Common use of Garanzie Clause in Contracts

Garanzie. A garanzia della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzione, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALE, di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessione. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12).

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Samples: Convenzione Per La Concessione Dei Servizi Di Gestione, Animazione E Funzionalizzazione Del Campo Boario

Garanzie. A La garanzia della regolare a corredo dell’offerta deve essere prestata in conformità a quanto previsto dall’art.75 del Decreto Legislativo n. 163/2006. La garanzia di esecuzione del contratto deve essere prestata in conformità a quanto previsto dall’art.113 del Decreto Legislativo n. 163/2006. Le garanzie a corredo dell’offerta, con eccezione di quelle del primo e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzionedel secondo classificato, il concessionariosaranno svincolate all’atto dell’aggiudicazione provvisoria. La garanzia definitiva dell’appaltatore sarà svincolata a seguito dell’esito positivo del Collaudo finale. Le garanzie saranno svincolate mediante restituzione dell’originale o espressa dichiarazione liberatoria scritta. L’Appaltatore dovrà integrare la garanzia definitiva, dovrà presentarenel termine di 30 giorni, al momento della stipulaogni qualvolta dovesse essere, una polizza fideiussoria (assicurativa in tutto o bancaria)in parte, rilasciata incamerata da soggetti autorizzati come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 CTPi in favore di ROMA CAPITALE, di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessione. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento relazione all’applicazione delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizicontrattuali. La fideiussione, emessa da primaria banca Stazione Appaltante escuterà la garanzia provvisoria nel caso in cui: 1) il Concorrente non fornisca la documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di gara o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente renda in sede di gara false dichiarazioni; 2) l’Aggiudicatario non costituisca la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura definitiva nel termine e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12).nei modi fissati;

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Samples: Appalto Per Servizi Di Progettazione E Sviluppo

Garanzie. A garanzia della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzioneL’appaltatore, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALE, di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessione. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, è obbligato a costituire le seguenti garanzie: ▪ una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, costituita e svincolata con le modalità previste dall’art.53 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n.36. La stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore, ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché il rimborso delle obbligazioni assunte maggiori somme pagate durante l’esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con la stipula atto unilaterale della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la stazione appaltante senza necessità di sostituire dichiarazione giudiziale, fermo restando il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizidiritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La fideiussionegaranzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale qualora, emessa da primaria banca in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o compagnia assicuratricetotalmente, dovrà prevedere espressamente la rinuncia dalla stazione appaltante; in caso di variazioni al beneficio della preventiva escussione del debitore principalecontratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la rinuncia all'eccezione medesima garanzia può essere ridotta in caso di cui all'articolo 1957riduzione degli importi contrattuali, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta mentre non è integrata in caso di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)un quinto dell’importo originario.

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Samples: Servizio Di Supporto Specialistico

Garanzie. A 36.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione. 36.2 L’EGATO e il Gestore danno atto della costituzione della garanzia della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzione, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto a favore dell’EGATO secondo quanto stabilito dall’art. 75 151, comma 5 del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006 152/2006, e in favore particolare pari al [•] % per i primi cinque anni di ROMA CAPITALEinvestimenti nel Pdi del Piano d’Ambito approvato dall’EGATO Il Gestore si impegna a dare comunicazione all’EGATO del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 (due) mesi precedenti la relativa data di scadenza. 36.3 L’EGATO, in caso di importo pari ad Euro 400.000,00 persistente inadempimento e valevole per l’intera durata della concessione. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a scaduto il termine intimato con apposita diffida, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento cui al comma precedente l’ammontare delle penali per dovute dal Gestore ai sensi del successivo Articolo 39 (Penali). 36.4 Il Gestore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell’EGATO entro il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità termine perentorio di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 60 (sessanta) giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare comunicazione scritta dell’EGATO, pena la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)dopo tre mesi di messa in mora senza esito. 36.5 La prestazione della garanzia non limita l’obbligo del Gestore di provvedere all’intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato

Garanzie. A titolo di cauzione e a garanzia della regolare del pagamento del canone e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzionedell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (Concessionario è tenuto a prestare fideiussione bancaria o assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALE, di importo massimo garantito pari ad Euro 400.000,00 e valevole (n. 6 mensilità del canone al lordo di IVA), con validità per l’intera tutta la durata della concessione. Tale Le fideiussione dovrà essere rilasciata da soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 93, comma 3° del D.Lgs. n. 50/2016 e prevedere espressamente: - l’operatività entro 15 giorni a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione semplice richiesta scritta del Comune di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente Rimini - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale - la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2° c.c. In alternativa la garanzia potrà essere costituita mediante versamento di corrispondente importo sul conto di tesoreria mediante apposito bollettino PagoPA, nel qual caso si precisa che l’importo versato potrà essere trattenuto dal Comune di Rimini per qualsiasi pretesa risarcitoria ed anche in pagamento dei canoni insoluti. Al termine della concessione la cauzione sarà restituita senza interessi o la fideiussione svincolata, previa verifica del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, corretto adempimento degli obblighi a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALEcarico del Concessionario. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, Concessionario è tenuto altresì a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione mantenere polizza assicurativa a garanzia della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi in relazione all'attività svolta presso l’immobile per danni a terzi, con adeguati massimaliadeguato massimale, a copertura che dovrà essere consegnata in copia al Comune di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)Rimini.

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Samples: Concessione Contratto Di Terreno Per Uso Agricolo

Garanzie. A garanzia degli obblighi contrattuali l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire, prima della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzionestipula del contratto, il concessionariodeposito cauzionale, dovrà presentarepari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo, al momento netto della stipulasola IVA, mediante una delle seguenti modalità: 1) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria)assicurativa, rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’artimprese assicurative regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell’art.1 legge 10/6/1982 n°348 2) versamento dell’intero importo presso la Tesoreria della provincia regionale di Catania. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALE, di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessione. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione Nel caso di cui all'articolo 1957al punto 1, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività l’atto di costituzione della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente cauzione: dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro recare la data di sottoscrizione validità per tutto il periodo di garanzia delle apparecchiature e indicare che lo svincolo della convenzionecauzione verrà comunque effettuato a seguito di dichiarazione liberatoria rilasciata dall’Amministrazione dovrà contenere esplicita dichiarazione che la somma eventualmente richiesta dall’Amministrazione sarà versata nel termine di giorni 30, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura senza eccezioni e senza preventiva escussione nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente. Il deposito cauzionale va reintegrato nel caso in cui l’Amministrazione operi su di danni a cose, persone e animaliesso prelevamenti. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione Ove ciò non avvenga nel termine di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla richiesta di reintegro, l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto. L’Amministrazione provvederà allo svincolo della cauzione entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto della garanzia delle apparecchiature fornite dietro rilascio di questa disposizione potrà comportare una attestazione di regolarità tecnica e funzionale di tutta la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)fornitura.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Garanzie. A garanzia della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzionemancata sottoscrizione del contratto, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’artsecondo quanto disposto dell’art. 75 del D. LgsD.lgs. n. 163/2006 163/2006, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea cauzione provvisoria, secondo le modalità descritte dal su citato art. 75 pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €. 595,58. A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato, nonché del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni in favore esso previste, l’aggiudicatario dovrà costituire, all’atto della stipulazione del contratto, apposita cauzione definitiva, in misura pari al 10% dell’importo netto contrattuale, secondo le modalità previste all’art. 113 del D.lgs. 163/2006. La cauzione definitiva resta vincolata sino al regolare espletamento del servizio. La cauzione garantirà per tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di ROMA CAPITALEpenali. L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 32 avrà pertanto diritto di importo rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle stesse. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la ditta aggiudicatrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione committente. Inoltre, è obbligo della ditta aggiudicatrice, stipulare o essere comunque già in possesso di un’assicurazione adeguata per la copertura delle responsabilità civile per danni conseguenti lo svolgimento del servizio inclusi i danni da intossicazione alimentare con un massimale minimo di €uro 2.000.000,00 (duemilioni/00) con durata pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata a quella dell’appalto. Copia della concessione. Tale fideiussione polizza dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione depositata in Comune prima dell’inizio del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12).servizio;

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. A garanzia del corretto svolgimento delle attività previste in concessione, l’aggiudicatario deve presentare – al fine della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzione, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’art. 75 stipula del contratto – apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art 103 del D. Lgs. n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALELgs 50/2016, di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata al 10% del valore (indicato in euro 1.703.155,74 senza IVA) della presente concessione. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà suddetta cauzione deve prevedere espressamente le seguenti condizioni: − pagamento a semplice richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 gg. consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima. − rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'articolo 1957all’art. 1944 CC.. − che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita. − rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 CC.. La garanzia fideiussoria garantirà anche per gli inadempimenti a fronte dei quali sia prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione ha quindi diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività in tal caso il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione . La mancata costituzione della garanzia medesima entro quindici giornipotrà determinare la revoca della concessione, a semplice ferma restando la richiesta scritta di ROMA CAPITALErisarcimento per l’eventuale danno subito. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione La garanzia fideiussoria sarà svincolata successivamente alla scadenza della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12).

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Samples: Concession Agreement

Garanzie. A garanzia della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzioneGli operatori economici concorrenti dovranno prestare, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’art. 75 ai sensi dell’articolo 93 del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006 in favore 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore a base di ROMA CAPITALEgara e quindi pari a € 2.484,50 (€ duemilaquattrocentottantaquattro//cinquanta centesimi). Per le modalità di presentazione e dei contenuti della suddetta garanzia provvisoria si rimanda alle disposizioni del citato art. 93 del Codice. In ogni caso: • ai sensi del comma 8-bis dell’art. 93 del Codice le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del medesimo Codice; • ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del Codice l’offerta è altresì corredata - pena esclusione - dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di importo pari ad Euro 400.000,00 cui agli articoli 103 e valevole per l’intera durata 104, qualora il concorrente risultasse affidatario. • Il comma 8 dell’art. 93 del Codice non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. • Qualora il concorrente volesse effettuare bonifico, è necessaria l’indicazione sullo stesso del CIG, dell’oggetto della concessione. Tale fideiussione gara e del numero di determinazione a contrarre; l’attestazione di avvenuto bonifico dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione inserita, corredata dall’impegno di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei serviziun fideiussore, nella busta amministrativa. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio garanzia deve essere allegata nella documentazione della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)busta amministrativa.

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Samples: Letter of Invitation/Disciplinary of Tender

Garanzie. A L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzione, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (assicurativa fideiussione bancaria o bancaria)polizza assicurativa) d’importo pari al 10% dell’importo contrattuale, rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’arta garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché delle penali di cui all’art. 75 del 12. Tale garanzia, prevista con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALE50/2016 , di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessione. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma c. 2, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di ROMA CAPITALEaggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La fideiussione dovrà avere validità fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016. Il concorrente soggetto aggiudicatario dovrà stipulare inoltrepresentare, prima della stipula del contratto: ⮚ elenco nominativo del personale adibito all’espletamento del servizio ed il nominativo del referente con il recapito telefonico; ⮚ una polizza assicurativa per la RCT/RCO con un massimale di almeno 2.000.000,00 € comprensiva degli eventuali danni arrecati a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione quanto oggetto del contratto a norma dell’art. 12)solo lavaggio ed inclusa l’ eventuale malattia professionale.

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Samples: Service Agreement

Garanzie. A garanzia della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzione, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (Il Concessionario è tenuto a prestare fidejussione bancaria o assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALE, di importo massimo garantito pari ad Euro 400.000,00 e valevole _ _ (una annualità del canone IVA compresa), a garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente concessione, da valere per l’intera tutta la durata della concessione. Tale fideiussione Le fidejussione dovrà essere rilasciata da soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 93, comma 3° del D.Lgs. n. 50/2016 e prevedere espressamente: • l’operatività entro 15 giorni a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione semplice richiesta scritta del Comune di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente Rimini • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale • la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma commi 2° e 3° c.c. In alternativa la garanzia potrà essere costituita mediante versamento di corrispondente importo a mezzo di bollettino PagoPa appositamente emesso dal Comune di Rimini, nel qual caso si precisa che l’importo versato potrà essere trattenuto dal Comune di Rimini per qualsiasi pretesa risarcitoria ed anche in pagamento dei canoni insoluti. Al termine della concessione la cauzione sarà restituita senza interessi o la fidejussione svincolata, previa verifica del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, corretto adempimento degli obblighi a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALEcarico del Concessionario. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, Concessionario è tenuto altresì a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione mantenere polizza assicurativa a garanzia della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terziterzi in relazione all'attività svolta presso l’immobile per danni a terzi e all’immobile, con adeguati massimali, a copertura adeguato massimale. Il concessionario dovrà consegnare al concedente copia di danni a cose, persone e animali. Le suddette tutte le polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)previste dal presente articolo.

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Samples: Concessione Contratto Di Area Ad Uso Parcheggio

Garanzie. A garanzia della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzionedell’esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria l’appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’artin lettere ) resa ai sensi dell’art. 75 103 del D. Lgs. n. 163/2006 Codice in favore di ROMA CAPITALEAMES SpA. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di XXXX, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. L’appaltatore è tenuto entro 10 giorni lavorativi, a reintegrare il valore originario della cauzione ogni volta questa venga escussa, totalmente o parzialmente, per disposizione di XXXX. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessione. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con garantito, è svincolato secondo la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)normativa vigente.

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Samples: Contratto Di Fornitura

Garanzie. A 1. L’acquirente costituisce una cauzione definitiva pari al 5% del valore complessivo del lotto, inclusa I.V.A. [ €, con IVA - / _/ euro], entro e non oltre 20 gg. (venti giorni) dalla stipula del contratto, a garanzia della regolare dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di xxxxxx, dai Capitolati e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzionedal presente contratto di compravendita, il concessionarioche verrà restituita a seguito del positivo esito del collaudo; 2. L’acquirente costituisce una garanzia, dovrà presentareanche tramite fideiussione, pari al momento della stipula, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’art15% del valore complessivo del lotto inclusa I.V.A [ € - _/ euro]. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALE, di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessione. Tale La fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spesepresentata, entro e non oltre 20 gg. (venti giorni) dalla stipula del contratto e la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno sua validità dovrà essere mantenute operanti garantita per tutta la durata dei lavori a titolo di garanzia del legname corrispondente in valore. L’asporto del legname potrà avvenire previa misurazione. Ogni qualvolta sarà asportato dai piazzali un quantitativo pari al valore della convenzione garanzia, prima di concessione asportare altro legname dovrà essere saldato il dovuto, previa emissione da parte dell'Agenzia della relativa fattura. 3. La società acquirente e gli attestati le ditte da essa incaricate, si dichiara in possesso di pagamento polizza assicurativa per l’attività svolta e consapevole che i mezzi utilizzati per la fatturazione ed il trasporto del legname devono essere muniti di idonee polizze assicurative, impegnandosi nel contempo a tenerle costantemente aggiornate. 4. Le modalità di utilizzazione e di asporto devono rispettare tutte le disposizioni dei relativi premi dovranno essere presentati capitolati allegati; qualora siano rilevate inadempienze a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare carico dell’acquirente verrà applicata la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)relativa sanzione.

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Samples: Contratto Di Vendita in Piedi

Garanzie. A norma dell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, la ditta affidataria deve costituire, prima della stipula del contratto di servizio, la garanzia della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzionedefinitiva, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto con le modalità previste dall’art. 75 93 del D. Lgs. Lgs n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALE50/2016, di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessione. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. L’importo della cauzione è ridotto nei termini e con le modalità previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs n. 50/2016. Il possesso delle obbligazioni assunte con la stipula certificazioni previste deve essere comprovato sotto forma di dichiarazione o mediante copia della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizicertificazione. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di ROMA CAPITALESarroch. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dal Comune di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni Sarroch solo dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza prevista nelle relative polizzedel termine contrattuale; entro detto termine il Comune di Sarroch procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell’impresa, ivi compresi quelli nei confronti del personale impiegato e dietro espressa richiesta rilascerà una dichiarazione liberatoria. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare Detta cauzione dovrà essere reintegrata qualora l’Amministrazione si sia avvalsa della stessa in tutto o in parte. Copia della cauzione definitiva dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la risoluzione stipula del contratto a norma dell’art. 12)contratto.

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Samples: Capitolato Speciale

Garanzie. A garanzia della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzionemancata sottoscrizione del contratto, il concessionariosecondo quanto disposto dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà presentarecostituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, al momento della stipulacomma 1, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancarialettera a), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’artdel d.lgs. 75 del D. Lgs19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALE, di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessione. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il del contratto e del risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizirisarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La fideiussione, emessa da primaria banca stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalein parte; in caso di inottemperanza, la rinuncia all'eccezione reintegrazione si effettua a valere sui ratei di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)prezzo da corrispondere all’esecutore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. A garanzia della regolare serietà dell’offerta e corretta esecuzione dei servizi oggetto dell’obbligo del concorrente dichiarato aggiudicatario di stipulare il contratto entro il termine comunicato, previa la consegna della convenzionedocumentazione a tale fine richiesta, il concessionarioconcorrente dovrà corredare l’offerta con una garanzia provvisoria pari al 2% (duepercento) dell’importo a base d’asta. Prima della stipula del contratto, il concorrente dichiarato aggiudicatario, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione di tutte le obbligazioni assunte dovrà presentare, al momento della stipula, costituire e presentare una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati garanzia definitiva per come previsto dall’artdall'art. 75 103 del D. LgsD.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia definitiva rimarrà vincolata sino alla scadenza dell’intero periodo di durata dell’appalto. n. 163/2006 In tutti i casi di prelevamento di somme dalla garanzia durante l’appalto, per risarcimento danni o esecuzione in favore di ROMA CAPITALEdanno o penalità, di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata l’appaltatore dovrà provvedere all’immediato reintegro della concessionestessa sino all’importo originario. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a Si procederà all’escussione integrale della garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con definitiva in tutti i casi in cui l’inadempimento dell’appaltatore abbia comportato la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per risoluzione/recesso del contratto fatto salvo il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità del maggiore danno. Le polizze fideiussorie dovranno essere corredate da una dichiarazione sostitutiva di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa atto di notorietà del sottoscrittore (corredata da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaledocumento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l’identità, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)sottoscrivere il documento rilasciato.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Garanzie. A garanzia L’appaltatore deve costituire, entro il termine perentorio di 10/15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio e per tutta la durata del contratto, a favore del Comune di Cava Manara, un deposito cauzionale definitivo pari 10% dell’importo contrattuale. La restituzione della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzione, cauzione avverrà solo nel momento in cui l’aggiudicatario avrà dimostrato il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una completo esaurimento degli obblighi contrattuali. La polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), deve essere rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 in favore compagnia di ROMA CAPITALE, di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessioneassicurazione autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni. Tale fideiussione polizza dovrà contenere nell’oggetto il servizio di cui al presente capitolato. La cauzione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussioneincondizionata, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima sua operatività entro quindici giorni, a giorni su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale. La cauzione definitiva sarà a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata a causa di ROMA CAPITALEinadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animalicauzione definitiva risultasse insufficiente. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)e fino all'accertamento della correttezza della gestione.

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Samples: Capitolato d'Onere

Garanzie. A garanzia della regolare 11.1 L’Utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento per unità di produzione e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzione, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 importazione è tenuto a prestare in favore di ROMA CAPITALETERNA apposita garanzia (allegato 4) a copertura delle obbligazioni inerenti il presente contratto, nonché delle obbligazioni relative al contratto di dispacciamento stipulato ai sensi della delibera 168/03 e delle eventuali fatturazioni relative a conguagli e/o rettifiche riferite ad anni precedenti che si dovessero perfezionare nel periodo di validità ed efficacia della garanzia stessa e secondo quanto previsto nel Regolamento del sistema di garanzie. 11.2 In caso di escussione della garanzia fideiussoria da parte di TERNA, per mancato o inesatto pagamento ovvero ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento del sistema di garanzie, l’Utente del dispacciamento si impegna a reintegrarla entro dieci giorni (10) lavorativi dall’avvenuta escussione. 11.3 La fideiussione dovrà avere durata fino al 31 maggio dell’anno successivo alla scadenza del contratto, di importo pari ad Euro 400.000,00 cui al successivo articolo 16, e valevole per l’intera durata della concessionecomunque fino alla completa definizione delle partite economiche scaturenti dal presente contratto. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso Qualora il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma sia prorogato ai sensi dell’art. 12)16 del presente contratto l’Utente del dispacciamento è tenuto a rinnovare la fideiussione in relazione alla nuova durata del contratto.

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Samples: Contratto Di Servizio Di Dispacciamento Dell’energia Elettrica

Garanzie. A garanzia della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzionedegli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il concessionariol'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza assicurativa/fidejussione bancaria numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di euro La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, dovrà presentarenel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALE, di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessione. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità rimanente ammontare, cessa di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei serviziavere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. La fideiussionegaranzia deve essere integrata, emessa nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi precedenti, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da primaria banca o compagnia assicuratriceogni responsabilità al riguardo. L'impresa ha prestato, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalein relazione a quanto precede, la rinuncia all'eccezione polizza assicurativa per danni di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura esecuzione e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimaliai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , per un importo garantito di Euro (pari all’importo contrattuale) , così come previsto nel bando di gara, a copertura di garanzia dei danni a coseeventualmente derivanti dall’esecuzione, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti ed Euro 500.000,00 per tutta quanto attiene la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)responsabilità civile verso terzi.

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Samples: Contratto d'Appalto

Garanzie. A garanzia della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzionedegli obblighi contrattuali assunti, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, Conduttore dichiara di aver costituito a favore del Locatore una polizza fideiussoria (fidejussione bancaria o assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALE, di importo pari ad Euro 400.000,00 Euro………………. corrispondenti a tre mensilità del canone di locazione, che dovrà restare integra ed operativa fino all’avvenuta riconsegna dell’immobile e valevole non potrà comunque essere svincolata se non dietro espresso consenso del Comune. Detta somma costituisce garanzia sia per l’intera durata della concessione. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione eventuali danni riscontrati in sede di concessione ivi compreso il riconsegna dell’immobile che per l’eventuale mancato pagamento delle penali del canone d’uso pattuito per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei serviziun periodo superiore ad un trimestre. La fideiussionefidejussione dovrà contenere la clausola di “riscossione a prima richiesta”, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia tale per cui il garante rinunci al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, . Dovrà altresì contenere la rinuncia all'eccezione alle eccezioni che spettano al debitore principale di cui all'articolo 1957all’art. 1945 C.C., comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, con impegno a pagare a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALEdel Comune per quanto dovuto. Il concorrente dovrà stipulare inoltreConduttore è tenuto ad integrare la fideiussione di cui il Locatore abbia dovuto valersi in tutto o in parte, a sua cura e spesedurante l’esecuzione del contratto, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 trenta giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)notifica dell’avvenuto incameramento.

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Samples: Contract of Lease (Non Residential Property)

Garanzie. A garanzia della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzionedell’esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria l’appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’artin lettere ) resa ai sensi dell’art. 75 103 del D. Lgs. n. 163/2006 Codice in favore di ROMA CAPITALEAMES SpA. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (60 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di XXXX, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. L’appaltatore è tenuto entro 10 giorni lavorativi, a reintegrare il valore originario della cauzione ogni volta questa venga escussa, totalmente o parzialmente, per disposizione di XXXX. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessione. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con garantito, è svincolato secondo la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)normativa vigente.

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Samples: Software Supply Agreement

Garanzie. A parziale deroga di quanto stabilito nell’art. 1495, primo comma c.c., la committente decadrà dal diritto alla garanzia solo qualora non faccia denuncia dei vizi e/o difetti all’appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta. Per accettazione e conferma: La ditta/Raggruppamento offerente (timbro e firma del legale rappresentante) Inoltre, in deroga a quanto previsto dall’artt. 1667 c.c., per il periodo di garanzia infra indicato l’appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o difetti erano conosciuti e/o facilmente riconoscibili al momento dell’accettazione della regolare e corretta esecuzione merce o in fase di collaudo. L’aggiudicatario garantisce che i beni forniti sono conformi alla normativa vigente nell'Unione Europea. L’aggiudicatario garantisce la piena disponibilità dei servizi diritti di proprietà industriale dei beni oggetto della convenzionefornitura, manlevando sin da ora la stazione appaltante da ogni pretesa di terzi. L’affidatario assicura la rispondenza dei beni alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato, l’assoluta mancanza di vizi e/o difetti nei beni forniti, garantendo altresì il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALE, di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessione. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento buon funzionamento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione medesimi per la necessità durata di sostituire dodici mesi dalla data di consegna. Durante il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione periodo di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniil fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua proprie cura e spese, entro la data di sottoscrizione tutti gli eventuali vizi e/o difetti che si dovessero manifestare, anche provvedendo a ritirare i beni ed a sostituirli con altri nuovi della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone medesima tipologia e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)qualità.

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Samples: Fornitura Cavi Di Manovra in Fibra Vegetale

Garanzie. 1. A garanzia della regolare di tutte le obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla presente gara, i partecipanti dovranno costituire una garanzia provvisoria in favore dell’ANG per un valore pari al 2% del valore totale dell’appalto, secondo le modalità e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzione, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’artle condizioni di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e al disciplinare di gara. La garanzia provvisoria potrà essere ridotta ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/06. Per fruire di tale beneficio, il concorrente è tenuto a segnalare, in sede di partecipazione alla gara, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia provvisoria deve prevedere la propria validità per almeno180 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione dell’offerta. La garanzia provvisoria dell’impresa risultata aggiudicataria verrà restituita dopo l’avvenuta dimostrazione della costituzione della garanzia definitiva. Le garanzie provvisorie delle imprese non aggiudicatarie saranno restituite dopo che l’appalto sarà stato aggiudicato (ovvero dopo che sarà stato deciso eventualmente di non procedere all’aggiudicazione). 2. Entro i termini comunicati dall’Amministrazione, la Società aggiudicataria dovrà produrre una garanzia fideiussoria definitiva in favore dell’Amministrazione nella misura e nelle forme secondo le modalità di ROMA CAPITALE, di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessionecui all'art. Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi113 del D.Lgs 163/06. 3. La fideiussione, emessa da primaria banca mancata o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività irregolare costituzione della garanzia medesima entro quindici giornidefinitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria; in tale ipotesi, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il l'appalto è aggiudicato al concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione del contratto a norma dell’art. 12)che segue in graduatoria.

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Samples: Service Agreement

Garanzie. A È facoltà della Somministrante provvedere a formulare una richiesta di copertura assicurativa sul credito prima dell’inizio della fornitura e durante. In caso di mancato rilascio o di revoca in corso di contratto di tale copertura, l’efficacia degli obblighi contrattuali con 3 ENERGIA S.r.l. sarà subordinata alla consegna da parte del Cliente, entro 15 gg dalla richiesta, di idonea garanzia della regolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzione, il concessionario, dovrà presentare, al momento della stipula, una polizza fideiussoria (assicurativa o bancaria), bancaria rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’artterzi ed accettata dalla Somministrante. 75 del D. LgsIl Cliente resta in ogni caso obbligato all’adempimento di quanto eventualmente dovuto per oneri, debiti od altri obblighi di qualsiasi natura contratti in data anteriore all’approvazione della predetta garanzia fideiussoria. n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALE, di importo pari ad Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessione. Tale La fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula della convenzione consentire l’incasso da parte dalla Somministrante mediante semplice richiesta, senza riserva alcuna e senza obbligo di concessione ivi compreso preventiva escussione presso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti all’Amministrazione per la necessità Cliente in caso di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei serviziinadempimento. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, garanzia coprirà 3 (tre) mesi medi di prelievo (incluse imposte e IVA) e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti avere efficacia per tutta la durata del Contratto e per i successivi 3 (tre) mesi. In caso di escussione da parte dalla Somministrante di detta garanzia fideiussoria, il Cliente provvederà tempestivamente a reintegrarla. In caso di mancato rilascio, o di variazione parziale, della convenzione predetta fideiussione da parte del Cliente entro cinque giorni prima dell’inizio della fornitura, 3 ENERGIA S.r.l. avrà la facoltà di concessione e gli attestati non dare corso alla somministrazione o di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa disposizione potrà comportare la risoluzione provvedere all’immediato recesso del contratto a norma dell’art. 12)presente contratto.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura