Riassunzione. I lavoratori stagionali assunti ai sensi degli art. 32 e 33 del pre- sente CCNL e con le modalità di cui agli articoli in materia di as- sunzione, saranno riassunti nelle medesime aziende per l’esecuzione negli stessi periodi delle stesse lavorazioni o di quelle che le abbiano sostituite. Se si dovessero verificare variazioni strutturali delle lavorazioni che comportino una modifica dei periodi di prestazione lavora- tiva si dovrà procedere a consultazione sindacale con le RSU/RSA e/o XX.XX. territorialmente competenti. Per l’esercizio di tale diritto i lavoratori invieranno comunica- zione entro 45 giorni dall’ultimo licenziamento all’azienda. L’azienda esporrà in bacheca, nelle più comuni lingue, l’avviso della fornitura del modello con cui il lavoratore potrà esercitare la riassunzione e ne consegnerà copia l’ultimo giorno lavorativo. Il datore di lavoro deve inviare comunicazione scritta per avere la manifesta volontà del lavoratore di esercitare il diritto di rias- sunzione entro e non oltre i successivi tre giorni dalla ricevuta della lettera. La mancata presenza al lavoro, salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute, comporterà la perdita del diritto di precedenza nella riassunzione. Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, as- sumeranno prioritariamente secondo i seguenti criteri: • disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall’inizio dei lavori salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute; • professionalità; • anzianità di servizio; • carichi familiari. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della Legge 223/1991, non costituiscono base di calcolo per la determina- zione dell’entità dei riservatari da assumere.
Riassunzione. I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 13 del CCNL, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 8-bis della legge n. 79 dell’83 e successive modifiche ed integrazioni. I contratti provinciali definiscono le modalità di esercizio di tale diritto. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della legge n. 223 del 91 non costi- tuiscono base di calcolo per la determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.
Riassunzione. Per ciascun anno solare verrà confermato come minimo l'ammontare globale delle giornate lavorative assicurate nell'anno precedente, ove ciò sia consentito dai relativi finanziamenti pubblici e, nel caso di concessione di lavori in affidamento, siano almeno confermate le concessioni di lavori. Per l'avviamento di detti lavoratori i CIRL definiranno i criteri di prece denza tenendo conto della professionalità, della disponibilità, dell'anzia nità di iscrizione e delle condizioni familiari del lavoratore. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni regionali per l'impiego per fare adottare alle stesse i provvedimenti idonei a dare attuazione alle intese raggiunte in sede sindacale. Anche in relazione a quanto previsto dall'art. 2 in materia di flussi occupazionali, su richiesta di una delle parti potrà essere effettuato annualmente, a livello regionale e/o aziendale, un confronto al fine di convenire sulle effettive capacità di impiego degli operai a tempo determinato e sulla applicazione del turnover per quelli a tempo indeterminato.
Riassunzione. Per ciascun anno solare verrà confermato come minimo l’ammontare glo- bale delle giornate lavorative assicurate nell’anno precedente, ove ciò sia con- sentito dai relativi finanziamenti pubblici e, nel caso di concessione di lavori in affidamento, siano almeno confermate le concessioni di lavori. Per l’avviamento di detti lavoratori i Cirl definiranno i criteri di precedenza te- nendo conto della professionalità, della disponibilità, dell’anzianità di iscri- zione e delle condizioni familiari del lavoratore. Le parti impegneranno i propri rappresentanti nelle Commissioni regionali per l’impiego per fare adottare alle stesse i provvedimenti idonei a dare at- tuazione alle intese raggiunte in sede sindacale. Anche in relazione a quanto previsto dall’art. 2 in materia di flussi occupa- zionali, su richiesta di una delle parti potrà essere effettuato annualmente, a livello regionale e/o aziendale, un confronto al fine di convenire sulle effet- tive capacità di impiego degli operai a tempo determinato e sull’applicazione del turnover per quelli a tempo indeterminato.
Riassunzione. I lavoratori stagionali assunti ai sensi degli art. 32 e 33 del presente CCNL e con le modalità di cui agli articoli in materia di assunzione, saranno riassunti nelle medesime aziende per l’esecuzione negli stessi periodi delle stesse lavorazioni o di quelle che le abbiano sostituite. Se si dovessero verificare variazioni strutturali delle lavorazioni che comportino una modifica dei periodi di prestazione lavorativa si dovrà procedere a consultazione sindacale con le RSU/RSA e/o XX.XX. territorialmente competenti. Per l’esercizio di tale diritto i lavoratori invieranno comunicazione entro 45 giorni dall’ultimo licenziamento all’azienda. L’azienda esporrà in bacheca, nelle più comuni lingue, l’avviso della fornitura del modello con cui il lavoratore potrà esercitare la riassunzione e ne consegnerà copia l’ultimo giorno lavorativo. Il datore di lavoro deve inviare comunicazione scritta per avere la manifesta volontà del lavoratore di esercitare il diritto di riassunzione entro e non oltre i successivi tre giorni dalla ricevuta della lettera. La mancata presenza al lavoro, salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute, comporterà la perdita del diritto di precedenza nella riassunzione. Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, assumeranno prioritariamente secondo i seguenti criteri: disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall’inizio dei lavori salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute; professionalità; anzianità di servizio; carichi familiari. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell’art. 25 della Legge 223/1991, non costituiscono base di calcolo per la determinazione dell’entità dei riservatari da assumere.
Riassunzione. I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all’art. 13 del CCNL, hanno diritto ad essere riassunti per l’esecuzione delle stesse lavorazioni
Riassunzione. I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui agli articoli in materia di assunzione saranno riassunti nelle medesime aziende per l'esecuzione delle stesse lavorazioni o di quelle che le abbiano sostituite. Per l'esercizio di tale diritto i lavoratori invieranno comunicazione entro tre mesi dall'ultimo licenziamento all'azienda e per conoscenza all'Ufficio del lavoro competente per territorio. Qualora le aziende abbiano necessità di un numero di lavoratori inferiore rispetto alle domande di riassunzione presentate, assumeranno prioritariamente secondo i seguenti criteri: - disponibilità entro le 24 ore successive al preavviso di tre giorni dall'inizio dei lavori salvo giustificato impedimento per gravi motivi familiari o di salute; - professionalità; - anzianità di servizio; - carichi familiari. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell'art. 25, L. n. 223/1991, non costituiscono base di calcolo per la determinazione dell'entità dei riservatari da assumere.
Riassunzione. I lavoratori assunti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 13 del c.c.n.l., hanno diritto ad essere riassunti per l'esecuzione delle stesse lavorazioni nelle medesime aziende, con le modalità previste dalle disposizioni di cui all'art. 8-bis della legge n. 79/1983 e successive modifiche ed integrazioni. I contratti provinciali definiscono le modalità di esercizio di tale diritto. I lavoratori in riassunzione, ai sensi dell'art. 25, L. n. 223/1991, non costituiscono base di calcolo per la determinazione dell'entità dei riservatari da assumere.
Riassunzione. Con riferimento all’art. 20 del CCNL, i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato per una determinata fase lavorativa, hanno diritto ad essere riassunti con le modalità previste dalle disposizioni di cui all’art. 8/bis della legge n. 79 dell’83 e successive modifiche ed integrazioni, presso la stessa azienda con la medesima mansione e qualifica. Il lavoratore potrà esercitare il diritto di precedenza inviando richiesta scritta all’azienda entro novanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro. Se in tale periodo il lavoratore non ha prestato attività nell’azienda per cause indipendenti dalla volontà delle parti, (infortunio, maternità e ricovero ospedaliero) il diritto s’intende prorogato di 12 mesi. L’ azienda, ove proceda a nuove assunzioni con riferimento alle medesime ipotesi di cui al primo comma, s’impegna ad assumere, prioritariamente, tali lavoratori nella misura almeno del 70% delle assunzioni da effettuare. In tal caso i criteri di precedenza sono nell’ordine: - la professionalità; - il carico familiare; - la disponibilità; - l’anzianità di iscrizione.
Riassunzione. Le parti, preso atto di quanto stabilito dalle vigenti disposizioni legislative in materia di mercato del lavoro, concordano che i lavoratori che hanno prestato attività lavorativa a tempo determinato e/o per fasi lavorative, hanno diritto alla riassunzione nella stessa azienda con la medesima qualifica e per gli stessi periodi dell’anno precedente in relazione ai programmi colturali aziendali. Per le attività legate al settore ortofrutticolo, vitivinicolo, olivicolo, fungicolo e vivaistico (con esclusione delle aziende che esercitano attività meristematica), con attività lavorativa inferiore ai sessanta giorni nel primo anno, il diritto alla riassunzione va esercitato entro 4 mesi dalla cessazione dal rapporto di lavoro con espressa volontà tracciata tra le parti tramite raccomandata, raccomandata a mano o PEC. Per periodi di lavoro superiori a 60 giorni e comunque dopo un anno il diritto alla riassunzione diventa automatico. Decorsa la ciclicità stagionale e/o colturale, senza che sia avvenuta l’assunzione per indisponibilità del lavoratore, il lavoratore medesimo decade dal diritto di riassunzione, salvo i casi di maternità, malattia, infortunio. Si precisa che il diritto alla riassunzione non sorgerà qualora il rapporto di lavoro si fosse concluso per motivi disciplinari ai sensi delle Legge 300/1970 e dell’art. 16 del presente contratto, per dimissioni o in caso di risoluzione consensuale. In materia di riassunzione, la precedenza prevista dall’art. 8 bis della L. 79/83 e successive modificazioni, viene stabilita secondo i seguenti criteri: - Disponibilità; - Professionalità consolidata; - Condizioni socio-economiche; - Anzianità di rapporto con l’azienda.