Responsabilità e garanzie Clausole campione

Responsabilità e garanzie. L’Appaltatore: 1) assume a proprio ed esclusivo carico e sotto la propria responsabilità ogni eventuale e possibile danno che, in conseguenza dell’esecuzione della fornitura, dovesse occorrere, a causa dell’Appaltatore stesso o dei suoi lavoratori, a cose o persone, liberando sin da ora l’Università da ogni responsabilità o conseguenza di rilevanza civile e/o penale; 2) effettua l’allacciamento delle proprie attrezzature e l’impiego di energia elettrica mediante personale esperto, secondo le disposizioni vigenti in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro; 3) solleva l’Università da ogni responsabilità in materia di infortuni sul lavoro che sono a carico dell’Appaltatore; 4) solleva l’Università da qualsiasi responsabilità per eventuali danneggiamenti e furti compiuti nei confronti delle attrezzature; 5) manleva l’Università da qualsiasi pretesa o azione che, a titolo di risarcimento danni, eventuali terzi dovessero avanzare nei suoi confronti in relazione alle prestazioni oggetto della fornitura, tenendola indenne da costi, risarcimenti, indennizzi, oneri e spese; 6) ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016, costituisce, in tempo utile per la stipula del contratto, una garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo netto del contratto originario, per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che l’Università avesse eventualmente pagato in più durante il contratto, salva la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore e il ricorso ad ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente: La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento, perciò l'Università potrà provvedere a stipulare il contratto con il secondo miglior classificato. Lo svincolo sarà disposto dall’Università per il 70% del contratto alla consegna della fornitura; il restante 30% della cauzione, sarà svincolato automaticamente non oltre 1 mese dal termine dell'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante da parte dell’Università dei documenti, in originale o copia autentica, dell’avvenuta esecuzione.
Responsabilità e garanzie. Il Concessionario è unico e solo Responsabile della gestione dei servizi e del funzionamento della struttura adibita a R.S.A. sia di quella attuale che della nuova, dei rapporti con gli ospiti, con il proprio personale e con i terzi, e solleva l’Azienda Sanitaria da ogni e qualsiasi responsabilità conseguente a tali rapporti. Il Concessionario è Responsabile dei danni che dovessero occorrere a persone o cose nello svolgimento delle prestazioni oggetto della presente concessione ed imputabili a colpa del Concessionario e/o del personale, derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni medesime. Il Concessionario, a fronte degli impegni assunti, dopo l’aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, deve presentare: a. polizza di responsabilità civile professionale del progettista o dei progettisti, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di € 1.000.000,00 IVA esclusa; b. cauzione definitiva, ai sensi dell’art 113 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., pari al 10% dell’importo dei lavori risultante dal quadro economico a corredo del progetto esecutivo, e contenente specifica previsione ai sensi del comma 2 del citato articolo; il Concessionario può avvalersi della riduzione di cui all’art. 40, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; c. polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell’art. 103 del D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i.; d. polizza di assicurazione danni, di durata pari alla presente concessione, prestata nella forma “per conto di chi spetta” con garanzia completa per capitale assicurato pari al valore a nuovo dei beni ed estesa all’incendio, allo scoppio, al rigurgito di fogna, alle spese di ricerca e riparazione del guasto, agli eventi atmosferici, catastrofici, agli atti dolosi ed agli eventi speciali compreso atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, tesa a coprire: − i rischi di danno per l’immobile oggetto di gestione per un importo pari a € 5.000.000,00; −i rischi di danno per i beni mobili (a titolo esemplificativo: attrezzature, arredamento, prodotti, merci) per un importo pari a € 500.000,00; e. polizza assicurativa di responsabilità civile R.C.T./R.C.O., verso terzi e dipendenti, ...
Responsabilità e garanzie. La concessionaria si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni per non recare danno all’immobile né ad altri impianti esistenti nell’ area concessa e a sollevare il Comune di Cernusco sul Naviglio, in qualità di proprietario, da ogni responsabilità per gli eventuali danni che a chiunque possano derivare a causa dell’utilizzo dell’immobile e dell’impianto da parte della stessa. Inoltre, al termine del contratto di locazione, la Concessionaria provvederà a propria cura e spese, entro novanta giorni, a rimuovere quanto da essa installato ed al ripristino dell’immobile. A garanzia di quanto sopra, la Concessionaria presta a favore del Comune: - una fidejussione assicurativa per un importo garantito € per responsabilità civile; - una fidejussione assicurativa per un importo garantito € a garanzia dello smantellamento dell’impianto in questione (da documentarsi preventivamente mediante la presentazione di idoneo computo metrico). Le garanzie fidejussorie sono prestate a tempo indeterminato e devono recare la clausola di automatico rinnovo sino alla dichiarazione liberatoria del Comune, nonché prevedere che, in caso di inadempimento, il Comune potrà liberamente escutere le garanzie o disporre del deposito cauzionale senza formalità alcuna e senza il beneficio della preventiva escussione, salvo la contestazione dell’inadempimento come più avanti specificato. L’originale delle polizze fideiussorie sarà prodotta all’Amministrazione di Cernusco sul Naviglio, quale Concedente, alla stipula del presente atto. Il Concessionario risponderà in proprio per danni arrecati allo stabile e all’area concessa che derivino dall’installazione e per il danno comprovato a cose o persone ivi direttamente riconducibile e attribuite all’impianto, fatto salvo il caso di assenza di responsabilità del Concedente o del Concessionario, derivante per legge dal caso fortuito o dall’evento eccezionale. Il Concessionario risponderà in proprio sia civilmente che penalmente per eventuali danni che potranno essere cagionati a terzi per effetto di carenze e /o omissione di manutenzione, sia dell’area che delle attrezzature che verranno installate e/o depositate sull’immobile. Qualora tali interventi dovessero essere realizzati oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del contratto la Concessionaria dovrà corrispondere al Concedente una somma pari almeno alla metà del canone annuo di locazione a titolo di indennizzo per l’occupazione dell’immobile. Se il ritardo si d...
Responsabilità e garanzie. L’aggiudicataria dichiara che nell’offerta economica sono compresi tutti i diritti e le eventuali indennità relative all’impiego di metodi, dispositivi e materiali eventualmente coperti da diritti di brevetto, d’autore e, in genere, da altri diritti di privativa. L'AGS non assume in ogni caso alcuna responsabilità per l’ipotesi in cui l’aggiudicataria abbia usato dispositivi, soluzioni tecniche o altro di cui terze parti siano titolari di brevetto o privativa. L’aggiudicataria è tenuta alle garanzie per le difformità e i vizi come previsto dagli articoli 1667 e 1668 del Codice Civile. L’aggiudicataria risponde penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che dovessero derivare a persone o cose durante lo svolgimento delle attività oggetto dell’appalto.
Responsabilità e garanzie. I documenti di attestazione qualitativa prodotti dal Laboratorio rappresentano esclusivamente l'espressione del giudizio di quest’ultimo. In relazione alla soggettività dei giudizi tecnici in materia gemmologica, Innovhub SSI e i propri collaboratori non possono essere ritenuti responsabili per eventuali difformità di risultati analitici derivanti dalla ripetizione dei medesimi esami da parte di altri soggetti in differenti condizioni, dall'applicazione di metodologie analitiche nuove o diverse e/o dall’utilizzo di strumentazione tecnica più moderna rispetto a quella disponibile al momento dell’esame, né per eventuali azioni di carattere legale che dovessero insorgere in relazione al contenuto dei documenti prodotti. I dati qualitativi rilevati da gemme montate su manufatti di gioielleria sono sempre da considerarsi indicativi, in quanto la presenza della montatura limita la tipologia e il quantitativo degli esami effettuabili sulla gemma. Se la pietra è resa munita di sigillo, il documento di analisi deve intendersi privo di valore nel caso in cui il sigillo venga successivamente rimosso. Il Cliente solleva da ogni responsabilità Innovhub SSI e i suoi addetti per ogni danno, rottura o perdita delle pietre oggetto di analisi per i quali non sia provata la grave negligenza di questi ultimi o se derivanti da cause di forza maggiore. Il Cliente solleva Innovhub SSI da ogni responsabilità connessa ad un uso improprio o scorretto dei risultati d’analisi o derivante da modifiche apportate al documento senza il preventivo consenso scritto di Innovhub SSI.
Responsabilità e garanzie. 6.1. L’ UNIVERSITÀ dichiara: a. di essere in possesso di ogni autorizzazione amministrativa o di altro tipo o licenza richiesta per il regolare espletamento della 5. CONSIDERATION 5.1. As consideration for the performance of the Project, with prior verification of regular execution of the requested performances, MSD will pay to UNIVERSITY the forfait and all-inclusive amounts indicated, for the Project, in the Attachment 2 (the “Consideration”).
Responsabilità e garanzie. 1. Il concessionario si impegna a tenere indenne il Comune da responsabilità per danni a persone o cose che dovessero derivare da atti o fatti, anche omissivi, attuati dallo stesso o dai propri soci, da incaricati e/o da frequentatori dell’impianto durante la gestione del medesimo e/o lo svolgimento di qualsiasi attività svolta presso la struttura. 2. A tal fine il concessionario dovrà provvedere alla stipula di apposita polizza assicurativa per responsabilità civile derivante da danni a persone o cose conseguenti alla gestione e all’uso dell’impianto sportivo comunale con massimale non inferiore a €. 3.000.000,00, nonché alla stipula di una polizza per il caso di incendio, atti vandalici e furti con massimale non inferiore a € 2.000.000,00. 3. Le copie delle suddette polizze dovranno essere depositate presso gli uffici comunali prima dell’inizio dell’attività di gestione.
Responsabilità e garanzie. 1. La Comunità Montana Amiata Val d’Orcia non resta in alcun modo responsabile di qualunque danno o infortunio che dovesse verificarsi a carico di operatori dell’aggiudicatario nell’espletamento delle loro funzioni o di terzi presenti all’interno della struttura. 2. La Comunità Montana Amiata Val d’Orcia non resta comunque responsabile, in alcun modo, di eventuali rapporti e obbligazioni assunti dall’aggiudicatario nei confronti di terzi. 3. Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario deve dimostrare di aver contratto adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, e per infortunio, per qualsiasi evento possa verificarsi, sollevando espressamente la Comunità Montana Amiata Val d’Orcia da qualsiasi responsabilità per danni di qualsiasi tipo conseguenti l’attività oggetto della convenzione.
Responsabilità e garanzie. 1. L’appaltatore è responsabile per infortuni o danni arrecati a persone o cose del Comune o a terzi, per fatto proprio o dei suoi dipendenti e collaboratori, nell’esecuzione degli adempimenti assunti con il presente contratto, con conseguente esonero del comune committente da qualsiasi eventuale responsabilità a riguardo. A tale scopo, l'appaltatore ha stipulato le seguenti polizze assicurative, valide fino alla data di emissione dell'attestazione di regolare esecuzione: 2. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l’appaltatore ha prestato cauzione definitiva, mediante polizza fideiussoria 3. La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di appalto, nonché del rimborso di spese che il comune committente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’appaltatore o per diversa assegnazione dell’appalto in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’appaltatore. La garanzia deve essere integrata ogni volta che il comune committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto, in modo tale che l’importo complessivo garantito rimanga inalterato per tutta la durata dell’appalto; resta salvo per la stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione sarà svincolata ai sensi di legge.
Responsabilità e garanzie. 5.1 Il Promotore, l’Azienda, lo Sperimentatore ed i Collaboratori sono responsabili autonomamente per ogni eventuale inosservanza di disposizioni di legge imputabile a ciascuno di essi. 5.2 Ferma restando la responsabilità civile del Promotore nei confronti dei pazienti, come descritta nel successivo Art. 5.4, in nessun caso il Promotore potrà essere ritenuto responsabile in relazione a qualsiasi controversia, pretesa o richiesta di risarcimento danni derivanti da: (i) dichiarazioni o garanzie relative al Farmaco Sperimentale rilasciate dallo Sperimentatore o da ogni altro soggetto che abbia agito dietro incarico di quest’ultimo; (ii) attività di ricerca o sperimentazione eseguite da parte dello Sperimentatore o da ogni altro soggetto che abbia agito dietro incarico di quest’ultimo non espressamente contemplate dal Protocollo. 5.3 Lo Sperimentatore e i Collaboratori, e per essi l’Azienda, s’impegnano nello svolgimento dell’attività di Sperimentazione a rispettare le disposizioni del Decreto Legislativo 196 del 30.06.2003, dell'Autorizzazione 2/2009 del Garante per la tutela dei dati delle persone nonché delle Linee Guida emanate dal Garante per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali (Del. 52 del 24/07/2008). 5.4 Ai sensi dell’articolo 3 del DL 24 giugno 2003, n. 211, del DM 15.07.97 Alleg. 1, art. 5.8 nonché del DM 14/07/2009 (Requisiti minimi per le polizze assicurative a tutela dei soggetti