Autocontrollo Clausole campione

Autocontrollo. L’Impresa appaltatrice con l’assunzione del servizio, assumerà tutti gli obblighi ed adempimenti di cui al Regolamento CE 852/04 e pertanto dovrà nominare un Responsabile HACCP. L’Impresa appaltatrice dovrà predisporre un programma di campionamento per l’effettuazione di esami di laboratorio che dovranno avvenire con la frequenza e la tipologia concordate con la Stazione Appaltante . In particolare dovranno essere documentate dall’Impresa appaltatrice le certificazioni e le procedure operative del sistema di autocontrollo. I dati relativi ai controlli effettuati sia di tipo ispettivo che analitico dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti a disposizione dell’autorità sanitaria incaricata dell’effettuazione dei controlli ufficiali o degli altri soggetti incaricati dalla Stazione Appaltante . L’Impresa appaltatrice dovrà avvalersi di laboratori di prova accreditati. In caso in cui il sistema di autocontrollo in atto non sia ritenuto adeguato, l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere alle modifiche del piano concordate con la Stazione Appaltante , adottando tutte le procedure necessarie al ripristino della corretta funzionalità. La frequenza e la tipologia delle analisi e degli altri sistemi di monitoraggio effettuati dall’Impresa appaltatrice potranno essere modificati su richiesta della Stazione Appaltante .
Autocontrollo. La ditta appaltatrice deve essere dotata di un sistema di autovalutazione interno sullo svolgimento e qualità dei servizi oggetto del presente appalto, esplicitato nell’offerta tecnica. L’impresa aggiudicataria dovrà, tra gli altri, prevedere i controlli di ordine batteriologico e chimico di seguito esposti con le frequenze ivi indicate: A) Con la frequenza di almeno una volta al mese, analisi di laboratorio microbiologiche su alimenti in entrata e in uscita e sulle attrezzature di cucina secondo le seguenti modalità: A.1) attrezzature da cucina: tampone per rilevare i seguenti parametri: • Carica batterica a 30^C • Coliformi fecali • Stropotocchi fecali o enterococco • Salmonella • Listeria monicitogenes A.2) primi piatti, xxxxxxxx, frutta, verdura: carica batterica a 30^C; • Californi totali • Escherichia coli • Salmonella • Clastridi solfito ridotturi • Stafilococco aureo Le risultanze dei controlli, debitamente certificate, dovranno essere allegate alle fatture mensili e saranno determinanti per il pagamento delle stesse. B) Con la frequenza di almeno due volte l’anno, verifica in base alle norme di legge e regolamentari inerenti l’igiene e la sanità degli impianti e del personale occupato; C) Con la frequenza di almeno due volte l’anno, supervisione tecnica di controllo della produzione dei pasti; D) Con la frequenza di almeno due volte l’anno, rilascio di giudizi di qualità espressi con riferimento agli standard previsti dalla normativa vigente redatti dal laboratorio di analisi e dalla dietista; E) Con la frequenza di almeno due volte l’anno, verifica delle strutture e degli strumenti di produzione tramite sopralluoghi e conseguente rilascio di specifiche dichiarazioni. Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere in qualsiasi momento i controlli di cui sopra. Al fine di individuare più celermente le eventuali cause di tossinfezione alimentare, la ditta appaltatrice dovrà prelevare un campione rappresentativo del pasto completo del giorno, in appositi contenitori chiusi, muniti di etichetta recante la data, conservarlo ad una temperatura non superiore a 4° per 48 ore e tenerlo a disposizione dell’autorità competente (almeno 3 prelievi) di ciascun piatto previsto in menù per gli eventuali controlli. Il Comune si riserva la facoltà di fare analizzare detti campioni in qualsiasi momento. Per il servizio di distribuzione pasti, la ditta integra le forme di verifica di cui sopra con le seguenti: • Puntualità nella consegna dei pasti, • Precisio...
Autocontrollo. 1. Come previsto dalla direttiva CEE 852/04 e s.m.i concernente l'igiene dei prodotti alimentari, le imprese del settore alimentare "devono garantire che soltanto i prodotti alimentari non pericolosi per la salute siano immessi sul mercato", pertanto esse devono individuare nella loro attività ogni fase che potrebbe rivelarsi critica per la sicurezza degli alimenti e garantire le opportune procedure di sicurezza, awalendosi dei principi sU cui è basato il sistema HACCP. 2. Pertanto devono essere adottate misure adeguate per garantire le migliori condizioni igieniche del prodotto finale, analizzando ed individuando i punti critici e mettendo in alto le procedure di controllo necessarie al corretto funzionamento del sistema. 3. In particolare dovranno essere documentate le certificazioni e le procedure operative del sistema di autocontrollo aziendale. 4. Nell'ambito di sistemi di monitoraggio adottati per il controllo di punti critici, dovrà essere prevista l'effettuazione di esami eseguiti da un laboratorio riconosciuto dal Ministero della Sanità. 5. Analisi batteriologiche e chimiche dovranno essere effettuate su materie prime, prodotti finiti e semilavorati, ambienti di lavorazione ed attrezzature, secondo un programma stabilito dall'Impresa Appaltatrice in base al sistema HACCP, fermo restando che al medesimo potranno essere richieste modifiche se non sarà ritenuto idoneo da parte degli Organi Ufficiali. 6. Le analisi batteriologiche sugli alimenti dovranno comprendere i principali parametri microbiologici, anche in relazione al tipo di prodotto oggetto di analisi. Le analisi chimiche dovranno essere indirizzate particolarmente alla ricerca di contaminanti ambientali e delle eventuali sostanze chimiche residuali di improprie attività di sanificazione ambientale. I dati relativi ai controlli effettuati dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti a disposizione delle Autorità Sanitarie incaricate dell'effettuazione dei controlli ufficiali e del competente Organo Comunale, presso il centro di cottura. 7. Nel caso in cui il sistema di autocontrollo in atto non sia ritenuto adeguato, l'Impresa Appaltatrice dovrà prowedere alle modifiche del piano, concordate con l'Amministrazione Comunale, adottando tutte le procedure necessarie al ripristino della corretta funzionalità.
Autocontrollo. L’Impresa appaltatrice con l’assunzione del servizio, assumerà tutti gli obblighi ed adempimenti di cui al Regolamento CE 852/04 e pertanto dovrà nominare un Responsabile HACCP. L’Impresa appaltatrice dovrà predisporre un programma di campionamento per l’effettuazione di esami di laboratorio che dovranno avvenire con la frequenza e la tipologia concordate con la Stazione Appaltante. In particolare dovranno essere documentate dall’Impresa appaltatrice le certificazioni e le procedure operative del sistema di autocontrollo. I dati relativi ai controlli effettuati sia di tipo ispettivo che analitico dovranno essere registrati, aggiornati e tenuti a disposizione dell’autorità sanitaria incaricata dell’effettuazione dei controlli ufficiali o degli altri soggetti incaricati dalla Stazione Appaltante. L’Impresa appaltatrice dovrà avvalersi di laboratori di prova accreditati. In caso in cui il sistema di autocontrollo in atto non sia ritenuto adeguato, l’Impresa appaltatrice dovrà provvedere alle modifiche del piano concordate con la Stazione Appaltante , adottando tutte le procedure necessarie al ripristino della corretta funzionalità. La frequenza e la tipologia delle analisi e degli altri sistemi di monitoraggio effettuati dall’Impresa appaltatrice potranno essere modificati su richiesta della Stazione Appaltante. Nel corso dei controlli effettuati senza preavviso da parte degli esperti incaricati da DISCO, nel caso di prelevamento di campioni alimentari da sottoporre ad analisi chimico-microbiologiche, l’appaltatore dovrà contestualmente prelevare una porzione di ciascun medesimo campione al fine di farlo analizzare in proprio, per le eventuali controdeduzioni di cui al successivo art. 30. Del rifiuto da parte dell’appaltatore di procedere al suddetto prelievo sarà dato atto nell’apposito verbale redatto in sede di controllo.
Autocontrollo. La Ditta Aggiudicataria è tenuta ad organizzare procedure di autocontrollo del servizio erogato attraverso verifiche periodiche dell’operato dei vari operatori Full Service in servizio. A richiesta dovranno essere resi disponibili all’Azienda i suddetti verbali di verifica in cui si da evidenza il rispetto delle procedure elencate nel presente capitolato.
Autocontrollo. Il piano di autocontrollo deve prevedere anche analisi di campioni di latte per la verifica della conformità delle produzioni ai livelli massimi di aflatossina M l stabiliti dalla normativa vigente, Tali analisi, in presenza di specifico accordo tra l'allevatore ed il primo raccoglitore, possono essere svolte direttamente a cura di quest'ultimo. In tal caso, le analisi dovranno essere effettuate su campioni relativi aJla singola azienda conferente e i risultati dovranno essere comunicati anche all'allevatore, che dovrà custodire copia dei referti di laboratorio, Sì reputa efficace un monitoraggio che preveda almeno un prelievo del latte di massa a frequenza settimanale, salvo diversa valutazione in considerazione della realtà territoriale, del volume e dei risultati dei precedenti controlli previo parere favorevole da parte delta AC. Particolare attenzione va posta, inoltre, in tutti i casi in cui subentrino fattori di rischio aflatossìna, quali ad esempio modifica della razione alimentare giornaliera che preveda l'utilizzo di nuovi alimenti a rischio o l’apertura di nuova trincea di silomais/pastone di mais.
Autocontrollo. La Ditta deve:
Autocontrollo. La ditta appaltatrice deve uniformarsi all’obbligo di autocontrollo previsto dal regolamento CE 852/2004, individuando nella sua attività i processi, le fasi o le operazioni che potrebbero rive- larsi a rischio per la salubrità e la sicurezza degli alimenti, garantendo che vengano applicate le opportune procedure di buona prassi igienica avvalendosi dei principi dello H.A.C.C.P. (Analisi dei Rischi e Controllo dei Punti Critici) e le procedure per la rintracciabilità previste In applicazione della normativa vigente la ditta aggiudicataria dovrà redigere un piano di auto- controllo, per la specifica attività oggetto dell’appalto, comprensiva di procedure per la rintrac- ciabilità. Di cui al Reg. CEE 178/00 e sue applicazioni. Tutti gli aspetti di igiene e sicurezza alimentare devono essere indicati all’interno del piano di autocontrollo della ditta aggiudicataria, come previsto dalla normativa vigente. Il piano di autocontrollo con il fac-simile delle schede per le registrazioni dei monitoraggi dovrà essere presentato all'Amministrazione Comunale
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  • Controllo Il controllo della merce viene effettuato dai Responsabile delle Farmacie dell’Azienda o dai loro delegati. L’amministrazione accetta la merce salvo verifica. La firma, all’atto di ricevimento della merce, deve indicare solo una corrispondenza dei colli inviati. Data l’impossibilità di periziare tutta la merce all’atto dell’arrivo, il fornitore dovrà accettare le eventuali contestazioni sulle quantità e sulla qualità e confezionamento in genere anche a ragionevole distanza di tempo dalla consegna, quando cioè, aprendo i colli, ne sarà possibile il controllo oppure, limitatamente alla qualità, anche quando il difetto si appalesi al momento dell’uso. Agli effetti del controllo qualitativo, la firma apposta per ricevuta al momento della consegna non esonera la ditta fornitrice dal rispondere ad eventuali contestazioni che potessero insorgere all’atto dell’utilizzazione del prodotto. La quantità sarà esclusivamente quella accertata presso il Magazzino del Servizio di Farmacia. L’Azienda Sanitaria Locale n° 7, e per essa il Servizio della Farmacia, ha facoltà di contestare e di rifiutare la merce riconosciuta difettosa o non rispondente in tutto o in parte ai requisiti e alle caratteristiche previste; inoltre sarà cura dell’Ufficio di Farmacia segnalare oltre che alla Ditta fornitrice anche al Ministero della Sanità eventuali difformità evidenziate nel corso dell’uso del prodotto. In caso di mancata corrispondenza dei prodotti ai requisiti contrattuali, la ditta fornitrice sarà tenuta a ritirarla a sue spese e sostituirla nel termine di 10 giorni. Ugualmente, la ditta fornitrice dovrà procedere, ove le contestazioni insorgessero all’atto dell’utilizzazione del prodotto.

  • Controlli Con la sottoscrizione del presente accordo la Struttura accetta che l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma attivi ed esegua controlli atti a verificare la qualità e la congruenza delle prestazioni rese sia rispetto alle relative prescrizioni mediche sia rispetto ai tetti di spesa massimi assegnati. La Struttura assicura agli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale il medesimo livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini paganti in proprio. Sarà oggetto di specifico controllo da parte dell’Azienda USL, anche tramite verifiche presso gli assistiti e presso la struttura, ogni aspetto delle prestazioni inerente alla qualità dell’assistenza percepita dall’utente, all’appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni, con particolare riferimento alle modalità di esecuzione e di refertazione, oltre che all’applicazione degli eventuali protocolli diagnostico-terapeutici adottati dall’Azienda. L’Azienda USL si riserva in ogni caso di esercitare attraverso il Dipartimento delle Cure Primarie del Distretto di riferimento tutte le attività di ispezione e controllo di propria competenza previste dalla vigente normativa. Le parti si impegnano a verificare periodicamente l’andamento della produzione e la regolarità del flusso informativo attraverso incontri periodici da concordare congiuntamente.

  • VIGILANZA E CONTROLLI La VUS ha la facoltà di verificare, tramite il Direttore dell’Esecuzione del Contratto, in qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni. A tal fine potranno essere utilizzate le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. I controlli saranno di tipo sistematico o a campione. Qualora il Responsabile dell’Esecuzione del Contratto rilevi delle carenze nella esecuzione delle prestazioni, ne darà comunicazione all’Appaltatore, il quale dovrà immediatamente colmare le lacune lamentate. Se ciò non dovesse avvenire in maniera soddisfacente la VUS si riserva il diritto di applicare le penali previste dal presente Capitolato ed eventuale altri provvedimenti restrittivi previsti dal presente Capitolato e dalla normativa vigente.

  • Verifiche e controlli 8.1. Il Fornitore sottopone ad audit periodici la sicurezza dei sistemi e degli ambienti di elaborazione dei Dati Personali dallo stesso utilizzati per l'erogazione dei Servizi e le sedi in cui avviene tale trattamento. Il Fornitore avrà la facoltà di incaricare dei professionisti indipendenti selezionati dal Fornitore per lo svolgimento di audit secondo standard internazionali e/o best practice, i cui esiti saranno riportati in specifici report (“Report”). Tali Report, che costituiscono informazioni confidenziali del Fornitore, potranno essere resi disponibili al Cliente per consentirgli di verificare la conformità del Fornitore agli obblighi di sicurezza di cui al presente Accordo. 8.2. Nei casi previsti dall’art. 8.1, il Cliente concorda che il proprio diritto di verifica sarà esercitato attraverso la verifica dei Report messi a disposizione dal Fornitore. 8.3. Il Fornitore riconosce il diritto del Cliente, con le modalità e nei limiti di seguito indicati, ad effettuare audit indipendenti per verificare la conformità del Fornitore agli obblighi previsti nel presente Accordo e nei rispettivi DPA – Condizioni Speciali, e di quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà avvalersi per tali attività di proprio personale specializzato o di revisori esterni, purché tali soggetti siano previamente vincolati da idonei impegni alla riservatezza. 8.4. Nel caso di cui al precedente punto 8.2, il Cliente dovrà previamente inviare richiesta scritta al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Fornitore. Successivamente alla richiesta di audit o ispezione il Fornitore e il Cliente concorderanno, prima dell'avvio delle attività, i dettagli di tali verifiche (data di inizio e durata), le tipologie di controllo e l'oggetto delle verifiche, i vincoli di riservatezza a cui devono essere vincolati il Cliente e coloro che effettuano le verifiche e i costi che il Fornitore potrà addebitare per tali verifiche e che saranno determinati in relazione all’estensione e alla durata delle attività di verifica. 8.5. Il Fornitore potrà opporsi per iscritto alla nomina da parte del Cliente di eventuali revisori esterni che siano, ad insindacabile giudizio del Fornitore, non adeguatamente qualificati o indipendenti, siano concorrenti del Fornitore o che siano evidentemente inadeguati. In tali circostanze il Cliente sarà tenuto a nominare altri revisori o a condurre le verifiche in proprio. 8.6. Il Cliente si impegna a corrispondere al Fornitore gli eventuali costi calcolati dal Fornitore e comunicati al Cliente nella fase di cui al precedente punto 8.4, con le modalità e nei tempi ivi concordati. Restano a carico esclusivo del Cliente i costi delle attività di verifica dallo stesso commissionate a terzi. 8.7. Resta fermo quanto previsto in relazione ai diritti di ispezione del Titolare del trattamento e delle autorità nelle Clausole Contrattuali Tipo eventualmente sottoscritte ai sensi del precedente punto 7, che non potranno considerarsi modificate da alcuna delle previsioni contenute nel presente Accordo o nei relativi DPA – Condizioni Speciali. 8.8. Il presente punto 8 non è applicabile ai Contratti aventi ad oggetto prodotti installati presso il Cliente o presso fornitori del Cliente. 8.9. Le attività di verifica che interessino eventuali Responsabili Ulteriori dovranno essere svolte nel rispetto delle regole di accesso e delle politiche di sicurezza dei Responsabili Ulteriori.

  • VIGILANZA E CONTROLLO La Ditta è impegnata a svolgere il servizio appaltato in stretta e inderogabile conformità ai contenuti del presente Capitolato speciale d'appalto. La Ditta è vincolata a consentire il regolare svolgimento delle attività di controllo stabilite dal Comune o dalle Scuole e poste in essere attraverso proprio personale e/o avvalendosi della collaborazione di soggetti accreditati, pubblici o privati, seconda propria insindacabile scelta, ad attuare tutte le prescrizioni correttive conseguenti a detto controllo, a porre in essere le indicazioni formulate dal Comune o dalle Scuole per far fronte ad eventuali situazioni di emergenza o a segnalazioni di allarme. Gli organismi preposti al controllo sono: – gli organismi istituzionali legittimati al controllo – i Servizi dell'A.S.L. territorialmente competenti – il personale e le strutture incaricato dal Comune o dalle Scuole – il Comitato mensa e/o eventuali Commissioni mensa, debitamente autorizzate dal Comune o dalle Scuole, che possono effettuare visite e controlli presso il Centro Produzione Pasti e presso la Sede di consumo dei pasti. I rappresentanti del Comitato/Commissione Mensa non sono tenuti al possesso del Libretto di idoneità sanitaria, in quanto la loro attività deve essere limitata alla mera osservazione delle procedure di preparazione e somministrazione dei pasti, con esclusione di qualsiasi forma di contatto diretto ed indiretto con sostanze alimentari, utensileria, stoviglie ed altri oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti.

  • ASSISTENZA INFERMIERISTICA Qualora il paziente a seguito di malattia o infortunio necessita dell'assistenza domiciliare d’infermieri generici e/o specializzati a domicilio, la Centrale Operativa provvede alla ricerca ed all’invio del personale tenendo a proprio carico i relativi costi entro il limite di € 1.000,00.

  • Controlli e verifiche l’Azienda Sanitaria esercita la funzione di controllo sul buon andamento dei lavori e dei servizi, sulla qualità delle prestazioni fornite e sul livello di soddisfazione degli utenti. La vigilanza sui servizi compete all’Azienda Sanitaria per tutto il periodo della concessione, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, senza che ciò costituisca pregiudizio alcuno dei poteri spettanti per Legge o Regolamento in materia di igiene o sanità ad altri Enti. Al fine di accertare l’osservanza di tutte le norme stabilite nel presente Capitolato, l’Azienda Sanitaria può disporre, in qualsiasi momento ed a sua discrezione e giudizio, l’ispezione dei locali, dei magazzini e delle attrezzature e di quant’altro riconducibile all’organizzazione dei servizi. Il Concessionario deve permettere all’Azienda Sanitaria, tramite persona delegata, di accedere in ogni momento alla struttura nel rispetto dei protocolli di lavoro, al fine di effettuare le opportune verifiche sul rispetto di quanto concordato, con particolare riferimento alla qualità dei servizi prestati, consentendo, inoltre, di contattare o avere rapporti con i famigliari degli ospiti. l’Azienda Sanitaria nomina una Commissione di Vigilanza, la cui composizione è definita con Deliberazione del Direttore Generale, per i controlli sulla natura, sulla qualità e sul buon svolgimento dei servizi, nonché sul corretto utilizzo della struttura al fine di verificare il regolare funzionamento dei servizi, l’efficienza e l’efficacia della gestione. Il Concessionario è tenuto a fornire alla Commissione di Vigilanza Aziendale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento l’accesso ai locali, fornendo i chiarimenti necessari e la relativa documentazione. La Commissione di Vigilanza redige i verbali dei controlli effettuati e ne inoltra copia al Concessionario ed all’Azienda Sanitaria, il quale sulla base dei verbali ricevuti, provvederà alle eventuali comminatorie e diffide. E’ facoltà dell’Azienda Sanitaria chiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento dei servizi ed attuare controlli a campione. Le comunicazioni tra le parti sono, di norma, tenute in forma scritta. l’Azienda Sanitaria si riserva, avvalendosi del proprio Ufficio Tecnico, la facoltà di verificare, in ogni momento, lo stato d’avanzamento dei lavori di costruzione del nuovo immobile adibito a R.S.A..

  • Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede Le dichiarazioni volutamente inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, non avvenute in buona fede possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile. Tuttavia, l’omissione da parte del Contraente e/o dell’Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, cosi come le inesatte dichiarazioni del Contraente e/o dell’Assicurato all’atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo o colpa grave, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l’intera annualità).

  • Caratteristiche del servizio 1. Lo scambio dei dati e della documentazione inerenti il servizio è effettuato tramite sistemi informatici con collegamento diretto tra l’Istituto e il Gestore le cui modalità sono stabilite fra le parti. In particolare si utilizza l’ordinativo informatico locale (di seguito “OIL”) nel rispetto delle specifiche tecniche e procedurali e delle regole di colloquio definite nell’Allegato tecnico sul formato dei flussi (di seguito “Allegato tecnico”) di cui alle Linee Guida di AgID del 5 Ottobre 2015 recanti l’“Aggiornamento dello standard OIL”. 2. L’OIL è sottoscritto con firma digitale, qualificata ai sensi di legge, dai soggetti individuati dall’Istituto e da questi autorizzati alla trasmissione dei documenti informatici inerenti la gestione del servizio di cassa; l’Istituto, nell'ambito della propria autonomia, definisce i poteri di firma dei soggetti autorizzati a sottoscrivere i documenti informatici e fornisce al Gestore gli elementi utili per individuare i soggetti firmatari ed i relativi certificati, ovvero fornisce al Gestore copia dei certificati stessi; l’Istituto si impegna a comunicare tempestivamente al Gestore ogni variazione dei soggetti autorizzati alla firma. 3. Ai fini del riconoscimento dell’Istituto e per garantire e verificare l’integrità, la riservatezza, la legittimità e non ripudiabilità dei documenti trasmessi elettronicamente, si procede all'implementazione di un sistema di codici personali di accesso. Ciascun utente, preventivamente autorizzato dall’Istituto nelle forme prescritte, provvede direttamente alla generazione dei codici e trasmette al competente ufficio dell’Istituto ed al Gestore una dichiarazione contenente il formale impegno a custodire tali codici con la più scrupolosa cura e diligenza e a non divulgarli o comunicarli ad alcuno. 4. L’utente è responsabile del regolare e legittimo utilizzo dei codici personali di accesso nei confronti dell'Istituto; il Gestore non risponde di eventuali danni conseguenti ad usi impropri. In caso di smarrimento o furto, l'utente deve darne immediata comunicazione al Gestore, fatta salva l’eventuale denuncia alle Autorità competenti; ricevuta la suddetta comunicazione, il Gestore disattiva i codici smarriti o rubati. L’Istituto deve quindi provvedere alla richiesta di nuovi codici all’Ente certificatore e alla successiva comunicazione degli stessi al Gestore. 5. L'apposizione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo; può essere sottoscritto un flusso contenente un singolo OIL ovvero più OIL. Ai fini dell’esecuzione, della variazione o dell’annullamento dovranno essere considerati i singoli OIL. 6. Il flusso degli ordinativi è predisposto secondo gli standard e le specifiche tecniche indicate nell’Allegato tecnico e deve contenere tutte le informazioni e i dati previsti nella vigente normativa e nella presente convenzione. 7. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario se trasmesso secondo le procedure concordate. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione del un documento informatico si intendono bilateralmente condivise. 8. La trasmissione e la conservazione – a carico dell’Istituto - degli OIL dovranno rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate da DigitPA (ora AgID) con la deliberazione n. 11/2004 e ss. mm. e ii. 9. Il Gestore, all’atto del ricevimento dei flussi contenenti gli OIL, provvede a rendere disponibile all’Istituto un messaggio attestante la ricezione del flusso; eseguita la verifica del contenuto del flusso ed acquisiti i dati nel proprio sistema informativo, il Gestore, direttamente o tramite il proprio polo informatico, predispone e trasmette all’Istituto, un messaggio di ritorno munito di riferimento temporale, contenente il risultato dell’acquisizione, segnalando i documenti presi in carico e quelli non acquisiti; per questi ultimi sarà evidenziata la causa che ne ha impedito l’acquisizione. Dalla trasmissione di detto messaggio decorrono i termini per l’eseguibilità dell’ordine conferito previsti ai seguenti articoli 4 e 5. 10. I flussi inviati dall’Istituto entro le ore 17 saranno acquisiti lo stesso giorno lavorativo (o bancario a seconda dell’istituto cassiere) mentre eventuali flussi che pervenissero al Gestore oltre l’orario indicato saranno assunti in carico nel giorno lavorativo successivo. 11. L’Istituto potrà inviare variazioni o annullamenti di OIL precedentemente trasmessi e non ancora eseguiti. Nel caso in cui gli annullamenti o le variazioni riguardino OIL già eseguiti dal Gestore, non sarà possibile accettare l’annullamento o la variazione della disposizione e della quietanza, fatta eccezione per le variazioni di elementi non essenziali ai fini della validità e della regolarità dell’operazione. 12. A seguito dell’avvenuto pagamento o incasso, il Gestore predispone ed invia giornalmente all’Istituto un messaggio di esito applicativo munito di riferimento temporale contenente, a comprova e discarico, la conferma dell’esecuzione dell’OIL; in caso di pagamento per cassa, la quietanza del creditore raccolta su foglio separato è trattenuta tra gli atti del Gestore. 13. Nelle ipotesi eccezionali in cui per cause oggettive inerenti i canali trasmissivi risulti impossibile l’invio dell’OIL, l’Istituto comunicherà per iscritto al Gestore i pagamenti e le riscossioni aventi carattere d’urgenza; il Gestore a seguito di tale comunicazione caricherà i relativi provvisori di entrata e di uscita.

  • Tempistica ATTIVITÀ TEMPISTICA