Contratto individuale. Tra il datore di lavoro e l’operaio a tempo indeterminato o determinato con contratto di lavoro stipulato ai sensi delle lettere b) e c) degli articoli 21 e 22, dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo indeterminato degli operai di cui alla lettera a) degli articoli 21 e 22 con le modalità previste dall’art. 23, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge. In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data di inizio del rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dal CCNL e dal Contratto provinciale di lavoro. Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipulazione del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Contratto individuale. Tra il datore di lavoro e l’operaio a tempo indeterminato dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo indeterminato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge. In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data di inizio del rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dal presente contratto. Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipulazione del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive Organizzazioni Sindacali.
Contratto individuale. 1. Il rapporto di lavoro tra l’Amministrazione o il Ministero dell’Interno, per i segretari, e l’interessato si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell’Unione Europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL.
2. Il contratto di lavoro individuale è stipulato in forma scritta. In esso sono precisati gli elementi essenziali che caratterizzano il rapporto e il funzionamento dello stesso e, in particolare:
a) la data di inizio del rapporto di lavoro, che per i segretari coincide con la prima effettiva assunzione in servizio;
b) termine finale nel caso di contratto di lavoro a tempo determinato; tale indicazione non trova applicazione per i segretari;
c) l’inquadramento giuridico e il trattamento economico fondamentale; per i segretari il riferimento è alla qualifica di assunzione ed al trattamento iniziale di fascia;
d) la durata del periodo di prova; i segretari comunali e provinciali non sono soggetti a periodo di prova;
e) la sede di destinazione; per i segretari la disciplina della fase iniziale del rapporto e la relativa prima sede di destinazione.
3. Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per quanto concerne le cause di risoluzione del contratto di lavoro e i relativi termini di preavviso. Costituisce, in ogni modo, causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l’annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.
4. L’amministrazione o il Ministero dell’Interno, prima di procedere all’assunzione, invita l’interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, anche in via telematica, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere prorogato fino a sessanta giorni in casi particolari. Contestualmente, l’interessato è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato, fatto salvo quanto previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali in materia di conservazione del posto durante il periodo di prova, e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità ed inconferibilità, previste dalle vigenti norme di legge che regolano la materia. In caso di incompatibilità, l’interessato dovrà produrre esplicita dichiarazione di opzione per il rapporto di lavoro esclusivo con la nuova amministrazion...
Contratto individuale. Art. 51 Periodo di prova
Contratto individuale. Si richiama integralmente l’art. 9 del regolamento concernente procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla deliberazione 280 del 20/05/2013.
Contratto individuale. Tra il datore di lavoro e il lavoratore dovrà essere redatto e sottoscritto, all'atto dell'assunzione, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge. In tale contratto individuale dovranno essere precisati:
a) dati del datore di lavoro;
b) dati del lavoratore;
c) gli estremi del CCNL applicato;
d) la data di assunzione;
e) la durata del periodo di prova;
f) la mansione ed il livello di inquadramento;
g) la retribuzione;
h) il numero di matricola assegnato;
i) la durata del rapporto di lavoro;
Contratto individuale. Il Contratto individuale regolamenta le prestazioni professionali tra Direttori di Xxxxxxxxxx, Assistenti al dop-piaggio, Attori-doppiatori, Adattaton-Dialoghisti e Imprese di doppiaggio. La stipula del contratto individuale avverrà anticipatamente allo svolgimento della prestazione. Per ognuna delle figure professionali saranno riportati i dati di seguito elencati: • Dati identificativi del direttore di doppiaggio; • Numero partita IV A; • Numero di matricola ENPALS; • Denominazione della Società di doppiaggio e sua sede legale; • Titolo originale dell'opera e, quando possibile, quello italiano; • Denominazione del soggetto committente o del soggetto titolare del diritto originario; • Genere dell'opera ai fini dell' identificazione della fascia di appartenenza; • Paese di produzione dell' opera originale e ove possibile l'anno di produzione; • Assistente al doppiaggio (l); • Numero dei turni per la preparazione (visione dell'opera e distribuzione delle parti); • Numero dei turni e righe complessivamente previsti per la lavorazione; • Numero dei turni di direzione assegnati; • Numero dei turni previsti per controllo dialoghi, premix e mix; • Data, orario di ogni turno e luogo della prestazione; • Compenso, tempi e modalità di pagamento (2) • Dati identificativi dell'assistente al doppiaggio; • Numero partita IVA; • Numero di matricola ENPALS; • Denominazione della Società di doppiaggio e sua sede legale; • Titolo originale dell'opera e, quando possibile, quello italiano; • Denominazione del soggetto committente o del soggetto titolare del diritto originario; • Genere dell' opera ai fini dell' identificazione della fascia di appartenenza; • Direttore al doppiaggio (1); • Numero dei turni per la preparazione al doppiaggio; • Numero dei, turni e righe complessivamente previsti per la lavorazione; • Numero dei turni di sala assegnati; • Numero dei turni previsti per controllo dialoghi, premix e mix; • Data, orario di ogni turno e luogo della prestazione; • Compenso, tempi e modalità di pagamento (2);
Contratto individuale. Il Contratto individuale regolamenta le prestazioni professionali tra Direttori di doppiaggio, Assistenti al doppiaggio, Attori-doppiatori, Adattatori-dialoghisti (vedi art. 15) e Imprese. La stipula del contratto individuale avverrà anticipatamente allo svolgimento della prestazione. Per ognuna delle figure professionali saranno riportati i dati di seguito elencati:
a) Direttore di doppiaggio
b) Assistente al doppiaggio
c) Xxxxxx-doppiatore
1. si conviene che è facoltà dell'Impresa, nell'ambito dell'intesa tra le parti interessate, sostituire il Direttore di doppiaggio e/o l'Assistente al doppiaggio prima della prestazione, individuando i sostituti tra prestatori qualificati nel ruolo.
2. il trattamento economico è relativo esclusivamente alla prestazione professionale e non può essere inferiore a quanto stabilito dal presente CCNL. Compensi, tempi e modalità di pagamento potranno essere indicati esplicitamente o riportando, alle voci corrispondenti, la dicitura «come da CCNL». Il contratto individuale conterrà la liberatoria per la trattazione dei dati sensibili di cui al d.lgs. 196/2003 anche ai fini dei lavori della Commissione Paritetica di Garanzia per il settore doppiaggio. Il contratto individuale, redatto in duplice copia originale dall’Impresa, dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante della stessa e consegnato all'interessato che ne firmerà una copia per accettazione e benestare. Per ragioni organizzative il contratto sarà firmato e consegnato possibilmente nei tre giorni precedenti la lavorazione e, comunque, un giorno prima anche utilizzando, se reciprocamente condiviso, strumenti tecnologici legalmente riconosciuti. Qualora l’Impresa sia titolare dei diritti di utilizzazione, il contratto individuale con i soggetti titolari di diritto connesso dovrà contenere la cessione dei diritti di utilizzazione, che avrà valore a partire dall’effettivo pagamento del compenso pattuito nel contratto individuale. Negli altri casi i professionisti sottoscriveranno, all’atto del pagamento, la cessione dei diritti di utilizzazione economica e di sfruttamento delle opere doppiate a favore del titolare dei diritti dell’opera originale, fatti salvi i diritti previsti dalla legge. Ogni contratto tra impresa e professionisti dovrà essere redatto in lingua italiana. Le parti suggeriscono di adottare modelli uniformi di contratto, per i quali si rimanda agli allegati.
Contratto individuale. Le parti concordano che per ogni lavoratore, a tempo determinato od indeterminato, si debba procedere alla stipula dei contratti individuali che dovranno contenere: categoria d'appartenenza e profilo professionale come da allegato A al contratto CCNL 31/3/99; orario e luogo di lavoro; tipologia di assunzione; tutti gli aspetti: stipendi, indennità, riconoscimenti economici in generale.
Contratto individuale. La stipula di un contratto individuale genera un obbligo di fornitura e/o di servizi da parte di MEAG nei confronti del cliente. Tale contratto diventa effettivo in seguito alla sottoscrizione di una valida offerta, conferma d’ordine, ovvero di una dichiarazione scritta o della trasmissione dell’ordine da parte del cliente. Con la stipula di un contratto individuale il cliente ricono- sce espressamente l’applicabilità delle condizioni valide di volta in volta.