Danni Materiali Clausole campione

Danni Materiali. Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.
Danni Materiali. Distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati.
Danni Materiali. Sono assicurati i danni alle cose che la persona assicurata porta su se stessa o con essa (vestiti, merce, ecc.) fino a un montante massimo di CHF 10'000, fintanto che il danno sia in relazione con l'incidente assicurato. Sono rimborsati: − I costi per la riparazione in caso di deteriorazione di una cosa assicurata, al massimo tuttavia i costi per il riacquisto (valore a nuovo) − I costi per il riacquisto (valore a nuovo) di una cosa assicurata in caso di distruzione della stessa. Le pretese che il lesionato può far valere contro dei terzi passano alla Basilese nella misura in cui questa ha versato delle indennità.
Danni Materiali. Qualsiasi deterioramento, danneggiamento o distruzione di beni fisicamente determinati, comprese morte o lesioni provocate ad animali.
Danni Materiali. La Società, alle condizioni e nei limiti della polizza e/o successive appendici, si obbliga a indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali e diretti causati agli enti e/o partite assicurati/e, anche se di proprietà di terzi e/o a qualsiasi titolo detenute, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo solo quanto espressamente escluso. Si conviene che qualora, in conseguenza di eventi non esclusi dalla polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali in genere agli enti assicurati, la polizza coprirà anche tali danni, così risultanti. Relativamente ai Fabbricati ed al Contenuto di terzi, qualora fossero in corso al momento del sinistro altre assicurazioni sui medesimi rischi coperti dalla polizza, quest’ultima si considera operante nei casi e con le modalità seguenti: a) se il rischio non fosse garantito nelle predette altre assicurazioni, ma lo fosse in base alle garanzie prestate con la polizza, saranno operanti per quel rischio le somme e/o i massimali e le condizioni previsti in quest’ultima, come se le predette altre assicurazioni non esistessero; b) se il rischio fosse garantito e liquidato in base alle predette altre assicurazioni, ma i massimali e/o le somme in esse previsti fossero insufficienti a coprire l’intero danno, la polizza risarcirà la sola parte di danno eccedente quella risarcita a norma delle predette altre assicurazioni, nei limiti ed alle condizioni tutte della polizza; c) le franchigie della polizza, se inferiori, s’intendono assorbite dalle franchigie e/o scoperti previsti dalle predette altre assicurazioni; se superiori, saranno valide solo per la differenza.
Danni Materiali la perdita, il danno fisico, la distruzione o il deterioramento di beni materiali di Terzi, da cui risulti una diminuzione di valore di tali beni, ivi compresi i danni derivanti dalla conseguente perdita d’uso dei beni e/o dall’interruzione di attività, risarcibile anche qualora tali beni non abbiano subito danni materiali diretti, oppure (nel caso in cui le misure compensative e quelle complementari non abbiano eliminato il Danno Ambientale e l’Assicurato sia stato condannato al risarcimento del Danno Ambientale cagionato) l’ammontare quantificato dal provvedimento amministrativo o giudiziale di condanna.
Danni Materiali. La distruzione o il deterioramento di cose. La perdita di dati non è considerata danno materiale.
Danni Materiali. NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI
Danni Materiali il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a cose arrecato allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l’Ente di appartenenza.
Danni Materiali. Ogni distruzione, deterioramento, alterazione, perdita, danneggiamento totale o parziale di una cosa, incluso il furto, nonché i COSE gli oggetti materiali e gli animali.