DISDETTA E RECESSO Clausole campione

DISDETTA E RECESSO. 1. Alla prima scadenza del contratto il locatore può avvalersi della facoltà di diniego del rinnovo del contratto per i motivi e secondo le modalità di cui all’art. 3 della L. 431/98. L’obbligo di disdetta condizionata, di cui all’art.3 L.431/98, non si applica alle successive scadenze. 2. E’ data facoltà al conduttore di recedere dal contratto con le modalità di cui al 6° co. dell’art. 3 L. 431/98
DISDETTA E RECESSO. 5.1 Alla prima scadenza contrattuale il Locatore può esercitare la facoltà di disdetta, da co- municarsi a mezzo PEC almeno 30 gg. prima, soltanto per i motivi di cui all’art. 29 della Legge n. 392/1978 e ss.mm.ii.. 5.2 Il Conduttore ha facoltà di recedere in qualunque momento dal presente contratto, ai sen- si dell’art. 27, co. 7, della L. 392/78 e ss.mm.ii., dandone avviso al Locatore, a mezzo PEC almeno 30 gg. prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione; tale facoltà potrà essere esercitata anche in relazione a singole porzioni dell’immobile locato e com- porterà una riduzione proporzionale dell’importo del canone locativo di cui al successivo articolo 6. 5.3 In caso di recesso anticipato da parte del Conduttore, il Locatore avrà diritto alla corre- sponsione del canone sino alla data in cui il recesso produce effetto.
DISDETTA E RECESSO. Come si è detto, i contratti a canone libero ed i contratti a canone agevolato si rinnovano automaticamente alla prima scadenza per ulteriori 4 e 2 anni. Con la disdetta il locatore ha tuttavia la possibilità di im- pedire il rinnovo del contratto (facoltà di diniego di rinnovo) alla prima scadenza. La disdetta da parte del locatore è possibile solo nei se- guenti casi (art. 3 legge 431/1998): 1) quando il locatore intenda destinare l’immobile ad uso abitativo, commerciale, artigianale o professionale pro- prio, del coniuge, dei genitori, dei figli o dei parenti entro il secondo grado 2) quando il locatore, nel caso in cui sia una persona giuri- dica, una società o ente pubblico o comunque con finalità pubbliche, sociali, mutualistiche, cooperative, assistenzia- li, culturali o di culto, intenda destinare l’immobile all’e- sercizio delle attività dirette a perseguire tali finalità, ed offra al conduttore altro immobile idoneo di cui il locatore abbia la piena disponibilità 3) quando il conduttore abbia la piena disponibilità di un al- loggio libero e idoneo nello stesso comune 4) quando l’immobile sia compreso in un edificio gravemente danneggiato che debba essere ricostruito o del quale debba essere assicurata la stabilità e la permanenza del condut- tore sia di ostacolo al compimento di lavori indispensabili 5) quando l’immobile si trovi in uno stabile del quale è pre- vista l’integrale ristrutturazione, ovvero si intenda operare la demolizione o la radicale trasformazione per realizzare nuove costruzioni, ovvero, trattandosi di immobile sito all’ultimo piano, il proprietario intenda eseguire sopraele- vazioni a norma di legge, e per eseguirle sia indispensa- bile per ragioni tecniche lo sgombero dello stesso 6) quando il conduttore non occupi continuativamente l’im- mobile senza giustificato motivo 7) quando il locatore intenda vendere l’immobile a terzi e non abbia la proprietà di altri immobili ad uso abitativo oltre a quello eventualmente adibito a propria abitazione. In tal caso al conduttore è riconosciuto il diritto di prela- zione (cioè può acquistare lui stesso l’immobile alle stesse condizioni a cui è disposto ad acquistarlo il terzo). Nella comunicazione il locatore deve specificare su quale motivo, tra quelli tassativamente previsti, è fondata la di- sdetta. In mancanza di una tale tempestiva ed esatta comunica- zione il locatore non può interrompere il rapporto. Il locatore, se ha disdetto il contratto illegittimamente ri- prendendo la dispo...
DISDETTA E RECESSO. IBM può disdire detto servizio in forma scritta con un preavviso di 6 mesi, qualora una variazione dei rapporti contrattuali tra IBM e Cisco non ne permetta la prosecuzione. Il servizio relativo ad una macchina ha una durata minima di un anno e si rinnova automaticamente e rispettivamente di un anno, fintantoché non viene inoltrata disdetta con un preavviso di 3 mesi rispetto alla scadenza del periodo contrattuale in corso. Non è ammessa una disdetta anticipata che risulterebbe in una riduzione dell’anno di proroga.
DISDETTA E RECESSO. Il presente Accordo può essere disdetto dalle associazioni che lo hanno sottoscritto, con un preavviso di 12 mesi, alla fine di un anno civile, con la prima data possibile per la disdetta fissata al 31/12/2023. Gli assicuratori, conformemente al paragrafo 4, possono comunicare, con un preavviso di 12 mesi, il loro recesso dal presente Accordo, alla fine di un anno civile, con la prima data possibile per il recesso fissata al 31/12/2023. La dichiarazione di recesso deve essere indirizzata a santésuisse o a curafutura.
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