Danni Materiali Clausole campione

Danni Materiali. Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Materiali. Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Danni Materiali. Sono assicurati i danni alle cose che la persona assicurata porta su se stessa o con essa (vestiti, merce, ecc.) fino a un montante massimo di CHF 10'000, fintanto che il danno sia in relazione con l'incidente assicurato. Sono rimborsati: − I costi per la riparazione in caso di deteriorazione di una cosa assicurata, al massimo tuttavia i costi per il riacquisto (valore a nuovo) − I costi per il riacquisto (valore a nuovo) di una cosa assicurata in caso di distruzione della stessa. Le pretese che il lesionato può far valere contro dei terzi passano alla Basilese nella misura in cui questa ha versato delle indennità.
Danni Materiali il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose arrecato allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di appartenenza.
Danni Materiali. Qualsiasi deterioramento, danneggiamento o distruzione di beni fisicamente determinati, comprese morte o lesioni provocate ad animali.
Danni Materiali a seguito di atti dolosi o MALWARE che abbiano colpito il SISTEMA INFORMATICO dell’ASSICURATO, e che l’ASSICURATO stesso non abbia potuto contrastare.
Danni Materiali. DELL’ASSICURATO
Danni Materiali. Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i COSE gli oggetti materiali e gli animali.
Danni Materiali. La distruzione o il deterioramento di cose. La perdita di dati non è considerata danno materiale.
Danni Materiali. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI