Conclusioni. Il presente accordo deve essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal suo invio. Esso viene considerato valido a tutti gli effetti anche se inoltrato a mezzo fax al n° 0831/989986, indirizzato all'attenzione di Xxxxxxx Fiume. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo e non è registrato, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte che la richiede. Informativa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003., La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento), direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentari.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscritto.
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Conclusioni. Il presente accordo rimedio della rinegoziazione contrattuale porta con sé delle criticità, soprattutto in considerazione del fatto che non vi è, per il momento, alcuna conseguenza espressa ad un eventuale rifiuto delle parti a contrattare. Se una parte di dottrina ritiene che, nel caso in cui non vi fosse rinegoziazione, o nel caso in cui questa avesse esito negativo, non potrebbe nascere alcun diritto risarcitorio per la parte pregiudicata dalla sopravvenienza, dovendosi ritenere che il contratto continui a produrre i suoi effetti in virtù dell’assenza, all’interno del sistema, di 80Cass. Civ. n.173 del 14 gennaio 1987, in DeJure:“Gli istituti disciplinati dall'art. 1664 cod. civ., che correggono i rigori dell'alea contrattuale nell'appalto, riversando (anche) sul committente le conseguenze di determinate sopravvenienze, rivestono carattere eccezionale rispetto alla disciplina generale della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta, di cui all'art. 1467 cod. civ., e sono perciò insuscettibili di applicazione analogica ad aventi sopravvenuti diversi da quelli considerati nella norma; è peraltro ammissibile l'interpretazione estensiva della norma, che, nel secondo comma, prevede il diritto dell'appaltatore ad un equo compenso per le difficoltà di esecuzione sopravvenute, derivanti da cause geologiche, idriche e “simili”, che rendano più onerosa la sua prestazione: nel senso che debbono ritenersi comprese nella previsione normativa tutte le difficoltà di esecuzione dipendenti da cause naturali, e cioè tutte quelle che presentino le stesse qualità e caratteristiche intrinseche delle precedenti, esplicitamente menzionate, ma non quelle provocate da sopravvenienze oggettive di tipo diverso, che provochino effetti identici o analoghi, ma il fatto del terzo - nella specie l'abusiva occupazione degli alloggi da parte degli aspiranti assegnatari comportante la ritenuta insorgenza della particolare situazione obiettiva presupposta - (o il factum principis), le quali possono rientrare nella disciplina generale dell'art. 1467 cod. civ.”; 81S. RODOTÀ, le fonti di integrazione del contratto (1969), Milano, 2004, pp.10 ss.; X. XXXXXXXX XXXXX, Rileggendo Rodotà sull'integrazione del contratto. Cinque tesi metodologiche, in Politica del diritto, 2019; M. GRODONA, solidarietà e contratto: una lettura costituzionale della clausola generale di buona fede, in rivista trimestrale di diritto e procedura civile, fasc. 2, 2004, p. 727; X. XXXXXX, buona fede, solidarietà, esercizio parziale del credito, in rivista di diritto civile, fasc. 3, 2009, p. 347. Sul punto v. anche Tribunale di Brindisi, sez. I, 02/07/2021, n. 966: “La buona fede rappresenta un impegno di solidarietà che incombe su entrambe le parti del contratto; essa impone a ciascuna di esse di tenere un comportamento che, a prescindere da specifici obblighi contrattuali e dal dovere del neminem laedere, sia idoneo a preservare gli interessi dell'altra parte. Come tale la buona fede intesa come reciproca lealtà di condotta, deve presiedere all'esecuzione del contratto, così come alla sua formazione ed alla sua interpretazione e, in definitiva, accompagnarlo in ogni sua fase.”; Xxxx. Xxx. X, 00 gennaio 1993, n. 343, in Xxxx.xx., 1993, I,1, 2129, con nota di commento di X. XXXXXXXXX, Appunti sul fondamento costituzionale del principio di buona fede; X. XXXXXX, l’attuazione del rapporto obbligatorio, in trattato Cicu-Messineo, Milano, 1984, pp. 73 s.s.; X. XXXXXXXXX, solidarietà e autonomia provata, in Corr.giur., 1994, pp. 566 xx. 00Xxxxxxxxxx xxxxxx xxx. XXX, 00/00/0000, x.00000: “Il principio di correttezza e buona fede, il quale secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, richiama nella sfera del creditore la considerazione dell'interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all'interesse del creditore, opera come un criterio di reciprocità e, una volta collocato nel quadro di valori introdotto dalla Carta costituzionale, deve essere restituito controfirmato inteso come una specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale imposti dall'articolo 2 della Costituzione. La sua rilevanza si esplica nell'imporre, a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio, il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge. Deriva da quanto precede - pertanto - che la buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra, a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del neminem laedere, ma trova tuttavia il suo limite precipuo nella misura in cui detto comportamento non comporti un apprezzabile sacrificio a suo carico, una volta comparato con la gravosità imposta sull'altro contraente, solo in questo ristretto ambito potendosi fare riferimento all'istituto della Verwirkung.” Sulla stessa linea v. anche Cass. Civ., sez. I, 27 settembre 2001, n. 12093; Cass. Civ., sez. I, 5 novembre 1999, n.12310; Cass. Civ., 8 febbraio 1998, n. 1078; Cass. Civ. sez. III, 24 marzo 1999, n. 89. norme ad hoc, fatte salve le generiche disposizioni del codice civile e le norme emergenziali83, una parte maggioritaria di dottrina ha rilevato che il rifiuto a rinegoziare, con la conseguente violazione dell’obbligo di buona fede, possa divenire causa di inadempimento, tutelabile innanzi al giudice. Nella prima ipotesi, rebus sic stantibus, la parte pregiudicata dalla COMPAGNIA entro 5 giorni sopravvenienza, potrebbe chiedere la risoluzione del contratto alla controparte nel caso in cui quest’ultima rifiutasse di rinegoziare le condizioni in esso contenute; tuttavia, tale possibilità, sebbene utile in un’ottica risolutiva, non assicurerebbe alla parte svantaggiata il diritto al riequilibrio contrattuale e alla produzione degli effetti inizialmente pattuiti. Dottrina maggioritaria, invece, rinviene nella c.d. “trattativa maliziosa”, ossia nell’eventualità in cui una parte si rifiuti di condurre nuovamente le trattative, si sottragga alla ricerca di un nuovo equilibrio per il contratto o, attivandosi, operi in mala fede, una legittimazione ad agire ex art 2932 c.c.84. Secondo tale impostazione teorica, nel caso in cui la pronuncia costitutiva del giudice fosse disattesa da una delle parti, nulla escluderebbe, da questo momento in avanti, un risarcimento del danno85, sia che esso rappresenti l’intero interesse positivo alla stipulazione, sia che, invece, esso sia limitato al cosiddetto interesse negativo, circoscritto alle spese ed altri oneri sostenuti a causa della mancata o maliziosa rinegoziazione86. Tale soluzione, sebbene affascinante, necessiterebbe di un attivo intervento da parte della giurisprudenza, che dovrebbe dimostrarsi disponibile a percorrerla anche in assenza di un'espressa previsione legislativa. Autorevole dottrina, infatti, ha rilevato che affinché la rinegoziazione possa rappresentare un vaccino efficiente, occorre che le parti e il giudice ne sappiano fare buon uso e, in particolare, che siano consapevoli del fatto che il rapporto dovrà e potrà essere rinegoziato più volte, almeno sino a quando la situazione economica non sarà ritornata alla normalità87. Occorre richiamare, a tal proposito, l’articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69), rubricato come “percorso per la ricontrattazione delle locazioni commerciali”, volto a fornire delle soluzioni alle problematicità create dalla pandemia88. Punto di forza dell’articolo, poi modificato dal suo invioc.d. Esso viene considerato valido decreto sostegni bis, era proprio la previsione per la generalità dei contratti di locazione commerciale, di un vero e proprio obbligo di rinegoziazione ex bona fide. Il d.l. 73/2021, infatti, ha poi previsto che le parti del contratto 83v. X. XXXXXXX, Diritto e rapporti economici: questioni di metodo e di merito in tempi di crisi economica di origine pandemica, in Nuova Giur. Civ., 2020, p. 5; X. XXXXXXX, Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, Padova 2018, pp. 56 ss; X. XXXXXXX, Osservazioni intorno a tutti gli effetti Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, in Europa e dir. priv., 2019, pp. 585 ss.; X. XXXXXXX, La (s)consolante vaghezza delle clausole generiche per disciplina l'eccessiva onerosità sopravvenuta, in Contr. e impr., 2018, pp. 843 ss.; X. XXXXXXX, I contratti commerciali di durata, Torino, 2016, pp. 45 ss.; X. XX XXXXXXX, La rinegoziazione dei contratti tra privati, in xxxxxxx.xx, 2005; X.XXXXXXXX, La rinegoziazione contrattuale tra onere ed obbligo per le parti, in Obbl. e contr., 2012, pp. 451 ss. 84Per il Chiovenda, infatti, “il processo deve dare a chi è titolare di un diritto, tutto quello e proprio quello che è previsto dal diritto sostanziale”, X. XXXXXXXXX, Istituzioni di diritto processuale civile, Napoli, 1933, pp. 20 ss.; v. anche se inoltrato X. XX XXXXX, Un secolo di teorie sul contratto preliminare, in xxxxxx.xx, 2014; in tal senso anche X. XXXXXXXXX, voce Rinegoziazione, in Dig. disc. priv., sez. civ., Aggiornamento, II, 2003, p. 1200; X. XXXXX, xx xxxxxxxxx, Xxxxxx, 0000; V.M. CESARO, Xxxxxxxx di rinegoziazione e conservazione dell'equilibrio contrattuale, Napoli, 2000; X. XXXXXXX, Adeguamento e rinegoziazione nei contratti a mezzo fax lungo termine, Napoli, 1996, pp. 429 e ss.; X. XXXXX, Il contratto, cit., p. 1047; X. XXXXXXXX, Il problema della rinegoziazione (ai tempi del coronavirus), in xxxxxxxxx-xxxxxx.xxx; X. XXXXXXX, , Sopravvenienze e rimedi nei contratti di durata, cit., passim. 85Così anche X. XXXXXXXXX, La signoria delle parti nella gestione delle sopravvenienze negoziali: la rinegoziazione del contratto, in xxxxxxx.xx, 2021: “La violazione dell’obbligo di rinegoziazione del contratto determina, a parere della prevalente dottrina, il sorgere di una responsabilità di tipo contrattuale, integrata dalla violazione di una obbligazione nascente direttamente dal contratto originario. Di conseguenza, la parte lesa potrà esperire l’azione di risoluzione ex art 1453 c.c. e domandare il risarcimento del danno (art. 1223 c.c.) al n° 0831/989986pari delle tradizionali ipotesi di responsabilità contrattuale. […] Parte della dottrina ha sostenuto che le trattative “rinegoziative” non costituiscono manifestazione della libertà negoziale dei contraenti, indirizzato all'attenzione la quale si esaurisce all’atto della stipula del contratto, bensì un adempimento del dovere di Xxxxxxx Fiumericondurre il negozio ad equilibrio. In base all'Arttal senso, la situazione sarebbe analoga a quella del contratto definitivo, che non rappresenta l’estrinsecazione di una nuova ed autonoma volontà negoziale, ma soltanto l’adempimento dell’obbligo nascente dal preliminare. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 Di talché, trattandosi di una obbligazione a contenuto vincolato, il presente contratto giudice è esente da bollo legittimato ad emettere una pronuncia costitutiva che sostituisce, producendo i medesi effetti, l’obbligo rimasto inadempiuto.” 86G. SICCHIERO, La rinegoziazione, in Contr. e non è registrato, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte che la richiede. Informativa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003impr., La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori 2002, pp. 776 ss. 87G. XXXXX, Rinegoziazione e revisione del contratto. Tribunale di Roma, Sez. VI, 27 agosto 2020, in Revista de Derecho Privado, n. 41, Universidad Externado de Colombia, pp. 397-418, 2021. 88D.X. XXXXXX, Rinegoziazione delle locazioni commerciali, inadempimento e rimedi. Una lettura del nuovo art. 6-novies del d.l. 41/2021, in ("interessati" al trattamento), direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente dunque locatario e locatore) dovessero collaborare per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, la ricontrattazione e la rinegoziazione dell’accordo per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto un periodo di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo)massimo cinque mesi, nel rispetto dì norme corso del 202189. Ad oggi manca, tuttavia, una norma che illustri quali siano le conseguenze e le eventuali sanzioni al rifiuto ingiustificato di legge o regolamentaririnegoziare, aspetto che rende la regola illustrata nel recente decreto debole e incompleta. In conclusione, a tal proposito, una parte di dottrina ha suggerito l’introduzione dell’articolo 1468-bis nel codice civile, avente ad oggetto proprio la rinegoziazione del contratto, attraverso un obbligo di ricontrattazione delle condizioni del negozio, nell’ottica di adeguarle alle nuove situazioni di fatto90. Tale norma, tuttavia, non comporterebbe un obbligo ad impegnarsi ma un mero obbligo di rinegoziare in buona fede e tale impegno alla riformulazione di una proposta equa ed accettabile, già accennato nell’art. 6-novies d.l. 41/2021, aprirebbe le porte all’utilizzo di tale espediente non solo durante la fase emergenziale ma anche in futuro, lasciando uno spiraglio al mantenimento di tale figura anche una volta che l’emergenza pandemica potrà ritenersi scongiurata.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscritto.
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Conclusioni. Il presente accordo deve essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal suo invioI fenomeni in gioco L'art. Esso viene considerato valido 17 della L. n. 765 del 1967 che ha inserito l'art. 41 quinquies della L. n. 1150 del 1942 (1) introduce per la prima volta il concetto di standards edilizi, diretti all'individuazione degli indici inderogabili di densità edilizia, quale espressione del rapporto tra la superficie interessata dall'intervento edificatorio e il volume del fabbricato realizzando. Siffatti limiti sono determinati, di volta in volta, con riguardo a tutti gli effetti anche se inoltrato ben precisi criteri, quali in via esemplificativa la superficie edificabile in proprietà, le distanze tra i costruendi edifici, le aree destinate alle opere di urbanizzazione, alle attività collettive, pubbliche o private, a mezzo fax al n° 0831/989986, indirizzato all'attenzione parcheggi ed a verde pubblico. L'interesse tutelato da una siffatta previsione normativa è di Xxxxxxx Fiume. In base all'Art. N°54 rango costituzionale: si tratta del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo e non è registrato, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte che la richiede. Informativa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003., La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento), direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente per l'adempimento più razionale sfruttamento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo)spazi fabbricabili, nel rispetto dì delle regole di programmazione territoriale, devolute alla mano pubblica, a salvaguardia della salute della collettività (art. 32 Cost.) per la promozione delle attività economiche (artt. 41 e 44 Cost.), in funzione di assicurare la più adeguata funzione sociale della proprietà (art. 42 Cost.). Nella prassi negoziale sono diffuse da ormai molto tempo accanto a forme sempre più evolute di accordi rivolti alla urbanizzazione delle aree di espansione o riqualificazione urbana, alcune forme di "micropianificazione ad iniziativa privata" (2) consistenti in accordi tra privati, qualificati talora cessioni di volumetria o di cubatura (3), con i quali il proprietario di un'area cede la potenzialità edificatoria della stessa o parte di essa ad un soggetto cessionario che incrementando la capacità di espansione fabbricabile del proprio terreno, possa ottenere dal Comune un permesso di costruire (definito "maggiorato") idoneo alla edificazione di un manufatto avente un volume maggiore di quello che in origine avrebbe potuto esser realizzato (4). In tal modo, la volumetria fruibile complessivamente in base agli indici di densità edilizia viene concentrata su una o più aree. Non viene mutato, insomma, l'indice di densità complessivo della zona o del comparto, non essendovi alcun intervento premiale della condotta del privato istante da parte dell'Amministrazione comunale (5): qualora quest'ultima accolga la regolazione privata approntata dalle parti dello sviluppo edificatorio delle aree di loro spettanza, all'inedificabilità totale o parziale del fondo del cedente, corrisponderà un eguale incremento della volumetria utilizzabile nel fondo di cui è proprietario il cessionario (6). L'indice edilizio è, infatti, stabilito per zone e non per singole aree: l'interesse pubblico è soddisfatto perfettamente anche se le costruzioni vengono realizzate su una sola area, restando le residue aree inedificate ed inedificabili. Non deve mutare, insomma, nella realizzazione dei manufatti urbanisticamente rilevanti, la distribuzione totale del carico urbanistico sul territorio (cd. "cubatura media"), indipendentemente dalla ripartizione e distribuzione reciproca da parte dei privati: "l'eccedenza di volumetria che si realizza in virtù del negozio in questione, trova compensazione nella correlativa minore edificazione dell'area asservita; cosicché, l'alterazione del rapporto di densità edilizia è da reputarsi, avuto riguardo alla considerazione complessiva della zona interessata, inesistente" (7). In concreto, all'obiettivo di ancorare al parametro della superficie edificabile a disposizione dei singoli proprietari la capacità edificatoria corrisponde il concetto di "superficie minima edificabile" (8). Le regole che presiedono il governo del territorio hanno subito nell'ultima decade del 1900 radicali innovazioni. La disciplina urbanistica che affonda le proprie radici nelle norme del 1942 (9), improntata ad un rigido zoning, eredità dell'urbanistica razionalista, al pari del sistema degli standards, retto piuttosto da una logica rigidamente parametrica (metro cubo su metro quadrato) e dei vincoli preespropriativi diretti alla separazione delle aree sulle quali realizzare le opere pubbliche, è offuscata oggi dalla ricerca di soluzioni tecniche rivolte a favorire la compresenza di funzioni (10) (mixité) (11) che meglio permettano la realizzazione dei bisogni e degli interessi pubblici e della collettività che lì vive ed opera. È stato segnalato che proprio la progressiva consapevolezza che "il parametro suolo" è una risorsa limitata e "non rinnovabile", ha imposto "il passaggio da pianificazioni incrementali, fondate sulla diffusione urbana (sprawl), a piani connotati da una impostazione fortemente contenitiva, nella quale ogni ulteriore consumo di suolo agro - naturale deve trovare una rigorosa giustificazione" (12). Si assiste, insomma, ad una frammentazione nella quale ciascuna amministrazione individua ex ante "i valori ai quali conformare l'azione pianificatoria, gli obiettivi da assumere nella fase di impostazione (framing) del piano e da ultimo gli strumenti e le tecniche più efficienti al raggiungimento dei risultati prefissi" (13). In tale ottica, il ricorso alle metodiche della perequazione, della compensazione e della incentivazione rappresenta senz'altro espressione delle nuove tendenze. L'analisi di siffatti orientamenti urbanistici risulta in realtà difficile e complessa atteso il fatto che le sperimentazioni tecniche sono temporalmente anteriori ed addirittura anche indipendenti dalla regolamentazione delle medesime fattispecie da parte delle norme di legge o regolamentarifonte regionale, in assenza anche di un organico quadro dispositivo nazionale (14).· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscritto.
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Conclusioni. Il presente accordo deve Governo è intervenuto con il decreto legislativo n. 185/2016 per apportare al- cune correzioni ed integrazioni sui vari de- creti attuativi della legge delega sul jobs act. Erano emerse infatti una serie di proble- matiche relative alla applicazione di alcune disposizioni come quelle sopra riportate, le quali avrebbero lasciato spazi ad eventuali abusi. Le disposizioni previste in questo decre- to correttivo ora sommariamente esamina- te, ad avviso dello scrivente, sono valide ma del tutto insufficienti per colmare una serie di lacune emerse dopo l’entrata in vigore dei citati decreti attuativi del jobs act che 15 Art. 5 n. 2 d.lgs. n. 185/2016 riformando l’art. 4, co. 1 della l. 20/05/1970 n. 300 prevede che venga così sostituito il terzo periodo: “In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal suo invioinstallati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. Esso viene considerato valido a tutti gli effetti anche se inoltrato a mezzo fax I provvedimenti di cui al n° 0831/989986terzo periodo sono definitivi”. in realtà hanno inciso non più di tanto sul mercato del lavoro. Certo, indirizzato all'attenzione è meglio di Xxxxxxx Fiumeniente, ma l’econo- mia e il lavoro non ripartono con risultati da 0,01. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo I giovani sono costretti ad emigrare e non è registratoritornano in Italia. Sono tutte valide energie che non tro- vano spazio in un sistema poco attento alla meritocrazia e alle esigenze delle aziende che risultano soltanto oppresse da una in- giusta pressione fiscale. Si osserva, l'eventuale registrazione sarà ad esempio, che le previsioni normative per le cosiddette semplificazioni sono abbastanza limitate: sarebbe stato in- vece necessario un intervento più drastico per sburocratizzare per davvero una serie di farraginose attività formali previste per rapporti di lavoro e per quanto segue al ter- mine di un contratto di lavoro o prima di andare in pensione. Questo intervento del Governo apprez- zabile per aver “alleggerito” i criteri di for- malizzazione delle dimissioni del lavoratore che, pur rimanendo “assistite” possono es- sere concretizzate con una forma più snella e anche dinanzi ad altri organismi abilitati, pongono rimedio ad alcune incongruenze, ma non servono a carico della parte rendere più concreto e valido il sistema del mercato del lavoro che con la richiede. Informativa ai sensi dell'art. 13 riforma del O. Lgs. 196/2003.jobs act ha di certo rea- lizzato una riduzione delle garanzie e tutele dei lavoratori, La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali non modernizzando per dav- vero il sistema ma cercando una frammen- tazione dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento)contratti di lavoro, direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto un lato registrando una seppur minima crescita di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione contratti a tempo e da un altro realizzando una riduzione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenzialidi lavoro a tempo indeterminato. Le finalità Xxxxxxx, però, creare più occasioni di lavoro. Si ha ragione di ritenere che presto il le- gislatore tornerà nuovamente a presentarci nuovi interventi inerenti soprattutto le cd. politiche attive e le politiche sociali, con un ulteriore ed ennesima riforma del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentarimer- cato del lavoro.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscritto.
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Conclusioni. Con la disciplina del contratto di rete, il legislatore ha consentito la formalizzazione di numerose reti di imprese, mettendo in risalto l’importanza di tale strumento sotto il profilo strategico e competitivo, ed incentivando l’adozione di tale strumento. Il presente accordo deve essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro contratto di rete, consente ad imprese localizzate anche in territori geograficamente distanti, di aggregarsi, senza sacrificare la propria autonomia, per il perseguimento di obiettivi comuni, condividere conoscenze e competenze, realizzare processi di ricerca e sviluppo ed ampliare il mercato di riferimento. La formazione di reti di imprese, consente di migliorare le performance economiche e migliorare di conseguenza il merito creditizio, rispetto alle imprese che operano in maniera indipendente. Il contratto di rete è dunque una possibile soluzione al problema dimensionale delle imprese italiane, in quanto circa il 95% delle imprese attive nel nostro paese è rappresentato da microimprese. La crescita dimensionale avverrà, come già prima specificato, in maniera graduale, partendo da una aggregazione informale, passando per la pianificazione, fino a giungere alla stipula del contratto di rete, formalizzando la collaborazione. Nel momento in cui l’impresa leader sarà consapevole della rilevanza dell’importanza rivestita dalle altre imprese, tenderà ad acquisirne il controllo e trasformare così la rete in gruppo. TESTO della DISCIPLINA del CONTRATTO DI RETE coordinato con: • modifiche in vigore inserite con Legge n.134/2012 (in grassetto) • successive modifiche introdotte con Decreto Legge n.179/2012 e con la relativa Legge di conversione n. 221/2012 (in rosso) DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5 giorni dal suo invioe s.m.i. Esso viene considerato valido a tutti gli effetti Art. 3 Distretti produttivi e reti di imprese [...] industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o più attività rientranti nell'oggetto della propria impresa. Il contratto può anche se inoltrato a mezzo fax al n° 0831/989986prevedere l'istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, indirizzato all'attenzione in nome e per conto dei partecipanti, l'esecuzione del contratto o di Xxxxxxx Fiumesingole parti o fasi dello stesso. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 Il contratto di rete che prevede l’organo comune e il presente contratto è esente da bollo e fondo patrimoniale non è registratodotato di soggettività giuridica, l'eventuale registrazione sarà a carico salva la facoltà di acquisto della parte che la richiede. Informativa stessa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003., La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento), direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto comma 4-quater ultima parte.11 Se il contratto prevede l'istituzione di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti un fondo patrimoniale comune e di carattere amministrativo (registrazione dei dati un organo comune destinato a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaboratisvolgere un'attività, anche commerciale, con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentari.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscritto.terzi:
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Conclusioni. Il presente accordo deve Le parti hanno concluso come da atti telematici richiamati all’udienza precisazione delle conclusioni. CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE Voglia l’Ill.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni accertamento - istruttorio e di merito - utile ed opportuno, nonché ogni declaratoria necessaria ed alla luce della sentenza n. 11390/16 resa dal Tribunale in composizione collegiale in relazione alla querela di falso proposta in via incidentale da [Alfa], così giudicare: in via preliminare: revocare l’ordinanza datata 24 marzo 2013, mediante la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni ed i motivi tutti illustrati nella prima memoria; sempre in via preliminare: dichiarare, per i motivi illustrati nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo telematico n. (omissis) – Ruolo Ingiunzioni n. (omissis), nonché nella narrativa della prima memoria, l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. (omissis), per essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 stato notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dal suo invioprevisto dall’art. Esso viene considerato valido 644 del codice di procedura civile; sempre in via preliminare: dichiarare, per i motivi illustrati nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione a tutti gli effetti anche se inoltrato decreto ingiuntivo telematico n. (omissis) – Ruolo Ingiunzioni n. (omissis), nonché nella narrativa della prima memoria, l’inefficacia e/o invalidità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 7067/12, per l’errata individuazione della sede legale della società [Alfa], sempre in via preliminare: dichiarare, per i motivi illustrati nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione a mezzo fax al n° 0831/989986decreto ingiuntivo telematico n. (omissis) – Ruolo Ingiunzioni n. (omissis), indirizzato all'attenzione nonché nella narrativa della prima memoria, l’inesistenza giuridica del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, attesa l’assenza della sottoscrizione della delega da parte del legale rappresentante pro tempore della società ricorrente e l’omessa allegazione della fonte dell’asserita rappresentanza, con ogni conseguente statuizione e, per l’effetto, dichiarare inefficace, nullo e/o revocare l’opposto decreto ingiuntivo n. (omissis), Ruolo n. (omissis) emesso da codesto Tribunale di Xxxxxxx Fiume. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente Milano; sempre in via preliminare: accertare e dichiarare decaduta [Factor] da bollo eventuali domande riconvenzionali, nonché da eccezioni processuali e di merito che non è registratosiano rilevabili d’ufficio, l'eventuale registrazione sarà a carico della non essendosi costituita nei venti giorni anteriori alla prima udienza; rigettare, in ogni caso, le domande formulate in via pregiudiziale ed in via preliminare istruttoria (esclusivamente nella parte che in cui chiede la richiede. Informativa pronuncia di ordinanza ai sensi dell'artdell’art. 13 del O. Lgs186ter c.p.c.) da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed alla luce della sentenza n. 11390/16 resa dal Tribunale in composizione collegiale in relazione alla querela di falso proposta in via incidentale da [Alfa], per le ragioni tutte illustrate nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo telematico n. (omissis) – Ruolo Ingiunzioni n. (omissis), nonché nella narrativa della prima memoria ed anche per quelle esposte nel corso delle udienze celebratesi nel presente procedimento; in via subordinata, nel merito: accertata e dichiarata la carenza dei presupposti giuridici delle odierne pretese creditorie di [Factor], per l’effetto, dichiarare inefficace, nullo e/o revocare l’opposto decreto ingiuntivo n. (omissis), Ruolo n. (omissis) emesso da codesto Tribunale di Milano e/o, comunque, dichiarare che nulla deve [Alfa], a [Factor] in relazione ai non chiari titoli azionati; rigettare, in ogni caso, le domande formulate nel merito in via subordinata da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche per le ragioni tutte illustrate in sede di verbale delle udienze celebratesi nel presente procedimento e per le ragioni tutte esposte nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo telematico n. (omissis) – Ruolo Ingiunzioni n. (omissis) e degli atti depositati in giudizio; in ogni caso: a) condannare [Factor] alla rifusione in favore dell’attrice opponente di spese e compensi (già diritti ed onorari) di causa; in via istruttoria: alla luce di quanto già dedotto, [Alfa], chiede - occorrendo e senza inversione dell’onere della prova - ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1. 196/2003Vero che (omissis) S.r.l., La Thalassia Società Cooperativa informa prima, e [Alfa], poi, hanno inoltrato lettere di contestazione nei confronti di [Factor] come da documenti 2, 3 e 4 che i dati personali dei nostri clienti/fornitori si rammostrano al teste; 2. Vero che con lettera 6 luglio 2007, ("interessati" omissis) S.r.l., ha contrastato il documento di sintesi ricevuto ed ha chiesto il ripristino dell’aliquota dello Spread al trattamento1,700% “in vigore con decorrenza 01/01/2005 così come contrattualmente concesso sia alla (omissis) S.p.A. sia alla [Alfa] (vedere allegati)”, direttamente forniti nonché il rimborso “di Euro 506,46 (Euro 259,57 + 246,89) dovuti dall’applicazione dell’aliquota 1,750% nelle liquidazioni interessi al 31/12/2006 ed al 31/12/2007”, come da essidocumento 2 che si rammostra al teste; 3. Vero che con lettera 9 gennaio 2008, sono trattati esclusivamente [Alfa] ha contestato l’importo recato dalla fattura n. 34031/3 del 31.12.2007, lamentando un difetto di comunicazione da parte di [Factor] e la inesatta applicazione di uno spread pari ad Euro 2,10 e chiedendo di “volerci mantenere lo spread di Euro 1,90 e di stornarci parzialmente, con nota di credito, la fattura n. 34031/3 del 31/12/2007”, come da documento 3 che si rammostra al teste; 4. Vero che con lettera 13 luglio 2009, [Alfa] ha contestato le fatture n. 8157/16633/24636/33352/7566 relative ad interessi maturati per l'adempimento il periodo 31.03.2008 – 31.03.2009, pari ad Euro 179.279,19, “Da un controllo effettuato degli obblighi previsti dalla normativa vigenteestratti conto scalare constatiamo l’applicazione di uno spread non in linea con quanto sottoscritto nel contratto originario. A fronte di Vostre informative con le quali ci comunicavate la variazione delle condizioni economiche contrattuali, prevedendo un aumento ingiustificato dello spread, abbiamo più volte contestato sia via e-mail che per iscritto, senza ricevere alcun riscontro. Pertanto abbiamo provveduto a ricalcolare gli interessi da Voi già fatturati, per finalità strettamente connesse il periodo sopraindicato, applicando lo spread di 1.70, di cui alleghiamo nostri conteggi. Dai calcoli da noi effettuati risulta un addebito per interessi pari ad € 167.385,57, oltre alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto fattura n. 33353/03 di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentari.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica Euro 19,31 e la finalità fattura n. 8157 di Euro 104,00, per un complessivo di Euro 167.508,88. (...) Vi chiediamo pertanto di provvedere ad emettere note di credito su cui fatturazione interessi (...)”, come da documento 4 che si basa il trattamento; rammostra Foglio di ottenere precisazione delle conclusioni nell’interesse della convenuta opposta [Factor] Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria e diversa domanda, deduzione, eccezione e argomentazione, tutte nessuna esclusa, previe le occorrende declaratorie e statuizioni, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 7067/12 oggetto del presente giudizio di opposizione, stante la cancellazionetardività della sua notifica, condannare la trasformazione [Alfa] in forma anonima persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore [Factor] di Euro 84.127,62, o il blocco dei dati trattati all’eventuale diversa somma sia maggiore che minore, che risulterà essere stata provata in violazione corso di legge nonché l'aggiornamentocausa, oltre gli interessi convenzionali al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread dell’1,50%, con capitalizzazione trimestrale, maturati dal primo ottobre 2011 al saldo, rigettando contestualmente la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; relativa opposizione. Con vittoria di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato spese e sottoscrittocompetenze di causa e dichiarando sin d’ora di non accettare eventuali domande nuove di controparte.
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Samples: Contratto Di Factoring
Conclusioni. Il presente accordo Non v’e` dubbio che siamo lontani da una soddisfa- cente (e chiara) soluzione dei troppi problemi interpre- tativi connessi all’applicazione del famigerato art. 5-bis. L’affermazione semplice, e per certi versi brutale, (co- s`ı come, per es., riportata nella sentenza 172), del pri- mato incondizionato dell’edificabilita` urbanistica su quella concettuale (e del tutto eterogenea), coniata ai diversi fini indennitari, rischia di essere fuorviante e fonte di insicurezza per gli operatori. E certo non giova alla chiarezza la precisazione che il connotato dell’edificabilita` deve essere restituito controfirmato ricercato, in una imbarazzante pluralita` di ipotesi, avuto riguardo ora agli effetti conformativi che derivano dalla COMPAGNIA entro 5 giorni destinazione ur- banistica che il piano regolatore ha impresso alla zona nella quale ricadono le aree da espropriare, ora alla de- stinazione di un piano non piu` vigente magari da molti anni, ora, ancora, agli effetti parimenti conformativi di un piano attuativo. D’altra parte, pretendere che i giudici trovino la qua- dratura del cerchio in ambiti dove il legislatore e` colpe- volmente latitante da troppo tempo, sarebbe probabil- mente ingeneroso. Tuttavia, le vicende giurisprudenziali che hanno ulti- mamente connotato la nostra materia, inducono a rite- nere che, qualche volta, le esigenze di tutelare la pro- prieta` urbana espropriata, la cui indennizabilita` secondo i criteri propri delle aree agricole porta a risultati spesso devastanti, sono passate un po` troppo disinvoltamente in secondo piano a causa di esercizi di stile in una mate- ria, quale quella urbanistica, forse ancora non del tutto contigua alla tradizione civilistica. IN VETRINA LA LEGGE PLUS Normativa nazionale e regionale annotata e commentata con la giurisprudenza DVD-ROM, IPSOA, 2000, L. 1.800.000 (E 929,62) (cod. 00028329) La Legge plus - normativa nazionale e regionale an- notata e commentata con la giurisprudenza - Versio- ne integrata con Le Societa` - profili civili, penali e fiscali e` un nuovo strumento operativo integrato. Contiene infatti due banche dati autonome capaci di interagire e dialogare durante la consultazione dei provvedimenti legislativi. Consultando l’articolo di un provvedimento nella banca dati La Legge e` pos- sibile, con un semplice clic, accedere alla diversa do- cumentazione (giurisprudenza di legittimita` e di me- rito, prassi, dottrina, formule, bibliografia e risoluzio- ne di casi pratici) collegata al medesimo articolo nel- la banca dati Le Societa`. Da quest’ultima, partendo dai documenti legislativi, si ha accesso a tutta la giurisprudenza contenuta nel- la banca dati La Legge (massime e testi integrali del- le sentenze della Corte Costituzionale; massime e te- sti integrali delle sentenze della Corte di Cassazione civile dal suo invio1990; massime e una selezione dei testi in- tegrali della Corte di Cassazione penale; massime del Consiglio di Stato, della Corte dei Conti, della Commissione Tributaria Centrale e del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche). Esso viene considerato valido Un efficace colle- gamento operativo che integra e completa il sistema informativo proprio dei due prodotti. 1004 URBANISTICA E APPALTI 9/2001 Osservatorio civile a tutti gli effetti cura di XXXXXXXX XX XXXXX DELIBERA DI CONCLUDERE UN CONTRATTO E REVOCABILITA` «AD NUTUM» Cassazione civile, sez. II, 21 maggio 2001, n. 6918 Pres. Calfapietra - Rel. Mensitieri La deliberazione di concludere un contratto, anche se inoltrato a mezzo fax trattativa privata, da parte della p.a. (nella specie, Co- mune), costituisce atto interno revocabile «ad nutum» inidoneo a dar luogo all’incontro dei consensi, il quale ri- chiede una manifestazione di volont`a negoziale in forma scritta ad opera dell’organo rappresentativo dell’ente ri- volta all’altro contraente e da questa accettato. La controversia portata all’esame della S.C. aveva per og- getto la pretesa di un professionista al n° 0831/989986pagamento delle competenze relativo alle prestazioni svolte, indirizzato all'attenzione su incarico di Xxxxxxx Fiumeun’Amministrazione comunale, per l’accertamento dei danni per calamita` atmosferiche. L’ente pubblico aveva eccepito la prescrizione del diritto, l’assenza di un proprio obbligo, in quanto la Regione Pu- glia, pur delegando, secondo la legge regionale n. 19 del 1979, alcuni compiti al Comune, conservava la titolarita` delle funzioni amministrative in tema di calamita` atmosfe- riche, nonche´ nei confronti della Provincia, delegata all’e- missione dei provvedimenti di liquidazione, e, infine, la mancata erogazione dei contributi regionali ai quali il pa- gamento delle competenze era subordinato. Nell’ appellare la sentenza di primo grado con la quale il Tribunale l’aveva condannata al pagamento delle compe- tenze professionali, la p.a. aveva altres`ı dedotto che il rap- porto era nullo in mancanza di una convenzione scritta. La Cassazione ha confermato, su tali punti, la decisione dei giudici di secondo grado, i quali avevano rigettato l’im- pugnazione. Con riguardo al riproposto difetto di legittimazione passiva, la Corte ha sottolineato che l’opera del professionista si in- seriva interamente nella fase istruttoria delegata al Comu- ne per la quale valevano i principi in ordine all’azione esercitata in nome proprio da parte del delegato - il Comu- ne - «e non in rappresentanza dell’ente delegante - la Re- gione (che osservava un potere di sorveglianza e di diretti- va)», con la conseguenza che al delegato andava imputata l’emanazione degli atti posti in essere in esecuzione della delega senza che potesse parlarsi di ampliamento dei termi- ni dei presupposti della delegazione amministrativa ed irri- levante essendo il fatto che delegata per la liquidazione fosse la Provincia, in quanto l’attivita` del professionista si esauriva nella fase istruttoria delle domande e non investi- va quella successiva del pagamento dei contributi per av- versita` atmosferiche. Quanto all’esistenza o non di un valido conferimento del- l’incarico, la Corte ha rilevato che, poiche´ nessuna norma prevede una particolare forma scritta per la validita` del contratto, ne´ tanto meno la contestualita` delle varie mani- festazioni delle volonta` delle parti, valgono in materia i principi generali di cui agli artt. 1326 e ss. c.c., a condizio- ne che la volonta` possa esser ricostruita attraverso atti scritti e controllabili. Per il soddisfacimento di queste esi- genze la convenzione scritta e contestualmente firmata da entrambe le parti e` sicuramente lo strumento migliore, ma non puo` essere considerato l’unico, stante la possibilita` prevista dalla legge di formazione successiva, quando la parte che ha fatto «la proposta ha conoscenza dell’accetta- zione dell’altra parte» (art. 1326 c.c.). Non basta, pero`, la semplice delibera in quanto «la deliberazione di conclude- re un contratto (anche se a trattativa privata» da parte delle p.a. costituisce atto interno, revocabile ad nutum "ed inidoneo a dar luogo all’incontro dei consensi, il quale ri- chiede, nella forma scritta, una manifestazione di volonta` negoziale ad opera dell’organo rappresentativo dell’ente ri- volta all’altro contraente e da questi accettata» (Cass. n. 7833/1986, cui adde, piu` recentemente, Cass. n. 1117/ 1997). Questa deliberazione puo` ritenersi sufficiente solo per determinare il contenuto della volonta` negoziale, o al- meno dell’incarico commesso al professionista e dallo stes- so accettato senza modificazioni, ma, per aversi il contrat- to, e` necessario che la stessa «sia stata comunicata all’altro soggetto dall’organo che rappresenta all’esterno la volonta` dell’Ente e sia accettata dall’altra parte, con la conseguenza che la successiva formazione di un atto pubblico puo` ben essere ordinata e mere finalita` riproduttive, in vista anche dei prescritti controlli» (Cass. n. 3890/1985) e quindi non essenziale per l’esistenza del contratto. In base all'Art. N°54 tale prospettiva, non e` necessaria la «convenzione» d’incarico, appositamente stipulata dalle parti e contestual- mente sottoscritta, ma e` sufficiente l’atto scritto, che puo` risultare da un complesso di documenti (delibera dell’orga- no competente, comunicazione al professionista oppure sollecito per l’espletamento dell’incarico, delibera di accet- tazione dell’elaborato o documento equivalente, eventuale delibera di determinazione del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo e non è registrato, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte che la richiede. Informativa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003., La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento), direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali compenso o di fatturazionepagamento 1005 di acconti - anche se questa non appare strettamente ne- cessaria stante la determinabilita` dello stesso ex art. 2225 c.c.). Nella specie, la Corte distrettuale aveva rilevato che, da una parte, il Comune, preso atto che «la rilevazione e l’ac- certamento dei suddetti danni (grandinata del 1983) previsti da normative (era- no) state redatte dal per. Agrario Xxxxxx Xxxxxxxxx», con lettera del Sindaco in data 25 ottobre 1984 aveva comuni- cato al professionista «che quella Amministrazione, nella seduta del 23 ottobre 1984 (gli aveva) dato incarico per l’istruttoria delle pratiche relative alla grandinata del 12- 13-18 agosto 1983; che l’altra parte aveva risposto: il sotto- scritto... Xxxxxx Xxxxxxxxx... incaricato dal Comune di Campi Salentina per la rilevazione e regolamenti nazionali consistenza dei danni in agricoltura causati dalla grandinata del 12-13-18 agosto 1983, con delibera della G.M. n. 461 del 19 agosto 1983 dopo aver effettuato... accertamenti... ha constatato i se- guenti danni...», in tal modo accettando l’incarico conferi- togli con la deliberazione richiamata e regionaliquindi il contenuto della stessa e le condizioni ivi previste. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), Inoltre il contratto risultava concluso nel rispetto dì norme di legge o regolamentari.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire momento in cui il Comune era ve- nuto a conoscenza dell’accettazione (ed esecuzione) del contratto medesimo e ne aveva preso atto con delibera di Giunta del 6 marzo 1985 n. 194, con la quale, premesso che l’incarico era stato affidato al Tornatola, «preso atto del lavoro svolto dal predetto incaricato... delibera(va) di approvare le risultanze dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno lavori... di chiedere all’Ammini- strazione provinciale» i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscrittorelativi finanziamenti.
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Samples: pa.leggiditalia.it
Conclusioni. Il 10.1 Contributo in ordine alla fattibilità della proposta-pagamento parziale dei creditori privilegiati. Al fine di consentire, tanto al gestore nominato, quanto al Giudicante ed ai creditori, il miglior vaglio in ordine alla presente proposta di accordo deve liquidatoria, si voglia considerare quanto segue. l’art. 7 della legge 3/2012, prevede espressamente la possibilità, per il debitore, di “.... prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 giorni soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi”. Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc Orbene, dall’esame della posizione debitoria dell’istante sig. Xxxxxxxx Xxxxx, l’unico credito munito di privilegio gravante su beni immobili è quello ipotecario in favore della Banca Unicredit S.p.a., ed inerente l’immobile sito in in Viterbo, Via Monteverde n. 66, Frazione Sant’Angelo, distinto al foglio 7, p.lle 386 e 507 graffate, successivamente, a seguito di variazioni e soppressioni catastalmente identificato al foglio 271, p.lle 386 e 507 graffate, categoria A/3, classe U, consistenza 5,5 vani, Xxx.Xxx. 137 mq, rendita € 283,48. Detto immobile, come già evidenziato, è oggetto di procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Viterbo, con assunto R.g.e.i. n. 196/2017, nella quale il valore dello stesso è stato stimato in euro 56.000,00, giusta perizia estimativa resa dal Tecnico Incaricato Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx. La messa a disposizione, in sede di proposta, dell’indicato bene, garantisce pertanto al creditore ipotecario con diritto di prelazione sull’immobile, un evidente soddisfazione non inferiore a quella che potrebbe ottenere in sede esecutiva, se non maggiore. Tanto in considerazione che la legge 3/2012, prevede forme di vendita, sulla base dei principi concorsuali, maggiormente competitive rispetto ad una esecuzione immobiliare, potendosi reperire soggetti interessati all’acquisto anche attraverso informazioni pubblicitarie di agenzie private, con evidente maggior divulgazione della disposta vendita a potenziali acquirenti. Inoltre, in sede di esecuzione immobiliare, è ormai nota la disciplina normativa che prevede la decurtazione di ¼ del valore di stima, quale prezzo di vendita, nonché consente all’offerente all’asta di formulare una proposta ridotta, nel suo invioammontare, di un ulteriore ¼ Basti rilevare che, in sede di disposta vendita del 12.02.2020, il prezzo di stima è stato decurtato, fissandosi il prezzo a base d’asta a 40.000,00 euro, nonché la possibilità di offerta minima determinata in euro 30.000,00 (pari al 75% del prezzo base). Esso viene considerato valido a tutti gli effetti anche se inoltrato a mezzo fax al n° 0831/989986Si reputa pertanto evidente la maggiore soddisfazione o, indirizzato all'attenzione di Xxxxxxx Fiumecomunque, la pari soddisfazione del creditore ipotecario nella presente proposta. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo ordine ai crediti vantabili dall’Agenzia Entrate-Riscossione e dall’Agenzia delle Entrate per carichi pendenti e non è registratoancora cartolarizzati, l'eventuale registrazione sarà giusto estratto depositato in atti, i privilegi riscontrabili non consentono di evidenziare alcuna prelazione su beni immobili. Al fine di garantire la soddisfazione anche di detto ceto creditorio, il proponente ha messo a carico della parte disposizione i terreni in sua proprietà siti in Graffignano, il cui valore, come su evidenziato e determinato secondo criteri di tecnico-logici e prudenziali, quindi con valore sicuramente maggiore, e salvo ogni miglior accertamento che il nominando liquidatore dovesse ritenere opportuno, consente di garantire la richiedesoddisfazione del credito da questi vantabile. Informativa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003.Firmato Da: XXXXXXXX XXXXXXXXX Emesso Da: INFOCERT FIRMA QUALIFICATA 2 Serial#: 9beebc Si reputa, La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento)pertanto, direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare pienamente fattibile la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo)presente proposta, nel pieno rispetto dì norme di legge o regolamentaridei principi sanciti dalla Legge 3/2012.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscritto.
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Conclusioni. Il presente accordo deve essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal suo invio. Esso viene considerato valido a tutti gli effetti anche se inoltrato a mezzo fax al n° 0831/989986Xxxxx dimostra, indirizzato all'attenzione di Xxxxxxx Fiume. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo correttamente, che la libertà vera e oggettiva, quella che egli chiama la “volontà-essente-in-sé- e-per-sé”, non è registratola pura astrazione del pensiero privo di ogni contenuto, l'eventuale registrazione sarà come sostiene Xxxx, ma, invece, è lo “spirito oggettivo”, ossia è la libertà che si realizza concettualmente negli istituti etici previsti dall’ordinamento positivo dello Stato. Dunque, riteniamo che l’eticità - o la moralità intesa nella sua dimensione sovra individuale o sociale - sia la sfera nella quale è superato per sempre il dissidio fra il piano del Sollen e quello del Sein: pertanto, in essa è possibile comprendere lo sviluppo speculativo della libertà, secondo la dinamica della sussidiarietà. Nel prossimo paragrafo, vogliamo sottolineare come l’eticità assuma la sua configurazione razionale proprio all’interno della sfera politico-statuale. La relazione fra la filosofia politica hegeliana e la dottrina contrattualistica del diritto naturale, che si sviluppa da Grotius a carico della parte che Fichte155, esige la richiedeconsiderazione congiunta di due termini concettuali. Informativa ai sensi dell'art000 X. X. XXXXXX, Grundlage des Naturrechts nach Prinzipien der Wissenschaftslehre, tr. 13 del O. Lgs. 196/2003it., La Thalassia Società Cooperativa informa Laterza, Roma, 1994, passim. Come Xxxxxx scrive, essi sono: “dissoluzione e compimento” 156. Apparentemente, ma superficialmente, l’accostamento di questi vocaboli potrebbe sembrare quasi una contradictio in adiecto. Il motivo di tale paradosso risiede nella circostanza che essi sono palesemente antitetici fra loro, qualora i medesimi siano colti sul piano linguistico rappresentato dalla loro area di significanza semantica. Tuttavia, in questo preciso caso, giova rilevare quanto sia proficuo trascendere la dimensione strettamente letterale dei vocaboli sopra indicati. Infatti, nel presente paragrafo si intende dimostrare proprio che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento), direttamente forniti da essi, due termini sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commercialiintrinsecamente uniti nella riflessione filosofico-politica hegeliana: uno evoca l’altro in una relazione di corrispondenza reciproca. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentari.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazionePrecisamente, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione parola “dissoluzione” indica che Xxxxx stigmatizza l’inconsistenza e l’inadeguatezza delle categorie fondamentali elaborate dai giuristi giusnaturalisti per la costruzione di legge nonché l'aggiornamentouna teoria generale del diritto e dello Stato. Invece, la rettificazione oparola “compimento” significa che egli aspira, in definitiva, alla stessa meta finale dei suoi predecessori, individuata nella comprensione e nella giustificazione razionale dell’ordinamento statuale157, e “la raggiunge o crede di raggiungerla proprio perché, buttati via i vecchi strumenti ormai diventati inservibili, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; ne foggia di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscrittonuovi” 158.
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Conclusioni. La sentenza in commento offre un esempio concre- to di come, senza contraddire le esigenze di tutela della persona sottese alla disciplina del trattamento dei dati personali, gli strumenti del diritto patrimonia- le possano affiancare quelli di stampo assoluto al fine di offrire un piu` articolato panorama di rimedi verso i possibili pregiudizi e pericoli connessi ad un fenome- no non solo inevitabile, ma in crescita esponenziale e, per tanti aspetti, positivo per le potenzialita` di svilup- po individuali e sociali che offre. Naturalmente, trattandosi di una consapevolezza ancora acerba, se non a tratti osteggiata, lo sforzo che terra` impegnati nei prossimi anni legislatori, dot- trina e giurisprudenza sara` volto a trovare le piu` equi- librate forme di conciliazione tra l’esigenza di consen- tire e promuovere la circolazione del dato – valoriz- zandone le potenzialita` di ricchezza non solo per i titolari, ma altresı` per gli interessati – e l’esigenza di tutelare la persona e i suoi diritti fondamentali. commerciali scorrette e autonomia privata, Torino, 2018; T. Feb- brajo, Il presente accordo deve essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal suo invio. Esso viene considerato valido a tutti gli effetti anche se inoltrato a mezzo fax al n° 0831/989986private enforcement del divieto di pratiche commerciali scorrette, indirizzato all'attenzione di Xxxxxxx Fiume. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo Napoli, 2018; X. Xxxxxxx, Pratiche commerciali scorrette e non è registratoconsumatore medio, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte che la richiede. Informativa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003Milano, 2016; AA.VV., La Thalassia Società Cooperativa informa Le pratiche commer- ciali sleali tra imprese e consumatori, Torino, 2007; X. Xxxxxxxx, Pratiche commerciali scorrette e rimedi negoziali, Napoli, 2012; X. Xxxxxxx, Pratiche commerciali scorrette e disciplina dell’attivita` negoziale, Bari, 2012. 62 In ipotesi, infatti, si potrebbe anche ritenere che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento)cio` condi- zioni la corretta e trasparente concorrenzialita` del mercato di quel dato servizio o bene non solo nell’ambito del mercato zero-price, direttamente forniti da essima altresı` nella scelta tra il servizio a prezzo zero e quello a pagamento. Questo dipende, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaboratiovviamente, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentari.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati dal valore attri- buito da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei ciascun consumatore ai propri dati personali da un lato e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere anche alla propria privacy dall’altro (v. su questo l’interessante indagine di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazioneX. Xxxxxx-X. Xxxxxxxx, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamentoHow Much is Privacy Worth, la rettificazione ocit., se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscrittopassim).
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Conclusioni. Il presente accordo deve comodato non potrà essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal suo invio. Esso viene considerato valido a tutti gli effetti anche modificato, se inoltrato non a mezzo fax al n° 0831/989986di atto scritto, indirizzato all'attenzione di Xxxxxxx Fiumenello stesso modo devono essere approvate le eventuali modifiche. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il Per quanto non espressamente previsto dalla presente contratto è esente da bollo e non è registrato, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte che la richiede. Informativa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003., La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento), direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì scrittura val- gono le norme di legge o regolamentari.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali in materia, in particolare quanto stabilito da- gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportatearticoli del Codice Civile dal n. 1803 al n. 1812. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. LettoXxxxx, approvato e sottoscritto.sottoscritto lì Il Comodante Il Comodatario Approvazione specifica - A norma degli artt. 1341 e 1342 Cod. civ. le parti dichiarano di approvare specificatamente le clausole contenute negli artt. n.2 (durata e canone); n. 3 (obblighi e divieti); n.4 (restitu- zione); n.6 (manutenzioni e lavori); n.7 (presa visione); n.8 (assicura- zione); n.9 (sicurezza); n.10 (spese di bollo e registrazione). Il Comodatario Il sottoscritto ………………, ……… nato a ……. il , con Codice Fi- scale …………non in proprio ma in qualità di …………e della Che ha visionato l’immobile; Che conosce quindi lo stato di fatto e di diritto in cui il medesimo si trova per esserne stato adeguatamente informato ed averlo esatta- mente compreso; Che conosce lo stato di tutti gli impianti, infissi, porte e portone per averli visti provati ed osservati; Che trova l’immobile esente da difetti ed idoneo all'uso che intende farne, accettando il tutto nello stato di fatto e di diritto in cui at- tualmente si trova; Il Comodatario ELENCO BENI DI PROPRIETA’ COMUNALE Nessun bene di proprietà comunale. Xxxxx, approvato e sottoscritto lì Il Comodante
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Conclusioni. Il Per tutto quanto non previsto nel presente accordo deve essere restituito controfirmato Regolamento, si rinvia a quanto previsto dalla COMPAGNIA entro 5 giorni Legge, dal suo invioContratto Collettivo vigente, dal Codice Disciplinare, dal Regolamento Aziendale, dalle policy e regolamenti della Società e dal Verbale di Accordo del 27 luglio 2017. Esso viene considerato valido Milano, 07.09.2017 Milano, Egr. Sig. /Xxxx.xx Sig.ra Oggetto: Accordo Individuale di SMART WORKING Allianz S.p.A., in base a tutti quanto previsto dalla Legge n. 81 del 22 maggio 2017, ha deciso di avviare un progetto sperimentale di attuazione della nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in Smart Working (di seguito SW). Con riferimento al rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra lei e la scrivente Società, premesso che: - Ella ci ha manifestato la volontà di aderire alla nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in SW; - la Società, per il tramite del Suo Responsabile, ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere la Sua richiesta di cui all'alinea che precede, sussistendo la compatibilità di tale modalità di esecuzione della Sua prestazione lavorativa con le specifiche organizzative, mansionali e logistiche; - la Società, per il tramite del Suo Responsabile, ha individuato - all’interno della Sua Unità di appartenenza - un/a collega con cui Ella si alternerà nello svolgimento dell’attività in SW, come di seguito indicato; - Xxxx, in relazione ed in virtù di tutto quanto precede, ha inviato una comunicazione al Suo Responsabile nonché al Suo Gestore del Personale, confermandoci la Sua volontà di aderire alla nuova modalità di esecuzione della prestazione lavorativa in SW; tutto ciò premesso, con la presente, Le comunichiamo di aver accolto la Sua richiesta di partecipazione alla sperimentazione dell'esercizio della prestazione lavorativa intercorrente tra Lei e la scrivente Società in modalità SW e La invitiamo a sottoscrivere per accettazione la presente comunicazione ove Lei si impegna, anche ai sensi e per gli effetti anche se inoltrato a mezzo fax del Verbale di Accordo sullo Smart Working in Allianz sottoscritto tra le XX.XX. e la scrivente Società in data 27 luglio 2017 (allegato 1, che fa parte integrante della presente e che Lei dichiara di conoscere ed accettare nel suo integrale contenuto), al n° 0831/989986rispetto delle regole e delle obbligazioni contenute nel Regolamento Allianz Smart Working (allegato 2, indirizzato all'attenzione che fa parte integrante della presente e che Lei dichiara di Xxxxxxx Fiumeconoscere ed accettare nel suo integrale contenuto), inclusa l’Informativa sulla Sicurezza sul Lavoro per lavoratori in SW. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo e non è registrato, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte che la richiede. Informativa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003., La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento), direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentari.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscritto.particolare:
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Conclusioni. Il Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d Dalla ricostruzione della vicenda come riportata ai superiori capi 1) e 4) emerge in tutta evidenza come la vita del sig. Luigi Torretti, negli ultimi trent’anni, sia stata segnata sia dal punto di vista economico finanziario che psicologico e morale, con ripercussioni anche nella sfera familiare e sociale, dal tentativo e dallo sforzo profuso per far valere le proprie ragioni e il suo diritto a veder cessare le malversazioni subite dall’istituto di credito. Infatti, nonostante le sentenze del Tribunale di Napoli e di Avellino abbiano accolto le istanze del sig. Torretti, dichiarando la nullità della clausola contrattuale contenente disposizioni sulla capitalizzazione trimestrale degli interessi e sulla misura ultralegale del tasso di interessi, ancora oggi il ricorrente è, suo malgrado, coinvolto nella vicenda processuale che non ha mai fine. Ciò, nonostante il sig. Torretti, nel corso della vicenda processuale, abbia assunto un comportamento responsabile e diligente, consistito nel cercare di adempiere a quanto dovuto, nei limiti delle proprie possibilità e dando fondo a tutte le disponibilità finanziarie proprie e degli stretti congiunti, avendo versato in favore dell’istituto di credito il rilevante importo di € 584.994,45. La consapevolezza del ricorrente che, nonostante gli sforzi finanziari suindicati, detta incresciosa vicenda continua a perseguitarlo alla veneranda età di ottant’anni, lo ha Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d indotto alla decisione di dar corso alla presente accordo deve essere restituito controfirmato procedura mettendo a disposizione del ceto creditorio tutto il proprio patrimonio e ciò anche al fine di scongiurare la vendita nell’ambito della procedura esecutiva immobiliare che sarebbe fortemente condizionata, come l’esperienza insegna, dall’attività speculativa dei potenziali acquirenti interessati ad aggiudicarsi il compendio immobiliare pignorato ad un prezzo certamente inferiore al reale valore di mercato, a tanto favoriti non solo dalla COMPAGNIA entro 5 giorni possibilità di accedere alla procedura di vendita offrendo un prezzo pari al 75% del prezzo base d’asta, come determinato in virtù della perizia di stima da parte del professionista designato dal suo invioG.E., ma anche dal meccanismo dei ribassi insiti nel diversi tentativi di vendita. Esso viene considerato valido Speculazione che certamente sarebbe scongiurata dalla presente procedura lì dove il nominando liquidatore, nel termine massimo di durata di quattro anni e svincolato dai tecnicismi propri della procedura esecutiva immobiliare, accendendo al libero mercato, potrà massimizzare l’attivo derivante dalla vendita del compendio immobiliare messo a tutti gli effetti anche disposizione dal ricorrente e soddisfare le pretese del ceto creditorio se inoltrato non per intero, sicuramente in una percentuale maggiore rispetto a mezzo fax al n° 0831/989986quella realizzabile con la vendita forzata. Del resto, indirizzato all'attenzione come si evince dal presente ricorso e dalla copiosa documentazione versata in atti, nonché dalla relazione del gestore della crisi, risulta evidente che, in caso di Xxxxxxx Fiume. In base all'Art. N°54 vendita del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo compendio immobiliare nell’ambito della procedura esecutiva, quest’ultima si chiuderebbe con una dichiarazione di incapienza, lì dove i creditori non sarebbero pienamente soddisfatti e non è registratoavrebbero altro modo e/o mezzo di aggredire il sig. Torretti rimasto impossidente. E’ evidente, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte quindi, che la richiede. Informativa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003., La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento), direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigentel’accesso alla presente procedura avvantaggerebbe anche il ceto creditorio e, per finalità strettamente connesse effetto dell’esdebitazione, il debitore. Sul punto, però, preme a questa difesa sottolineare lo spirito con cui il sig. Torretti ha inteso proporre e dare impulso alla gestione procedura di liquidazione del patrimonio che, dopo trent’anni e attesa la veneranda età, non è quello di tutelare sé stesso o i propri congiunti dal punto di vista economico finanziario, quanto di affrancarsi definitivamente da questa incresciosa vicenda, soprattutto dal punto di vista etico, dopo averla fronteggiata per l’intera vita, riscattando così la propria integrità morale e riabilitando la propria persona nei confronti soprattutto degli affetti più cari. E’ questo l’unico, ultimo ed apprezzabile desiderio di un uomo di ottant’anni a cui resta tuttavia il rammarico, dopo una vita di lavoro e sacrifici, di lasciare ai propri figli soltanto un’eredità morale. ************ Alla luce di tutto quanto esposto nei superiori capi, il sig. Luigi Torretti come sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, Firmato Da: CAMPIONE BRUNO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3bced399e28327f49371035c708c1b9d all’On.le Tribunale adito, verificata la sussistenza dei apporti commercialirequisiti di cui all’art. Il rifiuto 14 ter Legge 3/2012, di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativiemettere con urgenza, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentari.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' decreto ex art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali 14 quinques Legge 3/2012 e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscritto.l’effetto:
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Conclusioni. Il presente accordo deve Le parti hanno concluso come da atti telematici richiamati all’udienza precisazione delle conclusioni. CONCLUSIONI PER PARTE OPPONENTE Voglia l’Xxx.xx Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previo ogni accertamento - istruttorio e di merito - utile ed opportuno, nonché ogni declaratoria necessaria ed alla luce della sentenza n. 11390/16 resa dal Tribunale in composizione collegiale in relazione alla querela di falso proposta in via incidentale da [Alfa], così giudicare: in via preliminare: revocare l’ordinanza datata 24 marzo 2013, mediante la quale è stata concessa la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni ed i motivi tutti illustrati nella prima memoria; sempre in via preliminare: dichiarare, per i motivi illustrati nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo telematico n. (omissis) – Ruolo Ingiunzioni n. (omissis), nonché nella narrativa della prima memoria, l’inefficacia del decreto ingiuntivo opposto n. (omissis), per essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 stato notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni dal suo invioprevisto dall’art. Esso viene considerato valido 644 del codice di procedura civile; sempre in via preliminare: dichiarare, per i motivi illustrati nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione a tutti gli effetti anche se inoltrato decreto ingiuntivo telematico n. (omissis) – Ruolo Ingiunzioni n. (omissis), nonché nella narrativa della prima memoria, l’inefficacia e/o invalidità e/o nullità del decreto ingiuntivo opposto n. 7067/12, per l’errata individuazione della sede legale della società [Alfa], sempre in via preliminare: dichiarare, per i motivi illustrati nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione a mezzo fax al n° 0831/989986decreto ingiuntivo telematico n. (omissis) – Ruolo Ingiunzioni n. (omissis), indirizzato all'attenzione nonché nella narrativa della prima memoria, l’inesistenza giuridica del ricorso per decreto ingiuntivo opposto, attesa l’assenza della sottoscrizione della delega da parte del legale rappresentante pro tempore della società ricorrente e l’omessa allegazione della fonte dell’asserita rappresentanza, con ogni conseguente statuizione e, per l’effetto, dichiarare inefficace, nullo e/o revocare l’opposto decreto ingiuntivo n. (omissis), Ruolo n. (omissis) emesso da codesto Tribunale di Xxxxxxx Fiume. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente Milano; sempre in via preliminare: accertare e dichiarare decaduta [Factor] da bollo eventuali domande riconvenzionali, nonché da eccezioni processuali e di merito che non è registratosiano rilevabili d’ufficio, l'eventuale registrazione sarà a carico della non essendosi costituita nei venti giorni anteriori alla prima udienza; rigettare, in ogni caso, le domande formulate in xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxx istruttoria (esclusivamente nella parte che in cui chiede la richiede. Informativa pronuncia di ordinanza ai sensi dell'artdell’art. 13 del O. Lgs186ter c.p.c.) da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto ed alla luce della sentenza n. 11390/16 resa dal Tribunale in composizione collegiale in relazione alla querela di falso proposta in via incidentale da [Xxxx], per le ragioni tutte illustrate nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo telematico n. (omissis) – Ruolo Ingiunzioni n. (omissis), nonché nella narrativa della prima memoria ed anche per quelle esposte nel corso delle udienze celebratesi nel presente procedimento; in via subordinata, nel merito: accertata e dichiarata la carenza dei presupposti giuridici delle odierne pretese creditorie di [Factor], per l’effetto, dichiarare inefficace, nullo e/o revocare l’opposto decreto ingiuntivo n. (omissis), Ruolo n. (omissis) emesso da codesto Tribunale di Milano e/o, comunque, dichiarare che nulla deve [Alfa], a [Factor] in relazione ai non chiari titoli azionati; rigettare, in ogni caso, le domande formulate nel merito in via subordinata da controparte, in quanto infondate in fatto ed in diritto, anche per le ragioni tutte illustrate in sede di verbale delle udienze celebratesi nel presente procedimento e per le ragioni tutte esposte nella narrativa dell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo telematico n. (omissis) – Ruolo Ingiunzioni n. (omissis) e degli atti depositati in giudizio; in ogni caso: a) condannare [Factor] alla rifusione in favore dell’attrice opponente di spese e compensi (già diritti ed onorari) di causa; in via istruttoria: alla luce di quanto già dedotto, [Alfa], chiede - occorrendo e senza inversione dell’onere della prova - ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi: 1. 196/2003Vero che (omissis) S.r.l., La Thalassia Società Cooperativa informa prima, e [Alfa], poi, hanno inoltrato lettere di contestazione nei confronti di [Factor] come da documenti 2, 3 e 4 che i dati personali dei nostri clienti/fornitori si rammostrano al teste; 2. Vero che con lettera 6 luglio 2007, ("interessati" omissis) S.r.l., ha contrastato il documento di sintesi ricevuto ed ha chiesto il ripristino dell’aliquota dello Spread al trattamento1,700% “in vigore con decorrenza 01/01/2005 così come contrattualmente concesso sia alla (omissis) S.p.A. sia alla [Alfa] (vedere allegati)”, direttamente forniti nonché il rimborso “di Euro 506,46 (Euro 259,57 + 246,89) dovuti dall’applicazione dell’aliquota 1,750% nelle liquidazioni interessi al 31/12/2006 ed al 31/12/2007”, come da essidocumento 2 che si rammostra al teste; 3. Vero che con lettera 9 gennaio 2008, sono trattati esclusivamente [Xxxx] ha contestato l’importo recato dalla fattura n. 34031/3 del 31.12.2007, lamentando un difetto di comunicazione da parte di [Factor] e la inesatta applicazione di uno spread pari ad Euro 2,10 e chiedendo di “volerci mantenere lo spread di Euro 1,90 e di stornarci parzialmente, con nota di credito, la fattura n. 34031/3 del 31/12/2007”, come da documento 3 che si rammostra al teste; 4. Vero che con lettera 13 luglio 2009, [Xxxx] ha contestato le fatture n. 8157/16633/24636/33352/7566 relative ad interessi maturati per l'adempimento il periodo 31.03.2008 – 31.03.2009, pari ad Euro 179.279,19, “Da un controllo effettuato degli obblighi previsti dalla normativa vigenteestratti conto scalare constatiamo l’applicazione di uno spread non in linea con quanto sottoscritto nel contratto originario. A fronte di Xxxxxx informative con le quali ci comunicavate la variazione delle condizioni economiche contrattuali, prevedendo un aumento ingiustificato dello spread, abbiamo più volte contestato sia via e-mail che per iscritto, senza ricevere alcun riscontro. Pertanto abbiamo provveduto a ricalcolare gli interessi da Voi già fatturati, per finalità strettamente connesse il periodo sopraindicato, applicando lo spread di 1.70, di cui alleghiamo nostri conteggi. Dai calcoli da noi effettuati risulta un addebito per interessi pari ad € 167.385,57, oltre alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto fattura n. 33353/03 di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentari.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica Euro 19,31 e la finalità fattura n. 8157 di Euro 104,00, per un complessivo di Euro 167.508,88. (...) Vi chiediamo pertanto di provvedere ad emettere note di credito su cui fatturazione interessi (...)”, come da documento 4 che si basa il trattamento; rammostra Foglio di ottenere precisazione delle conclusioni nell’interesse della convenuta opposta [Factor] Piaccia all’Xxx.xx Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria e diversa domanda, deduzione, eccezione e argomentazione, tutte nessuna esclusa, previe le occorrende declaratorie e statuizioni, previa revoca del decreto ingiuntivo n. 7067/12 oggetto del presente giudizio di opposizione, stante la cancellazionetardività della sua notifica, condannare la trasformazione [Alfa] in forma anonima persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore [Factor] di Euro 84.127,62, o il blocco dei dati trattati all’eventuale diversa somma sia maggiore che minore, che risulterà essere stata provata in violazione corso di legge nonché l'aggiornamentocausa, oltre gli interessi convenzionali al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread dell’1,50%, con capitalizzazione trimestrale, maturati dal primo ottobre 2011 al saldo, rigettando contestualmente la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; relativa opposizione. Con vittoria di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato spese e sottoscrittocompetenze di causa e dichiarando sin d’ora di non accettare eventuali domande nuove di controparte.
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Conclusioni. Il presente accordo deve In conclusione, nel contesto qui trattato, risulta obiettivamente fondata, condivisibile ed in armonica compatibilita` con il complessivo dato normativo, la soluzione per cui, a seguito dell’introduzione dell’art. 155 quinquies c.c., pur permanendo integra l’autono- ma legittimazione iure proprio, verso il genitore coob- bligato solidale, sia in regresso che in riparto per il futuro, del genitore convivente che si fa carico con continuita` degli oneri tutti per il mantenimento, istru- zione ed educazione del figlio maggiorenne ancora in condizioni di non autosufficienza economica, quest’ul- xxxx xxx` tutelare il diritto al mantenimento di cui e` titolare nei confronti dei medesimi genitori, non sol- tanto attraverso autonoma iniziativa giudiziale, ma an- che con lo strumento dell’intervento volontario nei giudizi gia` pendenti, di separazione coniugale, divor- zio, nullita` matrimoniale, modificazione e revisione delle condizioni, e quegli altri tra genitori non vincolati da coniugio, nei quali possono essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal suo invio. Esso viene considerato valido in qualsiasi modo contesi tali autonomi diritti, del genitore convivente e del figlio, ed ovviamente soltanto in ordine a tutti gli effetti tali do- mande accessorie; e cio` anche se inoltrato a mezzo fax la maggiore eta` so- praggiunge in pendenza di tali giudizi. Ma questo risultato e` solo la prefazione di ulteriori riflessioni, con al n° 0831/989986centro gli affetti e la vita del singolo nelle relazioni familiari, indirizzato all'attenzione e con l’auspicio che, salvi gli ineliminabili casi fisiologici, la logica dell’antagonismo insita in ogni fenomeno di contrapposizione giudiziale non finisca per pervadere massivamente la famiglia ita- liana, anche tra genitori e figli, proprio nell’importante momento del passaggio all’eta` adulta delle giovani ge- nerazioni. BED & BREAKFAST Tribunale Torino, I Sezione, 13 ottobre 2009, n. 6944 — Xxxxxxxx Xxxxxxx Fiume— Castello (avv. In base all'ArtBessi) - Condominio di via Xxxxx Xxxxx (avv. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo Mittone). Comunione e non è registratocondominio — Esercizio di attivita` di bed & breakfast — Attivita` pensionistica — Condo- minio — Regolamento condominiale (C.c. artt. 1362, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte che la richiede1365; L.R. Piemonte 13 marzo 2000, n. 20). Informativa ai sensi dell'artn. 6612; Id., 13 novembre 1996 n. 9930; App. 13 del O. Lgs. 196/2003Roma 19 gennaio 2001, in Guida Dir., La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento)2001, direttamente forniti da essi12, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente84; Cass., per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commercialiSez. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativiI, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative 19 settembre 2005 n. 18475; e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviatiId., registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentari7 aprile 2006 n. 8221.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscritto.
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Conclusioni. Il presente accordo deve essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal suo invio. Esso viene considerato valido a tutti gli effetti anche se inoltrato a mezzo fax al n° 0831/989986Se è consentita una considerazione finale, indirizzato all'attenzione di Xxxxxxx Fiume. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 possiamo senz’altro convenire con il presente contratto è esente da bollo e non è registrato, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte che la richiede. Informativa Supremo Collegio quanto ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003., La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamentoprincipi sopra espressi alle lettere a), direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolob), nel rispetto dì norme c) e d). Non ci pare, invece, di legge o regolamentari.· All'interno poter consentire con l’affermazione sub e), quella secondo cui la durata della Thalassia Società Cooperativa potranno venire procedura è questione di valutazione di merito, i.e. di convenienza, che spetta ai creditori. Senz’altro è questione che attiene alla convenienza quella della durata della fase esecutiva e del tempo previsto per la soddisfazione dei creditori; ma, ed è questo il punto, è anche una questione che riguarda il principio della ragionevole durata dei processi, questione d’interesse generale, che interest rei publicae, la cui violazione ha comportato e continua a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportatecomportare sanzioni comunitarie alla Repubblica. All'esterno E, se vogliamo avere un minimo di coerenza, allorquando si afferma che alle procedure negoziali da sovraindebitamento si devono ritenere applicabili i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' principî in tema di concordato preventivo, sarebbe forse bene ricordare la giurisprudenza che, in tema di concordato preventivo (ma ve n’è anche in tema di accordi di ristrutturazione ex art. 7 182-bis l. fall.) ha escluso l’ammissibilità di procedure concordatarie con fasi esecutive di durata superiore ai cinque, massimo sei anni: Trib. X. Xxxxx Xxxxx Vetere, 15 maggio 2014, in xxx.xxxxxx.xx, pubb. 26.5.2014 (in cui il tempo di esecuzione del D. Lgs .. 196/2003piano era di nove anni; il termine massimo viene indicato in sei); Trib. Siracusa, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento 15 novembre 2013, in xxx.xxxxxx.xx, pubb. 4.12.2013 (termini di pagamento di dieci anni); Trib. Modena, 13 giugno 2013, in Il Xxxx.xx, pubb. 13.6.2013 (che ha ritenuto inammissibile una proposta concordataria accompagnata da un piano che prevedeva la conferma dell'esistenza o meno soddisfazione dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione creditori in forma comprensibileun tempo previsto di cinque anni); Trib. Gli interessati possono altresì chiedere Bari, 3 giugno 2013, in xxx.xxxxxx.xx, pubb. 22.7.2013 (in cui il tempo di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscrittoadempimento era imprevedibile).
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Conclusioni. Il presente Alla luce delle considerazioni sin qui svolte possiamo affermare che prima dell’innovazione normativa introdotta dal n. 12-bis dell’art. 2643 cod. civ. l’usucapione era una modalità di acquisto a titolo originario il cui ingresso, nel sistema della pubblicità immobiliare, richiedeva una pronuncia giudiziaria la cui trascrizione, regolata dall’art. 2651 cod. civ., aveva valore di pubblicità notizia; con l’introduzione del cit. n. 12-bis nel sistema della pubblicità immobiliare l’usucapione si pone al centro di una pluralità di fattispecie che realizzano effetti diversi, le une dalle altre, tra le parti e rispetto ai terzi e, così, in via esemplificativa: − l’usucapione potrà essere oggetto di una pronuncia giudiziaria e la sua trascrizione produrrà gli effetti previsti dall’art. 2651 cod. civ. − potrà essere oggetto di un accordo accertativo e la sua pubblicità, ex n. 12-bis dell’art. 2643 cod. civ. avrà gli effetti di cui all’art. 2644 cod. civ. laddove sia rispettato il principio della continuità delle trascrizioni; − potrà essere oggetto di un accordo accertativo e la sua pubblicità, ex n. 12-bis dell’art. 2643 cod. civ., avrà meri effetti prenotativi, ai sensi dell’art. 2650 cod. civ., laddove il soggetto usucapito che ha sottoscritto l’accordo non risulti legittimato in base ad un titolo debitamente trascritto nei registri immobiliari; − l’usucapione potrà essere oggetto di un atto negoziale di mero accertamento, anche al di fuori di una procedura conciliativa, con effetti meramente preclusivi che potrà essere trascritto ai sensi dell’art. 2645 cod. civ. che ha arricchito il suo contenuto in ragione dell’introduzione del n. 12-bis dell’art. 2643 cod. civ.; − il riconoscimento dell’usucapione potrà essere oggetto di un accordo transattivo soggetto a trascrizione ai sensi del n. 13 dell’art. 2643 cod. civ. ed i cui effetti saranno regolamentati dagli artt. 2644 e 2650 cod. civ. Pur in presenza di una pluralità di fattispecie, alcune delle quali poste in essere dall’autonomia privata, va sottolineato che l’usucapione mantiene la sua caratteristica fondamentale di effetto legale e non negoziale di acquisto della proprietà; l’accordo conciliativo, quindi, non avrà ad oggetto il trasferimento di diritti ma avrà ad oggetto l’accertamento tra le parti dei presupposti su cui si fonda l’usucapione con effetti preclusivi tra le parti stesse e loro aventi causa. Rispetto ai terzi, invece, l’opponibilità dell’accordo stesso seguirà le regole degli acquisti a titolo derivativo disciplinati dagli artt. 2644e 2650 cod. civ. Di conseguenza un terzo potrà comunque far valere i propri diritti nei confronti del suo legittimo xxxxx causa disconoscendo l’accordo, sottoscritto in suo danno, tra le parti partecipanti all’accordo stesso; si pensi, ad esempio, ad un creditore ipotecario dell’usucapito, ovvero a chi abbia acquistato un diritto reale di godimento dall’usucapito. In buona sostanza l’accordo conciliativo non è opponibile a terzi che vantino pretese nei confronti del soggetto usucapito ovvero sui beni oggetto di accertamento, in forza di un titolo trascritto o iscritto anteriormente all’accordo conciliativo secondo il meccanismo dell’art. 2644 c.c. che regola i conflitti d’interessi tra più aventi causa dal medesimo soggetto. La soluzione del conflitto d’interessi regolata dall’art. 2644 c.c. impone che sia rispettato il principio della continuità delle trascrizioni imposto dall’art. 2650 cod. civ. e, quindi, che il titolo di ciascun avente causa (ivi compreso colui che assume di aver usucapito) trovi corrispondenza e giustificazione in un titolo trascritto a favore del dante causa. In assenza di un titolo di proprietà (ovvero di altro diritto reale, a seconda delle ipotesi) trascritto a favore del xxxxx causa le trascrizioni successive e, quindi, anche la trascrizione dell’accordo accertativo dell’usucapione, avranno effetto, secondo il disposto del 2° comma dell’art. 2650 c.c., solo allorquando l’atto anteriore di acquisto sarà trascritto. Trascritto il titolo di proprietà, le successive trascrizioni o iscrizioni produrranno effetto secondo il loro ordine rispettivo, nel rispetto dei principi di cui all’art. 2644 c.c. La soluzione del conflitto d’interessi tra presunto usucapiente e terzi, secondo il meccanismo degli artt. 2644 c.c. e 2650 c.c. , come più volte ripetuto, costituisce la differenza sostanziale tra gli effetti della pubblicità della sentenza di usucapione e gli effetti della pubblicità dell’accordo conciliativo de quo. Non sembrano applicabili, invero, all’accordo accertativo dell’usucapione quei principi consolidati in giurisprudenza relativi alla soluzione del conflitto d’interesse tra usucapiente e terzi che presuppongono un accertamento giudiziario dell’usucapione in ragione della diversità delle norme sulla continuità delle trascrizioni rispetto alle norme che regolano la pubblicità degli acquisti a titolo originario (30). Invero, in giurisprudenza si afferma che in caso di conflitto tra avente causa del precedente proprietario e usucapiente non prevarrà chi ha trascritto per primo il suo titolo di acquisto, ma prevarrà colui che ha acquistato a titolo originario anche in caso di mancata trascrizione della sentenza di accertamento in ragione del valore di mera pubblicità notizia assegnato alla pubblicità di cui all’art. 2651 cod. civ. (31); nel caso di accordo accertativi dell’usucapione, al contrario, prevarrà il terzo che ha acquistato dall’usucapito se la sua trascrizione precede la trascrizione dell’accordo accertativi. Così pure, sotto altro aspetto, di possibile conflitto tra curatela fallimentare e soggetto usucapiente, si è affermato da parte della Suprema Corte (32) che può essere usucapito un bene del fallito sulla base del presupposto che l’acquisto a titolo di usucapione è acquisto a titolo originario, onde il conflitto fra acquirente a titolo derivativo ed usucapiente, si risolve sempre a favore di quest’ultimo indipendentemente dalla trascrizione della sentenza di usucapione; anche questo principio valido per l’usucapione accertata giudizialmente non troverà applicazione nel caso di accordo accertativi dell’usucapione che, come più volte detto è regolato dal principio della continuità delle trascrizione che risolve i conflitti di interesse in base all’art. 2644 cod. civ. e, quindi, sulla base della priorità della trascrizione del titolo Mentre la sentenza di usucapione accerta un diritto acquistato dall’usucapiente prescindendo dalla posizione soggettiva dell’usucapito e, quindi da eventuali diritti dal medesimo costituiti (trasferimenti di proprietà, costituzione di diritti reali di garanzia, costituzione di diritti reali di godimento) ed al possessore-usucapiente non potrà essere addebitato un onere (recte: una presunzione) di conoscenza dell’esistenza delle formalità ipotecarie o di precedenti trascrizioni pregiudizievoli, in quanto il possesso utile ai fini dell’usucapione prescinde del tutto dalla conoscenza in capo all’usucapiente di chi sia il legittimo proprietario del bene, nell’accordo accertativo dell’usucapione l’usucapiente avrà un onere di conoscenza di quanto reso pubblico nei registri immobiliari sotto il duplice profilo che, da un lato, saranno a lui opponibili le iscrizioni e trascrizioni pubblicate anteriormente all’accordo conciliativo contro il legittimo xxxxx causa e, da altro lato, che la trascrizione dell’accordo accertativo per produrre i suoi effetti deve essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal effettuata nei confronti di chi appare proprietario del bene usucapito in base ad una serie di titoli debitamente trascritti (artt. 2644 e 2650 cod. civ.), in difetto, la trascrizione dell’accordo accertativo produrrà i suoi effetto allorquando colui che ha riconosciuto i fatti costitutivi dell’usucapione si sarà dotato di un legittimo titolo e lo trascriva. Peraltro, l’assenza della trascrizione del titolo di acquisto in capo all’usucapito può ascriversi ad una negligenza del dante causa che, ad esempio, non ha curato la trascrizione del suo invio. Esso viene considerato valido acquisto mortis causa, ovvero ad un difetto di forma del titolo che, ad esempio, non riveste la forma autentica o pubblica necessaria per la trascrizione, ovvero all’assenza di un titolo di acquisto a tutti gli effetti anche se inoltrato a mezzo fax al n° 0831/989986favore del presunto usucapito; in quest’ultima ipotesi, indirizzato all'attenzione è fuor di Xxxxxxx Fiume. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo e dubbio, che un eventuale accertamento dell’usucapione non è registrato, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte avrebbe alcuna giustificazione causale atteso che la richiededichiarazione accertativa sarebbe effettuata da un soggetto privo di poteri dispositivi sul bene su cui si intende accertare l’usucapione stessa. Informativa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003.Su questo punto, La Thalassia Società Cooperativa informa la giurisprudenza della Suprema Corte, giova ripetere è costante nell’affermare che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento)“il negozio di accertamento di un diritto reale, direttamente forniti da essila cui funzione è quella di rendere definitiva la situazione giuridica derivante dal rapporto preesistente eliminando gli elementi di incertezza, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigentenon ha alcun effetto traslativo, e, pertanto, per finalità strettamente connesse la regolamentazione della relativa situazione giuridica controversa, deve farsi capo, in ogni caso, alla gestione dei apporti commercialifonte precettiva originaria, che ne costituisce il fondamento”. Per quanto attiene agli aspetti relativi al ruolo del notaio nella procedura di mediazione e conciliazione ed alla forma dell’autentica valgono le indicazioni e le conclusioni generali cui sono giunti gli studi del Consiglio Nazionale del Notariato raccolti nel “MANUALE DELLA MEDIAZIONE CIVILE COMMERCIALE, Il rifiuto contributo del Notariato alla luce del D.lgs. 28/2010, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012” (33). Considerazioni specifiche meritano i temi riguardanti: − l’obbligo di fornire dotazione ed allegazione dell’attestato di prestazione energetica di cui al comma 3° dell’art. 6 del D.lgs. n. 192/2005 che, nella nuova stesura introdotta dal d.l. 23 dicembre 2013 n. 145, recita: “«3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l’acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in tutto o ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell’attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari (omissis…)” − il rispetto della normativa urbanistica contenuta nel D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 del 2001 (artt. 30 e 46) ”; − gli obblighi in parte li dati personali tema di conformità soggettiva ed oggettiva di cui all’art. 19 comma 14 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 (p. esconv. dati identificativiin l. 30 luglio 2010 n. 122). Sul primo punto, codice fiscale o partita iva) potrà comportare non sembra che possano esserci fondati dubbi sul fatto che la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti fattispecie non rientri nel perimetro degli atti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenzialivi è l’obbligo di dotazione ed allegazione in quanto il comma 3 dell’art. Le finalità 6 del trattamento riguardano anche gli adempimenti D.lgs. n. 192/2005 circoscrive il suddetto obbligo ai soli atti di carattere amministrativo (registrazione dei dati compravendita ed agli atti di trasferimento di immobili a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentari.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibiletitolo oneroso. Gli interessati possono altresì chiedere effetti meramente accertativi che il suddetto accordo produce non rientrano né nello schema negoziale della vendita né nella categoria degli atti di conoscere l'origine trasferimento a titolo oneroso. A diversa conclusione dovrà giungersi laddove l’accordo non sarà meramente accertativo ma presenterà una causa transattiva idonea a produrre effetti traslativi ed a far rientrare l’accordo stesso nel paradigma degli trasferimenti a titolo oneroso facendo sorgere i conseguenti obblighi di dotazione ed allegazione di cui al cit. comma 3 dell’art. 6. A conclusioni diverse deve invece giungersi per quanto riguarda gli obblighi ed i divieti derivanti dalle norme urbanistiche di cui al D.P.R. 380/2001. Una lettura che si fermasse al dato meramente letterale degli artt. 30 e 46 del cit. D.P.R. 380/2001 potrebbe far dubitare che gli accordi accertativi dell’usucapione siano soggetti al rispetto delle suddette disposizioni nel presupposto che i suddetti accordi non avrebbero ad oggetto il “trasferimento di un diritto reale” ma “accertano l’usucapione”, valorizzando, quindi, esclusivamente l’effetto legale scaturente dalla fattispecie e marginalizzando invece il ruolo dell’autonomia privata all’interno di questa nuova fattispecie. Questa interpretazione va disattesa in quanto frutto di una lettura parziale ed asistematica delle norme ed incoerente con i principi cui l’autonomia privata deve uniformarsi nella circolazione dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; beni immobili a tutela di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscrittointeressi pubblici.
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Conclusioni. L’art. 62, pur presentando importanti aree di miglioramento, è un primo tentativo con cui si prova a dare rilevanza a nuove forme di squilibrio C o n t r a t t i d e l l a f i l i e r a a g r o a l i m e n t a r e : s q u i l i b r i o e d e f f e t t i v i t à d e i r i m e d i ( M a r i o M a u r o ) sarebbe esperibile se solo si considerasse che tra imprese che operano nel settore agro-alimentare, l’intera disciplina dell’art. 62 è posta a protezione di un interesse di carattere generale103 che viene tutelato agendo dal basso e sul singolo contratto104. Si aggiunga, sulla falsa riga dell’art. 1339 c.c., che sarebbe irragionevole disporre il risarcimento del danno per una clausola abusiva senza, al contempo, prevedere l’espunzione della clausola medesima dal contratto, garantendo così la stabilità dell’accordo. La tutela, infine, sarà chiusa dal rimedio inibitorio. I richiamati rapporti con l’abuso di posizione dominante e di dipendenza economica, unitamente alla ricostruzione della nozione di squilibrio, servono quindi solo a specificare che è una nullità di tipo speciale: parziale e necessaria, con legittimazione ad agire riservata alla parte tutelata dalla legge105. Secondo parte della dottrina, infatti, la nullità non sarebbe più un rimedio demolitorio ma conformativo, volto a tutelare la vittima di condotte abusive106. Risulta così un quadro che consente di reagire ad una pratica commerciale scorretta con un articolato quadro di rimedi: invalidante, finalizzato a conformare il contratto alla volontà del legislatore; risarcitorio, finalizzato a ristorare il contraente debole del pregiudizio subito; inibitorio, finalizzato ad evitare il perpetrarsi di condotte illecite. l’identità di squilibrio disciplinato dal legislatore. In realtà, come visto al par. 2.1., gli squilibri protetti sono di diverso tipo. 103 Come teorizzato da Xxxx., sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242, in Foro it., 2015, I, c. 862, con note di X. XXXXXXXXX, X. XXXXXXXX, X. PROTO PISANI, X. XXXXXX, X. DI XXXXXX, X. XXXXXXXXXXX, X. XXXXXXXX. Si consideri, peraltro, che l’art. 62 è norma di applicazione necessaria. 104 A. XXXXXXXXXX, I rapporti contrattuali nella filiera agroalimentare, cit., p. 340 105 X. XXXXXXXXXX, Nullità speciali, Milano, 1995, p. 227 e, con riferimento al caso qui concretamente in esame, M. R. XXXXXXX, Abuso di dipendenza economica e autonomia privata, cit., p. 204 106 Sulla natura conformativa della nullità cfr. X. XXXXXXX, Il presente accordo deve essere restituito controfirmato contratto e le invalidità, in Riv. dir. civ., 2006, p. 245; ID., Autonomia privata e regole di validità: le nullità conformative, in Il contratto in trasformazione, Milano, 2011, p. 393; X. XXXXXXXXX, Le nullità e il contratto nullo, in Trattato del contratto, diretto da X. Xxxxx, IV, Milano, 2006, p. 155; D’ADDA, Nullità parziale e tecniche di adattamento del contratto, Padova, 2008, p. 67. Per una visione critica cfr. X. XXXXXXXXXXX, Profili sull’integrazione del contratto abusivo parzialmente nullo, in G. D’Amico – X. Xxxxxxxxxxx, Nullità per abuso ed integrazione del contratto, Torino, 2013, p. 155 proponendo soluzioni ove regole e principi tra loro cercano di convivere. Al contempo, pur essendo ancora troppo presto per fare dei bilanci, le aspettative riposte su questa norma sarebbero troppo alte se si dovesse trovare in essa la soluzione alle problematiche segnalate dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal suo invioCommissione europea. Esso viene considerato valido Come rilevato da attenta dottrina, il legislatore ha posto le prime garanzie a protezione dell’imprenditore debole che opera in un contesto in cui le regole economiche del mercato agroalimentare stanno cambiando107. Se, tradizionalmente, il produttore agricolo negoziava la cessione dei suoi prodotti dopo il loro raccolto (c.d. spot market), il nuovo art. 62 crea una struttura negoziale per forme di contrattazione preventiva aventi ad oggetto produzioni future o in itinere (conventional farming) 108. A livello teorico, ciò presenta due indiscutibili vantaggi, sia per l’acquirente della produzione sia per il produttore stesso. Per l’acquirente della produzione perché si assicura “un bacino di fornitori di materia prima che gli permettono di pianificare la sua attività economica”109. Per il produttore perché “si assicura preventivamente, rispetto al tempo del raccolto, innanzitutto la collocazione di una specifica quantità della sua produzione nonché anche la fissazione di un prezzo come tale sottratto alle oscillazioni che attualmente caratterizzano la formazione dei prezzi nei mercati agricoli delle commodities agricole”110, e conseguente possibilità di accedere ai finanziamenti. Per converso, tipologie di long-term contracts comporterebbero, per i produttori, una perdita di indipendenza e controllo dell’azienda, necessità di importanti investimenti legati alla durata del contratto, più lunghi tempi di pagamento. Soprattutto in mercati che tendono a forme monopsonio, “il potere di mercato dei pochi buyers, oltre che sulla formazione del prezzo, incide difatti sulle condizioni della produzione e sulla distribuzione dei rischi per cui 107 A. XXXXXXXXXX, I rapporti contrattuali nella filiera agroalimentare, cit., p. 340. 108 Cfr. A. XXXXXXXXXX, I contratti del mercato agroalimentare: alcune considerazioni di sintesi, in Riv. dir. alim., 2013, p. 56 ss ed in part. p. 59. 110 A. XXXXXXXXXX, op. loc. ult. cit. l’agricoltore/allevatore, in condizioni di particolare vulnerabilità anche in ragione della natura deperibile dei prodotti o della necessità di disporre di luoghi di stoccaggio, può trovarsi nella situazione di prendere o lasciare”111. i benefici che gli potrebbero derivare da forme di long-term contracts. Oggi, è difficile dire se abbia colto nel segno ma il richiamo ai principi di correttezza, trasparenza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con tutti gli accorgimenti indicati, potrebbero essere importanti | 34 di long-term contracts si è già affermato, il rischio connesso alla mancata protezione di questa situazione di squilibrio e debolezza intrinseca del produttore è generare “effetti anche se inoltrato di depressione dei redditi degli agricoltori e di generale impoverimento delle aree rurali”112. Ebbene, nella previsione di questo passaggio, l’art. 62 è stato pensato proprio per garantire adeguata protezione a mezzo fax quel produttore che si trovi in una situazione di debolezza e subisca gli effetti di uno squilibrio; al n° 0831/989986contempo, indirizzato all'attenzione gli permette di Xxxxxxx Fiumebeneficiare dei vantaggi derivanti da forme di long- term contracts. In base all'ArtItalia, non essendo ancora state poste le basi per questo passaggio, risulta difficile esprimere un giudizio su una norma che introduce difese destinate ad operare su un mercato che ancora non si è affermato e differente rispetto all’attuale. N°54 Ne consegue che, ad oggi, l’applicazione che si è fatta di questa disciplina è pressoché inesistente. Il contratto scritto cui fa riferimento l’art. 62 ed i suoi obblighi contenutistici si risolvono in una fattura con l’apposizione in calce della dicitura “assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del D.P. N° 492 DL 24.1.2012, n1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27”. Nonostante i comportamenti abusivi nei contratti di filiera siano ancora dilaganti, i rimedi pubblicistici, privilegiati dall’art. 62, sono rimasti del 25/06/1953 tutto inattuati. Da ultimo, scorrendo i massimari giurisprudenziali, a distanza di tre anni dalla sua entrata in vigore, nessun giudice civile ha ancora fatto applicazione della norma. Non c’è dubbio che una norma inapplicata è una norma che non garantisce rimedi efficienti. L’unica nota di apprezzamento, da parte degli operatori del settore, riguarda la disciplina sui termini di pagamento che ha evitato agli imprenditori di subire dilazioni di pagamento a loro pregiudizio. In conclusione, l’art. 62 non ha da solo la forza di imporre il presente contratto è esente passaggio dallo spot market al conventional farming ma si pone l’obiettivo di dare adeguata protezione a quel produttore che, nell’ambito dei rapporti di filiera, decida di sfruttare per colmare le lacune legislative e gestire le difficoltà concrete che potrebbero sorgere nell’adozione di nuove tipologie contrattuali regolatrici dei rapporti di filiera. Allo stesso tempo, perché si possa operare con concretezza lungo questa direzione, saranno necessari maggiori incentivi provenienti dalla politica; una più effettiva applicazione, da bollo parte dell’AGCM in primis, delle garanzie che il nuovo art. 62 pone a protezione dell’imprenditore agricolo; il formarsi di una prassi giudiziaria che operi a tutela del produttore in un’ottica conservativa del rapporto contrattuale. C o n t r a t t i d e non è registratol l a f i l i e r a a g r o a l i m e n t a r e : s q u i l i b r i o e d e f f e t t i v i t à d e i r i m e d i ( M a r i o M a u r o ) 111 E. SIRSI, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte che la richiedeI contratti del mercato agroalimentare: l’esperienza USA, in Riv. Informativa ai sensi dell'artdir. 13 del O. Lgs. 196/2003alim., La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento)2013, direttamente forniti da essi, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentari42.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscritto.
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Conclusioni. Il presente accordo deve 1 richiami svolti hanno consentito di porre in luce che lo strumento arbitrale, pur non assumendo nel mondo agrario un ruolo di particolare evidenza, rinviene tuttavia ed ha rinvenuto anche in passato un non trascurabile spazio applicativo. Se tal une delle ipotesi considerate sono ormai concretamente impraticabili, ció non puó imputarsi ad una sopravvenuta generalizzata ostilita verso lo strumento in paro la, bensi piuttosto all' esigenza di contemperare le previsioni normative ai principi costituzionali, da un lato, ed alla complessiva perdita di attualita di talun,i dei contesti normativi in cui quelle previsioni si collocavano, dall' altro lato. La prima situazione si e verificata, in particolare, con riguardo alle previsioni della legge forestale richiamate al par. 3, nonché in riferimento aÜa regola introdotta nell' arto 11 legge 16 marzo 1988 n. 88 in tema di accordi interprofessionali e di contratti di coltivazione e vendita. ¡¡I La seconda situazione e riscontrabile con riguardo alle variegate normative in tema di bonifica, colonizzazione, riforma fondiaria: si e infatti al cospetto di istituti e regole che, quantunque mai formalmente abrogati, hanno ormai perduto pressoche in tato la loro rilevanza pratica. ,i Aben vedere, dunque, non puó dirsi che nel campo agrario debba essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal suo invioregistrata una generalizzata diffidenza legislativa verso uno strumerito di composizione delle controversie alternativo rispetto alla decisione del giudice xxxxxx: questa conc1usione puó senz'altro trarsi, "alla luce delle disposizioni richiamate nei par. Esso viene considerato valido a tutti gli effetti anche se inoltrato a mezzo fax al n° 0831/9899861 e 2, indirizzato all'attenzione di Xxxxxxx Fiume. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo e con specifico riguardo alla materia dei tradizionali contratti agrari (tutt' altro che trascurabile, ma non è registrato, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte che la richiede. Informativa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003., La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamentoassorbente), direttamente forniti da essima non puó essere estesa al di fuori di quel campo. Xxxx, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti si e prima posta in evidenza che lo stesso legislatore, all'interno della legge n. 203 del 1982, contempla strumenti di composizione diversi dalla normativa vigentepronuncia del giudice, per finalità strettamente connesse alla gestione mostrando cosi di non voler demandare sempre e comunque ad esso la soluzione dei apporti commercialicontrasti. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativi..i, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentari-.~' .~ .· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscritto¡ .,
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Conclusioni. Il presente accordo deve essere restituito controfirmato Per l’attrice (cfr. verbale di udienza di p.c. in data 02.02.2018 ed atto di citazione): “Voglia l’Xxx.xx Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, condannare la [Banca], in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla [Alfa] in liquidazione ed in concordato preventivo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, la somma di E 130.116,11 o la maggiore o minore somma che sarà provata in corso di causa e ritenuta di giustizia, oltre interessi nella misura prevista dall’art. 1284, quarto comma, c.c. e rivalutazione monetaria dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal suo invio. Esso viene considerato valido a tutti gli effetti anche se inoltrato a mezzo fax domanda fino al n° 0831/989986, indirizzato all'attenzione di Xxxxxxx Fiumesaldo effettivo. In base all'Artogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, ingiustamente provocato.” Per la convenuta in prosecuzione (cfr. N°54 verbale di udienza di p.c. in data 02.02.2018 e comparsa di costituzione e risposta): “Piaccia all’Xxx.xx tribunale adito, ogni contraria eccezione disattesa, in via principale e nel merito, rigettare le domande tutte avanzate nei confronti di [Banca Beta] in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate; in ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo giudizio, oltre iva, cpa e non è registrato, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte che la richiede. Informativa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/2003spese generali come per legge., La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ” [Alfa] in liquidazione ed in concordato preventivo ("interessati" al trattamentod’ora innanzi semplicemente [Alfa]), direttamente forniti da essiin persona del suo legale rappresentante pro tempore e del suo liquidatore giudiziale conveniva in giudizio, sono trattati esclusivamente dinanzi al Tribunale di Massa, [Banca] (d’ora innanzi [Banca]), chiedendo che, previo accertamento dell’illegittimità ed inefficacia - per l'adempimento degli obblighi previsti violazione del combinato disposto di cui agli artt. 56 e 169 della Legge Fallimentare, delle operazioni di compensazione contabilmente effettuate dalla normativa vigentestessa banca, fino a concorrenza del complessivo importo di E 131.116,11, tra il credito dalla medesima vantato a titolo di restituzione delle somme anticipate alla predetta attrice (in virtù della presentazione di effetti cd. salvo buon fine) e quello in favore di quest’ultima, avente ad oggetto il versamento delle somme pagate dai suoi debitori ed incassate dalla banca, in veste di mandataria (avendo essa provveduto ad incamerarle indebitamente, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto l’appunto in funzione di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativicompensazione, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti omettendo quindi di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacoloriversarle sul conto corrente della cliente), nel rispetto dì norme la stessa convenuta venisse dichiarata tenuta e condannata a corrisponderle il suindicato complessivo importo capitale, maggiorato di legge o regolamentari.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' interessi ex art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali 1284 comma 4 c.c. e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscrittorivalutazione monetaria.
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Conclusioni. Il presente accordo deve essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal suo invio1. Esso viene considerato valido La c.d. Xxxxx Xxxxxxx ed una parte della recente giurisprudenza di merito hanno contribuito a tutti gli effetti rafforzare ed ampliare il concetto di “gruppo”, disciplina già prevista nella Prodi bis (art. 80-91), “attraendo” procedure (pur distinte) del medesimo gruppo sotto la competenza del medesimo tribunale, in sostanza della “impresa madre”. L’utilità di una gestione unitaria dell’insolvenza dei gruppi di imprese appare evidente anche se inoltrato a mezzo fax in ragione di esigenze, innanzitutto, ma non solo, di efficienza. Difatti, possono avere una certa rilevanza: il risparmio di costi che può ottenersi concentrando le pronunce di insolvenza innanzi al n° 0831/989986medesimo tribunale, indirizzato all'attenzione di Xxxxxxx Fiume. In base all'Art. N°54 del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo la gestione nelle mani dei medesimi soggetti, con atti (relazioni e non è registrato73 Così Xxxxx xx Xxxxxxxxx XX, l'eventuale registrazione sarà a carico della parte che la richiede. Informativa ai sensi dell'art. 13 del O. Lgs. 196/20030 maggio 2006, Procedimento C-341/04, Eurofood IFSC Ltd, in Fall., 2006, 1249, con nota di Xxxxxxxxxx. Nello stesso senso v., in merito al Gruppo Giacomelli: Trib. Rimini, 6 aprile 2004, in Giur. it., 2005, 1199, con nota di Xxxxxx. V. anche: Xxxx Xxxxx Xxxxxxx, 00 marzo 2004 e Trib. comm. Pointose, 26 maggio 2003, in De Cesari- Montella, Le procedure di insolvenza nella nuova disciplina comunitaria, Milano, 2004, 378. La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori querelle continua con la sentenza del Consiglio di Stato n. 269 del 25 gennaio 2007, in Fall., 2007, 259, con nota di De Cesari-Montella, Il “giudice” nel Regolamento 1346/2000: una nuova nozione autonoma di diritto comunitario. Sull’argomento v. in dottrina: Xxxxxx, Direzione e coordinamento di società, società “strumentali”, sede legale, insolvenza e giurisdizione italiana alla luce del Regolamento CE n. 1346/2000, in Giur. it., 2005, 1199; Catallozzi, Il regolamento europeo e il criterio del COMI ("interessati" al trattamentocentre of main interests): la parola alla Corte), direttamente forniti da essiin Fall., sono trattati esclusivamente 2006, 1249; Cavalaglio, Spunti in tema di reg. comunitario sulle procedure di insolvenza e di riforma urgente della legge fallimentare, ivi, 2003, 000 x xx Xxx. xxxx, 0000, XX, 000; Xxxxxxx, Il regolamento n. 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza: spunti critici, ivi., 2004, I, 593 ss.; De Cristofaro, Nuovo coordinamento delle giurisdizioni in Europa, in Int’l Lis, 2002, f. 2, 87; Di Amato, Le procedure di insolvenza nell’UE: competenza, legge applicabile ed efficacia transfrontaliera, in Fall., 2004, 694; di Majo Al., Fallimento transfrontaliero e giurisdizione del giudice italiano, in Dir. Prat. Soc., 2004, n.21, 58, nota a Xxxx. Sez. un.civ., 23 gennaio 2004, n. 1244; Xxxxxxx, Dai pomodori ai latticini, ovvero dalla regola all’eccezione: un testo unico per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente, per finalità strettamente connesse alla l’amministrazione straordinaria e la gestione dei apporti commercialigruppi transnazionali ?, in Foro. it, 2004, 1567; Id., Gruppi di imprese ed insolvenza transfrontaliera: spazi residui di forum e law shopping nella disciplina comunitaria, in Int’l lis, 2004, f.2, 99; Xxxxxxxx, Il rifiuto reg. comunitario sulle procedure di fornire insolvenza, in tutto xxx.xxxxxxxx.xx; Xxxxxxx, Conflitti di competenza dell’insolvenza transfrontaliera: il caso Eurofood, in xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx; Proto V., L’insolvenza transfrontaliera nell’ordinamento comunitario, in Dir. fall., 2003, II, 561; Xxxxx E.F., Il riconoscimento delle procedure concorsuali secondo il regolamento CE n. 1346/2000, in Riv. dir. proc., 2004, 394; Santosuosso D.U., L’insolvenza nei gruppi transfrontalieri tra diritto comunitario e diritto interno, in Dir. fall., 2003, II, 665; Sparano, Il regolamento comunitario sulle procedure d’insolvenza (CE 1346/2000), ivi, 2003, II, 662; Xxxxxxxx, Il reg. 1346 del 2000 relativo alle procedure di insolvenza, in Giust. Civ., 2002, programmi) unificati e/o comunque coordinati, l’accertamento del passivo da espletarsi innanzi al medesimo ufficio giudiziario. Dal punto di vista normativo, notevoli sono i progressi avuti nel tempo in tema di gruppi (v. prima la Legge Prodi n. 95/1979, poi la Prodi bis nonchè la Legge Marzano). Sarebbe comunque auspicabile una uniformazione e stabilizzazione delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi e/o in crisi. A diversi “modelli di procedura” previsti al giorno d'oggi dovrebbe corrispondere un unico modello, tale da assicurare l’uniformità del settore (inclusa la disciplina dei “gruppi”, tenendo in considerazione anche le modifiche introdotte dalla riforma societaria, in primis gli artt. 2497 ss. c.c.). A uno, dieci …. cento modelli di procedura dovrebbe corrispondere un unico modello, tale da assicurare l’uniformità del settore. Tale è l’ispirazione del disegno di legge presentato dal Governo il 2 ottobre 2008 per la “riforma della disciplina delle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi” (74). E’ da chiedersi se tale “unificazione” sia un bene o un male. E’ considerato con favore da parte li dati personali di chi ritiene che ormai il tema della crisi della grande impresa e/o della grande impresa in crisi sia un tema che è entrato a far parte delle nuove categorie ordinanti, accanto o in sostituzione a quella delle “grandi imprese in stato di insolvenza” (p. esv. la c.d. dati identificativiProdi bis nonché la Legge Marzano) e accanto alle procedure liquidative dell’impresa (v. fallimento e concordato preventivo). Non è un caso che, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti nella Relazione al disegno di carattere amministrativo legge in cui nulla si dice in tema di gruppi (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo75), nel rispetto dì norme si evoca lo “statuto dell’imprenditore”, quello “statuto” che neanche il codice civile ha osato di legge o regolamentari.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire definire tale, essendosi limitato a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui stabilire chi è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' imprenditore (art. 7 del D. Lgs .. 196/20032082) e quale ne fosse il ruolo nell’impresa (art. 2086). E’ considerato con disfavore chi scorge nel sotto-sistema “grandi imprese in crisi” nient’altro che il braccio della politica in un settore che è considerato appartenente allo “stato di diritto” e più precisamente alle procedure di tutela dei soggetti creditori, gli interessati potranno ottenere dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscrittonella veste concorsuale.
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Conclusioni. Il presente accordo deve essere restituito controfirmato dalla COMPAGNIA entro 5 giorni dal suo invioCome si può immaginare, i temi fin qui sinteticamente illustrati hanno notevoli implicazioni pratiche, anche sotto il profilo processuale. Esso viene considerato valido Infatti anzitutto, per i contratti conclusi nel vigore del CAD vigente, il principio che sembra affermare la Cassazione in merito alla sufficienza della firma elettronica semplice per i contratti bancari e finanziari potrebbe di per sé dar luogo a tutti gli effetti anche se inoltrato uno specifico contenzioso riguardante la validità dei contratti conclusi, ad esempio, a mezzo fax del “point and click”, con le connesse implicazioni anche di natura restitutoria ovvero relative alla necessità di verificare la conformità a buona fede di un’eventuale contestazione di nullità in questo senso. Inoltre ulteriori implicazioni pratiche attengono in ogni caso al n° 0831/989986valore probatorio della firma leggera, indirizzato all'attenzione che, come si è visto, può essere sempre disconosciuta in giudizio ovvero all’individuazione degli elementi che consentano comunque a un documento elettronico di Xxxxxxx Fiumeessere qualificato come “firma elettronica leggera”. In base all'Art. N°54 Per quanto attiene al tema del D.P. N° 492 del 25/06/1953 il presente contratto è esente da bollo e disconoscimento, la situazione non è registratodiversa rispetto a quello che accade per la firma analogica, l'eventuale registrazione sarà a carico che, ove non sia contenuta in una scrittura privata autenticata o in un atto pubblico, può sempre essere disconosciuta. Tuttavia nel caso della firma elettronica leggera la dimostrazione, in questo caso da parte della banca o intermediario, potrebbe essere più difficoltosa e richiedere l’espletamento di una CTU, non grafologica, ma tecnico-informatica. [1] Nel senso che la richiedesemplice e-mail integra una firma elettronica leggera: cfr. Informativa ai sensi dell'artTrib. 13 del O. LgsTermini Imerese, 22 maggio 2015, in xxx.xxxxxx.xx; Trib. 196/2003.Lecce, La Thalassia Società Cooperativa informa che i dati personali dei nostri clienti/fornitori ("interessati" al trattamento)25 giugno 2019, direttamente forniti da essiin xxx.xxxxxx.xx; App. Perugia, sono trattati esclusivamente per l'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente25 gennaio 2010, in xxx.xxxxxx.xx; Trib. Pavia, 18 marzo 2017, in xxx.xxxxxx.xx. [2] Riportiamo qui, per finalità strettamente connesse alla gestione dei apporti commerciali. Il rifiuto di fornire in tutto o in parte li dati personali (p. es. dati identificativicomodità, codice fiscale o partita iva) potrà comportare la mancata attivazione o la sospensione dei rapporti intercorrenti per i quali i dati sono richiesti come elementi informativi essenziali. Le finalità del trattamento riguardano anche gli adempimenti di carattere amministrativo (registrazione dei dati a fini gestionali o di fatturazione) previsti da normative e regolamenti nazionali e regionali. I dati sono archiviati, registrati ed elaborati, anche con l'ausilio di supporti informatici e potranno essere comunicati ad autorità Vigilanti· (x.xx. Ministero dello spettacolo), nel rispetto dì norme di legge o regolamentari.· All'interno della Thalassia Società Cooperativa potranno venire a conoscenza dei dati personali gli incaricati cui è attribuito il perseguimento delle finalità sopra riportate. All'esterno i dati potranno essere occasionalmente trattati da consulenti fiscali dell'Ente. Ai sensi dell' art. 7 del D. Lgs .. 196/2003, gli interessati potranno ottenere contenuto dell’articolo vigente dal titolare del trattamento la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e che tali dati vengano messi a loro disposizione in forma comprensibile. Gli interessati possono altresì chiedere di conoscere l'origine dei dati non che la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi per motivi legittimi. 2 marzo 2002 al trattamento stesso. Letto, approvato e sottoscritto.31 dicembre 2005:
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