Autocontrollo Clausole campione

Autocontrollo. L’Impresa appaltatrice con l’assunzione del servizio, assumerà tutti gli obblighi ed adempimenti di cui al Regolamento CE 852/04 e pertanto dovrà nominare un Responsabile HACCP. L’Impresa appaltatrice dovrà predisporre un programma di campionamento per l’effettuazione di esami di laboratorio che dovranno avvenire con la frequenza e la tipologia concordate con la Stazione Appaltante . In particolare dovranno essere documentate dall’Impresa appaltatrice le certificazioni e le procedure operative del sistema di autocontrollo. I dati relativi ai controlli effettuati sia di tipo ispettivo che analitico dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti a disposizione dell’autorità sanitaria incaricata dell’effettuazione dei controlli ufficiali o degli altri soggetti incaricati dalla Stazione Appaltante . L’Impresa appaltatrice dovrà avvalersi di laboratori di prova accreditati. In caso in cui il sistema di autocontrollo in atto non sia ritenuto adeguato, l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere alle modifiche del piano concordate con la Stazione Appaltante , adottando tutte le procedure necessarie al ripristino della corretta funzionalità. La frequenza e la tipologia delle analisi e degli altri sistemi di monitoraggio effettuati dall’Impresa appaltatrice potranno essere modificati su richiesta della Stazione Appaltante .
Autocontrollo. La ditta appaltatrice deve essere dotata di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi oggetto del presente appalto, esplicitato nell’offerta tecnica. L’impresa aggiudicataria dovrà, tra gli altri, prevedere i controlli di ordine batteriologico e chimico di seguito esposti con le frequenze ivi indicate: A) Con la frequenza di almeno una volta al mese, analisi di laboratorio microbiologiche su alimenti in entrata e in uscita e sulle attrezzature di cucina secondo le seguenti modalità: A.1) attrezzature da cucina: tampone per rilevare i seguenti parametri: • Carica batterica a 30^C • Coliformi fecali • Stropotocchi fecali o enterococco • Salmonella • Listeria monicitogenes A.2) primi piatti, ▇▇▇▇▇▇▇▇, frutta, verdura: carica batterica a 30^C; • Californi totali • Escherichia coli • Salmonella • Clastridi solfito ridotturi • Stafilococco aureo Le risultanze dei controlli, debitamente certificate, dovranno essere allegate alle fatture mensili e saranno determinanti per il pagamento delle stesse. B) Con la frequenza di almeno due volte l’anno, verifica in base alle norme di legge e regolamentari inerenti l’igiene e la sanità degli impianti e del personale occupato; C) Con la frequenza di almeno due volte l’anno, supervisione tecnica di controllo della produzione dei pasti; D) Con la frequenza di almeno due volte l’anno, rilascio di giudizi di qualità espressi con riferimento agli standard previsti dalla normativa vigente redatti dal laboratorio di analisi e dalla dietista; E) Con la frequenza di almeno due volte l’anno, verifica delle strutture e degli strumenti di produzione tramite sopralluoghi e conseguente rilascio di specifiche dichiarazioni. Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere in qualsiasi momento i controlli di cui sopra. Al fine di individuare più celermente le eventuali cause di tossinfezione alimentare, la ditta appaltatrice dovrà prelevare un campione rappresentativo del pasto completo del giorno, in appositi contenitori chiusi, muniti di etichetta recante la data, conservarlo ad una temperatura non superiore a 4° per 48 ore e tenerlo a disposizione dell’autorità competente (almeno 3 prelievi) di ciascun piatto previsto in menù per gli eventuali controlli. Il Comune si riserva la facoltà di fare analizzare detti campioni in qualsiasi momento. Per il servizio di distribuzione pasti, la ditta integra le forme di verifica di cui sopra con le seguenti: • Puntualità nella consegna dei pasti, • Precisio...
Autocontrollo. La concessionaria sulla base della normativa vigente deve essere dotata di piano di autocontrollo ai sensi del Reg CE 852/2004 e del D. Lgs 193/07 nonché delle linee guida generali sull’applicazione delle procedure riferite ai principi del sistema HACCP redatte dalla Commissione Europea ispirate ai principi enunciati nel “Codex Alimentarius” CAC/RCP 1-1996 Rev 4-2003. Il piano deve essere conservato all'interno dei centri di produzione pasti per l’esibizione agli organi di controllo ed agli incaricati del controllo da parte del Comune di Acqui Terme. La concessionaria si impegna a verificare che tutti gli alimenti forniti e distribuiti ai commensali siano rispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l’acquisto e la consegna, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l’igiene e la sanità delle stesse e della materia prima da impiegare, nonché a tutte le prescrizioni impartite dalle competenti autorità e a quanto richiesto dalle caratteristiche merceologiche. Tutte le forniture sono soggette a controlli che possono essere eseguiti anche presso la concessionaria fornitrice. A tal fine la stessa dovrà concedere libero accesso agli incaricati del Comune di Acqui Terme. La concessionaria fornitrice è tenuta a sostituire immediatamente quelle forniture che risultassero difettose, avariate o comunque non conformi. La concessionaria deve prevedere un piano annuale dei controlli analitici da inviare al Comune di Acqui Terme ed effettuare analisi batteriologiche e/o chimiche e/o fisiche e/o merceologiche, attestanti la qualità dei prodotti utilizzati. I relativi rapporti di prova devono essere inviati trimestralmente al Comune di Acqui Terme e, nei casi di non conformità, la concessionaria si impegna a darne comunicazione immediata, unitamente alla documentazione attinente le azioni correttive adottate per la risoluzione. La concessionaria, in caso di sostituzione di marchio dei prodotti, deve inviare relativa attestazione analitica e scheda tecnica del prodotto, prima della sostituzione stessa. La concessionaria è tenuta a informare con immediatezza il Comune di Acqui Terme di eventuali visite ispettive dell’Autorità Sanitaria (ASL, NAS) e a fornire copia di eventuali rilievi e prescrizioni (verbali) da essa effettuati. La concessionaria è obbligata a fornire con immediatezza al Comune ogni segnalazione di non conformità, sia maggiore che minore. E' facoltà del Comune effettuare, in qualsiasi momen...
Autocontrollo. L’Aggiudicatario è tenuto ad organizzare procedure di autocontrollo del servizio erogato attraverso verifiche periodiche dell’operato dei vari OPERATORI FULL SERVICE in servizio. A richiesta dovranno essere resi disponibili al Committente i suddetti verbali di verifica in cui si da evidenza del rispetto delle procedure elencate nel presente capitolato.
Autocontrollo. 1. Come previsto dalla Regolamento C.E. n. 852/2004 e n 853/2004 e successive modifiche ed integrazioni concernenti l’igiene dei prodotti alimentari, le imprese del settore alimentare devono garantire che soltanto i prodotti alimentari non pericolosi per la salute siano immessi sul mercato, pertanto esse devono individuare nella loro attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire che siano individuate, applicate e mantenute aggiornate le opportune procedure di sicurezza, avvalendosi dei principi su cui è basato il sistema HACCP. L’appaltatore dovrà quindi dotarsi del proprio manuale di autocontrollo (HACCP) : per quanto concerne la fase della somministrazione il manuale deve essere presente presso i terminali di distribuzione pasti e una copia deve essere fornita al contraente. 2. Devono essere adottate misure atte a garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale, analizzando ed individuando i punti critici e mettendo in atto le procedure necessarie al corretto funzionamento del sistema. In particolare dovranno essere documentate dal fornitore le certificazioni e le procedure operative del sistema di autocontrollo Nell’ambito dei sistemi di monitoraggio adottati per il controllo dei punti critici, dovranno essere effettuati analisi batteriologiche e chimiche su materie prime, prodotti finiti e semilavorati ambiente di lavoro ed attrezzature. I dati relativi ai controlli effettuati dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti presso il Centro di Produzione a disposizione dell’autorità sanitaria incaricata dell’effettuazione dei controlli ufficiali o degli altri soggetti incaricati dall’Amministrazione. 3. In caso in cui il sistema di autocontrollo in atto non sia ritenuto adeguato, il Fornitore dovrà provvedere alle modifiche del piano concordate con l’Amministrazione Contraente adottando tutte le procedure necessarie al ripristino della corretta funzionalità. La frequenza e la tipologia delle analisi e degli altri sistemi di monitoraggio effettuati dal Fornitore potranno essere modificati su richiesta delle Amministrazioni Contraenti senza possibilità di rivalsa da parte del Fornitore.
Autocontrollo. La ditta appaltatrice deve uniformarsi all’obbligo di autocontrollo previsto dal regolamento CE 852/2004, individuando nella sua attività i processi, le fasi o le operazioni che potrebbero rive- larsi a rischio per la salubrità e la sicurezza degli alimenti, garantendo che vengano applicate le opportune procedure di buona prassi igienica avvalendosi dei principi dello H.A.C.C.P. (Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici) e le procedure per la rintracciabilità previste In applicazione della normativa vigente la ditta aggiudicataria dovrà redigere un piano di auto- controllo, per la specifica attività oggetto dell’appalto, comprensiva di procedure per la rintrac- ciabilità. Di cui al Reg. CEE 178/00 e sue applicazioni. Tutti gli aspetti di igiene e sicurezza alimentare devono essere indicati all’interno del piano di autocontrollo della ditta aggiudicataria, come previsto dalla normativa vigente. Il piano di autocontrollo con il fac-simile delle schede per le registrazioni dei monitoraggi dovrà essere presentato all'Amministrazione Comunale
Autocontrollo. Il piano di autocontrollo deve prevedere anche analisi di campioni di latte per la verifica della conformità delle produzioni ai livelli massimi di aflatossina M l stabiliti dalla normativa vigente, Tali analisi, in presenza di specifico accordo tra l'allevatore ed il primo raccoglitore, possono essere svolte direttamente a cura di quest'ultimo. In tal caso, le analisi dovranno essere effettuate su campioni relativi aJla singola azienda conferente e i risultati dovranno essere comunicati anche all'allevatore, che dovrà custodire copia dei referti di laboratorio, Sì reputa efficace un monitoraggio che preveda almeno un prelievo del latte di massa a frequenza settimanale, salvo diversa valutazione in considerazione della realtà territoriale, del volume e dei risultati dei precedenti controlli previo parere favorevole da parte delta AC. Particolare attenzione va posta, inoltre, in tutti i casi in cui subentrino fattori di rischio aflatossìna, quali ad esempio modifica della razione alimentare giornaliera che preveda l'utilizzo di nuovi alimenti a rischio o l’apertura di nuova trincea di silomais/pastone di mais.
Autocontrollo. La Ditta deve:
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