Common use of Entrata in vigore Clause in Contracts

Entrata in vigore. 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultimo scambio di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata in vigore. 2. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in Victoria, il 1° aprile 2016, in duplice originale in lingua inglese. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana: Punti in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i punti 1. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici. 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno del territorio del Paese del vettore. 3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio. 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità. 5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con: a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tre

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Samples: Ratifica Ed Esecuzione Dell’accordo Sui Servizi Aerei

Entrata in vigore. 1. Il presente Accordo accordo è approvato dalle parti conformemente alle rispettive procedure interne. Esso entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data dell’ultimo scambio dell'ultima notifica di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata in vigoreapprovazione. 2. In deroga al paragrafo 1, la Svizzera e l'Unione europea convengono, per quanto concerne gli aspetti del presente accordo che rientrano nella competenza dell'Unione europea, di applicarlo a titolo provvisorio dal primo giorno del mese successivo alla data della seconda notifica di conferma dell'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Durante l’applicazione provvisoria del presente accordo il comitato misto di cui all'articolo 20 si compone di rappresentanti della Svizzera e dell'Unione europea. 3. Il presente accordo è concluso per un periodo indeterminato. 4. Il presente accordo è redatto in duplice esemplare in lingua tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. Se una controversia è sottoposta ad arbitrato, i sottoscrittisono designati tre arbitri, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordosalvo decisione contraria delle parti. Fatto Ciascuna delle parti nomina un arbitro entro trenta giorni. I due arbitri così designati nominano di comune accordo un superarbitro che non abbia la nazionalità di una delle parti. Nel caso in Victoriacui gli arbitri non riescano a mettersi d'accordo nei due mesi che seguono la loro designazione, il 1° aprile 2016superarbitro è scelto da un elenco di sette persone compilato dal comitato misto. Il comitato misto compila e mantiene aggiornato tale elenco conformemente al proprio regolamento interno. Salvo decisione contraria delle parti, il tribunale arbitrale stabilisce in duplice originale in lingua inglesemodo autonomo il proprio regolamento interno. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana: Punti in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i puntiLe sue decisioni sono adottate a maggioranza. 1. Per il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possonoperiodo 2008-2013, su alcuni o tutti i voli e a loro sceltail contributo finanziario che la Svizzera deve versare al bilancio dell'Unione europea per partecipare ai programmi europei GNSS è il seguente (in euro): Per il periodo dal 2014 in poi, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geograficiil contributo svizzero è versato annualmente. 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione1 e le relative modalità di applicazione2 si applicano, in particolare, alla gestione del territorio del Paese del vettorecontributo della Svizzera. 3. I servizi sono operati con diritti Le spese di terza viaggio e quarta libertàdi soggiorno sostenute dai rappresentanti e dagli esperti della Svizzera per la partecipazione a riunioni organizzate dalla Commissione e legate all'attuazione dei programmi saranno rimborsate dalla Commissione sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente in vigore per gli esperti degli Stati membri. 1 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio (GUUE L 298 del 26.10.2012, pag. I diritti 1). 2 Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012, recante le modalità di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraentiregole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GUUE L 362 del 31.12.2012, pag. Non è consentito il cabotaggio1). 4. In deroga alle disposizioni stabilite La Commissione trasmette alla Svizzera le richieste di fondi per un importo corrispondente al precedente punto 3suo contributo al bilancio dei programmi, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà conformemente al presente accordo. Il contributo è espresso in euro ed è versato su un punto intermedio o su un punto oltre conto bancario della Commissione denominato in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autoritàeuro. 5. Il diritto Le modalità di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe pagamento sono le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing conseguenti: a) uno o più vettori aerei Nel 2013, a seguito dell'applicazione provvisoria del presente accordo, la Svizzera versa il proprio contributo entro trenta giorni dal ricevimento della stessa Parte Contraente; e/orichiesta dei fondi. b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/oNel 2014 la Svizzera versa il proprio contributo (sia per il periodo 2008-2013 sia per il 2014) entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta dei fondi. Tale richiesta dei fondi non è emessa prima del 1° luglio. c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operareNel 2015 e negli anni seguenti la Svizzera versa il proprio contributo entro il 1º aprile, se la richiesta dei fondi è ricevuta dalla Svizzera entro il 1° marzo. Per una richiesta dei fondi ricevuta dalla Svizzera dopo il 1° marzo, essa versa il proprio contributo entro trenta giorni dal ricevimento. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tre

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Samples: Cooperation Agreement

Entrata in vigore. 1. Il presente Accordo regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione41. 1 Sono pertanto escluse le controversie che, pur riguardando atti emessi dal Comune, non vedono come parte processuale il Comune stesso. Ipotesi, questa, che si verifica normalmente in caso di impugnazione della cartella di pagamento, con ricorso non notificato anche al Comune. Sul punto si veda la nota IFEL, del 7 gennaio 2023, Legge di bilancio 2023 – Gli interventi di definizione agevolata dei contenziosi e di abbattimento dei crediti affidati all’agenzia delle Entrate-Riscossione (xxxxxxxxxxxxxx.xx). 2 Nell’ipotesi in cui il Comune abbia affidato in concessione la riscossione coattiva. 3 L’Agenzia delle entrate, nella circolare n. 6/2019, con riferimento alla definizione prevista dal dl 119/2018, ha ritenuto definibili le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria erroneamente instaurate innanzi al giudice ordinario (es. Giudice di pace) o a quello amministrativo (TAR). Di contro non risulterebbero definibili, ad avviso dell’Agenzia, le liti diverse da quelle tributarie erroneamente instaurate innanzi la corte di giustizia tributaria. Quest’ultima casistica si potrebbe porre con riferimento alle controversie relative al canone unico patrimoniale (CUP), per la componente relativa alla diffusione dei messaggi pubblicitari, che diverse corti di giustizia ritengono comunque rientranti nella giurisdizione tributaria (cfr., da ultimo, CGT di primo grado Milano, sentenza 27 gennaio 2023, n. 260). Si sconta qui una persistente incertezza sulla natura giuridica del CUP e delle sue componenti. 4 In quanto non vi sono importi da versare da parte del contribuente. Del pari, debbono ritenersi escluse dalla definizione agevolata le controversie relative alla spettanza di agevolazioni, come quelle relative al diniego di rateizzazione (Cass. ss.uu. n. 15647/2010), in quanto l’importo oggetto di rateizzazione è cristallizzato in un atto di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione. 5 L’art. 1, comma 188, legge 197/2022, ai fini della quantificazione degli importi dovuti con la definizione agevolata, fa espressamente riferimento alle pronunce, non cautelari, “depositate” alla data dell’ultimo scambio del 1° gennaio 2023, sicché risulta del tutto irrilevante la data di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata in vigoreemissione della pronuncia. 6 Rientrano nel perimetro della definizione anche i ricorsi notificati lo stesso 1° gennaio 2023. 7 L’ipotesi si verifica di norma per i ricorsi soggetti a reclamo/mediazione, per i quali il deposito in corte di giustizia tributaria deve essere effettuato, a pena di inammissibilità, entro 30 giorni dallo scadere del termine di 90 giorni previsto per la fase del reclamo/mediazione, per quanto disposto dall’art. 17-bis, d.lgs. 546/1992. 8 Pertanto, se al 1° gennaio 2023 l’ultima sentenza depositata è favorevole al Comune ed a marzo viene depositata sentenza di appello favorevole al contribuente, la definizione opera con il pagamento del 100%. 9 Rientrano in tale casistica anche i casi di controversie per le quali si è tenuta l’udienza di trattazione, ma non è stata ancora depositata la sentenza. Rientrano, altresì, in tale ipotesi anche i casi di ricorsi soggetti a reclamo depositati prima dello spirare del termine di 90 giorni previsto dall’art. 17-bis, d.lgs. 546/1992, sebbene tali ricorsi siano improcedibili, per quanto disposto dal comma 2, del citato art. In fede17-bis. Ne consegue, che rientrano in tale ipotesi anche i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in Victoria, casi limite di ricorsi notificati il 1° aprile 2016gennaio 2023 e depositati in pari data, in duplice originale in lingua inglese. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana: Punti in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i punti 1. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e anche se soggetti a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geograficireclamo/mediazione. 210 Nel caso in cui la Corte di Cassazione abbia cassato la sentenza con rinvio alla corte di giustizia tributaria di secondo grado, il giudizio si considera come pendente in primo grado. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione Al riguardo si rammenta che i servizi abbiano origine o terminino all’interno l’art. 68, comma 1, lett. c-bis), d.lgs. 546/1992, prevede, ai fini della riscossione in pendenza di giudizio, che è possibile riscuotere “per l'ammontare dovuto nella pendenza del territorio del Paese del vettore. 3giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio”. I servizi sono operati Peraltro, si tratta di conclusione avvalorata da numerosi documenti di prassi dell’Agenzia delle entrate e da ultimo, proprio con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio. 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3riferimento alla definizione delle liti disciplinata dalla legge 197/2022, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità. 5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificatesi veda circolare n. 2/2023, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico comeSi vedano, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con: a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharinginoltre, la compagnia aerea circolare n. 12/1002, la risoluzione n. 4/2003, la circolare n. 48/2011, nelle quali si precisa che vende i servizi «è principio fermo nella giurisprudenza di legittimità e nella riflessione della pressoché unanime dottrina processualistica che il giudizio di rinvio (marketing airline) devecostituisce una fase nuova ed autonoma, ulteriore e successivo momento del giudizio (…) diretto e funzionale ad una sentenza che non si sostituisce ad alcuna precedente pronuncia, riformandola, ma statuisce direttamente (‘per la prima volta’, così testualmente Cass. n. 5901 del 1994) sulle domande proposte dalle parti” (Xxxx. 17 novembre 2000, n. 14892; in relazione ad ogni biglietto vendutosenso conforme Cass., accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale06 dicembre 2000, n. 15489; Cass. 28 gennaio 2005, n. 1824;Cass. 28 marzo 2009, n. 7536; Cass. 28 marzo 2012, n. 5044; Cass. 3 luglio 2013, n. 16689; Cass. 9 giugno 2016 n. 11844)». 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tre

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Samples: Regolamento Per La Definizione Agevolata Delle Controversie Tributarie Pendenti

Entrata in vigore. 1. Il presente Accordo entra in vigore alla trenta giorni dalla data dell’ultimo scambio di note tramite il quale ricezione dell'ultima delle due notifiche con cui le Parti Contraenti notificano si comunicano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto l'avvenuto espletamento delle proprie procedure legali interne previste per l’entrata in vigorea tal fine. 2. In fedeIl presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento, per iscritto, con il mutuo consenso delle Parti. Le modifiche entrano in vigore in conformità al comma 1 del presente Articolo. Le modifiche all'Allegato possono essere apportate con procedura semplificata attraverso uno Scambio di Note da attuarsi per le vie diplomatiche ed entrano in vigore alla data di ricezione della Nota di risposta. 3. Il presente Accordo è valido per un periodo di 5 (cinque) anni e si rinnova tacitamente per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni salvo che, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza, una delle Parti notifichi all'altra l'intenzione di voler recedere. 4. La risoluzione dell'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione ai progetti avviati ai sensi del presente Accordo. 5. Il presente Accordo trova applicazione in conformità alle legislazioni italiana e serba, nonché al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua adesione all'Unione Europea. -- 6. Il presente Accordo sostituisce ed abroga l'Accordo sulle Relazioni Cinematografiche tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968. /• • ,.l IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governiautorizzati, hanno firmato il presente hanio firmafu)!,P. sente Accordo. Fatto in VictoriaI ·· 1· • �.., prevarrà il 1° aprile 2016, in duplice originale in lingua testo inglese. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana: Punti in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i punti 1. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici. 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno del territorio del Paese del vettore. 3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio. 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità. 5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con: a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tre

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Samples: Coproduction Agreement

Entrata in vigore. Art. 1 (campo di applicazione) 1. Il Fondo di Previdenza a favore degli iscritti aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale ed operanti negli ambulatori degli Istituti medesimi, assunto in gestione dallʼEnte Nazionale di Previdenza ed Assistenza Medici – ENPAM – a norma dellʼart. 4, comma 2, dello Statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n° 931 e successive modificazioni e a norma dellʼart. 5, comma 1, delle Statuto approvato con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro in data 24 novembre 1995, è regolato dalle disposizioni di cui al presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultimo scambio di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata in vigoreRegolamento. 2. In fedeSono iscritti al Fondo tutti i medici e gli odontoiatri di cui al precedente comma aventi rapporto professionale con gli Istituti del Servizio Sanitario Nazionale comunque denominati ed operanti negli ambulatori da questi gestiti. Possono inoltre essere iscritti al Fondo – previa delibera del Comitato Direttivo dellʼEnte su conforme parere del Comitato Consultivo di cui al successivo art. 15 – i medici e gli odontoiatri aventi rapporto professionale con altri Istituti sempreché gli accordi per la regolamentazione del loro rapporto professionale recepiscano le norme dellʼAccordo Collettivo Nazionale di cui al successivo comma. I medici e gli odontoiatri cessati dal rapporto professionale con gli Istituti di cui sopra sono considerati iscritti al Fondo fino al momento della richiesta di uno dei trattamenti previdenziali di cui alle lettere a), i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordob) e c) del successivo art. Fatto in Victoria, il 16. 3. La determinazione della misura dei contributi previdenziali e delle modalità del loro versamento è rimessa alle norme dell'Accordo Collettivo Nazionale Unico di cui all'art. 48 della Legge 23 dicembre 1978 n° aprile 2016, in duplice originale in lingua inglese833. Art. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana: Punti in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx 2 (entrate ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i puntiuscite del fondo) 1. il vettore o i vettori aerei designati Le entrate al Fondo sono costituite: a) dai versamenti degli Istituti di entrambe le Parti Contraenti possonocui al precedente art. 1 quali contributi previdenziali relativi ai compensi corrisposti agli iscritti operanti a rapporto professionale negli ambulatori gestiti dagli Istituti medesimi; b) dai versamenti effettuati dagli iscritti a titolo di riscatto ai fini previdenziali dei periodi di cui al successivo art. 3, su alcuni o tutti i voli commi 1 e a loro scelta2; c) dai contributi versati dagli iscritti e da altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa, approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in ogni combinazione ed ordinedata 17 settembre 1993; d) da una quota dei proventi e delle plusvalenze degli investimenti dellʼE.N.P.A.M., senza limiti direzionali o geograficiin relazione ai mezzi della gestione; e) da donazioni. 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno Le uscite del territorio Fondo sono costituite: a) dalle prestazioni previdenziali di cui al presente Regolamento; b) dai contributi trasferiti ad altri Enti e gestioni previdenziali per effetto della ricongiunzione, di cui alla Legge 5 marzo 1990, n. 45 e delle norme attuative di essa approvate con Decreto del Paese Ministro del vettoreLavoro e della Previdenza Sociale in data 17 settembre 1993; c) da una quota delle spese di gestione e degli oneri finanziari e fiscali dellʼENPAM determinata dal Consiglio di Amministrazione dellʼEnte in relazione sia ai mezzi gestiti per il Fondo sia al numero dei contribuenti e delle prestazioni erogate. 3. I servizi sono operati La differenza fra le entrate e le uscite del Fondo si trasferisce, per ciascun esercizio finanziario, alla riserva tecnica generale costituita con diritti tutti i mezzi di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggiocompetenza del Fondo. 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto La situazione finanziaria del Fondo deve essere accertata a mezzo di bilancio tecnico, da redigersi almeno ogni triennio e da trasmettere agli Organi di vigilanza. Ai sensi dellʼart. 3, comma 12, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione economico-finanziaria del Fondo deve assicurare lʼequilibrio di bilancio, da ricondursi ad un arco temporale non inferiore a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni quindici anni, mediante lʼadozione dei provvedimenti coerenti alle rispettive Autoritàindicazioni risultanti dal suddetto bilancio tecnico. 5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettereA ciascun iscritto lʼENPAM invia, con cadenza annuale, il prospetto dei contributi versati entro il 31 dicembre dellʼanno precedente. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con: a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tre

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Samples: Regolamento Del Fondo Degli Specialisti Ambulatoriali

Entrata in vigore. 1. Il presente Accordo entra in vigore alla trenta giorni dalla data dell’ultimo scambio di note tramite il quale ricezione dell 'ultirna delle due notifiche con cui le Parti Contraenti notificano si comunicano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto l'avvenuto espletamento delle proprie procedure legali interne previste per l’entrata in vigorea tal fine. 2. In fedeIl presente Accordo può essere modificato in qualsiasi momento, per iscritto, con il mutuo consenso delle Parti. Le modifiche entrano in vigore in conformità al comma 1 del presente Articolo. Le modifiche all'Allegato possono essere apportate con procedura semplificata attraverso uno Scambio di Note da attuarsi per le vie diplomatiche ed entrano in vigore alla data di ricezione della Nota di risposta. 3. Il presente Accordo è valido per un periodo di 5 (cinque) anni e si rinnova tacitamente per ulteriori periodi di 5 (cinque) anni salvo che, entro 6 (sei) mesi dalla scadenza, una delle Parti notifichi all'altra l'intenzione di voler recedere. 4. La risoluzione dell'Accordo non pregiudica i diritti e gli obblighi delle Parti in relazione ai progetti avviati ai sensi del presente Accordo. 5. Il presente Accordo trova applicazione in conformità alle legislazioni italiana e serba, nonché al diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, agli obblighi derivanti dalla sua adesione all'Unione Europea --- 6. Il presente Accordo sostituisce ed abroga l'Accordo sulle Relazioni Cinematografiche tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968. ..... . _ IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governiautorizzati, hanno firmato hanno/fi. rm.afu-)l !'-P. / ,· prevarrà il presente Accordotesto inglese. Fatto in VictoriaFATIO a lsel'?)'l"x.xx il 21. xxxxx 20 Z. '3 �ll'anne 20��.Jr, il 1° aprile 2016, in duplice originale ue esemplari originali ciascuno in lingua italiana, serba e inglese, tutti i testi facenti )igualmen�(fede. Rotte che saranno operate dal vettore In caso di divergenza, �;,/ -���1 " - Per il Governo della Repubblica italiana Per il Governo della Repubblica di Serbia Le istanze di ammissione ai benefici delle coproduzioni ai sensi del presente Accordo devono essere presentate ad entrambe le Autorità competenti prima dell'inizio delle riprese o dai vettori aerei designati dalla della principale lavorazione in caso di animazione e, per quanto possibile, contestualmente. Le domande devono comprendere la seguente documentazione, redatta in lingua italiana per la Repubblica Italiana: Punti Italiana e in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla lingua serba per la Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i puntidi Serbia: 1. il vettore la sceneggiatura del film� 2. un documento comprovante che la proprietà dei diritti d'autore per l'adattamento cinematografico sia stata legalmente acquisita o i vettori aerei designati in mancanza, un'opzione valida; 3. una copia del contratto di coproduzione firmato con riserva di approvazione delle Autorità competenti di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici. 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno del territorio del Paese del vettore. 3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio. 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità. 5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing condeve specificare: a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/oil titolo dell'opera, almeno provvisorio; b) uno il nome dell'autore del soggetto o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/odell'adattatore, se si tratta di un soggetto tratto da un'opera letteraria; c) uno o più vettori aerei il nome del regista (è opportuna una clausola di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare.salvaguardia per la sua sostituzione); 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione d) il budget del!'opera; e) l'ammontare degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano apporti finanziari dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e trecoproduttori;

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Samples: Coproduction Agreement

Entrata in vigore. Il presente documento diviene efficace al conseguimento dell'eseguibilità della deliberazione di approvazione. AL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultimo scambio di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata in vigore.D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo unico sulla documentazione amministrativa” 2. In fedeDeliberazione AIPA n. 42 del 2001 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali - articolo 6, i sottoscritticommi 1 e 2, debitamente autorizzati dai rispettivi Governidel Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in Victoriadi cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, il 1° aprile 2016, in duplice originale in lingua inglese. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana: Punti in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i punti 1. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici. 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno del territorio del Paese del vettore.n. 445” 3. I servizi sono operati con diritti Decreto del Presidente della Repubblica 07 aprile 2003, n. 137 “Regolamento recante disposizioni di terza e quarta libertàcoordinamento in materia di firme elettroniche a norma dell'articolo 13 del d.lgs. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio.23 gennaio 2002, n. 10” 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3D.P.C.M. del 13 gennaio 2004 “Regole tecniche per la formazione, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autoritàla trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici. 5. Il diritto Deliberazione CNIPA n. 11/2004 del 19 febbraio 2004 “Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformita' dei documenti agli originali - Art. 6, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di lettere.documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445“ 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico D.P.R. del 11 febbraio 2005 “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3” 7. Decreto legislativo 07 marzo 2005 n. 82 – Codice dell’amministrazione digitale 8. D.P.C.M. del 30 marzo 2009 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici“ 9. Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45 “Regole per il riconoscimento e la verifica del documento informatico” 10. Decreto Legge n. 5 del 09 febbraio 2012 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo“ 11. D.P.C.M. del 22 febbraio 2013 “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71“ 12. D.P.C.M. del 21 marzo 2013 “Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione dell'originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformita' all'originale deve essere autenticata da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un notaio o da altro aeromobile pubblico ufficiale a cio' autorizzato con dichiarazione da questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 22, comma 5, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni” 13. D.P.C.M. 03 dicembre 2013 – Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi dell’artt. 40-bis, 41, 47, 57-bis e 71, del C.A.D. di cui D.L. 82/2005 14. Circolare AgID n. 65 del 10 aprile 2014 “Modalità per l’accreditamento e la vigilanza sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui all'articolo 44- bis, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82“ 15. D.P.C.M. 14 novembre 2014 “Istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, unitamente ai relativi elenchi recanti gli oneri informativi” 16. DECRETO LEGISLATIVO 26 agosto 2016, n. 179 “Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri materia di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobileriorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”. 117. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificateDECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, i vettori aerei n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico comeprevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in via non esaustivamateria di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche“ AL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, accordi DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI Con Decreto Sindacale n. 34 del 12 ottobre 2015 è stato conferito al Direttore della Direzione Affari Generali l’incarico di blocked space o responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, nonché della conservazione del registro giornaliero di code-sharing con: aprotocollo. AL MANUALE DI GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 75/ 16080 – 117 del 09/03/2016 ad oggetto: “Regole tecniche per il protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e degli archivi - Adozione del Piano di classificazione ( Titolario) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o bper l’archivio del Comune di Alessandria” è stato adottato, quale Piano di classificazione (Titolario ) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o cper l’archivio del Comune di Alessandria, il Piano di classificazione (Titolario) uno o più vettori aerei per gli archivi dei Comuni italiani (seconda edizione dicembre 2005) approvato dall’A.N.C.I. che si riporta nella forma di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operareschema riassuntivo. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tre

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Samples: Manual of Management of the Electronic Protocol, Document Flows, and Archives

Entrata in vigore. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Istituto in data 24/03/2020, entra in vigore dal giorno successivo, ed è pubblicato all’albo online dell’Istituzione scolastica. Contratto tra l’I. C. Xxx Xxxxx di Monticello Xxxxx Xxxx ("comodante"), nella persona del D.S. dott.ssa Xxxx Xxxxxxx, e il sig./ra ("comodatario") nato/a a il / / residente in via tel. cell. e-mail genitore/tutore di alunno/a della classe della scuola Le parti convengono e stipulano quanto segue. 1. Il presente Accordo entra comodante consegna in vigore alla data dell’ultimo scambio odierna al comodatario — per lo scopo definito — un , di note tramite proprietà dell’Istituto, iscritto al n. dell’inventario Beni mobili, comprensivo di caricabatterie con cavo, software di base, software applicativo. Il comodatario dà atto che il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata in vigorebene è nuovo/funzionante. 2. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato L'uso del dispositivo è limitato esclusivamente all'alunno di cui il presente Accordo. Fatto in Victoria, il 1° aprile 2016, in duplice originale in lingua inglese. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana: Punti in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i punti 1. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici. 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno del territorio del Paese del vettorecomodatario è genitore/tutore. 3. I servizi sono operati L'alunno si servirà del dispositivo con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggiola dovuta diligenza per uso didattico. 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3Il comodatario è responsabile per l'uso del dispositivo effettuato dall'alunno come sopra specificato. La scuola si riserva di effettuare controlli sul contenuto, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autoritàl'integrità e il corretto utilizzo del dispositivo, che deve essere coerente con la finalità didattica. 5. Il diritto di effettuare scali bene è concesso in uso fino a quando non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di letteresaranno riprese le attività didattiche in presenza o fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2019/2020. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati comodatario si impegna a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico comerifondere il costo del bene al prezzo stimato, in via non esaustivacaso di furto, accordi di blocked space smarrimento, danno o di code-sharing con: a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4deperimento irreparabile dello stesso. In caso di accordi di code-sharingfurto, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento occorre presentare alla scuola copia della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattualedenuncia ai Carabinieri. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tre

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Samples: Regolamento Di Concessione in Comodato d'Uso

Entrata in vigore. 1. Il La presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultimo scambio di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata in vigorelegge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. 2. In fedeÈ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione. Palermo, i sottoscritti12 luglio 2011. LOMBARDO Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica CHINNICI Assessore regionale per le infrastrutture NOTE Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell’art. 10, debitamente autorizzati dai rispettivi Governicommi 2 e 3, hanno firmato del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il presente Accordorinvio. Fatto Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in Victoriacorsivo. Per il decreto legislativo 12 aprile 2006, il 1° aprile 2016n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in duplice originale attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.” vedi nota all’epigrafe. – L’art. 3 della legge regionale 21 agosto 2007, n. 20, recante “Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, recante norme in lingua inglesemateria di lavori pubblici. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana: Punti Disposizioni in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i puntimateria di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili. Proroga di termini in materia di edilizia agevolata e convenzionata. Disposizioni in materia di finanziamenti agevolati e contributi del POR Sicilia 2007-2013.” così dispone: 1. il vettore o Nell’Amministrazione della Regione Siciliana, l’attuazione delle disposizioni previste dall’articolo 24 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni, e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, come modificato dal decreto legislativo 19 novembre 1999, n. 528, nonché dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche e integrazioni, per l’attività di coordinamento, è di competenza dell’Assessorato regionale dei lavori pubblici - dipartimento dei lavori pubblici, che cura anche i vettori aerei designati di entrambe rapporti con gli altri enti, con le Parti Contraenti possonoRegioni, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici. 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere con lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno del territorio del Paese del vettore. 3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio. 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità. 5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con: a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio Stato e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattualela Comunità europea. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tre

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Samples: Legge Regionale

Entrata in vigore. 1. Il presente Accordo Regolamento entra in vigore alla data dell’ultimo scambio con apposito atto deliberativo adottato dalla Direzione dell’Ente. U.O.C. Servizio di note tramite Prevenzione e Protezione Aziendale Codice Pagina DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA VERIFICA PRELIMINARE DEL CAMPO D’APPLICAZIONE DELL’ART.26 E TITOLO IV DEL D.LGS. N. 81/08 SMI All. I REL. 184 1 di 1 DIAGRAMMA DI FLUSSO PER LA VERIFICA PRELIMINARE DEL CAMPO D’APPLICAZIONE DELL’ART. 26 E DEL TITOLO IV DEL D.LGS 81/08 (Allegato I al Regolamento di gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione) SI L’attività è una mera fornitura di materiali o attrezzature? Non è necessario redigere il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente DUVRI L’attività è una prestazione di natura intellettuale? SI NO SI L’attività ha durata superiore a 5 uomini/giorno? NO SI SI NO L’attività prevede l’effettuazione di lavori edili o di ingegneria civile rientranti nell’elenco delle attività di cantiere temporaneo o mobile (v. art 89 c. 1 lett. a) Titolo IV e All. X del D.Lgs. 81/08 smi)? È necessario redigere il DUVRI L’attività comporta rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato o dallo svolgimento di attività in forma scrittaambienti confinati o dalla presenza di agenti cancerogeni, tramite canali diplomaticibiologici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata amianto, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 smi? L’attività è una fornitura o un servizio comprensivo di posa in vigore. 2opera, installazione, manutenzione, ecc? NO NO NO L’impresa esecutrice elabora il P.O.S. e, nei casi previsti, il P.I.M.U.S. limitatamente al singolo cantiere. In fedeogni caso, i sottoscrittil’ipotesi di presenza di una sola impresa va sempre nuovamente verificata, debitamente autorizzati dai rispettivi Governia seguito dell’aggiudicazione. Potrebbe, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in Victoriainfatti, il 1° aprile 2016, in duplice originale in lingua inglese. Rotte essere necessario ricorrere a sub-appalti o sub-affidamenti che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana: Punti in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i punti 1. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici. 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno richiederebbero l’elaborazione del territorio del Paese del vettore. 3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti ContraentiPSC. Non è consentito necessario redigere il cabotaggio. 4DUVRI È comunque necessario formalizzare l’avvenuta verifica delle necessità normative, attivare la verifica dell’idoneità tecnico professionale dell’impresa e promuovere forme di cooperazione e coordinamento di tipo operativo, in collaborazione con il RUP/RES/DEC. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio SI E’ presente una sola impresa all’interno del cantiere temporaneo o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità. 5mobile? SI NO Non è necessaria la redazione del DUVRI. Il diritto Committente o Responsabile dei Lavori deve dare corso agli adempimenti di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio cui all’art. 90 Titolo IV del D.Lgs. 81/08 smi (CSP, CSE, PSC ecc) MODULO PER LA RICHIESTA DI REDAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE RECANTE UNA VALUTAZIONE RICOGNITIVA DEI RISCHI STANDARD “C.D. DUVRI RICOGNITIVO” DI CUI ALL’ ART. 26 C. 3-TER DEL D.LGS. 81/2008 SMI OGGETTO DELL’APPALTO (riportare una descrizione sintetica): PROCEDURA DI GARA (specificare se trattasi di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri una procedura Aperta per la stipula di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificateuna Convenzione/Accordo Quadro, Procedure Negoziate, Procedure Ristrette, Affidamento Diretto ecc) DURATA DEL SERVIZIO: IMPORTO DEL SERVIZIO AL NETTO DELL’IVA (scomputare, ove presenti, i vettori aerei costi relativi alla fornitura di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile beni materiali): SERVIZIO RIENTRANTE NELL’AMBITO DI: 🞎 APPARECCHIATURE SANITARIE 🞎 APPARECCHIATURE VARIE (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi TerziCONDIZIONATORI AMBIENTE, TELEALLARME, ECC) senza restrizioni di carattere geografico come🞎 SISTEMI SW 🞎 APPARECCHIATURE HW 🞎 SISTEMI SW E APPARECCHIATURE HW 🞎 RADIOFARMACI 🞎 SERVIZI VARI NELLE XX.XX. (GESTIONE BAR/EDICOLE, in via non esaustivaSPEDIZIONI, accordi di blocked space o di code-sharing con: aTELEFONIA E DATI, ECC.) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o b🞎 SERVIZI VARI EXRA XX.XX. (SERVIZI UTILIZZAZIONE LOCALI, PROGETTI SENSIBILIZZAZIONE, ECC) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare. 2🞎 ATTIVITA’ INTELLETTUALE (FORMAZIONE, CONSULENZA, PROGETTAZIONE. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrierECC), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tre

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Samples: Regolamento Di Gestione

Entrata in vigore. Allegato A Elenco dei comuni di localizzazione dell’unità locale Allegato B Modello di dichiarazione relativa ad aiuti “de minimis” Allegato C Modello di domanda di contributo Allegato D Modello di progetto d’attività Allegato E Modello di dichiarazione relativa alla dimensione dell’impresa Art. 1 (Finalità) 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data dell’ultimo scambio regolamento disciplina la concessione dei contributi previsti dall’articolo 2, commi 56-62, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scrittastabilità 2017) a sostegno di iniziative indirizzate a migliorare la qualità della vita delle persone e a mantenere e valorizzare la qualità paesaggistica e storica dei borghi e dell’ambiente montano, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata in vigoreal fine di sostenere la residenza della popolazione nelle aree montane maggiormente disagiate. 2. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in VictoriaAi sensi del comma 62 dell’articolo 2 della legge regionale 25/2016, il 1° aprile 2016regolamento determina i criteri e le modalità per i requisiti dei beneficiari e la validità, in duplice originale in lingua inglesela valutazione e la presentazione delle domande di contributo, nonché gli elementi del procedimento contributivo. Art. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana: Punti in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i punti2 (Definizioni) 1. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici. 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno Ai fini del territorio del Paese del vettore. 3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio. 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità. 5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing conpresente regolamento si intende per: a) uno attività di inclusione sociale e lavorativa: attività svolta con lo scopo di offrire opportunità lavorative o più vettori aerei di partecipazione non occasionale alla vita comunitaria a persone in situazione di vulnerabilità o a lavoratori svantaggiati. Nel caso di attività riguardante persone in situazione di vulnerabilità, tale attività è riconosciuta solo se il progetto di attività di cui all’articolo 4 è concordato con l’ente gestore del servizio sociale dei Comuni competente per territorio del “Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” disciplinato dalla legge regionale 31 marzo 2006, n. 6; nel caso di attività riguardante persone in situazione di vulnerabilità che è svolta da cooperative, tale attività è riconosciuta solo se svolta da cooperative sociali iscritte all’Albo regionale delle cooperative sociali, sezioni a) e b), previsto dal Capo II della stessa Parte Contraente; e/olegge regionale 26 ottobre 2006, n. 20 (Norme in materia di cooperazione sociale); b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/ofornitura di servizi di prossimità: offerta alla popolazione locale di servizi che concorrono a sostenere e facilitare la residenza1 attraverso almeno una delle seguenti attività: 1) attività commerciali e pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande; 2) consegna a domicilio di beni; 3) trasporto di persone; 4) assistenza alle persone e collaborazioni domestiche; c) uno organizzazione di iniziative di vicinato o più vettori aerei di un paese terzo che disponga volontariato: attività finalizzata a coordinare e fornire aiuti gratuiti alla popolazione in maniera strutturata, condividendo i mezzi necessari, grazie alla cooperativa o all’associazione. Le 1 Parole sostituite da art. 1, c. 1, lett. a), DPReg. 29/11/2017, n. 0267/Pres. (B.U.R. 6/12/2017, n. 49). iniziative di vicinato si caratterizzano, rispetto a quelle di volontariato, per la collaborazione tra gli appartenenti a contesti insediativi limitati, quali la frazione o il borgo, nei quali la solidarietà tra le persone nasce e si sviluppa dalle reciproche relazioni e frequentazioni. Le iniziative di vicinato e volontariato riguardano i bisogni delle autorizzazioni ad operare. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, persone e i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessatediversi aspetti della vita comunitaria che, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni titolo orientativo e non prescrittivo, si elencano di traffico seguito: permanenza delle persone anziane nel proprio contesto abitativo e relazionale per limitare il ricorso a strutture residenziali, collaborazione nel soddisfacimento di bisogni della vita quotidiana di persone con problemi di salute o di rotta.condizione fisica, riduzione dei rischi da isolamento ed emarginazione di individui e famiglie, mobilità, momenti di incontro comunitari, attività di tipo motorio e riabilitativo a favore di anziani, attività domestiche a favore di anziani; 4d) manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell’ambiente naturale circostante: attività finalizzata a promuovere ed eseguire interventi riguardanti la conservazione di contesti insediativi, compresa la cura dell’ambiente naturale ad essi limitrofi, anche a scopo di valorizzazione turistica. In caso Sono esclusi gli interventi riguardanti immobili funzionali all’esercizio di accordi un’attività di code-sharingimpresa secondo la definizione recata dalla lettera k).2 e) mantenimento dell’uso agricolo non professionale dei piccoli apprezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati: attività finalizzata a promuovere ed eseguire interventi di recupero a pratiche agricole non professionali di terreni incolti o abbandonati, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento anche a scopo di valorizzazione del paesaggio o di miglioramento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella della vita delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e trepersone coinvolte negli interventi;

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Samples: Regolamento Per Il Finanziamento Di Attività Di Cooperative E Associazioni

Entrata in vigore. (1. ) Il presente Accordo di esecuzione entra in vigore alla data dell’ultimo scambio il primo giorno del secondo mese successivo al giorno in cui, conformemente all’articolo 61 dell’Accordo, tutti gli Stati contraenti avranno notificato per scritto allo Stato depositario di note tramite il quale aver esple- tato le Parti Contraenti notificano reciprocamente procedure interne necessarie all’entrata in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata in vigorevigore dell’Accordo di esecuzione. (2) Il presente Accordo di esecuzione perde la validità contemporaneamente con l’Accordo. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente AccordoLo stesso vale in caso di disdetta dell’Accordo per lo Stato contraente che lo ha disdetto. Fatto in Victoriaa Lussemburgo, il 10 settembre 2015, in tre originali in lingua tedesca. Per la Confederazione Svizzera: Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Per il Governo della Repubblica d’Austria: Xxxxxxx Xxxx-Xxxxxxx Per il Governo del Principato del Liechtenstein: Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Stati contraenti Notifica secondo l’art. 10 par. 1 Entrata in vigore Liechtenstein 8 giugno 2017 aprile 2016agosto 2017 Svizzera 14 giugno 2017 1° agosto 0000 Xxxxxxx 3 maggio 2017 1° agosto 2017 A integrazione dell’articolo 6 paragrafo 3 ultimo periodo dell’Accordo di esecuzione relativo all’Accordo trilaterale di polizia modificato, la Svizzera dichiara che, in duplice originale riferimento alle consultazioni del registro austriaco dei veicoli effettuate mediante la cosiddetta procedura di richiesta batch, si garantisce la possibilità di accertare a posteriori quale funzionario svizzero abbia effettuato o avviato la consultazione. A integrazione dell’articolo 6 paragrafo 3 ultimo periodo dell’Accordo di esecuzione relativo all’Accordo tra la Repubblica d’Austria, la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein sulla cooperazione transfrontaliera in lingua inglesemateria di polizia, («Accordo FLACH») il Principato del Liechtenstein dichiara che in riferimento alle consultazioni del registro austriaco dei veicoli (consultazioni effettuate mediante la cosiddetta procedura di richiesta batch) si garantisce la possibilità di accertare a posteriori quale funzionario del Liechtenstein abbia effettuato o avviato la consulta- zione. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica ItalianaDati necessari per la richiesta/ricerca secondo l’articolo 4: Punti in Italia Tutti i punti MaheVoci O/F3 Osservazioni Dati relativi al veicolo Paese di immatricolazione / Paese richiedente O FL, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i punti 1A oppure CH Numero di immatricolazione O Numero di immatricolazione (targa di controllo) dello Stato al quale è destinata la richiesta sui dati del detentore. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici. 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno del territorio del Paese del vettore. 3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio. 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità. 5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi Le specifiche dei numeri di volo all’interno immatricolazio- ne/delle targhe di un’unica operazione dell’aeromobilecontrollo sono definite nell’Accordo tecnico. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con: a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tre

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Samples: Accordo Di Esecuzione

Entrata in vigore. 1. Il Le disposizioni del presente Accordo entra regolamento entrano in vigore alla data dell’ultimo scambio di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata in vigore. 2. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in Victoria, il al aprile 2016, in duplice originale in lingua inglese. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana: Punti in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i punti 1. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geograficiGennaio 2012. 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno presente regolamento dovrà essere trasmesso al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dall’esecutività e comunque entro trenta giorni dal termine di scadenza previsto per l’approvazione del territorio del Paese del vettorebilancio di previsione. ELENCO IMMOBILI ESENTI. 3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio. 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità. 5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con: a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/oImmobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) uno i fabbricati classificati o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/oclassificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) uno i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o più vettori aerei inabitabili, sono stati recuperati al fine di un paese terzo che disponga essere destinati alle attività assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 , limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle autorizzazioni ad operare.attività predette; 2. Prima di operare servizi h) i terreni agricoli ricadenti in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico aree montane o di rotta.collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984 ; 4. In caso i) gli immobili utilizzati e posseduti dai soggetti di accordi di code-sharingcui all'articolo 87, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) devecomma 1, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrierlettera c), accordi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraentedecreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (art. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti 73 testo post riforma 2004), e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di destinazione specificati nella Tabella attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle Rotte nonché tra detti punti attività di destinazione e trecui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’imposta Municipale Propria

Entrata in vigore. 1. Il presente Accordo entra regolamento, dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Comunale, sarà pubblicato all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi, entrando in vigore alla il giorno 07.12.2013; da tale data dell’ultimo scambio di note tramite il quale saranno abrogate tutte le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata in vigore. 2disposizioni contrastanti. In fedevia di prima applicazione del presente regolamento non saranno soggetti al pagamento dell’eventuale eccedenza del rimborso già stabilito con precedente delibera di Giunta Comunale i matrimoni civili gia’ autorizzati ALL’ UFFICIALE DELLO STATO CIVILE del Comune di VIANO I sottoscritti: Nato in il Comune residenza Via cittadinanza telefono Nato in il Comune residenza Via cittadinanza telefono Che la celebrazione del matrimonio abbia luogo: il giorno alle ore presso: • SALA CONSILIARE • I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza del “REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI” approvato con Delibera G.C N. 95 del 07.12.2013 Ai sensi dell’art. 10 del Regolamento suddetto si impegnano a presentare ricevuta del pagamento, i sottoscrittise dovuto, debitamente autorizzati dai rispettivi Governidell’importo di Euro all’atto della presentazione dell’allegato “B” Viano, hanno firmato li Lo Sposo La Sposa All’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE MATRIMONIO dei Sigg.ri Da celebrarsi il presente Accordo. Fatto in Victoria, il 1° aprile 2016, in duplice originale in lingua inglese. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana: Punti in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i punti 1. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici. 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno del territorio del Paese del vettore. 3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio. 4. In deroga giorno……………………………………..alle disposizioni stabilite al precedente punto 3, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità. 5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con: a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e treore……………………………………

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Samples: Regolamento Matrimonio Civile

Entrata in vigore. 1. Il presente Accordo Regolamento entra in vigore alla data dell’ultimo scambio dopo la pubblicazione a termini di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata in vigorelegge. 2. In fedeAl fine di assicurare la massima diffusione del presente testo, i sottoscrittisi ritiene di applicare la disciplina normativa in tema di pubblicizzazione prevista per il “manuale di gestione del protocollo informatico”177, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato per cui si rende accessibile il presente AccordoRegolamento anche nelle seguenti forme: ⮚ per il personale del Comune di Trieste, mediante pubblicazione sul sito INTRANET dell’Ente; ⮚ per il pubblico, mediante pubblicazione sul portale della Rete Civica del Comune di Trieste. Fatto 177 v. art. 5, c. 3 D.P.C.M. 31.10.2000 Ripartizione delle competenze in Victoriamateria di Lavori Pubblici TIPOLOGIA SPECIFICHE ATTO OSSERVAZIONI E RIFERIMENTI NORMATIVI approvazione progetti preliminari e definitivi deliberazione giuntale art. 75 c. 5 lettera a) Statuto Esecutivi determinazione dirigenziale che non apportino variazioni sostanziali, anche solo in termini economici, ai progetti definitivi, altrimenti deliberazione giuntale affidamento lavori procedure di scelta del contraente determinazione dirigenziale* art. 192 D. Lgs. n. 18.08.2000 n. 267 art. 4 c. 2 lettera f) DPR FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres. approvazione perizie nel quadro economico determinazione dirigenziale* art. 83 c. 9 DPR FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres. extra quadro economico e/o che alterano la sostanza del progetto deliberazione giuntale approvazione nuovi prezzi nel quadro economico determinazione dirigenziale* art. 85 c. 3 DPR FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres. extra quadro economico deliberazione giuntale approvazione proroghe proporzionali in % ai lavori di perizia o per altre cause non imputabili all’appaltatore determinazione dirigenziale* art. 24 c. 3 Capitolato Generale L.P. DPR FVG 05.06.2003 n. 0166/Pres. altre proroghe deliberazione giuntale approvazione certificato di regolare esecuzione per lavori di importo contrattuale < 1.500.000,00 euro determinazione dirigenziale art. 29 c. 2 L.R. n. 14/2002 art. 152 c. 1 DPR FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres. approvazione certificato di collaudo senza riserve determinazione dirigenziale art. 152 c. 1 DPR FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres. con riserve o comunque maggiori oneri deliberazione giuntale *se il 1° aprile 2016Responsabile Unico del Procedimento è diverso dal dirigente responsabile della spesa: determinazione dirigenziale a firma congiunta Incarichi professionali di progettazione relativi ai Lavori Pubblici di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria (200.000,00 DSP). TIPOLOGIA INCARICO SISTEMA DI AFFIDAMENTO IMPORTI STIMATI ATTO RIFERIMENTI NORMATIVI progettazione incarico fiduciario del RUP < 100.000,00 euro determinazione dirigenziale* art. 9 c. 9 L.R. 31.05.2002 n. 14; artt. 39-48 DPR FVG 05.06.2003 n. 0165/Pres. incarico fiduciario del legale rappresentante < 200.000,00 DSP (attuali 236.945 euro) atto del Sindaco per individuare il professionista, determinazione dirigenziale per approvare i contenuti della prestazione procedura negoziata con gara tra almeno 5 candidati < 200.000,00 DSP (attuali 236.945 euro) determinazione dirigenziale* gara ad evidenza pubblica > 40.000,00 euro e < 200.000,00 DSP (attuali 236.945 euro) determinazione dirigenziale* *se il Responsabile Unico del Procedimento è diverso dal dirigente responsabile della spesa: determinazione dirigenziale a firma congiunta Incarichi professionali diversi dalla progettazione relativi ai Lavori Pubblici di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria (200.000,00 DSP). TIPOLOGIA INCARICO SISTEMA DI AFFIDAMENTO IMPORTI STIMATI ATTO RIFERIMENTI NORMATIVI tutte le attività tecniche e/o amministrative diverse dalla progettazione finalizzate al regolare svolgimento del ciclo realizzativo dei lavori pubblici, ad esempio: RUP, direzione lavori, coordinatori per la sicurezza in duplice originale fase esecutiva, collaudo, incarichi vari di supporto; sono esclusi gli incarichi di Responsabile dei Lavori ex art. 3 D.lg. 494/1996. incarico fiduciario diretto < 20.000,00 euro elevato a < 40.000,00 euro per impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico determina dirigenziale* art. 7 lett. A) Reg. spese in lingua ingleseeconomia indagine di mercato e/o interpello tra almeno 5 candidati > 20.000,00 euro e < 40.000,00 euro determina dirigenziale* art. Rotte che saranno operate 7 lett. B) Reg. spese in economia procedura negoziata con gara ufficiosa tra almeno 5 candidati > 40.000,00 euro e < 130.000,00 euro determina dirigenziale* art. 7 lett. C) Reg. spese in economia procedura negoziata con gara ufficiosa tra almeno 5 candidati > 40.000,00 euro e < 200.000,00 euro determina dirigenziale* art. 4 c. 2 lett. c) L.R. 30.04.2003 n. 12 procedura aperta, oppure se ricorrono i presupposti di legge, procedura negoziata con gara ufficiosa tra almeno 3 candidati < 200.000,00 DSP (attuali 236.945 euro) determina dirigenziale* art. 4 c. 2 e 3 L.R. 30.04.2003 n. 12 *se il Responsabile Unico del Procedimento è diverso dal vettore dirigente responsabile della spesa: determinazione dirigenziale a firma congiunta Incarichi professionali in materie diverse dai Lavori Pubblici di importo stimato inferiore alla soglia comunitaria (200.000,00 DSP). TIPOLOGIA INCARICO SISTEMA DI AFFIDAMENTO IMPORTI STIMATI ATTO RIFERIMENTI NORMATIVI Incarichi per servizi previsti all’art. 4 lett. C) del Regolamento per le spese in economia e nel limite di importo di 130.000,00 euro diretto < 20.000,00 euro elevato a < 40.000,00 euro per impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico determinazione dirigenziale art. 7 lett. A) Reg. spese in economia indagine di mercato e/o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italianainterpello tra non meno di 5 candidati > 20.000,00 euro e < 40.000,00 euro art. 7 lett. B) Reg. spese in economia procedura negoziata con gara ufficiosa tra almeno 5 candidati > 40.000,00 euro e < 130.000,00 euro art. 7 lett. C) Reg. spese in economia altri incarichi procedura negoziata con gara ufficiosa tra almeno 5 candidati < 200.000,00 euro determinazione dirigenziale art. 4 c. 2 lett. c) L.R. 30.04.2003 n. 12 procedura aperta, oppure se ricorrono i presupposti di legge, procedura negoziata con gara ufficiosa tra almeno 3 candidati < 200.000,00 DSP (attuali 236.945 euro) art. 4 c. 2 e 3 L.R. 30.04.2003 n. 12 Tabella E FORME DI PUBBLICITÀ NEI PUBBLICI APPALTI Lavori pubblici > al controvalore in euro di 5.000.000,00 DSP (attuali Euro 5.923.624,00) > Euro 1.500.000,00 e < al controvalore in euro di 5.000.000,00 DSP (attuali Euro 5.923.624,00) < Euro 1.500.000,00 Pubblicità gara Preinformazione: Punti in Italia Tutti i punti MaheGUCE; bandi ed avvisi integrali su GUCE, Xxxxxxx GURI, estratto su due quotidiani a diffusione nazionale ed altri punti almeno due a diffusione regionale (v. art. 80 DPR 554/1999) Sito informatico della Regione; Estratto su 1 quotidiano a diffusione nazionale e 2 a diffusione regionale (v. art. 37, c. 2 LR n. 14/2002, modificato da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Romaart. 4, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i punti 1c. 102 LR n. 1/2004) Sito informatico della Regione; Albo Pretorio (v. art. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono37, su alcuni o c. 2 LR n. 14/2002) Esito gara GUCE (v. artt. 80, c. 8 DPR 554/1999 e 29, c. 1 lett. f L. 109/1994); Xxxx Xxxxxxxx; tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte partecipanti alla gara* Albo Pretorio; tutti i partecipanti alla gara* Albo Pretorio; tutti i partecipanti alla gara* Servizi > al controvalore in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici. 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno del territorio del Paese del vettore. 3. I servizi sono operati con diritti euro di terza e quarta libertà. I diritti 200.000,00 DSP (attuali euro 236.945,00) < al controvalore in euro di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio. 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano 200.000,00 DSP (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità. 5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con: a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrierattuali euro 236.945,00), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tre

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti

Entrata in vigore. 1. Il 1 La presente Accordo entra Convenzione ed il Regolamento entrano in vigore alla data dell’ultimo scambio di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento primo giorno del terzo mese che segue la reciproca comunicazione formale dell’avvenuto perfeziona- mento delle procedure legali previste per l’entrata costituzionali richieste in vigoreciascuno dei due Stati contraenti. 2. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il 2 Ogni Stato contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente AccordoConven- zione che comunque rimarrà in vigore per un anno a decorrere da tale data. 3 La presente Convenzione abroga la Convenzione del 22 ottobre 19234 fra la Sviz- zera e l’Italia per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Fatto sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992 in Victoria, il 1° aprile 2016, in duplice originale due esemplari in lingua ingleseitaliana. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo della Repubblica Italianaitaliana: Punti in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i puntiXxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 4 [CS 13 344] 1. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici1 La procedura d’arbitrato è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato. 22 Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno del territorio del Paese del vettore. 3Ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio. 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei due arbitri così designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità. 5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con: a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno nominano di comune accordo in capo il terzo arbitro con funzione di presidente. Se allo spirare dei due mesi a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatorepartire dalla nomina del secondo arbitro non è ancora stato designato il terzo arbitro, il Presidente della Corte internazionale di giustizia procede alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharingsua nomina su richiesta della Parte più dili- gente. 33 Se entro due mesi a partire dalla richiesta una delle due Parti in causa non ha pro- ceduto alla nomina che le spetta di un membro del tribunale, l’altra Parte può xxxxx- xxxxx al Presidente della Corte internazionale di giustizia che nomina il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessateAppena nominato, il pre- sidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha designato un arbitro di farlo entro due mesi. Trascorso questo termine, egli si rivolge al Presidente della Corte internazionale di giustizia che procede a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni questa nomina entro un nuovo ter- mine di traffico o di rottadue mesi. 4. In 4 Se nei casi previsti ai punti precedenti, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito, oppure se è cittadino di una delle due Parti in causa, la nomina del presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell’arbitro spetta al vicepresidente della Corte oppure al membro più anziano della Corte che non sia impedito e che non sia cittadino di una delle due Parti in causa. 5 Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di accordi sostituzione di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattualeuno degli arbitri designati. 56 Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale ed in parti- colare del presente accordo. 7 Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda la materia, vengono prese a maggioranza dei suoi membri; l’assenza o l’astensione di uno dei membri nominati dalle Parti non impedisce al tribunale di decidere. Nel caso di parità di voti decide il presidente. Le Parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono le spese dell’arbitro che hanno nominato e quelle per il presidente in parti uguali. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tretribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura del giudizio.

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Samples: Convenzione Per La Disciplina Della Navigazione Sul Lago Maggiore E Sul Lago Di Lugano

Entrata in vigore. 1. 1 Il presente Accordo entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2020, con riserva della conclusione dei procedimenti di diritto interno del Liechtenstein necessari alla data dell’ultimo sua entrata in vigore. Il Principato del Liechtenstein notifica per via diplomatica alla Confederazione svizzera la conclusione dei procedimenti. 2 Con la sua entrata in vigore, il presente Accordo sostituisce l’Accordo sotto forma di uno scambio di note tramite del 31 gennaio 20033 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente Principato del Liechtenstein, dall’altra, relativo al disciplinamento della par- tecipazione del Liechtenstein alle misure di sostegno del mercato e dei prezzi della politica agricola svizzera. 3 [RU 2004 905 903, 2011 6541, 2019 1041] Fatto a Berna, il 28 settembre 2020, in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste due esemplari originali in lingua tedesca. Per il Consiglio federale svizzero: Xxxxxxxxx Xxxxx Per il Governo del Principato del Liechtenstein: Xxxxx Xxxxx Appendice4 Atti normativi federali che costituiscono la base giuridica per l’entrata in vigore. 2. In fedeincludere i produttori, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordotrasformatori e i commercianti liechtensteinensi nelle misure della politica agricola svizzera. Fatto in Victoria, il 1° aprile 20165 4 Aggiornato giusta la dec. delle autorità competenti del 28 set. 2020, in duplice originale in lingua inglesevigore dal 1 ° gen. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana: Punti in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i punti 1. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici2023 (RU 2022 861). 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno del territorio del Paese del vettore. 3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio. 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità. 5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con: a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tre

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Samples: Accordo

Entrata in vigore. 1. Il presente Accordo decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. L’articolo art. 9, comma 1, del decreto−legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha espressamente abrogato le tariffe professionali. È stata quindi abbandonata una disciplina dei compensi professionali non direttamente rapportata al mercato quanto, invece, alla data dell’ultimo scambio predeterminazione amministrativa, aggiornabile, varata su proposta degli stessi Ordini professionali di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scrittariferimento, tramite canali diplomaticisia pure poi approvata dal Ministro competente. Il comma 2 dello stesso articolo appena menzionato stabilisce che «ferma restando l’abrogazione di cui al comma 1, l’avvenuto espletamento delle procedure legali previste per l’entrata in vigore. 2. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto in Victorianel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il 1° aprile 2016compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante». Si tratta peraltro di previsione che lascia intatta la specialità della disciplina dei compensi spettanti agli ausiliari del giudice di cui al testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Il Consiglio di Stato, nel suo parere, suggerisce di specificare che l’organo giurisdizionale applica le disposizioni del presente decreto anche alle ipotesi di liquidazione d’ufficio «quando previsto dalla legge». La specifica risulta superflua posto che la modalità d’impulso della liquidazione, se officiosa o su domanda, non si riflette sull’ambito di applicazione oggettivo del regolamento, riferito appunto all’assenza di accordo sul compenso (art. 9 citato, commi 2 e 4, in duplice originale in lingua inglesecombinato disposto). Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica Italiana: Punti in Italia Tutti i punti MaheSeppure l’organo giurisdizionale liquiderà il compenso d’ufficio, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i punti 1. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici. 2. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno del territorio del Paese del vettore. 3. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi una disposizione normativa primaria, il decreto non potrà che applicarsi (salva diversa disposizione di legge) se non quando manchi l’accordo sul compenso medesimo tra professionista e soggetto tenuto al pagamento. Del resto, che nella norma regolamentare sia inclusa l’ipotesi di liquidazione d’ufficio è già reso evidente dalla sottolineatura che l’organo giurisdizionale applica il decreto quando «deve» liquidare il compenso. Si è quindi chiarito che la mancanza di accordo si riferisce, come logico, al compenso. Il comma 4 del citato art. 9 enuncia, inoltre, che «il compenso per le autorità aeronautiche prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista deve rendere noto al cliente il grado di entrambe complessità dell'incarico, fornendo tutte le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio. 4informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In deroga ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi». Ancora, il comma 5 indica che «sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso del professionista, rinviano alle disposizioni stabilite tariffe di cui al precedente punto 3comma 1». Ne consegue che: i) la regola è divenuta quella del mercato, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europaripristinandosi la centralità dell’accordo già enucleabile dall’art. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità2233 c.c. 5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustivaincipit del primo comma; ii) in mancanza di accordo, accordi e a seguito dell’abrogazione delle tariffe, la norma di blocked space o di code-sharing con: legge speciale, e successiva a quella codicistica appena ricordata: a) uno o non menziona gli usi – concetto più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o ampio di quello di mercato – e b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o c) uno o più vettori aerei esclude implicitamente la necessità, per l’organo giurisdizionale che debba procedere alla liquidazione, di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operaresentire «l’associazione professionale» cui si riferisce l’art. 2233 c.c. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno di comune accordo in capo a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatore, alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharing. 3. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessate, a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni di traffico o di rotta. 4. In caso di accordi di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattuale. 5. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tre;

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Samples: Regolamento Per La Liquidazione Dei Compensi

Entrata in vigore. 1. Il 1 La presente Accordo entra Convenzione ed il Regolamento entrano in vigore alla data dell’ultimo scambio di note tramite il quale le Parti Contraenti notificano reciprocamente in forma scritta, tramite canali diplomatici, l’avvenuto espletamento primo giorno del terzo mese che segue la reciproca comunicazione formale dell’avvenuto perfeziona- mento delle procedure legali previste per l’entrata costituzionali richieste in vigoreciascuno dei due Stati contraenti. 2. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il 2 Ogni Stato contraente può denunciare in qualsiasi momento la presente AccordoConven- zione che comunque rimarrà in vigore per un anno a decorrere da tale data. 3 La presente Convenzione abroga la Convenzione del 22 ottobre 19232 fra la Sviz- zera e l’Italia per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Fatto sul lago Maggiore il 2 dicembre 1992 in Victoria, il 1° aprile 2016, in duplice originale due esemplari in lingua ingleseitaliana. Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Per il Consiglio federale svizzero: Per il Governo della Repubblica Italianaitaliana: Punti in Italia Tutti i punti Mahe, Xxxxxxx ed altri punti da scegliere liberamente Tutti i punti Rotte che saranno operate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Seychelles: Punti nelle Seychelles Tutti i punti Roma, Milano ed altri tre punti da scegliere liberamente Tutti i puntiXxxxx Xxx Xxxxxxxxx Xxxxxx 2 [CS 13 344] 1. il vettore o i vettori aerei designati di entrambe le Parti Contraenti possono, su alcuni o tutti i voli e a loro scelta, servire punti intermedi o punti oltre sulle rotte in ogni combinazione ed ordine, senza limiti direzionali o geografici1 La procedura d’arbitrato è disciplinata dalle disposizioni del presente allegato. 22 Il tribunale arbitrale è composto di tre membri. Il vettore o i vettori aerei designati possono omettere lo scalo su alcuni o tutti I punti intermedi o oltre a condizione che i servizi abbiano origine o terminino all’interno del territorio del Paese del vettore. 3Ognuna delle Parti in causa nomina un arbitro. I servizi sono operati con diritti di terza e quarta libertà. I diritti di traffico di quinta libertà sono vicendevolmente concessi sulla base di accordi tra le autorità aeronautiche di entrambe le Parti Contraenti. Non è consentito il cabotaggio. 4. In deroga alle disposizioni stabilite al precedente punto 3, a ciascun vettore aereo designato vengono concessi diritti di quinta libertà su un punto intermedio o su un punto oltre in Africa Orientale/Africa Settentrionale o nell’Oceano Indiano (ad eccezione delle Mauritius) o in Medio Oriente o in Europa. In quest’ultimo caso esclusivamente per servizi in code- sharing tra vettori aerei due arbitri così designati dalle Parti Contraenti. Ciascun vettore aereo designato ha facoltà di scegliere o modificare tale punto previo preavviso di sessanta (60) giorni alle rispettive Autorità. 5. Il diritto di effettuare scali non commerciali verrà determinato dalle autorità aeronautiche tramite scambio di lettere. 6. Il vettore o i vettori aerei designati possono trasferire traffico da un aeromobile utilizzato dallo stesso ad un altro aeromobile in qualsiasi punto o punti sulla rotta nonché combinare diversi numeri di volo all’interno di un’unica operazione dell’aeromobile. 1. Nell’esercizio o nell’offerta dei servizi concordati sulle rotte specificate, i vettori aerei di entrambe le Parti Contraenti sono autorizzati a concludere accordi di cooperazione con qualsiasi tipo di aeromobile (di proprietà o in regime di locazione anche da Paesi Terzi) senza restrizioni di carattere geografico come, in via non esaustiva, accordi di blocked space o di code-sharing con: a) uno o più vettori aerei della stessa Parte Contraente; e/o b) uno o più vettori aerei dell’altra Parte Contraente; e/o c) uno o più vettori aerei di un paese terzo che disponga delle autorizzazioni ad operare. 2. Prima di operare servizi in code-sharing, i firmatari dell’accordo di code-sharing stabiliranno nominano di comune accordo in capo il terzo arbitro con funzione di presidente. Se allo spirare dei due mesi a quale parte ricada la responsabilità e concorderanno materie attinenti al consumatorepartire dalla nomina del secondo arbitro non è ancora stato designato il terzo arbitro, il Presidente della Corte internazionale di giustizia procede alla sicurezza, alla tutela e alla facilitazione. L’accordo con cui vengono stabiliti tali termini viene registrato presso entrambe le Autorità Aeronautiche prima di procedere all’applicazione degli accordi di code-sharingsua nomina su richiesta della Parte più dili- gente. 33 Se entro due mesi a partire dalla richiesta una delle due Parti in causa non ha pro- ceduto alla nomina che le spetta di un membro del tribunale, l’altra Parte può xxxxx- xxxxx al Presidente della Corte internazionale di giustizia che nomina il presidente del tribunale arbitrale entro un nuovo termine di due mesi. Tali accordi vengono accettati dalle Autorità Aeronautiche interessateAppena nominato, il pre- sidente del tribunale arbitrale chiede alla Parte che non ha designato un arbitro di farlo entro due mesi. Trascorso questo termine, egli si rivolge al Presidente della Corte internazionale di giustizia che procede a condizione che tutte le compagnie aeree coinvolte in tali accordi dispongano dei necessari diritti ed autorizzazioni questa nomina entro un nuovo ter- mine di traffico o di rottadue mesi. 4. In 4 Se nei casi previsti ai punti precedenti, il Presidente della Corte internazionale di giustizia è impedito, oppure se è cittadino di una delle due Parti in causa, la nomina del presidente del tribunale arbitrale o la nomina dell’arbitro spetta al vicepresidente della Corte oppure al membro più anziano della Corte che non sia impedito e che non sia cittadino di una delle due Parti in causa. 5 Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso di accordi sostituzione di code-sharing, la compagnia aerea che vende i servizi (marketing airline) deve, in relazione ad ogni biglietto venduto, accertarsi che sia chiaro all’acquirente al momento della vendita quale compagnia aerea opererà effettivamente ciascun segmento del servizio e con quale compagnia aerea o compagnie aeree l’acquirente stia stipulando una relazione contrattualeuno degli arbitri designati. 56 Il tribunale arbitrale decide secondo le regole del diritto internazionale ed in parti- colare del presente accordo. 7 Le decisioni del tribunale arbitrale, sia per quanto concerne la procedura sia per quanto riguarda la materia, vengono prese a maggioranza dei suoi membri; l’assenza o l’astensione di uno dei membri nominati dalle Parti non impedisce al tribunale di decidere. Nel caso di parità di voti decide il presidente. Le Parti sono vincolate dalle decisioni del tribunale. Esse si assumono le spese dell’arbitro che hanno nominato e quelle per il presidente in parti uguali. Il vettore o i vettori aerei designati di ciascuna Parte Contraente possono sottoscrivere, in qualità di vettore che vende i servizi (marketing carrier), accordi con i vettori aerei dell’altra Parte Contraente per servizi in code-sharing domestici tra punti nel territorio dell’altra Parte Contraente. I servizi in code-sharing domestico possono essere operati tra i punti di destinazione specificati nella Tabella delle Rotte nonché tra detti punti di destinazione e tretribunale arbitrale fissa autonomamente la procedura del giudizio.

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Samples: Convenzione Per La Disciplina Della Navigazione Sul Lago Maggiore E Sul Lago Di Lugano