FORMAZIONE GRADUATORIA Clausole campione

FORMAZIONE GRADUATORIA. Al fine di individuare fino ad un massimo di 5 manifestazioni di interesse da inviare al MIUR, viene predisposta un’unica graduatoria regionale in base al punteggio conseguito. La graduatoria delle manifestazioni di interesse è approvata dal Dirigente del Settore Istruzione e educazione mediante decreto ed inviata al MIUR entro il 15 ottobre, ai fini di quanto previsto dall’art. 1 comma 155 della legge n. 107/2015. Nel caso risultino più interventi con lo stesso punteggio, l’ordine in graduatoria viene dato dalla data e dall’ora di invio della domanda avuto riguardo delle condizioni di cui al Punto del presente atto.
FORMAZIONE GRADUATORIA. La graduatoria degli aventi diritto sarà definita in ordine di ISEE crescente. A parità di valore ISEE, si darà precedenza in graduatoria al richiedente anagraficamente più anziano. La collocazione in graduatoria non comporterà automaticamente diritto all'erogazione del contributo riconosciuto.
FORMAZIONE GRADUATORIA. La valutazione comparativa dei candidati sarà effettuata da una Commissione giudicatrice (art. 15 del Regolamento), che verificherà il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alla gara (art. 2 del Regolamento) e valuterà i titoli dichiarati dai singoli richiedenti con l’attribuzione dei relativi punteggi (art. 14 del Regolamento). La graduatoria provvisoria degli aggiudicatari verrà pubblicata, ad avvenuto espletamento delle procedure selettive, all’Albo Pretorio del Comune di Gubbio e sul sito internet del Comune di Gubbio. Entro 15 (quindici) giorni dalla succitata pubblicazione, i soggetti interessati potranno esercitare il diritto di accesso ai documenti relativi alla gara presso l’Ufficio Patrimonio (art. 22 L. 241/90 e s.m.i.) e/o presentare eventuale opposizione alla graduatoria provvisoria attraverso formale e motivata istanza di riesame. Trascorso tale termine senza che siano pervenute istanze, si procederà entro i successivi 5 (cinque) giorni all’aggiudicazione definitiva.
FORMAZIONE GRADUATORIA. La condizione di ammissibilità alle linee di intervento è determinata dall’esistenza della condizione di bisogno per la cui valutazione sono stati formulati alcuni criteri, che attraverso una scala di misurazione espressa in punti consentono una quantificazione standardizzata dei vari indicatori ( reddito, stato di famiglia, situazione sociale, ambientale e sanitaria) Il 1° Settore – Affari Sociali provvederà all’istruttoria delle istanze presentate e alla redazione della graduatoria come di seguito illustrato: ISEE da €. 0 a €. 1.000,00 Punti 5 ISEE da €. 1.001,00 a € 2.000,00 Punti 4 ISEE da €. 2.001,00 a € 3.000,00 Punti 3 ISEE da €. 3.001,00 a € 4.500,00 Punti 2 ISEE > a € 4.500,00 non ammesso 1 Componente Punti 10 2 Componenti Punti 12 Per ogni ulteriore componente adulto Punti 2 Per ogni ulteriore componente minore Punti 4 Per ogni componente disabile grave (invalidità 100% – 104 art.3 comma 1 o comma 3 documentata con verbali commissione medica) Punti 5 Per ogni componente sottoposto a provvedimenti limitativi da parte dell’Autorità Giudiziaria Punti 5 Per ogni componente minore affidato dal T.M. ai servizi sociali (con esclusione dei casi di ricovero presso istituti con rette a carico del Comune) Punti 5 Ragazze madri, Separati con provvedimento giudiziale e/o divorziati, privi di assegno di mantenimento stabilito dall’Autorità Giudiziaria, che abbiano in affidamento i figli, Xxxxxxxx senza alcun reddito il cui coniuge è deceduto o impossibilitato a svolgere attività lavorativa per malattia Punti 10 Per ogni componente seguito dal SERT Punti 5 Locazione con sfratto in corso Punti 5 In caso di parità di punteggio, avrà priorità di ammissione agli interventi il candidato con il reddito più basso, in caso di parità di reddito il nucleo familiare più numeroso e, a parità di condizioni, il nucleo familiare nel quale sono presenti anche persone con disabilità. Relativamente al trasporto sociale la condizione di bisogno verrà determinata unicamente sulla base della situazione reddituale familiare. In caso di redditi superiori ai limiti di ammissibilità, è possibile accedere alla Linea di intervento 5, versando in favore dell’associazione che realizza l’intervento stesso, una compartecipazione in misura proporzionata al reddito posseduto e in funzione del rimborso delle spese carburante/ chilometraggio a carico del Comune. Nell’eventualità che, per lo stesso percorso, più persone usufruiscano del mezzo contemporaneamente , la contribuzione verrà corrispost...
FORMAZIONE GRADUATORIA. Al termine delle prove d’esame, la graduatoria di merito verrà predisposta dalla Commissione sommando la votazione conseguita dal candidato nella prova scritta alla votazione conseguita nella prova orale, oltre che sulla base del diritto di riserva e/o di eventuali titoli di preferenza, di cui al precedente art. 10. La graduatoria finale è approvata con determinazione del Dirigente che ha indetto la selezione ed è immediatamente efficace a decorrere dalla data della sua pubblicazione all’albo pretorio online della Provincia di Prato. La graduatoria finale sarà gestita dalla Provincia di Prato, che ne è titolare, e rimarrà efficace per il termine stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.
FORMAZIONE GRADUATORIA. Il Segretario Comunale, sulla base di quanto disposto dal- la commissione giudicatrice, disporrà apposita graduatoria sulla base della votazione riportata nelle prove d’esame.
FORMAZIONE GRADUATORIA. Il Segretario Comunale, sulla base di quanto disposto dal- la Commissione giudicatrice, disporrà apposita graduatoria sulla base della votazione riportata nelle prove d’esame e del punteggio dei seguenti titoli dichiarati nella domanda: – titolo di studio (fino a un massimo di punti 2,40); – titoli di servizio (fino a un massimo di punti 2,40); – titoli fari (fino a un massimo di punti 1,20). Il titolo di studio (diploma di geometra) verrà valutato in base alla votazione conseguita, come da tabella e dei titoli ex art. 32, comma 1, lett. B) del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6: ÉPREUVE ORALE :
FORMAZIONE GRADUATORIA. 1. Il Dirigente dell’Ente, sulla base di quanto disposto dal- la Commissione giudicatrice, approverà la graduatoria defi- nitiva che sarà affissa all’Albo e pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

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  • Rinuncia al diritto di surroga La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surrogazione derivante dall’art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l’Assicurato debba rispondere a norma di legge, gli utenti nonché i clienti dell’Assicurato, le associazioni, i patronati, altri enti pubblici ed enti in genere senza scopo di lucro nonché verso le Aziende da esso controllate o partecipate purché l’Assicurato non decida di esercitare tale diritto.

  • Offerte Il Cliente può selezionare le seguenti offerte disponibili.

  • Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto 1. Se il contratto è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, trova applicazione l’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

  • Call Center Si indicano di seguito i riferimenti del Servizio di Call Center: Contatti

  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore trasmette alla ASL di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria Regionale della Regione Abruzzo (ASR Abruzzo), la fattura relativa alla produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto dei limiti previsti dal presente contratto e secondo le modalità di cui alla normativa vigente ed in conformità alle disposizioni regionali ed in particolare alla DGR 124/2020.

  • Valori L’assicurazione copre i danni materiali e diretti causati ai “valori” con il limite del 10% della somma assicurata sopra il Contenuto con il massimo di euro 5.000,00. Le condizioni e i premi del presente SETTORE sono stati convenuti sulle specifiche dichiarazioni del Contraente o dell’Assicurato che l’attività assicurata corrisponde a quella descritta in Polizza (mod. 250266). Agli effetti di quanto sopra, a parziale deroga dell’art. 1, non si tiene conto dell’eventuale esistenza di attività non dichiarate che comportino un premio più elevato, purché il valore complessivo del “macchinario, attrezzatura ed arredamento” e “merci” relativi a tali attività non superi il 20% del valore del Contenuto.

  • Conclusione Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale brevemente illustrato si può affermare che sembra ormai trovare riconoscimento nel nostro ordinamento giuridico – accanto ad un’esigenza di tutela del debitore, quale soggetto debole del rapporto, da indebite pressioni psicologiche del creditore che possono tradursi in un ingiustificato arricchimento del creditore ai danni del debitore – un’esigenza, altrettanto meritevole di tutela, di facilitare la concessione del credito e di consentire una rapida ed efficiente soddisfazione del creditore, a condizione che vengano previsti accorgimenti giuridici che garantiscano un’equa soddisfazione del creditore e la restituzione al debitore dell’eccedenza di valore del bene che funge da garanzia dell’operazione di finanziamento. Ciò che il divieto di patto commissorio vuole evitare è che la situazione di temporanea difficoltà economica in cui si trova il debitore porti ad abusi del creditore che tenti di lucrare sulla differenza di valore tra il credito e la garanzia offerta dal debitore. La disciplina del patto commissorio ha alla base una presunzione di sproporzione tra il credito e il valore del bene che acquisirebbe il creditore in caso di inadempimento77. L’autonomia privata, nella predisposizione del regolamento contrattuale, deve farsi carico di prevedere meccanismi tecnici che valgano a superare l’accennata presunzione di sproporzione tra il valore del credito e quello del bene dato in garanzia. La prospettata impostazione è altresì conforme al canone di autoresponsabilità gravante sul soggetto che liberamente decide di immettersi nel traffico giuridico: non pare ragionevole né corretto attribuire al debitore, dopo avere concluso un contratto non squilibrato né viziato, re melius perpensa, invocare la nullità ex art. 2744 c.c. per liberarsi dalla garanzia convenzionale assunta, nonostante la sua inidoneità a tradursi in un sacrificio patrimoniale ingiusto, in contrasto con i principi della buona fede e della correttezza78 che animano la materia delle obbligazioni e quella del contratto79. 75 Parere sul disegno di legge n. 1564, in materia di prestito vitalizio ipotecario, della 14^ Commissione permanente (Politiche dell’unione europea), Roma, 11 marzo 2015, est. X. Xxxxxxxxxx (consultabile in xxxxxx.xx). 76 Parere sul disegno di legge n. 1564, cit.

  • INADEMPIENZE E PENALITA’ Tenuto conto delle specifiche modalità di erogazione dei servizi oggetto del presente Capitolato, la Provincia si riserva la facoltà, ove si verifichino inadempienze da parte dell’affidatario nell’esecuzione degli obblighi previsti, formalmente contestate dal RUP e riguardanti la qualità dei servizi forniti oppure i tempi o le modalità di esecuzione, fatti salvi i casi di forza maggiore e quelli non addebitabili al soggetto affidatario riconosciuti come tali dal RUP, di applicare, a suo insindacabile giudizio, una penale pecuniaria. Tenuto conto della gravità dell’inadempimento riscontrato, il RUP previa contestazione ed eventuale contraddittorio, potrà applicare una penale pecuniaria di importo variabile tra lo 0,3 per mille e il 1 per mille dell’ammontare contrattuale (al netto dell’IVA), per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della prestazione. Nei casi di servizi forniti con modalità diverse da quelle concordate e/o aventi contenuti non corretti e con riflessi pregiudizievoli per il Committente, questi potrà avvalersi della facoltà di risolvere il contratto fermo restando il diritto di risarcimento dell'eventuale maggior danno. Nell’ipotesi in cui l’importo delle penali applicabili superi l’ammontare del 10% dell’importo contrattuale complessivo, la Provincia potrà risolvere il contratto in danno dell’affidatario, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggiore danno. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali verranno contestati per iscritto dal RUP. L'affidatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al RUP nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute accoglibili, a giudizio del RUP, ovvero qualora non vi sia stata risposta oppure la stessa non sia giunta nel termine sopra fissato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Tutte le penalità e le spese a carico dell'affidatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti. In ogni caso, l’applicazione delle penali non sarà condizionata all’emissione di nota di debito o di altro documento. L’affidatario non potrà chiedere la non applicazione delle penali, ne evitare le altre conseguenze previste dal presente Capitolato per le inadempienze contrattuali, adducendo che le stesse siano dovute a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla propria volontà ove lo stesso affidatario non abbia provveduto a denunciare dette circostanze al Settore committente entro 5 (cinque) giorni lavorativi da quello in cui ne ha avuta conoscenza. Oltre a ciò, l’aggiudicatario non potrà invocare la non applicazione delle predette penali adducendo l’indisponibilità di personale, di mezzi, di attrezzature od altro, anche se dovuta a forza maggiore o ad altra causa indipendente dalla sua volontà, ove non dimostri di non aver potuto evitare l’inadempimento. L’applicazione delle penali non limita l’obbligo, da parte dell’affidatario, di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche in misura superiore rispetto all’importo delle penali stesse. Resta inteso, inoltre, che la richiesta e/o il pagamento della penale non esonera, in alcun caso, l’affidatario dall’adempimento dell’obbligazione per cui questi si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

  • Prestazione lavorativa I rapporti di telelavoro possono essere instaurati ex novo oppure trasformati, rispetto ai rapporti in essere svolti nei locali fisici dell'impresa. Resta inteso che la telelavoratrice o il telelavoratore è in organico presso l’unità produttiva di origine, ovvero, in caso di instaurazione del rapporto ex novo, presso l’unità produttiva indicata nella lettera di assunzione. I rapporti di telelavoro saranno disciplinati secondo i seguenti principi: