XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità (Adunanza Plenaria n. 3 del 2011), cit., par. 3, non par dubbio che l’invito all’autotutela o i ricorsi amministrativi, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione di una collaborazione piena e leale, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivo, poi non può in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui opera. 4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.
Appears in 1 contract
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo rapporto di lavoro sportivo, p. 108 dell’Autorità giudiziaria che limitino di fatto la libertà di movimento del lavoratore. Detto provvedimento può essere assunto, secondo la giurisprudenza, anche in via cautelare, ovvero prima che la decisione della Federazione sportiva o dell’Autorità giudiziaria divenga definitiva, dato che costituirebbe un mezzo per tutelare gli interessi organizzativi e produttivi della società. Inoltre, ha ritenuto legittima l’applicazione di detti provvedimenti anche qualora non espressamente delineati nella modernità (Adunanza Plenaria specifica disciplina di settore, a meno che permanga il vincolo di utilità per la società e di proporzionalità rispetto alla sanzione adottata. Sul punto si è pronunciata la Suprema Corte: “La sospensione cautelare del lavoratore, prevista dall'art. 26 del c.c.n.l. 5 luglio 1994 costituisce una forma di autotutela del datore di lavoro, volta ad evitare la permanenza del lavoratore sul posto di lavoro nei casi previsti ed è istituto diverso dalla sospensione disciplinare, che ha invece carattere sanzionatorio; ne consegue che alla sospensione cautelare non si applica l'art. 7 della legge n. 3 300 del 2011)1970, citfermo restando che, ove sussista una specifica disciplina contrattuale che la regolamenti, è necessario che il datore di lavoro vi si attenga, dovendosi svolgere la potestà del datore di lavoro di organizzazione dell'impresa nel rispetto dei diritti dei lavoratori, come tutelato dalla contrattazione collettiva”95.
1.1 Il caso Xxxxxxx / UC Sampdoria
1. riduzione della retribuzione;
2. esclusione temporanea, parper un periodo concordato, dagli allenamenti;
3. 3risoluzione del contratto. Nel caso concreto, la società UC Sampdoria aveva richiesto al Collegio Arbitrale in via principale la risoluzione del contratto del calciatore e, in subordine, l’esclusione dagli allenamenti fino al 30 giugno 2010. Se la riduzione della retribuzione e l’esclusione temporanea dagli allenamenti riguardano profili per lo più quantitativi, e quindi facilmente accertabili ed accordabili, più interessante è capire se le dinamiche accadute tra UC Sampdoria e Xxxxxxx Xxxxxxx fossero tali da poter giustificare una, come richiesto dalla società stessa, risoluzione del contratto per giusta causa. Importante sottolineare come, né Accordo collettivo, né la Legge, forniscono una definizione chiara e precisa di giusta causa; l’art 2119 si limita a definirla come quella che non par dubbio consente la prosecuzione anche provvisoria del contratto di lavoro, aggiungendo peraltro che l’invito all’autotutela il fallimento o i ricorsi amministrativila liquidazione coatta amministrativa dell’azienda non ne indicano gli estremi. Una definizione non certo chiara, motivatamente che a causa della sua forte generalità, ha dato a luogo a molti contrasti. In un primo momento, in particolare prima della Legge n. 604/1966, sia in dottrina che in giurisprudenza, l’opinione prevalente era che la giusta causa fosse da identificare come “ogni fatto capace di giustificare la risoluzione senza preavviso del contratto, e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione che quindi, essa potesse consistere non solo in un inadempimento, ma anche in ogni altro accadimento che fosse obiettivamente idoneo, anche indipendentemente dalla colpa del lavoratore, a menomare il rapporto di una collaborazione piena fiducia personale che si riteneva essere connotato essenziale del rapporto di lavoro”98. La situazione però, come detto, è mutata dopo la Legge n.604/1966, la quale ha portato la dottrina maggioritaria e lealealtra parte della giurisprudenza ha ritenere che la definizione di giusta causa non debba più riferirsi a quella generica del codice, che si incentrava sulla libertà di licenziamento, ma debba essere puntualizzata in rapporto alla nuova nozione di giustificato motivo soggettivo, centrata sul 98 X. Xxxxx, Diritto del lavoro, 2020 concetto di notevole inadempimento, dal quale si differenzierebbe solo per la particolare e maggiore gravità99. Il Collegio arbitrale, sulla base di queste premesse e accertata la dinamica della vicenda, ha irrogato al calciatore la sanzione dell’esclusione temporanea, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivo3 mesi, poi non può dagli allenamenti, con effetto retroattivo in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti modo da far rientrare nel computo anche la sospensione cautelare già scontata. E’ stata inoltre disposta la riduzione dello stipendio del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata calciatore in misura pari al 50% fino al termine naturale del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui operacontratto.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.
Appears in 1 contract
Samples: Diritto Del Lavoro
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità (Adunanza Plenaria n. 3 La posizione del 2011)figlio nato nel matrimonio, in C. M. XXXXXX, La riforma della filiazione, cit., parp. 328. 3capacità di discernimento, ad essere ascoltato in tut- te le procedure che lo riguardano. È stato ampiamente sottolineato il radicale ribal- tamento di prospettiva rispetto al passato, e non par dubbio sol- tanto perché il legislatore ha enunciato, positiva- mente e in maniera esplicita, i diritti dei figli, mo- strando come essi non siano più solamente desumi- bili, in via indiretta, dai corrispondenti doveri sussi- stenti in capo ai genitori. Ed è stato altresì segnalato come l’inequivoca enunciazione dei diritti dei figli, anteposti ai doveri previsti dall’ultimo comma dell’art. 000 x.x., xxxxx- xx la necessità che l’invito all’autotutela o la formula “interesse del mino- re” ceda il passo all'espressione “diritti del minore”: enfatizzando l'idea che l’ordinamento non tuteli sol- tanto un mero e generico interesse del minore, ma veri e propri diritti soggettivi della persona, ai quali l’attuale art. 315-bis c.c. ha conferito innegabile so- stanza concreta. Il più vago concetto di “interesse del minore”, cui numerose norme del diritto di famiglia si ri- chiamano, deve essere allora abbandonato perché espressione della superata concezione che vedeva Essa è stata ricondotta, ma in senso opposto, all’espressione utilizzata dalla Legge sull’adozione per la situazione suscettibile di originare la dichia- razione di adottabilità: il diritto in questione, quindi, integrerebbe la condizione minima accettabile ri- chiesta ai genitori.28 In tale direzione alcune pronunce – affermando che sussiste “stato di bisogno” quando alla prole venga a mancare la componente fondamentale per la formazione migliore della personalità – sono giunte a delineare un concetto di assistenza morale modellato non tanto sulla base del relativo contenu- to, comunque ricondotto alla nozione di “amore”29, quanto sulla sua finalità.30 L’assistenza morale, in- tesa quale immancabile apporto di cure ed affetto, viene ad assumere rilevanza perché la sua assenza giustifica il rimedio, pur residuale, dell’adozione: che pertanto si pone in chiave strumentale rispetto alla sana crescita del minore. Si può dire, allora, che proprio nella riforma del- la filiazione il legislatore abbia definitivamente con- siderato meritevole di tutela la componente affetti- va, imprescindibile per una sana e serena crescita nel figlio, e nel minore, più un oggetto di poteri al- trui e di soli propri doveri, che non un soggetto tito- lare di diritti inviolabili. Una concezione considera- ta ormai superata.26 In questo quadro, l’art. 315-bis c.c. non si limita a riproporre i ricorsi amministrativinoti diritti dei figli e i corrispondenti doveri dei genitori (di mantenimento, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione di una collaborazione piena e lealeistruzione ed educazione), già previsti dal previgente art. 147 c.c.. Ne enuncia, bensì, in maniera innovativa, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivoulterio- ri, poi non può sconosciuti alla tradizione codicistica, tra cui quali il diritto all’assistenza morale. Senso e conte- nuto di essi sono ribaditi dall’art. 337-ter, comma 1 D i r i t t o d e i f i g l i a d e s s e r e a m a t i ? ( M a r i n a P e z z o l a ) c.c. (“Provvedimenti riguardo ai figli”): il quale, di- sciplinando i diritti della prole nei procedimenti ri- guardanti il rapporto matrimoniale e in sede quelli relati- vi ai figli nati al di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente fuori di esso, riconosce al mino- re, oltre al diritto di mantenere un rapporto equili- brato e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocandocontinuativo con ciascuno dei genitori, quel- lo di ricevere da entrambi l’istruzione, l’educazione, la cura nonché, appunto, l’assistenza morale. TuttaviaDi qui l’interrogativo, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibilein dottrina e già in giuri- sprudenza, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è sul significato che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela legislatore della p.A. In conclusione, ri- forma ha voluto imprimere alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui operaformula “assistenza morale”27.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.
Appears in 1 contract
Samples: Publication Agreement
XXXXXXXXXX,. La disciplina unitaria del contratto di leasing nel fallimento, in Il giudice amministrativo fall., 2006, 1239. 94 Si tratta di una applicazione coerente del disposto dell’art. 104, comma settimo, come novellato dal legislatore del 2006, che appunto conferma la prosecuzione dei contratti durante l’esercizio provvisorio, salvo che il curatore intenda sciogliersi dagli stessi. prededuzione il corrispettivo stabilito contrattualmente per l’acquisto. In caso di scioglimento del contratto (comma secondo), il concedente ha diritto alla immediata restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l’eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione95 del bene stesso – che deve avvenire oggi a valori di mercato96 – rispetto al credito residuo in linea capitale; per le somme già riscosse, inoltre, si applica l’esonero dalla revocatoria fallimentare previsto dall’articolo 67, terzo comma, lettera a), l.fall.97. Nell’ipotesi in cui il ricavato della vendita non fosse sufficiente a colmare il credito in linea capitale vantato dal concedente (comma terzo), quest’ultimo ha poi diritto ad insinuarsi nello stato passivo per la differenza tra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Va precisato che il diritto del concedente a soddisfare il suo credito per canoni rimasti insoluti con il ricavato dalla vendita o, comunque, dalla collocazione del bene, è limitato “al credito residuo in linea capitale” restando esclusa dunque la possibilità di soddisfare anche il credito per interessi, o spese ed eventuali commissioni sempre che siano effettivamente dovute e giustificate. In sostanza la società di leasing ha diritto di soddisfarsi direttamente sul ricavato del bene riallocato, per recuperare il capitale residuo, intendendosi per tale il capitale compreso nelle sole rate con scadenza successiva alla data della dichiarazione di fallimento; mentre per le quote di capitale delle rate scadute e non pagate fino a detta data, le quali 95 L’art. 00 xxx xxxxx x.x. xxxxx XXXXXX – sulla scia dell’art. 72-ter del c.d. maxiemendamento al d.d.l. “XXXXXX” – parlava espressamente del ricavato derivante dalla vendita o dalla “rilocazione” del bene. A. PATTI I rapporti giuridici preesistenti nella modernità (Adunanza Plenaria n. 3 del 2011)prospettiva di liquidazione fallimentare, cit., par. 3, non par dubbio che l’invito all’autotutela o i ricorsi amministrativi, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione di una collaborazione piena e leale, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivo, poi non può in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però880, si poteva fare chiede in chiave problematica se nell’espressione preferita (“altra collocazione”) possa oggi rientrare anche la sola concessione del bene nella disponibilità di piùterzi, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui operacon riserva della sua proprietà.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.
Appears in 1 contract
Samples: Contratti Relativi a Rapporti Giuridici Pendenti Nel Fallimento
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità (Adunanza Plenaria n. 3 del 2011)La nuova democrazia diretta, cit., par501, ma si v., per ripercorrere il discorso, 496 ss. 346 Cfr., sul punto, X. XX XXXXX, La “negoziazione legislativa”, Padova, 1984, 38 ss. affinità politico-programmatiche47. Questo parallelo confermerebbe l’ipotesi che la forma contrattuale sia volta ad assicurare un reciproco impegno in caso di significativa distanza politica fra le parti contraenti e che questo impegno non venga assunto tanto in termini “giuridici”, quanto in termini politici48. Ciò che imprime una significativa differenza fra il Contratto di governo “all’italiana” e il Koalitionsvertrag tedesco è, invece, il contesto istituzionale e politico entro il quale si collocano l’uno e l’altra. Non può, infatti, non par dubbio tenersi conto del ruolo di fondamentale stabilizzazione e razionalizzazione svolto nell’ordinamento tedesco dalla sfiducia costruttiva49, che l’invito all’autotutela pone un significativo argine alle possibilità di crisi di governo determinate dai conflitti politici fra le forze in coalizione e che intensifica, quindi, la necessità di un’effettiva reciproca collaborazione fra di loro. Ma sono anche la storia e la cultura politica a differire notevolmente e ad incidere sull’effettiva vincolatività del contratto di coalizione poiché, mentre in Germania il mancato rispetto dell’accordo porterebbe all’isolamento del soggetto o i ricorsi amministratividel partito che se ne è reso responsabile, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione per via della sua inaffidabilità, nella nostra esperienza istituzionale non si registrano sanzioni di una collaborazione piena e lealetipo politico a rinforzare la vincolatività del patto di governo50. Com’è stato efficacemente sintetizzato, di talché una p.A. «in Germania l’accordo è un metodo, è il fine della dialettica politica, in Italia è un mezzo per costringere quella stessa dialettica nelle strette maglie del testo scritto»; «in Germania il termine “contratto” non è stato scelto dalle parti, bensì è stato attribuito successivamente agli accordi a causa della forte vincolatività politica che ciononostante tenga fermo l’atto lesivopresentavano. In Italia invece si è voluto utilizzare tale termine per attribuire, poi arbitrariamente, vincolatività ad un patto politico che (…) non può in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui operaaverne»51.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Governo
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità (Adunanza Plenaria n. 3 del 2011a cura di), cit.Le vendite aggressive. Vendite stipulate fuori dai locali commerciali e vendite stipu- late a distanza nel diritto italiano ed europeo, parNapoli, 1995, p. 193 ss. 3non contrappone più il solo tradizionale atteggiamento di cautela riguardo ai contenuti delle clausole predisposte da una sola delle parti contraenti (cfr. artt. 1341 e 1342, non par dubbio 1370, nonché artt. 33 ss. Codice del consumo), ma oppone anche una valutazione diffidente nei confronti della stessa manifestazione della volontà di aderire al contratto predisposto, con l’obiettivo di favorire la consapevolezza e la volontarietà dell’atto di adesione del consumatore 15. A livello comunitario a tutela del soggetto debole del rapporto sono stati emanati numerosi provvedimenti 16, i quali, accomunati dall’esigenza di assicurare la trasparenza delle condizioni e del mercato, mirano a garantire la completa informazione circa le clausole del contratto, i meccanismi matematico-economici ad esso sottostanti, il piano complessivo dei vantaggi e degli svantaggi di cui il contratto si fa espressione 17. In particolare, per quel che l’invito all’autotutela riguarda l’argomento trattato e cioè la disciplina dei contratti a distanza, il quadro di riferimento scaturisce dal combinato disposto tra la direttiva 97/7 sui con- tratti a distanza con i consumatori e la direttiva 2000/31 sul commercio elettronico, specificando che i contratti telematici (o i ricorsi amministrativicontratti on– line o in rete o elettronici o digitali 18 o virtuali 19) diffe- riscono dai contratti a distanza conclusi con mezzi tradizionali in quanto solo uno dei contraenti è attivo. Questo ha suscitato problemi sia per le tecniche di pubblicità e di vendita, motivatamente sia perché la negoziazione e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione la formazione del contratto è ancora più delicata, a causa della difficoltà di veri- ficare l’effettiva sussistenza delle manifestazioni di volontà dei contraenti. L’intervento di una collaborazione piena e lealedelle parti infatti consiste di solito in un programma di computer precostituito, l’altra parte con- sulta delle pagine web ed invia dati verso una destinazione spesso ignota, con un sistema di talché una p.A. tra- smissione di impulsi elettronici dei quali non ha riscontro immediato 20. Mutuando le categorie romanistiche genera-species 21, possiamo agevolmente concludere che ciononostante tenga fermo l’atto lesivo, poi non può in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti la species contratti tele- matici rientra nel più ampio genus dei contratti a distanza. Secondo autorevole dottrina 22 inoltre i contratti telematici costituiscono la species del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la primagenus contratti digitali, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare i contratti conclusi esclusivamente in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui operaforma elettronica 23.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità La contrattualizzazione dell’attività amministrativa. Parabole gius- economiche del contratto nell’azione amministrativa, in X. Xxxxx – X. Xxxxxxxx (Adunanza Plenaria n. 3 del 2011a cura di), citI tre assi. L’Amministrazione tra Democratizzazione Efficientismo Responsabilità, Nel Diritto Editore, Roma, 2009, p. 115. Più in generale, in tema di costi di transazione v. In definitiva, quindi, deve prendersi atto che seppure l’ambiente in cui si svolgono tali vicende sia quello proprio delle obbligazioni contrattuali, regolato dalla disciplina privatistica quale disciplina di diritto comune, tuttavia permane l’incombenza di quel quid pluris che il perseguimento dell’interesse pubblico autorizza a pretendere, mettendo talora in crisi il tradizionale connotato di stabilità del contratto e della sua insensibilità rispetto alle vicende dell’interesse delle parti100. Ed invero, il dovere per la pubblica amministrazione di tendere alla migliore cura degli interessi pubblici si traduce nell’inesauribilità e nella relativa irrinunciabilità del potere amministrativo onde poter garantire la corrispondenza della sua azione al fine previsto dalle leggi: ciò che talora impone all’interprete di operare un bilanciamento tra il principio pacta sunt servanda e quello per cui tutta l’attività amministrativa, qualsiasi sia lo strumento usato, sia improntata a valutazioni riguardanti l’interesse pubblico rebus sic stantibus101. È ad alcune di tali fattispecie paradigmatiche che converrà, dunque, volgere lo sguardo. R.H. XXXXX, The Nature of the Firm, 4 Economica 386 (1937); XXXXXXXXXX, XXXXXX E., The Economic Institutions of Capitalism: Firms, Markets, Relational Contracting, New York – Xxxxxx, 0000; trad. it., parLe istituzioni economiche del capitalismo. 3Imprese, non par dubbio che l’invito all’autotutela o mercati, rapporti contrattuali, Milano, 1987. Sulla dottrina dei contratti c.d. incompleti v. anche X. XXXXXXXX, Le teorie giuridiche dei contratti e i ricorsi amministrativicontratti incompleti, motivatamente in L‘analisi economica del diritto, X. Xxxxxx - X. Xxxxxxxxxx - L.A. Xxxxxxxx, Roma, 1997; X. XXXXXXXXXXX, I contratti incompleti nel diritto e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione di una collaborazione piena e lealenell’economia, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivoPadova 2000, poi non può in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui opera.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.p. 67 s.;
Appears in 1 contract
Samples: Contratti Ad Evidenza Pubblica
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità (Adunanza Plenaria n. 3 La nuova responsabilità civile, Milano, 2006, 806 che riprende uno spunto di X. XXXXXXX, La responsabilità contrattuale, in Jus, 1986, 88 e nel medesimo solco v. X. XXXXXXXXX, Le nuove frontiere della responsabilità contrattuale, in Eur. dir. priv., 2014, 739 ss. 65 Quest’ancoraggio del 2011)1174 al 1225 non è molto diffuso. Accenni in tal senso possono comunque trovarsi in TRAVAGLINO, Sub. art. 1174, cit., par63, in A. GNANI, Sistema di responsabilità e prevedibilità del danno, Torino, 2008, 174 e in XXXXXXX, Il rapporto obbligatorio, cit., 177-178. 3Una certa commistione di piani ci sembra presente anche nell’idea che vuole la patrimonialità come “misurabilità”, e dunque la patrimonialità come strumento «posto a salvaguardia della cristallizzazione in un momento dato (quello della nascita dell’obbligazione) della trasformazione di un’entità […] in un quantum definito e non par dubbio ‘ridiscutibile’» così LA ROCCA, Diritti e denaro, cit., 219. Sebbene per giungere a conclusioni opposte, già nel 1906 DE VINCENTIIS, Della patrimonialità della prestazione, cit., 362-363 e 000 xx. xxxxxxx xx xxxxxxxx xx 0000 xxx. xxx. (xxxxxxxxxx il nostro 1223) per dare sostanza al concetto di patrimonialità. palesa come tale solo in riferimento ad uno specifico soggetto, il danno comune è invece il danno che l’invito all’autotutela a chi capita capita, ma comunque sempre lo stesso danno è. Se il danno contrattuale è, nei limiti di quanto si dirà e come già anticipato, all’oscuro di tale particolare utilità, sempre ex 1225, tale utilità sarà insignificante per la determinazione del danno risarcibile, ed è forse bene specificare che questa regola si riflette sia sul piano dell’an, sia sul piano del quantum, del danno contrattuale. Balza all’attenzione, dunque, che il danno “traduzione” | 126 è un interesse oggettivo, dietro al danno singolare vi è un interesse soggettivo. Se il creditore ha un particolare interesse alla prestazione, e quest’interesse è solo suo – si pensi ad es. all’acquisto di un, insignificante per i più, cimelio di famiglia, o i ricorsi amministrativiall’acquisto d’un bene che andrà a comporre un universalità, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione o alla particolare utilità che un bene può avere se inquadrato in una tecnica produttiva sperimentale67 – la traduzione economica di una collaborazione piena e lealetale interesse, se ritenuta risarcibile, incarna un danno singolare. Lo snodo argomentativo centrale di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivoqueste pagine consiste nell’appurare che, poi tramite la regola della prevedibilità ex 1225, il danno contrattuale non può dirsi a priori né singolare, né comune. Se il debitore è a conoscenza – o meglio era a conoscenza nel momento della nascita del vincolo, che poi è il momento di cristallizzazione dell’equilibrio contrattuale68 – d’una determinata utilità che il creditore avrebbe potuto trarre dall’adempimento, ebbene ex 1225 tale utilità si riverserà nel risarcimento. Se invece il debitore era del contratto è in sede un certo senso singolare, poiché strutturato sull’interesse concreto del creditore e in un certo senso è comune, poiché controparte deve condividere lo scopo di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti quest’ultimo69. Suggestivamente può affermarsi che il danno contrattuale risarcibile è – a priori – un danno comune, ma comune solo alle parti del proprio obbligo risarcitorio quando contratto che in sé possono considerarsi una comunità su scala minima, un «ordine giuridico particolare»70, precipitato del potere di autonormazione degli interessi, e si noti quanto tutto ciò calzi comodamente nel paradigma del “contratto ha forza di legge”, e si noti poi la coerenza di quest’impostazione con l’idea che traduce il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata 1225 in quella regola di delimitazione del danno ingiusto nota come “scopo della norma violata”71. Ecco, tornando all’art. 1174: il punto è che stava provocandose l’ordinamento per il tramite dell’art. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di 1225 riconosce e tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella questa comunità su scala minima sul fronte del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, e ripetendo che il risarcimento non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoriauna proiezione del vincolo contrattuale, ma semmai con gli altri rimedi apparirebbe illogico che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quinditale comunità su scala I l p r o b l e m a d e l l a p a t r i m o n i a l i t à d e l l ’ o b b l i g a z i o n e e d e l c o n t r a t t o ( T o m m a s o P e l l e g r i n i ) sul danno comune, richiesta di autotutela senza ritrovare alcuna regola sensata e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibileragionevole nella pratica applicazione», perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui opera.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.tramite queste parole di
Appears in 1 contract
Samples: N/A
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità (Adunanza Plenaria n. 3 del 2011)L’amministrazione dei beni della comunione legale, cit., par2011, p. 539 ss. 330 DE RUBERTIS, Sulla locazione della casa coniugale in regime di comunione dei beni, nota a Pret. Napoli, 31 maggio 1979, Pret. Sorrento, 3 giugno 1978, in Dir. giur., 1979, p. 820 ss. 31 X. XXXX, Il regime patrimoniale della famiglia, in AA.VV., La riforma del diritto di famiglia, Atti del 2° Convegno di Venezia svolto presso la Fondazione Xxxxxxx Xxxx nei giorni 11-12 marzo 1972, cit., p. 75. Citazione ricordata anche da X. XXXXXX, La comunione legale tra coniugi, cit., pp. 1146 In altri termini, il complesso iter di approvazione, sebbene privo di motivazioni ufficiali sulla soluzione prescelta32, non par dubbio può che l’invito all’autotutela o testimoniare un’attenta riflessione legislativa, che sarebbe riduttivo definire come mera svista: dall’espressa equiparazione tra atti di concessione di diritti personali di godimento ed atti di straordinaria amministrazione si desume, in buona sostanza, il chiaro intendimento del legislatore di dare massima ampiezza alla partecipazione dei coniugi alla gestione dei beni comuni e ad ogni decisione che li riguarda33. Voluntas legis che è peraltro in perfetta sintonia con lo spirito della riforma, improntato, in una logica solidaristica, ad assicurare ad entrambi i ricorsi amministrativiconiugi una sostanziale partecipazione all’amministrazione del patrimonio comune. Ad analoga conclusione conduce anche l’analisi sistematica del dato positivo, motivatamente rappresentato dagli artt. 180/2 e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione di una collaborazione piena e leale, di talché una p.A. 184 c.c. È evidente che ciononostante tenga fermo l’atto lesivo, poi non può in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve l’approccio da seguire debba essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimentosintetico, non è particolarmente costosa né aleatoriapotendosi arbitrariamente scindere la norma che contiene il precetto primario da quella che prevede l’apparato sanzionatorio predisposto dall’ordinamento per reagire alla violazione della prescrizione normativa, a meno di non concepire l’art. Il problema è 184 c.c. come disposizione autosufficiente, contenente cioè sia il precetto che la relativa sanzione: il che, tuttavia, implicherebbe una inammissibile forzatura del sistema, priva di un solido aggancio legislativo. Altrimenti opinando, si finirebbe, insomma, per separare ciò che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitorialegislatore ha chiaramente voluto – seppure in distinte disposizioni – disciplinare in modo unitario. Si noti, ma semmai con gli altri rimedi infine, che l’ordinamento mette a disposizione la divergente disciplina sanzionatoria contemplata dall’art. 184 c.c. è costruita su un criterio discretivo di matrice strettamente oggettiva, fondato sulla natura del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità bene oggetto dell’atto (quindiabusivo compiuto da un solo coniuge all’insaputa dell’altro e sulla diversità dei relativi regimi pubblicitari. Ogni altra opzione ermeneutica si risolverebbe nell’introduzione – in via praeter legale – di un’ulteriore limitazione, richiesta di autotutela che, pur astrattamente apprezzabile sul piano della politica economica nonchè della tutela della circolazione e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficacedell’affidamento del terzo, è la proposizione di una motivata istanza volta già stata esclusa a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata monte dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere è in presenza di una lacuna normativa, bensì di una precisa scelta legislativa, alla quale l’interprete deve inesorabilmente rassegnarsi, abbandonando ogni tentazione di interpretazioni creative; si concorda, in definitiva, con il privato ad accorgersi suggerimento di una parte della dottrina, secondo la quale è opportuno prendere atto che il legislatore plus dixit quam voluit e limitarsi a dover segnalare i vizi restringere l’ambito applicativo dell’art. 180/2 c.c (e del correlato rimedio impugnatorio di legittimità dell’atto piuttosto cui all’art. 184 c.c.) ai soli diritti personali di godimento relativi a beni immobili, norma che, in quest’ottica, assumere allora il significato di mera “tipizzazione” di una categoria di atti di straordinaria amministrazione34. Alla stregua di questa interpretazione – testuale, storica, sistematica e teleologica – sfuma, fino a perdere rilevanza, la perplessità avanzata dal giudice cremonese in merito alla sussumibilità della locazione infranovennale entro la categoria degli atti di straordinaria amministrazione, posto che la stessa Amministrazioneè stata espressamente tipizzata come tale dal legislatore della riforma. Sulle suddette considerazioni, che per definizione ed in particolare sull’esame del connesso art. 180/2 c.c., la sentenza in esame è esperta nel settore rimasta inspiegabilmente muta, essendosi limitata ad aderire alla tesi secondo la quale l’art. 184 c.c. è applicabile ai soli atti dispositivi di cose della comunione; tesi che, però, benchè largamente diffusa in cui operadottrina35, non è stata elaborata con specifico riferimento alla tematica 32 X. XXXXXXXXXXX, Della comunione legale, cit.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa, 1977, p. 424.
Appears in 1 contract
Samples: Contratti Di Locazione
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità (Adunanza Plenaria n. 3 del 2011)negozio di accertamento, cit., par. 3p. 85, non par dubbio che l’invito all’autotutela o respinge le opinioni for- mulate in ambiente tedesco secondo cui il negozio di accertamento sarebbe suscetti- bile di produrre i ricorsi amministrativi, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione medesimi effetti di una collaborazione piena sentenza e, principalmente, sarebbe suscetti- bile di passaggio in giudicato. A voler tirare le fila del discorso, senza addentrarsi nelle elabora- zioni successive di tali costruzioni, più vicine ad ipostatizzazioni di precedenti assunti che a nuove formulazioni teoriche, nella prima metà del Novecento, come tra la guerra e lealeil Duemila, quella parte della dottrina giuridica che, pur con molte ombre e qualche timida esitazione, porta a completamento il processo di talché polarizzazione fra le due species di arbitrato, determina non solo una p.A. scomposizione del- l’istituto che ciononostante tenga fermo l’atto lesivone esce, poi non può peraltro, sfigurato nella sua omogenea natura di atto privato, ma anche dei relativi «attori», arbitro rituale e arbitro libero. Questi ultimi sono rappresentati come figure distinte: l’una asseritamente più vicina al giudice togato, e per questo facente capo alla disciplina processuale del codice di rito civile corredata dalle modifiche legislative; l’altra identificabile in sede un soggetto che opera in ottemperanza ad un rapporto puramente negoziale con le parti, sotto l’egida esclusiva e preclusiva del principio dell’autonomia privata di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti consolidata tradizione.
2. I confini dell’istituto arbitrale nell’Ancien Régime: le figure dell’ar- biter iuris e dell’arbitrator al tramonto dell’ordo iudiciarius medievale. – Al fine di meglio comprendere le ragioni del proprio obbligo risarcitorio quando fenomeno arbitrale nella stagione della codificazione moderna occorre indirizzare lo sguardo ai caratteri e ai confini dell’istituto nell’epoca precedente all’impulso legislativo napoleonico che, seppur lontano dal voler costringere il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttaviadiritto al solo contenuto dei codici (42), se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi è divenuto terreno fertile per una prospettiva fortemente giurisdizionali- sta propria di quegli studiosi che l’ordinamento mette a disposizione hanno ravvisato nelle stabilizzazioni normative ottocentesche l’impronta univoca del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto c.d. statual- legalismo (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi43). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibileUna prospettiva, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazionequest’ultima, che ha avuto indubbia- mente un peso nella distinzione dottrinale tra arbitrato rituale e arbi- trato libero e che ha portato quantomeno ad una visione monocroma- tica della diversa qualificazione dei poteri e addirittura dei caratteri delle due rispettive figure di arbitro. Nel tratteggiare le sorti dell’istituto arbitrale nell’Ancien Régime, (42 ) Cfr. Xxxxxxxx, La lotta per definizione è esperta nel settore in cui operala codificazione, Torino, 2002, p. 107 ss.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.
Appears in 1 contract
Samples: Arbitration Agreement
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo contratto illecito, in Trat. Roppo, II, Il regolamento, a cura di X.Xxxxxxx, Milano, 2006, 441. Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che la disposizione contenuta nella modernità norma imperativa possa essere determinata “da un interesse, sociale, dal bisogno di difesa della sicurezza giuridica” (Adunanza Plenaria n. 3 F. Ferrara, Teoria del 2011)negozio illecito, citMilano, 1914, p.23) nonché “dall’esigenza di tutela dei principi fondamentali e di interesse generale, essenziali all’ordinamento giuridico dello Stato (anche transitoriamente) e tali da osservarsi inderogabilmente da tutti”. (Cass. 11 novembre 1979, n.5311, in Riv. not., par1980, p.134. 3, In realtà parte della dottrina ha sottolineato che la ricostruzione basata sul binomio nullità e interesse generale sia entrata in crisi all’inizio degli anni ’90 del secolo scorso con l’emersione della categoria delle “nullità speciali” originata dal ricorso da parte del legislatore alla figura della nullità per la tutela di interessi particolari riferibili non par dubbio che l’invito all’autotutela o i ricorsi amministrativi, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione di una collaborazione piena e leale, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivo, poi non può in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, alla collettività ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di tutt’al più, nonostante a classi di contraenti individuate X.Xxxxxxx, op.cit., p.540. Nonostante queste critiche recentemente la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi giurisprudenza di legittimità dell’atto piuttosto non ha esitato a confermare il proprio orientamento consolidato escludendo che la stessa Amministrazione, che l’emersione delle nullità speciali possa smentire il principio per definizione cui tale categoria di invalidità è esperta nel settore in cui opera.
4sempre posta a presidio di interessi generali. Per Infatti la Corte di giustizia la responsabilità Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n.26242 del 12 dicembre 2014) non ha negato che le nuove ipotesi di nullità siano volte a tutelare particolari categorie di soggetti, quali i consumatori, i subfornitori e così via, ma ha altresì aggiunto che il potere offioso del giudice di rilevare tali forme di nullità, che sussiste anche in tali ipotesi, è essenziale al perseguimento di valori che possono anche avere rilievo costituzionale, quali il corretto funzionamento del mercato (ex art. 41 Cost.) o l’uguaglianza formale tra contraenti forti e deboli (ex art. 3 Cost.) poichè “lo squilibrio contrattuale tra le parti altera non soltanto i presupposti dell’autonomia contrattuale ma altresì le dinamiche concorrenziali tra le imprese”. L’orientamento è seguito anche in dottrina, si osserva infatti che le nullità extracodicistiche sono sì volte a tutelare un contraente appartenente ad una determinata categoria considerata “debole”, in quanto sfornita di un sufficiente potere contrattuale in grado di influire adeguatamente sul contenuto del negozio, ma allo stesso tempo non considerano il singolo in sé poiché tengono conto di una situazione di asimmetria che ha carattere diffuso ed è generalizzata tra tutti gli appartenenti alla medesima categoria di modo che si tratta di nullità volte a colpire il contratto socialmente dannoso. Così per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpaM. Bianca, Diritto civile, Il Contratto, vol. III, Milano, 2000, p. 613.
Appears in 1 contract
Samples: Tesi Di Dottorato
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità (Adunanza Plenaria n. 3 del 2011)contratto di agenzia commerciale, op. cit., parpp. 3203 ss. pone l’accento sulla difficoltà di individuare l’esatta portata del concetto di conclusione dell’affare nella seguente ipotesi: “ad esempio, nel caso di un gruppo di acquisto che tratti direttamente con il produttore. In questi casi, sarà spesso impossibile indi- viduare un agente che abbia effettivamente promosso l’affare: né l’agente nella cui zona si trova il gruppo di acquisto (il quale sarà di regola escluso dai rapporti con il gruppo in questione); né l’agente della zona del membro del gruppo, dal momento che la sua attività di promozione non par dubbio che l’invito all’autotutela o i ricorsi amministrativi, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione di una collaborazione piena e leale, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivo, poi non può si concretizzerà in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoriaun ordine, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione darà luogo al massimo ad una richiesta del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindimembro alla centrale del gruppo”. taggio dell’agente promotore dell’affare25. Sulla questione, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx in realtà si è chiaro che già da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui opera.
4. Per tem- po espressa la Corte di giustizia Giustizia, con una pronuncia del 199626, relativa ad un rinvio pregiudiziale proposto da un agente di com- mercio greco, avente ad oggetto il problema della corretta interpretazione della nozione contenuta nell’art. 7, n. 2 della direttiva n. 86/653/CEE del Consiglio di “cliente ap- partenente a tale zona”, nel caso in cui il cliente sia una società la responsabilità cui sede legale è situata in luogo diverso da quello in cui svol- ge la propria attività commerciale ovvero da quello in cui si trovino gli stabilimenti e gli impianti. Detta Corte ha stabilito che, al- lorché la società svolga attività commerciali in luoghi diversi o allorché l’agente operi su territori diversi, per i danni determinare il “cen- tro di gravità dell’operazione effettuata” possono essere presi in considerazioni vari elementi, quali il luogo in cui le trattative con l’agente si sono svolte, il luogo in cui la merce è stata consegnata, il luogo in cui si trova lo stabilimento che ha effettuato l’ordine. Occorre, cioè, considerare criteri che valorizzino il luogo delle effettive atti- vità commerciali della società cliente, evi- denziando quindi le relazioni commerciali concrete tra agente e clientela, e rifiutare l’adozione di criteri precostituiti. Orbene se da illegittima aggiudicazione un lato è apprezzabile la finalità perseguita dal supremo consesso europeo, dall’altro non viene individuato un criterio dirimente che tuteli esigenze di certezza del diritto e prevenga l’insorgere di contenziosi in casi simili. Sotto tale profi- lo, infatti, la giurisprudenza italiana, violan- do il principio di interpretazione conforme del diritto nazionale al diritto dell’Unione europea27, con una responsabilità senza colpa.successiva sentenza del Tribunale di Siracusa del 7 ottobre 2003, si è occupata proprio del caso di divergenza
Appears in 1 contract
Samples: Contratti Di Agenzia
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo Le nuove regole del lavoro dopo il Jobs Act, Milano, Xxxxxxx, 2016, p. 76. nella modernità prassi informale di alcuni settori produttivi ed è stato introdotto, anche se come variante del part-time, in alcuni contratti collettivi36. La disciplina del lavoro intermittente ha conosciuto un’evoluzione particolarmente complessa. Introdotta in Italia dalla Legge Biagi (Adunanza Plenaria D. Lgs. n. 3 del 2011276/2003), citquesta forma di contratto di lavoro è stata abrogata (con esclusione dei contratti in essere) dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”37. Un autore ricorda come questa fattispecie «sia stata molto contrastata per il particolare stato di precarietà che determina e per questo motivo ha subito diverse modifiche a seconda della colorazione politica dei Governi che si sono succeduti»38. La legge n. 247/2007, che ha recepito le indicazioni delle parti sociali, aveva, delegato però alla contrattazione collettiva il potere, per evitare forme di lavoro irregolare o sommerso e limitatamente ai settori dello spettacolo e del turismo, di introdurre la possibilità di instaurare «specifici rapporti di lavoro finalizzati a sopperire a esigenze di utilizzo di personale per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo»39. A meno di un anno, il d.l. 25 giugno 2008, n. 11240, ha ripristinato il lavoro a chiamata, come era stato modificato nel 200541. Tra il 2011 e il 2012 un disegno di legge presentato dal Governo stabiliva che il job on call dovesse essere «sottratto di nuovo a un regime di regolamentazione legale per essere eventualmente disciplinato 36 Cfr. X. Xxxxx, L’Accordo Xxxxxxx e il «lavoro a chiamata», in Guida lav., par2000, pp. 356 ss.; X. Xxx Xxxxx, non par dubbio Riforma Biagi: il contratto di lavoro intermittente, in Guida lav., 2004, p. 12, che l’invito all’autotutela o i ricorsi amministrativiricorda come sia fallito sul nascere il tentativo, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione di una collaborazione piena e lealecompiuto nel 2000, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivointrodurre per via contrattuale questo istituto con l’Accordo tra Electrolux-Zanussi e parti sociali. Cfr. X. Xxxx, poi non può Contratto di lavoro intermittente e subordinazione, in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocandoRiv. Tuttaviait. dir. lav., se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile2005,1, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui operap. 116.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Lavoro Subordinato
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità (Adunanza Plenaria Xx frontiere mobili della responsabilità civile, in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 577), osserva che l’unico modo di dare alla fattispecie forma giuridica è di «iscriverla nel cerchio del rapporto obbligatorio», giacché il comportamento del terzo complice diviene rilevante unicamente in concorso con quello del debitore e comunque mai senza che il debitore non adempia. La natura della responsabilità sarebbe contrattuale e rilevante la sola «intenzione prava di nuocere del terzo» stante l’art. 2644 che denota in modo equivoco l’assenza di rilievo del comportamento del terzo che trascrive. La tesi è suggestiva ma una responsabilità contrattuale per un soggetto estraneo al rapporto può suscitare perplessità; la giurisprudenza segue costantemente una tesi diversa. X. Xxxx., 00 agosto 1990, n. 3 del 2011)8403, cit., pare Cass., 9 gennaio 1997, n. 99, cit., p. 392. 3Il terzo che coopera all’inadem- pimento illecito, dove la misura della responsabilità non par dubbio che l’invito all’autotutela è data dalla culpa in diligentia sancita dall’art. 2043, bensì dalla mala fede» 74 . Resta da precisare come la valutazione di buona o i ricorsi amministrativi, motivatamente mala fede possa essere utilmente richiamata nel nostro caso. La sola presenza del «fatto contrattuale» non è in grado di discriminare fra un semplice pregiudizio irrilevante e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione di una collaborazione piena e leale, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivo, poi non può in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme contraente risente per il contegno di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoriaun terzo. Il problema va allora risolto nell’ambito, più vasto, dell’operazione ove il fatto è ricompreso. Nella valutazione delle interferenze e dei limiti alla condotta che si verificano per la presenza di un contratto, quest’ultimo non è altro che una situazione-presupposto per il sorgere di nuove ed eventuali conseguenze giuridiche; per la cui realizzazione entrano in gioco altre norme che assumono come elementi di fatto, appunto, la fattispecie ed i contegni che in concreto determinano il verificarsi delle interferenze. Basta qui osservare che la rilevanza del contratto nei confronti dei terzi è caratterizzata da tre elementi: il titolo, i comportamenti, che nel quadro più ampio dell’operazione giuridica sono riferibili alla sua fase di formazione e di esecuzione, e la norma che attribuisce ad essi delle conseguenze in ordine ai criteri di regolarità dell’azione. Dal confronto fra questi elementi di fatto ed il criterio formale sarà possibile precisare i limiti che gravano sui terzi per la presenza di un atto di autonomia privata. È principio recepito da tempo, nella giurisprudenza teorica e pratica, che i terzi non possono interferire illecitamente nelle posizioni costituitesi in testa ai contraenti per effetto del contratto 75 . Ciò significa che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoriaterzo, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta conoscenza di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, peròcontratto, si poteva fare comporta non iure se coopera all’inadempimento e viola così la situazione da esso sorta. Il ricorso alla mala fede è in grado di piùselezionare un illecito che si caratterizza proprio per l’esistenza di un fatto, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatoreil contratto concluso fra altri, e dei contegni che intorno ad esso si svolgono, tutti soggetti alla 74 V. L. XXXXXXX, Sulla natura della responsabilità contrattuale, in Riv. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazionedir. comm., che per definizione è esperta nel settore in cui opera1956, II, p. 360.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità (Adunanza Plenaria n. 3 del 2011)piano attestato di risanamento nel Codice, citin Fall., par2020, pp. 35 ss. altra procedura liquidativa (liquidazione coatta o amministrazione straordinaria). Lasciando da parte queste ultime procedure liquidatorie alle quali l’imprenditore dovrà necessariamente ricorrere quando non vi sia nessuna possibilità di risolvere diversamente la situazione, non par dubbio che l’invito all’autotutela ove invece la crisi ancora sopporti una più profonda ristrutturazione del debito e, in generale, dell’impresa sarebbe forse possibile ricorrere al nuovo piano di ristrutturazione soggetto ad omologa o i ricorsi amministrativial concordato preventivo che, motivatamente grazie al suo carattere concorsuale e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione alle numerose facoltà concesse al debitore per il raggiungimento dell’obiettivo del risanamento, potrebbe consentire di una collaborazione piena e leale, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivo, poi non può in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando evitare la liquidazione. Per quanto riguarda il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto piano attestato il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non discorso è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che interessante perchè la rivisitazione normativa dello strumento operata dal Codice della crisi, oltre a conferirgli una autonomia disciplinare, lo ha fatto assurgere – nella misura in cui il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoriapiano ha natura strategica37 - a modello legale della pianificazione della crisi e, ma semmai con in quanto tale, a punto di riferimento obbligato per gli altri rimedi strumenti compositivi costruiti su un piano attorno al quale devono convergere le volontà delle parti38. La rubrica dell’art. 56 , infatti, fa espresso riferimento alla nozione di “Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento”, il che l’ordinamento mette testimonia l’intento legislativo di dare rilievo ad atti dispositivi del patrimonio del debitore (quali, ad esempio, pagamenti, alienazioni, ricorso a disposizione del ricorrente nuovi finanziamenti, concessione di garanzie) sui quali è stata aperta una negoziazione tra le parti per avvisare raggiungere un accordo sulla composizione della crisi, assumendo la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela tutela dei creditori aderenti e ricorsi amministrativi)estranei come asse attorno al quale si dipanano le regole. Xx è chiaro che da questo raffronto In tal modo il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per Codice intende segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazionecrisi potrà essere composta ricorrendo ad un piano, che per definizione è esperta nel settore - “documento unilaterale di pianificazione strategica, industriale e finanziaria”39 - strutturato secondo 37 X. XXXXXX, Struttura e caratteristiche del piano, in cui operaAA.VV.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa, Piano industriale e piano finanziario, Milano, 2022, 12.
Appears in 1 contract
Samples: Concordato Semplificato
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo Xx rapporto di lavoro sportivo, 2004, Xxxxxxx Editore, Milano, 31. Un problema può essere visto nella modernità (Adunanza Plenaria n. 3 del 2011)valutazione della brevità temporale della manifestazione, cit.dato che questo potrebbe dar luogo alla fattispecie di lavoro autonomo. Si è ritenuto , par. 3infatti, non par dubbio che l’invito all’autotutela o i ricorsi amministrativi, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione di una collaborazione piena e leale, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivo, poi non può in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazionemanifestazione sportiva per dar vita ad un rapporto di lavoro subordinato, che per definizione è esperta nel settore deve consistere in cui opera.
4un evento completo ed unitario rispetto al risultato sportivo da conseguire, anche se ripartito in una molteplicità o successione di gare in uno o più giorni. Per In merito la Corte di giustizia Cassazione ha avuto modo di affermare più volte la responsabilità natura di lavoro autonomo delle prestazione atletica svolta dal calciatore in favore della propria squadra nazionale, non ritenendo la possibile configurazione in tale ipotesi, di un distacco o comando della società di appartenenza presso la federazione, ed escludendo il venir meno della natura lavorativa della prestazione sportiva in tale contesto62. Il secondo requisito rimpiazza al venir meno del coordinamento spazio- temporale come tratto distintivo del lavoro subordinato sportivo, imponendo così, nei casi in cui l‟atleta si trovi in mancanza di un obbligo contrattuale di partecipare a sedute di allenamento e di preparazione, la ricorrenza di un rapporto di lavoro autonomo63. Quanto fin qui detto , va letto unitamente con l‟art. 4 comma 1, il quale stabilisce che nella stipulazione del contratto tra società e sportivo 62 Cassazione 14 luglio 1999, n. 5866, in Xxxx xx., xxxx Xxxxx, x. 00; Cassazione 20 aprile 1990, n. 3303, in Dir. Lav., 1992, II, 14 con nota di X. XXXXXXX, Problemi di qualificazione della prestazione atletica degli “azzurri”, il quale propende per l’inquadramento della prestazione nel quadro del lavoro gratuito; Cassazione 20 aprile 1990, in Foro it., 1990, I, 3169, con nota di X. XXXXXXX X’XXXX e X. XXXXXX, Sul rapporto tra Figc e calciatori delle squadre nazionali, secondo i danni quali la fattispecie in oggetto si articola in due momenti interdipendenti ossia quello della sospensione del rapporto di lavoro con la società di appartenenza e quello della costituzione di un nuovo rapporto di lavoro con la Figc. In dottrina X. XXXXXXXX, Autonomia collettiva e diritto sportivo, in Dir. Lav., 1988, 287, ritiene invece che la prestazione dei c.d. nazionali sia da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.configurare come di natura subordinata con comando presso le Federazioni
Appears in 1 contract
Samples: Collective Bargaining Agreement
XXXXXXXXXX,. L’apprendistato come ipotesi di contratto di lavoro prevalente, in La nuova riforma del lavoro, a cura di X. Xxxxxxx e X. Xxxxxxxxxx, xxx., x. 000; G.M. XXXXX, Il giudice amministrativo nella modernità (Adunanza Plenaria n. 3 contrat- to di apprendidtato, in Il nuovo mercato del 2011)lavoro, a cura di X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxx, X. Xxxxxxxx, cit., parp. 105. gole di maggior favore fissate in materia dall’art. 4 della legge n. 443/1985 (legge quadro sull’artigianato). Nel definire i nuovi limiti quantitativi e i connessi criteri di computo il legi- slatore coglie l’occasione per fornire alcuni chiarimenti al fine di incentivare ulteriormente il ricorso all’apprendistato anche attraverso il contratto di som- ministrazione, eliminando possibili equivoci. Il nuovo comma 3 del t.u. sull’apprendistato, nella versione riscritta dalla legge n. 92/2012, risolve ogni possibile dubbio interpretativo, comunque rin- venibile nella originaria formulazione della norma 69, da una parte escludendo la somministrazione a tempo determinato come possibile canale per assumere apprendisti, dall’altro ammettendo espressamente quella a tempo indetermi- nato chiarendo che nel numero complessivo degli apprendisti devono essere computati anche quelli utilizzati in somministrazione, ma solo con contratto a tempo indeterminato. Più in generale deve osservarsi che il ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato, come strumento per incentivare l’apprendistato viene suppor- tato anche da un’ulteriore integrazione, apportata sempre dalla legge n. 92/2012 alla disciplina della somministrazione, che ha aggiunto, all’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 276/2003, una nuova ipotesi legale (lett. i-ter) per consentire l’utilizzo della somministrazione a tempo indeterminato ora ammessa anche «in tutti i settori produttivi, in caso di utilizzo da parte del somministratore di uno o più lavoratori assunti con contratto di apprendistato». Si tratta di «una norma di straordinario potenziale» 70 in quanto promuove, in ogni settore produttivo, una somministrazione a tempo indeterminato che, alla sola condizione che vengano utilizzati degli apprendisti, non par dubbio che l’invito all’autotutela o i ricorsi amministrativinecessita di alcuna ragione giustifica- tiva costituendo in tal modo un’opportunità di incremento dell’occupazione particolarmente appetibile per le imprese. All’innalzamento della soglia di utilizzo di personale con contratto di ap- prendistato si aggiunge, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione per scongiurare finalità elusive dello scopo formativo, la previsione di una collaborazione piena e lealesua durata minima: il periodo di formazione non può es- sere inferiore a sei mesi, fatta eccezione per i datori di lavoro che svolgono la loro attività in cicli stagionali. Le modifiche, che potremmo definire di sistema, si completano con una normativa di rilevante valore metodologico in quanto tesa a supportare la fina- lità ultima di questa tipologia contrattuale che, nell’ottica della riforma, vuole 69 L’originario testo del comma operava un generico rinvio all’art. 20, comma 3 del d.lgs. n. 276/2003 nel quale viene menzionata sia la somministrazione a termine che quella a tempo de- terminato menzionate, vedi in proposito le osservazioni di X. XXXXXXXXXXX, Il nuovo apprendi- stato, cit., p. 702. 70 Così X. XXXXXXXXXXX, Il nuovo apprendistato, cit., p. 703. Sottolinea X. XXXX, Le oscilla- zione, cit., p. 684 che «in tal modo l’apprendistato assume chiaramente i contorni di una speci- fica causale di accesso allo staff leasing». essere quella di costituire un canale privilegiato per un accesso stabile al mer- cato del lavoro. Per la prima volta nel nostro ordinamento, per legge 71, la possibilità di con- tinuare ad assumere apprendisti, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, è condizionata alla conferma in servizio, dopo il periodo di formazione, di talché una p.A. percentuale degli apprendisti assunti nei 36 mesi prece- denti nella misura del 50%, ridotta per il primo triennio di vigenza della nor- ma, al 30% 72. In caso di mancato rispetto, da parte del datore di lavoro, della percentuale di conferma in parte o in tutto è lasciata la possibilità di assumere un solo nuovo apprendista. Sempre per volontà del legislatore non rientrano nel computo della pre- detta percentuale i lavoratori non confermati per non aver superato il periodo di prova, quelli che ciononostante tenga fermo l’atto lesivosi sono dimessi e quelli licenziati per giusta causa 73 e, poi non può deve ritenersi, in sede via interpretativa, anche gli apprendisti assunti con contratto di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti somministrazione in ragione del proprio obbligo risarcitorio quando chiaro ed inequivocabile dato letterale che riferisce la percentuale per la conferma agli apprendisti ai soli «dipendenti dal- lo stesso datore di lavoro». La previsione è dotata anche di un meccanismo sanzionatorio: gli appren- disti assunti in violazione dei limiti sopra indicati sono considerati «lavoratori subordinati a tempo indeterminato, al di fuori delle previsioni del presente de- creto, sin dalla data di costituzione del rapporto» e cioè con perdita, per il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttaviadato- re di lavoro, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibiledi tutti i benefici connessi a questo tipo di assunzione e, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese soprat- 71 Sottolinea efficacemente X. XXXXXXX, L’apprendistato, in considerazione e non certo la primaX. XXXXXXX-X. XXXXXXXX (a cura di), cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamentoCommentario alla riforma Fornero, se rapportata all’azione di risarcimentocit., non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è p. 115 che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora legislatore introduce «un onere di attivarsi con- servazione in servizio»; si tratta di una regola già utilizzata per il privatocontratto di formazione e lavo- ro e per quello di inserimento e comunque già presente in alcuni settori, almeno per segnalare le illegittimità dell’attocon riferimento all’ap- prendistato, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio grazie alla contrattazione collettiva che, legittimata in tal senso dall’art. 2, comma 1, lett. i) del t.u., aveva già previsto una percentuale di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedenteconferma degli apprendisti, quando in alcuni casi con percentuali superiori a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata quelle fissate oggi dal legislatore, come riferisce sempre X. XXXXXXX, ff tu lavorerai come apprendista (l’apprendistato da contratto “speciale” a contratto quasi unico), in Quad. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi Arg. dir. lav., 2012, p. 78; cfr. anche X. XXXXX, Il nuovo apprendistato dopo la riforma del mercato del lavoro e gli accordi della contrattazione collettiva, in X. XXXXXXXXX (a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazionecura di), che per definizione è esperta nel settore in cui operaRi- forma del lavoro, cit.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa, p. 108.
Appears in 1 contract
Samples: Contratti Di Lavoro Temporanei
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità (Adunanza Plenaria Uno dei casi disciplinati dalla S.C.88 discende dalla fattispecie prevista dall’art. 1588 c.c.89 secondo il quale la totale distruzione dell’immobile locato a seguito di incendio comporta, secondo i principi generali, l’estinzione del rapporto di locazione per la impossibilità del conduttore di continuare a godere del bene locato, ed inoltre l’obbligo del conduttore di risarcire il danno conseguente al perimento del bene, a meno che non riesca a provare che l’immobile sia perito per causa a lui non imputabile; il danno risarcibile è 85 Corte di Cassazione, sentenza 11-6-83, n. 3 4028 86 Corte di Cassazione, sentenza 19-11-99, n. 12838 87 Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx 00000 del 2011)00-00-000 88 Corte di Cassazione, citsentenza 9199 del 9-6-2003. Inoltre per altra cassazione l'art. 1588 cod. civ., par. 3in base al quale il conduttore risponde della perdita e del deterioramento della cosa locata anche se derivante da incendio, qualora non provi che il fatto si sia verificato per causa a lui non imputabile, pone una presunzione di colpa a carico del conduttore, superabile soltanto con la dimostrazione che la causa dell'incendio, identificata in modo positivo e concreto, non par dubbio che l’invito all’autotutela sia a lui imputabile, onde, in difetto di tale prova, la causa sconosciuta o i ricorsi amministrativianche dubbia della perdita o del deterioramento della cosa locata rimane a suo carico. Ne discende che, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione di una collaborazione piena e leale, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivo, poi non può in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimentoa tal fine, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è sufficiente che il raffronto conduttore non deve essere fatto con l’azione risarcitoriasia stato ritenuto responsabile in sede penale, perché ciò non comporta di per sé l'identificazione della causa, ma semmai con gli altri rimedi occorre che l’ordinamento mette a disposizione questa sia nota e possa dirsi non addebitabile al conduttore. Xxxxx xx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx 00000 del ricorrente 17-5-2010 89 Vedi pag. 81, xxx.xx 6, n. 4 – dare la garanzia per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindiil pagamento comprensivo sia del danno emergente derivante dalla perdita o dal deterioramento della cosa locata, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibilesia del lucro cessante; in relazione all’ammontare del risarcimento dovrà aversi riguardo alle circostanze del caso concreto e, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusionein particolare, alla luce della sentenza della Plenariascadenza contrattuale, sembra sussistere nel senso che tale limite potrà essere superato solo se la restituzione (ancora un onere di attivarsi per il privatopossibile) dell’immobile sia stata successiva alla scadenza, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato ovvero il risarcimento potrà essere inferiore se la restituzione sia avvenuta in epoca precedente alla scadenza stessa, tenuto conto del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto fatto che la stessa Amministrazionerestituzione non necessariamente coincide con il limite temporale cui deve aversi riguardo ai fini della liquidazione del danno da lucro cessante, dovendo il giudice tener conto anche del tempo necessario al ripristino della cosa in modo che sia di nuovo idonea a fornire al locatore le utilità che poteva offrire prima che fosse danneggiata per definizione è esperta nel settore in cui operafatto imputabile al conduttore.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.
Appears in 1 contract
Samples: Locazione
XXXXXXXXXX,. La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2014, p. 129. la tipologia di informazioni di concreta e specifica utilità per l’investitore, da trasmettergli nel prosieguo del rapporto; tanto che ci si riferisce, comune- mente, al dovere dell’intermediario di “informarsi per informare”. Gli intermediari devono inoltre “utilizzare comunicazioni pubblicitarie e promozionali corrette, chiare e non fuorvianti” (lett. c) e “disporre di ri- sorse e procedure, anche di controllo interno, idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi e delle attività” (lett. d) (cfr. sempre art. 21, comma 1, TUF). Il giudice amministrativo nella modernità Regolamento Intermediari contiene disposizioni di dettaglio riguar- danti i requisiti e il contenuto delle informazioni, con particolare riferimen- to alle comunicazioni pubblicitarie e promozionali. L’art. 36, dopo aver sta- bilito al primo comma i “requisiti generali delle informazioni” (Adunanza Plenaria n. 3 che devono essere “corrette, chiare e non fuorvianti”), prevede che “Gli intermediari forniscono in tempo utile ai clienti o potenziali clienti, in una forma com- prensibile, informazioni appropriate affinché essi possano ragionevolmente comprendere la natura del 2011servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari che sono loro proposti, nonché i rischi a essi connessi e, di conseguenza, possano prendere le decisioni in materia di investimenti con cognizione di causa” (secondo comma). Le regole di condotta e gli obblighi informativi degli intermediari fi- nanziari sono diversamente graduati a seconda della tipologia di cliente (26). La Direttiva 2004/39/CE (“MiFID”) ha individuato tre diverse categorie di investitori: le “controparti qualificate” (la cui nozione si rinviene all’art. 6, 26 Sulla differenziazione delle regole in materia di prestazione di servizi di investimento in funzione della natura del cliente, si veda il lavoro monografico di X. XXXXXXX, Servizi di inve- stimento e gradazione dei clienti, Milano, 2013; nonché X. XXXXX, “Servizio” e “contratto” nel rapporto fra intermediario e cliente, in I contratti del mercato finanziario, a cura di X. Xxxxxxxxx - X. Xxxxx, cit., parp. 181 ss. 3comma 2-quater, non par dubbio lett. d) TUF); i “clienti professionali” (categoria in cui rien- trano i clienti professionali “di diritto”, su determinazione della Consob o del Ministero dell’economia e delle finanze, e i clienti professionali “su ri- chiesta”; cfr. Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari); e, infine, i “clienti al dettaglio”, categoria residuale rispetto alle due precedenti (27). Si è a lungo dibattuto se la violazione dei doveri di condotta e infor- mazione imposti agli intermediari dalla normativa di riferimento avesse conseguenze solo risarcitorie, come ritenuto dalla dottrina prevalente (28), ovvero potesse incidere sulla validità del contratto quadro e delle singole operazioni di investimento poste in essere sulla base di quest’ultimo. Negli anni successivi ai grandi episodi di “risparmio tradito” (i noti de- fault Xxxxx, Parmalat e Argentina) si è assistito a un “vero e proprio diluvio giurisprudenziale” (29). La giurisprudenza dominante ha optato per la solu- zione della nullità del contratto, con conseguente condanna 27 Nella vigenza del regolamento intermediari n. 11522/1998, era previsto un vero e proprio regime ad hoc per gli “operatori qualificati”, che l’invito all’autotutela o i ricorsi amministrativisi sostanziava, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione di una collaborazione piena e lealein particolare, nella disapplica- zione dei principali obblighi informativi dell’intermediario. Quanto alla valenza della dichiara- zione, sottoscritta dall’investitore, di talché una p.A. essere operatore qualificato, la giurisprudenza di legitti- mità ha affermato che ciononostante tenga fermo l’atto lesivo“Nei contratti di intermediazione finanziaria, poi non può la dichiarazione formale di cui all’art. 31, comma 2, Reg. Consob n. 11522 del 1998 (applicabile ‘rationae temporis’), sot- toscritta dal legale rappresentante, in sede cui si affermi che la società amministrata dispone della competenza ed esperienza richieste in materia di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttaviaoperazioni in strumenti finanziari, se si considera che vale ad esonerare l’intermediario dall’obbligo di effettuare per suo conto ulteriori verifiche al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibileriguardo, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva gravando sull’investitore l’onere di impugnare provare elementi contrari emergenti dalla documentazione già in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativopossesso dell’intermediario” (così, un piccolo passo da ultimo, Cass. 4 aprile 2018, n. 8343, in avanti è stato fattoGiust. Forseciv. Mass., però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui opera2018).
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.
Appears in 1 contract
Samples: Tesi Di Dottorato Di Ricerca
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità (Adunanza Plenaria n. 3 del 2011)La causa e le prestazioni isolate, cit., par321 ss. 3e spec. 371 ss. 39 X. XXXXXXXXX, Il contratto preliminare, cit., 152 ss., 159 ss. Per questo autore il controllo delle sopravve- nienze costituisce attività negoziale, che impedisce di ritenere il definitivo un mero atto giuridico (ivi, p. 190 ss). Xxxxx concorda sulla funzione di controllo, ma non sul fatto che sia causa del definitivo, dato che questo viene stipulato solo a controllo esaurito, sicché il controllo de quo costituirebbe res facti (X. XXXXX, in R. SAC- CO-G. DE NOVA, Il contratto, cit., t. 2, 264 e 278; X. XXXXXXX, Contratto preliminare, cit., 575 e 577 s.). Non pare invece che X. Xxxxxxxxx in quest’opera cogliesse appieno la funzione del preliminare ad esecuzione antici- pata. Secondo l’a. in tale caso si blocca l’affare non tanto per il controllo delle sopravvenienze future, quanto per verifiche di vizi (in senso lato) concernenti i presupposti dell’affare e cioè di situazioni presenti o passate (ID., Il contratto preliminare, cit., 171 s. e 238-240). Però, così dicendo, da un lato si trascura che detta verifica può valere anche per i preliminari puri, dall’altro non si colgono altri importanti scopi, dotati di rilievo giuridi- co, come, ad es., permettere al compratore medio tempore di reperire finanziamenti e/o soddisfare esigenze abi- tative immediate, e/o al venditore di restare proprietario e quindi garantito sino al versamento del prezzo oppu- re di regolarizzare il bene, con necessità di relativi controlli (ampiamente X. XX XXXXXXX, La contrattazione preliminare ad effetti anticipati, cit., 51 ss. e poi 130-143, passim, col condivisibile appello alla autonomia pri- vata per legittimare la dissociazione tra accordo e trasferimento). ralmente acquistare alla controparte il bene, non par dubbio che l’invito all’autotutela o i ricorsi amministrativi, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione di una collaborazione piena e leale, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivo, poi non può pare – in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui operalinea generale – coerente col pro- gramma negoziale 40.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.
Appears in 1 contract
Samples: Preliminary Sale Agreement
XXXXXXXXXX,. L’obbligazione, Milano, 1968, 23 ss. e 213 ss. 65 L’orientamento della giurisprudenza è abbastanza restrittivo: Trib. Teramo, 18 settembre 2015, in dejure, il quale esclude la legittimità del rifiuto a concludere il definitivo allorquando si possa affermare che «non sussistevano rilevanti difformità dell’immobile non conosciute dal primo e dallo stesso non accettate o comunque tali da non potere essere eliminate con un minimo costo»; nonché, Trib. Messina, 14 maggio 2015, ivi; Trib. Parma, 5 febbraio 2014, ivi; Trib. Genova, 26 giugno 2013, ivi. 354 Sul punto, d’altronde, la giurisprudenza è assai chiara: se è vero che ciò che distingue la minuta o la puntuazione dal preliminare è anzitutto la ricorrenza della volontà dei contraenti di vincolarsi alla conclusione del successivo contratto 66, è anche vero che l’individuazione del contenuto minimo del contratto può – a date circostanze, quale può essere il mancato rinvio ad altra sede della definizione degli elementi accessori – fare pre- sumere l’esistenza di una tale volontà 67. Affinché possa reputarsi rag- giunto un accordo idoneo a obbligare a contrarre è necessaria l’individua- zione degli elementi essenziali (in concreto) del definitivo 68. A questa stregua, qualificare un patto che non individua tutti gli elementi essenziali del futuro contratto – che altro non sono che quelli del definitivo – in termini di preliminare, sì da ricondurgli egualmente l’effetto costitutivo dell’obbligo a contrarre, porterebbe all’applicazione di un regime di re- sponsabilità che suscita non poche perplessità. I contraenti, in definitiva, finirebbero per consumare la loro autonomia negoziale con riguardo alla conclusione del successivo contratto pur essendo ancora in via di defini- zione, e quindi di programmazione, la stessa utilità finale cui tendono. A fronte di un accordo incompleto, le cause di esonero dalla responsabilità devono identificarsi con il ventaglio di ipotesi in cui il rifiuto della succes- siva stipulazione non sia sorretto da alcun giustificato motivo 69. Giustifi- cato è il rifiuto, ad esempio, quando la proposta di dettaglio formulata da 66 Sul rilievo della volontà spec. Trib. Padova, 11 settembre 2006, in Iusexplorer. 67 Cass., 4 agosto 1990, n. 7871, in Iusexplorer; Trib. Genova, 15 maggio 2008, in Giur. merito, 2011, 82; in prospettiva assai simile v., pure, Trib. Bologna, 23 aprile 2007, in Il giudice amministrativo civilista, 2008, 86; Trib. Milano, 10 maggio 2006, ivi, ove si dà rilievo ai fini della distinzione tra minuta e accordo vincolante al rinvio operato dai contraenti al successivo accordo necessario per la definizione degli elementi accessori (dunque, perciò tali soltanto in astratto) del regolamento contrattuale. 68 Sulle regole di formazione del vincolo contrattuale e, in particolare, sulla c.d. formazione progressiva la letteratura è molto ampia. Per tutti G.B. XXXXX, In tema di formazione progressiva del contratto e di negozio formale «per relationem», in Riv. dir. comm., 1964, 199 ss.; ID., Consi- derazioni sulla formazione progressiva del contratto, in Riv. dir. comm., 1969, spec. 73 ss.; X. XXXXX, Carattere vincolativo della minuta nella modernità fase precontrattuale, in Giust. civ., 1961, I, 1668 ss.; C.M. BIANCA, Diritto civile, 3, Il contratto, 2ª ed., Milano 2000, 228 ss.; X. XXXXXXXX, La formazione progressiva del contratto, in X. XXXXXXXXX (Adunanza Plenaria n. 3 del 2011a cura di), cit.I contratti in generale, parin X. XXXXXXXX-X. XXXXXXXXX (diretto da), Trattato dei contratti, I, Torino 2006, 177 ss. 369 Il rinvio è, non par dubbio che l’invito all’autotutela o i ricorsi amministratividunque, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione alle regole in materia di una collaborazione piena e lealeresponsabilità precontrattuale: sul punto, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivoex multis, poi non può X. XXXXXXX, La responsabilità precontrattuale, rist. Camerino, Napoli, 2012; X. X’XXXXX, La reponsabilità precontrattuale, in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. TuttaviaX. XXXXX (x xxxx xx), se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibileXxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la primaX, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamentoXxxxxx, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui opera.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.0000;
Appears in 1 contract
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità (Adunanza Plenaria n. 3 del 2011)Le prestazioni isolate nel dibattito attuale. Dal pagamento traslativo all’atto di destinazione, cit., par824. 3espressa e rimane esterna 29 al negozio, radicata nel sistema di vita del soggetto che esegue la prestazione e nella dimensione socio-relazionale in cui si consuma il sacrificio patrimoniale 30. Ma, nell’interesse della presente indagine rientrano anche quelle prestazioni eseguite o que- gli impegni assunti per ragioni e scopi che vengono esplicitati o che comunque si evincono in modo inequivocabile dall’atto, ma che sfuggono alle categorie della tradizione. Il riferimento è a quei casi in cui l’obbligazione è assunta in ragione – tutta interna al nego- zio e dunque non par dubbio riconducibile ai meri motivi 31 – di un interesse solidaristico, che l’invito all’autotutela o i ricorsi amministrativimuove da istanze di carattere etico, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione religioso, politico, culturale, familiare, ecc.: un dare, un fare, un non fare che non tende a procurarsi un qualsivoglia vantaggio di carattere patrimoniale, anche sol- tanto eventuale, ma che esaurisce la sua funzione nella realizzazione di un interesse di natura lato sensu non patrimoniale, di solidarietà 32. Il bisogno sotteso a tali manifestazioni dell’autonomia privata non è quindi procurarsi un va- lore d’uso mediante un atto di scambio 33, o, come nella donazione, cedere un valore d’uso sol- tanto al fine di incrementare il patrimonio dell’altra parte, per spirito di liberalità, senza ottenere alcunché in cambio; è, invece, conseguire l’attuazione di un valore non suscettibile di valuta- zione economica per il tramite della cessione di un valore d’uso, che soddisfi un interesse che eccede la sfera patrimoniale delle parti del rapporto 34. L’atto, dunque, è privo sia di una collaborazione piena causa di scambio o comunque onerosa – poiché nessun 29 Cfr. X. XXXXXX, L’adempimento dell’obbligo altrui, Milano, 1936, 184 ss.; X. XXXXX, voce Causa del negozio giuridico, cit., 34; X. XXXXXXX, Principio consensualistico, produzione e lealedifferimento dell’effetto reale. I diversi mo- delli, in Contratto e impresa, 1998, I, 000 xx.; X. XX XXXX, Xx xxxxx, cit., 800-801. V. inoltre CASS., 20 novembre 1992, n. 12401, in Foro it., 1993, I, 1506, con nota di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivoF. XXXXXXXXX, poi non può in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento Alla ricerca della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui operacausa nei contratti gratuiti atipici.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.
Appears in 1 contract
Samples: Contract
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità (Adunanza Plenaria rent to buy: un fenomeno sociale in cerca di definizione giuridica, in Riv. not., 2015, p. 49 precisa che il termine, tuttavia non dovrebbe essere superiore al decennio stante il termine massimo dell’efficacia prenotativa della trascrizione ex comma 3 dell’art. 23 d.l. n. 3 133 del 2011)2014 che ha imposto una lettura correttiva dell’art. 2645bis cod. civ. Sulla rilevanza di tale innovazione cfr. F. XXXXXXX, La nuova disciplina del rent to buy nel sistema delle alienazioni immobiliari, in Riv. trim. dir. e proc. civ., 2015, p. 822 ss.; X. XXXXX, I contratti di godimento in funzione della successiva alienazione, cit., parp. 231 s. 9 Sul punto, per tutti, v. X. XXXXX, Rent to buy, contratto blindato. 3Accordi anticipati sulle somme da restituire in caso di mancato acquisto, in Il Sole 24 Ore del 2 marzo 2015, p. 40; X. XXXXXXX, Il nuovo contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Prime considerazioni, in Xxxxxxxxx, 2015, p. 190 ss.; X. XXXXXXXX, x.x., x. 000. 10 V., ad esempio, le considerazioni di X. XXXXXXX, o.c., p. 34. economica per porre in essere la compravendita o qualora non sia ancora determinato alla definitiva stipulazione. Fissando le relative condizioni economiche, l’aspirante venditore colloca l’immobile determinandone il prezzo sì da evitare oscillazioni negative del mercato; il conduttore, dal canto suo, riesce a diluire nel tempo l’impegno finanziario per l’acquisto, realizzando subito il suo interesse a conseguire il bene senza necessariamente ricorrere ad un finanziamento bancario. Il conduttore, inoltre, potrebbe avrebbe un ulteriore vantaggio qualora dovesse decidere per l’acquisto; in tal caso, infatti, dovrà corrispondere l’importo residuo del prezzo dell’immobile con conseguente agevolazione ad accedere al credito, potendo contare su un rating più elevato rispetto a quello iniziale; ciò perché, al momento di richiedere un mutuo per l’acquisto dell’immobile, dovrà domandare una somma inferiore al valore del bene e potrà dimostrare di non avere difficoltà nel saldarne le relative rate atteso che, per tutta la durata del rapporto locatizio, ha pagato puntualmente i relativi canoni11. L’introduzione di uno iato12 tra il momento della conclusione del contratto, con il quale si concede il godimento dietro corrispettivo, e quello del compimento dell’atto traslativo è funzionale alla composizione dei reciproci interessi dei contraenti. L’art. 23 d.l. n. 133 del 2014, nel suo insieme, evidenzia la complessità dell’operazione negoziale e le funzioni svolte dalle varie articolazioni di cui si compone il canone. Di qui l’essenzialità13 della previsione della quota destinata a remunerare il godimento, della quota da imputare a corrispettivo qualora il conduttore opti per l’acquisto e, infine, della suddivisione di quest’ultima a norma del comma 1 bis per determinare quanto dovrà essere restituito qualora il conduttore decida di non acquistare la proprietà dell’immobile14. L’art. 23, commi 1 e 1 bis, d.l. 2014/133, operando le suddivisioni del canone così come sopra richiamate, pur contribuendo a definire la funzione del contratto15, non par dubbio che l’invito all’autotutela o i ricorsi amministratividescrive, motivatamente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione di una collaborazione piena e lealetuttavia, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivo, poi non può in sede di giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti del proprio obbligo risarcitorio quando il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavia, se si considera che al privato deve essere chiesto il minor sacrificio possibile, sono compiutamente gli istituti utilizzati per perseguire le ultime forme di tutela testé richiamate che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non è particolarmente costosa né aleatoria. Il problema è che il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoria, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui operacomplesse 1041.
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.
Appears in 1 contract
Samples: Rent to Buy Agreement
XXXXXXXXXX,. Il giudice amministrativo nella modernità La stabilità contrattuale nel calcio a livello internazionale, relazione presentata in occasione del seminario su “La stabilità contrattuale nel regolamento FIFA su status e trasferimenti dei calciatori”, LUISS, Roma, 4 marzo 2011. in occasione del caso Xxxxxxxxx il TAS ha avuto modo di valutare una specifica clausola contenuta nel contratto che legava il centrocampista brasiliano allo Shakhtar. Ai sensi di tale clausola la società ucraina si impegnava – nel caso in cui fosse pervenuta un’offerta per il trasferimento del calciatore verso il corrispettivo di almeno Euro 25.000.000 – ad acconsentire al siffatto trasferimento.41 In punto di diritto il TAS ha ritenuto che la stessa avesse il solo fine di imporre un’obbligazione in capo al club (Adunanza Plenaria n. 3 i.e. l’obbligazione di concludere un trasferimento in caso di offerta, da parte di un’altra società, per un corrispettivo non inferiore ad Euro 25.000.000) e non già quello di predeterminare convenzionalmente tra le parti l’ammontare dell’indennità dovuta dall’inadempiente in caso di risoluzione unilaterale senza giusta causa. Alla luce di ciò, il panel ha ritenuto che l’importo previsto dalla menzionata clausola non potesse rilevare ai sensi dell’art. 17 del 2011)Regolamento FIFA e non potesse quindi corrispondere a quanto dovuto a titolo di indennità. Clausole di tal guisa – negoziate tra le parti, cit.il cui importo, par. 3convenzionalmente pattuito, rispecchia tendenzialmente il valore del calciatore e non par dubbio che l’invito all’autotutela o i ricorsi amministrativi, motivatamente ha quindi carattere deterrente e tempestivamente attivati possano costituire ampia dimostrazione di una collaborazione piena e leale, di talché una p.A. che ciononostante tenga fermo l’atto lesivo, poi non può penale – sono da ritenersi insindacabili in sede di eventuale giudizio risarcitorio pretendere riduzioni o persino azzeramenti davanti agli organi della giustizia sportiva e prevalenti rispetto a tutti gli altri criteri di calcolo dell’indennità stabiliti dall’art. 17 del proprio obbligo risarcitorio quando Regolamento FIFA. In quanto tali, si può affermare rappresentino lo strumento principale per un’applicazione corretta di tale ultima norma. Come osservato da alcuni, «la clausola si pone quale base futura per i rapporti tra le società e gli sportivi», nell’auspicio che possa aver luogo «la globalizzazione delle clausole di risoluzione del sistema spagnolo e il danneggiato l’aveva tempestivamente e motivatamente avvisata del danno ingiusto che stava provocando. Tuttavialoro inserimento nei contratti di tutto il mondo».42 Gli autori, se si considera che al privato deve essere chiesto nel redigere il minor sacrificio possibilepresente elaborato, sono le ultime forme di tutela testé richiamate partiti da una considerazione che andrebbero prese in considerazione e non certo la prima, cioè quella ritengono oggettiva: l’incertezza creata dalle diverse interpretazioni dell’art. 17 del ricorso giurisdizionale. Né si può condividere il ragionamento della Plenaria laddove sostiene che l’azione di annullamento, se rapportata all’azione di risarcimento, non Regolamento FIFA fornite dalla giurisprudenza sportiva è particolarmente costosa né aleatoriapalese. Il problema calcolo dell’indennità per la risoluzione contrattuale senza giusta causa è infatti fondato su criteri che solo in teoria sono oggettivi. Inoltre, tale ambiguità è accresciuta dalla natura stessa del TAS, collegio arbitrale sportivo, il raffronto non deve essere fatto con l’azione risarcitoriaquale può avvalersi – a differenza ___________________ 41 Si tratta della clausola (3.3.) del contratto Matuzalem/Xxxxxxxx, ma semmai con gli altri rimedi che l’ordinamento mette ai sensi della quale «During the validity of the Contract, the Club undertakes: in the case the Club receives a disposizione del ricorrente per avvisare la p.A. dell’illegittimità dell’atto (quindi, richiesta di autotutela e ricorsi amministrativi). Xx è chiaro che da questo raffronto il mezzo più esigibile, perché più economico e al contempo efficace, è la proposizione di una motivata istanza volta a sollecitare il potere di autotutela della p.A. In conclusione, alla luce della sentenza della Plenaria, sembra sussistere ancora un onere di attivarsi per il privato, almeno per segnalare le illegittimità dell’atto, se il ricorrente non vuole correre il serio rischio di vedersi decurtato o negato il risarcimento del danno34. Rispetto alla situazione precedente, quando a chi aveva intenzione di proporre un’azione risarcitoria si imponeva l’onere di impugnare transfer offer in via pregiudiziale il provvedimento illegittimo di fronte al giudice amministrativo, un piccolo passo in avanti è stato fatto. Forse, però, si poteva fare di più, nonostante la (non condivisibile) soluzione di compromesso adottata dal legislatore. Non si comprende infatti perché debba continuare ad essere il privato ad accorgersi e a dover segnalare i vizi di legittimità dell’atto piuttosto che la stessa Amministrazione, che per definizione è esperta nel settore in cui operaamount of 25,000,000 EUR or exceeding the some above the Club undertakes to arrange the transfer the agreed period».
4. Per la Corte di giustizia la responsabilità per i danni da illegittima aggiudicazione è una responsabilità senza colpa.
Appears in 1 contract