Gravidanza. Copia delle fatture e/o ricevute fiscali.
Gravidanza. In caso di gravidanza della persona assicurata o di una persona che partecipa al viaggio, la copertura assicurativa sussiste soltanto se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio rispettivamente dopo la data di stipulazione dell'assicurazione e la data del viaggio di rientro è posteriore alla 24a settimana di gravidanza oppure se la gravidanza è subentrata dopo la prenotazione del viaggio rispettivamente dopo la data di stipulazione dell'assicurazione e per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto.
Gravidanza. 3.1 Con riferimento a questa condizione fisiologica si precisa che è garantito il rimborso con il limite massimo di € 1.000 del 70% dell’importo delle spese sostenute per visite specialistiche, esami ed accertamenti diagnostici con il limite massimo di n. 3 eco standard sulla gestante.
3.2 La gravidanza dovrà essere dichiarata alla presentazione della prima richiesta di rimborso e superato il terzo mese di gestazione.
3.3 Si precisa che il feto non è assicurato. Sono pertanto esclusi tutti i trattamenti terapeutici e/o interventi chirurgici sul feto, ad eccezione di amniocentesi, villocentesi, il bitest e il tritest, integralmente rimborsati se effettuati presso il SSN e rimborsati fino ad un massimo di € 500,00 se effettuati in strutture private. Per il solo caso di visite mediche specialistiche (2.1) si conviene che il rimborso avverrà – fermi i plafond di cui sopra – senza applicazione di scoperto e franchigia se le prestazioni saranno effettuate presso strutture mediche convenzionate il cui elenco è disponibile sulla intranet aziendale. Sarà cura del dipendente chiedere, al momento del rilascio della fattura, che quest’ultima riporti gli estremi della convenzione. Le “Prestazioni OPZIONALI” possono essere acquisite versando alla Cassa di Assistenza i seguenti contributi annui in relazione al numero dei componenti il nucleo familiare:
A) spese odontoiatriche e spese specialistiche extraospedaliere per i dipendenti sino al 6° livello compreso: € 160,00 per una testa € 100,00 per la seconda testa, € 100,00 per la terza testa, € 50,00 per ogni ulteriore testa.
B) spese specialistiche extraospedaliere per dipendenti del 7° livello: € 52,00 per una testa € 35,00 per ogni testa in più
Gravidanza. In caso di disturbi dovuti alla gravidanza attestati dal medico curante, valgono le stesse disposizioni previste per il versamento del salario in caso di malattia.
Gravidanza. L’ictus in gravidanza pone una serie di quesiti legati a: • Conseguenze potenzialmente devastanti per la madre e per il prodotto del concepimento • Problemi nella terapia (trombolisi, antitrombotici) • Incidenza 34/100.000 parti (popolazione ospedaliera), in studio di popolazione ictus ischemico 11/100.000, Emorragie 9/100.000 (incluso il post partum). • 2% hanno trombosi dei seni venosi cerebrali • Rischi: età >35, razza nera, ipertensione, fumo, cardiopatia, diabete , LES, falcemia, emicrania, droghe e alcool, parto cesareo, trombofilia, gravidanze multiple, parità elevata, infezioni ed eclampsia.
Gravidanza. Comporta la sospensione del rapporto e la proroga dello stesso per 180 gg. Quanto previsto dalla disciplina legale può essere derogato dalle parti con una pattuizione più favorevole al lavoratore contenuta nel contratto individuale. Il D.M. 12 luglio 2007 ha esteso alle collaborazioni a progetto il divieto di adibire al lavoro le donne in gravidanza così come disciplinato dal d.lgs. n. 151 del 2001, agli articoli 16, 17 e 20. durante i 2 mesi precedenti la data presunta del parto e, ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; durante i 3 mesi successivi al parto; durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. E' facoltà della lavoratrice far “slittare” il periodo di sospensione di un mese, potendosi pertanto assentare sempre per complessivi 5 mesi, diversamente distribuiti. Alle lavoratrici a progetto, che abbiano titolo all’indennità di maternità, è corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2007 un trattamento economico. L’indennità è calcolata nella misura giornaliera dell’80% di 1/365 del reddito di collaborazione utile ai fini contributivi, relativo ai 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile. Il trattamento economico è subordinato al versamento, nei 12 mesi precedenti l’inizio del periodo indennizzabile, di almeno 3 mesi di mensilità di contribuzione calcolata secondo la nuova aliquota stabilita nel D.M. 12 luglio 2007. Il padre lavoratore ha diritto di usufruire del congedo di paternità (art. 28 d.lgs. n. 151/2001) per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, nei seguenti casi: - morte o grave infermità della madre; - abbandono da parte della madre; - affidamento esclusivo del bambino al padre. In tal caso il lavoratore beneficia dell’indennità di paternità di cui all’art. 3 del D. Ministero del Lavoro e Politiche sociali 04.04.2002, come chiarito dalla Circ. Inps n. 137/2007. - si applica la disciplina prevista in materia di collaborazioni coordinate e continuative ed in particolare quella relativa al rito del lavoro. - si applica la disciplina in materia di igiene e sicurezza sul lavoro quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente. - nella riconduzione a un progetto dei contratti di cui all’articolo 61, comma 1, i diritti derivanti da un rapp...
Gravidanza. L’indennità di maternità è l’istituto, riconosciuto a tutela delle Dottoresse Commer- cialiste, in caso di gravidanza per un periodo di cinque mesi (due mesi antecedenti il parto e tre mesi successivi). La medesima tutela è inoltre estesa ai casi di adozione o affidamento, o in caso di interruzione di gravidanza.
Gravidanza. L'indennità corrisposta dall'INPS al collaboratore per l'astensione obbligatoria, viene integrata dalle Fondazioni, fino ad arrivare alla copertura del 100% del compenso pattuito dal contratto individuale, previa presentazione, da parte del collaboratore, di quanto corrisposto dall'Istituto. Tale disposizione si applica anche in caso di congedo obbligatorio anticipato, adozione e affidamento per ingressi in famiglia. In caso di gravidanza, la durata del rapporto è prorogata per un periodo di centottanta giorni dalla data di scadenza del contratto individuale, indipendentemente dalla sovrapposizione del periodo di congedo con la naturale scadenza del contratto.
Gravidanza. Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha l’obbligo di astenersi dal lavoro:
1) per i due mesi precedenti la data presunta del parto, indicata nel certificato medico di gravidanza, o a domanda un mese prima, con parere del medico competente o, in mancanza, di una struttura sanitaria pubblica, ferma restando la du- rata complessiva dell’astensione obbligatoria (5 mesi);
2) per i tre mesi dopo il parto. L’astensione obbligatoria può essere prorogata sino a sette mesi dopo il parto nei casi previsti dalla legge previa au- torizzazione della DTL. Per l’astensione facoltativa e i diritti del padre lavoratore si rinvia alle disposizioni di legge. La lavoratrice ha diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di gestazione, attestato da regolare certifica- to medico, e fino al compimento di un anno di età del bambino, salvo le eccezioni previste dalla legge (licenziamento per giusta causa, cessazione dell’attività della struttura, ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice era stata assunta, cessazione del rapporto di lavoro per scadenza del termine previsto dal contratto, mancato superamento del pe- riodo di prova). Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza e puerperio e la lavoratrice li- cenziata, nel corso del periodo in cui opera il divieto, ha diritto di ottenere il ripristino del rapporto di lavoro mediante presentazione, entro novanta giorni dal licenziamento, di idonea certificazione dalla quale risulti l’esistenza, all’epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Ai sensi di legge, i periodi di astensione obbligatoria dal lavoro devono essere computati nell’anzianità di servizio e a tutti gli effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità ed alle ferie. Il periodo di assenza facoltativa, è computato nell’anzianità di servizio escludendo ferie, permessi e mensilità sup- plementari. Durante il periodo dì assenza obbligatoria e facoltativa, la lavoratrice ha diritto a una indennità pari rispettivamente all’80% e al 30% della retribuzione posta a carico dell’INPS. Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio, la lavoratrice ha diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell’INPS, da corrispondersi a carico del datore di lavoro, in modo da raggiunge- re complessivamente il 100% della retribuzione giornaliera di cui al presente contratto e degli eventuali super...
Gravidanza. 45.1 Le collaboratrici incinte possono rivolgersi in qualsiasi momento al o alla responsabile del personale oppure al o alla superiore per discutere questioni riguardanti il rapporto di lavoro. Va trovata per tempo un‟intesa riguardo alla futura impostazione del rapporto di lavoro, affinché si possa tener conto adeguatamente dei reciproci interessi e desideri.
45.2 La protezione delle collaboratrici incinte sul posto di lavoro rappresenta una preoccupazione prioritaria dell‟impresa. L'impresa adotta, insieme alla
45.3 Alle collaboratrici incinte è accordato, dietro richiesta, un congedo di gravidanza non pagato fino al parto.