Common use of Formazione professionale Clause in Contracts

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi Le Parti confermano che la formazione rappresenta uno strumento importante per la crescita professionale dei lavoratori e per la valorizzazione delle imprese persone; inoltre riconoscono che, in un contesto caratterizzato da forti cambiamenti, la formazione è un importante ausilio per la condivisione delle conoscenze e per il miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio. Il Gruppo conferma il suo rilevante impegno in direzione della formazione professionale che considera elemento saliente delle sue politiche e delle sue peculiarità. L’impegno del Gruppo, delle OO.SS.AA. e dei servizi offerti alla clientela assume per le lavoratori è volto a creare un sistema formativo “globale” che oltre gli specifici corsi permei l’intera attività lavorativa dalle relazioni intersoggettive allo scambio di conoscenze professionali ed allo sviluppo delle competenze personali. Le Parti valenza strategica per concordano inoltre che lo sviluppo della professionalità e delle competenze professionali è determinato dalle opportunità formative relative a: - corsi di formazione d’aula; - supporto e affiancamento sul lavoro; - supporti multimediali per l’autoformazione; - formazione a distanza; - partecipazione a progetti di sviluppo; - partecipazione a iniziative seminariali esterne su temi specifici. Pertanto le riunioni di strutture, uffici, gruppi, gli inserimenti ed affiancamenti di personale, la circolazione dei materiali di informazione (circolari, documentazione, ecc.) dovranno costituire momenti reali e permanenti di formazione individuale e collettiva. Alla luce delle finalità sopra evidenziate, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione programmata, soprattutto con riferimento a quella prevista da disposizioni di Legge o emanate dalle Autorità di Controllo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento Rispetto alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Partid’aula, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema l’Impresa provvede a programmare ogni anno: - corsi di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizioi neo-assunti; - riformulato il capitolo del mercato corsi di formazione di base; - corsi di aggiornamento professionale di natura tecnico–specialistica; - corsi di sviluppo delle competenze relazionali, di organizzazione del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinatodi project management; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta eventuali corsi di lavoroselezione. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale, Contratto Integrativo Aziendale

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese Nella prospettiva del processo di integrazione europea e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e favorire lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua occupazionale sia sotto il profilo qualitativo che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contrattoquantitativo, le Parti ribadiscono il valore strategico parti convengono sull’importanza della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea forma- zione professionale quale strumento fondamentale per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione l’auspicata va- lorizzazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e per l’indispensabile incremento della competitivita` internazionale delle imprese. Le parti sono altres`ı d’accordo nell’attribuire rilevanza alla for- mazione professionale, in quanto fattore necessario per fronteggiare i problemi introdotti dai seguenti cambiamenti: – le trasformazioni dei sistemi di prestazione professionale che richiedono spesso contenuti di sapere piu` elevati a causa dell’in- troduzione di nuove tecnologie e di nuove forme organizzative; – il mutamento di quadro nell’ambito istituzionale scolastico con particolare riferimento all’ampliamento dell’obbligo scolastico ed alle conseguenti nuove prospettive di riqualificazione che si im- pongono obbligatoriamente alla formazione professionale; – l’evoluzione del processo di decentramento territoriale de- terminato dalla legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive normative attuative, e la necessita` di coglierne tempestivamente tutte le partioppor- tunita` che, infine, opereranno affinché simili nelle sedi istituzionali competenti, potranno configurarsi. Le parti concordano altres`ı sull’opportunita` che tutti i lavoratori possano essere attivate anche accedere durante l’arco della propria vita lavorativa a pro- grammi di formazione ed aggiornamento professionale su contenuti attinenti alla realta` produttiva aziendale; a tal fine le commissioni aziendali di cui al livello regionalesuccessivo punto 4.3. ne valuteranno la effettiva realizzabilita`. Tutto cio` premesso, fermo restando quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 20 gennaio 1993 e dalle successive intese, le parti stipulanti, consapevoli che per rispondere ai problemi sopra de- lineati, occorre arricchire il ruolo delle parti sviluppando ulteriori forme partecipative e di collaborazione, esprimono la volonta` di rea- lizzare congiuntamente, in coerenza con gli schemi confederali, ini- ziative che si configurino come efficaci ed efficienti modalita` di ac- cesso di tipo settoriale, alle opportunita` offerte dal sistema formativo con particolare riferimento a Fondimpresa.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi . Le parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle imprese risorse umane è fattore essenziale per la crescita qualitativa e quantitativa dei servizi offerti alla clientela assume risultati dell’attività di ricerca pubblica. 2. Conseguentemente le parti individuano nella formazione: a)- uno strumento indispensabile di aggiornamento e crescita professionale del personale in servizio e di inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione. b)- uno strumento indispensabile per le Parti valenza strategica per promuovere lo sviluppo del settoresistema della ricerca, i processi di mobilità, un atteggiamento propositivo nei confronti dell’innovazione tecnologica e del cambiamento nelle tecniche e strumenti gestionali. 3. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione Gli Enti, nell’ambito dei propri obiettivi di sviluppo e sulla base delle risorse umane con particolare riferimento alla disponibili, promuovono e favoriscono la formazione professionalecontinua, l’aggiornamento e l’addestramento del personale in servizio o di nuova assunzione, attraverso corsi di contenuto generale ovvero mirati su specifiche materie. (2) La professionalità 4. Ai fini di cui al comma 3 le parti convengono circa l’esigenza che nei bilanci degli addetti costituisce un patrimonio comune delle PartiEnti vengano previsti appositi stanziamenti commisurati al monte retributivo pari, da essa dipendono lo sviluppo del settore indicativamente e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente compatibilmente con le esigenze di flessibilità dei bilanci di ciascun Ente, ad almeno un punto percentuale del settoremonte retributivo. 5. La formazione del personale di nuova assunzione si svolge mediante l’attivazione di corsi teorico-pratici, basato sull’accesso di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dagli stessi Enti. 6. Le iniziative di formazione possono essere organizzate da ogni singolo Ente o in comune tra più Enti con la ripartizione degli oneri relativi, utilizzando, ove necessario, oltre alle competenze lungo tutto l’arco e professionalità presenti negli Enti medesimi, forme di collaborazione con Università italiane e/o straniere, con la Scuola Superiore della vitaPubblica Amministrazione, con Istituti e Centri di formazione pubblici o privati, con altri soggetti pubblici o privati specializzati nel settore. Possono essere chiamati allo svolgimento dei corsi di formazione esperti italiani e stranieri. Nell’ambito delle attività di formazione può essere previsto l’invio di personale per stages presso istituzioni e industrie italiane, comunitarie ed extracomunitarie. 7. I programmi di formazione e di aggiornamento professionale sono definiti, in attuazione delle linee di indirizzo generale oggetto di contrattazione decentrata, dagli Enti che ne informano preventivamente le Organizzazioni Sindacali ai sensi dell’art. 29, comma 2, lettera l). 8. Gli Enti individuano, in base alle esigenze tecniche, organizzative e scientifiche delle varie unità operative o di servizio, sulla base dei criteri generali oggetto di contrattazione decentrata, i dipendenti che parteciperanno ai corsi, tenendo anche conto delle attitudini personali e culturali dei lavoratori e garantendo a tutti pari opportunità di partecipazione, nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgv. 29/93 all’art. 61, lett. c). 9. Il personale che partecipa ai corsi di formazione è considerato in servizio a tutti gli effetti. I relativi oneri sono a carico degli Enti. I corsi sono tenuti di norma durante l’orario di lavoro ed, in casi eccezionali, anche al fine di garantire nel tempo fuori dell’orario di lavoro. Qualora i corsi si tengano fuori sede comportano, sussistendone i presupposti, il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale trattamento di competenze, risorsa primaria missione ed il rimborso delle spese di occupabilitàviaggio. (5) Il sistema dell’EBNT10. Nell’ambito dei programmi di cui ai commi 3, nelle sue diverse articolazioni5 e 6 i dipendenti possono proporre, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema a titolo individuale o per gruppi, piani specifici di formazione continua che risponda alle nuove esigenzeprevedano la partecipazione a corsi, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o la permanenza presso altre strutture o industrie e/o lo svolgimento di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziativestudi a carattere formativo. (7) In conseguenza 11. La formazione e l’aggiornamento del personale può avvenire sulla base di ciòdocumentate iniziative, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità selezionate dallo stesso personale interessato, effettuate di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta norma fuori dell’orario di lavoro, e ove autorizzate dall’Ente, anche in orario di lavoro. L’eventuale concorso alle spese da parte dell’Ente è, in tale caso, subordinato all’effettiva connessione delle iniziative con l’attività di servizio. (8) Le Parti12. La partecipazione ad attività formative è riconosciuta utile ai fini dei processi di sviluppo della carriera del personale. 13. L’attività di docenza in corsi di formazione ed aggiornamento da parte dei dipendenti degli Enti, vista se svolta fuori dell’orario di lavoro è remunerata in via forfettaria, a gravare sulle risorse di cui al comma 4, con un compenso orario di L. 50.000 lorde. Se l’attività in materia questione è svolta durante l’orario di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territorialilavoro, al fine il compenso di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che cui sopra spetta nella misura del 40 %. Le misure di detti compensi possono essere realizzati per il tramite degli modificate dagli Enti Bilaterali nel campo della formazione continuain relazione a specifiche complessità dei corsi impartiti, fino ad un tetto massimo di lire 120.000 . (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante Le Associazioni contraenti riconoscono nella formazione professionale la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del forma privilegiata di accesso al settore e una opportunità per l'insieme dei lavoratori dell'edilizia, per migliorare la sua qualità del lavoro e le capacità competitiva tecnico-produttive delle imprese. Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria. Il sistema nazionale è strutturato in organismi territoriali, denominati scuole edili, in organismi regionali, denominati Formedil regionali e nell’organismo nazionale di raccordo, coordinamento e indirizzo denominato Formedil. È affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento, il controllo quantitativo sulle attività e qualitativo sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, contenuti formativi e il monitoraggio a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali, nonche' di supportare gli stessi nella risoluzione di problemi di natura tecnica e amministrativa e legislativa per quanto concerne le materie della formazione. Le competenze e le finalità del mercato Formedil sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente C.C.N.L. in sede di contrattazione o in sede di accordi specifici in materia. • le ricerche e gli studi di settore, l’ evoluzione normativa, l’evoluzione di approcci pedagogici, lo studio di metodologie didattiche e di tecnologie educative; • l’elaborazione di linee guida e indirizzi operativi strategici sui differenti assi di intervento del lavorosistema nazionale di formazione professionale di settore; • la progettazione e il coordinamento di iniziative di formazione formatori, che interessano oggi l’Italia di dialogo sociale di settore e la maggior parte di aggiornamento del personale degli enti bilaterali contrattuali; • l'elaborazione di una metodologia per rilevare i fabbisogni formativi; • l’analisi dei Paesi europeicosti della formazione in funzione della tipologia e della durata delle singole azioni. Per lo svolgimento delle suddette attività il Formedil nazionale si avvale di un contributo annuale1 le cui quantità e modalità di erogazione sono definite da quanto disposto nel protocollo d'intesa del sistema degli organismi paritetici di settore (allegato..). Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed e’ calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell’esercizio precedente. I Formedil regionali, individuano l’occupabilità costituiti come articolazioni del Formedil nazionale in base allo statuto tipo elaborato in sede nazionale, associano le scuole edili territoriali di una singola regione e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche hanno il compito, secondo le linee guida formulate in materia dal Formedil nazionale, di raccordarsi con le parti sociali a livello regionale, l’Ente Regione e il Formedil nazionale. • coordinamento e indirizzo dell'attività degli strumenti operativi Enti territoriali; • rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie; • promozione di riferimento. tutte quelle iniziative (4) Si manifesta l’esigenza studi di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla settore, analisi dei fabbisogni formativi, definizione di un nuovo patto socialemetodologie didattiche e programmi operativi unitari) ritenuti utili in ambito regionale per realizzare una omogeneità dell'offerta formativa del sistema delle scuole edili, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche una maggiore qualità al fine di garantire nel tempo razionalizzare le risorse fisiche ed economiche. Per lo svolgimento delle suddette funzioni il mantenimento Formedil regionale potrà avvalersi del personale e lo sviluppo delle strutture degli Enti territoriali. Le attività del capitale personale Formedil regionale sono finanziate con contributo degli enti scuola territoriali di competenzeriferimento, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNTstabilito in sede regionale dalle parti sociali, nelle sue diverse articolazionisulla base delle esigenze individuate e degli obiettivi condivisi. Esse operano su base territoriale, ha assunto come in armonia con gli indirizzi strategici dati dalle parti sociali e in attuazione delle linee guida predisposte dal Formedil nazionale. Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali. In particolare, ciascuna Scuola Edile, coordinandosi attraverso il Formedil Regionale con gli altri enti scuola della propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua regione, costruisce una offerta formativa che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato tiene conto delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo esigenze del mercato del lavoro e del settore rilevate dalle parti in sede locale. Al finanziamento delle scuole edili verrà provveduto con particolare riferimento a: apprendistatoil contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali (PROTOCOLLO ORGANISMI BILATERALI). Tale contributo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio. Le Scuole edili, redigono annualmente un bilancio d'esercizio che coincide con l'esercizio finanziario della corrispondente Casse Edile. I bilanci dovranno essere redatti secondo le normative vigenti e applicando i corretti principi contabili adeguati alle esigenze dell'ente (bilancio riclassificato a sezioni contrapposte oppure bilancio riclassificato secondo la IV direttiva UE) e comunque evidenziando con contabilità a gestione separata le attività formative. I bilanci, in ogni caso, dovranno essere corredati di una scheda di riclassificazione predisposta dal FORMEDIL nazionale, con l'obiettivo di favorire la leggibilità dei dati contenuti e la trasferibilità dei singoli bilanci nelle attività di verifica e monitoraggio nazionale. Gli Enti scuola, sono tenuti a trasmettere annualmente al FORMEDIL Nazionale il bilancio approvato e certificato, corredato della suddetta scheda di riclassificazione, entro un mese dalla sua approvazione (protocollo sugli enti bilaterali). Le scuole edili sono amministrate da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro a tempo parzialeaderenti all'ANCE assumerà la funzione di Presidente, lavoro temporaneo su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente. Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità. Tali criteri saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecnico ed amministrativo degli Enti territoriali e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale. Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività della scuola edile che individua e programma le attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi. • Formazione per l’impiegabilità Istruzione e formazione professionale Formazione per l'inserimento di disoccupati adulti Formazione professionalizzante integrativa • Formazione per la progressione professionale Formazione per l'apprendistato Formazione continua Formazione a catalogo per un percorso professionale • Formazione per la sicurezza Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale. • giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari; • giovani neo diplomati e xxxxxxxxxxx; • giovani titolari di lavoro. contratti di apprendistato (8) Le Partiformazione esterna) o formazione- lavoro (formazione teorica); • personale (operai, vista l’attività impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese; • manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore; • lavoratori in materia mobilità; • lavoratori in disoccupazione; • lavoratori in Cig. Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale sviluppata di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi. Tale sistema di certificazione delle competenze acquisite dal lavoratore attraverso la frequenza di cicli formativi confluirà all'interno del sistema anagrafico delle casse edili. I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti non con contatto di apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte. Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova. La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dalle scuole edili qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso EBNT la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della Unione europea, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso la scuola edile ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione della scuola edile ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale. Il Formedil nazionale curerà la diffusione del libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati presso le sue articolazioni territorialiscuole edili, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti della certificazione dei crediti formativi destinati al individuali. Per la realizzazione dell’indagine annuale sull’attività formativa del settore, con particolare riferimento all'attivazione i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dal Formedil nazionale. Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano uno schema unico di statuto per gli Enti territoriali, che preveda la possibilità di dotarsi di un regolamento operativo capace di recepire le specificità di ogni singolo ente, rilevate dalle parti sociali in sede locale. Le clausole difformi degli investimenti statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che, una volta approvato dalle parti sociali nazionali, costituirà allegato al presente contratto. Nei territori dove le parti sociali hanno provveduto o stanno provvedendo alla unificazione operativa di ente scuola edile e CPT per migliorare l’assolvimento delle rispettive funzioni previste contrattualmente, l’ente unico derivante dalla fusione è impegnato ad adottare lo statuto unificato tipo redatto da Formedil nazionale e CNCPT, fatto proprio dalle parti sociali, che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia costituisce allegato al presente contratto. Il sistema nazionale Formedil di formazione professionale fa parte del sistema integrato degli Enti bilaterali di derivazione contrattuale. Secondo gli indirizzi dati dalle parti sociali nazionali, il Formedil collabora con CNCE e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo CNCPT al fine di realizzare raccordare le opportune sinergie tra banche dati in possesso dei tre Enti, di armonizzare le rispettive iniziativepolitiche formative di settore con le iniziative di promozione della cultura della sicurezza, di raccordare e qualificare l’offerta formativa con le prestazioni delle Casse edili, anche attraverso la registrazione delle competenze acquisite dai lavoratori sulla base della frequenza di corsi di formazione all’interno dei sistemi di anagrafe predisposti dalle Casse Edili. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane con particolare riferimento riveste importanza strategica e costituisce una leva essenziale ai fini dell’adeguamento qualitativo della struttura occupazionale alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, è funzionale al perseguimento e alla formazione realizzazione della maggiore produttività e competitività aziendale e, nello stesso tempo, è strumento idoneo per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori e per elevare le opportunità di sviluppo professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune . In tale ottica il modello formativo è orientato al perseguimento dei seguenti obiettivi: - crescita e sviluppo delle Parti, competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali per adeguarle continuamente alle esigenze derivanti da essa dipendono lo sviluppo del settore innovazioni tecnologiche ed organizzative; - accompagnamento e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I sostegno ai processi di riforma dei sistemi educativicambiamento e di trasformazione organizzativa interessanti il settore a seguito del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, formativi e del mercato del lavoron. 164; - promozione dell’impiegabilità delle risorse umane, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europeisalvaguardando, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativitra l’altro, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci peculiarità di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territorialiquelle femminili, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere consentire alle competenti istituzioni pubbliche aziende una sempre maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori; - promozione e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro. Le iniziative formative saranno rivolte: a) al personale neo assunto, al fine di assicurare un agevole inserimento nel sistema aziendale (formazione d’ingresso); b) al personale che rientra dopo lunghi periodi di assenza al fine di favorire un adeguato reinserimento in azienda (formazione di reinserimento); c) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento (formazione continua); d) al personale con potenziale da sviluppare, al fine di consentire l’acquisizione di competenze coerenti con ruoli organizzativi e funzionali di diverso o più elevato contenuto professionale e (formazione di turismocrescita professionale); e) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o processi di rilevante ristrutturazione aziendale, si impegnano a sviluppare il confrontoche comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare la riqualificazione e la riconversione delle competenze/professionalità (formazione mirata). Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità delle iniziative formative formeranno oggetto di informativa a livello aziendale secondo le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo modalità previste all’art. 5, punto 2). L’informativa riguarderà anche il consuntivo dell’attività svolta nell’anno precedente. Tenuto conto delle finalità della formazione e Parti sociali con particolare riferimento dell’interesse primario del lavoratore allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; competenze possedute, nonché dell’impegno economico ed organizzativo a carico delle Aziende per sostenere tali iniziative, le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate stesse possono anche collocarsi al livello regionaledi fuori dell’orario di lavoro senza dar luogo a corresponsioni per lavoro straordinario.

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Samples: CCNL Unico Gas Acqua, Contratto Collettivo Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese Constatato che lo sviluppo e dei servizi offerti alla clientela la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riqualificazione del Settore e che tale processo produrrà l’esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti dello stesso settore, fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di “Formazione Professionale” sono demandati ai vari livelli di confronto così come previsti dal presente CCNL ,le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obbiettivi: 1. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la Migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.umane; (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi . Adeguare l’offerta di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio prestazione lavorativa e/o di adeguata esperienza professionalecollaborazione alle richieste degli amministratori di condominio, individuando negli enti bilaterali studi, e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare; 3. Migliorare il livello di servizio e di qualità offerta dal settore al fine ottimizzare la sede idonea per l'esame concertato produttività ed elevare il livello di competitività; 4. Rispondere alle istanze di cambiamento dei profili, delle relative competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali; 5. Rispondere all’esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.attività di servizio alla proprietà immobiliare, nonché del loro ruolo nell’ambito dell’economia Italiana ed Europea; (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano 6. Aggiornare la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato riguardante il capitolo del mercato mondo del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico regolamentazioni, nonché la legislazione sulla Salute e sulla Sicurezza; 7. Incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli; 8. Conoscere una lingua della unone Europea in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoroaggiunta alla lingua madre. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Le Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati dipendenti uno strumento prioritario per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della formazione continua. (9) In questo quadroqualità complessiva del lavoro, sostengono e promuovono percorsi formativi condivisi e concordati, tra le Partiparti stesse, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane. Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti - anche in relazione al progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione - convengono che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi: - consentire ai lavoratori l'acquisizione di turismo, si impegnano professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative; - cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori; - rispondere a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale. La formazione professionale e al turismo al fine continua del personale: - rappresenta strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali; - assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale. Le parti contraenti, congiuntamente, ritengono che la ricerca di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero comparto del commercio dei fiori, ed esprimono la comune opinione che, per il raggiungimento di tale obiettivo, sia indispensabile il pieno supporto di una sede istituzionale professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dalle esigenze dei mercati di confronto sul Settore tra Governo riferimento. A tal fine le parti convengono che, qualora processi di innovazione tecnologica e di processo provochino obsolescenza professionale dei lavoratori, le aziende, le R.S.U. e le Commissioni Paritetiche Territoriali potranno definire programmi specifici di formazione. Analoghe iniziative potranno essere definite a supporto del reinserimento delle lavoratrici madri al termine dei periodi di aspettativa previsti dalla legge. Tenuto conto della necessità di formazione e aggiornamento delle competenze e di sviluppo delle professionalità della manodopera impiegata nel settore del commercio ed esportazione dei fiori e delle piante le Parti sociali contraenti convengono che ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le aziende operino con particolare riferimento allo sviluppo al Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua (Fondoprofessioni) e valorizzazione che lo stesso "Fondo" interprofessionale si avvalga del modello di relazioni sindacali e degli strumenti paritetici bilaterali, così come disciplinati dal presente CCNL. Nel caso in cui l’azienda si avvalga della formazione continua attraverso il Fondo lo stesso rilascerà una attestazione che avrà valore di certificazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le particompetenze, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionalenel caso in cui l’azienda operi diversamente dovrà attenersi a quanto previsto dalla legge.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese . La formazione professionale continua del personale costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e per l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti prestati dalle amministrazioni; queste, in coerenza con gli obiettivi e gli impegni anche di carattere finanziario delineati dall'accordo per il lavoro pubblico del marzo 1997, mettono fattivamente a disposizione, anche nel quadro di iniziative nazionali promosse alla clientela assume per CRUI, le Parti valenza strategica per lo sviluppo proprie risorse formative allo scopo di promuovere e valorizzare la preparazione e l'aggiornamento del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionalepersonale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore . L'aggiornamento e la sua capacità competitiva sui mercati internazionaliformazione professionali possono essere obbligatori o facoltativi e riguardano tutto il personale, con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello distaccato o comandato. (3) I processi . La formazione del personale di riforma dei sistemi educativinuova assunzione si svolge mediante corsi teorico - pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dalle singole amministrazioni. 4. Le iniziative di formazione e aggiornamento del personale in servizio si svolgono sulla base di programmi definiti dalle amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. e), con i seguenti criteri e modalità operativi: - i programmi debbono evidenziare puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti; - le attività formative preordinate ad offrire opportunità di sviluppo professionale e retributivo debbono essere finalizzate all'acquisizione ed all'approfondimento dei contenuti di professionalità oggetto delle prove di selezione e debbono prevedere adeguate forme di verifica finale; - in sede di redazione dei programmi si terrà presente, nella misura massima possibile, l'esigenza di assicurare, oltre che la trasparenza circa gli obiettivi e le metodologie della formazione - che possono prevedere anche una loro organizzazione sotto forma di stages - la trasferibilità, in tutto il comparto, delle esperienze formative maturate; - la certificazione relativa alle attività formative deve dare compiutamente conto del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche percorso formativo e degli strumenti operativi esiti in termini di riferimentoqualificazione professionale aggiuntiva raggiunta; - la formazione e l'aggiornamento obbligatori sono svolti in orario di lavoro ed hanno per oggetto l'adeguamento delle competenze professionali alle esigenze anche innovative di riorganizzazione e sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi; - in attuazione del contratto integrativo di cui all'art. 4, comma 2, lett. e) del presente CCNL, il Direttore Amministrativo individua, tenuto conto anche delle domande e delle disponibilità acquisite, il personale destinatario dei programmi di formazione e aggiornamento, fornendo comunque a tutti, a rotazione, l'opportunità di parteciparvi e, in ogni caso, in modo da assicurare, in particolare, tempestive opportunità formative a coloro che maturino i requisiti di anzianità per partecipare alle procedure selettive preordinate alle progressioni economiche e di categoria;- verrà data informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9 delle attività formative svolte, dei partecipanti e degli esiti della stessa attività formativa anche rispetto ai risultati attesi. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi 5. La frequenza ai corsi obbligatori e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto socialefacoltativi, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vitaorganizzati direttamente dalle amministrazioni, anche al fine in consorzio o sotto la loro vigilanza, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nel precedente comma, purché prevedano modalità di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenzeverifica finale, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei dà luogo a crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed impresevalidi in tutto il comparto, l’integrazione tra sistemivalutabili ai fini dei passaggi dei dipendenti all'interno delle categorie da una posizione economica all'altra e della progressione verticale. (6) Con il presente Contratto. Al fine di definire modalità attuative dei criteri di cui al comma 4, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci è costituito un gruppo tecnico di agevolare l'ingresso lavoro composto da rappresentanti delle XX.XX. firmatarie e la permanenza nel settore dei lavoratori dell'A.RA.N. Il gruppo terrà conto delle linee programmatiche espresse dalla CRUI in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziativemateria. (7) In conseguenza . Il personale può concorrere nell'attività di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione e aggiornamento professionale dei lavoratori neoassunti dipendenti. 8. L'individuazione del predetto personale che collabora all'attività di formazione e aggiornamento avviene secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle amministrazioni, privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento. 9. L'attività di aggiornamento e formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistatodi cui al comma 7, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta se svolta fuori orario di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività è remunerata in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settorevia forfettaria sulle risorse disponibili, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono un compenso orario di £. 50.000 lorde. Se l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20%. La misura dei compensi può essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continuamodificata dalle amministrazioni in relazione a specifiche connotazioni di complessità dei corsi, fino ad un massimo di £ 120.000 orarie lorde. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese . La formazione professionale continua del personale costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e per l'innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti alla clientela assume prestati dalle amministrazioni; queste, in coerenza con gli obiettivi e gli impegni anche di carattere finanziario delineati dall'accordo per il lavoro pubblico del marzo 1997, mettono fattivamente a disposizione, anche nel quadro di iniziative nazionali promosse dalla CRUI, le Parti valenza strategica per lo sviluppo proprie risorse formative allo scopo di promuo- vere e valorizzare la preparazione e l'aggiornamento del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionalepersonale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore . L'aggiornamento e la sua capacità competitiva sui mercati internazionaliformazione professionali possono essere obbligatori o facoltativi e riguardano tutto il personale, con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello distaccato o comandato. (3) I processi . La formazione del personale di riforma dei sistemi educativinuova assunzione si svolge mediante corsi teorico-pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dalle singole amministrazioni. 4. Le iniziative di formazione e aggiornamento del per- sonale in servizio si svolgono sulla base di programmi definiti dalle amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, lett. e), con i seguenti criteri e modalità operativi: – i programmi debbono evidenziare puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti; – le attività formative preordinate ad offrire opportunità di sviluppo professionale e retributivo debbono essere finalizzate all'acquisizione ed all'approfondimento dei contenuti di professionalità oggetto delle prove di sele- zione e debbono prevedere adeguate forme di verifica finale; – in sede di redazione dei programmi si terrà presente, nella misura massima possibile, l'esigenza di assicurare, oltre che la trasparenza circa gli obiettivi e le metodo- logie della formazione – che possono prevedere anche una loro organizzazione sotto forma di stages – la trasfe- ribilità, in tutto il comparto, delle esperienze formative maturate; – la certificazione relativa alle attività formative deve dare compiutamente conto del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche percorso formativo e degli strumenti operativi esiti in termini di riferimentoqualificazione professionale aggiuntiva raggiunta; – la formazione e l'aggiornamento obbligatori sono svolti in orario di lavoro ed hanno per oggetto l'adegua- mento delle competenze professionali alle esigenze anche innovative di riorganizzazione e sviluppo qualita- tivo e quantitativo dei servizi; – in attuazione del contratto integrativo di cui all'art. 4, comma 2, lett. e) del presente CCNL, il Direttore amministrativo individua, tenuto conto anche delle domande e delle disponibilità acquisite, il personale destinatario dei programmi di formazione e aggiorna- mento, fornendo comunque a tutti, a rotazione, l'oppor- tunità di parteciparvi e, in ogni caso, in modo da assicu- rare, in particolare, tempestive opportunità formative a coloro che maturino i requisiti di anzianità per parteci- pare alle procedure selettive preordinate alle progressioni economiche e di categoria; – verrà data informazione successiva ai soggetti sinda- cali di cui all'art. 9 delle attività formative svolte, dei partecipanti e degli esiti della stessa attività formativa anche rispetto ai risultati attesi. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi 5. La frequenza ai corsi obbligatori e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto socialefacoltativi, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vitaorga- nizzati direttamente dalle amministrazioni, anche al fine in consorzio o sotto la loro vigilanza, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nel precedente comma, purché prevedano modalità di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenzeverifica finale, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei dà luogo a crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed impresevalidi in tutto il comparto, l’integrazione tra sistemivalutabili ai fini dei passaggi dei dipendenti all'interno delle categorie da una posizione economica all'altra e della progressione verti- cale. (6) Con il presente Contratto. Al fine di definire modalità attuative dei criteri di cui al comma 4, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci è costituito un gruppo tecnico di agevolare l'ingresso lavoro composto da rappresentanti delle OS firmatarie e la permanenza nel settore dei lavoratori dell'ARAN. Il gruppo terrà conto delle linee programma- tiche espresse dalla CRUI in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziativemateria. (7) In conseguenza . Il personale può concorrere nell'attività di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione e aggiornamento professionale dei lavoratori neoassunti dipendenti. 8. L'individuazione del predetto personale che collabora all'attività di formazione e aggiornamento avviene secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle amministrazioni, privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento. 9. L'attività di aggiornamento e formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistatodi cui al comma 7, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta se svolta fuori orario di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività è remunerata in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settorevia forfettaria sulle risorse disponibili, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono un compenso orario di £. 50.000 lorde. Se l'attività in questione è svolta durante l'orario di lavoro, il compenso di cui sopra spetta nella misura del 20 %. La misura dei compensi può essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continuamodificata dalle amministrazioni in relazione a specifiche connotazioni di complessità dei corsi, fino ad un massimo di £ 120.000 orarie lorde. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi I. In attuazione di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività quanto previsto dagli Accordi interconfederali vigenti in materia di formazione professionale, le Parti riconoscono con- cordemente l’importanza che tale strumento riveste ai fini della valoriz- zazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT delle risorse umane, in relazione soprattutto alla esigenza di fornire una adeguata risposta ai mutamenti tecnologici ed organizzativi. II. Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di relazioni industriali, convengono, nel rispetto delle recipro- che competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi: III. In questo quadro le sue articolazioni territorialiAziende forniranno alle RSU/RSA o, al fine in assen- za, alle Organizzazioni sindacali territoriali aderenti alle Organizzazioni stipulanti, in occasione di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settoreun apposito incontro annuale, informazioni sui programmi di formazione professionale, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati al numero dei lavoratori interessati suddivisi per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo svolgimento dei corsi in Azienda o in centri di formazione esterni, non- ché all’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i pro- grammi stessi, esterni all’Azienda. IV. Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata l’opportunità di adottare specifiche iniziative for- mative rivolte: V. Le parti convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le imprese faranno riferimento al Fondo pariteti- co interprofessionale nazionale per la formazione continua (FONDIM- PRESA). (9) In questo quadroVI. A tale riguardo, Federterme si impegna ad intervenire presso le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo Aziende termali associate al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziativefavorirne la più ampia adesione a Fon- dimpresa . (10VII. L’Osservatorio Nazionale di cui all’art. 1 lett. a) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione individuerà, nel- l’ambito dei criteri di una sede istituzionale cui al presente articolo, le più idonee iniziative for- mative da attuare con le risorse finanziarie rivenienti dalla quota dello 0,30 % versato all’INPS. VIII. Fatte salve particolari esigenze aziendali di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla natura tecnica e/o organizzativa, la formazione professionale; le partiè, infinedi norma, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionalesvolta nel xxxxx xxx xxxxxxx xxx- xxx xx xxxxxx.

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Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante Le parti, nel riconoscere il ruolo strategico che la formazione riveste nella valorizzazione professionale delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione attraverso processi di sviluppo e riorientamento delle competenze, hanno convenuto sull’opportunità di istituire la Commissione Nazionale Paritetica per la Formazione professionale, costituita da dodici componenti appartenenti a ciascuna parte stipulante, sei per la parte imprenditoriale e sei per la parte sindacale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro. L’at tività della Commissione, che interessano oggi l’Italia si avvarrà anche dei risultati delle attività di analisi e la maggior parte dei Paesi europeistudio svolte dall’Osservatorio Nazionale di cui al precedente art. 1, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano è finalizzata ad approfondire gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del impatti sul mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT sulle professionalità derivanti dall’evoluzione tecnologica e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta dall’introduzione di lavoronuovi servizi. (8) Le Parti3. Alla Commissione, vista l’attività che si riunirà con cadenza di norma semestrale, sono attribuiti i seguenti compiti: – monitoraggio dell’evoluzione legislativa in materia di formazione professionale, con riguardo anche alle possibili opportunità di ricorso a forme di finanziamento/incentivazione regionale, nazionale ed europeo; – analisi dei fabbisogni formativi, all’interno del settore, con riferimento sia al consolidamento delle professionalità esistenti che allo sviluppo delle nuove competenze professionali derivanti dall’evoluzione tecnologica e dall’introduzione di nuovi modelli di lavoro; – azioni di sensibilizzazione e orientamento presso le Istituzioni comunitarie, nazionali e locali per la promozione di interventi mirati allo sviluppo delle professionalità nell’ambito del settore; – indirizzo ed elaborazione di progetti di formazione continua per l’aggiornamento permanente delle competenze professionali e di massimizzazione del livello di impiegabilità delle risorse del settore; – individuazione di proposte ed azioni mirate alla sperimentazione di progetti ed esperienze di formazione professionale sviluppata rivolti a esigenze di riconversione professionale e di ricollocazione di lavoratori, nonché a iniziative di nuova imprenditorialità; – elaborazione di proposte di progetti formativi che, anche attraverso EBNT lo strumento della formazione a distanza, nell’ambito della mobilità professionale, siano finalizzati all’arricchimento delle competenze dei lavoratori in coerenza con l’evoluzione tecnologica ed organizzativa dell’impresa. 4. Nell’ambito del quadro generale così determinato, la Commissione Nazionale per la Formazione professionale potrà inoltre prevedere: – contatti con analoghi organismi nazionali ed esteri finalizzati a promuovere forme di collaborazione e di comparazione a livello internazionale; – collaborazioni con Xxxxxx/Università per la realizzazione di iniziative mirate al rafforzamento delle sinergie Impresa/Scuola su materie attinenti al mercato ed alle tecnologie di interesse per le sue articolazioni territorialiimprese del settore. 5. Le parti convengono che gli incontri della Commissione Nazionale avranno sede presso l’Organizzazione datoriale stipulante, al fine che fornirà i servizi di potenziare segreteria. 6. Le parti convengono, inoltre, di istituire, decorsi sei mesi dall’avvio dei lavori della Commissione Nazionale, apposite Commissioni paritetiche aziendali nelle imprese che occupano almeno 2000 dipendenti. 7. La Commissione aziendale sarà costituita pariteticamente da sei component i, di cui tre in rappresentanza dell’impresa e tre in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali stipulanti e delle R.S.U., ove costituite. 8. La Commissione aziendale potrà svolgere le azioni intraprese si impegnano congiuntamente seguenti attività: – monitorare i fabbisogni formativi connessi all’esigenza di mantenere livelli di professionalità coerenti con l’evoluzione tecnologica ed organizzativa dell’impresa; – formulare linee guida in materia di aggiornamento e riconversione professionale in connessione ai fabbisogni formativi rilevati; – effettuare un’analisi quali-quantitativa dell’attività di formazione e riqualificazione svolta a richiedere livello annuale nell’impresa. 9. Gli incontri della Commissione aziendale avverranno presso la sede dell’Associazione degli industriali competente. 10. Le decisioni delle Commissioni paritetiche di cui sopra saranno adottate all’unanimità dei loro componenti. 11. Le parti convengono di istituire, entro sei mesi dalla stipula dell’Accordo di rinnovo del CCNL, l’Ente Bilaterale Nazionale (EBN) dotato di personalità giuridica autonoma rispetto alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore Parti, ma di esse emanazione, definendo contestualmente i relativi costi di funzionamento e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti la relativa attribuzione. 12. Xxxxx restando che dall’atto della sua costituzione l’EBN assumerà il compito di interlocuzione con Fondimpresa per quanto riguarda progetti formativi destinati relativi al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati le Parti valuteranno il progressivo trasferimento all’EBN di tutti i compiti della Commissione nazionale paritetica per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e che sarà di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziativeconseguenza sciolta. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Formazione professionale. Ai lavoratori/lavoratrici a tempo parziale si applica l’art.54 del presente contratto, proporzionando al minor orario i quantitativi annuali in esso previsti, fermo restando il pacchetto di 24 ore retribuite di cui alla lett. a) del predetto articolo. Qualora il corso cada in tutto o in parte fuori del suo orario di lavoro il lavoratore/lavoratrice ha facoltà di parteciparvi senza alcun onere a carico dell’azienda. I rapporti di lavoro a tempo parziale (1orizzontale, verticale o misto) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese possono essere concordati, tra l’azienda ed il lavoratore/lavoratrice, a tempo indeterminato ovvero a termine. L’azienda, in presenza di proprie esigenze tecniche, organizzative e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settoreproduttive, può accogliere domande di prestazioni a tempo parziale presentate dai dipendenti in servizio o assumere lavoratori/lavoratrici a tempo parziale. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente L’azienda – purché ciò risulti compatibile con le esigenze di flessibilità cui sopra – accoglie prioritariamente le domande di quei lavoratori/lavoratrici in servizio con l’inquadramento necessario che, appartenendo all’unità produttiva in cui si è manifestata l’esigenza, siano riconosciuti idonei a svolgere le mansioni per le quali la stessa si è determinata; ove ciò non avvenga, l’interessato può chiedere all’azienda che gli vengano forniti chiarimenti. Le aziende favoriranno – ai fini della precedenza nell’accoglimento – le domande avanzate da lavoratori/lavoratrici che abbiano comprovati motivi personali o familiari di rilevante gravità. Le aziende comunicano agli organismi sindacali aziendali le posizioni di lavoro che, in relazione alle esigenze di cui sopra, sono escluse dal rapporto a tempo parziale e rinnovano annualmente l’informativa in caso di variazioni. Il numero dei rapporti a tempo parziale non può superare le seguenti percentuali, fermo quanto previsto al punto 9: 20% del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel personale destinatario del presente contratto in servizio a tempo il mantenimento e lo sviluppo pieno per i passaggi a tempo parziale del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo 10% del mercato complesso del lavoro personale in servizio destinatario del presente contratto per le assunzioni dall’esterno. Le percentuali di cui sopra si intendono riferite al complesso del personale, comprensivo dei lavoratori/lavoratrici assunti con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia contratto di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territorialilavoro, rilevato al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua31 dicembre dell’anno precedente. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settoreSostituire l’art. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane 15 con particolare il seguente: Con riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti riconoscono concordemente l’importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane. Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di turismorelazioni industriali, si impegnano a sviluppare il confrontoconvengono, anche tramite gli Enti Bilateralinel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi: consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative; cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale particolare riferimento al personale femminile, nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e al turismo offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori; rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di realizzare prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale; facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza. In questo quadro i gruppi industriali e le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti dall’art. 3 forniranno alla Rsu o al Comitato esecutivo della stessa informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo sviluppo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all’azienda. Le Rsu potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi. Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata anche in coerenza con gli obiettivi/progetti dell’Osservatorio di cui all’art. 1 - l’opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte: al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda; alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità; alle lavoratrici e valorizzazione ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all’art….del presente contratto; ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’articolo 54 del ccnl. Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con Fondimpresa, nonché attraverso l’utilizzo: del monte ore di cui all’art. 58, se non già utilizzato per gli scopi specifici; delle risorse umane e alla ferie e/o dei rol nel limite massimo di 24 ore annue. Le Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l’iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente. Organismo bilaterale nazionale per la formazione professionale; Le parti convengono di attivarsi per valutare le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionalecondizioni dell’adesione all’Organismo bilaterale nazionale per la formazione costituito dalle parti stipulanti il C.C.N.L. 14 luglio 2003 dell’industria alimentare.

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Formazione professionale. (Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza an- che a fronte del processo di riqualificazione del Settore e che tale processo produrrà l’esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professio- nali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualifi- care e riqualificare gli addetti dello stesso settore, fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di “Formazione Professionale” sono demandati ai vari li- velli di confronto così come previsti dal presente C.C.N.L. ,le parti concor- dano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione profes- sionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obbiettivi: 1) L’evoluzione Migliorare il livello professionale degli standard qualitativi delle imprese addetti occupati nel settore e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.umane; (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi Adeguare l’offerta di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio prestazione lavorativa e/o di adeguata esperienza professionalecollaborazione alle ri- chieste degli amministratori di condominio, individuando negli enti bilaterali studi, e/o società di servizi pro- fessionali alla proprietà immobiliare; 3) Migliorare il livello di servizio e di qualità offerta dal settore al fine otti- mizzare la sede idonea per l'esame concertato produttività ed elevare il livello di competitività: 4) Rispondere alle istanze di cambiamento dei profili, delle relative problematiche competenze e la promozione del- le conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tec- nologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali; 5) Rispondere all’esigenza di formazione sui principi generali e sulle proble- matiche delle conseguenti iniziative.attività di servizio alla proprietà immobiliare, nonché del lo- ro ruolo nell’ambito dell’economia Italiana ed Europea; (76) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano Aggiornare la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato riguardante il capitolo del mercato mondo del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico regola- mentazioni, nonché la legislazione sulla Salute e sulla Sicurezza: 7) Incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficol- tà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fa- sce sociali più deboli; 8) Conoscere una lingua della Unione Europea in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoroaggiunta alla lingua madre. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Arbitration Agreement

Formazione professionale. (Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riqualificazione del Settore e che tale processo produrrà l’esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti dello stesso settore, fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di “Formazione Professionale” sono demandati ai vari livelli di confronto così come previsti dal presente CCNL, le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obbiettivi: 1) L’evoluzione migliorare il livello professionale degli standard qualitativi delle imprese addetti occupati nel settore e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.umane; (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi adeguare l’offerta di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio prestazione lavorativa e/o di adeguata esperienza professionalecollaborazione alle richieste degli amministratori di condominio, individuando negli enti bilaterali studi, e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare; 3) migliorare il livello di servizio e di qualità offerta dal settore al fine di ottimizzare la sede idonea per l'esame concertato produttività ed elevare il livello di competitività; 4) rispondere alle istanze di cambiamento dei profili, delle relative competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali; 5) rispondere all’esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.attività di servizio alla proprietà immobiliare, nonché del loro ruolo nell’ambito dell’economia italiana ed europea; (76) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano aggiornare la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato riguardante il capitolo del mercato mondo del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico regolamentazioni, nonché la legislazione sulla salute e sulla sicurezza; 7) incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli; 8) conoscere una lingua della Unione Europea in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoroaggiunta alla lingua madre. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese La formazione professionale continua del personale costituisce uno strumento fondamentale per la crescita del personale e per l’innalzamento del livello qualitativo dei servizi offerti alla clientela assume prestati dalle amministrazioni; queste, in coerenza con gli obiettivi e gli impegni anche di carattere finanziario delineati dall’accordo per il lavoro pubblico del marzo 1997, mettono fattivamente a disposizione, anche nel quadro di iniziative nazionali promosse dalla CRUI, le Parti valenza strategica per lo sviluppo proprie risorse formative allo scopo di promuovere e valorizzare la preparazione e l’aggiornamento del settorepersonale. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore L’aggiornamento e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi formazione professionali possono essere obbligatori o facoltativi e riguardano tutto il personale, con contratto sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, ivi compreso quello distaccato o comandato. La formazione del personale di riforma dei sistemi educativinuova assunzione si svolge mediante corsi teorico - pratici, di intensità e durata rapportate alle mansioni da svolgere, in base a specifici programmi definiti dalle singole amministrazioni. Le iniziative di formazione e aggiornamento del personale in servizio si svolgono sulla base di programmi definiti dalle amministrazioni, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, comma 2, lett. e), con i seguenti criteri e modalità operativi: - i programmi debbono evidenziare puntualmente gli obiettivi formativi e gli standard quantitativi e qualitativi previsti; - le attività formative preordinate ad offrire opportunità di sviluppo professionale e retributivo debbono essere finalizzate all’acquisizione ed all’approfondimento dei contenuti di professionalità oggetto delle prove di selezione e debbono prevedere adeguate forme di verifica finale; - in sede di redazione dei programmi si terrà presente, nella misura massima possibile, l’esigenza di assicurare, oltre che la trasparenza circa gli obiettivi e le metodologie della formazione - che possono prevedere anche una loro organizzazione sotto forma di stages - la trasferibilità, in tutto il comparto, delle esperienze formative maturate; - la certificazione relativa alle attività formative deve dare compiutamente conto del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche percorso formativo e degli strumenti operativi esiti in termini di riferimento. (qualificazione professionale aggiuntiva raggiunta; - la formazione e l’aggiornamento obbligatori sono svolti in orario di lavoro ed hanno per oggetto l’adeguamento delle competenze professionali alle esigenze anche innovative di riorganizzazione e sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi; - in attuazione del contratto integrativo di cui all’art. 4, comma 2, lett. e) Si manifesta l’esigenza del presente CCNL, il Direttore Amministrativo individua, tenuto conto anche delle domande e delle disponibilità acquisite, il personale destinatario dei programmi di sperimentare metodi formazione e strumenti propedeutici alla definizione aggiornamento, fornendo comunque a tutti, a rotazione, l’opportunità di un nuovo patto socialeparteciparvi e, coerente con le esigenze in ogni caso, in modo da assicurare, in particolare, tempestive opportunità formative a coloro che maturino i requisiti di flessibilità del settoreanzianità per partecipare alle procedure selettive preordinate alle progressioni economiche e di categoria; - verrà data informazione successiva ai soggetti sindacali di cui all’art. 9 delle attività formative svolte, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco dei partecipanti e degli esiti della vitastessa attività formativa anche rispetto ai risultati attesi. La frequenza ai corsi obbligatori e facoltativi, organizzati direttamente dalle amministrazioni, anche al fine in consorzio o sotto la loro vigilanza, nel rispetto dei criteri e delle modalità indicate nel precedente comma, purchè prevedano modalità di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenzeverifica finale, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei dà luogo a crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla validi in tutto il comparto, valutabili ai fini dei passaggi dei dipendenti all’interno delle categorie da una posizione economica all’altra e della progressione verticale. Al fine di definire modalità attuative dei criteri di cui al comma 4, è costituito un gruppo tecnico di lavoro composto da rappresentanti delle XX.XX. firmatarie e dell’A.RA.N. Il gruppo terrà conto delle linee programmatiche espresse dalla CRUI in materia. Il personale può concorrere nell’attività di formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione aggiornamento professionale dei lavoratori neoassunti dipendenti. L’individuazione del predetto personale che collabora all’attività di formazione e aggiornamento avviene secondo le modalità previste dagli ordinamenti delle amministrazioni, privilegiando la competenza specifica nelle materie di insegnamento. L’attività di aggiornamento e formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistatodi cui al comma 7, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta se svolta fuori orario di lavoro. (8) Le Parti, vista è remunerata in via forfettaria sulle risorse disponibili, con un compenso orario di £. 50.000 lorde. Se l’attività in materia questione è svolta durante l’orario di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territorialilavoro, al fine il compenso di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente cui sopra spetta nella misura del 20%. La misura dei compensi può essere modificata dalle amministrazioni in relazione a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settorespecifiche connotazioni di complessità dei corsi, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continuafino ad un massimo di £ 120.000 orarie lorde. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese Constatato che lo sviluppo e dei servizi offerti alla clientela la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riqualificazione del Settore e che tale processo produrrà l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti dello stesso settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la , fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di "Formazione Professionale" sono demandati ai vari livelli di confronto così come previsti dal presente CCNL, le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obbiettivi: A. Migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.umane; (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi B. Adeguare l'offerta di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio prestazione lavorativa e/o di adeguata esperienza professionalecollaborazione alle richieste degli amministratori di condominio, individuando negli enti bilaterali studi, e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare; C. Migliorare il livello di servizio e di qualità offerta dal settore al fine ottimizzare la sede idonea per l'esame concertato produttività ed elevare il livello di competitività: D. Rispondere alle istanze di cambiamento dei profili, delle relative competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali; X. Xxxxxxxxxx all'esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.attività di servizio alla proprietà immobiliare, nonché del loro ruolo nell'ambito dell'economia Italiana ed Europea; (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano F. Aggiornare la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato riguardante il capitolo del mercato mondo del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico regolamentazioni, nonché la legislazione sulla Salute e sulla Sicurezza: G. Incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli; H. Conoscere una lingua della Unione Europea in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoroaggiunta alla lingua madre. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese Le parti condividono e dei servizi offerti riaffermano indirizzi, orientamenti ed impe- gni contenuti in vari accordi interconfederali esistenti in materia tesi a far svolgere alla clientela assume per formazione professionale il ruolo di primo piano che le Parti valenza strategica per lo sviluppo spetta nella modernizzazione del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante Paese, considerando la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono e lo sviluppo della professionalità dei lavoratori, con- dizioni necessarie da un lato al miglioramento della competitività delle imprese, dall’altro alla tutela ed alla promozione del settore lavoro. Sia per quanto concerne la formazione in alternanza che la formazio- ne continua il Comitato paritetico nazionale e l’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 3 valuteranno ed individueranno fabbisogni, indirizzi formativi e interventi di formazione continua. Le indicazioni che emergono dalle predette commissioni saranno presentate per un approfondimento e per le conseguenti decisioni di iniziative formative ad enti bilaterali eventualmente costituiti a livello regionale o direttamente alle Regioni. Ai fini di favorire il finanziamento dei progetti formativi le parti si impegnano a promuovere l’adesione degli enti e delle imprese al fondo per la formazione continua – XXX.XXXX”. Le parti convengono inoltre che il potenziamento e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi qualificazione dell’attività di riforma formazione professionale costituiscono un obiettivo prio- ritario da perseguire e realizzare in ogni realtà regionale. Pertanto la definizione e la partecipazione a corsi di formazione e di qualificazione professionale per riqualificare e favorire, laddove la si- tuazione occupazionale regionale lo consente, l’ingresso di forze valide nella categoria, deve diventare lo strumento fondamentale per l’ingresso e la permanenza nel settore. Allo scopo di conseguire il consolidamento di una forza di lavoro qua- lificata le Regioni, nei limiti delle risorse finanziarie destinate all’istruzio- ne professionale sulla base dei sistemi educativifinanziamenti ordinari e di quelli previsti dal Fondo sociale europeo, formativi si impegnano a promuovere l’istituzione di corsi di formazione professionale nel settore forestale in coerenza con la natura dei programmi annuali e pluriennali di intervento e con l’esigenza di innovare qualitativamente l’attuale struttura del mercato del lavoro, utilizzando a tal fine anche gli strumenti legislativi nazionali e regionali a sostegno dello sviluppo dell’occupazione giovanile. Considerato che interessano oggi l’Italia la tutela delle lavoratrici e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di salute e sicurezza è prioritaria, sarà favorita l’erogazione delle attività di informazione e formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continuada destinare ai lavoratori stranieri in più lingue. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione La formazione professionale, quale elemento di arricchimento delle risorse umane con particolare e produttive, deve costituire un impegno di costante attenzione anche in riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune al processo di qualificazione nel settore, sia per i sistemi produttivi che per quanto riguarda la strutturazione/ristrutturazione e riconversione delle Partiaziende in questo settore. Pertanto le parti convengono, da essa dipendono lo sviluppo del settore nel rispetto delle reciproche competenze e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi responsabilità ad esse derivanti dalle norme di riforma dei sistemi educativilegge, formativi di accordi interconfederali e del mercato del lavoropresente contratto, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi: ➢ consentire ai lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori l’acquisizione di professionalità specifiche in serviziogrado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative; - riformulato il capitolo ➢ cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro con particolare nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e offerta; ➢ rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori per addivenire ad una crescita professionale. Le parti, in riferimento a: apprendistatoal costituendo Comitato Paritetico Nazionale, lavoro a tempo parziale(C.P.N.) affidano allo stesso il compito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione previo opportuni coordinamenti, di monitoraggio della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività normativa vigente in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territorialiprofessionale, sia a livello comunitario che nazionale al fine di potenziare informare i propri rappresentanti sulle opportunità di finanziamento utilizzabili. Di instaurare e intrattenere rapporti con il fondo FAPI con riguardo alla presentazione ed all’approvazione dei piani di formazione delle imprese a livello territoriale, alla certificazione dei crediti formativi acquisiti dai lavoratori, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, concordati tra le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati parti sociali. Le imprese comunicheranno al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere C.P.N. i piani di formazione realizzati all’interno del FAPI . Al momento della istituzione del Comitato Paritetico Nazionale le parti stipulanti definiranno le modalità per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni l’attività da svolgere in materia di formazione professionale professionale. I piani aziendali di formazione concordati, oltre ai percorsi formativi e alle metodologie didattiche funzionali agli obiettivi, dovranno prevedere le modalità di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilateralisvolgimento della formazione nonché quelle di partecipazione alla stessa. Le parti, con gli Assessorati Regionali alla riferimento anche a quanto previsto nel "Patto Sociale del 22 dicembre 1998", rilevano l’importanza della formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione riqualificazione professionale, elemento centrale ai fini dell’arricchimento delle risorse umane e alla formazione professionale; produttive, nell’ottica di: ➢ innalzamento della professionalità dei lavoratori e quindi miglior qualità del lavoro, ➢ opportunità di inserimento di nuova forza lavoro nell’azienda ➢ riqualificazione di figure professionali in relazione all’introduzione di nuove tecnologie e lavorazioni. Le parti concordano di intraprendere, laddove possibile congiuntamente e comunque, ognuna nella propria sfera di autonomia e competenza, le partipiù opportune iniziative in merito a quanto sopra, infineanche utilizzando le strutture formative, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionalepubbliche e/o contrattuali esistenti nel settore delle costruzioni.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi Unionmeccanica e Fim, Fiom, Uilm confermano che la valorizzazione professionale delle imprese risorse umane è essenziale ai fini dell’incremento quantitativo e del miglioramento qualitativo dell’occupazione. La valorizzazione delle potenzialità occupazionali presenti nel mercato del lavoro è un obiettivo condiviso dalle parti, con particolare riguardo al personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, al personale femminile, alle fasce deboli ed ai lavoratori coinvolti nei processi di mobilità; ciò allo scopo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei servizi offerti alla clientela assume lavoratori. A tal fine le parti convengono di costituire le seguenti Commissioni paritetiche: I. Commissione Nazionale per la formazione professionale Verrà costituita una commissione composta da tre componenti nominati da Fim, Fiom, Uilm in rappresentanza dei lavoratori e tre componenti Unionmeccanica per: - individuare le Parti valenza strategica specifiche esigenze formative del settore, utilizzando anche i risultati forniti dagli osservatori nazionali e provinciali e le province in cui attivare le commissioni provinciali per la formazione professionale di cui al punto successivo; - operare in stretto rapporto con l’organismo paritetico nazionale, di cui all’Accordo interconfederale Cgil - Cisl - Uil e Confapi e con il Fondo Formazione P.M.I., affinché le politiche formative elaborate in sede legislativa e amministrativa risultino coerenti con l’esigenza del settore e finalizzate in modo che venga predisposto un documento di indirizzo per lo sviluppo delle politiche formative necessarie al settore, disaggregate per settori e/o per regioni, da trasmettere agli organismi paritetici bilaterali costituiti ai sensi dell’A.I. suddetto; - individuare iniziative dirette a favorire adeguati interventi formativi a favore delle fasce deboli e dei lavoratori coinvolti nei processi di mobilità. II. Commissioni Provinciali per la formazione professionale Le associazioni territoriali delle organizzazioni stipulanti, per le province individuate dalla commissione di cui al punto precedente, promuoveranno la costituzione di commissioni paritetiche sulla formazione professionale e l'apprendistato, formate da tre rappresentanti per ciascuno dei due gruppi rappresentati, con i seguenti compiti: - individuare le specifiche esigenze formative del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante settore in rapporto all'evoluzione tecnologica e organizzativa; - promuovere la valorizzazione sperimentazione di esperienze di collaborazione tra le organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori e gli organi pubblici al fine di facilitare il reimpiego dei lavoratori in mobilità; - promuovere la sperimentazione di specifiche iniziative formative in materia ambientale e di sicurezza; - promuovere e favorire adeguati interventi formativi a favore delle risorse umane fasce deboli con particolare riferimento ai soggetti aventi diritto ad assunzione obbligatoria ai sensi della legge 12.3.1999 n. 68. Questi vanno finalizzati alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune formulazione di proposte, agli enti preposti, di corsi di qualificazione che consentono di agevolare il reinserimento lavorativo, tenendo anche conto dei fabbisogni professionali delle Partiimprese; - promuovere, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente d'intesa con le esigenze di flessibilità del settorecommissioni pari opportunità, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema attività di formazione continua che risponda alle nuove esigenzea favore delle donne in vista della piena attuazione degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 11.4.2006, iniziando n. 198; - facilitare una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento più efficace utilizzazione dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione Fondi comunitari per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la - promuovere attività di formazione continua dei lavoratori a favore delle lavoratrici in serviziorientro dalla maternità; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro assicurare un comune impegno di interlocuzione con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività istituzioni regionali competenti in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine professionale. Le commissioni territoriali paritetiche si riuniscono di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione norma trimestralmente o su richiesta di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionaledeliberano all'unanimità e annualmente riferiscono sull'attività svolta alla commissione paritetica nazionale.

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Samples: CCNL Metalmeccanici Confapi

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Le Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la riconoscendo nella formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati dipendenti uno strumento prioritario per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo miglioramento dell'efficacia, dell'efficienza e della formazione continua. (9) In questo quadroqualità complessiva del lavoro, sostengono e promuovono percorsi formativi condivisi e concordati, tra le Partiparti stesse, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni riconoscono concordemente l'importanza che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane. Con riferimento a quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti - anche in relazione al progresso tecnologico e allo sviluppo dell'automazione - convengono che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi: - consentire ai lavoratori l'acquisizione di turismo, si impegnano professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative; - cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro nell'intento di facilitare l'incontro tra domanda e offerta e consentire una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori; - rispondere a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla necessità di aggiornamento dei lavoratori onde prevenire l'insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale. La formazione professionale e al turismo al fine continua del personale: - rappresenta strumento essenziale per la tutela dell'occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali; - assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale. Le parti contraenti, congiuntamente, ritengono che la ricerca di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione un alto livello di qualità richiesto dal settore sia elemento basilare per dare competitività duratura all'intero comparto del commercio dei fiori, ed esprimono la comune opinione che, per il raggiungimento di tale obiettivo, sia indispensabile il pieno supporto di una sede istituzionale professionalità dei lavoratori dipendenti sempre adeguata alle esigenze delle imprese così come costantemente modificate dall'evoluzione della tecnologia, dei prodotti e dalle esigenze dei mercati di confronto sul Settore tra Governo riferimento. A tal fine le parti convengono che, qualora processi di innovazione tecnologica e di processo provochino obsolescenza professionale dei lavoratori, le aziende, le RSU/RSA e le Commissioni Paritetiche Territoriali potranno definire programmi specifici di formazione. Analoghe iniziative potranno essere definite a supporto del reinserimento delle lavoratrici madri al termine dei periodi di aspettativa previsti dalla legge. Tenuto conto della necessità di formazione e aggiornamento delle competenze e di sviluppo delle professionalità della manodopera impiegata nel settore del commercio ed esportazione dei fiori e delle piante le Parti sociali contraenti convengono che ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua, le aziende operino con particolare riferimento allo sviluppo al Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua (Fondoprofessioni) e valorizzazione che lo stesso "Fondo" interprofessionale si avvalga del modello di relazioni sindacali e degli strumenti paritetici bilaterali, così come disciplinati dal presente CCNL. Nel caso in cui l'azienda si avvalga della formazione continua attraverso il Fondo lo stesso rilascerà una attestazione che avrà valore di certificazione delle risorse umane competenze, nel caso in cui l'azienda operi diversamente dovrà attenersi a quanto previsto dalla legge. In attesa che le Regioni completino i loro sistemi di certificazione e alla che l'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro (ANPAL) dia attuazione al fascicolo elettronico del lavoratore le parti convengono di istituire presso For.Te, anche in via sperimentale e previa delibera del suo Consiglio di Amministrazione, un sistema di registrazione individuale che attesti gli apprendimenti acquisiti dal lavoratore a seguito dei corsi di formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionalecontinua finanziati da For.Te.

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Samples: CCNL Del 18/12/2018

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi Le Parti confermano che la formazione rappresenta uno strumento importante per la crescita professionale dei lavoratori e per la valorizzazione delle imprese persone; inoltre riconoscono che, in un contesto caratterizzato xx xxxxx cambiamenti, la formazione è un importante ausilio per la condivisione delle conoscenze e per il miglioramento della qualità e dell’efficienza del servizio. Il Gruppo conferma il suo rilevante impegno in direzione della formazione professionale che considera elemento saliente delle sue politiche e delle sue peculiarità. L’impegno del Gruppo, delle OO.SS.AA. e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lavoratori è volto a creare un sistema formativo “globale” che oltre gli specifici corsi permei l’intera attività lavorativa dalle relazioni intersoggettive allo scambio di conoscenze professionali ed allo sviluppo delle competenze personali. Le parti concordano inoltre che lo sviluppo della professionalità e delle competenze professionali è determinato dalle opportunità formative relative a: - corsi di formazione d’aula; - supporto e affiancamento sul lavoro; - supporti multimediali per l’autoformazione; - formazione a distanza; - partecipazione a progetti di sviluppo; - partecipazione a iniziative seminariali esterne su temi specifici. Pertanto le riunioni di strutture, uffici, gruppi, gli inserimenti ed affiancamenti di personale, la circolazione dei materiali di informazione (circolari, documentazione, ecc.) dovranno costituire momenti reali e permanenti di formazione individuale e collettiva. Alla xxxx delle finalità sopra evidenziate, particolare attenzione dovrà essere dedicata alla formazione programmata, soprattutto con riferimento a quella prevista da disposizioni xx Xxxxx o emanate dalle Autorità di Controllo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento Rispetto alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Partid’aula, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema l’Impresa provvede a programmare ogni anno: - corsi di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizioi neo-assunti; - riformulato il capitolo del mercato corsi di formazione di base; - corsi di aggiornamento professionale di natura tecnico–specialistica; - corsi di sviluppo delle competenze relazionali, di organizzazione del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinatodi project management; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta eventuali corsi di lavoroselezione. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume assumono per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settoreSettore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore dei Settori e la sua le loro capacità competitiva competitive sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settoreSettore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore nei Settori dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti neo assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il concordano sul valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni professionale per la valorizzazione del lavoro e delle sue trasformazione, considerandola elemento insostituibile per traguardare obiettivi di competitività e produttività aziendali e nello stesso tempo per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori. Le Parti concordano che la costante e veloce evoluzione tecnologica ed organizzativa di processi, prodotti e servizi, nonché la globalità dei mercati, richiedendo un continuo arricchimento e mutamento delle competenze, pongono come esigenza irrinunciabile la necessità di adeguare ruoli e posizioni. In particolare si consolida l’impegno formativo nella qualificazione delle risorse nell’ambito delle attività di core-business con strumenti normativi capaci che possano realmente fotografare le reali capacità delle persone quali il bilancio delle competenze e si attuano i progetti di agevolare l'ingresso formazione su Sicurezza, Salute, Ambiente e Qualità, definendo le relative certificazioni. Si ritiene indispensabile che la permanenza nel formazione sia continuativa, sistematica e generalizzata e che si persegua la prassi di condivisone delle necessità formative e dei relativi progetti di intervento. Da tutto ciò deriva un impegno formativo che, nei prossimi anni, oltre a sviluppare e diversificare la formazione più consolidata, dovrà consentire alle risorse umane di acquisire capacità-competenze per supportare l’evoluzione del comportamento organizzativo. Nelle aziende del settore dei lavoratori potrà essere costituita, su richiesta di una delle Parti, una commissione paritetica in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionalerappresentanza congiunta delle XX.XX stipulanti il presente contratto ed in rappresentanza della Direzione aziendale, con il compito di: 1) esaminare le esperienze formative aziendali, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT aree tematiche e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale relative modalità di fruizione con riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta all’apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente rispondere in modo adeguato alle esigenze di competitività e della qualità del servizio offerto dalle aziende; 2) verificare a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settoreconsuntivo il numero dei corsi realizzati, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia delle giornate di formazione professionale e quello complessivo dei dipendenti coinvolti; 3) svolgere il ruolo di turismo, si impegnano raccordo con i Fondi interprofessionali per la formazione continua attraverso la definizione di accordi a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziativelivello aziendale. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione . L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume assumono per le Parti parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) . La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Partiparti, da essa dipendono lo sviluppo del settore dei settori e la sua loro capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) . I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia l'Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità l'occupabilità e l’adattabilità l'adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) . Si manifesta l’esigenza l'esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto Patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso sull'accesso alle competenze lungo tutto l’arco l'arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) . Il sistema dell’EBNTdell'E.B.N.T., nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso dell'accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione l'integrazione tra sistemi. (6) . Con il presente Contrattocontratto, le Parti parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti Enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) . In conseguenza di ciò, le Parti parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti neo assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT la rete degli Enti bilaterali e le sue articolazioni territoriali dei Centri di servizio evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-dell'agevolazione dell'incontro domanda- offerta di lavoro. (8) 8. Le Partiparti, vista l’attività l'attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, la rete dell'E.B.N.T. al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali bilaterali nel campo della formazione continua. (9) . In questo quadro, le Partiparti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilateralibilaterali, con gli Assessorati Regionali regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) . Le Parti parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore settore tra Governo e Parti parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1CIA 1988) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese VII Professionalità Formazione professionale L'Azienda si propone uno sviluppo qualitativo della sua posizione di mercato potenziando correttamente la sua attività commerciale e di servizio. In coerenza a ciò le parti concordano nel riconoscere come fondamentale la formazione per la crescita professionale dei servizi offerti alla clientela assume lavoratori. L'obiettivo della formazione è: - il miglioramento della prestazione professionale nelle funzioni; - formare livelli di professionalità adeguati alle posizioni che progrediranno qualitativamente; - realizzare premesse per uno sviluppo di carriera interna. In coerenza a ciò si potranno verificare evoluzioni di. inquadramento dei lavoratori interessati, di cui verrà richiesta la collocazione nelle nuove posizioni. Ciò premesso le Parti valenza strategica per lo sviluppo parti convengono sulla necessità che il programma pluriennale predisposto dall'Azienda si ispiri fra l'altro anche ai seguenti criteri e indicazioni: - che coinvolga la generalità dei lavoratori della rete - che i programmi di formazione siano basati su contenuti interdisciplinari quali ad esempio: - finalità e funzionamento del settoresistema distributivo e organizzativo Metro - tecniche di comunicazione sociale - tecniche di vendita marketing e merchandising, gestione e rotazione stock etc. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante - sistema contabile e amministrativo UILTuCS Xxxxxx Xxxxxxx - la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore salute e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave sicurezza - conoscenza delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio caratteristiche merceologiche e/o tecnologiche dei prodotti. - che i corsi siano mirati alle aree di adeguata esperienza professionaleattività di vendita, individuando negli enti bilaterali la sede idonea di gestione e/o coordinamento di risorse e della area dell'organizzazione; a tali corsi possono richiedere di partecipare anche lavoratori di reparti non direttamente interessati. - che indichi un programma operativo di realizzazione per l'esame concertato delle relative problematiche le varie aree e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: magazzini e relativi tempi indicativi. - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia possibilmente prefiguri eventuali nuove figure professionali Tale programma di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT verrà presentato alle OO. SS. Nazionali nell'ambito degli incontri annuali e le sue articolazioni territoriali, al fine sarà oggetto di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie confronto tra le rispettive iniziative. parti. Per la realizzazione dei corsi, di formazione, e per la valutazione finale l'Azienda potrà avvalersi dell'apporto di Enti esterni. La pratica realizzazione a livello di Magazzino verrà presentata ai CdA interessati. (10CIA 1993) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.III Formazione

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e Al fine di tutelare l'occupazione per consentire un adattamento rapido a fronte dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce cambiamenti dell'impresa ed un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I inserimento proficuo in caso di processi di riforma mobilità, nonché per promuovere la crescita professionale dei dipendenti, i sistemi educatividi formazione dovranno assicurare una costante riqualificazione nonché l'acquisizione di nuove conoscenze, formativi in tema di metodi, strumenti e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche contenuti. L'Azienda al fine di garantire nel tempo consentire una maggiore competenza professionale al personale, promuoverà annualmente corsi di formazione professionale ai quali i dipendenti sono tenuti a partecipare anche se svolti fuori territorio fermo restando quanto previsto al successivo art. 47. Programmi, modalità, criteri, finalità e durata formeranno oggetto di valutazione comune tra le parti aziendali in apposito incontro da tenersi con cadenza almeno annuale, preferibilmente nell’ambito del primo trimestre. La partecipazione a corsi specialistici è rivolta al personale già addetto o destinato alle attività oggetto dei medesimi. È convenuta la possibilità per l’Azienda di inviare i propri dipendenti presso altre aziende di credito al fine di qualificarne ulteriormente la preparazione professionale. Premesso che le iniziative formative che le aziende mettono in campo hanno un valore per la crescita professionale dei dipendenti che va ad arricchire la loro esperienza lavorativa, previa comunicazione scritta alla R.S.A. i corsi di formazione professionale si potranno svolgere per il mantenimento 50% fuori dal normale orario di lavoro. Le ore di formazione al di fuori del normale orario di lavoro saranno retribuite con il 50% del compenso ordinario, se queste saranno effettuate dal lunedì al venerdì, e lo sviluppo con il 50% del capitale compenso per il lavoro straordinario come previsto nell'articolo 11 se saranno svolte al sabato, alla domenica o in giorni di festività sammarinesi. Il personale di competenze, risorsa primaria nuova assunzione dovrà essere opportunamente informato anche mediante la consegna di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo dispense e materiale formativo riguardo alle norme e Leggi vigenti nella Repubblica di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività San Marino in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT anti-riciclaggio, anti-usura, nonché delle disposizioni interne all'istituto di Credito riguardo i criteri di sicurezza e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo identificazione della formazione continua. (9) In questo quadroClientela, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni norme in materia uso per l'operatività di formazione professionale cassa e di turismo, sportello; tale formazione dovrà prevedere almeno 2 giorni di corso. Per il personale adibito ad attività di cassa o di front-office si impegnano prevede - oltre a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e quanto previsto al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziativecomma precedente - un affiancamento allo sportello da parte altro personale già formato per almeno 6 giorni. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare Con riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti riconoscono concordemente l’importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane. Pertanto le parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di turismorelazioni industriali, si impegnano a sviluppare il confrontoconvengono, anche tramite gli Enti Bilateralinel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi: • consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative; • cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale particolare riferimento al personale femminile, nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e al turismo offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori; • rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di realizzare prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale; • facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza. In questo quadro i gruppi, i consorzi e le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti nel punto c) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione del sistema di una sede istituzionale informazione forniranno alla RSU informazioni sui programmi di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo sviluppo svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione esterni, nonché all’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all’azienda. Le RSU potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi. I medesimi gruppi industriali e valorizzazione aziende forniranno al lavoratore interessato l’attestazione relativa ai corsi di formazione professionalizzante svolti. Le modalità di rilascio delle attestazioni verranno definite aziendalmente. Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata – anche in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica articolazione della Sezione dell’Osservatorio di cui all’art. 7 - l’opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte: a. al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda; b. alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento con particolare riferimento ai progetti formativi in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. c. al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità; d. alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all’art. 62 del presente contratto; e. ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’articolo 8 del CCNL. Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse umane e alla formazione professionalepubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con Foncoop, nonché attraverso l’utilizzo: • del monte ore di cui all’art. 36, se non già utilizzato per gli scopi specifici; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate • delle ferie e/o dei rol nel limite massimo di 24 ore annue. Le parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l’iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente anche al livello regionaleattraverso il coinvolgimento delle RSU ai fini dell’individuazione dei relativi fabbisogni formativi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume assumono per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNTdegli enti bilaterali del Turismo, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - : a) sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti neo assunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - ; b) riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro ripartito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - ; c) consolidato EBNT la rete degli Enti Bilaterali e le sue articolazioni territoriali dei centri di servizio evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territorialila rete degli enti bilaterali del turismo, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore turismo tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante riconoscono concordemente che la valorizzazione professionale delle risorse umane con particolare riferimento riveste importanza strategica e costituisce una leva essenziale ai fini del- l’adeguamento qualitativo della struttura occupazionale alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, è funzionale al perseguimento e alla formazione realizzazione della maggiore produttività e competitività aziendale e, nello stesso tempo, è strumento idoneo per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori e per elevare le opportunità di sviluppo professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma . In tale ottica ed in considerazione dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico riflessi della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso termini di crescita sostenibile del sistema nazionale e del processo di integrazione europea, il modello formativo è orientato al perseguimento dei seguenti obiettivi: - crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali per adeguarle continuamente alle esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative; - accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e di trasformazione organizzativa interessanti il settore a seguito del Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164 e dell’innovazione digitale e tecnologica, anche attraverso la costru- zione di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionalepercorsi formativi per i neo-assunti; - promozione e sviluppo dell’impiegabilità delle risorse umane, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche salvaguardando e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciòvalorizzando, tra l’altro, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territorialidiversità, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere consentire alle competenti istituzioni pubbliche aziende una sempre maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori; - promozione e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e si- curezza del lavoro; - Impulso e sostegno alla cultura dell’inclusione e della diversità e dell’integrazione intergenerazionale; - promozione dell’osmosi scuola-lavoro, per assicurare l’avvicinamento delle istitu- zioni formative alle esigenze aziendali ed agevolare l’inserimento lavorativo dei giovani disoccupati; - supporto alla diffusione di relazioni industriali di qualità, che investano sulla con- sapevole formazione professionale e di turismo, delle parti sociali. Le Parti si impegnano a sviluppare ad operare in coerenza con l’assetto istituzionale della for- mazione continua e del ruolo di impulso e coordinamento assegnato ai Fondi inter- professionali nazionali, prevedendo procedure per un sempre più adeguato utilizzo delle ricorse per il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) finanziamento dei piani formativi aziendali. Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.iniziative formative saranno rivolte:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante Le Associazioni contraenti riconoscono la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento necessità di dare impulso alla formazione professionale. (2) La professionalità professionale dei lavoratori dell'edilizia, per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese. Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, il Formedil nazionale, e di organismi territoriali e regionali. È affidato al Formedil nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali ed internazionali, di realizzare il coordinamento e il controllo a livello nazionale dell'attività svolta dagli Enti territoriali, nonche' contribuire a risolvere le situazioni di difficoltà che dovessero emergere in sede locale. Le competenze e le finalità del Formedil sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalla parti stipulanti il presente c.c.n.l. I Formedil regionali, articolazione del Formedil nazionale, hanno il compito, in accordo con le linee guida in materia formulate dal Formedil nazionale e sentito lo stesso, di: - coordinare l'attività degli addetti costituisce un patrimonio comune delle PartiEnti territoriali; - svolgere la funzione di rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, da essa dipendono lo sviluppo del settore anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale ed ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi comunitarie; - assumere funzioni e compiti di riforma orientamento, promozione, progettazione formativa, validazione e diffusione dei sistemi educativisupporti didattici, individuazione dei fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale per realizzare omogeneità qualitativa e razionalizzazione delle risorse; - organizzare la formazione dei formatori Per lo svolgimento delle suddette funzioni il Formedil regionale potrà avvalersi di personale e strutture degli Enti territoriali, nonché di un finanziamento a carico degli stessi stabilito localmente sulla base degli incarichi di cui sopra, delle attivita’ svolte, degli obiettivi raggiunti l’anno precedente ed i progetti presentati per l’anno successivo. Per l’attivita’ del Formedil nazionale, il contributo degli Enti Scuola e’ fissato dalle Associazioni nazionali contraenti ed e’ prelevato dagli Enti Scuola, secondo modalita’ stabilite dalle Associazioni nazionali medesime dalle entrate ad essi derivanti ai sensi del presente articolo. Il suddetto contributo deve essere versato al Formedil nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed e’ calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell’esercizio precedente. Le Organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza curano l'attuazione pratica delle finalità di cui al presente articolo attraverso il potenziamento dell’Ente territoriale. Le Associazioni nazionali contraenti, su proposta del Formedil nazionale, approvano lo schema unico di statuto per gli Enti territoriali, sulla base dei principi contenuti nella presente disciplina, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che costituisce allegato al presente contratto. Gli Enti territoriali devono sovrintendere agli interventi formativi che interessano la categoria attraverso: adeguate iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore; adeguate iniziative di formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri; percorsi professionalizzanti nell’ambito della formazione integrata superiore, secondo le esigenze del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica ed all'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal Dlgs. 19 settembre 1994, n.626. L'attività degli Enti territoriali si realizza attraverso la maggior parte dei Paesi europeicostituzione di strutture esecutive di formazione professionale, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione sotto la diretta sorveglianza di un nuovo patto socialeConsiglio di amministrazione; laddove tali enti, coerente per accertate obiettive difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli Enti stessi - o ad altri Enti derivanti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro o ad altri organismi appropriati. L'attività degli Enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con le esigenze i profili professionali effettivamente presenti nella organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di flessibilità del settoreprocesso produttivo, basato sull’accesso secondo tipologie formative standard predisposte dal Formedil nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate. Al finanziamento degli Enti territoriali verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle Organizzazioni territoriali. Tale fondo deve essere gestito dai Consigli di amministrazione con proprio bilancio. Gli Enti territoriali sono amministrati da un Consiglio di amministrazione paritetico nominato dalle Organizzazioni territoriali aderenti alle competenze lungo tutto l’arco della vitaAssociazioni nazionali stipulanti. Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti all'ANCE assumerà la funzione di Presidente, anche al fine su designazione dell'Associazione territoriale medesima, uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativiqueste, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione funzione di Vice Presidente. Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità. Tali criteri di professionalità saranno altresì seguiti per lavoratori l'assunzione di tutto il personale tecnico ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico amministrativo degli Enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso . Con riferimento agli orientamenti nazionali e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo territoriali del mercato del lavoro con particolare riferimento e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio di amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività dell'Ente che individua e programma le attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi. Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale ed al Formedil regionale. Gli Enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali , interprovinciali e regionali. - Le attività di formazione saranno rivolte di massima a: apprendistato- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinatoivi compresi i lavoratori extracomunitari; - consolidato EBNT giovani neo diplomati e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico neo laureati; - giovani titolari di contratti di apprendistato (formazione esterna) o formazione- lavoro (formazione teorica); - personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese; - manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore; - lavoratori in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia mobilità. Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale sviluppata di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi. I lavoratori muniti di tale attestato ed assunti ne’ con contratto di formazione e lavoro, ne’ con l’apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro ed al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte. Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto ad un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di primo livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova. La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dall’Ente territoriale qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso EBNT la partecipazione a cantieri di formazione e le sue articolazioni lavoro realizzati presso centri di formazione in paesi della Unione europea, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso l’Ente ed in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio di amministrazione dell'Ente ed approvati dalle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal Formedil nazionale. Il Formedil nazionale curerà la diffusione del libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati presso gli Enti territoriali, al fine della certificazione dei crediti formativi individuali. Gli Enti territoriali sono tenuti a trasmettere annualmente al Formedil nazionale i bilanci approvati, secondo lo schema unico che le parti nazionali sottoscritte hanno adottato, per le conseguenti verifiche di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al conformità. Per la realizzazione dell’indagine annuale sull’attività formativa del settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per i singoli Enti territoriali sono tenuti a restituire, debitamente compilato, il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continuaquestionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto ed inviato dal Formedil nazionale. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Collective Labor Agreement

Formazione professionale. (Le Parti concordano nel riconoscere l’importanza determinante delle attività formative agli effetti del successo dell’Impresa e della crescita professionale del personale dipendente. Come previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, nell’inviare i/le lavoratori/lavoratrici ai corsi di addestramento e formazione, l’Impresa terrà conto delle esigenze tecniche, organizzative e produttive, delle attitudini personali dei/le lavoratori/lavoratrici nonché di richieste degli stessi, garantendo a tutti la possibilità di partecipare. L’impresa si impegna, comunque, a far frequentare ogni anno corsi di addestramento, formazione o aggiornamento professionale, non meno del 20% del numero dei/le Dipendenti a tempo indeterminato – dirigenti esclusi – in forza al 1) L’evoluzione degli standard qualitativi ° gennaio dell’anno stesso. I relativi corsi saranno tenuti – di norma – almeno per il 50% in orario di lavoro. Sarà comunque organizzato tutti gli anni, allo scopo di favorire l’introduzione alle tematiche assicurative, un seminario in aula per “neo-assunti”, della durata di almeno 5 giorni, eventualmente suddiviso in due o più moduli. Il seminario sarà aperto anche ai/le Dipendenti inquadrati nelle aree professionali B e C che ne facciano richiesta; verrà, in ogni caso, garantita – nel corso dell’anno successivo – l’evasione delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per richieste eventualmente non soddisfatte tempestivamente. L’Impresa organizzerà, inoltre, corsi di apprendimento di lingue straniere, con possibilità di stage all’estero, ai quali saranno invitati a partecipare innanzitutto i/le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settorelavoratori/lavoratrici che si trovino a dover fare uso, pur se non continuativamente, di tali lingue, nonché – nei limiti della disponibilità – anche altro personale che si dichiari interessato. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle PartiL’Impresa organizzerà, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua infine, corsi mirati all’acquisizione ed al rafforzamento di capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativinatura manageriale, formativi e del mercato del lavorodestinati ai Funzionari ed a coloro i quali, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori pur non in possesso di specifici titoli tale qualifica, siano preposti ad unità organizzative ed abbiano la responsabilità di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziativecollaboratori. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi Premessa Le parti, considerano strategico l'impegno delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata finalizzata a valorizzare le risorse umane, a migliorare la loro occupabilità ed il loro arricchimento professionale, anche attraverso EBNT in relazione alle innovazioni tecnologiche e organizzative, agli obiettivi di qualità, di sicurezza e di mercato, ad esigenze di sviluppo della cultura di impresa nella quale cresca la partecipazione ed il coinvolgimento dei lavoratori. Le parti si riservano un più ampio ruolo di indirizzo e ferme restando le iniziative formative che ciascuna impresa potrà autonomamente progettare ed attivare, convengono di promuovere iniziative congiunte in materia di formazione con particolare riguardo a quelle sostenute da risorse finanziarie pubbliche, o ricadenti negli indirizzi espressi dal Fondo interprofessionale Fondimpresa costituito da Confindustria e CGIL-CISL-UIL. Per le finalità di cui al presente accordo, col termine formazione continua si intende anche la formazione comunque sostenuta da risorse finanziarie pubbliche. Allo scopo di favorire lo sviluppo e la diffusione della formazione continua nelle imprese, le parti, a livello nazionale, sottolineano l'importanza del ruolo di una Commissione bilaterale per la formazione continua formata da esperti interni alle proprie Organizzazioni, con la finalità di individuare gli ambiti ed i temi della formazione continua. Coerentemente con quanto indicato in premessa, la commissione assumerà un ruolo di indirizzo, di analisi dei fabbisogni formativi settoriali. In particolare la Commissione indirizzerà il proprio intervento nelle seguenti aree: - tenere rapporti con le istituzioni (nazionali e regionali) preposte alla formazione professionale, Fondimpresa e le sue articolazioni territoriali, al fine ; - avviare un flusso di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni informazioni sulle opportunità di finanziamento pubblico in materia di formazione professionale e formazione; - assistere le imprese nella realizzazione delle iniziative di turismo, si impegnano a sviluppare il confrontoformazione, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla per quanto concerne la disponibilità di enti di formazione professionale di comprovata esperienza e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali competenza; - promuovere ed organizzare iniziative sulla formazione continua riguardanti il settore con particolare riferimento allo sviluppo strumento degli avvisi di Fondimpresa. La formazione è un tema trasversale, funzionale sia alla produttività sia all'occupabilità, e valorizzazione deve essere considerata uno strumento essenziale per la qualità delle risorse umane umane, per la qualità delle relazioni industriali, per sviluppare ed incentivare una cultura di relazioni partecipative utile anche a garantire la esigibilità delle norme del c.c.n.l., la certezza delle regole, la coerenza ed eticità dei comportamenti a tutti i livelli. E' necessario diffondere la consapevolezza che la formazione è essenziale e non risponde solo ad esigenze aziendali ma anche ad esigenze del lavoratore. Le parti sono impegnate ad incentivare la realizzazione di progetti formativi finalizzati ad accrescere la cultura di Relazioni Industriali costruttive ed a migliorare la esigibilità delle norme contenute nel c.c.n.l. In relazione a quanto sopra nell'ambito della R.S.U. sarà identificato il delegato alla formazione professionale; le partiche seguirà in modo particolare, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionalela tematica della formazione continua e la definizione dei piani condivisi di formazione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare Con riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti riconoscono concordemente l’importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane. Pertanto le parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di turismorelazioni industriali, si impegnano a sviluppare il confrontoconvengono, anche tramite gli Enti Bilateralinel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di Legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi: • consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative; • cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale particolare riferimento al personale femminile, nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e al turismo offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori; • rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di realizzare prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale; • facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza. In questo quadro i gruppi, i consorzi e le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10Aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti nel punto c) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione del sistema di una sede istituzionale informazione forniranno alla Rsu informazioni sui programmi di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico- professionali da conseguire, allo sviluppo svolgimento dei corsi in Azienda o in centri di formazione esterni, nonché all’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, per i programmi stessi, esterne all’Azienda. Le Rsu potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi. I medesimi gruppi industriali e valorizzazione Aziende forniranno al lavoratore interessato l’attestazione relativa ai corsi di formazione professionalizzante svolti. Le modalità di rilascio delle attestazioni verranno definite aziendalmente. Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata - anche in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica articolazione della Sezione dell’Osservatorio di cui all’art. 7 - l’opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte: a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in Azienda; b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento con particolare riferimento ai progetti formativi in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro; c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/ professionalità; d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui all’art. 62 del presente contratto; e) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) di cui all’articolo 8 del Ccnl. Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse umane e alla formazione professionalepubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con Foncoop, nonché attraverso l’utilizzo: • del monte ore di cui all’art. 36, se non già utilizzato per gli scopi specifici; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate • delle ferie e/o dei rol nel limite massimo di 24 ore annue. Le parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l’iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente anche al livello regionaleattraverso il coinvolgimento delle Rsu ai fini dell’individuazione dei relativi fabbisogni formativi.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi Le Parti ritengono che la formazione e l'addestramento professionale siano elementi fondamentali di interesse comune, quindi parte integrante dell'attività svolta e, come tale, finalizzati alle esigenze organizzative e complementari allo sviluppo professionale del personale coinvolto in tale attività. Con questa premessa, e sulla base delle imprese indicazioni che verranno fornite da una commissione paritetica composta da rappresentanti sindacali e da rappresentanti delle imprese, le aziende si impegnano a perseguire gli obiettivi sopra descritti. La commissione paritetica si riunisce almeno tre volte l'anno. A tale scopo viene stabilito un monte di 17.000 ore annue. Le aziende - tenuto conto anche delle indicazioni della commissione paritetica - si impegnano inoltre a dare la massima diffusione alle attività di addestramento e formazione professionale in programma e si attiveranno, presso le unità organizzative, per individuare le necessità di intervento sul relativo personale, senza alcuna discriminazione di sesso, e in coerenza con i contenuti dei servizi offerti programmi individuati. Anche per estendere tali attività ai cambiamenti di mansione di cui agli artt. 98, 99 e 148 del C.C.N.L. 17/9/2007, esse saranno prioritariamente rivolte ai dipendenti che siano coinvolti nei processi di riorganizzazione. Le aziende comunicheranno alla clientela assume per commissione paritetica le Parti valenza strategica per lo sviluppo necessità di formazione rilevate, onde consentire alla commissione stessa di formulare le proprie indicazioni anche con riferimento a quanto stabilito dal 2º comma dell'art. 66 del settoreC.C.N.L. 17/9/2007. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante Per quanto previsto dall'art. 66 del C.C.N.L. suddetto, con riferimento agli artt. 98, 99 e 148 del contratto collettivo medesimo e tenuto conto delle istanze formulate dai dipendenti, la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento commissione potrà indicare la quota del monte ore complessivo da destinare alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Partispecificatamente finalizzata alla mobilità ai cambiamenti di mansione di cui ai predetti articoli. Le Parti convengono, da essa dipendono lo sviluppo per quanto sopra pattuito, di aver dato piena attuazione a quanto previsto dall'art. 66 del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, C.C.N.L. sopra citato. Nota a verbale le Parti ribadiscono il valore strategico l'importanza della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato aziendale ed interaziendale da attuarsi avvalendosi anche delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziativeiniziative del Fondo Banche Assicurazioni – FBA. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Integrativo Aziendale

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante Le associazioni contraenti riconoscono la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento necessità di dare impulso alla formazione professionale. (2) La professionalità professionale dei lavoratori dell'edilizia, per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese. Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, il FORMEDIL nazionale, e di organismi territoriali e regionali. È affidato al FORMEDIL nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, di realizzare il coordinamento e il controllo a livello nazionale dell'attività svolta dagli enti territoriali, nonché contribuire a risolvere le situazioni di difficoltà che dovessero emergere in sede locale. Le competenze e le finalità del FORMEDIL sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente CCNL. I FORMEDIL regionali, articolazione del FORMEDIL nazionale, hanno il compito, in accordo con le linee guida in materia formulate dal FORMEDIL nazionale e sentito lo stesso, di: - coordinare l'attività degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Partienti territoriali; - svolgere la funzione di rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, da essa dipendono lo sviluppo del settore anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie; - assumere funzioni e compiti di riforma orientamento, promozione, progettazione formativa, validazione e diffusione dei sistemi educativisupporti didattici, individuazione dei fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale per realizzare omogeneità qualitativa e razionalizzazione delle risorse; - organizzare la formazione dei formatori Per lo svolgimento delle suddette funzioni il FORMEDIL regionale potrà avvalersi di personale e strutture degli enti territoriali, nonché di un finanziamento a carico degli stessi stabilito localmente sulla base degli incarichi di cui sopra, delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti l'anno precedente e i progetti presentati per l'anno successivo. Per l'attività del FORMEDIL nazionale, il contributo degli Enti Scuola è fissato dalle associazioni nazionali contraenti ed è prelevato dagli Enti Scuola, secondo modalità stabilite dalle associazioni nazionali medesime dalle entrate ad essi derivanti ai sensi del presente articolo. Il suddetto contributo deve essere versato al FORMEDIL nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio precedente. Le organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza curano l'attuazione pratica delle finalità di cui al presente articolo attraverso il potenziamento dell'ente territoriale. Le associazioni nazionali contraenti, su proposta del FORMEDIL nazionale, approvano lo schema unico di statuto per gli enti territoriali, sulla base dei principi contenuti nella presente disciplina, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che costituisce allegato al presente contratto. Gli enti territoriali devono sovrintendere agli interventi formativi che interessano la categoria attraverso: adeguate iniziative di 1a formazione per i giovani che entrano nel settore; adeguate iniziative di formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri; percorsi professionalizzanti nell'ambito della formazione integrata superiore, secondo le esigenze del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica e all'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n.626. L'attività degli enti territoriali si realizza attraverso la maggior parte dei Paesi europeicostituzione di strutture esecutive di formazione professionale, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione sotto la diretta sorveglianza di un nuovo patto socialeConsiglio d'amministrazione; laddove tali enti, coerente per accertate obiettive difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli enti stessi - o ad altri enti derivanti dal presente CCNL o ad altri organismi appropriati. L'attività degli enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nell'organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal FORMEDIL nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate. Al finanziamento degli enti territoriali verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle organizzazioni territoriali. Tale Fondo deve essere gestito dai Consigli d'amministrazione con proprio bilancio. Gli enti territoriali sono amministrati da un Consiglio d'amministrazione paritetico nominato dalle organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali stipulanti. 1 fra i membri nominati dall'associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti ad ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'associazione territoriale medesima, 1 fra i membri nominati dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente. Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità. Tali criteri di professionalità saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecnico e amministrativo degli enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale. Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio d'amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività dell'ente che individua e programma le esigenze attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi. Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al FORMEDIL nazionale e al FORMEDIL regionale. Gli enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali. Le attività di flessibilità formazione saranno rivolte di massima a: - giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari; - giovani neo-diplomati e neo-laureati; - giovani titolari di contratti d'apprendistato (formazione esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica); - personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese; - manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore; - lavoratori in mobilità. Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi. I lavoratori muniti di tale attestato e assunti né con CFL, né con l'apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte. Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto a un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di 1° livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova. La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dall'ente territoriale qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in Paesi della UE, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso l'ente e in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio d'amministrazione dell'ente e approvati dalle organizzazioni territoriali di cui all'art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal FORMEDIL nazionale. Il FORMEDIL nazionale curerà la diffusione del libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati presso gli enti territoriali, al fine della certificazione dei crediti formativi individuali. Gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere annualmente al FORMEDIL nazionale i bilanci approvati, secondo lo schema unico che le parti nazionali sottoscritte hanno adottato, per le conseguenti verifiche di conformità. Per la realizzazione dell'indagine annuale sull'attività formativa del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vitai singoli enti territoriali sono tenuti a restituire, anche debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto e inviato dal FORMEDIL nazionale. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo. A norma delle vigenti disposizioni di legge la durata dell'apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni. Per l'assunzione in prova dell'apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli artt. 2 e 43. Alle Scuole edili territoriali, di cui al fine di garantire nel tempo il mantenimento presente contratto, sono affidati i compiti di: - partecipazione alla raccolta e lo sviluppo monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti d'apprendistato; - definizione dei percorsi formativi relativi ai vari profili professionali; - erogazione dell'attività formativa; - offerta del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema servizio di formazione continua che risponda per i tutor aziendali; - offerta di consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, in collegamento e a seguito della fase formativa; - attestazione dell'effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nei libretti di credito formativi individuali. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e sempreché si riferiscano alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali stesse attività lavorative. Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo d'apprendistato da svolgere. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi d'apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e, tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso frequenza dei corsi di formazione esterna. Per il riproporzionamento delle ore formative, l'apprendista deve dimostrare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa. Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi d'apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati. Al termine del periodo d'apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge. Il trattamento economico per gli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga o stipendio, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore, o premio di produzione per gli impiegati, spettante rispettivamente alla categoria degli operai qualificati e a quella della 3ª categoria degli impiegati: - 1° semestre 60% - 2° semestre 65% - 3° semestre 70% - 4° semestre 75% - 5° semestre 80% - 6°, 7° e 8° semestre 85% Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 16, comma 2, legge 24.6.97 n. 196, da realizzarsi in via prioritaria nell'ambito delle Scuole edili di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. L'impegno formativo è ridotto ad 80 ore per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori apprendisti in possesso di specifici titoli titolo di studio e/post obbligo o di adeguata esperienza professionaleattestato di qualifica professionale idoneo all'attività da svolgere. L'orario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciòcomprese le ore destinate alla formazione esterna, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, in applicazione dell'art. 38 del regolamento della legge sull'apprendistato. Agli apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell'art. ... (il numero dell'articolo sarà specificato in sede di stesura definitiva del CCNL) sui riposi annui e nella lett. B) dell'art. 44. Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi d'assenza per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadromalattia, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale infortunio e di turismomalattia professionale, si impegnano a sviluppare il confrontofa rinvio agli artt. 27, anche tramite gli Enti Bilaterali28, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale 67 e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative68. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Rinnovo Del CCNL

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese Durante il periodo di validità del presente contratto, vengono svolti periodica- mente dai Servizi forestali provinciali e dagli Enti strumentali provinciali firmatari, an- che al di fuori dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla periodi lavorativi, corsi di formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Partied aggiornamento professio- nale inteso come: - promozione di cultura generale, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato riferita alle mansioni che l’operaio svolge; - organizzazione del lavoro, che interessano oggi l’Italia in merito a: procedure operative; diritti, doveri e rap- porti con i superiori ed i compagni di lavoro; tutela fisica dei lavoratori, igiene del lavoro, ecc.; - formazione professionale, conoscenza dei materiali e delle attrezzature im- piegate, delle tecniche e dei rischi connessi ai lavori ed ai cantieri di forestazione; - interventi di prevenzione e spegnimento incendi boschivi. Scopi del corso: - qualificare gli operai ed avviarli anche a mansioni superiori (di istruttore, capo squadra, capi vivaista); - favorire la maggior parte dei Paesi europeimaggiore conoscenza del proprio lavoro, individuano l’occupabilità sia per aumentare la pro- duttività e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vitasia per ridurre la fatica, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda in relazione alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività norme in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT sicurezza ed igiene del lavoro; - produrre una spinta qualificante sia culturale che professionale; - introdurre un qualificato pre-avviamento al lavoro dei giovani. I corsi teorico-pratici, finalizzati sia alle procedure di cantiere e sia alla sicurezza del lavoro, saranno organizzati dall’Amministrazione per gruppi di operai ed in periodi da stabilire. La scelta dei lavoratori da ammettere ai corsi compete al datore di lavoro. La partecipazione è obbligatoria per tutti i dipendenti, salvo casi particolari da definire di volta in volta con singolo lavoratore o con le sue articolazioni territorialiorganizzazioni sindacali. L’onere derivante dall’organizzazione ed espletamento dei corsi, al fine ivi comprese le spese per vitto ed alloggio, resta a totale carico dell’ Amministrazione. Per il trasporto di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settorenorma saranno utilizzati gli automezzi dell’Amministrazione, nel caso di impos- sibilità l’operaio potrà utilizzare il mezzo proprio, preventivamente autorizzato, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti rimborso chilometrico come previsto all’art. 8. Poiché il corso sarà normalmente svolto durante la stasi invernale dei lavori, gli operai che possono essere realizzati per usufruiscono in quel periodo del trattamento di integrazione salariale o dell’indennità di disoccupazione non saranno remunerati, fatto salvo sopra quanto specificato. Qualora il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della corso fosse svolto durante il periodo di attività lavorativa, all’operaio compete la normale retribuzione. Annualmente verrà presentato un programma dei corsi di formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia ed aggior- namento professionale. I corsi di formazione professionale e finalizzati al conferimento della qualifica su- periore saranno organizzati entro il periodo di turismovalidità contrattuale sulla base delle effettive necessità di personale nelle diverse qualifiche, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al secondo l’ordine di priorità derivante dai criteri generali di programmazione dei lavori diretti. Il superamento della verifica di fine corso darà luogo all’attribuzione della qualifica prevista dal corso di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziativeformazione. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Integrativo Provinciale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settoreSostituire l’art. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane 3 con particolare il seguente: Con riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti riconoscono concordemente l’importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane. Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di turismorelazioni industriali, si impegnano a sviluppare il confrontoconvengono, anche tramite gli Enti Bilateralinel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi: - consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative; - cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale particolare riferimento al personale femminile, nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e al turismo offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori; - rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di realizzare prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale; - facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza. In questo quadro i gruppi industriali e le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti nei punti 3) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione e 4) dell’art. 2 forniranno alla Rsu o al Comitato esecutivo della stessa informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione professionale; le partiesterni, infinenonché all’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate per i programmi stessi, esterne all’azienda. Le Rsu potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi. Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata – anche al livello regionale.in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica Sezione dell’Osservatorio di cui all’art. 1 - l’opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante Le associazioni contraenti riconoscono la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento necessità di dare impulso alla formazione professionale. (2) La professionalità professionale dei lavoratori dell'edilizia, per contribuire a migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese. Queste finalità sono attuate attraverso un unico sistema formativo nazionale paritetico di categoria che si avvale di un organismo centrale, il FORMEDIL nazionale, e di organismi territoriali e regionali. È affidato al FORMEDIL nazionale, così come previsto dal relativo Statuto, il compito di attuare, promuovere e coordinare le iniziative di formazione professionale per i lavoratori dell'edilizia, anche nei confronti delle istituzioni pubbliche nazionali e internazionali, di realizzare il coordinamento e il controllo a livello nazionale dell'attività svolta dagli enti territoriali, nonché contribuire a risolvere le situazioni di difficoltà che dovessero emergere in sede locale. Le competenze e le finalità del FORMEDIL sono espressione delle linee politiche nazionali di pianificazione e programmazione espresse dalle parti stipulanti il presente CCNL. I FORMEDIL regionali, articolazione del FORMEDIL nazionale, hanno il compito, in accordo con le linee guida in materia formulate dal FORMEDIL nazionale e sentito lo stesso, di: - coordinare l'attività degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Partienti territoriali; - svolgere la funzione di rappresentanza nei confronti dell'Ente Regione, da essa dipendono lo sviluppo del settore anche ai fini della partecipazione alla programmazione regionale e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi ai suoi collegamenti con quella nazionale, per attingere alle risorse regionali, nazionali e comunitarie; - assumere funzioni e compiti di riforma orientamento, promozione, progettazione formativa, validazione e diffusione dei sistemi educativisupporti didattici, individuazione dei fabbisogni formativi e quant'altro ritenuto utile in ambito regionale per realizzare omogeneità qualitativa e razionalizzazione delle risorse; - organizzare la formazione dei formatori Per lo svolgimento delle suddette funzioni il FORMEDIL regionale potrà avvalersi di personale e strutture degli enti territoriali, nonché di un finanziamento a carico degli stessi stabilito localmente sulla base degli incarichi di cui sopra, delle attività svolte, degli obiettivi raggiunti l'anno precedente e i progetti presentati per l'anno successivo. Per l'attività del FORMEDIL nazionale, il contributo degli Enti Scuola è fissato dalle associazioni nazionali contraenti ed è prelevato dagli Enti Scuola, secondo modalità stabilite dalle associazioni nazionali medesime dalle entrate ad essi derivanti ai sensi del presente articolo. Il suddetto contributo deve essere versato al FORMEDIL nazionale entro il 31 marzo di ogni anno ed è calcolato sulla massa salariale di pertinenza dell'esercizio precedente. Le organizzazioni territoriali di categoria nelle zone di rispettiva competenza curano l'attuazione pratica delle finalità di cui al presente articolo attraverso il potenziamento dell'ente territoriale. Le associazioni nazionali contraenti, su proposta del FORMEDIL nazionale, approvano lo schema unico di statuto per gli enti territoriali, sulla base dei principi contenuti nella presente disciplina, entro 30 giorni dalla data di stipula del presente accordo. Le clausole difformi degli statuti esistenti debbono essere adeguate a tale schema nazionale che costituisce allegato al presente contratto. Gli enti territoriali devono sovrintendere agli interventi formativi che interessano la categoria attraverso: adeguate iniziative di 1a formazione per i giovani che entrano nel settore; adeguate iniziative di formazione continua; qualificazione, riqualificazione, specializzazione e aggiornamento per operai, impiegati, tecnici e quadri; percorsi professionalizzanti nell'ambito della formazione integrata superiore, secondo le esigenze del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica e all'igiene del lavoro, secondo quanto previsto dal D.lgs. 19.9.94 n.626. L'attività degli enti territoriali si realizza attraverso la maggior parte dei Paesi europeicostituzione di strutture esecutive di formazione professionale, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione sotto la diretta sorveglianza di un nuovo patto socialeConsiglio d'amministrazione; laddove tali enti, coerente per accertate obiettive difficoltà non possano organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati - sotto il controllo degli enti stessi - o ad altri enti derivanti dal presente CCNL o ad altri organismi appropriati. L'attività degli enti territoriali dovrà essere orientata, in coerenza con i profili professionali effettivamente presenti nell'organizzazione produttiva del settore e con i fabbisogni formativi determinati dall'innovazione tecnologica, normativa e di processo produttivo, secondo tipologie formative standard predisposte dal FORMEDIL nazionale, tenendo presente la catalogazione delle esperienze già realizzate. Al finanziamento degli enti territoriali verrà provveduto con il contributo a carico delle imprese, da fissarsi localmente in misura compresa fra lo 0,20% e l'1% sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 25 e da versarsi con modalità stabilite dalle organizzazioni territoriali. Tale Fondo deve essere gestito dai Consigli d'amministrazione con proprio bilancio. Gli enti territoriali sono amministrati da un Consiglio d'amministrazione paritetico nominato dalle organizzazioni territoriali aderenti alle associazioni nazionali stipulanti. 1 fra i membri nominati dall'associazione territoriale dei datori di lavoro aderenti ad ANCE assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'associazione territoriale medesima, 1 fra i membri nominati dalle organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente. Il Direttore, al di fuori del Consiglio stesso, è nominato esclusivamente sulla base di criteri informati al principio della professionalità. Tali criteri di professionalità saranno altresì seguiti per l'assunzione di tutto il personale tecnico e amministrativo degli enti territoriali e delle loro eventuali strutture esecutive della formazione professionale. Con riferimento agli orientamenti nazionali e territoriali del mercato del lavoro e ai bisogni di formazione localmente rilevati, il Consiglio d'amministrazione provvederà annualmente ad approvare un Piano generale delle attività dell'ente che individua e programma le esigenze attività formative da svolgere, le specifica per singoli progetti e ne indica i costi. Il Piano generale delle attività sarà predisposto nei limiti della disponibilità finanziaria dell'esercizio, portato a conoscenza delle organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al FORMEDIL nazionale e al FORMEDIL regionale. Gli enti territoriali e le loro strutture esecutive, in relazione alla necessità e possibilità, potranno essere provinciali, interprovinciali e regionali. Le attività di flessibilità formazione saranno rivolte di massima a: - giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari; - giovani neo-diplomati e neo-laureati; - giovani titolari di contratti d'apprendistato (formazione esterna) o formazione-lavoro (formazione teorica); - personale (operai, impiegati, tecnici e quadri) dipendente da imprese; - manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore; - lavoratori in mobilità. Ai lavoratori che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di formazione professionale di cui al presente articolo, verrà rilasciato un apposito attestato con l'indicazione del corso frequentato e dell'avvenuto superamento degli esami finali, nonché il libretto personale di certificazione dei crediti formativi. I lavoratori muniti di tale attestato e assunti né con CFL, né con l'apprendistato, per lo svolgimento delle mansioni oggetto della formazione, dovranno effettuare un periodo, non superiore a 30 giorni, di adattamento pratico al lavoro e al termine di esso, se confermati in servizio, conseguiranno la qualifica inerenti alle mansioni svolte. Durante tale periodo di adattamento, i lavoratori avranno diritto a un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori di 1° livello e sarà loro applicabile, salvo che per la durata, la normativa relativa al periodo di prova. La qualifica è attribuita, dopo il superamento dell'esame finale, direttamente dall'ente territoriale qualora il corso di formazione professionale sia articolato, anche attraverso la partecipazione a cantieri di formazione e lavoro realizzati presso centri di formazione in Paesi della UE, secondo il sistema dell'alternanza scuola-lavoro, in congrui periodi di frequenza presso l'ente e in cantiere di produzione, secondo criteri proposti dal Consiglio d'amministrazione dell'ente e approvati dalle organizzazioni territoriali di cui all'art. 39, in conformità agli indirizzi adottati dal FORMEDIL nazionale. Il FORMEDIL nazionale curerà la diffusione del libretto personale di formazione professionale edile, nel quale verranno annotati i corsi frequentati presso gli enti territoriali, al fine della certificazione dei crediti formativi individuali. Gli enti territoriali sono tenuti a trasmettere annualmente al FORMEDIL nazionale i bilanci approvati, secondo lo schema unico che le parti nazionali sottoscritte hanno adottato, per le conseguenti verifiche di conformità. Per la realizzazione dell'indagine annuale sull'attività formativa del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vitai singoli enti territoriali sono tenuti a restituire, anche debitamente compilato, il questionario annuale di rilevazione delle attività formative predisposto e inviato dal FORMEDIL nazionale. DISCIPLINA DELL'APPRENDISTATO La disciplina dell'apprendistato è regolata dalle norme di legge e dalle disposizioni del presente articolo. A norma delle vigenti disposizioni di legge la durata dell'apprendistato non può essere inferiore a 18 mesi e superiore a 4 anni. Per l'assunzione in prova dell'apprendista e per la regolamentazione del periodo di prova valgono le norme di cui agli artt. 2 e 43. Alle Scuole edili territoriali, di cui al fine di garantire nel tempo il mantenimento presente contratto, sono affidati i compiti di: - partecipazione alla raccolta e lo sviluppo monitoraggio delle informazioni relative all'avvio dei rapporti d'apprendistato; - definizione dei percorsi formativi relativi ai vari profili professionali; - erogazione dell'attività formativa; - offerta del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema servizio di formazione continua che risponda per i tutor aziendali; - offerta di consulenza e accompagnamento per l'impresa e per il lavoratore, in collegamento e a seguito della fase formativa; - attestazione dell'effettuazione della fase formativa e registrazione della stessa nei libretti di credito formativi individuali. I periodi di servizio effettivamente prestati in qualità di apprendista presso più imprese si cumulano ai fini della durata e delle misure della retribuzione previste dalla presente regolamentazione, purché non separati da interruzioni superiori a 1 anno e sempreché si riferiscano alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali stesse attività lavorative. Nel caso di cumulabilità di più rapporti le ore di formazione saranno riproporzionate in relazione al restante periodo d'apprendistato da svolgere. Per ottenere il riconoscimento del cumulo di periodi d'apprendistato precedentemente prestati presso altre aziende l'apprendista deve documentare, all'atto dell'assunzione, i periodi già compiuti e, tramite i dati registrati sul libretto individuale dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso frequenza dei corsi di formazione esterna. Per il riproporzionamento delle ore formative, l'apprendista deve dimostrare l'avvenuta partecipazione all'attività formativa. Oltre alle normali registrazioni sul libretto di lavoro, le imprese rilasceranno all'apprendista un documento che attesti i periodi d'apprendistato già compiuti e le attività lavorative per le quali sono stati effettuati. Al termine del periodo d'apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, con valore di credito formativo alle condizioni e secondo le procedure di legge. Il trattamento economico per gli apprendisti non può essere inferiore alle sottoindicate percentuali della retribuzione calcolata su minimo di paga o stipendio, ex indennità di contingenza, elemento economico territoriale e indennità territoriale di settore, o premio di produzione per gli impiegati, spettante rispettivamente alla categoria degli operai qualificati e a quella della 3ª categoria degli impiegati: - 1° semestre 60% - 2° semestre 65% - 3° semestre 70% - 4° semestre 75% - 5° semestre 80% - 6°, 7° e 8° semestre 85% Le ore destinate alla formazione esterna di cui all'art. 16, comma 2, legge 24.6.97 n. 196, da realizzarsi in via prioritaria nell'ambito delle Scuole edili di cui al presente contratto, sono pari a 120 ore medie annue e sono aggregate in moduli settimanali da realizzarsi compatibilmente con le esigenze delle imprese. L'impegno formativo è ridotto ad 80 ore per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori apprendisti in possesso di specifici titoli titolo di studio e/post obbligo o di adeguata esperienza professionaleattestato di qualifica professionale idoneo all'attività da svolgere. L'orario di lavoro per gli apprendisti è di 40 ore settimanali, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciòcomprese le ore destinate alla formazione esterna, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati effettuate in ore diverse da quelle destinate alla normale attività, in applicazione dell'art. 38 del regolamento della legge sull'apprendistato. Xxxx apprendisti operai e impiegati si applica rispettivamente la normativa contenuta nell'art. ... (il numero dell'articolo sarà specificato in sede di stesura definitiva del CCNL) sui riposi annui e nella lett. B) dell'art. 44. Per il trattamento economico degli apprendisti nei casi d'assenza per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadromalattia, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale infortunio e di turismomalattia professionale, si impegnano a sviluppare il confrontofa rinvio agli artt. 27, anche tramite gli Enti Bilaterali28, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale 67 e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative68. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Rinnovo Del CCNL

Formazione professionale. L’art. 3 (1Formazione professionale) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settoreè modificato come segue: “Art. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare 3 – Formazione professionale Con riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni quanto previsto dagli Accordi interconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le Parti riconoscono concordemente l’importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane. Pertanto le Parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di turismorelazioni industriali, si impegnano a sviluppare il confrontoconvengono, anche tramite gli Enti Bilateralinel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità ad esse derivanti dalle norme di legge, di accordi interconfederali e del presente contratto, che la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi: - consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alle mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative; - cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale particolare riferimento al personale femminile, nell’intento di facilitare l’incontro tra domanda e al turismo offerta di lavoro e di consentire una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori; - rispondere a necessità di aggiornamento dei lavoratori al fine di realizzare prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale; - facilitare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza. In questo quadro i gruppi industriali e le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10aziende, nel corso degli incontri rispettivamente previsti nei punti 3) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione e 4) dell’art. 2 forniranno alla Rsu o al Comitato esecutivo della stessa informazioni, sui programmi di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali formazione professionale, con particolare riferimento al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico-professionali da conseguire, allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla svolgimento dei corsi in azienda o in centri di formazione professionale; le partiesterni, infinenonché all’intendimento di far ricorso a fonti di finanziamento, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate per i programmi stessi, esterne all’azienda. Le Rsu potranno fornire proprie valutazioni in ordine a tali programmi. Fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, a tale livello sarà valutata – anche al livello regionale.in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica Sezione dell’EBS di cui all’art. 1bis - l’opportunità di adottare specifiche iniziative formative rivolte:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro (Ccnl)

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la valorizzazione delle risorse umane con particolare Con riferimento alla formazione professionale. (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio e/o di adeguata esperienza professionale, individuando negli enti bilaterali la sede idonea per l'esame concertato delle relative problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative. (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoro. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni quanto previsto dagli accordi inteconfederali in materia di formazione professionale e dalla legislazione vigente, le parti riconoscono concordemente l’importanza ed il ruolo strategico che tale strumento riveste ai fini della valorizzazione professionale delle risorse umane. Pertanto le parti, coerentemente ad una significativa evoluzione del sistema di turismorelazioni industriali, si impegnano a sviluppare il confrontoconvengono nel rispetto delle reciproche competenze e responsabilità, anche tramite gli Enti Bilateraliche la formazione debba essere orientata al perseguimento dei seguenti obiettivi: - consentire ai lavoratori di acquisire professionalità specifiche in grado di meglio rispondere alla mutate esigenze derivanti da innovazioni tecnologiche ed organizzative; - cogliere le opportunità occupazionali del mercato del lavoro, con gli Assessorati Regionali alla formazione particolare riferimento al personale femminile, nell’intento di facilitare un positivo rapporto tra il sistema produttivo e il sistema formativo e di consentire un maggiore adattamento professionale e al turismo dei lavoratori; - rispondere a necessità di aggiornamento dei dipendenti al fine di realizzare prevenire l’insorgere di situazioni di inadeguatezza professionale; - facilitare il reinserimento del personale dopo lunghi periodi di assenza. In questo quadro le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione aziende, nel corso degli incontri previsti forniranno alle RSU informazioni, anche a consuntivo, sui programmi di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali formazione professionale, con particolare riferimento allo sviluppo al numero dei lavoratori interessati suddivisi per sesso, alla durata dei corsi, alla sede, ai contenuti, agli obiettivi tecnico professionali da conseguire, al luogo di svolgimento dei corsi, nonché all’intendimento di fare ricorso per i programmi stessi, a fonti di finanziamento esterne all’azienda, messe a disposizione da enti pubblici. Sulle iniziative formative le RSU potranno fornire proprie valutazioni. A livello aziendale potrà quindi essere valutata l’opportunità di una formazione specifica rivolta: a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda; b) alla generalità del personale per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento; c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità; d) alle lavoratrici e valorizzazione delle ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari; e) ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza RLS Per le iniziative di cui sopra, che potranno essere finanziate mediante risorse umane e alla formazione professionale; le partipubbliche comunitarie, infinenazionali o regionali, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionalein raccordo con Fondimpresa, sarà utilizzato il monte ore di cui all’art. 63.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (Constatato che lo sviluppo e la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riqualificazione del Settore e che tale processo produrrà l’esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti dello stesso settore, fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di “Formazione Professionale” sono demandati ai vari livelli di confronto così come previsti dal presente C.C.N.L. ,le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obbiettivi: 1) L’evoluzione Migliorare il livello professionale degli standard qualitativi delle imprese addetti occupati nel settore e dei servizi offerti alla clientela assume per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.umane; (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi Adeguare l’offerta di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio prestazione lavorativa e/o di adeguata esperienza professionalecollaborazione alle richieste degli amministratori di condominio, individuando negli enti bilaterali studi, e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare; 3) Migliorare il livello di servizio e di qualità offerta dal settore al fine ottimizzare la sede idonea per l'esame concertato produttività ed elevare il livello di competitività: 4) Rispondere alle istanze di cambiamento dei profili, delle relative competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali; 5) Rispondere all’esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.attività di servizio alla proprietà immobiliare, nonché del loro ruolo nell’ambito dell’economia Italiana ed Europea; (76) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano Aggiornare la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato riguardante il capitolo del mercato mondo del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico regolamentazioni, nonché la legislazione sulla Salute e sulla Sicurezza: 7) Incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli; 8) Conoscere una lingua della Unione Europea in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoroaggiunta alla lingua madre. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Formazione professionale. (1) L’evoluzione degli standard qualitativi delle imprese Constatato che lo sviluppo e dei servizi offerti alla clientela la gestione di tale materia assume rilevanza anche a fronte del processo di riqualificazione del Settore e che tale processo produrrà l'esigenza di definire nuove funzioni e nuove competenze professionali per le Parti valenza strategica per lo sviluppo del quali sarà necessario predisporre progetti formativi volti a qualificare e riqualificare gli addetti dello stesso settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante la , fermo restando i ruoli ed i compiti che in tema di "Formazione Professionale" sono demandati ai vari livelli di confronto così come previsti dal presente CCNL ,le parti concordano sulla necessità di realizzare una politica attiva della formazione professionale finalizzata al conseguimento dei seguenti obbiettivi: A. Migliorare il livello professionale degli addetti occupati nel settore e più in generale attivare un processo di valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.umane; (2) La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali. (3) I processi B. Adeguare l'offerta di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l’Italia e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l’occupabilità e l’adattabilità come riferimenti chiave delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento. (4) Si manifesta l’esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull’accesso alle competenze lungo tutto l’arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità. (5) Il sistema dell’EBNT, nelle sue diverse articolazioni, ha assunto come propria priorità lo sviluppo di un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una propria riflessione su temi chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell’accesso alla formazione per lavoratori ed imprese, l’integrazione tra sistemi. (6) Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale; individuano gli opportuni strumenti normativi capaci di agevolare l'ingresso e la permanenza nel settore dei lavoratori in possesso di specifici titoli di studio prestazione lavorativa e/o di adeguata esperienza professionalecollaborazione alle richieste degli amministratori di condominio, individuando negli enti bilaterali studi, e/o società di servizi professionali alla proprietà immobiliare; C. Migliorare il livello di servizio e di qualità offerta dal settore al fine ottimizzare la sede idonea per l'esame concertato produttività ed elevare il livello di competitività: D. Rispondere alle istanze di cambiamento dei profili, delle relative competenze e delle conoscenze professionali derivanti sia dai processi di innovazione tecnologica che da quanto legislativamente potrà essere innovato in tema di profili professionali; X. Xxxxxxxxxx all'esigenza di formazione sui principi generali e sulle problematiche e la promozione delle conseguenti iniziative.attività di servizio alla proprietà immobiliare, nonché del loro ruolo nell'ambito dell'economia Italiana ed Europea; (7) In conseguenza di ciò, le Parti hanno: - sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano F. Aggiornare la formazione professionale dei lavoratori neoassunti e la formazione continua dei lavoratori in servizio; - riformulato riguardante il capitolo del mercato mondo del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro a tempo parziale, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato; - consolidato EBNT e le sue articolazioni territoriali evidenziandone il ruolo strategico regolamentazioni, nonché la legislazione sulla Salute e sulla Sicurezza: G. Incrementare i livelli occupazionali, superando altresì le maggiori difficoltà di accesso al lavoro presenti nelle aree del Mezzogiorno e per alcune fasce sociali più deboli; H. Conoscere una lingua della Unione Europea in funzione della formazione professionale e dell’agevolazione dell’incontro domanda-offerta di lavoroaggiunta alla lingua madre. (8) Le Parti, vista l’attività in materia di formazione professionale sviluppata anche attraverso EBNT e le sue articolazioni territoriali, al fine di potenziare le azioni intraprese si impegnano congiuntamente a richiedere alle competenti istituzioni pubbliche una maggiore e rinnovata attenzione nei confronti degli strumenti formativi destinati al settore, con particolare riferimento all'attivazione degli investimenti che possono essere realizzati per il tramite degli Enti Bilaterali nel campo della formazione continua. (9) In questo quadro, le Parti, considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia di formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite gli Enti Bilaterali, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le opportune sinergie tra le rispettive iniziative. (10) Le Parti ritengono necessaria l'attivazione di una sede istituzionale di confronto sul Settore tra Governo e Parti sociali con particolare riferimento allo sviluppo e valorizzazione delle risorse umane e alla formazione professionale; le parti, infine, opereranno affinché simili sedi istituzionali possano essere attivate anche al livello regionale.

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