Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016. 2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016. 3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso. 4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Appears in 3 contracts
Samples: Service Agreement, Service Agreement, Service Agreement
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 1c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/201650.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 212, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
34. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
45. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 34, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Appears in 2 contracts
Samples: Service Agreement, Servizio Di Centro Media
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario intende subappaltare ai sensi dell’art. 2627, comma 2, lettera a) d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
32. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione Ai sensi dell’art. 106, comma 13, del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4D.Lgs. Il contratto di cessione dei crediti18 aprile 2016, n. 50, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3alla legge 21 febbraio 1991, deve essere stipulato, ai n. 52. Ai fini della sua opponibilità dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve devono essere notificato notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alla stazione appaltante qualora questa non le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la stazione appaltante, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione da parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. Il contratto di cessione deve recare in In ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltantecon questo stipulato.
Appears in 2 contracts
Samples: Fornitura Di Prodotti Per Nutrizione Enterale, Service Agreement
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 1c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/201650.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 212, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
34. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
45. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 34, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016 e dall’art. 106, comma 113, lettdel d.lgs. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 106, comma 13 del D.Lgs13, d.lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante FEM qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante FEM non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario l’IMPRESA intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 212, lettera a) della legge provinciale n. L.P. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante FEM solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 34, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltanteFEM, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltanteFEM stessa. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante FEM ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltanteFEM.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 113, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 50/2016, si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia52. Ai fini dell'opponibilità alla APSS, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto le cessioni di crediti d’impresadevono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alle amministrazioni debitrici. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la medesima cessione è efficace le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibile opponibili alla stazione appaltante APSS qualora questa non la le rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. Resta salva la facoltà per la APSS, nel contratto stipulato o in atto separato contestuale, di accettare preventivamente la cessione stessada parte dell'appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso la APSS cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
3. La Stazione appaltante APSS non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 212, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Farmaci Urgenti
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 1c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/201650.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 34, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. Il subappalto non è consentito.
1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 1c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/201650.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 212, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
34. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
45. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 34, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art27, comma 2, lettera d), punto 2, della L.P. 2/2016 e dall’art. 106, comma 113, lettdel d.lgs. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 106, comma 13 del D.Lgs13, d.lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 52/1991 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante FEM qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante FEM non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario l’IMPRESA intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 212, lettera a) della legge provinciale n. L.P. 2/2016.
34. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante FEM solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
45. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 34, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltanteFEM, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltanteFEM stessa. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante FEM ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltanteFEM.
Appears in 1 contract
Samples: Outsourcing Agreements
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art. dall'articolo 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'articolo 106, comma 1c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/201650.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma dell'articolo 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d’impresad'impresa, la medesima cessione è e efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 34, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Affidamento Di Incarico
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 113, lettdel D.Lgs. d) punto 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50/201650.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 106, comma 13 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 50 e della L. legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario l’appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 212, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
34. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
45. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 34, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art. 106, comma 113, lettdel D.Lgs. d) punto 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50/2016.
250. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 106, comma 13 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 50 e della L. legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 34, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltanteStazione Appaltante. Non è ammesso il subappalto.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for the Supply of Equipment
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 1c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/201650.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 212, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 34, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Tecnico Speciale
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è e nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art. 106, comma 1, lett. lettera d) ), punto 2 e dall’art. 106, comma 13 del D.Lgs D.Lgs. n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 106, comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è e efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 113, lettdel D.Lgs. d) punto 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50/201650.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 106, comma 13 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 50 e della L. legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 34, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Brokerage Services
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art. 106, comma 1, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/2016.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività dell’attività di acquisto di crediti d’impresaall'appaltatore, la medesima cessione è è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 3, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall’art. 106, comma 1c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, lett. d) punto 2 del D.Lgs n. 50/201650.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 comma 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.
3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario l’Appaltatore intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 212, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
34. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
45. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 34, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.
Appears in 1 contract
Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto. 1. È É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. art. 106, comma 113, lettdel D.Lgs. d) punto 2 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50/2016.
250. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell’art. 106 106, comma 13 13, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/2016 50 e della L. legge 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l’affidatario intende subappaltare ai sensi dell’art. 26, comma 2, lettera a) della legge provinciale n. 2/2016.
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 34, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltanteStazione Appaltante.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for the Supply of Equipment