Esenzioni e riduzioni Clausole campione

Esenzioni e riduzioni. Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità o dei Diritti, né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal Regolamento comunale.
Esenzioni e riduzioni. 1. Sono esenti dall’imposta, ai sensi dell’art. 1, comma 759 della Legge 27/12/2019 n. 160, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte: a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9; c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601; d) i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l’Italia, sottoscritto l’11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810; f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l’esenzione dall’imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; g) gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all’articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200. 2. Sono esenti gli immobili dati in comodato gratuito al comune o ad altro ente territoriale, o ad ente non commerciale, esclusivamente per l’esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari. 3. Sono esenti, ai sensi del comma 86 dell’art. 1 della Legge 28 dicembre 1995, n.549, gli immobili degli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi. 4. Sono esenti gli immobili delle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giurid...
Esenzioni e riduzioni. Il concessionario è tenuto al rispetto della normativa vigente e del regolamento comunale per quanto riguarda le esenzioni espressamente previste in materia.
Esenzioni e riduzioni. Il concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento del Canone Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla Legge e dal Regolamento Comunale. 4. Spunta per il mercato settimanale. Il concessionario dovrà garantire l’incasso relativo agli spuntisti del mercato comunale, assicurando la presenza di un operatore relativamente a tutte le occupazioni mercatali per la riscossione anticipata del canone da corrispondere con versamento mediante sistema POS e, solo in caso di guasto tecnico e assoluta impossibilità di funzionamento dei dispositivi di pagamento elettronico, in contanti. Nel caso di versamento in contanti il concessionario dovrà rilasciare apposita ricevuta attestante il pagamento del canone versato e il numero di posteggio assegnato. Copia delle ricevute di versamento del canone dovrà essere trasmessa all’ufficio tributi nella stessa giornata di assegnazione. 5. Attività specifiche per la fiera dell’Angelo. Il concessionario dovrà altresì garantire l’incasso relativo ai soggetti partecipanti alla tradizionale Fiera dell’Angelo, assicurando la presenza di un operatore relativamente a tutte le occupazioni ascrivibili a tale evento, anche ai fini della riscossione del canone degli spuntisti, da corrispondere con versamento mediante sistema POS e, solo in caso di guasto tecnico e assoluta impossibilità di funzionamento dei dispositivi di pagamento elettronico, in contanti. Nel caso di versamento in contanti il concessionario dovrà rilasciare apposita ricevuta attestante il pagamento del canone versato e il numero di posteggio assegnato. Copia delle ricevute di versamento del canone dovrà essere trasmessa all’ufficio tributi nella stessa giornata di assegnazione.
Esenzioni e riduzioni. 1. Il concessionario non può esentare alcun soggetto dal pagamento né accordare riduzioni se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge e dal regolamento comunale. TITOLO III Dell’organizzazione del concessionario Articolo 13 – Personale del concessionario 1. Il concessionario impiega nello svolgimento del servizio personale in numero bastante, dotato dei requisiti previsti dalla normativa vigente, di provata onestà e moralità nonché con capacità professio- nali adeguate ai compiti da svolgere. 2. Il personale dev’essere assoggettato alle prescritte assicurazioni assistenziali, previdenziali e infor- tunistiche a totale cura e spese del concessionario. 3. Il personale dev’essere munito di tesserino di riconoscimento con nome, cognome, denominazione del concessionario e fotografia. 4. Il personale deve mantenere in ogni occasione un contegno riguardoso e corretto verso l’utenza; il concessionario richiama e, se del caso, sostituisce i propri dipendenti che non mantengono il contegno richiesto o si dimostrano abitualmente trascurati nel servizio o adoperano un linguaggio scorretto o ri- provevole in presenza o nei confronti degli utenti. 5. Il personale del concessionario deve rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. 62/2013) e il Codice di comportamento del Comune, approvato con d.G.C. n. <NUME- RO/ANNO> e disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito internet comunale.
Esenzioni e riduzioni. ARTICOLO 14
Esenzioni e riduzioni. Il Concessionario non potrà esentare alcuno dal pagamento dell'imposta sulla pubblicità o dei diritti sulle pubbliche affissioni, né accordare riduzioni, se non nei casi espressamente previsti dalla Legge e dai regolamenti comunali vigenti. In particolare è obbligato a provvedere, a suo completo carico, a tutte le affissioni obbligatorie di cui all’art. 21 del D. Lgs. n. 507/93 o così definite dalla normativa in materia. Sono considerati esenti da ogni tipo di imposta o diritti, per la valenza istituzionale delle stesse, tutte le pubbliche affissioni dell’Ente.