Conferimenti Clausole campione
Conferimenti. 1. I rifiuti urbani sono conferiti a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli e trasportarli in modo tale da evitare qualsiasi dispersione o effetto maleodorante, nonché a mantenere separate le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti necessarie all’effettuazione delle raccolte differenziate attivate nella zona.
2. Non sono ammesse fosse per la conservazione temporanea di rifiuti ad eccezione delle concimaie in zona agricola o delle compostiere per uso familiare per la frazione organica. Nelle concimaie, o nelle compostiere per uso familiare, è ammesso lo smaltimento della sola frazione organica dei rifiuti.
3. In considerazione della elevata valenza sociale ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è messa in atto la raccolta differenziata devono essere conferite esclusivamente nei contenitori a tal fine predisposti o comunque nei luoghi e con le modalità indicate dal gestore del servizio secondo le prescrizioni del contratto di servizio, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. A garanzia dell'igiene e sanità ed a tutela del decoro, i rifiuti urbani devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso, salvo soluzioni diverse adottate per la raccolta differenziata e ad eccezione dei rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree pubbliche o comunque soggette ad uso pubblico. I rifiuti urbani devono essere collocati nei luoghi e contenitori, negli orari e con le modalità indicate dal gestore del servizio.
5. Qualora i contenitori siano colmi è consentito l’uso dei contenitori più vicini e non è comunque consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, né depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi, salvo diversa disposizione dell’amministrazione comunale e/o del gestore del servizio.
6. Nel caso di raccolta a mezzo di bidoncini carrellati e/o di sacchi condominiali, i sacchi stessi, chiusi e legati, devono essere collocati in posizione facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature per la raccolta, il più vicino possibile all’ingresso dello stabile, ovvero in altri luoghi indicati dal gestore del servizio stesso.
7. Fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 6, lettera b), è vietato il conferimento di sostanze allo stato liquido, mater...
Conferimenti. 1. La CNPR conferisce al Gestore le Risorse entro un termine che sarà definito successivamente alla sottoscrizione del contratto. La definizione dei termini, degli importi e le modalità saranno indicati nel Disciplinare.
2. La CNPR può successivamente conferire al Gestore ulteriori Risorse riservandosi di individuare, a proprio insindacabile giudizio, le modalità di ripartizione delle ulteriori Risorse fra i diversi Gestori.
3. Le Risorse possono essere costituite da conferimenti in denaro e/o strumenti finanziari.
4. Il valore dei conferimenti in strumenti finanziari delle Risorse viene determinato sulla base dell’ultima quotazione disponibile alla data precedente a quella di trasferimento dei titoli.
Conferimenti. Il rifiuto deve essere conferito sfuso o in sacchetti di piccole dimensioni. Il rifiuto deve avere pezzatura di dimensioni ridotte (assenza di elementi con lunghezza superiore a 60 cm) e non deve contenere elementi inerti non combustibili (metallici vetrosi e refrattari) in misura superiore al 10% in peso. Nel caso in cui l’impianto risultasse danneggiato per la non conformità del rifiuto trattato saranno addebitati al Cliente tutti i costi da questa causati.
Conferimenti. 1. Il valore dei beni eventualmente conferiti successivamente dagli enti fondatori e dai nuovi consorziati è determinato mediante perizia giurata.
2. Per i beni eventualmente ceduti in affitto il corrispettivo viene fissato d’intesa tra l’azienda consortile ed i comuni consorziati interessati.
3. Di tutti i beni conferiti deve essere redatto uno specifico elenco e, per gli immobili, deve essere indicata l’esatta individuazione catastale.
Conferimenti. Se non viene specificato valore e modalità Società di persone Società di capitali ed effettuati o da effettuarsi in denaro
Conferimenti. Il socio è obbligato a eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale. Se i conferimenti non sono determinati, si presume che i soci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra loro, quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.
Conferimenti. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale. Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l'intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare. Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; in tal caso il socio può in ogni momento sostituire la polizza o la fideiussione con il versamento del corrispondente importo in danaro. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi a favore della società. In tal caso, se l'atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro presso la società. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati nei novanta giorni.
Conferimenti. Le imprese di produzione primaria associate, sottoscrittrici il presente accordo, si impegnano a conferire alla OP/Cooperativa/Consorzio richiedente l’adesione al RQR i quantitativi di materia prima/prodotto semilavorato come di seguito dettagliati:
Conferimenti. La pagina riporta automaticamente l'elenco delle imprese partecipanti per le quali è necessario inserire i dati riguardanti i conferimenti. Per inserire i conferimenti selezionare l’impresa sulla lista e utilizzare il bottone in basso a destra: si apre una finestra modale. Dopo aver compilato l'oggetto del conferimento iniziale (obbligatorio) e dei contributi successivi (facoltativi), il loro valore e il criterio di valutazione, va specificato se consistano in un patrimonio destinato o meno. In automatico le risposte alle domande sui conferimenti iniziali e sui contributi successivi sono impostate sulla risposta “no”. Se è prevista l'esecuzione del conferimento o del contributo, mediante apporto di un patrimonio destinato, bisogna selezionare la risposta “si” ed inserire il numero di protocollo relativo alla delibera iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2447 quater c.c.. Al termine si conferma l’inserimento con il bottone ; invece per annullare si deve utilizzare il bottone . Quando sono stati inseriti i dati in merito ai conferimenti c’è il simbolo accanto al nome dell’impresa partecipante.
Conferimenti. Le parti convengono che le materie prime, i semilavorati (se presenti) ed i prodotti finiti di cui al presente accordo costituiscono quantitativi di riferimento per la filiera (specificare la filiera) cui l’accordo stesso è firmato e qui riepilogati:(indicare tutte le materie prime, semilavorati e tutti i corrispondenti prodotti finiti) al fine di concorrere alla quantificazione della materia prima su definita, le imprese di produzione primaria agricole e/o le imprese del settore zootecnico o ittico che sottoscrivono il presente accordo, si impegnano al conferimento all’impresa/imprese di trasformazione e/o commercializzazione e/o distribuzione dei seguenti quantitativi di materia prima: Per i Prodotti semilavorati (se presenti)(per le imprese di trasformazione che hanno ottenuto tramite conferimento di materia prima e che conferiscono prodotti lavorati all’impresa capofiliera). L’impresa di trasformazione (specificare ragione sociale) si obbliga a conferire all’impresa capo filiera capofiliera che accetta, i quantitativi di prodotti semilavorati di seguito indicati: