Come procedere in caso di sinistro Clausole campione

Come procedere in caso di sinistro. Il Contraente o l’Assicurato deve: 1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza; 2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere: • descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze del Sinistro; • generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni e potenziali corresponsabili; • tipologia e elenco dei danni e indicazione del luogo ove i residui sono disponibili per le verifiche del perito; • esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio (se possibile indicare numero di Polizza e • recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato. L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile). Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato: 1. verbale di eventuali autorità intervenute; 2. denuncia fatta all’autorità giudiziaria da inoltrare entro 3 giorni dalla presentazione; 3. ulteriori elementi di prova circa le modalità con cui è avvenuto il Furto o la Rapina; 4. fattura e/o ricevuta e/o contratto di acquisto e/o altro elemento di prova del bene danneggiato o sottratto; 5. foto del bene/componente danneggiato, scheda tecnica con descrizione dettagliata del tipo di intervento eseguito o del danno rilevato, fattura di riparazione; 6. foto e/o fattura (e/o ricevuta) del bene acquistato o riparato, per il riconoscimento dell’eventuale supplemento di inden- nità; 7. foto e verbale di smaltimento con descrizione dei beni smaltiti, allegando le dichiarazioni attinenti allo smaltimento dei 8. eventuali testimonianze, scritte e sottoscritte dal dichiarante; 9. indicazione di eventuali soggetti terzi rimasti danneggiati e descrizione dei danni; 10.fatture o documentazione fiscale attestante le spese sanitarie sostenute in caso di Infortunio per Rapina; 11.attestazione della proprietà del veicolo idoneo al trasporto. Inoltre, su richiesta motivata della Compagnia, potranno essere richiesti ulteriori specifici documenti (vedi sotto “Tempi di gestione del Sinistro”). La denuncia e i documenti devono essere consegnati o inviati direttamente all’Intermediario.
Come procedere in caso di sinistro. Il Contraente o l’Assicurato deve: 1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza; 2. ottoscrivere la denuncia, che deve contenere: • descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso; • generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili; • tipologia ed elenco dei danni; • esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio. • recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato. L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile). Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti: a) relazione dell’Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail del danneggiato; b) eventuale richiesta danni; c) documenti attestanti il rapporto con il danneggiato (contratto, lettera d’incarico, commissione); d) eventuali atti giudiziari; e) sopralluogo/Verbale autorità intervenute; f) copia denuncia alle Autorità; g) copia della fattura relativa al soggiorno con indicazione del prezzo giornaliero della camera; h) documentazione attestante l’entità del danno, se disponibile; i) abilitazione alla guida ed alla conduzione di veicoli e carrelli (se pertinente con la dinamica del Sinistro); j) attestazione di conformità alle disposizioni di legge delle attrezzature ed impianti messe a disposizione della Clientela (se pertinente con la dinamica del Sinistro); k) visura camerale alla data dell’evento l) copia licenze autorizzative concernenti le attività accessorie (se pertinente con la dinamica del Sinistro); m) copia attestazione di proprietà dell’animale domestico e/o dei cani da guardia (se pertinente con la dinamica del Sinistro); n) eventuale documentazione relativa ai lavori di straordinaria manutenzione commissionati dal Contraente/Assicurato (come ad esempio: Xxxxxx autorizzativi, DUVRI, Piano Sicurezza Cantiere, Piano Operativo di Sicurezza, Comunicazione ASL). o) copia titolo abilitativo del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione se dipendente dell’Assicurato (se pertinente con la dinamica del Sinistro); p) copia della carta di circolazione e del certificato di proprietà del veicolo danneggiato (se pertinente con la dinamica d...
Come procedere in caso di sinistro. Relativamente alle garanzie 7.1.3 “Assistenza alla persona” e 7.2. “Assistenza alla Struttura ricettiva”, ovunque si trovi ed in qualsiasi momento, l’Assicurato e/o il Cliente, in caso di Sinistro, potranno telefonare alla Struttura organizzativa in funzione 24 ore su 24, facente capo al: • Numero Verde 800 181515 oppure • Numero: +00 000 0000000 (valido anche dall’estero) oppure può scrivere a: Mapfre Asistencia S.A. Xxxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx (XX) • inviare una mail a: xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx oppure • inviare un fax al numero: +00 000 0000000 In ogni caso si dovrà comunicare con precisione: • il tipo di assistenza di cui si necessita; • cognome e nome; • numero della Polizza; • indirizzo del luogo in cui si trovano; • il recapito telefonico dove la Struttura organizzativa provvederà a richiamare l’Assicurato e/o il Cliente nel corso dell’assistenza. La Struttura organizzativa potrà richiedere all’Assicurato e/o al Cliente - e gli stessi saranno tenuti ad esibirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell’Assistenza. In ogni caso, l’intervento dovrà essere sempre richiesto alla Struttura organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l’effettuazione. Relativamente alle garanzie di seguito indicate in caso di Sinistro il Cliente deve: • Scippo e Rapina del Bagaglio ed Effetti personali dei Clienti (par.7.1.1) a) ottemperare al disposto dell’art. 1914 del Codice CivileObbligo di salvataggio”, ovvero fare del proprio meglio per recuperare l’oggetto e minimizzare il danno; b) denunciare il fatto all’Autorità Giudiziaria locale – specificando circostanze, modalità ed importo approssimativo del danno - entro 24 ore dal fatto. L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo, come previsto dall’art. 1915 del Codice Civile. • Rimborso spese per “servizi turistici” in caso di Infortunio o Malattia (par. 7.1.2.) Il Cliente deve presentare la documentazione probatoria che certifichi la spesa sostenuta e la denuncia del Ricovero con l’indicazione delle cause che lo determinano, corredata di certificato medico, entro cinque giorni dal Ricovero o dal momento in cui il Cliente od i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Le spese relative ai certificati medici sono a carico del Cliente. Il Cliente o i suoi Familiari devono altresì acconsentire alla visita di medici della Compagnia ed a qualsiasi indagine si renda ...
Come procedere in caso di sinistro. Il Contraente o l’Assicurato deve: 1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza; 2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere: • esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio. • recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato. L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice civile). Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovranno essere consegnati i seguenti documenti: a) relazione dell’Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici ed e-mail del danneggiato; b) eventuale richiesta danni;
Come procedere in caso di sinistro. Il Contraente o l’Assicurato deve: 1. Presentare per iscritto la denuncia del Sinistro entro 5 giorni dall’evento o da quando ne ha avuto conoscenza; 2. sottoscrivere la denuncia, che deve contenere: • descrizione dell’evento, giorno, ora, luogo e cause e conseguenze dello stesso; • generalità delle persone coinvolte, inclusi eventuali testimoni o potenziali corresponsabili; • tipologia e elenco dei danni; • esistenza di eventuali altre assicurazioni a copertura del medesimo Rischio. • recapiti e-mail e telefonici del Contraente o dell’Assicurato. L’inadempimento dell’obbligo di denuncia può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo (art. 1915 del Codice Civile). Per presentare la denuncia è possibile utilizzare il modello di denuncia allegato al presente Set Informativo. Oltre alla denuncia scritta dovrà essere consegnata copia dei seguenti documenti, salvo quanto diversamente indicato: a) relazione sottoscritta dall’Assicurato sulla sua responsabilità con indicazione dei recapiti telefonici e e-mail del danneggiato; b) eventuale richiesta di risarcimento danni;

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  • COSA FARE IN CASO DI SINISTRO Prima di presentare una richiesta di Sinistro l’Assicurato dovrà verificare l’alimentazione elettrica, verificare se ci sono cause visibili del danno o del malfunzionamento e consultare la sezione relativa alla risoluzione dei problemi nel manuale del produttore. Ai fini dell’istruzione del Sinistro è possibile inviare una email all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxx.xx, oppure contattare telefonicamente il numero 000 000 000* dall’Italia oppure il numero +00 00 000 00000 dall’estero, dalle ore 8:30 alle ore 21:00, dal lunedì al venerdì e, il sabato e la domenica, dalle 10:00 alle 19:00, oppure inviare una richiesta per posta al seguente indirizzo: Amazon Protect – xxx Xx Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxx (XX). Una volta ricevuta la denuncia del Sinistro, il centro di assistenza tecnica autorizzato dall’Assicuratore cercherà di risolvere il problema telefonicamente. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, verrà predisposto l’esame del Prodotto: ▪ Per prodotti di piccole dimensioni, verrà inviato un corriere a prelevare il Prodotto ovvero verrà fornita una busta prepagata per l’invio del Prodotto al riparatore autorizzato; ▪ Per prodotti di grandi dimensioni sarà inviato un tecnico presso il domicilio dell’Assicurato. I Prodotti sostituti dall’Assicuratore, non verranno restituiti all’Assicurato. La copertura assicurativa opera con le modalità sopra descritte con riferimento a Guasti e Xxxxx Accidentali che si verifichino nel Territorio. Se il Prodotto subisce un Guasto o un Danno Accidentale mentre l’Assicurato si trova fuori dal Territorio, per poter beneficiare della copertura assicurativa, l’Assicurato dovrà richiedere l’autorizzazione alla riparazione, da parte di un riparatore autorizzato, utilizzando i recapiti sopra forniti. Al momento del contatto verrà convenuto l’importo massimo del costo della riparazione che l’Assicuratore rimborserà all’Assicurato, solo previa esibizione della relativa fattura o altra conferma di pagamento. In alternativa, l’Assicurato potrà aspettare di ritornare al proprio domicilio, seguendo la procedura sopra descritta. L’Assicuratore si impegna a liquidare l’Indennizzo, ossia a effettuare la riparazione del Prodotto Assicurato ovvero a fornire un Prodotto Sostitutivo o un Buono Regalo, secondo quanto previsto all’art. 2 tempestivamente, a partire dalla data in cui sarà in possesso di tutti gli elementi necessari per accertare il Sinistro.

  • Obblighi in caso di sinistro In caso di sinistro il Contraente e/o il Conduttore si obbliga: a) a darne avviso, entro 45 (quarantacinque) giorni dal momento in cui ne siano venuti a conoscenza, alla Società a mezzo telefax, telegramma, PEC nonché con successiva dettagliata comunicazione scritta allegando copia dell’ordine di acquisto del fornitore, verbali con relativa attestazione della data di consegna e collaudo delle cose danneggiate e copia della pagina del tracciato record contenete l’applicazione colpita; in caso di incendio, furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso resta l’obbligo di contemporanea denuncia, a termini di legge, all’Autorità Giudiziaria, e copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla Società; b) a fare tutto quanto è in loro potere per evitare o limitare il danno; c) a conservare le parti danneggiate o difettose per l’esame da parte di un rappresentante della Società; d) a permettere ogni rilevazione od esame del bene danneggiato; e) a mettere a disposizione tutti i documenti o mezzi di prova dell’esistenza, qualità, valore dei beni assicurati, nonché dell’avvenimento e dell’importanza del danno. L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai punti sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.). La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del sinistro fatta alla Società, lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato prima dell’ispezione da parte dell’incaricato della Società - che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell’attività. Se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente e dal Conduttore non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del sinistro, il Contraente e il Conduttore possono prendere tutte le misure del caso. La Società si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione e alla sostituzione dell’ente danneggiato in luogo di risarcire il danno tramite liquidazione dello stesso. In tal caso ne deve dare comunicazione scritta all’Assicurato entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del sinistro.

  • Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 90 giorni mediante lettera raccomandata o PEC. In tale caso, la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Qualora la Società si avvalesse di tale facoltà, la stessa dovrà produrre, pena l’invalidità del recesso stesso, anche il dettaglio dei sinistri con le modalità stabilite al successivo Art. 1.16 - Obbligo di fornire i dati dell’andamento del rischio. Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell’assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell’Assicurato e conseguente riduzione del premio.

  • OBBLIGHI DELL’ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto all’Impresa secondo le modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

  • DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega: 1) il DGUE a firma dell’ausiliaria; 2) la dichiarazione di avvalimento; 3) il contratto di avvalimento; 4) il PASSOE dell’ausiliaria.

  • Liquidazione dei sinistri L’Assicuratore si impegna a liquidare il Sinistro coperto dalle Garanzie del Pacchetto Assicurativo, a seguito della ricezione di tutta la documentazione richiesta relativa allo stesso, entro 30 (trenta) giorni da tale ricezione. Le Compagnie non sono tenute a fornire alcuna copertura assicurativa e non sono obbligate a liquidare alcun Sinistro o prestazione di cui al presente Contratto né a pagare alcuna pretesa, qualora la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possano esporle a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, ovvero a sanzioni economiche o commerciali, dell’Unione Europea e/o di qualunque altra legge o regolamento applicabile concernente la repressione del terrorismo internazionale.

  • Sospensione cautelare in caso di procedimento penale 1. Il dipendente che sia colpito da misura restrittiva della libertà personale è sospeso d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione per la durata dello stato di detenzione o, comunque, dello stato restrittivo della libertà. 2. Il dipendente può essere sospeso dal servizio, con privazione della retribuzione, anche nel caso in cui venga sottoposto a procedimento penale che non comporti la restrizione della libertà personale o questa sia comunque cessata, qualora l’amministrazione disponga, ai sensi dell’art. 55-ter del d. lgs. n. 165/ 2001, la sospensione del procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, ai sensi dell’art. 65 del presente contratto. 3. Resta fermo l’obbligo di sospensione del dipendente in presenza dei casi previsti dagli articoli 7, comma 1, e 8 , comma 1, del d.lgs. n. 235/2012; 4. Nel caso dei delitti previsti all’art. 3, comma 1, della legge n. 97/2001, trova applicazione la disciplina ivi stabilita. Per i medesimi delitti, qualora intervenga condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa la sospensione condizionale della pena, trova applicazione l’art. 4, comma 1, della citata legge n. 97/2001. 5. Nei casi indicati ai commi precedenti, si applica quanto previsto dall’articolo 55- ter del d.lgs. n. 165/2001 e dall’art. 65 del presente contratto. 6. Ove l’amministrazione proceda all’applicazione della sanzione di cui all’art. 62, comma 9, n. 2 (Codice disciplinare), la sospensione del dipendente disposta ai sensi del presente articolo conserva efficacia solo fino alla conclusione del procedimento disciplinare. Negli altri casi, la sospensione dal servizio eventualmente disposta a causa di procedimento penale conserva efficacia, se non revocata, per un periodo non superiore a cinque anni. Decorso tale termine, essa è revocata ed il dipendente è riammesso in servizio, salvo i casi nei quali, in presenza di reati che comportano l’applicazione dell’art.62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare), l’amministrazione ritenga che la permanenza in servizio del dipendente provochi un pregiudizio alla credibilità della stessa, a causa del discredito che da tale permanenza potrebbe derivarle da parte dei cittadini e/o comunque, per ragioni di opportunità ed operatività dell’amministrazione stessa. In tal caso, può essere disposta, per i suddetti motivi, la sospensione dal servizio, che sarà sottoposta a revisione con cadenza biennale. Ove il procedimento disciplinare sia stato eventualmente sospeso fino all’esito del procedimento penale, ai sensi dell’art. 65, tale sospensione può essere prorogata, ferma restando in ogni caso l’applicabilità dell’art. 62, comma 9, punto 2 (Codice disciplinare). 7. Al dipendente sospeso, ai sensi del presente articolo, sono corrisposti un'indennità pari al 50% dello stipendio tabellare, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti. 8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 65, comma 2, secondo periodo (Rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale), il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate. 9. In tutti gli altri casi di riattivazione del procedimento disciplinare a seguito di condanna penale, ove questo si concluda con una sanzione diversa dal licenziamento, al dipendente precedentemente sospeso verrà conguagliato quanto dovuto se fosse stato in servizio, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, quelli che richiedano lo svolgimento della prestazione lavorativa, nonché i periodi di sospensione del comma 1 e quelli eventualmente inflitti a seguito del giudizio disciplinare riattivato. 10. Resta fermo quanto previsto dall’art. 55 quater comma 3 bis del d.lgs. n. 165/2001.

  • Diritto di ripensamento 5.1 Qualora il Contratto sia stato concluso dal Cliente domestico fuori dei locali commerciali di Amg Gas srl o a distanza, il Cliente domestico può recedere dal Contratto, senza oneri e senza dover fornire alcuna motivazione, entro 14 (quattordici) giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, secondo quanto previsto dal Codice del consumo, con una delle seguenti modalità, a propria scelta: a) presentando una qualsiasi dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal Contratto ai recapiti indicati nel modulo per l’esercizio del diritto di ripensamento; b) mediante invio del Modulo di ripensamento attraverso i canali indicati nel suddetto modulo. 5.2 L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di ripensamento conformemente al presente articolo incombe sul Cliente domestico. 5.3 Durante il periodo previsto per l’esercizio del diritto di ripensamento il Contratto non avrà esecuzione, salvo che il Cliente domestico richieda espressamente che le procedure per dar corso all’Attivazione della fornitura vengano avviate prima che sia decorso il termine per l’esercizio del diritto di ripensamento. 5.4 La richiesta di cui sopra non comporta in alcun caso per il Cliente domestico la perdita del diritto di ripensamento. 5.5 Qualora il Cliente domestico eserciti il diritto di ripensamento dopo aver chiesto l’avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, e purché sia ancora possibile impedire l’Attivazione della medesima, Amg Gas srl può chiedere al Cliente domestico un corrispettivo pari ai costi eventualmente sostenuti per le prestazioni effettuate dal Distributore. Qualora, al momento dell’esercizio del diritto di ripensamento, l’Attivazione della fornitura sia già avvenuta o non possa più essere impedita, il Cliente domestico è tenuto altresì al pagamento dei corrispettivi previsti dal Contratto sottoscritto, fino al momento di cessazione della fornitura stessa. 5.6 Le Parti prendono atto che: a) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento e non ha fatto precedentemente richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura, la fornitura continua a essere garantita dal precedente Fornitore; b) se il Cliente domestico esercita il diritto di ripensamento avendo fatto richiesta di avvio anticipato delle procedure di Attivazione della fornitura ed essa sia già stata attivata o non sia più possibile impedirne l’attivazione, lo stesso Cliente domestico può individuare un altro Fornitore o procedere alla richiesta di chiusura del Punto di fornitura, facendone espressa richiesta. In caso contrario, saranno attivati i Servizi di maggior tutela. 5.7 Nei casi di cui sopra, Amg Gas srl non sarà responsabile per eventuali disagi nella fornitura sofferti dal Cliente domestico.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Anticipazioni di tesoreria 1. Il Tesoriere, su richiesta dell'Ente - presentata di norma all'inizio dell'esercizio finanziario e corredata dalla deliberazione dell'Organo esecutivo - è tenuto a concedere anticipazioni di tesoreria entro i limiti stabiliti dalla normativa al tempo vigente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di cassa. Più specificatamente, l’utilizzo della linea di credito si ha in vigenza dei seguenti presupposti: assenza di fondi disponibili eventualmente riscossi in giornata, contemporanea incapienza delle contabilità speciali e assenza degli estremi di applicazione di cui al successivo art. 13. 2. L'Ente deve prevedere in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione, nonché per il pagamento dei relativi interessi nella misura di tasso contrattualmente stabilita, sulle somme che ritiene di utilizzare. 3. Il Tesoriere è obbligato a procedere di iniziativa per l'immediato rientro totale o parziale delle anticipazioni non appena si verifichino entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni l’Ente, su indicazioni del Tesoriere e nei termini di cui il precedente art. 6 comma 4 provvede all’emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo, se necessario, alla preliminare variazione di bilancio. 4. In caso di cessazione, per qualsiasi motivo, del servizio, l'Ente si impegna ad estinguere immediatamente ogni e qualsiasi esposizione debitoria derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, obbligandosi a far rilevare al Tesoriere subentrante, all'atto del conferimento dell'incarico, le anzidette esposizioni, nonché a far assumere a quest'ultimo tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse dell'Ente. 5. Il Tesoriere, in seguito all'eventuale dichiarazione dello stato di dissesto dell'Ente ai sensi dell'art. 246 del D.Lgs. n. 267/2000 può sospendere, fino al 31 dicembre successivo alla data di detta dichiarazione, l'utilizzo della residua linea di credito per anticipazioni di tesoreria.