Comitato Clausole campione

Comitato. 1. Un comitato, composto da rappresentanti della Commissione europea e della Svizzera, sorveglia la corretta esecuzione del presente Accordo e garantisce un pro- cesso continuo di informazione e scambio di opinioni al riguardo. Per motivi di or- dine pratico, tale comitato si riunisce congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in base all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato si riunisce su richiesta della Svizzera o della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione dell’Ufficio di sostegno è informato dei lavori del comitato.
Comitato. Il Comitato si compone di 10 membri: - 5 nominati dall’UPSA, Sezione Ticino; - 3 nominati dal Sindacato OCST; - 2 nominati dal Sindacato UNIA. Essi sono nominati dall’Assemblea della CPC. Ad ogni riunione del Comitato si deve redigere un verbale. Il Comitato della CPC è responsabile per:
Comitato. Le Parti si impegnano a costituire, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, un apposito Comitato composto da quattro membri di Confindustria e quattro membri designati dall’Università, con il compito di elaborare i piani di attuazione del presente accordo e di proporre, per l’approvazione dei competenti Organi, gli accordi attuativi ed i relativi piani finanziari, nonché monitorare e notificare periodicamente i risultati della collaborazione.
Comitato. 1. La Commissione è assistita da un comitato.
Comitato. 1. Le Parti istituiscono il Comitato sino-svizzero sugli ostacoli tecnici al commer- cio e sulle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato Comitato
Comitato. Il Comitato è composto da tre componenti, tra cui il Presidente del Patto, che restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea dei Partecipanti. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente del Patto o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei Partecipanti. Il Comitato svolge funzioni istruttorie e organizzative, oltre agli altri compiti eventualmente assegnatigli dall’Assemblea dei Partecipanti. Su invito del Presidente del Patto, alle riunioni del Comitato possono assistere esponenti della Banca.
Comitato. Le misure di sicurezza contenute nel presente documento sono state redatte dal comitato per l’individuazione, applicazione e verifica delle misure di contenimento, costituito dalle seguenti persone: - Datore di Lavoro - RSPP - Medico competente - RLS - ASPP - Eventuali altri soggetti La costituzione del Comitato verrà formalizzata tramite apposito verbale che verrà allegato al presente protocollo Tutti gli aggiornamenti della presente procedura, verranno formalizzati tramite verbale sottoscritto dai membri del comitato, ed allegati alla procedura stessa. La bozza di verbale di aggiornamento è disponibile nell’allegato 6 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) - vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia - la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta salvo espressione delle competenti autorità, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio - nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. - Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie che espongono maggiormente agli effetti del virus (disabili, malati oncologici, minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti, persone affette da pneumologie, reumatologie, patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche …. ), e l’azienda provvede alla loro diffusione favorendo la tutela delle persone nel rispetto della privacy e applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente potrà confrontarsi con il datore di lavoro e gli altri componenti del Comitato al fine di individuare modalità alternative per favorire la tutela della persona (ricorso alla commissione medica, adozione smart working o altre soluzioni). - Rimane ferma la possibilità per ciascun dipendente di richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, valutandone le ragioni, sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al fine di metterlo a conoscenza de...
Comitato. Per indirizzare la realizzazione del Concorso è costituito, con durata annuale e con compiti consultivi, un Comitato Promotore composto da: • il Presidente di Unioncamere Lazio o suo delegato; • un funzionario di Unioncamere Lazio; • un rappresentante dell’Assessorato Agricoltura, Foreste, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo della Regione Lazio; Pari Opportunità; • un rappresentante dell’Assessorato Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Università, Ricerca, Start-up e Innovazione della Regione Lazio; • un rappresentante per ognuna delle Camere di Commercio del Lazio; • da tre a cinque rappresentanti del mondo della produzione della birra designati da ciascuna delle Associazioni professionali; • un rappresentante del Laboratorio chimico-merceologico della Camera di Commercio di Roma. L’Unione potrà inoltre nominare un Presidente Onorario scelto tra figure emerite del settore della birra. Il Comitato provvede a stimolare la partecipazione al Concorso e ad indirizzare e supportare tutte le operazioni inerenti alla predisposizione ed al funzionamento del Concorso.
Comitato. 6.1 La Società ha stabilito che il Comitato sia costituito dal Comitato Controllo e Rischi, istituito ai sensi del Codice di autodisciplina per gli emittenti quotati, che opera, ai fini della presente Procedura, nella composizione rappresentata dai soli Amministratori Indipendenti. Il Comitato opera - secondo quanto previsto dalla presente Procedura - al fine del rilascio dei pareri previsti dagli artt. 7, 8, 10, 12 e 15 e, in genere, per quanto di rilievo ai fini del rispetto della Procedura stessa.
Comitato. 1. Per il presente Accordo è istituito un Comitato (denominato di seguito «il Comi- tato») composto da rappresentanti di ciascuna Parte.