GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA Clausole campione

GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Garanzia provvisoria (Per l’operatore economico che presenta un’offerta per l’appalto oggetto del bando)
GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Il concorrente dovrà prestare la garanzia per la partecipazione alla procedura di cui all’art. 93 del D. lgs. n. 50/2016, pari al due per cento dell’importo posto a base di gara (€ 4.644,12), sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Si applicano le riduzioni di cui al comma 7 dell’art. 93 del D. lgs. n. 50/2016. In tali casi, la cauzione dovrà pertanto essere corredata da copia della certificazione in corso di validità resa conforme all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Dovrà altresì essere previsto l'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all’art. 103 del D. lgs. n. 50/2016. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli operatori del raggruppamento medesimo (in caso di raggruppamenti non ancora costituiti la garanzia dovrà riportare come intestatari tutti i soggetti del raggruppamento; in caso di...
GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Ai sensi dell’art. 93 del Codice, è richiesta la costituzione, secondo le modalità indicate nel citato articolo, di una garanzia provvisoria a corredo dell’offerta. Il valore di tale garanzia è pari al (2%) due per cento dell’importo complessivo stimato dell’appalto, comprensivo dei costi relativi alla sicurezza, corrispondente ad (€ 4.366,40) euro quattromilatrecentosessantasei/40. Ai sensi del comma 7 del citato art. 93, l’importo della garanzia si riduce sulla base del possesso dei requisiti, in capo ai candidati, elencati nel predetto comma. Ai sensi del comma 8 del citato art. 93, la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 (denominato Codice civile), nonché l'operatività della garanzia medesima entro (15) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., circa l’identità, la qualifica ed i poteri stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, i broker, i funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. Ai sensi del comma 8 del citato art. 93, l’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione salvo l’appartenenza del candidato alle categorie di micro, piccola e media impresa di cui all’art. 3, comma 1, lett. aa) del Codice, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. Lo svincolo della garanzia provvisoria avverrà secondo quanto disposto dal comma 9 del predetto art. 93.
GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Si applicano le disposizioni dell’art. 93 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. che si intende integralmente riportato nel presente Capitolato nella versione temporalmente vigente (ultimo aggiornamento) come risultante dal sito istituzionale: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxx.xx
GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. (art. 93 del D. Lgs. 50/2016) 13
GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Confermato il valore base della garanzia provvisoria al 2%, essa può essere motivatamente ridotta dalla SA all’1% o aumentata fino al 4% e può essere presentata sotto forma di cauzione o fideiussione. Confermate le riduzioni dell’importo della garanzia per il possesso delle diverse certificazioni di qualità già previste nella normativa previgente, alle quali si aggiungono il possesso del rating di legalità o attestazione di modello organizzativo, che consente una riduzione del 30%, di social accountability ed altre. La garanzia provvisoria non si applica agli appalti di servizi di progettazione e redazione del piano di sicurezza e coordinamento.
GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. Nel rispetto dei principi di: • economicità in fase di selezione; • proporzionalità; • è richiesta una garanzia per la partecipazione alla procedura, salvo diversa determinazione del RP in fase di affidamento che, valutati gli elementi significativi, tra cui a titolo esemplificativo l’importo dell’appalto, l’oggetto del medesimo e il settore di mercato, può disporre il fatto che l’offerta non ne sia corredata.
GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. 11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP. Articolo 106. Garanzie per la partecipazione alla procedura 11. Il presente articolo non si applica agli appalti di servizi aventi ad oggetto la redazione della progettazione e del piano di sicurezza e coordinamento e ai compiti di supporto alle attività del RUP. Servizi di architettura e ingegneria.
GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. (ART. 93 DEL D.LGS. 50/2016)
GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA. L'aggiudicataria, a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali e della buona esecuzione dei servizi, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una cauzione definitiva secondo le modalità e le clausole di cui all’articolo 103 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. La garanzia fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata, a pena di revoca dell'aggiudicazione, per tutta la durata dell'appalto e dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia ai termini di cui all'art. 1957 C.C. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La cauzione sarà svincolata con le modalità di legge, previa verifica circa il regolare svolgimento dell'appalto.