Contratto individuale. Tra il datore di lavoro e l’operaio a tempo indeterminato o determinato con contratto di lavoro stipulato ai sensi delle lettere b) e c) degli articoli 21 e 22, dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo indeterminato degli operai di cui alla lettera a) degli articoli 21 e 22 con le modalità previste dall’art. 23, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge. In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data di inizio del rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dal CCNL e dal Contratto provinciale di lavoro. Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipulazione del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Contratto individuale. Tra il datore di lavoro e l’operaio agricolo dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all’atto dell’assunzione o del passaggio a tempo indeterminato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge. In tale contratto individuale dovranno essere precisati, la data di inizio del rapporto di lavoro, le giornate di lavoro minime previste (art. 4), la quali- fica, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dal C.C.N.L. e dal Contratto Provinciale. Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere, nella stipula- zione del contratto individuale, dai rappresentanti delle rispettive organiz- zazioni sindacali.
Contratto individuale. 1. Il rapporto di lavoro tra l’Amministrazione o il Ministero dell’Interno, per i segretari, e l’interessato si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell’Unione Europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL.
Contratto individuale. Il Contratto individuale regolamenta le prestazioni professionali tra Direttori di doppiaggio, Assistenti al doppiaggio, Attori-doppiatori, Adattatori-dialoghisti (vedi art. 15) e Imprese. La stipula del contratto individuale avverrà anticipatamente allo svolgimento della prestazione. Per ognuna delle figure professionali saranno riportati i dati di seguito elencati: • Dati identificativi del Direttore di doppiaggio • Numero partita IVA e/o codice fiscale • Numero di matricola ENPALS • Denominazione dell’Impresa, sede legale e dati fiscali • Titolo originale dell'opera, titolo italiano (ove possibile) e, per le opere seriali, indicazione degli episodi complessivamente raggruppati, con numeri e titoli (ove presenti) identificativi dei singoli episodi • Denominazione del soggetto titolare del diritto di utilizzazione • Genere dell'opera ai fini dell'identificazione della fascia di appartenenza • Paese di produzione dell'opera originale e, ove possibile, anno di produzione • Assistente al doppiaggio (l) • Numero dei turni per la preparazione (visione dell'opera e distribuzione delle parti) • Numero dei turni e delle righe complessivamente previsti per la lavorazione • Numero dei turni di direzione assegnati • Numero dei turni previsti per controllo dialoghi, premissaggio e missaggio • Data, orario di ogni turno e luogo della prestazione • Compenso, tempi e modalità di pagamento (2) • Dati identificativi dell'Assistente al doppiaggio • Numero partita IVA e/o codice fiscale • Numero di matricola ENPALS • Denominazione dell’Impresa, sede legale e dati fiscali • Titolo originale dell'opera, titolo italiano (ove possibile) e, per le opere seriali, indicazione degli episodi complessivamente raggruppati, con numeri e titoli (ove presenti) identificativi dei singoli episodi • Denominazione del soggetto titolare del diritto di utilizzazione • Genere dell'opera ai fini dell' identificazione della fascia di appartenenza • Paese di produzione dell'opera originale e, ove possibile, anno di produzione • • Direttore di doppiaggio (1) • Numero dei turni per la preparazione al doppiaggio • Numero dei turni e delle righe complessivamente previsti per la lavorazione • Numero dei turni di sala assegnati • Numero dei turni previsti per controllo dialoghi, premissaggio, missaggio e controllo colonne internazionali • Data, orario di ogni turno e luogo della prestazione • Compenso, tempi e modalità di pagamento (2) • Dati identificativi dell'attore doppiatore • Numero partita IVA e/...
Contratto individuale. Si richiama integralmente l’art. 9 del regolamento concernente procedure e criteri per il conferimento degli incarichi dirigenziali di cui alla deliberazione 280 del 20/05/2013.
Contratto individuale. Art. 51 Periodo di prova
Contratto individuale. Tra il datore di lavoro e il lavoratore dovrà essere redatto e sottoscritto, all'atto dell'assunzione, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge. In tale contratto individuale dovranno essere precisati:
Contratto individuale. 1. Il rapporto di lavoro tra il dirigente e l’Amministrazione si costituisce mediante contratto individuale che ne regola il contenuto in conformità alle disposizioni di legge, alle normative dell’Unione Europea ed alle disposizioni contenute nei CCNL.
Contratto individuale. Tra il datore di lavoro e l'operaio a tempo indeterminato o determinato con contratto di lavoro stipulato ai sensi delle lett. b) e c) degli artt. 21 e 22, dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all'atto dell'assunzione o del passaggio a tempo indeterminato degli operai di cui alla lett. a) degli artt. 21 e 22 con le modalità previste dall'art. 23, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge. In tale contratto individuale dovranno essere precisati la data di inizio del rapporto, il profilo professionale, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dal c.c.n.l. e dal contratto provinciale di lavoro. Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere nella stipulazione del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive Organizzazioni sindacali.
Contratto individuale. Tra il datore di lavoro e l'operaio agricolo dovrà essere redatto, firmato e scambiato, all'atto dell'assunzione o del passaggio a tempo indeterminato, il contratto individuale di lavoro da valere a tutti gli effetti di legge, conforme al modulo contenuto nel libretto sindacale di lavoro come previste dalle norme del vigente C.C.N.L. . In tale contratto individuale dovranno essere precisati, la data di inizio del rapporto, la qualifica, le mansioni, il periodo di prova ed il trattamento economico stabilito dal Contratto Integrativo Provinciale. Le parti, ove lo ritengano opportuno, possono farsi assistere, nella stipulazione del contratto individuale, da rappresentanti delle rispettive 0.0.S.S.