Durata del rapporto di apprendistato. Il rapporto di apprendistato si estingue con la scadenza del termine di:
a) 36 mesi per gli apprendisti al quinto e quarto livello;
b) 48 mesi per gli apprendisti al terzo, secondo e primo livello. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà computato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno. Le aziende dovranno trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeterminato almeno il 25% dei rapporti di apprendistato attivati; al realizzarsi di tale evenienza a livello di bacino si potranno definire percentuali di rapporti di apprendistato superiori a quelle definite in sede nazionale. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro dieci giorni al competente Ufficio di collocamento i nomi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare all’Ufficio di collocamento i nomi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa.
Durata del rapporto di apprendistato. Il rapporto di apprendistato ha durata massima di 24, 36 o 48 mesi secondo quanto prescritto dalla legge. Il periodo di apprendistato effettuato presso altri istituti sarà computato ai fine del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni. A conclusione dei periodo di apprendistato, il lavoratore potrà essere assunto a tempo indeterminato e percepirà retribuzione prevista per il livello di inquadramento di cui al successivo art. 19 - parte seconda.
Durata del rapporto di apprendistato. 1. Il rapporto di apprendistato ha la seguente durata: - 24 mesi per i profili professionali inquadrati nei livelli I, II e III - 36 mesi per i profili professionali inquadrati nel livello IV.
2. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale coerente con la mansione svolta, la durata dell’apprendistato di cui al precedente comma è ridotta a 24 mesi, anche nel caso dei profili professionali inqua- drati nel livello IV.
3. Ai fini della durata dell’apprendistato i periodi di servizi prestati presso altri datori di la- voro vengono cumulati a tutti gli effetti, purché essi non siano separati l’uno dall’altro da interruzioni superiori ad un anno e siano stati svolti presso altre Istituzioni Formati- ve e in funzioni analoghe e debitamente certificate all’atto dell’assunzione, e abbiano prodotto crediti registrati sul libretto formativo.
Durata del rapporto di apprendistato. Il rapporto di apprendistato, la cui durata minima non potrà essere infe- riore a 6 mesi, si estingue con la scadenza del termine di 36 mesi. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre aziende sarà compu- tato presso la nuova, ai fini del completamento del periodo prescritto dal presente contratto, purché l’addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo e l’altro, una interruzione superiore ad un anno. Le aziende dovranno trasformare in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato almeno il 25% dei rapporti di apprendistato attivati; al realizzarsi di tale evenienza a livello di bacino si potranno definire percentuali di rapporti di apprendistato superiori a quelle definite in sede nazionale. Il datore di lavoro è tenuto a comunicare entro dieci giorni al competente Ufficio di collocamento i nomi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica. Il datore di lavoro è tenuto altresì a comunicare all’Ufficio di collo- camento i nomi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro entro il termine di cinque giorni dalla cessazione stessa. Al termine del periodo di apprendistato entrambe le parti possono rece- dere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso che deve terminare con la scadenza naturale del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di dimissioni del lavoratore prima della scadenza del periodo di apprendistato professionalizzante sono appli- cabili il periodo di preavviso e la relativa indennità. Il datore di lavoro non può recedere dal contratto prima della sua natu- rale scadenza se non per giusta causa o giustificato motivo.
Durata del rapporto di apprendistato. Il rapporto di apprendistato ha durata massima di 18 mesi per tutte le qualifiche e mansioni relative ai livelli 2 e 3 e di 24 mesi per le qualifiche relative al livello 4 di cui al precedente art. 2. Il periodo di apprendistato effettuato presso altre scuole sarà computato al fine del completamento del periodo prescritto dal presente accordo, purché l'addestramento si riferisca alle stesse specifiche mansioni.
Durata del rapporto di apprendistato. La durata minima del contratto di apprendistato è pari a 6 mesi. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: A2 6 mesi A3 12 mesi B2 24 mesi C1 24 mesi C2 24 mesi D 36 mesi
Durata del rapporto di apprendistato. La durata minima del contratto di apprendistato è pari a 6 mesi. La durata del periodo di apprendistato è determinata in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate:
a) l2 mesi per le qualifiche inquadrate nella categoria A;
b) 24 mesi per le qualifiche inquadrate nelle categorie B e C;
c) 36 mesi per le qualifiche inquadrate nella categoria D.
Durata del rapporto di apprendistato. 1. Il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualificonseguire secondo le scadenze espresse in mesi per le seguenti categorie: CATEGORIE DURATA 5-6 18 MESI 4-4S 24 MESI 2-3-3S 36 MESI
2. La durata del contratto instaurato nei confronti degli operatori socio sanitari effettivamente operanti in servizi e strutture socio sanitarie (4s) viene ridotta a 18 mesi, con la seguente progressione retributiva: - dal 1° al 9° mese: 85% - dal 10° al 18° mese: 90%
Durata del rapporto di apprendistato. Il rapporto di apprendistato ha la seguente durata:
Durata del rapporto di apprendistato. Il contratto di apprendistato professionalizzante si applica esclusivamente al personale dell' Area prima del personale amministrativo, tecnico e ausiliario di cui all'art. 37 del CCNL AGIDAE, il rapporto di apprendistato si estingue in relazione alle qualifiche da conseguire secondo le scadenze di seguito indicate: livello primo: 24 mesi; livello secondo: 36 mesi; livello terzo: 36 mesi; livello quarto: 48 mesi.