Decadenza dall’aggiudicazione Clausole campione

Decadenza dall’aggiudicazione. Il soggetto aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi: - accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza dei requisiti minimi richiesti dal bando di gara anche ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. 163/2006; - accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs.163/2006 e/o della insussistenza dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale di cui agli artt. 39, 41 e 42 del citato Decreto; - mancata presentazione alla stipula del contratto, o mancata presentazione dei documenti necessari per la stessa, salvo ipotesi di impossibilità derivante da causa non imputabile, debitamente documentata. Nel caso in cui, per le cause di cui sopra, non si proceda all’aggiudicazione al soggetto primo in graduatoria, la stazione appaltante, ove possibile, aggiudicherà l’appalto scorrendo la graduatoria delle offerte ammesse ed al prezzo corrispondente.
Decadenza dall’aggiudicazione. L’aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione, nei seguenti casi: 1. impossibilità di comprovare tutti i requisiti di legge per poter stipulare ed eseguire il contratto; 2. accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza e/o della perdita anche solo di uno dei requisiti richiesti dal bando di gara per l’aggiudicazione della gara e l’esecuzione del contratto; 3. mancata presentazione alla stipula del contratto, o mancata presentazione dei documenti necessari per la stessa e di sua spettanza, salvo ipotesi di impossibilità derivante da causa ad esso non imputabile, debitamente documentata. Nel caso in cui l’aggiudicatario decada dall’aggiudicazione per fatto ad esso imputabile, la stazione appaltante potrà procedere all’incameramento della cauzione provvisoria.
Decadenza dall’aggiudicazione. Il soggetto aggiudicatario decadrà dall’aggiudicazione nei seguenti casi: - accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della insussistenza dei requisiti minimi richiesti dal disciplinare di gara anche ai sensi dell’articolo 48 del D.Lgs. n. 163/2006; - accertamento, successivamente all’aggiudicazione, della sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006;
Decadenza dall’aggiudicazione. 1. La Ditta appaltatrice decade dall’aggiudicazione qualora, prima dell’avvio del servizio, non si ponga in regola con l’adempimento stabilito relativamente alle polizze assicurative e con l’adempimento relativo alla cauzione definitiva, riservandosi in tal caso l’Amministrazione di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
Decadenza dall’aggiudicazione. La Ditta appaltatrice decade dall’aggiudicazione qualora, prima dell’avvio del servizio, non si ponga in regola con gli adempimenti stabiliti nell’art. 16 e nell’art. 23, subendo le ulteriori conseguenze in essi previste.
Decadenza dall’aggiudicazione. La Ditta appaltatrice decade dall’aggiudicazione qualora, prima dell’avvio del servizio, non si ponga in regola con l’adempimento stabilito nell’art. 24 relativamente alla polizza RCVT, riservandosi in tal caso l’Amministrazione comunale di chiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori danni. Decade inoltre per tutti i casi espressamente previsti dal bando e/o dal D. Lgs. 50/2016.
Decadenza dall’aggiudicazione. 1. L’aggiudicatario decade dall’aggiudicazione in ogni caso in cui emerga, successivamente allo svolgimento della gara, l’incapacità dello stesso a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base alle normative vigenti. 2. L’aggiudicatario può essere dichiarato decaduto dall’aggiudicazione qualora, senza giustificato motivo, non presenta i documenti richiesti per la stipulazione del contratto entro il termine fissato o non si presenta per la stipulazione del contratto il giorno stabilito. Il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione provvisoria nonché di richiedere il risarcimento dei danni. 3. In questi casi si può aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
Decadenza dall’aggiudicazione. 1. Il SSC potrà disporre la decadenza dall’aggiudicazione qualora sussistano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
Decadenza dall’aggiudicazione. 1. In ogni caso in cui emerga successivamente al termine della procedura l’incapacità dell’aggiudicatario a contrattare con l’amministrazione in base alle norme vigenti, questo decade dall’aggiudicazione. 2. Allo stesso modo, decade dall’aggiudicazione chi, aggiudicatario in una gara formale o informale o prescelto in altro modo dall’amministrazione, non presenti i documenti o non si presenti per la stipulazione entro i termini assegnati dall’Ufficio contratti 3. L’amministrazione aggiudica, se del caso, la gara al secondo classificato o, in caso di trattativa privata, negozia con il secondo miglior offerente.
Decadenza dall’aggiudicazione. Nel caso in cui la Ditta, senza giustificati motivi, non ottemperi: • nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’Amministrazione all’obbligo della costituzione della cauzione definitiva nelle modalità richieste; • nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento della richiesta dell’Amministrazione, alla sottoscrizione del contratto; • al pagamento delle spese contrattuali a suo carico, viene dichiarata decaduta e viene incamerata la cauzione provvisoria. La decadenza fa sorgere a favore dell’Amministrazione il diritto di affidare l’appalto alla Ditta che segue immediatamente in graduatoria. Sono a carico della Ditta inadempiente le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione. L’esecuzione in danno non esime la Ditta da eventuali responsabilità civili. La decadenza potrà essere dichiarata anche qualora l’appalto avesse già avuto inizio, salva la ripetizione di quanto dovuto.