Comitato. Il Comitato si compone di 10 membri: - 5 nominati dall’UPSA, Sezione Ticino; - 3 nominati dal Sindacato OCST; - 2 nominati dal Sindacato UNIA. Essi sono nominati dall’Assemblea della CPC. Ad ogni riunione del Comitato si deve redigere un verbale. Il Comitato della CPC è responsabile per:
a) i preparativi per le Assemblee della CPC;
b) tutti gli altri temi amministrativi, purché non si tratti di argomenti che competono esplicitamente all’Assemblea;
c) la decisione in merito all’esecuzione di controlli dei libri paga, rispettivamente di giudicare e punire le infrazioni al CCL conformemente al suo art. 35.8;
d) la decisione in merito all’assoggettamento di un datore di lavoro al CCL, conformemente all’art. 3.2. Il Comitato della CPC può nominare, su richiesta, delle sottocommissioni per l’esecuzione di determinati incarichi. Compiti e competenze di queste sottocommissioni vengono fissati per iscritto e verbalizzati. Le decisioni prese dalle sottocommissioni devono essere approvate dal Comitato della CPC.
Comitato. 1. Un comitato, composto da rappresentanti della Commissione europea e della Norvegia, sorveglia la corretta esecu zione del presente accordo e garantisce un processo continuo di informazione e scambio di opinioni al riguardo. Per motivi di ordine pratico, tale comitato si riunisce congiuntamente con i corrispondenti comitati istituiti con altri paesi associati partecipanti in base all'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento. Il comitato si riunisce su richiesta della Norvegia o della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione dell'Ufficio di sostegno è informato dei lavori del comitato.
2. In seno al comitato si procede a scambi di informazioni e di opinioni sulla prevista legislazione dell'UE che incida direttamente sul regolamento o lo modifichi o tale da avere presumibilmente implicazioni sul contributo finanziario di cui all'articolo 3 del presente accordo.
Comitato. Le Parti si impegnano a costituire, entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, un apposito Comitato composto da quattro membri di Confindustria e quattro membri designati dall’Università, con il compito di elaborare i piani di attuazione del presente accordo e di proporre, per l’approvazione dei competenti Organi, gli accordi attuativi ed i relativi piani finanziari, nonché monitorare e notificare periodicamente i risultati della collaborazione.
Comitato. 1 - I concessionari degli appezzamenti, riuniti in assemblea convocata per la prima volta dall’Amministrazione Comunale, eleggono, a maggioranza degli assegnatari, un Comitato per la gestione degli orti composto da n. 3 rappresentanti, di cui n. 1 individuato come Presidente dal maggior numero di voti ricevuti.
2 - Il Comitato ha durata triennale e può essere rinnovato. L’assemblea può revocare uno o più rappresentanti o l’intero Comitato solo se vi è la contestuale surroga dei rappresentanti revocati.
3 - E’ compito del Comitato: - mantenere i rapporti tra i singoli concessionari e l’Amministrazione comunale; - predisporre e affiggere nella bacheca situata presso gli orti, la tabella dei turni delle pulizie delle parti comuni; - segnalare agli uffici comunali le esigenze di manutenzione straordinaria, i casi di inadempienza dei concessionari e i comportamenti tali da richiedere provvedimenti specifici; - vigilare affinché ogni assegnatario provveda alle necessarie operazioni di manutenzione di sua pertinenza ed alla conservazione in buono stato della recinzione, della siepe e del ricovero degli attrezzi; - convocare l’assemblea degli assegnatari; - stabilire i criteri per l’utilizzo e la ripartizione dell’acqua.
4 - Ogni controversia, questione o vertenza verrà esaminata dal Comitato con riferimento al presente regolamento.
Comitato. 1. Le Parti istituiscono il Comitato sino-svizzero sugli ostacoli tecnici al commer- cio e sulle misure sanitarie e fitosanitarie (di seguito denominato Comitato
Comitato. Gli Stati membri e la Commissione si consultano ufficialmente in merito alla gestione dei contingenti tariffari in sede di comitato del codice doganale - sezione economia tariffaria.
Comitato. 1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l'articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l'articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.
Comitato. 1. Per il presente Accordo è istituito un Comitato (denominato di seguito «il Comi- tato») composto da rappresentanti di ciascuna Parte.
2. Il Comitato:
(a) sorveglia l’esecuzione del presente Accordo;
(b) si adopera al fine di risolvere le controversie concernenti l’interpretazione o l’applicazione del presente Accordo;
(c) esamina qualsiasi altra questione che potrebbe pregiudicare l’esecuzione del presente Accordo.
3. Il Comitato adotta le proprie decisioni consensualmente.
4. Il Comitato può decidere di emendare gli allegati del presente Accordo. Fatto salvo il paragrafo 5, può fissare la data dell’entrata in vigore di tali decisioni.
5. Se un rappresentante di una Parte in seno al Comitato ha accettato una decisione che è subordinata all’adempimento di disposizioni costituzionali, la decisione entra in vigore nel giorno in cui l’ultima Parte notifica l’adempimento delle sue procedure interne, salvo che la decisione stessa preveda una data posteriore. Il Comitato può stabilire che la decisione entri in vigore per le Parti che hanno adempiuto le loro procedure interne, a condizione che la Corea figuri tra queste. Fatte salve le sue disposizioni costituzionali, una Parte può applicare provvisoriamente una decisione del Comitato fino alla sua entrata in vigore.
6. Il Comitato si riunisce congiuntamente con il Comitato misto dell’Accordo di libero scambio, sempreché le Parti non abbiano convenuto altrimenti. Il Comitato informa il Comitato misto delle proprie attività.
7. Le sedute del Comitato sono copresiedute da una delle Parti dell’AELS e dalla Corea. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Comitato. Le misure di sicurezza contenute nel presente documento sono state redatte dal comitato per l’individuazione, applicazione e verifica delle misure di contenimento, costituito dalle seguenti persone: - Datore di Lavoro - RSPP - Medico competente - RLS - ASPP - Eventuali altri soggetti La costituzione del Comitato verrà formalizzata tramite apposito verbale che verrà allegato al presente protocollo Tutti gli aggiornamenti della presente procedura, verranno formalizzati tramite verbale sottoscritto dai membri del comitato, ed allegati alla procedura stessa. La bozza di verbale di aggiornamento è disponibile nell’allegato 6 La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo) - vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia - la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta salvo espressione delle competenti autorità, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio - nell’integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST. - Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie che espongono maggiormente agli effetti del virus (disabili, malati oncologici, minori, lavoratori oltre i 60 anni, lavoratori con nota immunodeficienza o che la dichiarino per la prima volta, avvalorandola con atti, persone affette da pneumologie, reumatologie, patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche …. ), e l’azienda provvede alla loro diffusione favorendo la tutela delle persone nel rispetto della privacy e applicando le indicazioni delle Autorità Sanitarie. Il medico competente potrà confrontarsi con il datore di lavoro e gli altri componenti del Comitato al fine di individuare modalità alternative per favorire la tutela della persona (ricorso alla commissione medica, adozione smart working o altre soluzioni). - Rimane ferma la possibilità per ciascun dipendente di richiedere visita medica al medico competente (che dovrà concederla, valutandone le ragioni, sia che essi siano, o meno, in sorveglianza sanitaria) al fine di metterlo a conoscenza de...
Comitato. Il Comitato è composto da tre componenti, tra cui il Presidente del Patto, che restano in carica tre anni e cessano dall’incarico per scadenza del termine, morte, sopravvenuta incapacità, rinuncia o revoca da parte dell’Assemblea dei Partecipanti. Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente del Patto o qualora ne facciano richiesta due membri. Il Comitato si riunirà prima di ogni Assemblea dei Partecipanti. Il Comitato svolge funzioni istruttorie e organizzative, oltre agli altri compiti eventualmente assegnatigli dall’Assemblea dei Partecipanti. Su invito del Presidente del Patto, alle riunioni del Comitato possono assistere esponenti della Banca.