Detraibilità fiscale dei premi. Le assicurazioni per il caso di morte e le assicurazioni in caso di invalidità permanente non inferiore al 5% derivante da qualsiasi causa, danno diritto ad una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.
Detraibilità fiscale dei premi. Relativamente ai Premi della garanzia Morte e Invalidità Permanente da infortunio, a condizione che l’Assicurato sia lo stesso Contraente, i premi danno diritto ad una detrazione del 19% dall’imposta sul reddito dichiarato dal Contraente ai fini IRPEF, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. In particolare, ai sensi della legge 124/2013, relativamente ad ogni periodo di imposta (normalmente coincidente con l’anno solare) a fronte dei premi relativi alle Assicurazioni infortuni versati in tale periodo, è attualmente consentita una detrazione fino ad un importo massimo di 530,00 euro.
Detraibilità fiscale dei premi. Sui premi versati per le assicurazioni sulla vita di “puro rischio”, intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%) o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, fino ad un massimo di Euro 1.291,14, viene riconosciuta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi. Per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato – se persona diversa dal Contraente – risulti fiscalmente a carico di quest’ultimo. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi versati per le assicurazioni sopra indicate, anche eventuali premi versati dal Contraente a fronte di assicurazioni sulla vita o assicurazioni infortuni stipulate anteriormente al 1° gennaio 2001 (che conservano il diritto alla detrazione d’imposta), fermo restando il sopraindicato limite massimo di Euro 1.291,14. In virtù della detrazione d’imposta, il costo effettivo della copertura “rischio” potrebbe risultare inferiore ai premi versati.
Detraibilità fiscale dei premi. Sui premi versati non è prevista alcuna forma di detrazione fiscale.
Detraibilità fiscale dei premi. Per i premi pagati per la copertura di non autosufficienza e per l’eventuale copertura accessoria facoltativa (caso morte e non autosufficienza) è riconosciuta al Contraente, o al soggetto rispetto al quale il Contraente è fiscalmente a carico, una detrazione d’imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% dei premi stessi fino ad un importo massimo di premi pagati nell’anno pari a 1.291,14 euro (con il massimo di 530 euro per i premi pagati per la copertura caso morte che diventano 750 euro nel caso in cui il beneficiario di polizza sia un familiare con disabilità grave definita dall’art. 3, comma 3, l. 5 febbraio 1992, n. 104 ed accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge). In caso di Assicurato diverso dal Contraente, per poter beneficiare della detrazione è necessario che l’Assicurato risulti fiscalmente a carico del Contraente stesso. Ai fini della detrazione d’imposta devono essere considerati, oltre ai premi pagati per la copertura di non autosufficienza e per l’eventuale copertura accessoria facoltativa del presente contratto, anche eventuali premi pagati per altre assicurazioni sulla vita “di puro rischio” (intendendosi per tali le assicurazioni aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte, di invalidità permanente in misura non inferiore al 5% e di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana) o altre assicurazioni sulla vita o infortuni stipulate anteriormente al 1 gennaio 2001.
Detraibilità fiscale dei premi. I premi versati per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte danno diritto ad una detrazione d’imposta IRPEF nella misura annua massima di 100,70 Euro, che corrisponde all’importo di 530,00 Euro moltiplicato per l’aliquota del 19%. Per usufruire della detrazione, il Contraente deve avere stipulato il contratto nell’interesse proprio o di persona fiscalmente a carico.
Detraibilità fiscale dei premi. Per questa tipologia di contratto avente per oggetto il rischio morte, la normativa vigente riconosce annualmente al Contraente - per la quota parte del premio afferente al rischio morte - una detrazione d'imposta ai fini IRPEF nella misura del 19% della stessa, fino a un massimo di Euro 530. Ai sensi dell’art.5 della Legge 112/16 “Dopo di noi”, l’importo massimo di cui sopra viene elevato a Euro 750 se tra i Beneficiari è indicato un soggetto con disabilità grave, così come definito al comma 3 art.3 della Legge 104 del 5 febbraio 1992 (modifica della lettera f, comma 1 dell’art.15 del TUIR). Al fine di ottenere tale maggiore detrazione fiscale è necessario che venga accertata la disabilità grave del Beneficiario con le modalità di cui dall’art. 4 delle Legge 104/92: il Contraente è dunque tenuto a fornire all’Impresa, al momento della sottoscrizione del contratto, documentazione conforme a quanto indicato nel suddetto articolo di legge. Sempre il Contraente, in caso di perdita dello stato di disabilità grave del Beneficiario, è tenuto ad informare l’Impresa. In virtù della detrazione di imposta il costo effettivo del contratto risulta pertanto inferiore al premio versato. La detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l'onere economico del pagamento del premio. Di conseguenza: ● se il soggetto che sopporta l'onere è il Contraente: la detrazione spetta se e solo se l'Assicurato - se persona diversa - risulti essere fiscalmente a carico del Contraente stesso ● se il soggetto che sopporta l'onere è persona diversa dal Contraente: la detrazione spetta se e solo se il Contraente e l'Assicurato - se persona diversa - risultino essere fiscalmente a carico della persona che sopporta tale onere Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte dall'Impresa in dipendenza di contratti di Assicurazione sulla Vita non costituiscono reddito imponibile e pertanto sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta sulle successioni (ai sensi dell'Art.34 del D.P.R. 601/73, del comma 2 Art.6 del D.P.R. 917/86 e successive modifiche e integrazioni) Per il presente contratto l’Impresa DISPONE di un’area internet dispositiva riservata al Contraente (c.d. HOME INSURANCE), pertanto, dopo la sottoscrizione, potrai consultare tale area e utilizzarla per gestire telematicamente il contratto medesimo ultimo aggiornamento dei dati: 31/05/22 CdA Saratutelapronta mod. V392 ed.05/22 Xxxx Xxxx Spa - Sede legale: Xxx Xx, 00 - 00000 Xxxx - Capitale Socia...
Detraibilità fiscale dei premi. La presente forma assicurativa non ammette alcuna detrazione d’imposta.
Detraibilità fiscale dei premi. Trattandosi di polizze con esclusiva componente di risparmio, i premi corrisposti per il presente contratto non consentono di beneficiare della detrazione d’imposta.
Detraibilità fiscale dei premi. Sui premi pagati per le coperture aventi ad oggetto i rischi di danni alla per- sona, intendendosi per tali le coperture aventi ad oggetto esclusivo i rischi di morte e di Invalidità permanente (in misura non inferiore al 5%), è riconosciu- ta annualmente al Contraente una detrazione d’imposta ai fini IRPEF sui premi stessi nei limiti previsti dalla legge tempo per tempo vigente. Tale detrazione fiscale spetta al soggetto che sopporta l’onere economico del pagamento del Premio; la detrazione spetta sempreché l’Assicurato – se per- sona diversa dal Contraente – sia fiscalmente a carico del Contraente stesso.