Collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nel caso di lavori di importo superiore a 500.000 di euro, viene redatto il certificato di collaudo, ferma la facoltà della Stazione Appaltante per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, della di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:
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Collaudo. Ai sensi dell’artIl controllo dell’esecuzione del contratto spetta al RUP congiuntamente al DEC. 141 comma 3 Per i contratti di rilevanza comunitaria, i contratti per i lavori sono soggetti a collaudo, i contratti per servizi e forniture a verifica di conformità. Per i contratti sotto soglia, con decreto del D. lgs. n° 163/2006 Ministro delle infrastrutture e s.m.i.dei trasporti, nel caso di su proposta del Consiglio superiore dei lavori di importo superiore a 500.000 di europubblici, viene redatto sentita l’ANAC, saranno individuati in maniera esplicita i casi in cui il collaudo (lavori) e il certificato di collaudo, ferma la facoltà della Stazione Appaltante per i lavori verifica di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, della di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 conformità (servizi e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può forniture) potranno essere elevato sino ad un anno. In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del sostituiti dal certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’artesecuzione rilasciato dal DL (lavori) e dal RUP su proposta del DEC (servizi e forniture). 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenereNella fase transitoria, ai sensi dell’art. 223 216, si applica la precedente disciplina della parte II titolo IX, capi I e II, nonche’ gli allegati e le parti di allegati ivi richiamate d.P.R. n. 207/2010. Relativamente ai lavori, sono confermati i termini entro cui procedere al collaudo (6 mesi dall’ultimazione dei lavori ovvero 1 anno nei casi che saranno esplicitamente individuati con Decreto) nonché il termine di 2 anni decorsi i quali il certificato di collaudo provvisorio assume carattere di definitività. È confermato che il certificato di collaudo provvisorio non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma, del D.P.R. 5 ottobre 2010codice civile, n. 207 e s.m.iche l’appaltatore, salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, risponde per la difformità e i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla SA prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Ai fini del controllo sull’esecuzione dei contratti pubblici, le seguenti indicazioni:SA nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre Amministrazioni da 1 a 3 componenti con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, il cui compenso è contenuto nell’ambito dell’incentivo di cui all’art. 113. Per accertata carenza nell’organico della SA ovvero di altre amministrazioni pubbliche, le SA individuano i componenti con le procedure previste dal codice. Il comma 7 elenca i soggetti ai quali non possono essere affidati incarichi di collaudi e di verifica di conformità.
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Collaudo. Ai sensi dell’artIl Comune, su richiesta dei Lottizzanti e Altri Soggetti, sottopone a collaudo tutte le opere di cui al precedente art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 5, non prima di 90 giorni dalla ultimazione dei lavori e s.m.i., nel caso di lavori di importo superiore a 500.000 di euro, viene redatto il certificato di collaudo, ferma la facoltà della Stazione Appaltante per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, della di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione 180 giorni dalla medesima. Per tale collaudo il Comune si avvale del proprio Ufficio Tecnico e/o di liberi professionisti incaricati. Su richiesta delle parti è possibile nominare, durante l’esecuzione dei lavori, salvi il collaudatore per effettuare verifiche e col - laudi parziali in corso d’opera. E’ ammessa, ove ne ricorrano i casipresupposti, la redazio- ne del Certificato di particolare complessità dell'opera Regolare Esecuzione in luogo del collaudo. Fanno parte integrante del collaudo le prove di funzionalità e di tenuta delle reti tecno- logiche eseguite, secondo le modalità prescritte da collaudareregolamenti vigenti o dagli Enti ge- stori delle reti stesse. Le spese tutte di collaudo sono a carico dei Lottizzanti e degli Altri Soggetti, secondo loro accordi. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia che non può essere risolta in cui via amministrativa sarà devoluta al Foro di Venezia. I Lottizzanti e gli Altri Soggetti si impegnano, assumendo a proprio carico tutte le spe - se, a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere, secondo le risultanze del col - laudo, entro il termine può essere elevato sino ad un annostabilito dall’Amministrazione Comunale . In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori Scaduto tale termine ed in caso di collaudo in corso d'operapersistente inadempienza da parte dei Lottizzanti o Altri Soggetti, attribuiscono l'incarico del collaudol’Amministrazione Comunale provvede d’ufficio con spese a loro carico, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione eventualmente avvalendosi della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti fideiussione di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno 19 della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:presente Conven- zione.
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Collaudo. Ai sensi dell’artIl collaudo avverrà in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento ed eventualmente con la figura di un responsabile dell’esecuzione, se nominato dalla stazione appaltante. 141 comma 3 del D. lgsSaranno verificate la corretta installazione di tutti gli elementi di arredo previsti. n° 163/2006 Dopo le operazioni di installazione, cablaggio e s.m.i., nel caso successiva configurazione di lavori di importo superiore a 500.000 di euro, viene redatto il certificato di collaudo, ferma la facoltà della Stazione Appaltante per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, della di sostituire il certificato di tutte le apparecchiature multimediali si procederà al collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo terminealla relativa verbalizzazione dello stesso. Il collaudo finale deve avere si intenderà superato se tutte le funzionalità previste dalla soluzione offerta saranno verificate con esito positivo. In caso di funzionamento anomalo o di funzionamento incerto anche su uno solo degli elementi offerti, la ditta appaltatrice dovrà procedere alla sostituzione dell’apparato o rimuovere la causa del malfunzionamento nel tempo massimo di 10gg naturali e consecutivi al fine di procedere alla redazione del verbale di collaudo. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudarele norme riportate nel bando o quelle che fanno eccezione a regole generali, in cui secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari 5 Art. 113 bis, comma 2 D.Lgs.50/2016: “I contratti di appalto prevedono penali per il termine può essere elevato sino ad un annoritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto. In base a quanto stabilito dall’artLe penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale”. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010Sulle penali, vd. Xxxx.Xx. V°, 11/12/2014, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs6094. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di varianteovvero all'ordinamento giuridico, in conformità terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. o Art. 17 - Documenti che fanno parte del contratto Xxxxx parte integrante e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fattosostanziale del contratto d’appalto, ancorché gli stessi non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazionimaterialmente allegati:
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Collaudo. Ai sensi dell’artLe operazioni di collaudo e la trasmissione dei relativi documenti al CINECA saranno effettuate secondo il disposto dall'art. 141 comma 3 del D. lgsD.Lgs 163/2006, nonché secondo quanto stabilito dagli artt. n° 163/2006 e s.m.i187 ss. - 192 ss., nel caso di lavori di importo superiore a 500.000 di euro, viene redatto il certificato di collaudo, ferma la facoltà della Stazione Appaltante per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, della di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzioneD.p.r. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 554/99 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto dovranno essere concluse entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavorilavori dell’ultima fase, ovvero dalla data mediante emissione del certificato di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera d’opera, escluso unicamente l’onorario dell'organo di collaudo che sarà corrisposto dal CINECA. La nomina del collaudatore avverrà a norma dell’art. 188, D.p.r. 554/99. Dalla data di ultimazione, e fino alla data del certificato di collaudo provvisorio, l’Appaltatore si obbliga a mantenere in perfetto stato i lavori eseguiti ed effettuare a proprie spese, a perfetta regola d’arte, le riparazioni che risultassero necessarie per deterioramenti, rotture od altro, con la cadenza che esso ritiene adeguata massima celerità, in modo da consentire l’uso regolare dell’opera da parte del CINECA. Qualora l’Appaltatore, richiamato per un accertamento progressivo iscritto dalla Direzione lavori, trascuri la manutenzione, il CINECA ha diritto di far eseguire d’ufficio le riparazioni necessarie ponendo a carico del medesimo le relative spese. Fino a collaudo avvenuto, l’Appaltatore è considerato l’unico responsabile civile e penale per ogni eventuale danno od incidente provocato sia al CINECA sia a terzi in genere, in conseguenza di difetti di costruzione. All'atto della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e redazione del certificato di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore ultimazione dei lavori, è redatto apposito verbale con il Responsabile del procedimento darà avviso al Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno ai sensi e per gli effetti dell'art. 189, D.p.r. 554/99. Gli eventuali atti di reclamo dei crediti saranno comunicati dal CINECA all’Appaltatore che si obbliga a non pretendere il pagamento delle rate di saldo, né lo svincolo della cauzione fino a che lo stesso non dimostri di aver soddisfatto ogni pretesa a tal fine producendo espressa dichiarazione del creditore che abbia presentato reclamo. L’Appaltatore si obbliga alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:.
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Collaudo. Ai sensi dell’artL'esecuzione delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti articoli, verrà effettuata sotto la vigilanza in corso d’opera di un collaudatore di specifica qualificazione professionale scelto dalla ditta attuatrice fra tre tecnici iscritti all’albo degli ordini professionali degli architetti e/o degli ingegneri e indicati dall’amministrazione comunale. 141 comma 3 A tale fine, entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione il Comune invierà alla ditta attuatrice la terna dei nominativi ai fini della scelta del D. lgscollaudatore. n° 163/2006 Al collaudatore e s.m.i.all’ufficio tecnico comunale competente, dovrà essere dato avviso almeno una settimana prima della realizzazione degli interramenti (cavidotti, pozzi perdenti, ecc..) e al momento del collaudo dovrà essere allegata documentazione fotografica degli stessi. La Ditta Attuatrice sarà tenuta ad eseguire le eventuali opere in variante qualora richieste del progettista o dal direttore lavori o su indicazione del collaudatore e/o dell’ufficio tecnico comunale competente o degli Enti gestori dei servizi, in quanto necessarie alla regolare e perfetta esecuzione dei lavori, non previste nel caso computo metrico estimativo approvato, senza alcuna pretesa economica nei confronti del Comune di Zugliano, in merito agli eventuali maggiori lavori e forniture eseguite. Il collaudatore nominato è responsabile, pure, delle operazioni di importo superiore collaudo tecnico-amministrativo e contabile. Il rilascio del Certificato di Collaudo é di competenza del collaudatore. E’ fatta salva ogni ulteriore verifica che il collaudatore voglia effettuare sulle infrastrutture a 500.000 rete. Dell’avvenuta ultimazione di eurodette opere, viene redatto la Ditta attuatrice darà immediata notizia al Comune, il certificato quale disporrà (con riferimento alle opere ultimate) la sollecita effettuazione delle operazioni di collaudocollaudo tecnico-amministrativo e contabile. La domanda di collaudo dovrà essere corredata da: - Riepilogo sequenza attuativa del Progetto (provvedimenti per le opere di urbanizzazione, ferma inizio lavori, eventuali varianti in corso d’opera, fine lavori, presa in consegna reti da parte degli Enti gestori, e quant'altro); - frazionamenti da cui risultino superfici e numeri delle particelle oggetto di cessione. I tipi di frazionamento dovranno essere redatti in modo da differenziare le aree da cedere riportandone la facoltà della Stazione Appaltante per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di eurosuperficie reale; - planimetrie definitive delle opere realizzate in scala adeguata e delle reti tecnologiche, della pubblica illuminazione e della rete delle acque meteoriche, con espressamente indicati: diametri dei tubi, materiali utilizzati in base ai diametri, distanze in pianta dei tubi rispetto a capisaldi, manufatti speciali (pozzetti, innesti) e pezzi speciali (valvole, scarichi di sostituire il fondo), allacciamenti, indicazioni delle profondità di posa; - collaudo dell'impianto di illuminazione e dichiarazione di conformità dell'impianto stesso rilasciato dalla Ditta Installatrice con indicazione dei materiali utilizzati; - certificato di collaudo delle reti idrica, rete fognatura acque nere e acque meteoriche, telefonica, energia elettrica, gas metano; - Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di urbanizzazione eseguite, emesso dal Direttore dei Lavori e sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori stessi; - se si utilizza materiale di riporto proveniente da altre zone, dovrà essere allegata un’analisi chimico – fisica descrittiva delle caratteristiche del terreno; - dichiarazione della Ditta attestante che le aree da cedere sono libere da ipoteche; - Planimetria, in scala adeguata, con quello evidenziate le aree a destinazione pubblica, da cedere gratuitamente al Comune, con l'indicazione delle relative superfici e riferimenti di regolare esecuzioneidentificazione catastale; - Dichiarazione di conformità per il superamento delle barriere architettoniche del DDLL. All’Articolo 33 dell’Allegato IntegrativoIl Comune di Zugliano si riserva di effettuare i controlli, le verifiche e la supervisione dei lavori in fase di costruzione, in fase di collaudo delle opere e prima della definitiva attivazione degli impianti. Il collaudo sarà eseguito dal collaudatore entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda della Ditta attuatrice, completa degli elaborati sopra elencati. Le spese relative al collaudatore e alle operazioni di collaudo saranno a totale carico della Ditta Attuatrice. Le determinazioni del collaudatore saranno comunque definitive e vincolanti. La Ditta Attuatrice dovrà ottemperare alle eventuali prescrizioni che saranno impartite dal collaudatore nei termini che saranno a tale scopo fissati dal Collaudatore con il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato SpecialeComune di Zugliano. In caso di inadempimenti, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto vi provvederà direttamente il Comune con ogni spesa a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudocarico della Ditta Attuatrice. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il Il certificato di collaudo finale ha carattere provvisorio e ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimodalla data della relativa emissione. Decorso tale termineDecorsi i due anni senza che siano emersi vizi o difetti dell’opera, che devono essere denunciati dal Comune alla Ditta attuatrice entro il medesimo periodo, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale definitivamente. Nell’arco di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. In base tale periodo la Ditta attuatrice è tenuta a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni prestare al Comune garanzia fideiussoria per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variantedifformità ed i vizi d’opera per un importo pari ad Euro 17.000,00 (euro diciassettemila/00), in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che sarà svincolata dal Comune decorsi i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni 2 (due) anni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data stipula dell’atto notarile di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti cessione delle aree ed opere al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:Comune.
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Samples: Convenzione Per La Realizzazione Delle Opere Di Urbanizzazione Del Piano Di Lottizzazione
Collaudo. Ai sensi dell’arte per gli effetti dell'art. 141 comma 3 102 del D. lgsD.lgs. n° 163/2006 e s.m.i.n. 50/2016, nel caso il collaudo avrà luogo non oltre sei mesi dalla data di lavori di importo superiore a 500.000 di euroultimazione dei lavori, viene redatto il con l’emissione del certificato di collaudo, ferma la facoltà ed approvato entro i successivi due mesi. Nel caso non venga approvato nei termini indicati e salvo che ciò non dipenda da fatto imputabile all'Impresa, l'Appaltatore ha diritto alla restituzione della Stazione Appaltante per i lavori somma costituente cauzione definitiva e di importo superiore, ma non eccedente il milione quelle trattenute a titolo di euro, della di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudogaranzia. Ai sensi dell’art. 141 102, comma 3 3, del D. lgsD.lgs. n° 163/2006 e s.m.i. n. 50/2016 il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e ed assume carattere definitivo decorsi dopo due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il dalla data di emissione; l'appaltatore risponde fino al collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi definitivo per le difformità ed i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finalevizi dell'opera. Ai sensi dell’art. 216 103 comma 6 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso D.lgs. 50/2016 dopo l’emissione del certificato di collaudo si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e al pagamento, previa garanzia fidejussoria, della rata di saldo. A lavori ultimati e prima dell’emissione dello stato finale dovrà essere rilasciata la dichiarazione di conformità di cui all'art. 7 del D.M. n. 37/2008 per l’impianto realizzato, completa degli allegati previsti e della documentazione tecnica indicata al precedente art. 26. Le spese di ripristino conseguenti ai danneggiamenti effettuati in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione sede di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con per accertare il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti rispetto delle prescrizioni tecniche sono a carico della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudoditta fornitrice; qualora tale accertamento comporti un trasporto della merce, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta relative spese sono a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:ditta.
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Collaudo. Ai sensi dell’artA prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (28)..tre dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (29).tre dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 141 219, comma 3 1 del D. lgsRegolamento. n° 163/2006 L’Appaltatore dovrà, a propria cura e s.m.i.spese, nel caso mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di lavori di importo superiore a 500.000 di euro, viene redatto il certificato di collaudo, ferma la facoltà della Stazione Appaltante collaudo e per i lavori di importo superioreripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ma ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non eccedente il milione di euro, della di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativoottemperasse a tali obblighi, il quale costituisce parte sostanziale Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del presente Capitolato SpecialeRegolamento, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimodalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intende intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:
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Collaudo. Ai sensi dell’artI lavori, oggetto della Concessione, sono soggetti a collaudo a cura e spese del Concessionario. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nel caso di lavori di importo superiore a 500.000 di euro, viene redatto il certificato di collaudo, ferma la facoltà della Stazione Appaltante per Il collaudo riguarda sia i lavori di importo superiorerealizzazione dell’intervento sia i lavori di manutenzione, ma non eccedente il milione di europrogrammata e straordinaria, nel corso della di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo terminegestione dell’opera. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione in particolare sarà composto da: − collaudi funzionali degli impianti; − collaudi statici delle strutture; − collaudi tecnico amministrativi dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico sottoscrizione del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'interventocontratto, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o responsabile del procedimento comunicherà al Concessionario i nominativi dei tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzativein corso d’opera, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano per le funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’artprecedente comma. 217 Tutti gli oneri relativi ai collaudi, ivi compresi i compensi dei collaudatori determinati con riferimento alla l. 143/1949 e dal d.P.R. 207/2010, sono a carico del D.P.R. 5 ottobre 2010Concessionario. Entro due mesi dalla data di certificazione di avvenuta ultimazione di lavori da parte del Concessionario, n. 207 si provvederà al relativo collaudo. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, gli stessi saranno collaudati con cadenza biennale, a partire dalla data di avvio della gestione. Prima che intervenga il collaudo provvisorio, il Concessionario potrà attivare anticipatamente la gestione anche di parte dell’opera a condizioni che sia assolto quanto previsto dall’art. 230 del d.P.R. 207/2010. Il Concessionario provvederà, a propria cura e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010spese, n. 207 a tutti i lavori ed a tutti gli interventi che si renderanno necessari per la messa a punto delle opere e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudodegli impianti, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010modo da assicurarne la perfetta funzionalità in condizioni di sicurezza e dovrà eliminare, n. 207 a propria cura e s.m.ispese, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:tutti i vizi eventualmente contestati.
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Collaudo. Ai sensi dell’art. 141 102 comma 3 8 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.Codice, nel caso periodo transitorio e comunque fino alla data di entrata in vigore del relativo decreto attuativo volto tra l’altro a definire i casi in cui il certificato di collaudo dei lavori può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione, si applicano ai sensi e per gli effetti delle disposizioni transitorie e di coordinamento di cui all'articolo 216, comma 16, del Codice, le prescrizioni di cui all’art. 237 del D.P.R. 207/2010 ll collaudo finale deve avere luogo non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 8, di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato sino ad un anno. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente capitolato speciale. Ai sensi dell’art. 113–bis del Codice, all'esito positivo del collaudo o della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato nei termini di cui all'articolo 4, commi 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Sport e salute prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per effettuare le attività di controllo si applicano le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo. Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del Codice, per i lavori di importo superiore a 500.000 1 milione di euroeuro e inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del Codice, viene redatto nei casi espressamente individuati dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di cui al comma 8 del predetto art 102, che disciplinerà le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, il certificato di collaudo, ferma la facoltà della Stazione Appaltante per collaudo può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il pari o inferiore a 1 milione di euro, è sempre facoltà della di stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con quello il certificato di regolare esecuzioneesecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. All’Articolo 33 32 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il Il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:
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Collaudo. Ai sensi dell’artA prescindere dai collaudi parziali che potranno essere dispo1s9ti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi ( )..mesi tre....20dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi ( )..mesi tre... dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 141 192, comma 3 del D. lgsRegolamento. n° 163/2006 L’Appaltatore dovrà, a propria cura e s.m.i.spese, nel caso mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di lavori di importo superiore a 500.000 di euro, viene redatto il certificato di collaudo, ferma la facoltà della Stazione Appaltante collaudo e per i lavori di importo superioreripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ma ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 197 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non eccedente il milione di euro, della di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativoottemperasse a tali obblighi, il quale costituisce parte sostanziale Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 199 del presente Capitolato SpecialeRegolamento, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimodalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intende intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:
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Samples: Contratto Di Appalto
Collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 Il collaudo delle opere di urbanizzazione sarà effettuato entro sessanta (60) giorni dalla data del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nel caso verbale di accertamento dell'avvenuta ultimazione dei relativi lavori di importo superiore costruzione. Il Comune altresì potrà nominare un Collaudatore in corso d’opera degli interventi previsti dalla presente convenzione. Il collaudo risulterà da apposito verbale da redigersi a 500.000 cura del Collaudatore designato dal Comune al completamento dei lavori di eurourbanizzazione. Per il collaudo delle opere di urbanizzazione di cui ai precedenti artt. 2 e 3, viene redatto il certificato Responsabile dell’Area Urbanistica nominerà un libero professionista. Le spese ed onorari spettanti al Collaudatore saranno a totale carico delle Ditte Attuatrici. Il Certificato di collaudo, ferma dopo la facoltà della Stazione Appaltante per i lavori sua approvazione senza riserve da parte del Comune, avrà validità di importo superioreverbale di consegna provvisoria delle opere di urbanizzazione fino alla successiva cessione gratuita in proprietà al Comune di Sovizzo delle aree su cui insistono. Le Ditte Attuatrici si impegnano, ma non eccedente il milione di euroassumendo a proprio carico tutte le spese, della di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione riparare le imperfezioni e/o a collaudocompletare le opere, secondo le risultanze del collaudo entro il termine stabilito dal Responsabile del Area Urbanistica. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso Scaduto tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori ed in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'interventopersistente inadempienza delle Ditte Attuatrici, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membriComune provvederà d'ufficio, con spese a carico delle ditte medesime. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione Alle operazioni di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzativefinale dovranno presenziare, comunque, i Responsabili dell’Area Urbanistica e Lavori Pubblici del Comune di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:Sovizzo.
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Collaudo. Ai sensi dell’artLa collaudazione dei lavori deve essere iniziata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori ed in accordo previsto dall'art. 141 37 del Capitolato generale. La collaudazione stessa deve essere conclusa entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art. 192, comma 3 1 del D. lgsRegolamento. n° 163/2006 Devono essere comunque rispettate le disposizioni sul collaudo e s.m.i.dell'art. 28 della L. 11 febbraio 1994, nel caso n. 109 modificata dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e dalla successiva L. 415 del 18 novembre 1998 gli artt. compresi tra il 191 e il 203 del Regolamento. La verifica della buona esecuzione di lavori un lavoro è effettuata attraverso accertamenti, saggi e riscontri che l'organo di importo superiore a 500.000 di eurocollaudo giudica necessari 02.2190 CERTIFICATO DI COLLAUDO E DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PER ROVINA E DIFETTI DELL’OPERA Dopo l'ultimazione dei lavori, viene da farsi risultare da apposito verbale, sarà redatto il certificato di collaudo, ferma la facoltà della Stazione Appaltante per i lavori che verrà emesso dal Collaudatore entro sei mesi dalla data di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, della di sostituire il ultimazione. Il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dall'emissione. Dalla data del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale verbale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei ultimazione lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 indipendentemente dall'esecuzione e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e dall'ultimazione delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo operazioni di collaudo, anche staticodecorrerà il termine decennale di cui all'art. 1669 cod. civ., effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per purchè sia fatta denunzia entro un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudoanno dalla scoperta, in base all’art. 222 merito alla responsabilità dell'appaltatore se l'opera per vizio del D.P.R. 5 ottobre 2010suolo o per difetto di costruzione, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita rovina in tutto o in parte o presenta evidente pericolo di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:rovina o gravi difetti.
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Collaudo. Ai sensi dell’artLe opere oggetto della presente Convenzione, comprese quelle affidate a terzi, sono soggette a collaudo sia in corso d’opera che finale. I collaudi saranno effettuati da parte di uno o più Collaudatori nominati dal Comune successivamente alla approvazione del progetto esecutivo. Il collaudo avverrà conformemente alle previsioni di cui all’art. 141 comma 3 del D. lgsD.Lgs. n° 163/2006 e s.m.i.. e agli articoli 187 e seguenti del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.. L’Appaltatore dovrà eseguire tutti i lavori ed opere che, nel caso nell’ambito dei progetti approvati, il Collaudatore riterrà necessari al fine di lavori di importo superiore a 500.000 di euro, viene redatto rilasciare il certificato di collaudo. Si applica l’art. 197 del D.P.R. 554/1999 e s.m.i.. L’appaltatore, ferma a propria cura e spese, mette a disposizione dell’organo di collaudo gli operai e i mezzi d’opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario al collaudo statico. Rimane a cura e a carico dell’appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti di lavoro che sono state alterate nell’eseguire le verifiche. Nel caso in cui l’Appaltatore non ottemperi agli obblighi di cui al precedente comma, la facoltà della Stazione Appaltante per i spesa verrà dedotta dal credito residuo del medesimo. Il collaudo dovrà essere terminato entro e non oltre trenta (30) giorni dalla emissione del certificato di ultimazione dei lavori da parte del responsabile del procedimento. Alla data di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, della di sostituire il emissione del certificato di collaudo provvisorio, con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativole cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, il quale costituisce parte sostanziale del Comune provvederà allo svincolo della garanzia di fideiussione di cui all’art. 16, comma 1, lett. a) della presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudoConvenzione. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimoviene trasmesso per la sua accettazione al Appaltatore il quale dovrà firmarlo nel termine di venti giorni. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste Rimane a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte dell’Appaltatore le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.ispettanze dovute ai Collaudatori., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:
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Collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i., nel caso di lavori di importo superiore a 500.000 di euro, viene redatto il certificato di collaudo, ferma la facoltà della Stazione Appaltante per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, della di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavoriaccerta la congruenza clinica e la rispondenza del dispositivo ai termini dell'autorizzazione ed è effettuato, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta venti giorni dalla data di ultimazione dei lavoriconsegna, ovvero dallo specialista prescrittore o dalla sua unità operativa; a tal fine, entro il termine di tre giorni lavorativi, il fornitore comunica alla Zona territoriale che ha rilasciato la prescrizione la data di consegna dei lavori o di spedizione del dispositivo. In ogni Zona territoriale gli uffici preposti al rilascio delle autorizzazioni sono generalmente presenti in caso di collaudo ogni Distretto. Per ogni assistito che ha avanzato richiesta essi conservano la prescrizione del medico specialista, che, in corso d'operaoccasione della prima volta che si avanza la richiesta, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, contiene anche la diagnosi dettagliata dell’assistito; viene richiesto il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti verbale della commissione di collaudo invalidità, qualora questa sia già stata accertata. A discrezione delle Zone territoriali tali dati sono informatizzati. I dati individuali non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzativevengono trasmessi ad alcun altro soggetto, ad eccezione del sopracitato caso di controllorichiesta avanzata in una Azienda differente da quella di residenza. La comunicazione di dati individuali avviene solo nel seguente caso previsto dalla normativa: Qualora i dispositivi protesici, ortesici e gli ausili siano prescritti, per motivi di progettazionenecessità e urgenza, nel corso di direzionericovero, presso strutture sanitarie accreditate, pubbliche o private, ubicate fuori del territorio della Azienda di vigilanza e residenza dell'assistito, la prescrizione è inoltrata dalla unità operativa di esecuzione ricovero alla Azienda di residenza, che rilascia l'autorizzazione tempestivamente, anche a mezzo fax. (Art. 4 comma 6 DM 332 del 27/8/1999) I dati aggregati, necessari per l’approntamento dei lavori sottoposti al collaudobilanci, sono inviati alla Regione, che detiene l’elenco dei fornitori autorizzati. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010Legge 8 Novembre 2000, n. 207 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e s.m.iservizi sociali) Piano Sanitario Nazionale 1998-2001 L.r. Sulla base 13/2003 (Riorganizzazione del disposto dell’artServizio Sanitario Regionale); L.r. 221 26/1996 (Riordino del D.P.R. 5 ottobre 2010servizio sanitario regionale); L.r. 19/2000 (Norme concernenti l'assistenza sanitaria di base); L.r. 24/1989 (Rifinanziamento di interventi in materia di proprietà diretto coltivatrice e miglioramenti fondiari e modifica della L.R. 30 aprile 1985, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:20).
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Collaudo. Ai sensi dell’artA prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall’Amministrazione, le operazioni di collaudo finale avranno inizio nel termine di mesi (24)............................................................ dalla data di ultimazione dei lavori e saranno portate a compimento nel termine di mesi (25).................................................................. dall’inizio con l’emissione del relativo certificato e l’invio dei documenti all’Amministrazione, salvo il caso previsto dall’art. 141 219, comma 3 1 del D. lgsRegolamento. n° 163/2006 L’Appaltatore dovrà, a propria cura e s.m.i.spese, nel caso mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d’opera occorrenti per le operazioni di lavori di importo superiore a 500.000 di euro, viene redatto il certificato di collaudo, ferma la facoltà della Stazione Appaltante collaudo e per i lavori di importo superioreripristino resi necessari dai saggi eseguiti. Inoltre, ma ove durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all’art. 227 del Regolamento, l’Appaltatore sarà altresì tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Qualora l’Appaltatore non eccedente il milione di euro, della di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativoottemperasse a tali obblighi, il quale costituisce parte sostanziale Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d’ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l’eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito. Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all’art. 229 del presente Capitolato SpecialeRegolamento, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimodalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall’ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intende intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Il collaudo finale deve avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'arte, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di variante, in conformità del contratto e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera, attribuiscono l'incarico del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membri. La stazione appaltante designa il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti di cui al comma 1 dell’art. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel caso di collaudo in corso d'opera, l'organo di collaudo, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:
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Collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 Il Comune, a mezzo del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.settore competente, nel caso sottoporrà le opere di lavori di importo superiore urbanizzazione a 500.000 di eurocollaudo in corso d’opera in contraddittorio col Tecnico designato dalla Ditta Concessionaria, viene redatto il certificato di collaudo, ferma la facoltà della Stazione Appaltante per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, della di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. All’Articolo 33 dell’Allegato Integrativo, il quale costituisce parte sostanziale del presente Capitolato Speciale, è meglio specificato se l’appalto in questione è sottoposto a rilascio del certificato di esecuzione o a collaudo. Ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo terminesuoi eredi od aventi causa. Il Comune, a semplice richiesta della Ditta Concessionaria o dei suoi eredi o aventi causa, sottoporrà a collaudo finale deve avere luogo le opere di urbanizzazione in contraddittorio col tecnico designato dalla Ditta stessa non prima di 30 giorni e non oltre sei mesi dall'ultimazione 90 giorni dall’ultimazione dei lavori, salvi i casi, lavori delle opere di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino urbanizzazione. L’Amministrazione Comunale provvederà ad un anno. In base a quanto stabilito dall’art. 225 comma 4 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., ai sensi dell'articolo 141, comma 7, D.lgs. n° 163/2006 e s.m.i, eseguire il collaudo in corso d'opera, sempre che non sussistano le condizioni per il rilascio del certificato di regolare esecuzione, è obbligatorio nei seguenti casi: Ai sensi dell’art. 215 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., d’opera ed il collaudo ha lo scopo finale a mezzo di verificare e certificare che l'opera o il lavoro siano stati eseguiti a regola d'artetecnici comunali, secondo il progetto approvato e le relative prescrizioni tecniche, nonché le eventuali perizie di varianteregolarmente nominati, in conformità del contratto e possesso di specifica qualificazione in riferimento al tipo di lavoro, alla loro complessità ed all’importo degli eventuali atti stessi. L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il nominare un collaudatore esterno Tutte le spese di collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità finale e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste saranno a carico dell'esecutore siano state espletate tempestivamente e diligentementedella Ditta Concessionaria, o dei loro aventi causa. Il collaudo comprende altresì tutte Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi vertenza che possa nascere dalle risultanze del collaudo. In caso di disaccordo sulle risultanze del collaudo, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri scelti in accordo tra le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore. Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'esecutoreparti e, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale. Ai sensi dell’art. 216 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'operamancato accordo, attribuiscono l'incarico dal Presidente del collaudo, secondo quanto indicato nell'articolo 120, comma 2-bis, del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. Nel caso Tribunale di lavori che richiedono l'apporto di più professionalità diverse in ragione della particolare tipologia e categoria dell'intervento, il collaudo può essere affidato ad una commissione composta da due o tre membriPiacenza. La stazione appaltante designa Ditta Concessionaria, per sé o per i loro aventi causa, si impegnano a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, al ripristino delle imperfezioni o al completamento delle opere secondo le risultanze del collaudo entro il membro della commissione che assume la funzione di presidente. Ai sensi il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non devono avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo. Essi non devono avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori. Il collaudatore o i componenti della commissione di collaudo non possono inoltre fare parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali. Il responsabile del procedimento trasmette all'organo di collaudo tutti i documenti termine stabilito dal collegio arbitrale di cui al comma 1 dell’artprecedente. 217 del D.P.R. 5 ottobre 2010Scaduto tale termine, n. 207 e s.m.i. Sulla base del disposto dell’art. 221 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, nel ed in caso di collaudo in corso d'operapersistente inadempimento della Ditta Concessionaria, l'organo di collaudoil Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia provvederà d’ufficio a spese delle Ditta Concessionaria, anche statico, effettua visite in corso d'opera con la cadenza che esso ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori in relazione a quanto verificato. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile suoi eredi o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. Di ciascuna visita, alla quale devono essere invitati l'esecutore ed il direttore dei lavori, è redatto apposito verbale con le modalità indicate nell'articolo 223 del Regolamento Attuativo. Esaminati i documenti acquisiti ed accertatane la completezza, l'organo di collaudo, in base all’art. 222 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, fissa il giorno della visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori; quest'ultimo ne dà tempestivo avviso all'esecutore, al personale incaricato della sorveglianza e della contabilità dei lavori. Se l'esecutore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell'esecutore. Della visita di collaudo è redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'opera e della sua ubicazione ed ai principali estremi dell'appalto, deve contenere, ai sensi dell’art. 223 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i, le seguenti indicazioni:aventi causa.
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