b) in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa o fideiussione rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell’albo nel- l’elenco speciale di cui all’art.106 all’art. 107 del d.lgsD.Lgs. 1 settembre 199301.09.1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998delle Finanze, n. 58in originale, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) essere conformi redatta in conformità agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004ex D.M. 12.03.04, n. 123, dovrà essere integrata mediante . La garanzia deve prevedere espressamente quanto segue: – la previsione espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; – la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 ; – l’operatività della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
d) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;
e) qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti, essere tassativamente intestate a tutte le imprese che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;
f) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;; La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di gara e deve essere corredata dal- l’impegno del garante a rinnovare la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura.
4b) la dichiarazione di un istituto bancario, assicurativo o di un intermediario finanziario iscritto nel- l’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n. 385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta dell’appalto da parte del concorrente, una la garanzia fidejussoria definitiva per l’esecuzione del contratto ex art. 113 del D.Lgs. 163/06 ed art. 101 D.P.R. 554/99, in favore del- la stazione appaltante, aventi le caratteristiche di cui allo schema tipo ex D.M. 12.03.04, n. 123. Tale dichiarazione d’impegno del fideiussore verso il concorrente, a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione dell’appalto, potrà essere contenuta, nelle forme sopra descritte, anche nel contesto della fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoriadella cauzione provvisoria. All’atto del contratto l’aggiudicatario deve prestare: • garanzia fidejussoria di esecuzione del contratto, relativa alla cauzione definitiva nella misura, nei modi e prescrizioni previsti dall’articolo 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. 163/06 e per le finalità di cui all’art. 113 101 del Codice, in favore D.P.R. 554/99 e s.m.i.; • polizza assicurativa nei confronti della stazione appaltanteappaltante ex art. 129 del D.Lgs. 163/06, valida fino alla data di emissione ed art. 103 del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica D.P.R. 554/99 e s.m.i., con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 37, comma 2, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti massimali di cui all’art. 34, comma 1, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte 9 delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio Condizioni Inte- grative al Capitolato Speciale d’Appalto dei lavori di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, comma 1, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorziotrattasi.
Appears in 1 contract
Samples: Public Works Contract
Xxxxxxxx e garanzie richieste. 11.1 L’offerta dei concorrenti deve essere corredata da:
1. cauzione è corredata, a pena di esclusione, da garanzia provvisoria, come definita dall’art. 75 93 del Codice, per un importo corrispondente di € 4.000,00 (euro quattromila/00) pari al 2% dell’importo complessivo a base d’asta del lotto per cui si partecipa e costituita, a scelta del concorrente:di gara dell’Accordo Quadro.
a) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore 11.2 La garanzia provvisoria deve essere al corso del giorno del deposito;
b) prodotta in contanti, mediante deposito provvisorio sul Conto Corrente Depositi Cauzionali IBAN . IT 49 R 02008 04810 000401051244 presso il Servizio di Tesoreria dell’Ente Unicredit S.P.A.;
c) da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art.106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte.
1) essere conformi agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 75 del Codice).
2) essere prodotte in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., originale con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;.
d) 11.3 La garanzia provvisoria deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione.
11.4 La garanzia provvisoria deve avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell’offerta;.
e) 11.5 qualora si riferiscano a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE GEIE, a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, la garanzia provvisoria deve essere tassativamente intestate intestata a tutte le imprese tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l’aggregazione di imprese di rete, il consorzio o il GEIE;.
f) prevedere espressamente:
1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
3) la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
4) la dichiarazione contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione bancaria oppure una polizza assicurativa fideiussoria, relativa alla cauzione definitiva di cui all’art. 113 del Codice, in favore della stazione appaltante, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità finale o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione della fornitura risultante dal relativo certificato. La cauzione provvisoria è stabilita nella misura del 2% (due percento) dell’importo dell’appalto riferito ad ogni lotto per cui 11.6 si concorre. Nel caso venga presentata offerta per più lotti la garanzia potrà anche essere unica con somma assicurata pari al 2 % della somma delle basi d’asta dei lotti per i quali viene presentata offerta e lo specifico riferimento ad ognuno di essi (denominazione lotto e CIG). La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di cauzioni provvisorie inferiori o prive di una o più delle caratteristiche sopra indicate costituirà causa di esclusione dalla procedura di gara in caso di inutile decorso del termine fissato per la regolarizzazione ai sensi del combinato disposto degli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del Codice come modificati dalla legge n. 114 del 2014. Ai sensi dell’art. 75, comma 6, del Codice la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 75, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione. All’atto della stipula del contratto l’aggiudicatario deve prestare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 113 del Codice, che sarà svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dall’art. 113 del Codice e dall’art. 123 del Regolamento. L’importo della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti (originale, copia autenticata, dichiarazione sostitutiva di atto notorio o copia conforme all’originale ai sensi del DPR 445/2000; negli ultimi 2 casi allegare copia di un valido documento d’identità del dichiarante). La presentazione di una garanzia dimidiata senza che il possesso della certificazione di qualità venga debitamente dichiarato e documentato costituisce irregolarità essenziale, la cui mancata regolarizzazione entro il termine previsto costituisce causa di esclusione. Si precisa che:
a. in caso di partecipazione in RTI orizzontale, sensi dell’art. 3748, comma 21, del Codice, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 3445, comma 12, lett. e), del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b. in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda raggruppandola assume nella ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del raggruppamento;
c. in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 3445, comma 12, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.
11.7 La mancata presentazione della cauzione provvisoria, la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9.
11.8 In caso di mancata sanatoria la Stazione Appaltante procederà all’esclusione del concorrente dalla procedura di gara.
11.9 Ai sensi dell’art. 93, comma 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata all’aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell’art. 93, comma 9, del Codice, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione.
11.10 All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare:
11.10.1. la cauzione definitiva, nella misura e nei modi previsti dall’art. 103 del Codice;
11.10.2. la polizza assicurativa di cui all’art. 103, c. 7, del Codice per una somma assicurata: • per i danni di esecuzione: € 200.000,00 (euro duecentomila/00); • per la responsabilità civile verso terzi: € 500.000,00 (euro cinquecentomila/00).
11.10.3. la polizza assicurativa di cui all’articolo 35 comma 18 del Codice.
Appears in 1 contract