Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010.
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Samples: Vademecum
Conclusioni. Nel nostro Paese L’esame della gestione dei fondi contrattuali ha evidenziato che il nuovo sistema dei controlli introdotto dal legislatore nel 1997 con il D.lgs.n.396 non ha prodotto pienamente i suoi effetti. Anteriormente a tale decreto, la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loroGiunta regionale delle Marche, potendosi individuarein conformità delle disposizioni di cui all’art.28, al riguardocomma 2, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta lettera d) della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio Legge Regionale n° 26/96 in materia di definizione e negoziazione della classificazione e “Riordino del salario. Alla data odiernaservizio sanitario regionale”, risultano vigenti sottoponeva al proprio controllo sia i seguenti verbali di sottoscrizione dei contratti collettivi decentrati delle aziende sanitarie, sia i relativi atti di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009costituzione fondi. Successivamente, con scadenza circolare regionale n.2313 del 13/2/98, in aderenza alle nuove disposizioni in materia di controlli int erni introdotte dall’art.9, comma 2° del succitato D..Lgs. n° 396 del 4/11/9721, detti atti furono assoggettati al solo vaglio del Collegio dei Revisori dei Conti presenti in ogni azienda. Al Collegio è ordunque demandato il 31 dicembre 2012compito specifico di certificare che l’onere dei costi relativi a tale tipologia pattizia risulti compatibile con le disponibilità previste nei rispettivi bilanci aziendali. In particolare La Regione Marche , infine, con la Legge Regionale 20 ottobre 1998, n.34 (Piano sanitario regionale 1998/2000) ha abrogato il succitato art.28, comma 2, lettera d) della Legge Regionale n° .26/96. Questa Sezione ha accertato che i contratti integrativi delle due aziende riguardanti i fondi contrattuali, sia del personale del Comparto che del 21 Ora art. 48, comma 7 del d.lgs. 30.3.2001, n.165 personale dirigenziale, non vengono sottoposti al controllo-certificazione dei Collegi dei Revisori dei Conti o, perlomeno,è emerso che su tali atti non viene attivata, da parte degli organi di controllo, un’autonoma procedura22 di ricognizione delle reali disponibilità finalizzate al finanziamento dei fondi stessi23. con gli strumenti programmatori e di bilancio delle due Aziende. Tuttavia, corre l’ obbligo di evidenziare che la rilevata carenza del controllo-certificazione integra un fattore ad elevata criticità attesa l’obbligatorietà di dette verifiche sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa aziendale in virtù di quanto previsto dall’art.48, 6^ comma del d.lgs.165/2001 ( vedasi quanto dianzi esposto al Capitolo 3 ). Si puntualizza, altresì, che l’ omessa attivazione dei meccanismi di controllo di cui sopra è in palese violazione del dettato normativo e, pertanto, le Amministrazioni incise dalla presente indagine ( ed ovviamente anche quelle aziende sanitarie della Regione Marche che non si siano ancora conformate al sistema certificatorio ) sono vigenti in Provincia tenute ad adeguarsi al più presto al disposto legislativo. Così come evidenziato nel corpo della relazione, l’Azienda Ospedaliera Salesi di Bologna Ancona, fin dalla sua nascita come azienda autonoma avvenuta nel 22 Tale procedura, che si estrinseca con un parere obbligatorio del Collegio dei Revisori dei conti sulla compatibilità dei costi con i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli vincoli di bilancio, è articolata anche sulla base di una relazione illustrativa tecnico finanziaria contenente, a sua volta, un parere favorevole del 18 gennaio 2013; - C.P.L. impiegati responsabile del Servizio finanziario e quadri agricoli contabile, posta a corredo dell’ipotesi di contratto. Tale controllo per il personale del 23 marzo 2010Comparto è previsto dall’art.5, comma 3 del CCNL 8 giugno 2000.
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Samples: Contrattazione Integrativa
Conclusioni. In questo primo anno di attività mirata nel settore delle Cure Primarie, la Fondazione Maddalena Grassi, in collaborazione con un gruppo di Medici di Medicina Generale aderenti a Medicina & Persona, ha iniziato a costruire una serie di strumenti operativi in grado di dare concretezza al lavoro e alla presenza di diverse figure professionali nello studio del Medico di Medicina Generale. Tali strumenti sono stati pensati come catalizzatori di un efficace processo di revisione organizzativa delle Cure Primarie in una ottica “bottom up”, favorendo e valorizzando al massimo le spinte innovative provenienti dal basso. Gli strumenti individuati sono in grado di supportare indifferentemente la gestione di un ambulatorio individuale piuttosto che la creazione di una Medicina in Associazione o in Gruppo, secondo quanto previsto dall’A.C.N. in vigore. Attualmente gli strumenti operativi sono in corso di applicazione in due realtà, in Regione Lombardia, dove verosimilmente potranno costituire l’elemento catalizzatore per la costituzione di ulteriori aggregazioni tra Medici di Medicina Generale. È convinzione degli Autori che un simile processo di aggregazione potrà costituire nel futuro un valido supporto alla realizzazione di Gruppi di Cure Primarie, secondo quanto previsto anche nel Piano Sanitario 2002 – 2004 della Regione Lombardia. Rif: M. Malagoli e-mail: m.malagoli@ausl.mo.it Sessione: LIMITI E PROSPETTIVE NELLE CURE PRIMARIE Ferrari G., Solmi S., Malagoli M. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto dicembre 1998 è stata costituita MDF, una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionalesocietà cooperativa a r. l. che associa 43 medici di famiglia operanti a Modena. La prima - spinta ad associarsi è scaturita dalla presa di coscienza di alcune problematiche professionali che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da alcuni di noi non potevano più ignorare: • l’isolamento culturale e operativo del medico di famiglia, • l’incapacità di fornire come singolo prestazioni che richiedono una organizzazione complessa, • la difficoltà come categoria di essere interlocutore omogeneo ed economicamente responsabile, • la verosimile inadeguatezza a competere in un sistema sanitario sempre meno pubblico e sempre più privato. Intorno a noi esistevano i modelli della medicina di contrattazione agricola fortemente decentrato gruppo e quello delle cooperative. Il primo nella realtà di Modena città si era dimostrato praticamente inapplicabile, il cui fulcro era rappresentato dal livello provincialesecondo in qualche modo ci spaventava per la sua apparente complessità e per il timore di derive dirigistiche. Nacque così la formula dei gruppi minimi in rete che associano in termini relativamente informali sei/sette medici con forti elementi di coesione al loro interno (stile di lavoro, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzateambito territoriale, consuetudini, rapporti personali...). La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzataIn questo contesto, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionalepoi normato dall’accordo con l’AUSL, e quindi dalla convenzione, è possibile stimolare la partecipazione, il confronto e la collaborazione. Ci si rese conto subito , però, che il GMR ha due forti limiti: • non ha personalità giuridica quindi di fatto agisce a fatica in ambito economico • non ha sufficiente massa critica, non può cioè sostenere progetti o reggere contesti nei quali è essenziale un grande numero di associati e quindi di cittadini assistiti. Di qui la scelta di fondare una cooperativa che associasse i medici membri dei GMR. Il modello da noi pensato mira a coniugare l’agilità e la coesione dei GMR con la forza operativa e contrattuale di una contrattazione provinciale relegata ad realtà più grande, la cooperativa. Il consiglio di amministrazione, organo decisionale della cooperativa, riflette in pieno questa impostazione: oltre al presidente e al vicepresidente con funzioni operative, è infatti costituito dai referenti nominati dai singoli GMR. Questo consente un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere buon flusso di integrare le tutele economiche informazioni dall’alto al basso e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione viceversa e negoziazione della classificazione e una soddisfacente gestione del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010consenso.
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Samples: Abstract Submission
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto I temi affrontati dalla Conferenza sono, come si è visto, strettamente connessi l’uno con l’altro essendo le facce di una evoluzione profonda segnata da stessa medaglia. L’esperienza italiana è ricca di strumenti arannewsletter che devono essere coordinati tra di loro per una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loromigliore e razionale utilizzazione ed, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi rapporto di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati , ciò è possibile, in grande misura, anche attraverso la contrattazione ed il dialogo sociale nazionale. I cambiamenti demografici e quadri dell’agricoltura tecnologici in atto, la gravosità delle professioni sanitarie, specie quella infermieristica, la durata dei corsi per il conseguimento della laurea (che collegata alle maggiori opportunità di lavoro esistenti nei paesi più ricchi determinano la carenza di personale), il reclutamento dall’estero, l’allargamento della UE ad altri paesi richiedono un confronto sempre più stretto tra le varie esperienze nazionali per riflettere, in ordine a temi generali comuni di grande respiro, sull’esigenza di strategie e politiche di gestione delle risorse umane nel settore ospedaliero. Infatti anche una buona legislazione nazionale o contrattuale di avanguardia deve essere aggiornata alla luce delle nuove realtà operative emergenti nell’UE. La Conferenza del 19 novembre 2012; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 20092 – 3 febbraio 2004, con scadenza l’ approfondimento dei temi comuni proposti all’attenzione, fornisce ai partners sociali di livello europeo una opportunità di conoscenza dei problemi emergenti nel settore ospedaliero dei vari paesi, per la cui soluzione sarebbe utile pervenire, attraverso un lavoro concertato e coordinato delle stesse parti sociali, ad orientamenti idonei arannewsletter a suggerire nuove e comuni modalità di approccio. NOTE
1 L’EPSU è la sigla della Federazione europea dei sindacati delle pubbliche amministrazioni (European Federation of Public Service Unions). Il CEEP è la sigla del Centro Europeo delle imprese a partecipazione pubblica e delle imprese di interesse economico generale. L’ARAN è iscritta al CEEP per la sezione italiana.
2 In questa seconda Conferenza è stato coinvolto anche il 31 dicembre 2012CEMR (Centro europeo delle municipalità e regioni) che da tempo partecipa al dialogo sociale settoriale.
3 Le considerazioni del testo sono tratte dalla dichiarazione finale dei lavori della Conferenza del 2002. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli 4 DPR.nn. 483 e 484 , entrambi del 18 gennaio 2013; - C.P.L. impiegati 1997, per la dirigenza e quadri agricoli DPR n. 220 del 23 marzo 20102001, per il restante personale.
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Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 20106 luglio 2006, scaduto il 31 dicembre 2009 ed in corso di rinnovo; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 20124 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 28 marzo 20102006, scaduto il 31 dicembre 2009 ed in corso di rinnovo. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL.
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Samples: Vademecum
Conclusioni. Nel nostro Paese L’ENAC svolge sia funzioni di organo di garanzia e vigilanza, sia compiti di partecipazione alla programmazione, di intervento finanziario e di gestione diretta nella articolata realtà degli scali aeroportuali italiani. In materia di contratti di programma l’Ente ha condotto, nell’esercizio di cui trattasi, un’intensa attività di interlocuzione con i ministeri vigilanti al fine di integrare lo schema contrattuale con l’inserimento di nuove disposizioni, rafforzative degli adempimenti rimessi in capo ai gestori aeroportuali. Con delibera del Consiglio di amministrazione del 2 ottobre 2018 è stato, pertanto, modificato lo schema di contratto, che è pubblicato, unitamente agli allegati tecnici, sul sito istituzionale dell’Ente. In tema di contratti di programma, l’Ente ha tenuto conto dei principi di diritto enunciati dalla Corte costituzionale con la contrattazione collettiva sentenza 21 gennaio 2016, n. 7 che ha dichiarato: “l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 comma 11 del settore agricolo d.l. n. 133 del 2014, nella parte in cui, ai fini dell’approvazione, non prevede il parere della Regione sui contratti di programma tra l’Enac ed i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale”. L’approvazione dei contratti di programma da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze deve, dunque, contemplare l’acquisizione del parere delle Regioni interessate. Al riguardo si evidenzia che i Ministeri competenti non hanno ancora adottato i decreti interministeriali ex art.1, comma 11, d.l. n.133/2014, di approvazione dei contratti di programmi. Altro parere che, nel confronto istituzionale instauratosi nel 2018, è emerso essere necessario ai fini della conclusione della procedura finalizzata all’approvazione dei contratti, è quello del CIPE. La legge 3 maggio 2019, n.37 ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loroesteso l’ambito delle competenze dell’Autorità dei trasporti, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, trasferendo in capo alla stessa le funzioni di autorità nazionale di vigilanza anche con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionalecontratti di programma in deroga, disciplinati dall’art. La prima - 17 comma 34-bis del d.l. n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla l. n.102/2009, precedentemente soggetti alle competenze regolatorie dell’ENAC. Ciò al fine di recepire correttamente la direttiva 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino aveva dato luogo all’avvio di una procedura di infrazione da parte dell’Unione europea. Il rendiconto finanziario 2018 evidenzia un avanzo di competenza pari ad euro 91.887.985. Il risultato, che migliora del 20,5 per cento quello dell’esercizio precedente (il 2017 registrava un avanzo pari ad euro 76.281.332), è ascrivibile esclusivamente alla metà degli anni '70 - caratterizzata da gestione corrente che chiude con un sistema avanzo pari ad euro 98.179.803 (+25,0 per cento rispetto all’importo di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmenteeuro 78.520.706 del 2017). La terza gestione in conto capitale continua a registrare un disavanzo (-euro 6.291.818) che risulta in deciso incremento rispetto all’esercizio precedente (-euro 2.239.374). Le partite di giro trovano esatta corrispondenza tra entrate ed uscite nell’importo di euro 59.235.193, in aumento del 30,5 per cento rispetto all’anno precedente. Le fonti delle entrate correnti nel 2018 sono le seguenti: - i trasferimenti correnti (statali e regionali) ammontano nel 2018 ad euro 26.548.680 (euro 28.657.197 nel 2017) pari al 14,4 per cento del totale delle entrate correnti; - le entrate proprie (comprensive delle entrate extratributarie e di quelle di natura tributaria, contributiva e perequativa) si attestano complessivamente ad euro 157.854.184 (euro 135.567.065 nel 2017) e rappresentano l’85,6 per cento del totale delle entrate correnti. Gli oneri per il personale, escluso il tfr, pari ad euro 56.401.202 risultano pressoché analoghi a quelli sostenuti nel 2017. Le disposizioni normative finalizzate al contenimento della spesa, come certificato dal Collegio dei revisori dei conti, sono state rispettate. Con riferimento all’acquisto di beni e servizi risulta che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta l’Ente per l’affidamento a terzi di propri servizi e forniture si è avvalso del MEPA (mercato elettronico della contrattazione provinciale Pubblica Amministrazione), mentre in numerosissimi casi ha operato autonomamente in quanto, secondo quanto dichiarato, le forniture o i servizi non risultavano presenti nella piattaforma Consip. Per quanto riguarda i residui attivi, il cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità dato complessivo (euro 222.464.414) risulta in aumento del 2,4 per cento rispetto al livello nazionale che 2017 (euro 217.308.099), l’Ente deve proseguire nell’attività tesa a verificare la permanenza dei presupposti giuridici necessari al mantenimento degli stessi nelle scritture contabili e nel bilancio e, dunque, a contenerne l’ammontare entro limiti fisiologici, al fine di evitare l’insorgere di patologie gestionali. Per quanto riguarda i residui passivi, pari ad euro 495.154.403 in lieve decremento dello 0,7 per cento sul dato del 2017 (euro 498.546.370), si concretizzainvita l’Ente ad operare al fine di ridimensionarne l’ingente importo. Da ultimo, soprattuttocome dato critico, si rileva nuovamente l’esistenza di consistenti partite creditorie e debitorie riferite ad esercizi piuttosto remoti. L’esame della situazione amministrativa evidenzia quanto segue: • la consistenza del fondo di cassa al termine del 2018 si attesta ad euro 565.069.971 (con un più ampio spazio aumento del 17,3 per cento sul dato del 2017 pari ad euro 481.730.269); • l'avanzo di amministrazione al termine dell’esercizio in materia esame risulta pari a euro 292.379.982 (in aumento del 45,8 per cento sul dato del 2017 pari ad euro 200.491.997). Il conto economico, al termine dell’esercizio in esame, presenta un avanzo di definizione euro 93.113.124 che risulta in forte incremento (+15,8 per cento) rispetto al 2017 (euro 80.411.751). Il risultato è ascrivibile interamente alla differenza tra valore e negoziazione costi della classificazione e produzione il cui saldo positivo è in netto aumento (+25,0 per cento) rispetto all’esercizio precedente. Il patrimonio netto, pari ad euro 422.938.691, registra un incremento del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura 28,2 per cento rispetto al dato del 19 novembre 2012; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 20102017 (euro 329.825.567).
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Conclusioni. Nel nostro Paese rinviare le SS.LL. ad una attenta lettura della scheda citata, le funzioni dirigenziali in indirizzo vorranno assumere assicurare la contrattazione collettiva massima diffusione a tutto il personale interessato. Distinti saluti. Avv. Xxxxxxxx Xxxx’Xxxxx Xxxxx Xxxxxx – Xxxxxxxx Xxxxxxx L’art. 4 del settore agricolo D.L. 34/2014 ha conosciuto introdotto rilevanti modifiche nella disciplina del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) che, come noto, ha assunto una evoluzione profonda segnata importanza fondamentale nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, in quanto è richiesto non solo per la partecipazione alla gara d’appalto, ma durante tutta la vita del contratto ed in specie per l’esecuzione dei pagamenti. L’estensione generalizzata dell’obbligo di acquisizione del D.U.R.C. o di verifica della regolarità contributiva per qualsiasi acquisto (riconducibile all’ambito applicativo del Codice dei Contratti) delle pubbliche amministrazioni, ha comportato tuttavia un ulteriore appesantimento nell’iter burocratico, particolarmente inviso alle imprese in fase di pagamento delle fatture, in considerazione dei tempi (trenta giorni) previsti dalla procedura per il suo rilascio. Per evitare ulteriori ritardi nei pagamenti, sempre più sanzionati, le pubbliche amministrazioni hanno dovuto tenere in debito conto la necessità di avere un D.U.R.C. in corso di validità al momento dell’emissione del mandato1, gestendo l’adempimento nella sempre più folta selva di verifiche, registrazioni e comunicazioni imposte agli uffici finanziari negli ultimi anni. Poco sollievo, per le imprese, ha dato l’introduzione della doverosità dell’acquisizione d’ufficio del D.U.R.C. da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loroparte delle pubbliche amministrazioni, potendosi individuarementre più incisive sono state le modifiche apportate dall’art. 31 D.L. 69/2013 che ha posto fine alla situazione paradossale di dover acquisire un documento diverso per ogni singola fase dell’appalto, al riguardoivi compreso il pagamento di ogni singola fattura, tre distinte fasie l’introduzione, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale l’art. 4 c. 14bis D.L. 70/2011, della possibilità per il contraente nei contratti inferiori a 20.000 di presentare, in luogo del D.U.R.C., una dichiarazione sostitutiva. L’art. 4 del D.L. 34/2014 ha, invece, dato una vera e nazionalepropria “spallata” all’impianto sin qui conosciuto del D.U.R.C., rinunciando, in favore della semplificazione, alla rigorosità dei controlli per la verifica di regolarità. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato disposizione, ed il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzatarelativo Decreto attuativo (D.M. 30/1/2015 pubblicato nella G.U. n. 125 del 1° giugno 2015), da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo lato “complicano” il quadro normativo affiancando al D.U.R.C. (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito sostituito o soppresso) un ruolo meramente marginale nuovo “Documento” che ne ha gli stessi effetti, salvo alcune eccezioni. Dall’altro, però, sanciscono (finalmente) l’unicità del D.U.R.C. (ottenuta attraverso il Sistema informatico) ed integrativoil suo rilascio in tempo reale, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale senza necessità di aspettare (a meno che si concretizzanon sia inviato un invito alla regolarizzazione o sussistano particolari impedimenti tecnici), soprattuttoi trenta giorni. Confermata quindi la validità di 120, già introdotta dal D.L. 69/2013. Qui di seguito saranno evidenziati alcuni aspetti della nuova disciplina, con un più ampio spazio in materia di definizione particolare riferimento agli enti locali committenti, come illustrati dal Ministero del lavoro e negoziazione della classificazione delle politiche sociali nella circolare n. 19/2015 e dagli Istituti previdenziali (circolari INPS n. 126 del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati 26/6/2015 e quadri dell’agricoltura INAIL n. 61 del 19 novembre 2012; - CCNL 25/6/2015) rinviando alle stesse per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010contenuti prettamente operativi della procedura.
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Samples: Decreto Ministeriale
Conclusioni. Nel nostro Paese La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ha natura giuridica di soggetto di diritto privato, ma è ricompresa nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT, ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e, ai fini del rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici, ha la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loroqualifica, potendosi individuaredi matrice comunitaria, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionaledi organismo di diritto pubblico. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema natura privatistica dell’Istituto porta a ritenere non applicabili allo stesso la disciplina sul lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165) e la normativa sugli enti pubblici di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provincialericerca (d.lgs. 25 novembre 2016, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmenten. 218). La terza - Ancorché la Fondazione non sia destinataria della normativa vincolistica sui limiti ai trattamenti economici dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, in considerazione della sua natura giuridica di ente di diritto privato disciplinato dal codice civile, è stata mantenuta la limitazione dei trattamenti economici previsti dalla normativa pubblicistica vigente. Con riferimento alla spesa per il personale va evidenziato che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativonel 2018 il costo complessivo del personale ha raggiunto 73,5 milioni, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattuttoai 67,2 del 2017, con un più ampio spazio incremento del 9,44 per cento in materia raffronto all’anno precedente. In particolare, crescono sia il numero delle unità di definizione personale a tempo indeterminato (+10,53 per cento) e negoziazione della classificazione e del salariodeterminato o con contratti di collaborazione (+ 5,43 per cento) sia la retribuzione media (+ 4,28 per cento). Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009Nel 2018 è stato avviato il nuovo Piano strategico (2018-2023), con scadenza il 31 dicembre 2012quale vengono individuati i quattro domini di ricerca strategici (robotica, nanomateriali, tecnologie per le scienze della vita (life tech) e scienze computazionali) in una visione interdisciplinare, allo scopo di fondere le differenti abilità e competenze e sviluppare scienze e tecnologie centrate sull’essere umano. Il Piano strategico, poi, in linea con le due missioni di IIT (ricerca d’avanguardia e trasferimento tecnologico al sistema produttivo e alla società), prevede una combinazione di ricerca e tecnologia nei settori della sostenibilità e ambiente, della sanità e dell’invecchiamento della società. Di rilievo, anche, l’attività svolta dall’Istituto per l’avvio della Fondazione Human Tecnopole. In particolare, nel 2018, sono proseguite le attività scientifiche iniziate nel corso del 2017, in particolare sono vigenti quelle legate all’avvio del laboratorio congiunto tra la Fondazione HT e il Politecnico di Milano, denominato Center for Analysis Decision and Society (CADS). L'avanzo economico, pari nel 2018 a 5.340.728 euro, registra un decremento di 2,1 milioni rispetto al 2017, da ricondurre all’incremento dei costi della produzione e, in Provincia particolare, quello per il personale. Il patrimonio netto, pari a 584.137.076, evidenzia una diminuzione in funzione degli utilizzi dei fondi vincolati a specifici progetti fra cui il progetto Human Technopole 2040, passando da 594,7 milioni nel 2016 a 584,1 milioni; La voce “immobilizzazioni” dello stato patrimoniale, pari a 185,3 milioni, aumenta di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013; - C.P.L. impiegati 9,2 milioni. L’incremento è da ricondurre principalmente alle immobilizzazioni immateriali (+2,5 milioni) e quadri agricoli del 23 marzo 2010alle immobilizzazioni finanziarie (+5,2 milioni).
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Conclusioni. Nel nostro Paese Sulla base di quanto sopra esposto e per quanto è stato portato a conoscenza del collegio sindacale ed è stato riscontrato dai controlli periodici svolti, si ritiene all’unanimità che non sussistano ragioni ostative all’approvazione da parte Vostra del progetto di bilancio per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017 così come è stato redatto e Vi è stato proposto dall’organo di amministrazione. Bari, 12.09.2018 Il Collegio Sindacale Dott. Xxxxxxx XXX Dott.ssa Xxxxxxx XXXXXX Xxxx. Xxxxxxxx XXXXXXXXXXX Sede in Xxxxx Xxxxxxxx (Z.I.) - 70123 Bari Capitale sociale euro 6.199.634,00 i.v. C.C.I.A.A. di Bari R.E.A. n. 456102 - Codice fiscale e Registro Imprese n.06010490727 L’articolo 6 del Decreto legislativo n. 175/2016 dispone, tra l’altro, che le società a controllo pubblico predispongano specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informino l'assemblea nell’ambito della relazione sul governo societario. Il concetto di “crisi aziendale” è correlato a situazioni di emergenza, dovute sia ad eventi gravi ed improvvisi, sia ad eventi latenti che si concretizzano, creando allarme tra dipendenti, fornitori e clienti, instabilità nell'organizzazione e, più in generale, nell’azienda nel suo complesso. In ragione di quanto precede, la contrattazione collettiva del settore agricolo norma citata ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loroobbligato le società a controllo pubblico a porre in essere strumenti e processi volti a monitorare nel continuo il grado di “salute” delle stesse, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - attraverso indicatori di earlywarning che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema consentano di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionaleintercettare tempestivamente, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere possibilmente in via preventiva, stati di integrare le tutele economiche crisi e normative, uguali permettano all’Organo amministrativo di porre in essere i correttivi necessari per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta il ritorno alla normalità della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012gestione. In data 31 gennaio 2017 l’assemblea straordinaria della società ha modificato lo statuto sociale recependo, tra l’altro, tutte le disposizioni relative al programma di valutazione del rischio di crisi aziendale, il tutto ai sensi rispettivamente degli artt. 19 e 6 del citato d.lgs.; Pertanto la società nel corso del 2018 ha in corso il monitoraggio di tutte le problematiche di tipo economico – patrimoniale, nonché del concretizzarsi di rischi insiti nell’organizzazione e nell’operatività che caratterizza l’azienda. In ordine a questi ultimi, di particolare gravità sono vigenti gli eventi “sentinella”, ovvero quelli che, secondo il modello di Reason, si hanno quando difetti nelle singole componenti del sistema organizzativo, che singolarmente presi non sono gravi, per effetto del loro allineamento in Provincia di Bologna un traiettoria, danno origine ad eventi gravi ed improvvisi. Pertanto questo documento, tarato sui dati del 2017 in formato sintetico riporta tutti i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli dati e gli indici meglio commentati in altri capitoli del 18 gennaio 2013; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010bilancio.
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Samples: Bilancio Di Esercizio
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 20124 giugno 2008, con scadenza il 31 dicembre 2011; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013luglio 2008, con scadenza al 31 dicembre 2011; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010. Il 22 gennaio 2009, a Palazzo Chigi, è stato sottoscritto dal Governo e dalle Parti sociali di tutti i settori produttivi l’Accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali, accordo che la C.G.I.L. non ha sottoscritto. L’Accordo fissa solamente i principi generali per la riforma degli assetti contrattuali, delegando ad ulteriori accordi di settore “di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione ai principi“ ivi contenuti. Si pubblica un ampio stralcio della stessa intesa che di fatto supera l’intesa del 1993, il c.d. Lodo Ciampi. “Il Governo e le parti sociali firmatarie del presente accordo, con l’obiettivo dello sviluppo economico e della crescita occupazionale fondata sull’aumento della produttività, l’efficiente dinamica retributiva e il miglioramento di prodotti e servizi resi dalle pubbliche amministrazioni, convengono realizzare - con carattere sperimentale e per la durata di quattro anni - un accordo sulle regole e le procedure della negoziazione e della gestione della contrattazione collettiva, in sostituzione del regime vigente. Le parti fanno espresso rinvio agli accordi interconfederali, sottoscritti al fine di definire specifiche modalità, criteri, tempi e condizioni con cui dare attuazione a tali principi, per un modello contrattuale nel settore pubblico e privato: - l’assetto della contrattazione collettiva è confermato su due livelli: il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e la contrattazione di secondo livello come definita dalle specifiche intese; - il contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria: avrà durata triennale tanto per la parte economica che normativa; avrà funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del settore; per la dinamica degli effetti economici si individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio - in sostituzione del tasso di inflazione programmata - un nuovo indice previsionale costruito sulla base dell’IPCA (indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l’Italia), depurato dalla dinamica dei prezzi dei beni energetici importati; si procederà alla verifica circa eventuali scostamenti tra l’inflazione prevista e quella reale effettivamente osservata, considerando i due indici sempre al netto dei prodotti energetici importati; la veirifca circa la significatività degli eventuali scostamenti registratisi sarà effettuata in sede paritetica a lilvello interconfederale, sede che opera con finalità di monitoraggio, analisi e raccordo sistematico della funzionalità del nuovo accordo; il recupero degli eventuali scostamenti sarà effettuato entro la vigenza di ciascun contratto nazionale; il nuovo indice previsionale sarà applicato ad un valore retributivo individuato dalle specifiche intese; - per il secondo livello di contrattazione, come definito dalle specifiche intese, parimenti a vigenza triennale, le parti confermano la necessità che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello che collega incentivi economici al raggiungimento di obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza, efficacia ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività nonché ai risultati legati all’andamento economico delle imrpese, concrodati fra le parti. Le parti confermano che obiettivo dell’intesa è il rilancio della crescita economica, lo sviluppo occupazionale e l’aumento della produttività, anche attraverso il rafforzamento dell’indicazione condivisa da Governo, imprese e sindacati per una politica di riduzione della pressione fiscale sul lavoro e sulle imprese, nell’ambito degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica.” Per quanto riguarda la contrattazione inerenti gli operai agricoli in data 22 settembre 2009 è stato siglato ( anche dalla Flai CGIL il protocollo nazionale d’intesa relativo alla contrattazione collettiva del settore sostanzialmente confermativo degli assetti previsti dal vigente CCNL. Come noto (cfr. circ. conf. n. 13821 del 19/09/2011), sulla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 16.09.2011 è stata pubblicata la legge 14 settembre 2011, n. 148 che ha convertito, con modifiche, il decreto legge n. 138/2011, recante “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”. Si tratta della cosiddetta Manovra di Ferragosto (o Manovra bis), con la quale sono state adottate ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria, dopo quelle adottate con la cosiddetta Manovra di luglio (d.l. 6.07.2011, n.98 convertito in legge 15.07.2011, n.111). Si forniscono qui di seguito alcune prime indicazioni sulle misure che attengono alle materie del lavoro e della previdenza, con riserva di tornare sui singoli argomenti anche alla luce dei chiarimenti che saranno forniti dalle Amministrazioni competenti. La norma interviene in modo incisivo e diretto sull’efficacia e sui contenuti della contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale, sino ad oggi definiti quasi esclusivamente nell’ambito dell’autonomia negoziale delle Parti contrattuali. In particolare il provvedimento legislativo in commento prevede che i contratti collettivi di lavoro aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni di lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali aziendali, possono contenere specifiche intese per la maggiore occupazione, la qualità dei rapporti di lavoro, l’adozione di forme di partecipazione dei lavoratori, l’emersione del lavoro irregolare, gli incrementi di competitività e di salario, la gestione delle crisi aziendali ed occupazionali, gli investimenti e l’avvio di nuove attività. Per realizzare tali finalità, le citate intese possono regolare le materie inerenti l’organizzazione del lavoro e della produzione, con riferimento a:
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Samples: Vademecum
Conclusioni. Nel Il percorso dei mutamenti delineati in questo intervento, a partire da quelli introdotti a partire negli anni ottanta con l’introduzione dei processi di automazione, per giungere all’analisi della fabbrica integrata, ci ha portati a disegnare una sorta di mappa del sistema di organizzazione del tempo di lavoro. Quello che, a nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto giudizio, emerge e`, rimanendo ovviamente immutato il quadro normativo, una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da tendenza verso un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito orari di generalizzare lavoro alquanto diverso rispetto a quello introdotto con i livelli processi di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzateautomazione. La seconda - conclusione forse un po’ paradossale che va dalla metà ci sentiamo di trarre e` che l’organizzazione del tempo di lavoro nel futuro modello di fabbrica integrata, sara` meno imperniata sulla flessibilita` degli anni '70 orari, sulla diversificazione degli stessi e di piu` sulla ottimizzazione del tempo di lavoro effettivo, sulla eliminazione degli sprechi, in un quadro di maggiore partecipazione dei lavoratori e delle loro organizzazioni. Infatti in una prospettiva teorica di orientamento alla metà degli anni '90 - caratterizzataqualita` e` il sistema nel suo complesso e, da in particolare, il rapporto di lavoro che dovranno adattarsi a delle logiche di flessibilita` e non unicamente, come accaduto in un sistema centralizzatorecente passato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col il solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi orario di lavoro. AA.VV. 1985), Orario di lavoro e nuove tecnologie, ricerca a cura della Fondazione Seveso. AA.VV. (1993), Orari di lavoro come strategia, Milano, Angeli. Xxxxxx (1986), Tempo di lavoro e occupazione, in LS, 1, p. 3. Xxxxxx (1992), Flessibile e atipico: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura cambia il modello del 19 novembre 2012; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009lavoro, con scadenza il 31 dicembre 2012in Il Progetto, 67-68, p. 75. In particolare sono vigenti Xxxxxxxxx (1990), Flessibile costa meno, in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010NRS, 17-18, p. 29.
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Samples: Publication Agreement
Conclusioni. Nel nostro Paese Nella parte conclusiva della sua ricostruzione dei fatti, il Sindaco prospetta una situazione di emergenza per ATF e per il Comune. Una situazione alla quale si dovrebbe porre rimedio attraverso il Piano Xxxxx XX. Tutta la contrattazione collettiva sua argomentazione regge però su un passaggio chiave. Egli scrive infatti: “Il mantenimento dei minimi garantiti, anche se rimodulati nelle integrazioni dei contratti con il patto di recuperare la differenza tra bottiglie pagate e bottiglie vendute (Delta) è stato stabilito tra le Parti per avere una gestione più tranquilla per l’esecuzione del settore agricolo Concordato Preventivo e per evitare ad ATF assenza di fondi di finanziamento. E’ stato un vantaggio per ATF, tenendo presente che Sangemini dopo il grave problema commerciale del settembre 2002, non ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionalepiù voluto mantenere fissi in contratto i minimi garantiti se non attraverso il recupero del Delta dal 2010 ed anni seguenti”. La prima - In questa formulazione si accavallano un insieme di problemi in maniera decisamente confusa. Cerchiamo di dipanare la matassa:
1. E’ vero che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema Sangemini non ha voluto mantenere fisso il (canone) minimo garantito di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare 70.000.000
2. Non è però vero che i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzateminimi garantiti siano scomparsi. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente)L’art. La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta 5 della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità Prima Integrazione fissa infatti dei nuovi “minimi garantiti abbassati” rispetto al livello nazionale precedente. Questi nuovi minimi sono:
3. La Seconda Integrazione li specifica poi fino al 2011 secondo lo schema che abbiamo già riportato a pag. 15.
4. Per non applicare quei canoni minimi garantiti si concretizzasarebbe dovuto dimostrare “anno per anno”, soprattuttocon una specifica relazione tecnica, che la quantità di acqua “estraibile” fosse inferiore al minimo garantito. Ma per l’unico anno in cui si dispone di questo documento, il valore dell’acqua estraibile non solo non è inferiore, ma coincidente, con un più ampio spazio margine di scostamento in materia aumento.
5. Oltre al primo ∆totale non esistono pertanto ∆ aggiuntivi.
6. Nella sua ricostruzione dei fatti il Sindaco passa però con grande noncuranza ad attribuire ad ATF un debito di definizione euro 3.251.146 per un presunto ∆6 e negoziazione della classificazione ∆7 relativi al 2006 e 2007. (pag. 45) giuridicamente giustificabile. Sangemini ha infatti corrisposto l’esatto ammontare del salariocanone dovuto secondo i contratti, e nei rapporti tra le parti non possono esistere “patti” che non si siano formati in maniera contrattuale. Alla data odiernaPertanto il debito in questione dovrebbe essere considerato inesistente. Per cui il debito REALE DI ATF PUO’ ESSERE CALCOLATO IN euro 19.389.818 I crediti accumulati da ATF, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi nei confronti di lavoroSangemini ammontano però, secondo il Sindaco (pag. 49) ad euro 11.188.210 Il quadro generale è così quanto mai chiaro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati non c’è alcun bisogno da parte del Comune e quadri dell’agricoltura di ATF di rinegoziare le condizioni del 19 novembre 2012; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura rapporto con Sangemini. C’è semmai solo bisogno di far applicare gli accordi in vigore in tutta la loro estensione. Sulla base dei rapporti in vigore, così come indicati nei due prospetti a pagg. 22/23, ATF è in grado
a. di portare a rapida conclusione positiva il Concordato Preventivo;
b. di corrispondere al Comune il Canone stabilito dal contratto dei servizi;
c. di far fronte ad eventuali imprevisti relativi alla liquidazione;
d. di impostare con Sangemini un programma di rilancio del 26 gennaio 2009marchio Fiuggi, nel quale investire una parte delle risorse eccedenti rispetto ai fabbisogni immediati. Sangemini non dovrebbe opporsi ad un pacifico rispetto degli accordi in vigore, appunto perché il rapporto tra le parti. Non va infatti dimenticato quanto abbiamo scritto sopra: Sangemini paga l’acqua a bottiglia un importo il cui ammontare è fermo dal 2002, e anche se dovesse sopravvenire un adeguamento secondo le linee indicate nei due prospetti sopra riportati, godrebbe comunque di un margine differenziale rispetto alle condizioni di mercato, che bilanciano ampiamente lo scostamento tra minimi garantiti e quantità effettivamente commerciate. Non solo. Va tenuto presente che tra il momento immediatamente antecedente la stipula del contratto originario ed oggi la forza lavoro occupata nel ramo di azienda oggetto dell’affitto è passata da 138 a 48 unità, cosicché il costo di ogni lavoratore, che prima doveva essere spalmato su 266.000 bottiglie annue, ora viene invece spalmato su 875.000 bottiglie annue, con scadenza una riduzione di quasi il 31 dicembre 201270%. In particolare sono vigenti E’ evidente che nel caso in Provincia cui Sangemini dovesse appiattirsi sulle posizioni prospettate nel Piano Xxxxx XX, il Comune non avrebbe altra scelta oltre a quella di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli procedere ad un contenzioso legale, per veder rispettate le clausole contrattuali e per garantire così la tutela del 18 gennaio 2013; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010principale bene comune di cui la collettività di Fiuggi può godere.
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Samples: Not Applicable
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionaleNazionale 1998-2000. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema Alcune di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli esse aveva- no anche emanato specifiche leggi in mate- ria di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzatedella salute contro i danni deri- vanti dal fumo. La seconda - A queste dieci regioni va aggiunta sicuramente, dalla fine del 2004, il Piemonte, che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, ha visto l'approvazione del Piano Regionale Anti-Tabacco (PRAT) e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo della Commissione Regionale Anti-tabacco nell'ambito delle indicazioni programmati- che per la promozione della salute nella regione (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmentevedi cap. II). La terza programmazione regionale trova, per- tanto, nuovo slancio attraverso la definizio- ne di specifici programmi di intervento, dif- ferenziati sulla base delle caratteristiche ter- ritoriali del “fenomeno fumo” e delle priorità individuate a livello locale; ciò ha consentito di dare un carattere maggiormente organico alle iniziative di contrasto al fumo, attuate in passato in maniera sporadica e spesso senza prevedere attività di valutazione. Elementi comuni alle diverse programma- zioni regionali sono: - che va dalla metà l’adeguamento normativo; - l’attività di formazione degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale operatori con particolare attenzione al coinvolgimento dei medici di medicina generale; - l’attività di informazione ed integrativoeducazione alla salute, bensì pari dignità rispetto al anche attraverso campagne di comunicazione a livello nazionale che si concretizzaregionale; - l’attivazione di specifici centri per la pre- venzione delle patologie correlate e la disas- suefazione (Centri Antifumo). Fra gli obiettivi prioritari, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione oltre alla cessazione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odiernaalla prevenzione, risultano vigenti molto importanti, in tutti i seguenti contratti collettivi programmi regionali, l’attenzione ad una “sanità libera dal fumo” e a “luoghi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012lavoro liberi dal fumo”. In particolare la Toscana si è mossa su questi due fronti con un “Progetto uffici Pubblica Amministrazione senza fumo” e con lo sviluppo della Rete degli Ospedali che promuovono Salute. La Regione Xxxxxx Xxxxxxx, fra tutte, riveste un ruolo di primo piano nella lotta al tabagi- smo a livello nazionale ed europeo. Essa è capofila su questo specifico tema nell’ambito del coordinamento interregionale che fa capo alla Conferenza delle Regioni, ed è punto di coordinamento nazionale della Consulta Italiana sul Tabagismo, organismo che funge da raccordo tra più di cento tra Enti, Associazioni e Società Scientifiche impegnate a costituire un fronte comune nella lotta al fumo di tabacco. Tutte le Regioni si sono vigenti comunque dotate di organi di coordinamento a livello regionale e di gruppi di studio. L’Abruzzo e la Lombardia hanno puntato su un decentramento sistema- tico attraverso la costituzione di unità o nuclei operativi dedicati a livello di ogni ASL. Interessante da questo punto di vista la propo- sta dell’Emilia che prevede in ogni Provincia, per iniziativa delle Aziende Sanitarie Locali, la costituzione di “Gruppi di progetto ‘Provincia senza fumo’”, in cui sono coordinati soggetti di Bologna diversa provenienza (MMG, Operatori Sanitari, Scuola, Aziende etc…). Particolare attenzione è posta dalla Regione Veneto al pro- blema del fumo passivo e, insieme alla Toscana, allo sviluppo di indagini epidemiolo- giche e di sistemi di sorveglianza complessi. Una ulteriore spinta allo studio degli stili di vita e alla promozione della salute, compresa la prevenzione dal fumo di sigaretta, verrà dalla recente costituzione (27 ottobre 2004) del Centro Nazionale per la prevenzione ed il con- trollo delle malattie (CCM) presso il Ministero della Salute. Il Centro, istituito dalla Legge 238/04, prevede fra i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli suoi obiettivi il migliora- mento dell’informazione e delle conoscenze per promuovere la salute pubblica e i sistemi sanitari e l’azione sui fattori sanitari determi- nanti (attraverso vaste azioni di promozione della salute accompagnate da misure e da stru- menti specifici di riduzione e di eliminazione dei rischi, con particolare attenzione ai fattori chiave collegati al tipo di vita, alla situazione socioeconomica e all’ambiente, quali il consu- mo di tabacco, di alcol, la tossicodipendenza, la nutrizione e lo stress). L’ambizione del 18 gennaio 2013Centro è quella di divenire l’omologo dei CDC americani, strutturandosi “in un network di punti operativi con propria identità e specificità; - C.P.L. impiegati con un costante collegamento ai network internazionali; secondo linee progettuali approvate dai Comitato strategi- co e quadri agricoli del 23 marzo 2010assistita da sottocomitati scientifici” (si veda il sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx/xxx/xxx.xxx).
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Samples: Research Report
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti per il settore agricolo tradizionale i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 201022 ottobre 2014, che scade il 31 dicembre 2017, in corso di rinnovo; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 201223 febbraio 2017, in scadenza al 31/12/2019; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 201219 ottobre 2017. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 20137 giugno 2017; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 201018 giugno 2014, in scadenza il 31 dicembre 2017, in corso di rinnovo.
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Samples: Vademecum
Conclusioni. Nel nostro Paese In pratica, occorre distinguere gli immobili ad uso abitativo secondo la contrattazione collettiva corrispondente destinazione urbanistica e catastale – che implicano il godimento diretto da parte del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loroconsumatore finale – dagli immobili che, potendosi individuareinvece, al riguardovengono utilizzati per l’esercizio dell’impresa avente ad oggetto l’attività agrituristica, tre distinte fasiper i quali la funzione abitativa dell’immobile, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale costituendo mezzo di attuazione della prestazione di servizio concernente l’ospitalità e nazionalela ricettività alloggiativa della clientela, è direttamente strumentale allo svolgimento dell’attività economica assoggettata ad IVA. La prima - In definitiva, dato che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta questi ultimi non può escludersi l’applicazione della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio disciplina generale in materia di definizione detrazione prevista dall’art.19 del D.P.R. n. 633/1972, fondata sul principio di inerenza, i giudici di legittimità hanno concluso affermando che l’IVA assolta sulla costruzione e negoziazione sulla ristrutturazione degli immobili utilizzati nell’ambito dell’attività agrituristica è detraibile. Il tema della classificazione detraibilità dell’IVA sostenuta sulle spese di acquisto, di ristrutturazione e del salario. Alla data odiernadi manutenzione delle unità abitative utilizzate nell’ambito di un’attività turistico- alberghiera è stato anche affrontato dall’Amministrazione finanziaria in termini sostanzialmente coincidenti con la posizione della giurisprudenza di legittimità (Risoluzione dell’Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx 00 febbraio 2012, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010n.18).
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Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra lorobiennio 1993-1994, potendosi individuarea seguito di studi approfonditi promossi dal Ministro pro-tempore della funzione pubblica prof. Xxxxxx Xxxxxxx, al riguardo, emersero tre distinte fasiconsiderazioni ancora oggi di grande attualità:
1. Le funzioni della P.A. raramente presentano caratteri di stabilità e continuità nel tempo, mentre spesso hanno dimensioni mutevoli, attraverso fasi di emersione, di espansione e di recessione, fino all’eventuale soppressione;
2. I mutevoli flussi delle funzioni pubbliche dovrebbero – secondo logiche di razionalità organizzativa ed economica – riflettersi sugli apparati, essendo questi strumentali rispetto alle funzioni, ma ciò quasi mai avviene, come per esempio in Italia. Le conclusioni a cui giunse il Xxxx. Xxxxxxx furono quelle di constatare l’esigenza di prevedere, nel nostro sistema amministrativo, procedure e meccanismi che consentissero la realizzazione di un effettivo raccordo tra andamento delle funzioni e sistema organizzativo vivente. A distanza di circa vent’anni dalle citate affermazioni del Xxxx. Xxxxxxx, ancora molto c’è da migliorare, soprattutto in materia di individuazione degli strumenti idonei per prevenire gli abusi ed il cattivo ed erroneo uso delle forme flessibili all’interno della nostra pubblica amministrazione, che porta inevitabilmente ad alimentare il fenomeno del precariato ed alla necessaria conseguenza di stabilizzazione che, il più delle volte, va contro l’esigenza di salvaguardare il merito e le professionalità. Il medesimo Xxxx. Xxxxxxx, quando si parlava di pubblica amministrazione, usava spesso ribadire che le funzioni rappresentano il punto di partenza per ogni tipo di discorso a proposito di modelli organizzativi e di utilizzo ottimale del personale nel settore pubblico. L’analisi sugli effettivi fabbisogni delle risorse nella P.A. per assicurare la piena ed efficace erogazione dei servizi alla collettività deve essere strettamente legata alla conoscenza dei compiti e delle funzione legati alla macro organizzazione che un soggetto pubblico è chiamato a svolgere. Pertanto, nella predetta analisi la scelta dello strumento di forma di lavoro più idoneo in relazione agli obiettivi che ci si propone di raggiungere è di estrema importanza. La scelta di prorogare un rapporto di lavoro a tempo determinato non può essere solo legata alla impossibilità di avviare le assunzioni di personale a tempo indeterminato aggirando così il blocco delle assunzioni, ovvero alla decisione di non esternalizzare un servizio o di non utilizzare una diversa forma flessibile di impiego più idonea o funzionale rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere. Una comprovata esigenza straordinaria e temporanea per assicurare un servizio o realizzare un progetto di ricerca deve poter concludersi con il raggiungimento dell’obiettivo legato a quella determinata e specifica esigenza. Il personale a cui viene prorogato da anni il rapporto di lavoro a tempo determinato può essere legittimato a partecipare ad una procedura selettiva nel rispetto dei principi generali in materia di accesso alla P.A., con riferimento particolare riguardo ai principi ed alle modalità dettate dal medesimo comma 401 dell’articolo 1 della legge n. 228/2012 e, quindi, concludersi con l’instaurazione di un rapporto a tempo indeterminato con il medesimo dipendente. - La verifica e l’analisi puntuale sui fabbisogni di personale che dovrebbe dimostrare che quell’esigenza che ha portato l’amministrazione ad assumere il personale con contratto a tempo determinato attualmente è da ritenersi una necessità permanente legata alle funzioni ordinarie ed istituzionali dell’Ente, tale da richiedere l’instaurarsi un rapporto a tempo indeterminato mediante la copertura di un posto di organico; - La verifica circa il rispetto di tutti i vincoli sia di spesa o giuridici, previsti dalla vigente normativa finanziaria; - L’avvio di una procedura selettiva nel rispetto della disciplina sul reclutamento di personale nella P.A.. Nell’ultimo decennio purtroppo nel settore pubblico, tutto ciò è avvenuto solo in parte, tenuto conto che il Governo è più volte intervenuto nell’ultimo periodo, sia in via legislativa e sia in via amministrativa, per arginare e fronteggiare i molteplici abusi. Ciò ha in gran parte contribuito a prevenire e a limitare l’uso non corretto dei rapporti tra livello provinciale e nazionalea tempo determinato. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema Infatti, nel triennio 2008/2010 si è potuto registrare una netta ed evidente riduzione del 13,87 % dei rapporti di contrattazione agricola fortemente decentrato lavoro a tempo determinato nel settore pubblico, il cui fulcro era rappresentato ammontare complessivo è passato da 105.183 unità nell’anno 2008 a 90.582 nell’anno 2010 (18). Tale risultato è stato reso possibile non solo dall’introduzione di vincoli giuridici e di spesa, ivi inclusi la previsione in materia di responsabilità nei confronto dei dirigenti responsabili di irregolarità nell’utilizzo del lavoro flessibile, ma anche grazie al continuo monitoraggio e controllo sull’uso di tali forme di lavoro che il Dipartimento della funzione pubblica svolge da alcuni anni nel settore pubblico, secondo quanto previsto dal livello provincialemedesimo art. 36, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzatecomma 3 del d.lgs. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo n. 165/2001 (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente19). La terza - conoscenza del fenomeno attraverso l’acquisizione dei dati necessari, permette di programmare in modo più efficace gli interventi da effettuare e raggiungere i risultati sperati. Ma la semplice normativa “salva precari”, costituita dal comma 400 dell’articolo 1 della legge di stabilità 2013, da sola non sarebbe stata sufficiente ad affrontare il problema del precariato nella P.A. che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattuttoha richiesto, con l’inserimento del successivo comma 401, un intervento più ampio spazio organico, generale e complessivo sul lavoro flessibile, utilizzando però gli ordinari strumenti in grado di valorizzare concretamente le professionalità e il merito. Il nuovo sistema di reclutamento rappresenta un primo passo importante per affrontare il problema dei precari nella P.A., al quale dovranno seguire l’applicazione di nuovi criteri e regole nei procedimenti di selezione pubblici nonché, è inutile dirlo, da una nuova programmazione delle assunzioni di personale nel settore pubblico che non potrà comunque prescindere dalla preventiva ricognizione delle risorse finanziarie a disposizione.
(1) Guy Standing: Precari, la nuova classe esplosiva. pag 33 edito il Mulino –anno 2012.
(2) Sulla base dei dati relativi al Conto Annuale – anni 2007/2011 i comparti che nell’anno 2011 vantano un maggior numero delle tipologie dei contratti a tempo determinato e di formazione lavoro sono quelli del Servizio Sanitario Nazionale (anno 2011: 29.583 unità) e Regioni-Autonomie Locali (anno 2011: 30.370 unità), che però hanno subito una rilevante contrazione nel citato periodo rispettivamente del 17,6% e 33,4%.
(3) Il documento concernente il Conto Annuale del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato -, concernente il periodo 2007/2011, aggiornato al 4 gennaio 2013, a pag. 25, ricomprende nei rapporti di lavoro flessibile i contratti a tempo determinato, i contratti di formazione e lavoro, la somministrazione di lavoro a tempo determinato e i lavori socialmente utili. Nel predetto documento sono analizzati gli andamenti, nel periodo 2007/2011, dei rapporti di lavoro flessibile, caratterizzati dall’instaurarsi di un rapporto di dipendenza con la pubblica amministrazione, cioè i contratti a tempo determinato e quelli di formazione e lavoro in cui si instaura un rapporto di lavoro tra la pubblica amministrazione e la persona titolare, e la somministrazione di lavoro a tempo determinato e i lavori socialmente utili nei quali è assente il citato rapporto di lavoro e ai quali sono applicabili una specifica disciplina legislativa. Nel periodo 2011/2007 i contratti lavoro a tempo determinato e quelli di formazione lavoro nella pubblica amministrazione hanno registrato una riduzione percentuale del 26,6% ( 117.767 unità nel 2007 a 86.467 unità nel 2011), mentre anche la somministrazione di lavoro a tempo determinato e i lavori socialmente utili, nel predetto periodo, hanno registrato rispettivamente una flessione del 19% e del 28%.
(4) L’articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito nella legge n. n. 135/2012, disciplina battezzata di spending review ha previsto l’avvio di un processo di riorganizzazione diretta a ridurre la spesa delle strutture dirigenziali e gli organi delle amministrazioni pubbliche. Gli elementi che caratterizzano tale disciplina riguardano: a) il taglio delle dotazioni organiche relative agli uffici dirigenziali di livello dirigenziale generale e non generale e la riduzione della spesa relativa ai posti di organico concernenti il personale non dirigenziale, con alcune deroghe; b) le amministrazioni destinatarie della predetta disciplina e quelle escluse da tale normativa; c) gli obblighi, le procedure, le modalità e i tempi per attuare la predetta normativa e le conseguenti sanzioni sul piano dell’esercizio delle facoltà assunzionali; d) le procedure e gli adempimenti che le amministrazioni interessate devono seguire e rispettare nel caso in cui si dovesse verificare una situazione di soprannumero di unità di personale all’esito delle riduzioni degli organici di cui alle precedenti lett. a) e b); e) la modifica della disciplina in materia di definizione relazioni sindacali nella procedura di approvazione delle dotazioni organiche e negoziazione di organizzazione degli uffici; f) le risultanze, in termini di riduzione della classificazione spesa e di miglioramento dei saldi di bilancio, a seguito della riduzione degli organici e degli uffici dirigenziali in attuazione dei criteri fissati dalla medesima disciplina.
(5) Si tratta della c.d. riforma Fornero approvata dalla legge n.92/2012 e recentemente modificata dall’articolo 7 del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi recente decreto legge n. 76 del 28 giugno 2013.
(6) Corte dei conti- Sezioni riunite in sede di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati controllo – Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e quadri dell’agricoltura del 19 novembre sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre – settembre – dicembre 2012; - CCNL pag.35.
(7) Il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 è stato modificato dalle seguenti disposizioni: la legge 6 agosto 2008, n. 133 (Disposizioni urgenti per i dirigenti dell’agricoltura lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria ); dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del 26 gennaio 2009Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale); legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato); Sentenza n. 214/2009 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4-bis introdotto dall’articolo 21, comma 1-bis, del decreto –legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con scadenza modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133); decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (prime disposizioni urgenti per l’economia); legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012); legge 4 aprile 2012, n. 35 (disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo); legge 28 giugno 2012, n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita); legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del decreto legge 22 giugno2012, n. 83 ( misure urgenti per la crescita del Paese).
(8) L’Atto di indirizzo quadro per la disciplina di alcuni istituti riguardanti il 31 dicembre contratto di lavoro a tempo determinato del Ministro della Pubblica Amministrazione e L’innovazione, emanato ai sensi dell’articolo 1, commi 7 e 8 della legge 28 giugno 2012, n. 92, prevede la non applicabilità nel settore pubblico del contratto di lavoro acasuale.
(9) In merito al contratto di lavoro a tempo determinato cd “acasuale”, il recente decreto legge del 28 giugno 2013, n. 76, tenendo conto dell’attuale congiuntura, ha apportato alla legge n. 92/2012 rilevanti modifiche, mediante l’eliminazione dei vincoli previsti per tale forma contrattuale utilizzata nel settore privato. In particolare sono vigenti in Provincia Infatti, per incentivare l’occupazione il legislatore ha previsto che l’apposizione di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli un termine alla durata del 18 contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, nell’ipotesi di primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a dodici mesi, concluso tra il lavoratore e il datore di lavoro per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione e può essere soggetto a proroga.
(10) Dipartimento della funzione pubblica, pareri UPPA n. 1106 del 9 gennaio 2013; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli 0000 x XXXXX. XX x. 00000 del 23 marzo 201028 settembre 2012.
(11) Dipartimento della funzione pubblica, parere UPPA n. 49/08 del 17/7/2008.
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Samples: Proroga Dei Contratti Di Lavoro a Tempo Determinato
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema natura giuridica di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provincialesoggetto di diritto privato, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzatenon è riconducibile ad alcuna delle categorie, relative alle Pubbliche amministrazioni, indicate dall’art. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata1, da un sistema centralizzatocomma 2 del d.lgs. 30 marzo 2001, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionalen. 165, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normativedal 2005 è ricompresa nell’elenco predisposto annualmente dall’ISTAT, uguali per tuttiai sensi della legge 31 dicembre 2009, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta n. 196 e, ai fini del rispetto della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio normativa vigente in materia di contratti pubblici, ha la qualifica, di matrice comunitaria, di organismo di diritto pubblico. Ancorché non sia destinataria della normativa vincolistica sui limiti ai trattamenti economici dei rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni, in considerazione della sua natura giuridica di ente di diritto privato disciplinato dal codice civile, è stata mantenuta, ad oggi, la limitazione dei trattamenti economici previsti dalla normativa pubblicistica vigente. Nel 2017 si è concluso il piano strategico 2015/2017, denominato "Translating evolution into technology", articolato in undici programmi di ricerca ricondotti a tre settori: Technology programs, Core programs, Interdisciplinary programs. Di rilievo l’attività svolta dall’Istituto per l’avvio della Fondazione Human Technople. Come è noto, infatti, all’attività istituzionale prevista dalla norma istitutiva di IIT, con la quale è stata assegnata all’Istituto la missione di promuovere e sviluppare la crescita tecnologica del Paese e l'alta formazione tecnologica, strumentali al progresso del sistema produttivo nazionale, si è affiancato il compito, affidato dall'art. 5 del d.l. n. 185 del 2015, di predisporre un progetto scientifico e di ricerca da realizzarsi nel sito dove si era svolto l’evento Expo 2015, di proprietà di Arexpo s.p.a.. Predisposto nel 2016, il progetto – ha visto nell’esercizio sul quale si riferisce - la definizione da parte della Fondazione del masterplan di HT, nel quali sono stati individuati gli aspetti logistici e negoziazione della classificazione le attività da porre in essere per i necessari interventi; è stata inoltre avviata la procedura per la selezione del Direttore, con la pubblicazione del relativo bando, e del salariopersonale amministrativo e scientifico. Alla data odiernaPer le selezioni sono state seguite le procedure di valutazione dell’IIT. Per quanto attiene alle attività scientifiche, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi è stato avviato il laboratorio congiunto tra Fondazione IIT e Politecnico di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010Milano. Con riguardo agli aspetti logistici, è stato sottoscritto un contratto di comodato gratuito con la Regione Lombardia per l’uso di alcuni spazi di un immobile regionale (“Pirellone”), dal quale consegue il pagamento forfettario delle spese condominiali. Nel mese di agosto 2017 è stato raggiunto un accordo tra l’IIT, sempre per conto della Fondazione HT, istituita con l’art. 1, comma 116 della legge n. 232 del 2016 (legge di stabilità 2017) e assoggetta al controllo di questa Corte, ai sensi dell’art. 9, comma 3 del d.P.C.M. 27 febbraio 2018, n. 28, e Arexpo Spa, proprietaria dell’area, per la realizzazione nel sito espositivo di Expò 2015 del Progetto Scientifico e di Ricerca HT. Infine, a dicembre 2017 è stato sottoscritto con Arexpo Spa un contratto di comodato gratuito che prevede il rimborso delle spese avente ad avente ad oggetto gli spazi di Palazzo Italia, sede del primo nucleo dello staff di HT. L'avanzo economico, pari a 7.466.258 euro, mostra un decremento di 2,5 milioni rispetto al 2016, da ricondurre, in particolare, alla decrescita del valore della produzione, in special modo alla voce “quota contributi in conto capitale”. Il patrimonio netto, pari a 594.734.173, è cresciuto in ragione in particolare dell’incremento della voce “conti fruttiferi presso la Tesoreria generale dello Stato”, da ricondurre nella massima parte al trasferimento nel bilancio dell’Istituto delle risorse assegnate per l’avvio del progetto Human Technopole, passando da 509,5 milioni nel 2016 a 594,7 milioni; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009La voce “immobilizzazioni” dello stato patrimoniale, con scadenza il 31 dicembre 2012pari a 176,1 milioni, diminuisce di circa 3,4 milioni. In particolare Il decremento è da ricondurre principalmente alle immobilizzazioni materiali (-8,9 milioni) mentre sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010aumentate le immobilizzazioni finanziarie (+5,4 milioni).
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Conclusioni. Nel nostro Il Municipio è fermamente convinto che il progetto rappresenti un’opportunità estremamente interessante e un tassello importante della strategia di crescita della Città, coerentemente con le Linee di sviluppo 2018-2028. Il Centro di Competenza Lifestyle Tech è attivo in un settore con grandi potenzialità e potrà contribuire alla riconversione del tessuto socio-economico cittadino. Il Centro risponde ad un bisogno concreto di spazi per la ricerca e dotati di laboratori con strumenti adeguati. Riteniamo quindi verosimile che, già nel breve periodo, la presenza del Centro di competenza Lifestyle Tech parte del SIP-TI a Lugano avrà un impatto positivo sul tessuto economico della regione e più in generale dell’intero Cantone grazie in particolare alla creazione di nuovi posti di lavoro, alla creazione di attivi immateriali (brevetti) e all’indotto diretto e indiretto generato dalle sinergie create dai vari attori che saranno presenti all’interno del Centro. Il Municipio ritiene quindi il sostegno al Centro di competenza Lifestyle Tech un investimento strategico importante, che consentirà a Lugano di consolidare ulteriormente la sua vocazione di polo dell’innovazione e la creazione di un centro di competenza all’avanguardia a livello svizzero. Il progetto contribuisce anche a un’accresciuta diversificazione delle attività economiche svolte a Lugano, dando quindi stabilità alle finanze cittadine e offrendo un ventaglio di opportunità professionali più ampio ai nostri giovani. in considerazione di quanto sopra esposto, richiamata ogni norma in concreto applicabile, si chiede al lodevole Consiglio Comunale di voler
1. La Convenzione tra Xxxxx xx Xxxxxx, Xxxxxx XX e l’Associazione Lifestyle Tech Competence Center è approvata.
2. L'aggiornamento del preventivo 2023 con l’inserimento della nuova voce contabile di spesa di CHF 41'667.- al centro di costo “1910 Altri contributi” del dicastero Istituzioni in uno specifico conto “31600000 Affitto immobili BA” è approvato.
3. Il fabbisogno di preventivo 2023 viene pertanto aggiornato dagli attuali CHF 259'318'475.- a CHF 259'360’142.-.
4. Il Municipio è incaricato del seguito. Con ogni ossequio. Ris. mun. 09/02/2023
1. Il Comune di Lugano, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx 0, 0000 Xxxxxx – rappresentato dal Sindaco Xxxxxxx Xxxxxxx e dal Segretario comunale Xxxxxx Xxxxx (in seguito: La Città)
2. Dagorà SA, Xxxxx Xxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx – rappresentata dal presidente Xxxxx Xxxxxxx e dal membro del consiglio di amministrazione Xxxxx Xxxxxxx (in seguito: Dagorà)
3. Associazione Lifestyle-Tech Competence Center, c/o PM Consulenze SA, Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxx 16, 6900 Lugano – rappresentata dal presidente Xxxxx Xxxxxxx e vice presidente Xxx Xxxxxx (in seguito: Associazione LTCC) − Il Centro di competenza Lifestyle Tech è un centro di competenza dello Switzerland Innovation Park - Ticino; un’iniziativa federale che ha lo scopo di rafforzare nel mondo il posizionamento della Svizzera come Paese la contrattazione collettiva dell’innovazione; − Il Centro di competenza Lifestyle Tech è un centro di ricerca e sviluppo che agisce come facilitatore di progetti innovativi per le aziende del settore agricolo lifestyle, con l’obiettivo di inserire il Ticino, ed in particolare Lugano, nella mappa europea dell’innovazione; − Le Linee di sviluppo 2018-2028 della Città di Lugano mirano a rendere Lugano una Città polo tra nord e sud delle Alpi, anche quale centro d’eccellenza di innovazione digitale e a sostenere attivamente lo sviluppo di un polo di riferimento internazionale nell’ambito lifestyle tech sul territorio di Lugano; − Dagorà è una società che gestisce poli tecnologici e fornisce consulenza e servizi in ambito tecnologico, marketing e promozionale ed è tra i membri fondatori dell’Associazione LTCC; − L’Associazione LTCC ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra lorolo scopo di sostenere, potendosi individuarenel quadro dell'Innovation Park Ticino, le imprese innovative che svolgono attività di ricerca e sviluppo nel settore LifestyleTech, FoodTech, FashionTech, MediaTech, Traveltech, DesignTech, ArtTech, Smartworking, Smartliving, eEntertainment, SportTech e simili, al riguardofine di migliorare la loro competitività con impatto positivo sulla società in termini economici, tre distinte fasidi posti di lavoro qualificati e di qualità della vita; − Dagorà intende prendere in locazione una parte degli spazi del Centro Sant’Xxxx, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale blocco 4, situato in Xxx Xxxxxx Xxxx 21, 6900 Lugano, allo scopo di trasferirvi il futuro Dagorà Lifestyle Innovation Hub; − Il Centro di competenza Lifestyle Tech avrà sede all’interno degli spazi del Dagorà Lifestyle Innovation Hub a Lugano e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Alla data odierna, risultano vigenti i seguenti contratti collettivi di lavoro: - CCNL operai agricoli 25 maggio 2010; - CCNL impiegati e quadri dell’agricoltura del 19 novembre 2012; - CCNL per i dirigenti dell’agricoltura del 26 gennaio 2009, con scadenza il 31 dicembre 2012. In particolare sono vigenti in Provincia di Bologna i seguenti integrativi: - C.P.L. operai agricoli del 18 gennaio 2013; - C.P.L. impiegati e quadri agricoli del 23 marzo 2010sarà gestito dall’Associazione LCTT.
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