Formazione. L’Organismo Paritetico per la Formazione (OPF), già istituito a livello locale, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansione.
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Samples: Contratto Integrativo Regionale, Contratto Integrativo Regionale
Formazione. L’Organismo Paritetico 1. Le Parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste impor- tanza strategica e a tal fine considerano la formazione una leva essenziale per potenziare il know how delle Aziende e la Formazione (OPF), già istituito loro competitività anche a livello localeinternazionale e, è costituito da nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, instaurando un rappresentante circolo virtuoso di “crescita” e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il raggiun- gimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento dei clienti finali.
2. In considerazione della valenza della formazione, che travalica il perimetro aziendale ed esplica riflessi anche sul “sistema Paese” in termini di sviluppo occupazionale, di contributo al processo di integrazione europea, di efficace osmosi “scuola/lavoro”, il modello formativo deve essere configurato prendendo a riferimento le seguenti linee guida: • crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle co- noscenze/abilità professionali - tenuto conto della naturale obsolescenza delle cognizioni - per ogni sigla firmataria portarle continuamente “al passo” delle innovazioni tecnologiche ed organizzative; • accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzati- va interessanti il settore a seguito del presente Contratto decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; • promozione dell’impiegabilità delle risorse umane, salvaguardando, tra l’altro, la peculiari- tà di quelle femminili, al fine di garantire alle Aziende la flessibilità necessaria per fronteg- giare il dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento aziendale; • promozione e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche consolidamento di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere una cultura diffusa in materia di formazione. Facendo propri i contenuti ambiente e le finalità sancite dall'articolo 63 sicurezza del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazionelavoro. Le parti ritengono Parti, nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello partecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore elettrico, che la dà attuazione anche alla bilate- ralità, si impegnano ad operare in coerenza con il nuovo assetto istituzionale della formazione continua continua, che ha assegnato un ruolo di impulso e di coordinamento ai fondi interprofessionali nazionali, prevedendo procedure e percorsi legati all’utilizzo di risorse pubbliche nel finanzia- mento di piani formativi aziendali e/o interaziendali.
3. Le iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, saranno rivolte:
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in Azienda (forma- zione d’ingresso);
b) alla generalità del personale: • Rappresenti , per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente consentire un apprendimento permanente ed efficace le risorse umane un costante aggiornamento (formazione continua);
c) a singoli e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte potenziare figure professionali ritenute strategiche (formazione di crescita professionale);
d) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della pre- stazione lavorativa, concorra allo sviluppo per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professiona- lità, in un’ottica di carriera proficuo reimpiego (formazione mirata).
4. L’individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e si ponga finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate, la individuazione della formazione incentivata e finanziata, così come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche i percorsi formativi completati formeranno annualmente – di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personalenorma nel mese di novembre, sia per la convenienza fase consuntiva dell’anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all’anno successivo - oggetto di specifico incontro con le strutture sindacali interessate, nella comune consape- volezza del rapporto costi/benefici ruolo centrale delle risorse umane nell’attuale scenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei lavoratori costituisce la leva essenziale per lo sviluppo della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento capacità competitiva delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodottiAziende.
5. Le partiParti condividono l’esigenza di valorizzare e rafforzare il modello bilaterale in tema di formazione, ferme restando le previsioni contrattuali con l’obiettivo di cui all’Artcreare un efficace polo di riferimento del settore, idoneo a inter- cettare i fabbisogni formativi e a facilitare, orientare e supportare l’impegno formativo. 63A tal fine si avvarranno dell’Organismo Bilaterale “Salute, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero Sicurezza, Ambiente, Formazione e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionePari Opportunità”.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione. L’Organismo Paritetico Anche in relazione ai principi e valori della presente intesa, le parti considerano centrale il ruolo della formazione; pertanto le Aziende del Gruppo BPER favoriranno, laddove non già presenti, l’inserimento tempo per la Formazione tempo nei piani formativi di specifici corsi di formazione, che potranno essere oggetto di confronto nelle Commissioni paritetiche sulla formazione, laddove costituite o, in assenza, delle RSA aziendali, (OPFda finanziare, ove possibile, attraverso i Fondi Interprofessionali), già istituito dedicati al potenziamento delle professionalità e competenze sia tecniche sia relazionali del personale impegnato nella vendita e nel coordinamento delle relative attività volti a: − sviluppare, in coerenza con le mansioni svolte, le necessarie competenze di natura gestionale, commerciale, manageriale, relazionale e tecnico/giuridiche volte a livello localefavorire l’adozione di comportamenti professionali conformi alle norme in materia con particolare attenzione alle disposizioni Mifid, è costituito da Ivass e antiriciclaggio; − dedicare specifica formazione al personale impegnato in attività di vendita ai fini di una corretta attività di valutazione della “propensione al rischio e/o copertura” e delle effettive esigenze della clientela, con particolare attenzione ai prodotti finanziari/assicurativi; − diffondere tra tutti i lavoratori una piena conoscenza degli strumenti messi a disposizione per il supporto dell’azione commerciale, promuovendone un rappresentante per ogni sigla firmataria corretto utilizzo e la reciproca conoscenza tra le diverse professionalità ed esperienze; − favorire l’adozione di comportamenti positivi attraverso l’analisi di “buone pratiche” coerenti con il presente accordo; − sviluppare i principi generali di responsabilità sociale e sostenibilità, anche con riguardo a quelli esplicitati nei Codici Etici Aziendali e nel Bilancio di Sostenibilità di Gruppo, nonché la divulgazione dei contenuti del presente Contratto Accordo, anche nei programmi formativi per ruoli di responsabilità. La formazione sopra descritta sarà continua, specifica e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese specialistica, ai sensi delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo norme del CCNL e degli Enti accordi aziendali - incluso il rispetto al diritto alla disconnessione - finalizzata a prevenire e contrastare situazioni di criticità, diffondendo una cultura improntata ai valori di rispetto delle persone, responsabilità, fiducia, collaborazione e trasparenza, ricercando la valorizzazione del lavoro di squadra. La formazione online, quando viene svolta presso l’unità produttiva di appartenenza, deve essere effettuata nel rispetto della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il normativa tempo per tempo vigente nelle aziende destinatarie del presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansioneaccordo.
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Samples: Verbale Di Accordo, Verbale Di Accordo
Formazione. L’Organismo Paritetico per la Formazione (OPF), già istituito a livello locale, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti Le parti congiuntamente ritengono: - che la formazione dei dipendenti della Banche debba rivestire un ruolo strategico nella valorizzazione professionale delle risorse umane, tenuto anche conto delle sempre più rapide evoluzioni tecnologiche, nonché nelle conoscenze riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di Credito Cooperativo lavoro; - che la ricerca di un sempre più alto livello di qualità richiesto dal mercato sia un elemento fondamentale per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e degli Enti della Calabriamedie industrie alimentari. Verranno demandata Per il raggiungimento di tali obiettivi è indispensabile che la formazione, al tavolo negoziale di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dalle esperienze lavorative: - consenta di acquisire professionalità specifiche, adeguate alle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto; - sia sufficiente ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere adeguata in materia di formazionesalute e sicurezza sui posti di lavoro; - consenta una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori; - faciliti il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza. Facendo propri i contenuti Nel comune presupposto che l'aggiornamento continuo e lo sviluppo delle risorse umane sono fattori determinanti per consentire il progressivo miglioramento delle competenze necessario per affrontare le sfide competitive dei mercati, le Parti, anche in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica Sezione dell'Osservatorio, favoriranno l'adozione di specifiche iniziative formative in particolare rivolte:
a) a favorire l'inserimento professionale, ponendo particolare attenzione alla formazione propedeutica e all'addestramento dei neo inseriti, affinché apprendano le cognizioni e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi pratiche professionali che consentano loro di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua espletare correttamente ed efficacemente le diverse mansioni;
b) alla generalità del personale: • Rappresenti , per le Aziende la risorsa consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento, inteso come strumento fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane a sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste dall'evoluzione delle attività e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabresemodelli organizzativi aziendali, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativail conseguimento di nuove competenze, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità lo sviluppo ed il rinnovamento delle metodologie formativa del personale, professionalità acquisite sia per la convenienza crescita della competitività delle p.i.;
c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale, che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari;
e) a tutto il personale, per la diffusione della cultura; - della sicurezza, al fine di prevenire eventi infortunistici; - della sicurezza alimentare intesa come tutela del rapporto costi/benefici della formazione prodotto e dell'igiene alimentare; Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità iniziative di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggiocui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con il "Fondartigianato" e attraverso l'utilizzo: - del monte ore di cui all'art. 64 "diritto allo studio" del presente c.c.n.l. se non già utilizzato per gli scopi specifici; - delle ferie e/o delle ROL nel caso limite massimo di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti24 ore annue. Le partiParti a livello territoriale, ferme restando le previsioni contrattuali si attiveranno per facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutivecomma precedente. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa Parti riconoscono in caso Fondartigianato, uno strumento privilegiato di cambiamento attuazione degli obiettivi suddetti, e pertanto si attiveranno a livello territoriale al fine di mansioni o passaggio a qualifica superiorefacilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionenel rispetto delle condizioni contenute nei bandi periodicamente emanati da Fondartigianato.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione. L’Organismo Paritetico 3.1 Le Parti confermano l’importanza di proseguire il percorso delle iniziative formative fino a qui intrapreso, nel rispetto della cornice di riferimento dei costi aziendali, finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo comune che vede la formazione quale leva strategica in un sistema di gestione del personale incentrato sul “valore della persona” e del contributo che essa può apportare in termini di competenze, flessibilità, risultati e coinvolgimento;
3.2 Le Parti ribadiscono che i contenuti formativi e la didattica siano altresì finalizzati all’ulteriore sviluppo delle competenze previste per i singoli ruoli coerentemente con l’attuale Sistema di valutazione e classificazione delle competenze delle singole persone, fondato su tre elementi chiave - il riconoscimento, la valorizzazione e la crescita delle professionalità del singolo;
3.3 A tal fine le Parti si incontreranno per valutare le esigenze formative e i relativi strumenti applicabili compatibilmente con i limiti previsti nel Budget aziendale;
3.4 Le Parti si danno atto che i programmi formativi saranno accessibili a tutto il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in base alle esigenze individualmente valutate, compresi i lavoratori a tempo parziale e coerentemente con il rispetto delle condizioni di “pari opportunità” che l’azienda ha sempre perseguito;
3.5 Ferma restando l’importanza della formazione continua e l’impegno aziendale a promuovere progetti in tal senso, la partecipazione dei dipendenti ai programmi di formazione dovrà comunque tenere conto delle problematiche organizzative e gestionali dei singoli negozi e reparti aziendali;
3.6 Al fine di coinvolgere il maggior numero di persone possibile nei programmi di formazione ed in considerazione del fatto che la programmazione delle attività didattiche non sempre può essere coerente con i differenti orari di lavoro dei singoli partecipanti e può, pertanto, realizzarsi in periodi diversi da quelli compresi nell’orario di lavoro, le ore di formazione, stante l’assenza di prestazione lavorativa, saranno computate quali ore Ordinarie e come tali compensate (non saranno pertanto assoggettate alle maggiorazioni per lavoro straordinario o supplementare);
3.7 Le Parti individuano inoltre nei Fondi Paritetici Interprofessionale Nazionali uno degli strumenti cui far riferimento per l’accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la Formazione (OPF), già istituito a livello locale, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria formazione continua. Azienda e XX.XX. Nazionali firmatarie del presente Contratto accordo valuteranno congiuntamente le iniziative formative che, coerentemente con i bisogni formativi rilevati, rispondono ai criteri di attribuzione dei finanziamenti da parte dei Fondi Paritetici Interprofessionali, per concertarne i relativi programmi;
3.8 Le Parti nel ribadire l’importanza del contributo del singolo nel raggiungimento dei risultati aziendali riconoscono l’esigenza di un continuo adeguamento delle competenze individuali, anche in termini di conoscenza globale dei prodotti commercializzati, e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCCconvengono, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche al fine di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono garantirne il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia costante aggiornamento, sull’opportunità di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi realizzare periodi programmati di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti “orientamento cross selling” nei quali il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza nell’ambito del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario proprio orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati coerentemente con le esigenze aziendali, opera in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansione.un reparto differente dal proprio;
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Formazione. L’Organismo Paritetico per La formazione, l’aggiornamento e la Formazione (OPF), già istituito a livello locale, riqualificazione del personale dipendente è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti realizzata coerentemente con gli obiettivi e le strategie dell’amministrazione, favorendo l’ampliamento delle conoscenze e delle competenze presenti tra il personale. Viene annualmente destinata alla formazione del personale una somma pari ad un minimo dell’1% annuo della spesa complessiva per il personale. La somma stanziata nel bilancio di ciascun anno e non utilizzata nel corso dell’esercizio finanziario è vincolata al riutilizzo con le stesse finalità sancite dall'articolo 63 nell’esercizio successivo. I costi della formazione da far gravare su tali fondi sono a titolo esemplificativo: • costo di partecipazione a seminari formativi • costo di partecipazione a convegni • costo di missione sia per seminari che per convegni • costo di eventuali corsi organizzati in proprio In linea generale i programmi formativi riguarderanno i seguenti ambiti:
1. formazione attinente ai processi di produzione amministrativi e tecnici in quanto fondamenti del vigente CCNLfunzionamento organizzativo e ai nuovi sistemi di gestione manageriale rivolta essenzialmente al personale di categoria D;
2. aggiornamento professionale indirizzato al mantenimento ed all’adeguamento dei livelli e dei contenuti di professionalità in funzione dell’innovazione evidenziando come priorità gli interventi formativi nel settore dell’informatica: detti interventi saranno attuati sistematicamente nei confronti di tutto il personale in base ad apposita programmazione;
3. interventi formativi di riqualificazione e/o riconversione professionale rivolti a tutti i dipendenti coinvolti in processi di riqualificazione e/o riconversione del personale
4. interventi di specializzazione e/o perfezionamento rivolti a personale interessato a prestazioni particolari richieste dal servizio affidatogli ed allo sviluppo di nuove professionalità. Per quanto riguarda la gestione delle risorse si concorda che gli interventi formativi volti allo sviluppo delle competenze professionali, la Federazione Regionale determinerà in termini di capacità tecniche, organizzative e gestionali, che rispondono alle principali esigenze della struttura del Comune, al fine di realizzare gli obiettivi indicati dall’amministrazione comunale per il compimento del proprio mandato, nonché per dotare l’ente degli strumenti necessari per fronteggiare con successo i processi di trasformazione riferiti all’ordinamento ed alle funzioni che coinvolgono il Comune, sono di competenza di un unico centro di responsabilità, dal quale vengono programmati, coordinati e gestiti. La gestione accentrata è reputata opportuna in ragione dell’efficacia e coerenza dell’intervento e della razionalizzazione dell’uso delle risorse. La formazione deve coinvolgere tutto il personale, secondo una programmazione pluriennale, nella quale saranno definite i settori, le categorie ed i profili professionali annualmente contenuti e modalità dei corsi coinvolti. Il piano di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento avrà una valenza triennale e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire sarà predisposto in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per tale da dare a tutti i lavoratori la principale fonte possibilità di crescita professionalefruire della formazione nell’arco di tempo definito, concorra allo individuando le priorità degli interventi e gli eventuali correttivi per i gruppi professionali che verranno coinvolti in tempi più lunghi. Ai fini della redazione del piano e del suo aggiornamento annuale, i responsabili dei singoli settori espliciteranno, annualmente, progetti specifici delle attività di riqualificazione e aggiornamento del personale per adeguarlo ai processi di innovazione e sviluppo dell’attività anche in relazione alle competenze assegnate ai singoli lavoratori. Nell’arco del triennio di carriera riferimento deve essere garantita a tutti i dipendenti la possibilità di accedere al piano di formazione, nell’ambito dello stanziamento di bilancio e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionalifatte salve le esigenze organizzative. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche iniziative di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione formazione si concludono di norma con prove e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per valutazioni finali e costituiscono elemento significativamente incisivo ai fini della progressione economica della categoria secondo i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici criteri e le modalità previste dal sistema di valutazione della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansioneall‘articolo seguente.
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Formazione. L’Organismo Paritetico per la Formazione (OPF), già istituito a livello locale, La formazione è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto diritto soggettivo e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti deve essere esigibile in coerenza con il ruolo professionale svolto e con i suoi potenziali sviluppi. Deve inoltre essere svolta sempre in orario di lavoro. Si ritiene necessario: •aumentare la formazione dei dipendenti della Banche prevista all’articolo 72 comma 3 lettera a) a 5 giorni, di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere cui almeno 4 in materia aula; •prevedere per lavoratrici/tori oggetto di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNLriconversione professionale, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi ulteriori 2 giorni di formazione inerente il nuovo ruolo; •prevedere ulteriori 2 giorni di formazione per i ruoli di consulenza e vendita, coordinamento, direzione (in recepimento e applicazione dell’ Accordo Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro dell’8 febbraio 2017); •comunicare obbligatoriamente alle Organizzazioni Sindacali (in incontro annuale o nelle semestrali) i nominativi di lavoratrici/tori che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti non hanno fruito della formazione contrattualmente prevista; •prevedere che ogni lavoratrice/tore possa verificare le ore di formazione fruite; •garantire adeguata e specifica formazione, in conseguenza di innovazioni tecnologiche e conseguenti riconversioni professionali, anche in coerenza con quanto previsto dalla “Dichiarazione Congiunta sull’Impatto della Digitalizzazione sull’impiego nel Settore” sottoscritta il presente CIR. Detta 30 novembre 2018 dal “Dialogo Sociale Europeo Banche”; •prevedere la facoltà per la/il lavoratrice/tore di fruire della formazione riguarderà : • neo - assuntinon in aula in Smart Learning; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono •considerare che la formazione continua a distanza, ai fini del personale: • Rappresenti calcolo della formazione fruita, vale al 50%; •che al rientro da assenze dal servizio di almeno 5 mesi continuativi si abbia diritto - prima di essere operativi - a 4 giorni di cui almeno due in affiancamento; •favorire l’effettiva fruizione della formazione a distanza, in modo esclusivo, in ambienti e con soluzioni adeguate a tale obiettivo e isolati da luoghi accessibili alla clientela; •definire l’obbligo per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire aziende di prevedere una formazione adeguata alle varie forme di disabilità; •che le donne accedano alla formazione in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancariouna percentuale perlomeno pari alla percentuale di donne presenti in azienda; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi•attribuire una certificazione alla/benefici al lavoratrice/tore della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansioneeffettuata.
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Formazione. L’Organismo Paritetico Per FILCTEM - FEMCA - UILTEC il tema della formazione è divenuto oramai strategico e lo sarà sempre di più per i lavoratori e per le imprese sul piano della qualità del lavoro, su quello della prestazione stessa e della professionalità, sul piano dell’occupabilità nelle diverse fasi della vita lavorativa della persona e dell’andamento dell’impresa. Occorre rafforzare il ruolo e la Formazione (OPF), già istituito struttura dell’Organismo Bilaterale previsto dal contratto. Inoltre il tema della FORMAZIONE non può continuare ad essere considerato esclusivamente nella logica dell'organismo bilaterale ma deve assumere l'importanza dovuta a livello localenegoziale nel confronto con le RSU. In tal senso si richiede: • La disponibilità delle imprese ad affiancare risorse proprie e aggiuntive a quelle previste dai piani di FONDIMPRESA per l'implementazione della formazione continua, è costituito da un rappresentante utile ad arricchire e qualificare il bagaglio culturale e professionale del lavoratore per ogni sigla firmataria aumentare la sua “spendibilità occupazionale” sia all'interno che all'esterno dell'impresa. • La programmazione ad inizio anno attraverso apposito confronto con la RSU, dei fabbisogni formativi e dei relativi piani di coinvolgimento delle risorse umane. • Prevedere, attraverso il confronto con la RSU, la possibilità nella contrattazione aziendale di individuare tempi e luoghi per lo svolgimento della formazione continua, compatibili con l'organizzazione del presente Contratto lavoro e da altrettanti rappresentanti degli orari. • Definire almeno due giornate annue di formazione per tutti i dipendenti nell’ambito dei piani formativi concordati. • Definire nell'ottica di migliorare e qualificare il sistema di relazioni industriali, piani di formazione congiunta tra RSU e Management dell'impresa sui temi rilevanti riguardanti le dinamiche economiche ed industriali generali e specifiche dell'impresa • Pianificare confronti periodici tra RSU e azienda per monitorare l'insieme delle attività formative • Istituire all'interno della Federazione calabrese delle BCCRSU la figura del delegato alla formazione In tema di salute, costituisce un importante strumento per sicurezza e ambiente si richiede la valutazione congiunta delle problematiche inerenti costituzione della Commissione contrattuale nazionale HSE paritetica con il compito di: • Presidiare congiuntamente il tema SSA. • Avviare la formazione congiunta RLSSA ed RSPP. • Promuovere linee-guida sui sistemi di gestione elaborati con INAIL. • Avviare linee-guida di indirizzo sui sistemi ambientali e di smaltimento rifiuti. Sul piano generale gli obiettivi del rinnovo non possono che essere quelli di: • Ribadire il valore della responsabilità solidale fra appaltante e appaltatore riguardo ai trattamenti economici, normativi e previdenziali dovuti ai lavoratori negli appalti. • Evitare che il ricorso all’appalto sia finalizzato a una riduzione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo costi per l’impresa appaltante ottenuta con trattamenti collettivi meno favorevoli o peggio ancora imponendo condizioni che favoriscano inadempimenti contrattuali, fiscali, contributivi e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazionelavoro. Facendo propri • Valorizzare i contenuti comportamenti corretti della maggior parte delle imprese del settore affermando il comune interesse ad evitare e contrastare comportamenti distorsivi dal punto di vista della concorrenza (e negativi dal punto di vista economico). • Rafforzare, per via contrattuale, gli elementi di informazione e controllo delle RSU/Strutture sindacali territoriali in materia di appalti. • Sul piano delle proposte per un impegno condiviso fra le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti Parti e modalità dei corsi per rafforzare il ruolo della contrattazione di formazione che saranno comunicati alle 2° livello su questa materia le XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà richiedono di: • neo - assunti; • personale Introdurre un vincolo di cassa; • qualificazione; • aggiornamento confronto con le RSU/Strutture sindacali territoriali sugli appalti, al fine di una verifica congiunta sulle gare che certifichi l'applicazione del corretto CCNL ed il rispetto delle norme ivi contenute, prevedendo l'introduzione delle clausole sociali che tutelino in particolare la continuità occupazionale, normativa e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i reddituale dei lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansioneappalto anche applicando in quanto ammissibile la procedura di cui all'art. 2112 del c.c. . • Censire e adottare le migliori pratiche già presenti nelle aziende in cui si applica il contratto.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro
Formazione. L’Organismo Paritetico per la Formazione (OPF), già istituito a livello locale, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti Le parti congiuntamente ritengono: - che la formazione dei dipendenti della Banche debba rivestire un ruolo strategico nella valorizzazione professionale delle risorse umane, tenuto anche conto delle sempre più rapide evoluzioni tecnologiche, nonché nelle conoscenze riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di Credito Cooperativo lavoro; - che la ricerca di un sempre più alto livello di qualità richiesto dal mercato sia un elemento fondamentale per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e degli Enti della Calabriamedie industrie alimentari. Verranno demandata Per il raggiungimento di tali obiettivi è indispensabile che la formazione, al tavolo negoziale di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dalle esperienze lavorative: - consenta di acquisire professionalità specifiche, adeguate alle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto; - sia sufficiente ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere adeguata in materia di formazionesalute e sicurezza sui posti di lavoro; - consenta una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori; - faciliti il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza. Facendo propri i contenuti Nel comune presupposto che l'aggiornamento continuo e lo sviluppo delle risorse umane sono fattori determinanti per consentire il progressivo miglioramento delle competenze necessario per affrontare le sfide competitive dei mercati, le Parti, anche in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica Sezione dell'Osservatorio, favoriranno l'adozione di specifiche iniziative formative in particolare rivolte:
a) a favorire l'inserimento professionale, ponendo particolare attenzione alla formazione propedeutica e all'addestramento dei neo inseriti, affinché apprendano le cognizioni e le finalità sancite dall'articolo 63 pratiche professionali che consentano loro di espletare correttamente ed efficacemente le diverse mansioni;
b) alla generalità del vigente CCNLpersonale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento, inteso come strumento fondamentale a sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste dall'evoluzione delle attività e dei modelli organizzativi aziendali, sia per il conseguimento di nuove competenze, sia per lo sviluppo ed il rinnovamento delle professionalità acquisite sia per la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti crescita della competitività delle p.i.;
c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale, che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
d) alle lavoratrici e modalità ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari;
e) a tutto il personale, per la diffusione della cultura; - della sicurezza, al fine di prevenire eventi infortunistici; - della sicurezza alimentare intesa come tutela del prodotto e dell'igiene alimentare; Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con il "Fondartigianato" e attraverso l'utilizzo: - del monte ore di cui all'art. 64 "diritto allo studio" del presente c.c.n.l. se non già utilizzato per gli scopi specifici; - delle ferie e/o delle ROL nel limite massimo di 24 ore annue. Le Parti a livello territoriale, si attiveranno per facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui al comma precedente. Le Parti riconoscono in Fondartigianato, uno strumento privilegiato di attuazione degli obiettivi suddetti, e pertanto si attiveranno a livello territoriale al fine di facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti, nel rispetto delle condizioni contenute nei bandi periodicamente emanati da Fondartigianato. N.d.R.: L'ipotesi di accordo 23 febbraio 2017 prevede quanto segue: Nuovo Art. 6 (Formazione continua e aggiornamento professionale) Le trasformazioni in atto, derivanti anche dall'introduzione di nuove tecnologie, dalla competizione di mercato e dell'offerta di prodotti/servizi che investono l'intero settore rendono necessario avviare interventi di qualificazione e valorizzazione delle professionalità esistenti in azienda. Pertanto, le parti concordano nell'individuare la formazione continua e quella professionale quale ambito per la crescita professionale dei lavoratori e delle imprese. Pertanto, viene stabilito per i lavoratori di tutte le aziende un monte ore retribuito pari ad un massimo di 32 annue, utilizzabili anche in modo frazionato a condizione che il corso abbia durata almeno doppia rispetto alle ore utilizzate per ogni singolo corso. Una volta ogni 3 anni il lavoratore potrà richiedere l'utilizzo delle ore previste per corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale continua al datore di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazionelavoro. Le parti ritengono che la ore effettuate per le attività di formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria edell'orario di lavoro non comporteranno oneri aggiuntivi per le imprese. Resta inteso che, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento finanziamento pubblico, la totalità delle ore di mansioni o passaggio formazione sarà normalmente retribuita dall'impresa. Confartigianato Alimentazione, CNA Alimentare, Casartigiani, CLAAI, FAI-CISL, FLAI-CGIL e UILA-UIL, individuano Fondartigianato quale strumento de utilizzare in via prioritaria per le predette attività. Apprendistato professionalizzante - Dichiarazione delle parti Le parti confermano che i contratti di apprendistato professionalizzante stipulati antecedentemente alla data di stipula del presente accordo di rinnovo ai sensi dell'art. 58 del presente c.c.n.l. sono conformi a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionequanto previsto in materia di apprendistato dal D.Lgs. n. 81/2015 e s.m.i. sin dall'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo.
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Formazione. L’Organismo Paritetico La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un’efficace attuazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Società, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati da cui il Decreto fa scaturire la responsabilità amministrativa. L’Organo amministrativo è responsabile per la Formazione (OPF)corretta formazione del personale in merito all’applicazione del Modello di Organizzazione, già istituito Gestione e Controllo, la quale è soggetta a livello locale, è costituito verifica da un rappresentante per ogni sigla firmataria parte dell’OdV e si avvale della collaborazione dell’Ufficio Risorse Umane e ove lo ritenga opportuno mercé l’assistenza di consulenti altamente specializzati nell’attività di formazione afferente la materia oggetto del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCCmodello. I programmi formativi devono essere condivisi con l’OdV. I requisiti che un programma di formazione deve rispettare sono i seguenti: • essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all’interno dell’organizzazione (neo-assunto, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri impiegato, quadro, dirigente, ecc.); • i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNLdevono differenziarsi in funzione dell’attività svolta dal soggetto all’interno dell’azienda (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, ecc.); • la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi periodicità dell’attività di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assuntideve essere funzione del grado di cambiamento cui è soggetto l’ambiente esterno in cui si colloca l’agire aziendale, nonché dalla capacità di apprendimento del personale a conferire autorevolezza all’attività formativa svolta; • personale il relatore deve essere persona competente ed autorevole al fine di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono rendere esplicita l’importanza che la formazione continua del personale: • Rappresenti in oggetto riveste per la Società e per le Aziende strategie che la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancariostessa vuole perseguire; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà programmi di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per monitorare la presenza dei soggetti; • deve prevedere dei meccanismi di controllo capaci di verificare il grado di apprendimento dei partecipanti. La formazione può essere classificata in generale o specifica. In particolare, la formazione generale deve interessare tutti i livelli dell’organizzazione, al fine di consentire ad ogni caso corrisposto individuo di venire a conoscenza: • dei precetti contenuti nel D. Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti, dei reati e delle sanzioni ivi previste; • dei principi di comportamento previsti dal Codice Etico; • del Sistema Disciplinare; • delle Linee Guida e dei principi di controllo contenuti nelle procedure operative interne e degli • dei poteri e compiti dell’OdV; • del sistema di reporting interno riguardante l’OdV. La formazione specifica, invece, interessa tutti quei soggetti, che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell’attività stessa, come il pagamento personale che opera nell’ambito di attività segnalate come potenzialmente a rischio di commissione di taluni illeciti ai sensi del Decreto. Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale sia specifica. La formazione specifica dovrà consentire al soggetto di: • avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l’attività stessa; • conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l’attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità d’individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l’implementazione di possibili azioni correttive. Anche i soggetti preposti al controllo interno cui spetta il monitoraggio delle spese attività risultate potenzialmente a rischio saranno destinatari di viaggiouna formazione specifica, anche al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all’interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero disattendano tali responsabilità e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’annotale ruolo. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni modifiche e/o passaggio aggiornamenti rilevanti del Modello saranno organizzati dei moduli d’approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute. Saranno, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti destinati ad operare nelle aree a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionerischio.
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Samples: Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo Ex d.lgs.231/2001
Formazione. L’Organismo Paritetico per la Formazione (OPF), già istituito a livello locale, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la La formazione continua del personale: • Rappresenti rappresenta strumento essenziale per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane tutela dell'occupazione, la mobilità, la crescita e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancariolo sviluppo delle competenze professionali; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionaleconcorre, concorra unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia; • assume un ruolo strategico per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese realizzazione delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti necessarie trasformazioni del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza sistema bancario e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Artvalutazione delle risorse umane; • assume carattere selettivo in quanto elemento costitutivo della competenza professionale. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggioPertanto, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” le Aziende e/o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei Federazioni locali promuovono corsi di formazione nell’ambito dell’orario professionale secondo criteri di trasparenza e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2001, delle seguenti previsioni:
a) un “pacchetto formativo” non inferiore a 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
b) un ulteriore “pacchetto” di 26 ore annuali, di cui 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro giornaliero e settimanalele residue 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro. Eventuali corsi organizzati in giornate La formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta anche tramite autoformazione, con l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica. A ciascun lavoratore, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite. Ai fini della medesima formazione di cui alla lett. b) vengono considerate dall’Azienda, su richiesta dei lavoratori, eventuali Particolari situazioni personali e/o familiari, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli interessati le soluzioni organizzative che ne consentano l’effettuazione. Dall’anno 2001, a ciascun lavoratore assunto successivamente alla data di stipula del presente accordo è destinato uno specifico pacchetto formativo di 5 ore retribuite. La formazione al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria edi lavoro, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento copertura con finanziamenti da parte di mansioni fonti esterne, potrà essere, in tutto o passaggio in parte, retribuita. Programmi, criteri, finalità, tempi e modalità dei corsi, nonché l’eventuale accorpamento, in tutto o in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le Parti a qualifica superiorelivello locale. Tale incontro viene ripetuto nel corso dell’anno qualora siano apportate sostanziali modifiche in materia. Nell’ambito del medesimo incontro sono definite le modalità di partecipazione del personale ai corsi predetti. Tempi, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionemodalità di effettuazione e programmi dei corsi devono essere portati a conoscenza del personale. All'attuazione di quanto previsto dalla presente norma può anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere sia territoriale che aziendale, secondo le necessità collegate a ragioni di carattere tecnico ed organizzativo. Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, sono organizzati - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal primo comma del presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato.
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Formazione. L’Organismo Paritetico Organismo bilaterale nazionale per la Formazione (OPF)formazione nel settore gomma-plastica-cavi elettrici Le parti confermano l'importanza crescente della valorizzazione professionale delle risorse umane. Per favorire la diffusione della formazione e il suo miglioramento qualitativo, già istituito a livello locale, è costituito le parti concordano le seguenti iniziative da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento attuare nell'ambito dell'Osservatorio nazionale. La sezione dell'Osservatorio nazionale dedicata alla formazione assume la denominazione di "Organismo bilaterale nazionale per la valutazione congiunta formazione nel settore gomma-plastica-cavi elettrici". Compiti dell'Organismo bilaterale sono i seguenti: - individuare le linee generali dei fabbisogni formativi del settore, per migliorare l'incontro tra domanda di lavoro qualificato e offerta di lavoro; - esaminare le necessità di intervento nei confronti delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo istituzioni nazionali e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere regionali competenti in materia di formazione. Facendo propri formazione tecnica e professionale, per migliorare il raccordo tra esigenze delle imprese e del mondo del lavoro e offerta formativa pubblica; - mantenere i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo rapporti con Fondimpresa - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua promosso dalle rispettive Confederazioni nazionali, collaborando con le sue articolazioni territoriali per l'elaborazione di piani formativi di interesse anche settoriale; - elaborare piani settoriali di formazione continua da sottoporre all'approvazione di Fondimpresa, laddove previsti e realizzabili; - elaborare linee-guida per piani di formazione continua da proporre alle aziende nell'ambito delle iniziative finanziate da Fondimpresa; - monitorare l'evoluzione della normativa nazionale e regionale sulla formazione degli apprendisti e intervenire con proposte, laddove possibile; - esaminare le problematiche della formazione e riqualificazione dei lavoratori interessati da processi di ristrutturazione aziendale, riconversione, ammodernamento tecnologico, nonché delle lavoratrici madri in fase di reinserimento lavorativo per facilitare il raccordo tra esigenze dei lavoratori e delle imprese, nel quadro delle iniziative legislative di sostegno esistenti; - esaminare le opportunità offerte dalla legislazione italiana ed europea per il finanziamento dei processi formativi; - elaborare proposte in attesa di puntuali norme di legge, finalizzate all'istituzione del personale: • Rappresenti per libretto formativo del cittadino; - valutare le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace problematiche della formazione professionale eventualmente poste dall'inserimento lavorativo di stranieri. In particolare, visto l'accordo di settore sui fabbisogni formativi nelle piccole e medie imprese sottoscritto il 27 febbraio 2007 (Allegato 5 al presente contratto) e considerata l'importanza di accrescere il ruolo delle categorie nella definizione dei programmi formativi assistiti da Fondimpresa, le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra parti nazionali nell'ambito dell'Organismo bilaterale daranno priorità allo sviluppo del predetto accordo e alla sua successiva diffusione territoriale. In applicazione di carriera questi intenti le parti, attraverso l'Organismo bilaterale:
a) si rapporteranno con Xxxxxxxxxxx al fine di orientare l'emanazione di bandi con caratteristiche idonee alla partecipazione di Organismi nazionali di categoria;
b) elaboreranno, di conseguenza, un piano settoriale nazionale di formazione continua da realizzare su base territoriale, da porre all'approvazione di Fondimpresa;
c) nella definizione dei contenuti formativi del piano terranno conto: - delle esigenze di qualificazione e si ponga come sicuro presidio riqualificazione professionale dei lavoratori del settore, per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese il miglioramento competitivo delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici imprese; - della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello migliorare le conoscenze generali dei lavoratori sui rispettivi comparti e sui mercati nazionali e internazionali in cui operano le aziende; - dell'opportunità di promuovere appositi percorsi formativi nelle aree professionali che saranno indicate dalle parti nazionali, in relazione ai fabbisogni specifici; - dell'esigenza di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggiosui temi della sicurezza e dell'ambiente, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno con particolare riferimento ai lavoratori un’adeguata fase formativa stranieri; - della necessità di estendere le opportunità formative ai lavoratori in caso Cassa integrazione; - dell'opportunità di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superioreutilizzare l'esperienza dei lavoratori con elevata anzianità, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansioneda valorizzare come tutor.
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Formazione. L’Organismo Paritetico La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un’adeguata formazione gratuita del personale, finalizzata a garantire un corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la manutenzione autonoma (operata dagli utilizzatori) così come definito dalle norme UNI 9910. In sede di gara la ditta dovrà presentare un programma di addestramento del personale sanitario (medico e tecnico) finalizzato all’apprendimento delle modalità di utilizzo del sistema proposto. Dovrà inoltre essere inoltre presentato un programma di addestramento per l’Ingegneria Clinica e per la Formazione Fisica Sanitaria finalizzato a descrivere le caratteristiche del sistema, le modalità di gestione, l’interfacciamento ai RIS-PACS e i controlli periodici. Tutti i programmi dovranno contenere una sintesi degli argomenti trattati e l’impegno orario previsto La formazione e addestramento dovrà permettere, tramite l’affiancamento di proprio personale tecnico esperto al personale dell’Azienda Ospedaliera secondo tempistiche compatibili con le necessità dell’UO interessata: • Avviare l’attività legata all’uso del nuovo dispositivo; • Supplire ad eventuali carenze formative si dovessero riscontrare dopo la prima fase di addestramento; • Aggiornare il personale su modalità innovative o migliorative di gestione ed uso dei dispositivi • Fornire supporto a personale non ancora addestrato. L’addestramento del personale sanitario dovrà essere concordato con i referenti Aziendali durante il periodo previsto per l’installazione e messa in funzione. Prima della conclusione dell’installazione la ditta aggiudicataria predisporrà un piano specifico di formazione, contenente il programma e il calendario di formazione, personalizzato sulla base del numero di partecipanti e delle esigenze specifiche concordate con i referenti dei sanitari. Tale documento sarà parte integrante del collaudo di accettazione In fase di collaudo verrà verificata la presenza del piano specifico di formazione per il personale sanitario (OPF), già istituito a livello locale, è costituito programma e calendario) che dovrà essere firmato congiuntamente da un rappresentante della Ditta Aggiudicataria e dal referente della formazione Aziendale. Dovrà inoltre essere indicato se presenti modalità per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCCassicurare eventi formativi interni periodici (video, costituisce un importante strumento per estratti manuale d’uso, etc) Qualora la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNLDitta Aggiudicataria non rispettasse tali impegni, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e AOUBO si riserva la facoltà di applicare le penali specificate dal successivo Articolo 18. Per le modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio lotto n. 2 si rimanda a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansione.quanto specificatamente indicato nell’Allegato A - Capitolato prestazionale videoendoscopi del lotto n.2
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara
Formazione. L’Organismo Paritetico per la Formazione (OPF)1. Organismo bilaterale nazionale di categoria Nell'attuale contesto industriale, già istituito a livello localecaratterizzato dalla necessità di più elevati livelli di competitività, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche dalla capacità di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace valorizzare le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione di migliorarne l'occupabilità, da una significativa evoluzione del sistema bancariodi relazioni industriali, assume un rilievo strategico per il sostegno e lo sviluppo del settore l'esigenza: - di una efficace esplicitazione dei fabbisogni professionali; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte - di crescita disporre di azioni formative adeguate; - di promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo (inteso come insieme di istruzione scolastica, università, formazione professionale). In tale contesto, concorra allo sviluppo le parti: - convengono sulla positività e l'importanza delle esperienze congiunte di carriera e si ponga come sicuro presidio dialogo sociale sui temi della formazione realizzate nei propri settori, concretizzatesi nel "Progetto pilota nazionale per la tutela formazione degli apprendisti nell'industria tessile-abbigliamento", nella rilevazione dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche fabbisogni professionali dell'industria tessile-abbigliamento-moda e nella definizione degli standard minimi di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia competenze (queste ultime conseguite mediante la partecipazione all'Organismo bilaterale nazionale per la convenienza formazione); - si riconoscono nella comune valutazione che le parti sociali debbano essere titolari dell'azione di esplicitazione dei fabbisogni professionali del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e settore; - sanciscono la necessità di un adeguato livello attivarsi congiuntamente al fine di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 dotarsi di strumenti condivisi, praticabili ed efficaci allo scopo di fornire - alla collettività, alle Istituzioni, al settore - elementi utili per l'individuazione e l'indirizzo di azioni ed iniziative, attinenti l'istruzione e la formazione, a sostegno del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodottisettore e del suo sviluppo. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali rispettive autonomie di cui all’Artiniziativa e le distinte responsabilità, decidono di costituire l'Organismo bilaterale nazionale del settore tessile-abbigliamento-moda (nel prosieguo abbreviato in "OBN-TAM"). 63Obiettivo dell'OBN-TAM è fornire stabilmente indicazioni utili per massimizzare e promuovere qualità ed efficacia della formazione e dell'orientamento, raccomandano alle Aziende al fine di limitare l’organizzazione dei corsi valorizzare le risorse umane ed incrementare la competitività dell'apparato produttivo, a salvaguardia della filiera italiana tessile-abbigliamento-moda. L'OBN-TAM è costituito da 6 rappresentanti designati da FEMCA-CISL, FILCTEM-CGIL e UILTEC-UIL e da altrettanti delle Associazioni imprenditoriali, che costituiscono il Comitato di formazione nell’ambito dell’orario indirizzo. Il Comitato di lavoro giornaliero indirizzo dell'OBN-TAM può individuare esperti designati dalle rispettive Organizzazioni datoriali e settimanalesindacali, ai quali affidare lo svolgimento delle attività, delle ricerche e delle analisi. Eventuali corsi organizzati in giornate al Ciascuna delle parti assume a proprio carico le eventuali spese di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero utilizzo di cinque giornate all’annotale personale. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso L'attività di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionesegreteria operativa dell'OBN-TAM è presso l'Associazione degli imprenditori.
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Formazione. L’Organismo Paritetico Su questo tema, ancora l’accordo del 2001 – oltre a prevedere un Fondo economico per la Formazione (OPF)formazione degli RLS – affermato che “……è comune obiettivo rispondere alle esigenze espresse dal mercato in termini di qualità e flessibilità, già istituito a livello localeattraverso azioni che prevedano un ottimale utilizzo delle competenze delle risorse in essa impiegate” si ribadisce l'importanza della formazione professionale aziendale, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per afferma che “a tutti i dipendenti sarà data la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche possibilità di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti migliorare le proprie conoscenze tecniche con appositi interventi formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario sul posto di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero di esso. […]. Tali interventi saranno collocati preferibilmente durante i periodi di minore intensità produttiva o durante i fermi linea”. All'interno del pacchetto formativo è previsto anche uno spazio per l'informazione sulla contrattazione aziendale gestito dalla RSU e settimanale sono dalle Organizzazioni Sindacali. L’accordo del 20/07/05, stipulato quando ormai l’Aprilia è entrata a far parte del gruppo Piaggio, oltre a confermare il ruolo strategico del marchio all’interno del Gruppo mentre conferma la struttura fondamentale degli accordi precedenti e il modello di relazioni industriali in atto nell’azienda, sostituisce integralmente il premio di risultato in vigore con uno nuovo ispirato a quelli in atto nel Gruppo. Il nuovo premio identifica i seguenti nuovi indicatori su cui è misurato il Premio: Miglioramento dell’efficienza del sistema logistico-produttivo; (solo per l’anno 2005 - dal 2006 sarà riferito alla Produttività) - indicatore mensile ; La redditività - indicatore trimestrale , l’EBITDA (Earning Before Interests Taxes Depreciation Amortization) …….; La soddisfazione del cliente (Customer Satisfaction) – indicatore trimestrale- (la misurazione viene svolta da considerare su base volontaria euna società esterna specializzata in sondaggi che fornirà il livello di soddisfazione conseguita fra i vari clienti dove Aprilia è maggiormente presente con i propri prodotti). Per quanto concerne l’organizzazione del lavoro, comunquel’accordo si concentra sulla questione dei tempi e metodi di lavoro, rispetto ai quali conferma la prassi del “coinvolgimento e informazione preventiva alla RSU” e precisando che eventuali modifiche all’organizzazione del lavoro “non potranno superare il numero prescindere da valutazioni riferite alla salvaguardia dell’ambiente ed all’integrità psico- fisica dei lavoratori e delle migliori prassi aziendali all’interno e all’esterno del Gruppo”. Sull’inquadramento, si decide di cinque giornate all’annocreare una commissione paritetica con l’incarico di esaminare l’evoluzione dell’inquadramento aziendale. In Sulla formazione, l’accordo dichiara che “nel xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx di ogni caso non potranno avvenire anno, Azienda ed RSU si incontreranno per definire i fabbisogni formativi derivanti dalle evo luzioni tecnologiche . Tali fabbisogni saranno inseriti nel programma di formazione dell’anno successivo individuando altresì la popolazione aziendale a cui somministrare l’attività e prevedendo eventuali iniziative rivolte agli R.L.S.” Per quanto concerne la flessibilità da contratto, l’accordo, tenuto conto della stagionalità della produzione adotta “un’ulteriore forma di Part-time verticale ciclico a tempo indeterminato della durata di 32 settimane consecutive(8 mesi)” (subordinato ad una verifica tra le parti) che verrà utilizzato in linea di massima “entro le prime 37 settimane dell’anno con orario distribuito dal lunedì al venerdì per otto ore giornaliere e 40 settimanali”. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso assunzioni avverranno sulla base dell’accordo del 23/06/01 tra gli stagionali, sulla base dell’anzianità stagionale e delle valutazioni aziendali. Per quanto riguarda la richiesta di cambiamento parte sindacale di mansioni o passaggio a qualifica superiorefull- time degli attuali part-time ciclici, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionele parti dichiarano che si incontreranno a partire dal 2006 per esaminare il problema. Per quanto concerne il lavoro a tempo determinato, l’accordo conferma che sarà utilizzato “principalmente a fronte delle punte di attività nel periodo primavera-estate”, utilizzando prioritariamente gli stagionali delle stagioni precedenti. Per quanto concerne la flessibilità da orario, si confermano le normative degli accordi del 25/03/98 e del 23/06/01.
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Samples: Rapporto Di Ricerca
Formazione. L’Organismo Paritetico 1. le parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e a tal fine considerano la formazione una leva essenziale per potenziare il know how delle aziende e la loro competitività anche a livello internazionale e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, instaurando un circolo virtuoso di “crescita” e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento dei clienti finali.
2. in considerazione della valenza della formazione, che travalica il perimetro aziendale ed esplica riflessi anche sul “sistema paese” in termini di sviluppo occupazionale, di contributo al processo di integrazione europea, di efficace osmosi “scuola/lavoro”, il modello formativo deve essere configurato prendendo a riferimento le seguenti linee guida: - crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali - tenuto conto della naturale obsolescenza delle cognizioni - per portarle continuamente “al passo” delle innovazioni tecnologiche ed organizzative; - accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore a seguito del d. Lgs. 16 marzo 1999, n. 79; - promozione dell’impiegabilità delle risorse umane, salvaguardando, tra l’altro, la peculiarità di quelle femminili, al fine di garantire alle aziende la flessibilità necessaria per fronteggiare il dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento aziendale; - promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro. le parti, nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello partecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore elettrico, che dà attuazione anche alla bilateralità, si impegnano ad operare in coerenza con il nuovo assetto istituzionale della formazione continua, che ha assegnato un ruolo di impulso e di coordinamento ai fondi interprofessionali nazionali, prevedendo procedure e percorsi legati all’utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e/o interaziendali.
3. le iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, saranno rivolte:
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in azienda (formazione d’ingresso);
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento (formazione continua);
c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali ritenute strategiche (formazione di crescita professionale);
d) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità, in un’ottica di proficuo reimpiego (formazione mirata).
4. l’individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate, la individuazione della formazione incentivata e finanziata, così come i percorsi formativi completati formeranno annualmente di norma nel mese di novembre, sia per la fase consuntiva dell’anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all’anno successivo - oggetto di specifico incontro con le strutture sindacali interessate, nella comune consapevolezza del ruolo centrale delle risorse umane nell’attuale scenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei lavoratori costituisce la leva essenziale per lo sviluppo della capacità competitiva delle aziende.
5. le parti condividono l’esigenza di valorizzare e rafforzare il modello bilaterale in tema di formazione, con l’obiettivo di creare un efficace polo di riferimento del settore, idoneo a intercettare i fabbisogni formativi e a facilitare, orientare e supportare l’impegno formativo ed a tal fine convengono di riqualificare il ruolo e i compiti precedentemente assegnati alla commissione paritetica nazionale mediante la costituzione del nuovo organismo bilaterale per la Formazione (OPF), già istituito a livello locale, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria OBF) del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionesettore elettrico.
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Samples: Contratto Di Settore Elettrico
Formazione. L’Organismo Paritetico (nuovo testo 5 marzo 2010)
1. Le Parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e a tal fine considerano la formazione una leva essenziale per potenziare il know how delle Aziende e la loro competitività anche a livello internazionale e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, instaurando un circolo virtuoso di “crescita” e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento dei clienti finali.
2. In considerazione della valenza della formazione, che travalica il perimetro aziendale ed esplica riflessi anche sul “sistema Paese” in termini di sviluppo occupazionale, di contributo al processo di integrazione europea, di efficace osmosi “scuola/lavoro”, il modello formativo deve essere configurato prendendo a riferimento le seguenti linee guida: - crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali - tenuto conto della naturale obsolescenza delle cognizioni - per portarle continuamente “al passo” delle innovazioni tecnologiche ed organizzative; - accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore a seguito del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; - promozione dell’impiegabilità delle risorse umane, salvaguardando, tra l’altro, la peculiarità di quelle femminili, al fine di garantire alle Aziende la flessibilità necessaria per fronteggiare il dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento aziendale; - promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di ambiente e sicurezza del lavoro. Le Parti, nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello partecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore elettrico, che dà attuazione anche alla bilateralità, si impegnano ad operare in coerenza con il nuovo assetto istituzionale della formazione continua, che ha assegnato un ruolo di impulso e di coordinamento ai fondi interprofessionali nazionali, prevedendo procedure e percorsi legati all’utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e/o interaziendali.
3. Le iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, saranno rivolte :
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in Azienda
b) alla generalità del personale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento (formazione continua);
c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali ritenute strategiche (formazione di crescita professionale);
d) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità, in un’ottica di proficuo reimpiego (formazione mirata).
4. L’individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate, la individuazione della formazione incentivata e finanziata, così come i percorsi formativi completati formeranno annualmente – di norma nel mese di novembre, sia per la fase consuntiva dell’anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all’anno successivo - oggetto di specifico incontro con le strutture sindacali interessate, nella comune consapevolezza del ruolo centrale delle risorse umane nell’attuale scenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei lavoratori costituisce la leva essenziale per lo sviluppo della capacità competitiva delle Aziende.
5. Le Parti condividono l’esigenza di valorizzare e rafforzare il modello bilaterale in tema di formazione, con l’obiettivo di creare un efficace polo di riferimento del settore, idoneo a intercettare i fabbisogni formativi e a facilitare, orientare e supportare l’impegno formativo ed a tal fine convengono di riqualificare il ruolo e i compiti precedentemente assegnati alla Commissione paritetica nazionale mediante la costituzione del nuovo Organismo Bilaterale per la Formazione (OPFOBF) del settore elettrico. 5bis A tale Organismo sono affidati i seguenti compiti: − esame della normativa vigente, sia nazionale che a livello comunitario; − analisi dei fabbisogni formativi del settore e monitoraggio sull’andamento dei progetti di formazione in atto nel settore; − confronto e scambio di informazioni e valutazioni relative alle attività svolte dagli Organismi bilaterali per la formazione eventualmente operanti a livello aziendale anche ai fini della valorizzazione e diffusione delle migliori pratiche rilevate nel settore; − sviluppo congiunto di iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni reali con particolare riguardo a progetti finalizzati all'inserimento, all'aggiornamento ed alla riqualificazione dei lavoratori in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative, nonché alle esigenze richieste dalle politiche di qualità e dal mercato; − definizione di nuove qualifiche settoriali non incluse nell’art. 13 (“apprendistato”), già istituito a livello localecomma 3, è costituito da un rappresentante e dei relativi progetti formativi per ogni sigla firmataria del presente Contratto attivazione di contratti di apprendistato professionalizzante e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo successiva loro sottoposizione alle Regioni; − monitoraggio sulle normative e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere procedure elaborate dalle varie Istituzioni in materia di formazioneformazione per la verifica della coerenza con le esigenze del settore, nonché allo scopo di individuare, in collegamento con le Istituzioni interessate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale; − promozione presso i Ministeri competenti di iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore elettrico. Facendo propri i contenuti 5ter Tale Organismo è formato da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Parti imprenditoriali e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. da 3 a 6 membri in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente CIRCCNL. Detta Il relativo regolamento attuativo e di funzionamento sarà definito con accordo entro il 30 giugno 2010, con contestuale superamento del precedente accordo sindacale di settore 2 dicembre 2003 in materia. Per il funzionamento dell’Organismo, i membri nominano al proprio interno un Presidente ed un Segretario in alternanza annuale tra i rappresentanti delle Parti imprenditoriali ed i rappresentanti delle Organizzazioni sindacali nazionali stipulanti il presente CCNL. 5quater Qualora non operino in Azienda sistemi bilaterali preposti al raccordo con i Fondi interprofessionali per la formazione, a tale Organismo potrà essere attribuita la gestione per dette Aziende delle attività complessivamente inerenti le procedure di finanziamento con detti Fondi, ferma restando la preliminare condivisione delle Parti a livello aziendale dei relativi piani formativi.
6. Nelle Aziende che occupano complessivamente più di 500 dipendenti, potrà essere costituita, su richiesta di una delle Parti e in sostituzione di quanto previsto dal precedente comma 4, una Commissione Bilaterale sulla formazione, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza congiunta delle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto ed in rappresentanza della Direzione aziendale con il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) esaminare le esigenze formative aziendali, con individuazione delle aree tematiche e delle relative modalità di cassa; • qualificazione; • aggiornamento fruizione, con riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza, all’apprendimento di nuove procedure e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione metodologie di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che lavoro al fine di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di qualità;
c) svolgere il ruolo di raccordo con i Fondi interprofessionali per la formazione continua inerenti le procedure di finanziamento in conformità degli specifici accordi sindacali attuativi. Al fine di favorire lo scambio di esperienze sviluppate nel settore e la diffusione delle migliori pratiche, le Commissioni Bilaterali aziendali effettueranno annualmente una compiuta informativa sulle attività svolte di cui ai punti a, b, c all’Organismo Bilaterale di settore. A tale Organismo saranno inoltre trasmessi da parte delle Aziende i progetti formativi per l’apprendistato professionalizzante relativi ad ulteriori nuove qualifiche aziendali rispetto a quelle indicate nell’art. 13 ( “apprendistato”) del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane CCNL.
7. Tenuto conto delle finalità della formazione e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione dell’interesse primario del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra lavoratore allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggiocompetenze possedute, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodottiin relazione a quanto previsto dall’art. Le parti5 della legge 8 marzo 2000, ferme restando n. 53, le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero iniziative formative previste ai punti c) e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate d) del comma 3 del presente articolo possono collocarsi anche al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero dell'orario di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire lavoro senza dar luogo a corresponsioni per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionelavoro straordinario .
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Formazione. L’Organismo Paritetico per la Formazione Il DPCM dell’11 giugno 2020 ha ribadito (OPFv. art. 1, lett. q)), già istituito la sospensione anche delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, ferma in ogni caso la possibilità di svolgimento di attività formative a livello localedistanza. Tuttavia, è costituito dalla sospensione sono esclusi, in particolare, i corsi di formazione da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere effettuarsi in materia di formazionesalute e sicurezza, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Facendo propri i contenuti Il Ministero del lavoro, inoltre, con una recente FAQ sulla formazione in materia di salute e sicurezza, ha ribadito, innanzitutto, come la stessa rivesta carattere di particolare importanza, anche in relazione a specifici obblighi previsti dalla normativa di settore. Ha quindi precisato che, con la ripresa delle attività produttive, nei casi in cui non vi siano oggettivamente le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNLcondizioni per attivare modalità in videoconferenza sincrona per svolgere la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità ovvero quando sia necessario svolgere sessioni obbligatorie pratiche dei corsi di formazione formazione, è possibile svolgere attività formativa in presenza, a condizione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà siano adottate idonee misure di contenimento del rischio di contagio, quali ad esempio: • neo - assuntiutilizzo di locali dotati di adeguata areazione; • personale distanziamento fisico di cassaalmeno 1 metro; • qualificazioneutilizzo della mascherina chirurgica; • aggiornamento e addestramentoaccessibilità all'igiene frequente delle mani; • Rete Interbancariagaranzia dell'igiene delle superfici; • Antiriciclaggio; • in particolare in presenza di utilizzo di macchine o attrezzature di lavoro, adeguata igienizzazione e disinfezione tra un utilizzo e l'altro secondo le specifiche indicazioni emanate dall'Istituto Superiore di Sanità. Tali indicazioni trovano altresì applicazione per la formazione obbligatoria in materia di tipo assicurativo; • autoformazionesalute e sicurezza rivolta alle figure della prevenzione. Anche in tali casi rimane da preferire, in questa fase, la modalità a distanza di "videoconferenza in modalità sincrona" anziché la formazione "in presenza", fatta eccezione per i moduli formativi che espressamente prevedono l'addestramento pratico, come per gli addetti al primo soccorso in azienda. Anche in questi casi, che richiedono lo svolgimento di attività formative "in presenza", sarà necessario il pieno rispetto di tutte le misure di contenimento del rischio indicate in precedenza. Le parti ritengono indicazioni richiamate trovano conferma in un parere del Comitato Tecnico Scientifico operante presso il Dipartimento della Protezione Civile, riunitosi il 28 maggio 2020, formulato in risposta ad uno specifico quesito del Ministero del lavoro. Si rammenta che a seguito di una precedente FAQ del dicastero sulla formazione in materia di salute e sicurezza, con la quale si riconosceva la possibilità di erogare formazione in presenza, inclusa la parte pratica dei corsi, a condizione del pieno rispetto delle misure di contenimento del contagio, il Formedil ha diramato la circolare n. 22/2020, con la quale si precisa che tutte le Scuole Edili/Enti unificati che dispongono degli spazi necessari e siano in grado di garantire le misure di prevenzione stabilite possono effettuare la formazione continua in presenza. Si evidenzia che, a seguito dell’aggiornamento delle Linee guida della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, nel paragrafo “Formazione professionale”, l’elenco delle attività formative da realizzare nei diversi contesti (aula, laboratori e imprese) cui sono applicabili le relative indicazioni, riporta specificatamente anche i “percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del personaleD. Lgs. 81/2008”. Si ricorda che sulla base di quanto condiviso dalle parti sociali nel Protocollo del 24 marzo 2020: • Rappresenti il mancato completamento dell’aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per le Aziende la risorsa fondamentale tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all’emergenza in corso e quindi per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte causa di crescita professionaleforza maggiore, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabresenon comporta l’impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l’addetto all’emergenza, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativaantincendio, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personaleprimo soccorso, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa può continuare ad intervenire in caso di cambiamento necessità; l’operatore della gru può continuare ad operare come gruista); • è prevista la sospensione dei termini di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionescadenza dell’aggiornamento dei patentini contrattuali.
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Samples: Edilizia E Contratti
Formazione. L’Organismo Paritetico per la Formazione (OPF), già istituito a livello locale, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti Le parti congiuntamente ritengono: - che la formazione dei dipendenti della Banche debba rivestire un ruolo strategico nella valorizzazione professionale delle risorse umane, tenuto anche conto delle sempre più rapide evoluzioni tecnologiche, nonché nelle conoscenze riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di Credito Cooperativo lavoro; - che la ricerca di un sempre più alto livello di qualità richiesto dal mercato sia un elemento fondamentale per dare competitività duratura all’intero sistema delle piccole e degli Enti della Calabriamedie industrie alimentari. Verranno demandata - Per il raggiungimento di tali obiettivi è indispensabile che la formazione, al tavolo negoziale di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dalle esperienze lavorative: - consenta di acquisire professionalità specifiche, adeguate alle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto; - sia sufficiente ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere adeguata in materia di formazionesalute e sicurezza sui posti di lavoro; - consenta una maggiore flessibilità nell’impiego dei lavoratori; - faciliti il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza. Facendo propri i contenuti Nel comune presupposto che l’aggiornamento continuo e lo sviluppo delle risorse umane sono fattori determinanti per consentire il progressivo miglioramento delle competenze necessario per affrontare le sfide competitive dei mercati, le Parti, anche in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica Sezione dell’Osservatorio di cui all’art. 1, favoriranno l’adozione di specifiche iniziative formative in particolare rivolte:
a) a favorire l’inserimento professionale, ponendo particolare attenzione alla formazione propedeutica e all’addestramento dei neo inseriti, affinché apprendano le cognizioni e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi pratiche professionali che consentano loro di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua espletare correttamente ed efficacemente le diverse mansioni;
b) alla generalità del personale: • Rappresenti , per le Aziende la risorsa consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento, inteso come strumento fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane a sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste dall’evoluzione delle attività e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabresemodelli organizzativi aziendali, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativail conseguimento di nuove competenze, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità lo sviluppo ed il rinnovamento delle metodologie formativa del personale, professionalità acquisite sia per la convenienza crescita della competitività delle p.m.i.;
c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale, che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
d) alle lavoratrici e ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui agli artt. 12, 13, 33 e 40 del rapporto costi/benefici presente C.C.N.L.;
e) a tutto il personale, per la diffusione della formazione cultura: - della sicurezza, al fine di prevenire eventi infortunistici; - della sicurezza alimentare intesa come tutela del prodotto e dell’igiene alimentare ;
f) ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) di cui all’art. 62 del presente C.C.N.L. ed ai responsabili del servizio prevenzione protezione (RSPP). Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità iniziative di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggiocui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con il “Fondo formazione PMI ‐ FAPI”, nonché attraverso l’utilizzo: - del monte ore di cui all’art. 42, se non già utilizzato per gli scopi specifici; - delle ferie e/o delle ROL nel caso limite massimo di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti24 ore annue. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali Parti a livello aziendale si attiveranno per facilitare l’iter procedurale di concessione dei finanziamenti di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutivecomma precedente. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso Parti riconoscono nel Fondo Formazione PMI ‐ FAPI uno strumento privilegiato di cambiamento attuazione degli obiettivi suddetti, e pertanto si attiveranno a livello aziendale e territoriale al fine di mansioni o passaggio a qualifica superiorefacilitare l’iter procedurale di concessione dei finanziamenti, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionenel rispetto delle condizioni contenute nei bandi periodicamente emanati dal FAPI.
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Formazione. L’Organismo Paritetico per Elabora Fas Elaborazione ed attuazione piano Feedback e stabilità Il Business Plan da Turnaround (generico) A Premessa Definizione degli obiettivi che il management si propone attraverso il turnaround Analisi e cause sia interne che esterne che hanno provocato la Formazione crisi e il livello di crisi (OPF)pre, già istituito a livello localecrisi, è costituito dissesto) Descrizione società e posizione competitiva e possibile sviluppo della posizione nella propria ASA Situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di partenza B Descrizione degli interventi da un rappresentante per ogni sigla firmataria attuare Interventi gestionali, migliori capacità competitive e reddituali. Aspetti organizzativi, strategici e di marketing Dismissioni di assets non strategici o estranei al core-business dell’impresa. Vendita del presente Contratto magazzino Ristrutturazione dell’indebitamento finanziario Pianificazione delle scadenze di pagamento da effettuare Trattative con le banche: ristrutturazione dell’indebitamento Possibilità di riconversione di alcuni debiti in azioni o altri Titoli Eventuale ricerca di nuove risorse finanziarie Ristrutturazione dei debiti non finanziari Trattative con Erario: dilazioni di pagamento Trattative con i fornitori: dilazioni di pagamento e/o sconti Interventi sugli azionisti Interventi in conto capitale da parte di azionisti di minoranza Richiesta di delega dei poteri agli azionisti di maggioranza e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese ripianamento delle BCCperdite C Elaborazione delle previsioni economico-finanziarie, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta primo anno (dettagliato) e anni successivi (dai 3 ai 7) D Definizione dei meccanismi di gestione e controllo del piano. Descrizione delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabrianegoziazioni. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa Attività nei confronti del Credito Cooperativo Calabresesistema bancario Attività con organizzazioni sindacali: eventuali piani CIG, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativamobilità, sia per contratti solidarietà, part-time… Attività previste con i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personalefornitori e con l’Erario Attività con eventuali obbligazionisti: concordare dilazioni di pagamento o conversioni in azioni E Definizione di stabilità Piani di stabilità future, sia per la convenienza del rapporto costistrategie di medio/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello lungo termine, piani di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionepersonale.
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Samples: La Crisi D’impresa E Il Turnaround
Formazione. L’Organismo Paritetico per la Formazione (OPF), già istituito a livello locale, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti Le parti congiuntamente ritengono: - che la formazione dei dipendenti della Banche debba rivestire un ruolo strategico nella valorizzazione professionale delle risorse umane, tenuto anche conto delle sempre più rapide evoluzioni tecnologiche, nonché nelle conoscenze riguardanti la salute e la sicurezza sui luoghi di Credito Cooperativo lavoro; - che la ricerca di un sempre più alto livello di qualità richiesto dal mercato sia un elemento fondamentale per dare competitività duratura all'intero sistema delle piccole e degli Enti della Calabriamedie industrie alimentari. Verranno demandata Per il raggiungimento di tali obiettivi è indispensabile che la formazione, al tavolo negoziale di là delle conoscenze di tipo scolastico o derivanti dalle esperienze lavorative: - consenta di acquisire professionalità specifiche, adeguate alle innovazioni tecnologiche, organizzative, di processo e di prodotto; - sia sufficiente ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere adeguata in materia di formazionesalute e sicurezza sui posti di lavoro; - consenta una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori; - faciliti il reinserimento dei lavoratori dopo lunghi periodi di assenza. Facendo propri i contenuti Nel comune presupposto che l'aggiornamento continuo e lo sviluppo delle risorse umane sono fattori determinanti per consentire il progressivo miglioramento delle competenze necessario per affrontare le sfide competitive dei mercati, le parti, anche in coerenza con gli obiettivi/progetti della specifica sezione dell'Osservatorio di cui all'art. 1, favoriranno l'adozione di specifiche iniziative formative in particolare rivolte:
a) a favorire l'inserimento professionale, ponendo particolare attenzione alla formazione propedeutica e all'addestramento dei neo inseriti, affinché apprendano le cognizioni e le finalità sancite dall'articolo 63 pratiche professionali che consentano loro di espletare correttamente ed efficacemente le diverse mansioni;
b) alla generalità del vigente CCNLpersonale, per consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento, inteso come strumento fondamentale a sostegno dello sviluppo delle professionalità richieste dall'evoluzione delle attività e dei modelli organizzativi aziendali, sia per il conseguimento di nuove competenze, sia per lo sviluppo ed il rinnovamento delle professionalità acquisite sia per la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti crescita della competitività delle PMI;
c) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale, che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità;
d) alle lavoratrici e modalità ai lavoratori in rientro dal congedo per eventi e cause particolari di cui agli artt. 12, 13, 33 e 40 del presente c.c.n.l.;
e) a tutto il personale, per la diffusione della cultura: - della sicurezza, al fine di prevenire eventi infortunistici; - della sicurezza alimentare intesa come tutela del prodotto e dell'igiene alimentare;
f) ai Rappresentanti dei corsi lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) di cui all'art. 62 del presente c.c.n.l. ed ai responsabili del Servizio prevenzione e protezione (R.S.P.P.). Le iniziative di cui sopra potranno essere finanziate mediante risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali, anche in raccordo con il "Fondo formazione che saranno comunicati alle XX.XXPMI - FAPI", nonché attraverso l'utilizzo: - del monte ore di cui all'art. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo 42, se non già utilizzato per gli scopi specifici; - assunti; • personale delle ferie e/o delle ROL, nel limite massimo di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione24 ore annue. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti a livello aziendale si attiveranno per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte facilitare l'iter procedurale di crescita professionale, concorra allo sviluppo concessione dei finanziamenti di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionalicui al comma precedente. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese riconoscono nel Fondo formazione PMI-FAPI uno strumento privilegiato di attuazione degli obiettivi suddetti, e pertanto si attiveranno a livello aziendale e territoriale al fine di facilitare l'iter procedurale di concessione dei finanziamenti, nel rispetto delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa condizioni contenute nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionebandi periodicamente emanati dal FAPI.
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Formazione. L’Organismo Paritetico 1. Le Parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e a tal fine considerano la formazione una leva essenziale per potenziare il know how delle Aziende e la Formazione (OPF), già istituito loro competitività anche a livello localeinternazionale e, è costituito da nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, instaurando un rappresentante per ogni sigla firmataria circolo virtuoso di “crescita” e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del presente Contratto servizio e da altrettanti rappresentanti di gradimento dei clienti finali.
2. In considerazione della Federazione calabrese delle BCCvalenza della formazione, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche che travalica il perimetro aziendale ed esplica riflessi anche sul “sistema Paese” in termini di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata sviluppo occupazionale, di contributo al tavolo negoziale ed al confronto tra processo di integrazione europea, di efficace osmosi “scuola/lavoro”, il modello formativo deve essere configurato prendendo a riferimento le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazioneseguenti linee guida:
3. Le parti ritengono che la iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, saranno rivolte:
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in Azienda (formazione continua d’ingresso);
b) alla generalità del personale: • Rappresenti , per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire consentire un apprendimento permanente ed un costante aggiornamento (formazione continua);
c) a singoli e gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e potenziare figure professionali ritenute strategiche in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte relazione alle esigenze aziendali (formazione di crescita professionale);
d) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, concorra allo sviluppo per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze /professionalità, in un’ottica di carriera proficuo reimpiego (formazione mirata).
4. L’individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e si ponga finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate, la individuazione della formazione incentivata e finanziata, così come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche i percorsi formativi completati formeranno annualmente – di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personalenorma nel mese di novembre, sia per la convenienza fase consuntiva dell’anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all’anno successivo - oggetto di specifico incontro sindacale, nella comune consapevolezza del rapporto costi/benefici ruolo centrale delle risorse umane nell’attuale scenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei lavoratori costituisce la leva essenziale per lo sviluppo della capacità competitiva delle Aziende.
5. Le Parti convengono, altresì, sulla costituzione di una Commissione paritetica nazionale, alla quale saranno affidati compiti di: esame della normativa vigente, sia nazionale che a livello comunitario; analisi dei fabbisogni formativi del settore; monitoraggio sull’andamento dei progetti di formazione in atto nel settore; promozione presso i Ministeri competenti di iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore elettrico; sviluppo congiunto di iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni reali con particolare riguardo a progetti finalizzati all'inserimento, all'aggiornamento ed alla riqualificazione dei lavoratori in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative, nonché alle esigenze richieste dalle politiche di qualità e dal mercato; monitoraggio sulle normative e procedure elaborate dalle varie istituzioni in materia di formazione perché siano coerenti con le esigenze del settore, nonché allo scopo di individuare, in collegamento con le
6. A far data dal 1 novembre 2001, nelle Aziende che occupano complessivamente più di 500 dipendenti, potrà essere costituita, su richiesta di una delle Parti e in sostituzione di quanto previsto dal precedente comma 4, una Commissione paritetica sulla formazione, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza congiunta delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto ed in rappresentanza della Direzione aziendale con il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) esaminare le esigenze formative aziendali, le relative modalità di fruizione, con riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza, all’apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di qualità.
7. Tenuto conto delle finalità della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 dell’interesse primario del vigente CCNL. Per la partecipazione lavoratore allo sviluppo delle competenze possedute, le iniziative formative previste ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, punti c) e d) del comma 3 del presente articolo possono collocarsi anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero dell'orario di cinque giornate all’annolavoro senza dar luogo a corresponsioni per lavoro straordinario. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansione.■
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Formazione. L’Organismo Paritetico Il piano di formazione ha l’obiettivo di far conoscere il nuovo Modello e, in particolare, di sostenere adeguatamente coloro che sono coinvolti nelle attività “sensibili”. Per garantirne l’efficacia esso è stato costruito tenendo in considerazione le molteplici variabili presenti nel contesto di riferimento; in particolare, • i destinatari (il loro livello e ruolo organizzativo); • i contenuti (gli argomenti attinenti al ruolo delle persone); • gli strumenti di erogazione (corsi); • le azioni necessarie per il corretto sostegno dell’intervento (promozione, supporto dei responsabili). Il piano prevede: • una formazione di base per tutto il personale; • specifici corsi per le persone che lavorano nelle strutture in cui maggiore è il rischio di comportamenti illeciti (in particolare, quelle che operano a stretto contatto con la Formazione Pubblica Amministrazione, nell’ambito delle funzioni acquisti, finanza, etc.); La formazione, declinata per specifico ambito operativo, ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza dei reati, le fattispecie configurabili, i presidi specifici delle aree di competenza degli operatori, e di richiamare alla corretta applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo. I contenuti formativi sono convenientemente aggiornati in relazione all’evoluzione della normativa esterna e del Modello. Se intervengono modifiche rilevanti (OPFad es. estensione della responsabilità amministrativa dell’ente a nuove tipologie di reati), già istituito si procede ad una coerente integrazione dei contenuti medesimi, assicurandone altresì la fruizione. La fruizione delle varie iniziative di formazione è richiesta a tutto il personale cui le iniziative stesse sono dirette ed è monitorata a cura della competente funzione legale, con la collaborazione dei responsabili ai vari livelli che devono farsi garanti, in particolare, della fruizione della formazione da parte dei loro collaboratori. La funzione legale ha cura di raccogliere i dati relativi alla partecipazione ai vari programmi e di conservarli in appositi archivi. L’Organismo di Vigilanza verifica, anche attraverso i flussi informativi provenienti dalla funzione legale, lo stato di attuazione del piano di formazione ed ha facoltà di chiedere controlli periodici sul livello localedi conoscenza, da parte del personale, del Decreto, del Modello e delle sue implicazioni operative. I presidi in tema di formazione contemplati dal Modello trovano applicazione anche in materia di whistleblowing. Il corretto funzionamento del sistema delle segnalazioni presuppone, infatti, che i soggetti interessati ne siano adeguatamente informati e che siano messi nelle condizioni di usufruirne. In tal senso, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti l’Organismo di Vigilanza ad occuparsi della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti e dei collaboratori della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNLSocietà illustrandogli, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà ad esempio: • neo - assuntii tratti principali della disciplina; • personale l’apparato sanzionatorio predisposto a tutela di cassachi effettui la segnalazione e posto a presidio del corretto utilizzo dei canali informativi all’uopo integrati nel Modello; • qualificazione; • aggiornamento gli strumenti effettivamente predisposti in seno al sistema di segnalazione adottato e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione relative modalità di tipo assicurativo; • autoformazioneaccesso. Le parti ritengono Per concludere si soggiunge che la formazione continua prevista ai fini della diffusione e conoscenza del personale: • Rappresenti per le Aziende Modello e del Decreto, si aggiunge o, a seconda dei casi, integra la risorsa fondamentale per gestire formazione prevista in maniera efficiente ed efficace le risorse umane specifici ambiti, quale p.e. quella ai fini del D.Lgs. 81/2008, al fine di implementare e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica incentivare una sinergia virtuosa dei processi informativi e dalla trasformazione formativi del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici personale della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionesocietà.
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Formazione. L’Organismo Paritetico per la Formazione (OPF), già istituito a livello locale, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti La ditta aggiudicataria si impegna ad erogare tutta la formazione necessaria all’uso delle procedure informatiche agli utenti delle procedure dell’Azienda Sanitaria, articolando le sessioni della formazione in unità omogenee per tipologia di funzioni e di utilizzo del sistema in modo da garantire la formazione completa di tutti gli operatori dei dipendenti vari servizi utilizzatori delle funzionalità del sistema nelle varie sedi delle singole Aziende e della Banche Regione Abruzzo, in maniera personalizzata e contestualizzata, alla luce delle particolarità organizzative e procedurali. La proposta formativa dovrà comprendere moduli di Credito Cooperativo formazione frontale e la corrispondente produzione ed erogazione di analoghi corsi su propria piattaforma FAD (Formazione A Distanza) o su eventuale piattaforma di e-learning centralizzata. Dovranno essere previsti interventi di formazione specifici organizzati direttamente presso gli uffici/reparti/ambulatori degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra utilizzatori, anche con modalità di tipo Formazione A Distanza (FAD).Si precisa che dovranno essere formati oltre agli utenti degli uffici amministrativi, gli operatori degli ambulatori e/o reparti e/o sedi distrettuali, ecc., per le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia funzionalità di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNLrichiesta farmaci/materiale economale, cassa economale, gestione ordini, consultazione stato delle richieste, statistiche sul consumato per CdC, ecc..Oltre alla formazione sugli applicativi offerti, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti ditta aggiudicataria dovrà tenere al personale indicato dai Sistemi Informativi delle singole Aziende e modalità dei della Regione Abruzzo, specifici corsi di formazione sulla struttura della Base Dati e sulle modalità di installazione sia della parte client che saranno comunicati alle XX.XXdella parte server, sull’utilizzo delle basi dati, della creazione degli utenti, la configurazione della procedura. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono Si precisa che la formazione continua del personalerelativa a modifiche intercorse a seguito di manutenzione appalicativa evolutiva richiesta dalle Aziende partecipanti all’URA è compresa nei costi di realizzazione. L’Azienda individuerà tra il personale figure c.d. “Key User” che dovranno ricevere dalla Ditta aggiudicataria: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” Uno o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei più corsi di formazione nell’ambito dell’orario avanzata, aggiornamento della formazione ad ogni modifica del software etc. • vademecum per la risoluzione di lavoro giornaliero problematiche di tipo tecnico facilmente superabili dal personale delle Aziende, sorte a seguito dell’implementazione del software e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansione.della formazione del personale medesimo
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Samples: Fornitura Di Un Sistema Software Integrato Per La Gestione Informatica Del Sistema Qualità
Formazione. L’Organismo Paritetico La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un’adeguata formazione gratuita del personale delle Aziende Appaltanti per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la Formazione manutenzione autonoma. Il piano formativo che le Ditte Partecipanti dovranno allegare all’offerta (OPF)vedi Allegato B) dovrà contenere almeno le seguenti informazioni, già istituito a livello localeper ognuna delle qualifiche professionali oggetto di addestramento: - argomenti trattati - numero di ore totali previste per assicurare la formazione iniziale all’uso - numero massimo di partecipanti ad ogni sessione - modalità di valutazione dell’esito della sessione formativa. Prima dell’avvio dell’installazione, è costituito la Ditta Aggiudicataria dovrà concordare con il referente di Laboratorio il programma, il calendario della formazione iniziale all’uso, il numero minimo di operatori che dovranno essere formati per condurre le tecnologie in modo autonomo ed il calendario degli approfondimenti/affiancamenti successivi. Il piano di formazione dovrà essere articolato e flessibile, in modo da coprire l’eventuale coincidenza delle installazioni con periodi di ferie. L’avvenuta formazione dovrà essere attestata da un rappresentante per ogni sigla firmataria documento in cui verranno riportati i nominativi degli operatori che hanno ricevuto l’istruzione e controfirmato dalla Ditta Aggiudicataria (nella persona che ha eseguito il corso). Qualora, durante il periodo del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCCservice, costituisce un importante strumento per si rilevassero carenze formative o si verificasse la valutazione congiunta delle problematiche inerenti necessità di formare all’uso personale aggiuntivo, la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNLInoltre, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità Ditta Aggiudicataria dovrà, se richiesto, affiancare proprio personale tecnico esperto al personale dell’Azienda, in tempi compatibili con le necessità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà Laboratori, per: • neo - assuntiAvviare l’attività legata all’uso dei nuovi dispositivi; • personale di cassaSupplire ad eventuali carenze formative; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazioneFornire supporto a personale non ancora formato. Le parti ritengono che Qualora la formazione continua del personale: • Rappresenti per Ditta Aggiudicataria non rispettasse tale impegno, le Aziende Appaltanti si riservano la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace facoltà di applicare le risorse umane e affrontare con successo penali specificate nell' Art. 19) Qualora le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggioAziende Appaltanti, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le partisingolarmente, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63lo ritenessero opportuno, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di la Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere anche all’addestramento del personale tecnico delle Ingegnerie Cliniche, concordando tale formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionecon i referenti delle Ingegnerie Cliniche.
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Formazione. L’Organismo Paritetico 1. Le Parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e a tal fine considerano la formazione una leva essenziale per potenziare il know how delle Aziende e la Formazione (OPF), già istituito loro competitività anche a livello localeinternazionale e, è costituito da nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, instaurando un rappresentante circolo virtuoso di “crescita” e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento dei clienti finali.
2. In considerazione della valenza della formazione, che travalica il perimetro aziendale ed esplica riflessi anche sul “sistema Paese” in termini di sviluppo occupazionale, di contributo al processo di integrazione europea, di efficace osmosi “scuola/lavoro”, il modello formativo deve essere configurato prendendo a riferimento le seguenti linee guida: - crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali tenuto conto della naturale obsolescenza delle cognizioni - per ogni sigla firmataria portarle continuamente “al passo” delle innovazioni tecnologiche ed organizzative; - accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore a seguito del presente Contratto decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; - promozione dell’impiegabilità delle risorse umane, salvaguardando, tra l’altro, la peculiarità di quelle femminili, al fine di garantire alle Aziende la flessibilità necessaria per fronteggiare il dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento aziendale; - promozione e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche consolidamento di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere una cultura diffusa in materia di formazione. Facendo propri i contenuti ambiente e le finalità sancite dall'articolo 63 sicurezza del vigente CCNLlavoro; Le Parti, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello partecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore elettrico, che dà attuazione anche alla bilateralità, si impegnano ad operare in coerenza con il nuovo assetto istituzionale della formazione continua, che ha assegnato un ruolo di impulso e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale coordinamento ai fondi interprofessionali nazionali, prevedendo procedure e percorsi legati all’utilizzo di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione risorse pubbliche nel finanziamento di tipo assicurativo; • autoformazionepiani formativi aziendali e/o interaziendali.
3. Le parti ritengono che la formazione continua iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, saranno rivolte :
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in Azienda
b) alla generalità del personale: • Rappresenti , per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente consentire un apprendimento permanente ed efficace le risorse umane un costante aggiornamento (formazione continua);
c) a singoli e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte potenziare figure professionali ritenute strategiche (formazione di crescita professionale);
d) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, concorra allo sviluppo per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità, in un’ottica di carriera proficuo reimpiego (formazione mirata).
4. L’individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e si ponga finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate, la individuazione della formazione incentivata e finanziata, così come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche i percorsi formativi completati formeranno annualmente – di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personalenorma nel mese di novembre, sia per la convenienza fase consuntiva dell’anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all’anno successivo - oggetto di specifico incontro con le strutture sindacali interessate, nella comune consapevolezza del rapporto costi/benefici ruolo centrale delle risorse umane nell’attuale scenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei lavoratori costituisce la leva essenziale per lo sviluppo della capacità competitiva delle Aziende.
5. Le Parti convengono, altresì, sulla costituzione di una Commissione paritetica nazionale, alla quale saranno affidati compiti di: esame della normativa vigente, sia nazionale che a livello comunitario; analisi dei fabbisogni formativi del settore; monitoraggio sull’andamento dei progetti di formazione in atto nel settore; promozione presso i Ministeri competenti di iniziative idonee a sostenere le esigenze del settore elettrico; sviluppo congiunto di iniziative formative capaci di rispondere ai fabbisogni reali con particolare riguardo a progetti finalizzati all'inserimento, all'aggiornamento ed alla riqualificazione dei lavoratori in relazione alle innovazioni tecnologiche ed organizzative, nonché alle esigenze richieste dalle politiche di qualità e dal mercato; monitoraggio sulle normative e procedure elaborate dalle varie istituzioni in materia di formazione perché siano coerenti con le esigenze del settore, nonché allo scopo di individuare, in collegamento con le istituzioni interessate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale.
6. A far data dal 1° novembre 2001, nelle Aziende che occupano complessivamente più di 500 dipendenti, potrà essere costituita, su richiesta di una delle Parti e in sostituzione di quanto previsto dal precedente comma 4, una Commissione paritetica sulla formazione, formata da non più di 6 componenti rispettivamente in rappresentanza congiunta delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto ed in rappresentanza della Direzione aziendale con il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) esaminare le esigenze formative aziendali, le relative modalità di fruizione, con riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza, all’apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di qualità;
7. Tenuto conto delle finalità della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 dell’interesse primario del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento lavoratore allo sviluppo delle spese di viaggiocompetenze possedute, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodottiin relazione a quanto previsto dall’art. Le parti5 della legge 8 marzo 2000, ferme restando n. 53, le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero iniziative formative previste ai punti c) e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate d) del comma 3 del presente articolo possono collocarsi anche al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero dell'orario di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire lavoro senza dar luogo a corresponsioni per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionelavoro straordinario .
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Samples: Collective Bargaining Agreement
Formazione. L’Organismo Paritetico Con riferimento ai profili professionali per il conseguimento dei quali è prevista l’attivazione dell’Apprendistato professionalizzante, a partire da quelli afferenti le attività di produzione in linea, alla luce della consolidata esperienza formativa maturata sia a livello di Gruppo nell’Agenzia Formativa interna con struttura consortile ISVOR FIAT, che all’interno di ciascuna delle Società del Gruppo, premessa e considerata: - la sussistenza per le Società del gruppo Fiat dei requisiti relativi alla capacità formativa e al tutor ai fini della possibilità di erogare la formazione formale all’interno dell’azienda, secondo quanto indicato dai Paragrafi Capacità formativa dell’Impresa e Tutor dell’art. 4 - Formazione della Disciplina contrattuale; - la disponibilità di locali idonei, distinti da quelli destinati alla produzione e dotati di strumenti adeguati all’erogazione della formazione; - la consolidata esperienza maturata nel suddetto contesto aziendale nell’erogazione di formazione con le varie modalità in uso diffuso (aula, e-learning, on the job, ecc. ecc.); - la presenza in azienda di lavoratori con esperienza e titolo di studio adeguati e in grado di trasferire competenze, nonché in possesso delle competenze e funzioni per la figura del tutor aziendale; le Parti hanno convenuto sulla: - necessità di assicurare omogeneità nei contenuti dei programmi formativi ai lavoratori di ogni Società / Settore nelle unità produttive in Regioni diverse - con particolare riguardo alle conoscenze e capacità tecnico-professionali relative alla visione generale dell’impresa, a processo e ciclo produttivo, a tecniche e strumenti utilizzati, a schede controllo qualità e relative procedure adottate, a programmi informatici utilizzati e procedure di sicurezza applicate - in coerenza con le scelte tecnico-organizzative e produttive aziendali, attraverso un’offerta formativa in linea con opportunità di sviluppo interno e impiegabilità e trasferibilità delle competenze; - necessità di assicurare la trascrizione nel libretto formativo dei contenuti dei percorsi dei Piani Formativi Individuali; - opportunità di una possibile centralizzazione dell’erogazione formativa, finalizzata a meglio assicurare omogeneità di contenuti e integrazione di conoscenze tra i diversi siti produttivi, le cui specificità di prodotto fanno parte di una complessiva identità organizzativa e di processo; - maggiore efficacia dell’erogazione interna della formazione formale, in un contesto formativo strutturato omogeneamente per l’apprendimento attraverso le modalità principali dell’aula, on the job, affiancamento e visite didattiche in altre unità produttive. Per quanto attiene alle Ore di Formazione (OPF), già istituito le Parti hanno convenuto che a livello localedi ciascuna Sede/Unità produttiva interessata all’inserimento di Apprendisti ex art. 49 D.Lgs. 276/2003, è costituito da un rappresentante la Direzione aziendale debba informare la RSU delle aree interessate all’inserimento di Apprendisti assunti per ogni sigla firmataria profili professionali collegati alla produzione in linea circa la formazione effettuata e il loro numero e l’applicazione di quanto stabilito nel presente Accordo, in occasione dell’adempimento dell’obbligo di fornire annualmente il rapporto completo alla Commissione paritetica nazionale e alla RSU medesima, secondo quanto previsto all’ultimo capoverso del Paragrafo Ore di Formazione della citata Disciplina nazionale di Categoria. In questa stessa sede, la Direzione aziendale esaminerà i programmi formativi predisposti per l’acquisizione delle qualifiche professionali e l’eventuale diversa distribuzione delle ore complessive di formazione formale nell’arco della durata del contratto di Apprendistato professionalizzante, fermo restando, come previsto dal terzo capoverso del suddetto Paragrafo, il rispetto della quantità minima annuale di 60 ore. Con riferimento ai contenuti della formazione, le Parti hanno infine convenuto sull’opportunità di inserire nell’ambito delle quaranta ore di formazione trasversale previste per il primo anno di Apprendistato Professionalizzante dallo specifico paragrafo della Disciplina contrattuale, un’ora in cui le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti Accordo potranno illustrare unitariamente il ruolo della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione rappresentanza dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 lavoratori con riferimento alla specificità aziendale del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansioneGruppo Fiat.
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Samples: Accordo
Formazione. L’Organismo Paritetico Il personale candidato al raggiungimento della qualificazione ed approvazione in un metodo di Controllo Non Distruttivo, deve essere sottoposto ad un programma di addestramento teorico (generale e specifico) e pratico, approvato dal 3° Livello Responsabile, in accordo alla Written Practice del Datore di Lavoro ed al presente documento. Esso deve essere sufficiente a fornire al Candidato tutte le nozioni teoriche e pratiche per renderlo edotto sui principi e sulle pratiche relative al Metodo ed alle Tecniche applicabili e metterlo in grado di svolgere le mansioni riportate in Tabella 3. La parte teorica (generale e specifica) dell’addestramento deve essere erogata prima o durante l’effettuazione della parte di addestramento pratico. L’addestramento teorico deve essere condotto in accordo a dettagliati profili didattici divisi per Xxxxxx e per Xxxxxxx di qualificazione, esplicitamente documentati dal Datore di Lavoro secondo il para 4.1 ed approvati dal proprio 3° Livello Responsabile. Essi devono essere tecnicamente equivalenti ai Profili di Addestramento ITANDTB ITA-PT/MT/ET/RT/IRT/ST-101/201/301 e devono riportare come minimo: • teoria generale, • principi e fondamenti del Metodo su cui verte l’addestramento, scelta dei Metodi di ispezione, vantaggi, svantaggi e limiti di ciascun metodo, • materiali e tipologie di prodotto da ispezionare, difettologia attesa e sua caratterizzazione, • messa a punto operativa di impianti, linee di processo ed equipaggiamenti, • prove di controllo processo, • le tecniche del Metodo di ispezione, con relativi vantaggi e svantaggi, • tutta la Formazione (OPF)documentazione tecnica e contrattuale applicabile presso il Datore di Lavoro e relativa al Metodo su cui verte l’addestramento, già istituito a livello locale• tutti i criteri di accettazione applicabili presso il Datore di Lavoro e relativi al Metodo su cui verte l’addestramento, è costituito • le tematiche della sicurezza e dell’igiene sul posto di lavoro. Tutte le regolamentazioni relative all’utilizzo di sostanze tossiche, alla prevenzione degli incidenti e alle norme sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro devono essere strettamente rispettate e pertanto i relativi requisiti di addestramento devono essere esplicitamente determinati dal Datore di Lavoro, tenendo conto dei codici e delle normative locali • le tempistiche da un rappresentante spendere per ogni sigla firmataria del presente Contratto argomento di addestramento, • i riferimenti bibliografici da utilizzare come sussidi alla preparazione, • ogni altro requisito non previsto nei Profili di Addestramento ITANDTB ma richiesto dal Datore di Lavoro. I Sillabi dei Centri di Addestramento ed Esame (CAE) scelti dal Datore di Lavoro per erogare servizi di addestramento e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCCqualificazione al proprio personale, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabriadevono essere previamente verificati dal proprio 3° Livello Responsabile. Verranno demandata al tavolo negoziale Le aule ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo in generale tutte le controversie strutture per l’addestramento devono permettere lo svolgimento di un’attività di istruzione efficace ed efficiente. Devono essere adeguatamente equipaggiate con ausili didattici e strumenti di misurazione e controllo tali da garantire che tutti gli argomenti del corso possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNLessere efficacemente trattati. Per la partecipazione garantire che il Candidato possa usufruire al meglio delle esercitazioni pratiche, le strutture per l’addestramento devono essere dotate di attrezzature comparabili con quelle che egli deve utilizzare presso il Datore di Lavoro nello svolgimento delle sue mansioni. I campioni di addestramento a difetti noti (naturali o artificiali) disponibili ai corsi verrà candidati devono essere in numero sufficiente a coprire l’intera gamma di Criteri di accettazione applicabili presso il Datore di Lavoro e devono essere diversi dai campioni utilizzati durante gli Esami di qualificazione. Il personale candidato alla qualificazione che abbia effettuato precedenti addestramenti oppure che non abbia finalizzato le attività di qualificazione entro un anno dalla data dell’ultimo addestramento sostenuto deve essere sottoposto ad una sessione di aggiornamento dell’addestramento, incentrata come minimo sui i prodotti in uso, sulla sicurezza, sulla messa a punto degli equipaggiamenti, sulla normativa standard, sulle procedure, sulle istruzioni di ispezione, sui Criteri di accettazione applicabili presso il Datore di Lavoro. I periodi di addestramento fatti precedentemente o con precedenti Datori di Lavoro, per essere ritenuti validi, devono essere in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese documentati ed approvati dal 3° Livello Responsabile. Precedenti addestramenti effettuati dal personale già qualificato secondo NAS 410, EN 4179, ISO 9712 o altre normative standard riconosciute da ITANDTB, ai fini della qualificazione, possono essere riconosciuti adeguati ed equivalenti a quello prescritto nel presente documento solo se documentati e definiti tali dal 3° Livello Responsabile del Datore di viaggioLavoro e, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” Candidati alla qualificazione di 3° Livello, direttamente da ITANDTB. L’addestramento può essere erogato direttamente dal Datore di Lavoro, attraverso il suo 3° Livello Responsabile (nel metodo in cui Egli è Qualificato) o presentazione da un Istruttore designato dal suo 3° Livello Responsabile, presso la propria sede, oppure da un Centro di prodottiAddestramento ed Xxxxx (CAE) secondo quanto prescritto al para 4.4.3. In tutti i casi la responsabilità delle attività di addestramento resta del 3° Livello Responsabile del Datore di Lavoro che deve verificare che i requisiti di addestramento prescritti dalla propria Written Practice e dal presente documento vengano rispettati prima di procedere nelle attività di qualificazione. Le partiore di addestramento, ferme restando le previsioni contrattuali opportunamente divise per argomento e l’intero periodo di cui all’Art. 63addestramento devono essere documentati dal Datore di Lavoro e la documentazione deve essere resa disponibile su richiesta a Clienti, raccomandano alle Aziende Autorità ed Enti di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansioneParte Terza.
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Samples: Recommended Practice
Formazione. L’Organismo Paritetico Organismo bilaterale nazionale per la Formazione (OPF)formazione nel settore gomma - plastica - cavi elettrici Le parti confermano l'importanza crescente della valorizzazione professionale delle risorse umane. Per favorire la diffusione della formazione e il suo miglioramento qualitativo, già istituito a livello locale, è costituito le parti concordano le seguenti iniziative da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento attuare nell'ambito dell'Osservatorio nazionale. La sezione dell'Osservatorio nazionale dedicata alla formazione assume la denominazione di "Organismo bilaterale nazionale per la valutazione congiunta formazione nel settore gomma - plastica - cavi elettrici". Compiti dell'Organismo bilaterale sono i seguenti: - individuare le linee generali dei fabbisogni formativi del settore, per migliorare l'incontro tra domanda di lavoro qualificato e offerta di lavoro; - esaminare le necessità di intervento nei confronti delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo istituzioni nazionali e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere regionali competenti in materia di formazione. Facendo propri formazione tecnica e professionale, per migliorare il raccordo tra esigenze delle imprese e del mondo del lavoro e offerta formativa pubblica; - mantenere i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo rapporti con Fondimpresa - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua del personale: • Rappresenti promosso dalle rispettive Confederazioni nazionali, collaborando con le sue articolazioni territoriali per l'elaborazione di piani formativi di interesse anche settoriale; - elaborare piani settoriali di formazione continua da sottoporre all'approvazione di Fondimpresa, laddove previsti e realizzabili; - elaborare linee-guida per piani di formazione continua da proporre alle aziende nell'ambito delle iniziative finanziate da Fondimpresa; - monitorare l'evoluzione della normativa nazionale e regionale sulla formazione degli apprendisti e intervenire con proposte, laddove possibile; - esaminare le Aziende la risorsa fondamentale problematiche della formazione e riqualificazione dei lavoratori interessati da processi di ristrutturazione aziendale, riconversione, ammodernamento tecnologico, nonché delle lavoratrici madri in fase di reinserimento lavorativo per gestire in maniera efficiente facilitare il raccordo tra esigenze dei lavoratori e delle imprese, nel quadro delle iniziative legislative di sostegno esistenti; - esaminare le opportunità offerte dalla legislazione italiana ed efficace europea per il finanziamento dei processi formativi; - elaborare proposte di piani formativi adottabili per il contratto di inserimento lavorativo; - valutare le risorse umane problematiche della formazione professionale eventualmente poste dall'inserimento lavorativo di stranieri. In particolare, visto l'accordo di settore sui fabbisogni formativi nelle piccole e affrontare con successo medie imprese sottoscritto il 27 febbraio 2007 (Allegato 5 al presente contratto) e considerata l'importanza di accrescere il ruolo delle categorie nella definizione dei programmi formativi assistiti da Fondimpresa, le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra parti nazionali nell'ambito dell'Organismo bilaterale daranno priorità allo sviluppo del predetto accordo e alla sua successiva diffusione territoriale. In applicazione di carriera questi intenti le parti, attraverso l'Organismo bilaterale:
a) si rapporteranno con Fondimpresa al fine di orientare l'emanazione di bandi con caratteristiche idonee alla partecipazione di Organismi nazionali di categoria;
b) elaboreranno, di conseguenza, un piano settoriale nazionale di formazione continua da realizzare su base territoriale, da porre all'approvazione di Fondimpresa;
c) nella definizione dei contenuti formativi del piano terranno conto: - delle esigenze di qualificazione e si ponga come sicuro presidio riqualificazione professionale dei lavoratori del settore, per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese il miglioramento competitivo delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici imprese; - della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello migliorare le conoscenze generali dei lavoratori sui rispettivi comparti e sui mercati nazionali e internazionali in cui operano le aziende; - dell'opportunità di promuovere appositi percorsi formativi nelle aree professionali che saranno indicate dalle parti nazionali, in relazione ai fabbisogni specifici; - dell'esigenza di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggiosui temi della sicurezza e dell'ambiente, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno con particolare riferimento ai lavoratori un’adeguata fase formativa stranieri; - della necessità di estendere le opportunità formative ai lavoratori in caso Cassa integrazione; - dell'opportunità di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superioreutilizzare l'esperienza dei lavoratori con elevata anzianità, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansioneda valorizzare come tutor.
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Formazione. L’Organismo Paritetico per la Formazione (OPF)1. Organismo Bilaterale Nazionale di categoria Nell’attuale contesto industriale, già istituito a livello localecaratterizzato dalla necessità di più elevati livelli di competitività, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche dalla capacità di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace valorizzare le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione di migliorarne l’occupabilità, da una significativa evoluzione del sistema bancariodi relazioni industriali, assume un rilievo strategico per il sostegno e lo sviluppo del settore l’esigenza: - di una efficace esplicitazione dei fabbisogni professionali; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte - di crescita disporre di azioni formative adeguate; - di promuovere un positivo rapporto fra sistema produttivo e sistema formativo (inteso come insieme di Istruzione scolastica, Università, Formazione professionale). In tale contesto, concorra allo sviluppo le Parti: - convengono sulla positività e l'importanza delle esperienze congiunte di carriera e si ponga come sicuro presidio dialogo sociale sui temi della formazione realizzate nei propri settori, concretizzatesi nel "Progetto pilota nazionale per la tutela formazione degli apprendisti nell’industria Tessile-Abbigliamento", nella rilevazione dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche fabbisogni professionali dell’industria Tessile Abbigliamento Modale nella definizione degli standard minimi di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia competenze (queste ultime conseguite mediante la partecipazione all’Organismo Bilaterale Nazionale per la convenienza Formazione); - si riconoscono nella comune valutazione che le Parti sociali debbano essere titolari dell’azione di esplicitazione dei fabbisogni professionali del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e settore; - sanciscono la necessità di un adeguato livello attivarsi congiuntamente al fine di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 dotarsi di strumenti condivisi, praticabili ed efficaci allo scopo di fornire - alla collettività, alle istituzioni, al settore - elementi utili per l’individuazione e l'indirizzo di azioni ed iniziative, attinenti l’istruzione e la formazione, a sostegno del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodottisettore e del suo sviluppo. Le partiParti, ferme restando le previsioni contrattuali rispettive autonomie di cui all’Artiniziativa e le distinte responsabilità, decidono di costituire l'Organismo Bilaterale Nazionale del Settore Tessile Abbigliamento Moda (nel prosieguo abbreviato in “OBN-TAM”). 63Obiettivo dell’OBN-TAM è fornire stabilmente indicazioni utili per massimizzare e promuovere qualità ed efficacia della formazione e dell'orientamento, raccomandano alle Aziende al fine di limitare l’organizzazione dei corsi valorizzare le risorse umane ed incrementare la competitività dell’apparato produttivo, a salvaguardia della filiera Italiana Tessile Abbigliamento Moda. L’OBN-TAM è costituito da 6 rappresentanti designati da Femca-Cisl, Filctem-Cgil e Uiltec-Uil e da altrettanti delle Associazioni imprenditoriali, che costituiscono il Comitato di formazione nell’ambito dell’orario indirizzo. Il Comitato di lavoro giornaliero indirizzo dell'OBN-TAM può individuare esperti designati dalle rispettive Organizzazioni datoriali e settimanalesindacali, ai quali affidare lo svolgimento delle attività, delle ricerche e delle analisi. Eventuali corsi organizzati in giornate al Ciascuna delle Parti assume a proprio carico le eventuali spese di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria eutilizzo di tale personale. L'attività di Segreteria operativa dell'OBN-TAM è presso l’Associazione degli imprenditori. Nota a verbale Le Parti si impegnano a ricostituire l’OBN-TAM, comunquenominandone i rispettivi rappresentanti, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansioneentro 3 mesi dalia stipula del presente Contratto nazionale.
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Formazione. L’Organismo Paritetico 1. Le Parti riconoscono che la valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e a tal fine considerano la formazione una leva essenziale per potenziare il know how delle Aziende e la Formazione (OPF), già istituito loro competitività anche a livello localeinternazionale e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei lavoratori, per assicurare la loro impiegabilità, instaurando un circolo virtuoso di “crescita” e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento dei clienti finali.
2. In considerazione della valenza della formazione, che travalica il perimetro aziendale ed esplica riflessi anche sul “sistema Paese” in termini di crescita sostenibile e inclusiva, di sviluppo occupazionale, di contributo al processo di integrazione europea, il modello formativo deve essere configurato prendendo a riferimento le seguenti linee guida: - Osmosi “scuola/lavoro” per assicurare l’avvicinamento delle istituzioni formative alle esigenze delle aziende e agevolare l’inserimento nel mondo del lavoro contrastando la disoccupazione giovanile; - Costruzione di percorsi formativi per i giovani neo assunti che promuovano il diffondersi delle nuove professionalità connesse all’evoluzione tecnologica e digitale; - Crescita e sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali - tenuto conto della naturale obsolescenza delle competenze - per portarle continuamente “al passo” delle innovazioni tecnologiche ed organizzative; - Accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti il settore in relazione al processo di transizione energetica e alla innovazione digitale, noto come Industria 4.0, con rilevanti impatti sui modelli organizzativi, produttivi e di business. A tal fine è costituito da un rappresentante necessario investire nell’acquisizione e nel consolidamento delle competenze digitali e tecnologiche necessarie; - Sviluppo dell’impiegabilità delle risorse umane, nel rispetto della diversity, garantendo la flessibilità necessaria per ogni sigla firmataria fronteggiare nelle Aziende il dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento aziendale e rafforzando il profilo di potenziale ricollocabilità dei lavoratori all’interno ed all’esterno del presente Contratto settore in caso di crisi o riorganizzazione aziendale; - Promozione e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche consolidamento di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere una cultura diffusa in materia di formazione. Facendo propri i contenuti ambiente e sicurezza del lavoro; - Impulso e sostegno alla cultura dell’inclusione e della diversità e dell’integrazione intergenerazionale; - Impulso e sostegno alla attività di trasferimento delle competenze in relazione al ricambio generazionale che si sta manifestando in tutte le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti aziende; - Supporto alla crescita e modalità dei corsi diffusione di relazioni industriali di qualità investendo su una consapevole formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazionedelle Parti Sociali. Le parti ritengono Parti, nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello partecipativo consolidato nelle relazioni industriali del settore elettrico, che la dà attuazione anche alla bilateralità, si impegnano ad operare in coerenza con l’assetto istituzionale della formazione continua continua, che ha assegnato un ruolo di impulso e di coordinamento ai fondi interprofessionali nazionali, prevedendo procedure e percorsi legati all’utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e/o interaziendali.
3. Le iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, saranno rivolte:
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in Azienda
b) alla generalità del personale: • Rappresenti , per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente consentire un apprendimento permanente ed efficace le risorse umane un costante aggiornamento (formazione continua);
c) a singoli e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte potenziare figure professionali ritenute strategiche (formazione di crescita professionale);
d) al personale interessato da processi di innovazione tecnologica e/o da processi di rilevante ristrutturazione aziendale che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa, concorra allo sviluppo (formazione mirata);
e) ai dipendenti interessati da processi di carriera riposizionamento aziendale e/o di cambiamento di ruolo nei percorsi di mobilità interna per realizzare una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità in relazione ai compiti assegnati, in un’ottica di proficuo reimpiego (formazione a sostegno del cambiamento e si ponga reindirizzo professionale).
4. L’individuazione del fabbisogno formativo, le modalità e finalità di espletamento, il numero delle ore dedicate, la individuazione della formazione incentivata e finanziata, così come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche i percorsi formativi completati formeranno annualmente – di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personalenorma nel mese di novembre, sia per la convenienza fase consuntiva dell’anno in corso, sia per la fase preventiva riferita all’anno successivo - oggetto di specifico incontro con le strutture sindacali interessate, nella comune consapevolezza del rapporto costi/benefici ruolo centrale delle risorse umane nell’attuale scenario produttivo in cui sempre più la crescita professionale dei lavoratori costituisce la leva essenziale per lo sviluppo della capacità competitiva delle Aziende. In relazione a quanto sopra, nelle imprese con oltre 50 dipendenti, potrà essere costituita una commissione bilaterale sulla formazione Le parti ribadiscono l’importanza e o in alternativa, la necessità RSU identificherà, nel proprio ambito, il delegato alla formazione che dovrà essere in possesso di un adeguato livello adeguate competenze per seguire la tematica della formazione. A tal fine saranno definiti appositi moduli formativi sulla formazione destinati al delegato alla formazione che avrà i seguenti compiti:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell'anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione nelle Bcc come previsto dall’Arte quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) esaminare le esigenze formative proposte dalle aziende, con individuazione delle aree tematiche e delle relative modalità di fruizione, con riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza, all’apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di rispondere in modo adeguato ed efficace alle esigenze di mercato e di qualità.
5. 63 In relazione ai fabbisogni formativi individuati ai sensi del vigente CCNLprecedente comma, a livello aziendale è progettata un’offerta formativa tale da assicurare, ad ogni lavoratore a tempo indeterminato, il coinvolgimento in iniziative formative individuali o collettive, pari a un minimo di 28 ore pro-capite nel triennio, che si eleva a 32 ore a partire dal 2023 e a 40 ore a partire dal 2024. Per In tale monte ore non si computa la partecipazione ai corsi verrà formazione in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese materia di viaggiosicurezza e salute. Nell’ambito del monte ore sopra indicato, anche per una quota pari a 8 ore pro-capite nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le partitriennio, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei i lavoratori interessati possono attivarsi per scegliere corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero un catalogo di offerte formative disposto a livello aziendale nel rispetto di una percentuale di assenza contemporanea pari di norma al 3% del personale in forza nell’unità produttiva. A livello aziendale potranno essere previste, a scelta dei lavoratori, anche ulteriori iniziative formative aggiuntive per la cui partecipazione potranno essere utilizzate le spettanze di giornate/ore di assenza retribuita nelle disponibilità del lavoratore in base ai diversi istituti contrattuali. Tenuto conto dell’impatto sul settore elettrico della transizione energetica e settimanaledigitale e dell’esigenza di potenziare l’innovazione e l’occupabilità che richiede un investimento straordinario in ambito formativo, le Parti condividono altresì, l’impegno ad attuare per il triennio 2022-2024 iniziative formative per una media pro capite non inferiore a 50 ore. Eventuali corsi organizzati L’applicazione di quanto previsto dal presente comma è oggetto di verifica da parte del delegato alla formazione o della commissione bilaterale aziendale sulla formazione, in giornate conformità alle previsioni di cui ai commi 4 e 8 del presente articolo.
6. Tenuto conto delle finalità della formazione e dell’interesse primario del lavoratore allo sviluppo delle competenze possedute e fermo restando il principio generale che prevede l’erogazione della formazione di norma durante l’orario di lavoro, si conviene quanto segue: anche in relazione a quanto previsto dall’art. 5 e 6 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le iniziative formative previste ai punti c) d) e) del comma 3 del presente articolo possono collocarsi anche al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria edell'orario di lavoro senza dar luogo a corresponsioni per lavoro straordinario, comunqueuna volta esaurite le spettanze previste dal comma 5, non potranno superare il numero resta ferma l’erogazione durante l’orario di cinque giornate all’annolavoro per la formazione rientrante nei piani attivati con accordo sindacale (es. FNC, ecc), nonché la formazione sulla sicurezza del lavoro ai sensi dell’art. 37, comma 12 , TU D. Lgs n. 81/2008 s.m.i.
7. In ogni caso non potranno attesa del libretto formativo del cittadino, fatte salve le prassi aziendali in atto, le diverse attività formative saranno registrate secondo le indicazioni fornite con il modello allegato, al fine di valorizzare l’esperienza del lavoratore e le conoscenze acquisite durante il suo percorso professionale; la formazione svolta deve essere documentata e certificata per essere considerata valida a tutti i fini consentiti dalla legge. L’attestazione delle attività formative, che conterrà anche le indicazioni riguardo i soggetti erogatori della formazione, sarà fornita al dipendente, su richiesta dello stesso; tale attestazione potrà avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansioneanche con modalità digitali.
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Formazione. L’Organismo Paritetico per 1. Le Parti riconoscono che la Formazione (OPF), già istituito valorizzazione professionale delle risorse umane riveste importanza strategica e a livello locale, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti tal fine considerano la formazione una leva essenziale per potenziare il know how dell‟Azienda e la loro competitività e, nello stesso tempo, per aumentare il grado di soddisfazione e di motivazione dei dipendenti lavoratori, instaurando un circolo virtuoso di “crescita” e ottimizzazione dei risultati individuali e aziendali, con il raggiungimento di sempre più elevati standard di qualità del servizio e di gradimento dei clienti finali.
2. In considerazione della Banche valenza della formazione, anche in termini di Credito Cooperativo sviluppo occupazionale, di efficace osmosi “scuola/lavoro”, il modello formativo deve essere configurato prendendo a riferimento le seguenti linee guida: - crescita e degli Enti sviluppo delle competenze professionali delle risorse e adeguamento delle conoscenze/abilità professionali tenuto conto della Calabria. Verranno demandata naturale obsolescenza delle cognizioni – per portarle continuamente “al tavolo negoziale ed passo” delle innovazioni tecnologiche e per favorire i processi d‟integrazione derivanti dall‟assunzione di nuovi servizi o dell‟ampliamento di quelli già gestiti; - accompagnamento e sostegno ai processi di cambiamento e trasformazione organizzativa interessanti l‟Azienda; - promozione dell‟impiegabilità delle risorse umane, salvaguardando, tra l‟altro, la peculiarità di quelle femminili, al confronto tra le parti che sottoscrivono fine di garantire all‟Azienda la flessibilità necessaria per fronteggiare il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere dinamismo evolutivo creato dai processi di riposizionamento aziendale; - promozione e consolidamento di una cultura diffusa in materia di formazione. Facendo propri i contenuti ambiente e le finalità sancite dall'articolo 63 sicurezza del vigente CCNLlavoro; - potenziamento dell‟orientamento alla comunicazione interna ed esterna, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazionealla qualità del servizio, all‟arricchimento ed alla diversificazione delle conoscenze professionali. Le parti ritengono Parti, nel riconoscere adeguato rilievo al processo formativo nel modello partecipativo consolidato nelle relazioni industriali del Gruppo Acea, si impegnano a dare attuazione anche ai principi della bilateralità e ad operare in coerenza con il nuovo assetto istituzionale della formazione continua, che la formazione continua ha assegnato un ruolo di impulso e di coordinamento ai fondi interprofessionali nazionali, prevedendo procedure e percorsi legati all‟utilizzo di risorse pubbliche nel finanziamento di piani formativi aziendali e/o interaziendali.
3. Le iniziative formative, fatti salvi gli eventuali accordi aziendali vigenti in materia, saranno rivolte :
a) al personale neo assunto, al fine di assicurargli un efficace inserimento in Azienda
b) alla generalità del personale: • Rappresenti , per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente consentire un apprendimento permanente ed efficace le risorse umane un costante aggiornamento (formazione continua);
c) a singoli e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica gruppi/famiglie professionali, al fine di creare e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte potenziare figure professionali ritenute strategiche (formazione di crescita professionale, concorra allo sviluppo );
d) al personale interessato da processi di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche innovazione tecnologica e/o da processi di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e riorganizzazione che comportino la necessità di un adeguato livello una effettiva riqualificazione delle competenze/professionalità, in un‟ottica di proficuo reimpiego (formazione mirata).
4. La Commissione Paritetica per la Formazione, di cui al Protocollo di Relazioni Industriali vigente per il Gruppo Acea, estenderà le proprie competenze ai piani formativi della Società, con il compito di:
a) verificare a consuntivo il numero dei corsi realizzati nell‟anno solare precedente, la loro tipologia, il numero delle giornate di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà e quello complessivo dei dipendenti coinvolti;
b) verificare le esigenze formative aziendali e le relative modalità di fruizione, con riferimento alle evoluzioni tecnologiche ed organizzative, alle normative sulla sicurezza, all‟apprendimento di nuove procedure e metodologie di lavoro al fine di rispondere in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese modo adeguato ed efficace ad eventuali istanze di viaggioriqualificazione ed orientamento professionale, di presidio specialistico di processi critici e di aggiornamento continuo, determinate dalle esigenze di mercato e di qualità, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodottiai fini dell‟eventuale istituzione del libretto personale sulla formazione;
c) individuare, in collegamento con le istituzioni interessate, le opportunità e gli incentivi finanziari disponibili a livello europeo, nazionale e territoriale.
5. Le partiParti si danno atto che, ferme restando in aggiunta a quelle finalizzate al raggiungimento degli obiettivi sopra enunciati, potranno essere adottate specifiche iniziative formative connesse alla fase di start up societario.
6. Tenuto conto delle finalità della formazione e dell‟interesse primario del lavoratore allo sviluppo delle competenze possedute, anche in relazione a quanto previsto dall‟art. 5 della legge 8 marzo 2000, n. 53, le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate iniziative formative previste dal presente articolo possono collocarsi anche al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero dell‟orario di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire lavoro senza dar luogo a corresponsioni per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionelavoro straordinario .
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Formazione. L’Organismo Paritetico La gran parte delle aziende metalmeccaniche non hanno dato concretezza al- l’applicazione del diritto soggettivo alla formazione. Consideriamo comunque tale diritto fondamentale nel corso dell’intera vita la- vorativa poiché ancora restano esclusi dalla formazione ampie fasce di lavoratori e lavoratrici, in particolare tra quelli più anziani e meno professionalizzati. L’attuale meccanismo va quindi confermato e reso esigibile anche attraverso ul- teriori previsioni quali: • obbligo delle aziende a utilizzare strutture del sistema formativo, pubblico e privato, per definire percorsi di alfabetizzazione digitale per tutti i lavoratori (uti- lizzando anche il diritto soggettivo alla formazione). È necessario dotare i lavo- ratori delle digital skill di base, non solo per una «sopravvivenza professionale», ma anche per una piena cittadinanza digitale, che è condizione necessaria per ridurre il rischio di esclusione di ampie fasce della popolazione ed evitare la po- larizzazione delle competenze professionali; • definire modalità di utilizzo del diritto soggettivo che diano garanzia di esi- gibilità, ad esempio definendo un elenco di corsi trasversali su cui le parti devono convenire con intese tra Rsu, organizzazioni sindacali e direzione aziendale; • le iniziative formative per assolvere al diritto soggettivo devono prevedere l’intesa con Rsu e, in mancanza, con commissioni territoriali di categoria. Possi- bilità di prevederne la definizione di utilizzo in modo collettivo; • predisposizione dimodelli guida edi riferimento per la Formazione (OPF)contrattazione aziendale, con l’impegno delle imprese a negoziare i percorsi di crescita, le competenze tra- sversali, lo schema di riconoscimento economico dei ruoli e delle professionalità; • vanno rafforzati gli istituti contrattuali sulla formazione già istituito a livello localeesistenti per ren- dere fruibile l’esercizio della formazione e del diritto soggettivo, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante che va conside- rato lo strumento prioritario per la valutazione congiunta crescita del patrimonio industriale e delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche professionalità esistenti. Per questa ragione chiediamo di Credito Cooperativo inserire e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra individuare norme vincolanti per tutte quelle realtà che non si sono adoperate per l’applica- zione di questo vincolo contrattuale, ovvero le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi 24 ore di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assuntiobbligatorie per tutti, in modo da dare più forza al diritto soggettivo; • personale va previsto il trascinamento delle ore eventualmente non utilizzate nel vigente triennio al triennio successivo anche attraverso l'istituzione di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio una banca delle ore per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansioneformazione.
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Formazione. L’Organismo Paritetico per la Formazione (OPF), già istituito a livello locale, La formazione è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto diritto soggettivo e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti deve essere esigibile in coerenza con il ruolo professionale svolto e con i suoi potenziali sviluppi. Deve inoltre essere svolta sempre in orario di lavoro. Si ritiene necessario: •aumentare la formazione dei dipendenti della Banche prevista all’articolo 72 comma 3 lettera a) a 5 giorni, di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere cui almeno 4 in materia aula; •prevedere per lavoratrici/tori oggetto di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNLriconversione professionale, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi ulteriori 2 giorni di formazione inerente il nuovo ruolo; •prevedere ulteriori 2 giorni di formazione per i ruoli di consulenza e vendita, coordinamento, direzione (in recepimento e applicazione dell’Accordo Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro dell’8 febbraio 2017); •comunicare obbligatoriamente alle Organizzazioni Sindacali (in incontro annuale o nelle semestrali) i nominativi di lavoratrici/tori che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti non hanno fruito della formazione contrattualmente prevista; •prevedere che ogni lavoratrice/tore possa verificare le ore di formazione fruite; •garantire adeguata e specifica formazione, in conseguenza di innovazioni tecnologiche e conseguenti riconversioni professionali, anche in coerenza con quanto previsto dalla “Dichiarazione Congiunta sull’Impatto della Digitalizzazione sull’impiego nel Settore” sottoscritta il presente CIR. Detta 30 novembre 2018 dal “Dialogo Sociale Europeo Banche”; •prevedere la facoltà per la/il lavoratrice/tore di fruire della formazione riguarderà : • neo - assuntinon in aula in Smart Learning; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono •considerare che la formazione continua a distanza, ai fini del personale: • Rappresenti calcolo della formazione fruita, vale al 50%; •che al rientro da assenze dal servizio di almeno 5 mesi continuativi si abbia diritto - prima di essere operativi - a 4 giorni di cui almeno due in affiancamento; •favorire l’effettiva fruizione della formazione a distanza, in modo esclusivo, in ambienti e con soluzioni adeguate a tale obiettivo e isolati da luoghi accessibili alla clientela; •definire l’obbligo per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire aziende di prevedere una formazione adeguata alle varie forme di disabilità; •che le donne accedano alla formazione in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancariouna percentuale perlomeno pari alla percentuale di donne presenti in azienda; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi•attribuire una certificazione alla/benefici al lavoratrice/tore della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansioneeffettuata.
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Formazione. L’Organismo Paritetico La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire un’adeguata formazione gratuita del personale della AOUBO per quanto concerne il corretto utilizzo dei dispositivi, le avvertenze all’uso e la Formazione manutenzione autonoma. Il piano formativo che le Ditte Partecipanti dovranno allegare all’offerta (OPF)vedi Allegato B) dovrà contenere almeno le seguenti informazioni, già istituito a livello localeper ognuna delle qualifiche professionali oggetto di addestramento: - Argomenti trattati - Numero di ore totali previste per assicurare la formazione iniziale all’uso - Numero massimo di partecipanti ad ogni sessione - Modalità di valutazione dell’esito della sessione formativa. Prima dell’avvio dell’installazione, è costituito la Ditta Aggiudicataria dovrà concordare con il referente del laboratorio il programma, il calendario della formazione iniziale all’uso, il numero minimo di operatori che dovranno essere formati per condurre le tecnologie in modo autonomo ed il calendario degli approfondimenti/affiancamenti successivi. Il piano di formazione dovrà essere articolato e flessibile, in modo da coprire l’eventuale coincidenza delle installazioni con periodi di ferie. L’avvenuta formazione dovrà essere attestata da un rappresentante per ogni sigla firmataria documento in cui verranno riportati i nominativi degli operatori che hanno ricevuto l’istruzione e controfirmato dalla Ditta Aggiudicataria (nella persona che ha eseguito il corso). Qualora, durante il periodo del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCCservice, costituisce un importante strumento per si rilevassero carenze formative o si verificasse la valutazione congiunta delle problematiche inerenti necessità di formare all’uso personale aggiuntivo, la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia Ditta Aggiudicataria dovrà provvedere gratuitamente ad eseguire nuovi corsi di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNLInoltre, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà Ditta Aggiudicataria dovrà, se richiesto, affiancare proprio personale tecnico esperto al personale dell’Azienda, in tempi compatibili con le necessità del Laboratorio, per: • neo - assuntiAvviare l’attività legata all’uso dei nuovi dispositivi; • personale di cassaSupplire ad eventuali carenze formative; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione Fornire supporto a personale non ancora formato. Qualora la Ditta Aggiudicataria non rispettasse tale impegno, la AOUBO si riserva la facoltà di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per applicare le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionepenali specificate nell'Art.19.
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Formazione. L’Organismo Paritetico Fonte: OCSEL ◼ La Contrattazione si conferma uno strumento efficace e flessibile per trovare soluzioni adeguate ai problemi e rispondere alle esigenze dei lavoratori ◼ Xxxxx a confermarsi dove si attua, mentre fa fatica ad affermarsi dove non c’è esperienza in materia: importanza delle normative a sostegno ◼ Lentamente il modello tende ad evolvere dalla distribuzione dei risultati alla creazione dei risultati per poi ripartirli ◼ Dobbiamo riconoscere che ci sono temi che vanno sviluppati, qualificati, innovati ◼ Per estendere la Formazione contrattazione ci sono modalità da sviluppare più di quanto si sia riusciti a fare finora: la contrattazione territoriale e di filiera. “Le buone pratiche” una valutazione soggettiva accompagnata da una valutazione oggettiva, sulla base della presenza o meno nell’accordo di alcuni Indicatori che abbiamo individuato in: ✓ Innovazione: con indicazione delle materie innovate ✓ Formalizzazione di prassi partecipative: come altro indicatore che contraddistingue un accordo come buona pratica ✓ Replicabilità del contenuto in altri contesti territoriali e settoriali ❑ Informazioni di carattere quantitativo ..% delle buone pratiche e degli Istituti contrattuali innovati sul totale degli accordi stipulati ❑ informazioni di carattere qualitativo sul contenuto degli accordi (OPF)che non possono prescindere da una lettura accurata anche del testo degli accordi) Fonte: OCSEL Fonte: OCSEL Al 1° posto con il 32% troviamo prestazioni di INTEGRAZIONE AL REDDITO (rimborsi per spese scolastiche/asilo nido, già istituito carrello della spesa, buoni spesa/carburante, servizio mensa, fondo sostegno affitto e coperture assicurative agevolate) Al 2° posto con il 20% il MIGLIORAMENTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE e LEGISLATIVE (soprattutto in tema di congedi parentali come incremento dei giorni di permesso per paternità ( in alcuni accordi fino a 10 giorni ) e fruizione delle ferie solidali con ampliamento e estensione anche ai familiari diretti) Al 3° posto la CONCILIAZIONE DEI TEMPI con il 12% ( flessibilità oraria, maggiore propensione alla concessione del part-time per le lavoratrici madri, servizio di baby sitting , ma non mancano progetti sperimentali come ad esempio uno dal titolo molto esemplificativo «Al lavoro con mamma e papà») Bisogna arrivare al 4° posto invece per leggere i Servizi di CURA (11%)- oltre ai permessi per cure parentali interessanti, anche se meno regolamentate, sono le disposizioni riguardanti la stipula di convenzioni con enti, società cooperative per i servizi di assistenza ai familiari anziani e disabili e il servizio di maggiordomo aziendale In ultimo alla classifica (7%) i servizi RICREATIVI /TEMPO LIBERO/ SALUTE E BENESSERE (sconti, convenzioni per colonie e campus per i figli dei dipendenti, agevolazioni varie per viaggi, shopping, salute e benessere e tempo libero, promozione e diffusione della cultura «zero infortuni» per garantire il benessere dei lavoratori, permessi di scopo per visite specialistiche preventive) Al 1° posto con il 32% troviamo prestazioni di INTEGRAZIONE AL REDDITO (rimborsi per spese scolastiche/asilo nido, carrello della spesa, buoni spesa/carburante, servizio mensa, fondo sostegno affitto e coperture assicurative agevolate) Al 2° posto con il 20% il MIGLIORAMENTO DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE e LEGISLATIVE (soprattutto in tema di congedi parentali come incremento dei giorni di permesso per paternità ( in alcuni accordi fino a 10 giorni ) e fruizione delle ferie solidali con ampliamento e estensione anche ai familiari diretti) Al 3° posto la CONCILIAZIONE DEI TEMPI con il 12% ( flessibilità oraria, maggiore propensione alla concessione del part-time per le lavoratrici madri, servizio di baby sitting , ma non mancano progetti sperimentali come ad esempio uno dal titolo molto esemplificativo «Al lavoro con mamma e papà») Bisogna arrivare al 4° posto invece per leggere i Servizi di CURA (11%)- oltre ai permessi per cure parentali interessanti, anche se meno regolamentate, sono le disposizioni riguardanti la stipula di convenzioni con enti, società cooperative per i servizi di assistenza ai familiari anziani e disabili e il servizio di maggiordomo aziendale In ultimo alla classifica (7%) i servizi RICREATIVI /TEMPO LIBERO/ SALUTE E BENESSERE (sconti, convenzioni per colonie e campus per i figli dei dipendenti, agevolazioni varie per viaggi, shopping, salute e benessere e tempo libero, promozione e diffusione della cultura «zero infortuni» per garantire il benessere dei lavoratori, permessi di scopo per visite specialistiche preventive) Fonte: OCSEL ❑ Diffuso utilizzo dello Smart working sia in forma sperimentale che con la costituzione di commissioni paritetiche ad hoc sul tema ❑ Polivalenza e polifunzionalità del personale per raggiungere obiettivi di efficienza prefissati dall’azienda e il loro riconoscimento a livello locale, è costituito da un rappresentante di inquadramento ❑ Costituzione di gruppi di lavoro per ogni sigla firmataria del presente Contratto governare e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento ottimizzare i processi ❑ Istituzione di ulteriori specificazioni per l'inquadramento professionale e i passaggi di livello collegati al cambiamento organizzativo e ai percorsi formativi ❑ Individuazione dei criteri per la valutazione congiunta e il riconoscimento della professionalità FORMAZIONE (20%) ❑ Analisi delle problematiche inerenti professionalità presenti in azienda e mappatura delle competenze e delle conoscenze. Alla mappatura si lega il conseguimento di un salario professionale e la formazione possibilità per ciascun lavoratore di richiedere percorsi formativi individualizzati ❑ Istituzione di Commissioni paritetiche per il monitoraggio dei dipendenti fabbisogni formativi e programmazione degli interventi formativi Il premio di risultato oltre ad essere incrementato nel suo valore massimo, viene profondamente rinegoziato nei parametri di distribuzione e negli indicatori ❑L’importo massimo del PdR arriva a superare, in alcuni accordi, i 2600 euro ❑Inclusione nell'erogazione del PdR dei lavoratori con contratto a tempo determinato, somministrato e neoassunti ❑ Istituzioni di Commissioni paritetiche di monitoraggio e controllo dell’erogazione del PdR ❑Rinegoziazione dei parametri su cui poggia il PdR molto più aderenti alle esigenze di reale misurazione del contributo del lavoro alla creazione del valore aziendale (ad esempio infortuni, tempi di consegna e costi della Banche non qualità diventano parametri fondamentali). Fonte: OCSEL Fonte: OCSEL ❑Sperimentazioni di Credito Cooperativo nuovi modelli di orario lavorativo, come l’orario a menù ❑ nuove indennità per il lavoro nei giorni festivi ❑conversione del premio di produttività in tempo. La contrattazione si avvia verso una nuova strada, quella di permettere alle persone, a secondo delle proprie esigenze, di «comprare tempo» ❑nuova organizzazione aziendale che permette programmazioni plurisettimanali degli orari e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto la volontarietà del lavoro domenicale, accompagnata da maggiorazioni ulteriori rispetto ai CCNL di riferimento Fonte: OCSEL ❑ Accordo Mellin e Nutricia, relazioni industriali partecipative, welfare variegato, formazione, conciliazione vita lavoro ❑ Accordo Unicredit, creazione di nuove tutele per la valorizzazione professionale dei lavoratori, nonché nuovi strumenti per la conciliazione vita-lavoro ❑ Merck Serono, Progetto sperimentale di supporto all’inclusione dei lavoratori con disabilità ❑ Danone , solidarietà con interventi sulle pari opportunità e ai diversamente abili ❑ Luxottica strumenti di governance bilaterale del welfare, nuove proposte e servizi attraverso l’analisi dei bisogni dei singoli ❑ Gucci, l’accordo aziendale definisce un nuovo modello di inquadramento ❑ Sma Simply, una contrattazione difensiva sull’orario di lavoro con attenzione alla conciliazione ❑ Ferretti Group, tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia Innovazione e Partecipazione ❑ Coop Lombardia, Incremento Aspettativa per Donne Vittime di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNLViolenza ❑ Lamborghini, Contrattare L'alternanza Scuola Lavoro ❑ Unicredit, flessibilità oraria per chi lavora ❑ Esselunga, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti contrattazione innova il lavoro di domenica, l’esclusione dalla programmazione del lavoro domenicale di padre e modalità madre di bambini sotto i tre anni e di lavoratori che assistono persone disabili o con patologie gravi e continuative ❑ Campari, più relazioni industriali e partecipazione ❑ Buzzi Unicem, responsabilità sociale e il volontariato ❑ Manfrotto, la partecipazione dei corsi lavoratori ❑ Lidl, Flessibilità contrattata, organizzazione e orario di lavoro, salute e sicurezza, welfare aziendale ❑ Alstom Ferroviaria, formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • continua, incremento del premio e ridefinizione degli indicatori, inclusione lavoratori con contratto somministrato e neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la assunti ❑ Starhotels, possibile parziale traduzione in welfare a scelta del dipendente, esternalizzazione, formazione continua del personale: • Rappresenti fornita dalla bilateralità. ❑ Heineken, Istituzione di "comitati paritetici permanenti" su formazione, sviluppo delle competenze, conciliazione, responsabilità sociale, ambiente e welfare, impegno dell’azienda a contrastare il dumping contrattuale per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire società in maniera efficiente ed efficace le risorse umane appalto ❑ Naturcoop, conciliazione vita lavoro ❑ Amazon, storico primo accordo in Amazon sull’organizzazione del lavoro, job rotation omogenea nelle mansioni e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca nei carichi di lavoro, regole per i lavoratori la principale fonte di crescita professionaleriposi, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese maggiorazioni, affermazioni del ruolo delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansione.RSA
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Samples: Contrattazione Aziendale
Formazione. L’Organismo Paritetico per la Formazione (OPF), già istituito a livello locale, La formazione è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto diritto soggettivo e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti deve essere esigibile in coerenza con il ruolo professionale svolto e con i suoi potenziali sviluppi. Deve inoltre essere svolta sempre in orario di lavoro. Si ritiene necessario: • aumentare la formazione dei dipendenti della Banche prevista all’articolo 72 comma 3 lettera a) a 5 giorni, di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere cui almeno 4 in materia aula; • prevedere per lavoratrici/tori oggetto di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNLriconversione professionale, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi ulteriori 2 giorni di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti inerente il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assuntinuovo ruolo; • personale prevedere ulteriori 2 giorni di cassaformazione per i ruoli di consulenza e vendita, coordinamento, direzione (in recepimento e applicazione dell’ Accordo Politiche Commerciali e Organizzazione del Lavoro dell’8 febbraio 2017); • qualificazionecomunicare obbligatoriamente alle Organizzazioni Sindacali (in incontro annuale o nelle semestrali) i nominativi di lavoratrici/tori che non hanno fruito della formazione contrattualmente prevista; • aggiornamento e addestramentoprevedere che ogni lavoratrice/tore possa verificare le ore di formazione fruite; • Rete Interbancariagarantire adeguata e specifica formazione, in conseguenza di innovazioni tecnologiche e conseguenti riconversioni professionali, anche in coerenza con quanto previsto dalla “Dichiarazione Congiunta sull’Impatto della Digitalizzazione sull’impiego nel Settore” sottoscritta il 30 novembre 2018 dal “Dialogo Sociale Europeo Banche”; • Antiriciclaggioprevedere la facoltà per la/il lavoratrice/tore di fruire della formazione non in aula in Smart Learning; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono considerare che la formazione continua a distanza, ai fini del personale: calcolo della formazione fruita, vale al 50%; • Rappresenti che al rientro da assenze dal servizio di almeno 5 mesi continuativi si abbia diritto - prima di essere operativi - a 4 giorni di cui almeno due in affiancamento; • favorire l’effettiva fruizione della formazione a distanza, in modo esclusivo, in ambienti e con soluzioni adeguate a tale obiettivo e isolati da luoghi accessibili alla clientela; • definire l’obbligo per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancarioaziende di prevedere una formazione adeguata alle varie forme di disabilità; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte che le donne accedano alla formazione in una percentuale perlomeno pari alla percentuale di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costidonne presenti in azienda; • attribuire una certificazione alla/benefici al lavoratrice/tore della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansioneeffettuata.
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Samples: CCNL Rinnovo
Formazione. L’Organismo Paritetico L’infrastruttura (fonia e reti) dell’Istituto è caratterizzata da: • una notevole complessità • una particolare eterogeneità • un elevato contenuto tecnologico E’ per la Formazione (OPF)questo che viene richiesto al Fornitore che metta a disposizione risorse professionali di consolidato e comprovato spessore professionale, già istituito con l’attestazione di partecipazioni a livello locale, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XXe di conseguimento di certificazioni. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà A tale scopo l’Appaltatore dovrà fornire le seguenti informazioni: • neo - assunti; numero totale dei propri dipendenti dotati di Certificato individuale di partecipazione a corsi di Manutenzione di Sistemi di Comunicazione HiPath 4000. • personale numero totale dei propri dipendenti dotati di cassa; certificato individuale di partecipazione a corsi di Manutenzione di Sistemi di Comunicazioni AVAYA 8700 • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione numero totale dei propri dipendenti dotati di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte certificato individuale di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, sia per la convenienza del rapporto costi/benefici della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei a corsi di formazione nell’ambito dell’orario sul prodotto di lavoro giornaliero documentazione addebiti adottato dall’Istituto, denominato Blues Professional • numero totale dei propri dipendenti dotati di certificazione Extreme Networks di superamento del corso ENS (Extreme Networks Specialist) • numero totale dei propri dipendenti dotati di certificazione Extreme Networks di superamento del corso ENA (Extreme Networks Associate) • numero totale dei propri dipendenti dotati di certificato individuale di partecipazione a corsi relativi alla gestione e settimanalealla configurazione di apparati Fluke Networks, con la specificazione dei corsi frequentati ed eventuali certificazioni conseguite Infine, il Fornitore dovrà indicare se è Partner Extreme Networks con certificato Platinum oppure Gold. Eventuali La complessità dell’infrastruttura tecnologica (fonia e reti) dell’Istituto e la delicatezza e rilevanza del servizio reso all’Utenza da Inpdap impongono l’esigenza di garanzia da parte del Fornitore di poter fare affidamento su un patrimonio umano caratterizzato da notevole esperienza e professionalità, per quanto possibile comprovate dalla attestazione di frequenza dei corsi organizzati sopra citati e da eventuali certificazioni raggiunte. Conoscenze tecnologiche particolarmente qualificate, diffuse e specializzate all’interno delle risorse professionali a disposizione del Fornitore, saranno oggetto di particolare attenzione in giornate fase di valutazione dell’Offerta Tecnica. Inoltre, la presenza di una infrastruttura tecnologica al Ced di fuori dell’orario giornaliero Ballarin basata quasi esclusivamente su apparati Extreme Networks e settimanale sono da considerare su base volontaria eun software di gestione (EpiCenter) dello stesso Produttore, comunqueimpongono l’esigenza di una forte specializzazione dell’Appaltatore verso tale ambiente, non potranno superare il numero per cui la certificazione di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata Partner Extreme Networks di tipo Platinum o di tipo Gold sarà oggetto di attenzione in fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionevalutazione dell’Offerta Tecnica.
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Samples: Servizio Di Manutenzione Delle Infrastrutture Fonia E Lan
Formazione. L’Organismo Paritetico per la Formazione (OPF), già istituito a livello locale, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta delle problematiche inerenti la formazione dei dipendenti della Banche di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo tutte le controversie che possano nascere in materia di formazione. Facendo propri i contenuti e le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNL, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la La formazione continua del personale, qualificata e qualificante: • Rappresenti rappresenta lo strumento essenziale per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane crescita e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica lo sviluppo delle competenze professionali, personali e dalla trasformazione del sistema bancariotecnico-identitarie, la tutela dell'occupazione, la mobilità, la crescita e lo sviluppo delle competenze professionali; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionaleconcorre, concorra unitamente ad altri fattori, allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio alla valorizzazione delle professionalità secondo quanto stabilito dalle specifiche norme in materia; assume una valenza un ruolo strategicao per la tutela realizzazione degli obiettivi caratteristici della integrale nonché per il supporto alle delle necessarie attività industria bancaria e la valutazione delle risorse umane; Pertanto, le Aziende, e/o le Federazioni locali e/o le Capogruppo dei livelli occupazionaliGruppi Bancari Cooperativi promuovono corsi di formazione professionale secondo criteri di trasparenza, di inclusione e di pari opportunità, nel rispetto, a far tempo dal 1° gennaio 2001, delle seguenti previsioni:
a) 30 24 ore annuali da svolgere durante il normale orario di lavoro;
b) 30 26 ore annuali, di cui 10 8 retribuite, da svolgere in orario di lavoro e le residue 20 18 non retribuite, da svolgere fuori dal normale orario di lavoro. La formazione di cui alle lett. a) e b) potrà essere svolta in parte anche tramite autoformazione e/o in modalità a distanza, con l'ausilio di adeguata strumentazione anche informatica ed in idonee condizioni di svolgimento. Le pubblicazioni editoriali curate da Federcasse che sviluppano le tematiche della cooperazione di presente articolo. In proposito Federcasse, di volta in volta, previo confronto con le XX.XX., per ciascuna tipo di pubblicazione, indicherà il corrispondente valore formativo orario. A ciascuna lavoratrice ed a ciascun lavoratore, il quantitativo di formazione di cui alla lett. b) viene offerto per quote inscindibili di ore retribuite e non retribuite. Ai fini della medesima tipologia di su richiesta delle lavoratrici e dei lavoratori, eventuali pParticolari situazioni personali e/o di cura ed assistenza familiarei, con specifico riguardo al personale femminile, concordando con gli La formaz di fonti esterne, potrà essere, in tutto o in parte, retribuita. in parte, dei quantitativi annuali di ore previsti dalle norme che precedono, formano oggetto di valutazione congiunta nel corso di un apposito incontro da tenere entro il mese di febbraio di ogni anno tra le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla a livello locale, per le Casse aderenti alla Federazione Calabrese Raiffeisen, o di Capogruppo, con il dettaglio informativo e di confronto concernente le singole aziende o banche aderenti al Gruppo, ovvero per il tramite delle Banche Federazioni Locali in caso di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione accordi sulla materia. partecipazione del personale ai corsi predetti, anche con specifico riferimento al personale con disabilità. Tempi, modalità di effettuazione e all’erogazione dell’attività formativa nei confronti del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza programmi dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa corsi devono essere portati a conoscenza del personale. All'attuazione di quanto previsto dalla presente norma può anche procedersi mediante la istituzione di corsi a carattere sia territoriale che aziendale, sia secondo le necessità collegate a ragioni di carattere tecnico ed organizzativo. Nei casi di innovazioni tecnologiche o di rilevanti ristrutturazioni aziendali che comportino sostanziali modifiche nello svolgimento della prestazione lavorativa di consistenti gruppi di personale, sono organizzati - utilizzando a tal fine anche i quantitativi previsti dal secondo comma del presente articolo - corsi di riqualificazione del personale interessato. Nel corso degli anni 2022 e 2023 2019 e 2020, la partecipazione ad incontri, sessioni, seminari di addestramento, anche in affiancamento lavorativo, promossi dalle Capogruppo dei Gruppi bancari Cooperativi, nonché dalle Federazioni locali e/o da Federcasse in accordo con le Capogruppo ai Ulteriori corsi indetti ed organizzati per addestramenti professionali si svolgono durante il normale orario di lavoro e la partecipazione dei lavoratori invitati a frequentarli è facoltativa. mbito degli strumenti normativi e di contrattazione collettiva tempo per tempo vigenti previsti dal Nei corsi di formazione per nuovi assunti, vanno riservate due ore a dirigenti delle Organizzazioni sindacali più rappresentative (o loro raggruppamenti) per la convenienza trattazione di materie di interesse sindacale e del rapporto costilavoro. Le lavoratrici e i lavoratori che sono stati assenti dal servizio per periodi significativi a causa di maternità o paternità, malattia o infortunio, nonché per lunghi periodi a qualsiasi titolo, saranno ammessi al rientro in servizio, in presenza di mutamenti organizzativi e/benefici o di nuove attività nel frattempo intervenuti, a forme di aggiornamento professionale che - contrattuali in essere - A livello locale le parti si incontreranno al fine di valutare Attraverso specifici incontri le Aziende ed i competenti Organismi sindacali, ai sensi di quanto stabilito come modificato dall'Accordo 13 maggio 2021, valutano la possibilità di realizzarezione di progetti di formazione relativi a normative, bandi o avvisi di iniziativa europea, nazionale, locale o bilaterale, ai sensi della formazione Le parti ribadiscono l’importanza vigente normativa UE che consentano di accedere ai relativi finanziamenti. Ferme restando le previsioni di cui come modificato dall'Accordo 13 maggio 2021, nei casi di riorganizzazioni, ristrutturazioni, concentrazioni e scorpori, nonché di innovazioni normative, determinino la necessità di adottare un adeguato livello progetto inerente le modalità specifiche di formazione nelle Bcc utilizzo dei pacchetti formativi di cui al secondo comma del presente articolo, verrà fornita informativa alle Organizzazioni sindacali con le modalità previste come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggiomodificati dall'Accordo 13 maggio 2021 Il progetto può prevedere diverse modalità, anche temporali, di erogazione della formazione, articolando la fruizione della stessa di tale formazione su periodi pluriennali (massimo 3 anni), tenendo conto anche dei diversi fabbisogni formativi correlati alle professionalità individuate nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodottiprogetto stesso. Le partiOrganizzazioni sindacali locali possono chiedere, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, entro 5 giorni dalla informativa corredata dal ica della sussistenza delle condizioni sopra la procedura non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansionesi è esaurita.
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Formazione. L’Organismo Paritetico In Milano, in data 3 agosto 2018 • Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP) • le Delegazioni di Gruppo delle XX.XX. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNITA’ SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB − il Piano d’Impresa 2018 – 2021 (di seguito Piano) riserva particolare attenzione agli investimenti in formazione importanti per la Formazione (OPF)crescita ed il rafforzamento dell’intero Gruppo, già istituito a livello locale, è costituito da un rappresentante per ogni sigla firmataria del presente Contratto e da altrettanti rappresentanti della Federazione calabrese delle BCC, costituisce un importante strumento per la valutazione congiunta valorizzazione delle problematiche inerenti persone e la loro crescita professionale, anche attraverso l’estensione della piattaforma di formazione dei dipendenti della Banche digitale con l’obiettivo di Credito Cooperativo e degli Enti della Calabria. Verranno demandata al tavolo negoziale ed al confronto tra le parti che sottoscrivono il presente Accordo facilitare l’accesso di tutte le controversie che possano nascere in materia persone ai programmi di formazione. Facendo propri i contenuti , offrendo un’esperienza di apprendimento multi-device e personalizzata; − in sede di Comitato Welfare le finalità sancite dall'articolo 63 del vigente CCNLParti hanno dedicato specifiche sessioni di confronto per analizzare e approfondire le tematiche relative alla formazione, la Federazione Regionale determinerà annualmente contenuti nella convinzione che l’aggiornamento costante e modalità dei corsi di formazione che saranno comunicati alle XX.XX. stipulanti il presente CIR. Detta formazione riguarderà : • neo - assunti; • personale di cassa; • qualificazione; • aggiornamento e addestramento; • Rete Interbancaria; • Antiriciclaggio; • formazione di tipo assicurativo; • autoformazione. Le parti ritengono che la formazione continua delle persone del personale: • Rappresenti per le Aziende la risorsa fondamentale per gestire in maniera efficiente ed efficace le risorse umane e affrontare con successo le sfide poste dall’innovazione tecnologica e dalla trasformazione del sistema bancario; • Costituisca per i lavoratori la principale fonte di crescita professionale, concorra allo sviluppo di carriera e si ponga come sicuro presidio per la tutela dei livelli occupazionali. Le parti attribuiscono particolare valore all’attività svolta dalla Federazione Calabrese delle Banche di Credito Cooperativo quale istituzione consortile deputata all’organizzazione e all’erogazione dell’attività formativa Gruppo rappresentino un importante fattore distintivo anche nei confronti dei competitors e che il coinvolgimento e la partecipazione di tutte le persone del Credito Cooperativo Calabrese, sia per l’aderenza dei progetti formativi alla realtà operativa, sia per i vantaggi derivanti dall’uniformità delle metodologie formativa del personale, Gruppo alle iniziative formative costituiscano un valore aggiunto sia per la convenienza crescita professionale che per la creazione di valore sostenibile, individuando opportune iniziative di miglioramento e di sensibilizzazione alla fruizione della formazione; − le Parti confermano che il complesso delle competenze relazionali, intellettuali, organizzative e tecniche di ogni persona costituisce una risorsa strategica ed il fattore chiave di vantaggi competitivi sostenibili e che una formazione attenta anche alle esigenze individuali favorisce il miglioramento costante del rapporto costi/benefici livello di competenza professionale e l’accrescimento dello sviluppo personale; − nell’ambito del confronto le Parti hanno altresì valutato positivamente le iniziative del legislatore nazionale volte a promuovere misure di conciliazione attraverso la contrattazione collettiva di secondo livello, in particolare quanto previsto dal D. Lsg. 80/2015 e dal D.I. del 12 settembre 2017; − con l’accordo sottoscritto in data odierna le Parti hanno confermato la materia della formazione Le parti ribadiscono l’importanza e la necessità tra quelle da disciplinare nell’ambito del Contratto di un adeguato livello di formazione nelle Bcc come previsto dall’Art. 63 del vigente CCNL. Per la partecipazione ai corsi verrà in ogni caso corrisposto il pagamento delle spese di viaggio, anche nel caso di altri corsi “facoltativi” o presentazione di prodotti. Le parti, ferme restando le previsioni contrattuali di cui all’Art. 63, raccomandano alle Aziende di limitare l’organizzazione dei corsi di formazione nell’ambito dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale. Eventuali corsi organizzati in giornate al di fuori dell’orario giornaliero e settimanale sono da considerare su base volontaria e, comunque, non potranno superare il numero di cinque giornate all’anno. In ogni caso non potranno avvenire per settimane consecutive. Le Aziende forniranno ai lavoratori un’adeguata fase formativa in caso di cambiamento di mansioni o passaggio a qualifica superiore, possibilmente 30 giorni prima dell’effettiva adibizione alla nuova mansione.secondo livello;
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