Common use of Garanzie Clause in Contracts

Garanzie. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, secondo quanto disposto dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. A L’appaltatore, a garanzia della mancata sottoscrizione del contrattodell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, secondo quanto disposto dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, è obbligato a costituire le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea seguenti garanzie: ▪ una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma titolo di cauzione o fideiussione definitiva, costituita e svincolata con le modalità di cui all’art. 93 previste dall’art.53 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.5931 marzo 2023, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatoren.36. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione avvalersi della garanzia ove questa fideiussoria, parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore, ivi comprese le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’esecuzione dei lavori in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura di legge legale qualora, in corso d’opera, sia venuta meno in tutto stata incamerata, parzialmente o in partetotalmente, dalla stazione appaltante; in caso di inottemperanzavariazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei medesima garanzia può essere ridotta in caso di prezzo da corrispondere all’esecutoreriduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: Servizio Di Supporto Specialistico

Garanzie. A È facoltà della Somministrante provvedere a formulare una richiesta di copertura assicurativa sul credito prima dell’inizio della fornitura e durante. In caso di mancato rilascio o di revoca in corso di contratto di tale copertura, l’efficacia degli obblighi contrattuali con 3 ENERGIA S.r.l. sarà subordinata alla consegna da parte del Cliente, entro 15 gg dalla richiesta, di idonea garanzia fideiussoria bancaria rilasciata da terzi ed accettata dalla Somministrante. Il Cliente resta in ogni caso obbligato all’adempimento di quanto eventualmente dovuto per oneri, debiti od altri obblighi di qualsiasi natura contratti in data anteriore all’approvazione della mancata sottoscrizione predetta garanzia fideiussoria. La fideiussione dovrà consentire l’incasso da parte dalla Somministrante mediante semplice richiesta, senza riserva alcuna e senza obbligo di preventiva escussione presso il Cliente in caso di inadempimento. La garanzia coprirà 3 (tre) mesi medi di prelievo (incluse imposte e IVA) e dovrà avere efficacia per tutta la durata del contratto, secondo quanto disposto dell’artContratto e per i successivi 3 (tre) mesi. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea In caso di escussione da parte dalla Somministrante di detta garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo il Cliente provvederà tempestivamente a base d’asta ossia €.7.560,00reintegrarla. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in In caso di inottemperanzamancato rilascio, o di variazione parziale, della predetta fideiussione da parte del Cliente entro cinque giorni prima dell’inizio della fornitura, 3 ENERGIA S.r.l. avrà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei facoltà di prezzo da corrispondere all’esecutorenon dare corso alla somministrazione o di provvedere all’immediato recesso del presente contratto.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura

Garanzie. A garanzia della mancata sottoscrizione del contrattoregolare e corretta esecuzione dei servizi oggetto della convenzione, secondo quanto disposto dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017il concessionario, n. 56dovrà presentare, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoriaal momento della stipula, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione polizza fideiussoria (assicurativa o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera abancaria), rilasciata da soggetti autorizzati come previsto dall’art. 75 del d.lgsD. Lgs. 19 aprile 2017n. 163/2006 in favore di ROMA CAPITALE, n. 56, in misura di importo pari al 10% dell’importo contrattualead Euro 400.000,00 e valevole per l’intera durata della concessione. La cauzione viene prestata Tale fideiussione dovrà essere rilasciata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del assunte con la stipula della convenzione di concessione ivi compreso il pagamento delle penali per il risarcimento dei danni e i maggiori costi eventualmente derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseall’Amministrazione per la necessità di sostituire il concessionario inadempiente nell’esecuzione dei servizi. La fideiussione, emessa da primaria banca o compagnia assicuratrice, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione l'operatività della garanzia ove medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di ROMA CAPITALE. Il concorrente dovrà stipulare inoltre, a sua cura e spese, entro la data di sottoscrizione della convenzione, oltre a tutte le assicurazioni obbligatorie per legge un’assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con adeguati massimali, a copertura di danni a cose, persone e animali. Le suddette polizze assicurative dovranno essere mantenute operanti per tutta la durata della convenzione di concessione e gli attestati di pagamento dei relativi premi dovranno essere presentati a ROMA CAPITALE entro 15 giorni dalla scadenza prevista nelle relative polizze. Il mancato rispetto di questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, disposizione potrà comportare la reintegrazione si effettua risoluzione del contratto a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutorenorma dell’art. 12).

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Samples: Convenzione Per La Concessione Dei Servizi Di Gestione, Animazione E Funzionalizzazione Del Campo Boario

Garanzie. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, secondo quanto disposto dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per la sottoscrizione L’esecutore del contratto dovrà è obbligato a costituire una garanzia denominata “fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa) d’importo pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché delle penali di cauzione o fideiussione cui all’art. 12. Tale garanzia, prevista con le modalità di cui all’art. 93 D. Lgs. 50/2016 , deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è calcolata secondo quanto stabilito dal comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni fideiussione dovrà avere validità fino al rilascio del contratto e certificato di regolare esecuzione ai sensi dell’art. 103 comma 1 del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatoreD. Lgs. La stazione appaltante può richiedere al 50/2016. Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto: ⮚ elenco nominativo del personale adibito all’espletamento del servizio ed il nominativo del referente con il recapito telefonico; ⮚ una polizza assicurativa per la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso RCT/RCO con un massimale di inottemperanza, la reintegrazione si effettua almeno 2.000.000,00 € comprensiva degli eventuali danni arrecati a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutorequanto oggetto del solo lavaggio ed inclusa l’ eventuale malattia professionale.

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Samples: Service Agreement

Garanzie. A 11.1 L’Utente del dispacciamento responsabile di punti di dispacciamento per unità di produzione e importazione è tenuto a prestare in favore di TERNA apposita garanzia (allegato 4) a copertura delle obbligazioni inerenti il presente contratto, nonché delle obbligazioni relative al contratto di dispacciamento stipulato ai sensi della mancata sottoscrizione delibera 168/03 e delle eventuali fatturazioni relative a conguagli e/o rettifiche riferite ad anni precedenti che si dovessero perfezionare nel periodo di validità ed efficacia della garanzia stessa e secondo quanto previsto nel Regolamento del sistema di garanzie. 11.2 In caso di escussione della garanzia fideiussoria da parte di TERNA, per mancato o inesatto pagamento ovvero ai sensi dell’articolo 4 del Regolamento del sistema di garanzie, l’Utente del dispacciamento si impegna a reintegrarla entro dieci giorni (10) lavorativi dall’avvenuta escussione. 11.3 La fideiussione dovrà avere durata fino al 31 maggio dell’anno successivo alla scadenza del contratto, secondo quanto disposto di cui al successivo articolo 16, e comunque fino alla completa definizione delle partite economiche scaturenti dal presente contratto. Qualora il contratto sia prorogato ai sensi dell’art. 93 16 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 presente contratto l’Utente del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute dispacciamento è tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per rinnovare la sottoscrizione fideiussione in relazione alla nuova durata del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutorecontratto.

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Samples: Contratto Di Servizio Di Dispacciamento Dell’energia Elettrica

Garanzie. A 36.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro tempore vigente, unitamente alle disposizioni della presente Convenzione. 36.2 L’EGATO e il Gestore danno atto della costituzione della garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, fideiussoria rilasciata a favore dell’EGATO secondo quanto disposto dell’artstabilito dall’art. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017151, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59n. 152/2006, comma 1, lettera a), e in particolare pari al [•] % per i primi cinque anni di investimenti nel Pdi del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56Piano d’Ambito approvato dall’EGATO Il Gestore si impegna a dare comunicazione all’EGATO del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 (due) mesi precedenti la relativa data di scadenza. 36.3 L’EGATO, in misura pari caso di persistente inadempimento e scaduto il termine intimato con apposita diffida, salvo i casi di caso fortuito e forza maggiore, potrà prelevare dalla garanzia di cui al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata a comma precedente l’ammontare delle penali dovute dal Gestore ai sensi del successivo Articolo 39 (Penali). 36.4 Il Gestore ha l’obbligo di reintegrare l’ammontare garantito dalla garanzia dell’adempimento delle obbligazioni fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell’EGATO entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione scritta dell’EGATO, pena la risoluzione del contratto e dopo tre mesi di messa in mora senza esito. 36.5 La prestazione della garanzia non limita l’obbligo del Gestore di provvedere all’intero risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessecausati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto base alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso norme di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutorelegge.

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Samples: Convenzione Per La Gestione Del Servizio Idrico Integrato

Garanzie. A titolo di cauzione e a garanzia della mancata sottoscrizione del contrattopagamento del canone e dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, secondo quanto disposto dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute il Concessionario è tenuto a prestare idonea garanzia fideiussoriafideiussione bancaria o assicurativa di importo massimo garantito pari ad Euro (n. 6 mensilità del canone al lordo di IVA), denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00con validità per tutta la durata della concessione. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto Le fideiussione dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità essere rilasciata da soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 93 93, comma 3° del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art.59e prevedere espressamente: - l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Rimini - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 12° c.c. In alternativa la garanzia potrà essere costituita mediante versamento di corrispondente importo sul conto di tesoreria mediante apposito bollettino PagoPA, lettera a)nel qual caso si precisa che l’importo versato potrà essere trattenuto dal Comune di Rimini per qualsiasi pretesa risarcitoria ed anche in pagamento dei canoni insoluti. Al termine della concessione la cauzione sarà restituita senza interessi o la fideiussione svincolata, previa verifica del d.lgscorretto adempimento degli obblighi a carico del Concessionario. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata Il Concessionario è tenuto altresì a mantenere polizza assicurativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei della responsabilità civile verso terzi in relazione all'attività svolta presso l’immobile per danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessea terzi, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate con adeguato massimale, che dovrà essere consegnata in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere copia al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso Comune di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutoreRimini.

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Samples: Concessione Contratto Di Terreno Per Uso Agricolo

Garanzie. A garanzia della mancata sottoscrizione serietà dell’offerta e dell’obbligo del contrattoconcorrente dichiarato aggiudicatario di stipulare il contratto entro il termine comunicato, secondo quanto disposto dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017previa la consegna della documentazione a tale fine richiesta, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea il concorrente dovrà corredare l’offerta con una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, provvisoria pari al 2% (duepercento) dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00d’asta. L’appaltatore Prima della stipula del contratto, il concorrente dichiarato aggiudicatario, a garanzia della perfetta ed integrale esecuzione di tutte le obbligazioni assunte dovrà costituire e presentare una garanzia definitiva per come previsto dall'art. 103 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia definitiva rimarrà vincolata sino alla scadenza dell’intero periodo di durata dell’appalto. In tutti i casi di prelevamento di somme dalla garanzia durante l’appalto, per risarcimento danni o esecuzione in danno o penalità, l’appaltatore dovrà provvedere all’immediato reintegro della stessa sino all’importo originario. Si procederà all’escussione integrale della garanzia definitiva in tutti i casi in cui l’inadempimento dell’appaltatore abbia comportato la sottoscrizione risoluzione/recesso del contratto dovrà costituire fatto salvo il risarcimento del maggiore danno. Le polizze fideiussorie dovranno essere corredate da una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma dichiarazione sostitutiva di cauzione o fideiussione con le modalità atto di cui all’art. 93 notorietà del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, sottoscrittore (corredata da documento di riconoscimento in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso corso di inottemperanzavalidità) dalla quale risulti l’identità, la reintegrazione si effettua qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutoresottoscrivere il documento rilasciato.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Garanzie. A Gli operatori economici concorrenti dovranno prestare, ai sensi dell’articolo 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore a base di gara e quindi pari a € 2.484,50 (€ duemilaquattrocentottantaquattro//cinquanta centesimi). Per le modalità di presentazione e dei contenuti della mancata sottoscrizione suddetta garanzia provvisoria si rimanda alle disposizioni del contratto, secondo quanto disposto citato art. 93 del Codice. In ogni caso: • ai sensi del comma 8-bis dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, Codice le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all’artall’articolo 103, comma 9, del medesimo Codice; • ai sensi del comma 8 dell’art. 93 del D.LgsCodice l’offerta è altresì corredata - pena esclusione - dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora il concorrente risultasse affidatario. 50/2016 così come modificato dall’art.59• Il comma 8 dell’art. 93 del Codice non si applica alle microimprese, comma 1piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, lettera a)piccole e medie imprese. • Qualora il concorrente volesse effettuare bonifico, è necessaria l’indicazione sullo stesso del d.lgs. 19 aprile 2017CIG, n. 56dell’oggetto della gara e del numero di determinazione a contrarre; l’attestazione di avvenuto bonifico dovrà essere inserita, in misura pari al 10% dell’importo contrattualecorredata dall’impegno di un fideiussore, nella busta amministrativa. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze deve essere allegata nella documentazione della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutorebusta amministrativa.

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Samples: Letter of Invitation/Disciplinary of Tender

Garanzie. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, secondo quanto disposto dell’art. 93 75 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56163/2006, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoriacauzione provvisoria, denominata “garanzia provvisoria”, secondo le modalità descritte dal su citato art. 75 pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per la sottoscrizione 595,58. A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato, nonché del contratto risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni in esso previste, l’aggiudicatario dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia costituire, all’atto della stipulazione del contratto, apposita cauzione definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo netto contrattuale, secondo le modalità previste all’art. 113 del D.lgs. 163/2006. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni definitiva resta vincolata sino al regolare espletamento del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatoreservizio. La stazione appaltante può richiedere cauzione garantirà per tutti gli obblighi assunti dall’aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. L’Amministrazione, fermo restando quanto previsto al soggetto aggiudicatario la reintegrazione successivo art. 32 avrà pertanto diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle stesse. Qualora l’ammontare della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o in parte; in caso di inottemperanzaper qualsiasi altra causa, la reintegrazione si effettua ditta aggiudicatrice dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione committente. Inoltre, è obbligo della ditta aggiudicatrice, stipulare o essere comunque già in possesso di un’assicurazione adeguata per la copertura delle responsabilità civile per danni conseguenti lo svolgimento del servizio inclusi i danni da intossicazione alimentare con un massimale minimo di €uro 2.000.000,00 (duemilioni/00) con durata pari a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.quella dell’appalto. Copia della polizza dovrà essere depositata in Comune prima dell’inizio del servizio;

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Garanzie. A La garanzia della mancata sottoscrizione a corredo dell’offerta deve essere prestata in conformità a quanto previsto dall’art.75 del contratto, secondo quanto disposto dell’artDecreto Legislativo n. 163/2006. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea La garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per la sottoscrizione di esecuzione del contratto deve essere prestata in conformità a quanto previsto dall’art.113 del Decreto Legislativo n. 163/2006. Le garanzie a corredo dell’offerta, con eccezione di quelle del primo e del secondo classificato, saranno svincolate all’atto dell’aggiudicazione provvisoria. La garanzia definitiva dell’appaltatore sarà svincolata a seguito dell’esito positivo del Collaudo finale. Le garanzie saranno svincolate mediante restituzione dell’originale o espressa dichiarazione liberatoria scritta. L’Appaltatore dovrà costituire una garanzia denominata “integrare la garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma , nel termine di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.5930 giorni, comma 1ogni qualvolta dovesse essere, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, incamerata da CTPi in relazione all’applicazione delle penali contrattuali. La Stazione Appaltante escuterà la garanzia provvisoria nel caso in cui: 1) il Concorrente non fornisca la documentazione comprovante le dichiarazioni rese in sede di gara o renda in sede di gara false dichiarazioni; in caso di inottemperanza, 2) l’Aggiudicatario non costituisca la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.garanzia definitiva nel termine e nei modi fissati;

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Samples: Appalto Per Servizi Di Progettazione E Sviluppo

Garanzie. A garanzia della mancata sottoscrizione degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza assicurativa/fidejussione bancaria numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di per l'importo di euro La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del contratto80 per cento dell'iniziale importo garantito. La garanzia, secondo quanto disposto dell’artper il rimanente ammontare, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017La garanzia deve essere integrata, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità nella misura legale di cui all’artal combinato disposto dei commi precedenti, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 93 È a carico dell'impresa aggiudicataria la responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti ed i materiali di sua proprietà, sia per quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità al riguardo. L'impresa ha prestato, in relazione a quanto precede, la polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., numero in data rilasciata dalla società/dall'istituto agenzia/filiale di , per un importo garantito di Euro (pari all’importo contrattuale) , così come modificato dall’art.59previsto nel bando di gara, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni eventualmente derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessedall’esecuzione, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque ed Euro 500.000,00 per quanto attiene la risarcibilità del maggior danno responsabilità civile verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutoreterzi.

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Samples: Contratto d'Appalto

Garanzie. A garanzia della mancata sottoscrizione degli obblighi contrattuali assunti, il Conduttore dichiara di aver costituito a favore del contrattoLocatore una fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari ad Euro………………. corrispondenti a tre mensilità del canone di locazione, secondo quanto disposto dell’artche dovrà restare integra ed operativa fino all’avvenuta riconsegna dell’immobile e non potrà comunque essere svincolata se non dietro espresso consenso del Comune. 93 Detta somma costituisce garanzia sia per eventuali danni riscontrati in sede di riconsegna dell’immobile che per l’eventuale mancato pagamento del D.lgscanone d’uso pattuito per un periodo superiore ad un trimestre. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute La fidejussione dovrà contenere la clausola di “riscossione a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoriaprima richiesta”, pari tale per cui il garante rinunci al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00beneficio della preventiva escussione del debitore principale. L’appaltatore per Dovrà altresì contenere la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità rinuncia alle eccezioni che spettano al debitore principale di cui all’art. 93 1945 C.C., con impegno a pagare a semplice richiesta scritta del D.LgsComune per quanto dovuto. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque Il Conduttore è tenuto ad integrare la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno fideiussione di cui il Locatore abbia dovuto valersi in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutoredurante l’esecuzione del contratto, entro trenta giorni dalla notifica dell’avvenuto incameramento.

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Samples: Contract of Lease (Non Residential Property)

Garanzie. 1. A garanzia della mancata sottoscrizione del contrattodi tutte le obbligazioni derivanti dalla partecipazione alla presente gara, secondo quanto disposto dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le ditte i partecipanti sono tenute a prestare idonea dovranno costituire una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, provvisoria in favore dell’ANG per un valore pari al 2% dell’importo del valore totale dell’appalto, secondo le modalità e le condizioni di cui all’art. 75 del D. Lgs. n. 163/2006 e al disciplinare di gara. La garanzia provvisoria potrà essere ridotta ai sensi dell’art. 75 comma 7 del D. Lgs. 163/06. Per fruire di tale beneficio, il concorrente è tenuto a base d’asta ossia €.7.560,00segnalare, in sede di partecipazione alla gara, il possesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. L’appaltatore La garanzia provvisoria deve prevedere la propria validità per almeno180 giorni dalla data di scadenza prevista per la sottoscrizione del contratto presentazione dell’offerta. La garanzia provvisoria dell’impresa risultata aggiudicataria verrà restituita dopo l’avvenuta dimostrazione della costituzione della garanzia definitiva. Le garanzie provvisorie delle imprese non aggiudicatarie saranno restituite dopo che l’appalto sarà stato aggiudicato (ovvero dopo che sarà stato deciso eventualmente di non procedere all’aggiudicazione). 2. Entro i termini comunicati dall’Amministrazione, la Società aggiudicataria dovrà costituire produrre una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con fideiussoria definitiva in favore dell’Amministrazione nella misura e nelle forme secondo le modalità di cui all’artall'art. 93 113 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattualeD.Lgs 163/06. 3. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione mancata o irregolare costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in partedefinitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della garanzia provvisoria; in caso di inottemperanzatale ipotesi, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutorel'appalto è aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

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Samples: Service Agreement

Garanzie. A garanzia della mancata sottoscrizione 1. L’acquirente costituisce una cauzione definitiva pari al 5% del valore complessivo del lotto, inclusa I.V.A. [ €, con IVA - / _/ euro], entro e non oltre 20 gg. (venti giorni) dalla stipula del contratto, secondo quanto disposto dell’arta garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivati dal progetto di xxxxxx, dai Capitolati e dal presente contratto di compravendita, che verrà restituita a seguito del positivo esito del collaudo; 2. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017L’acquirente costituisce una garanzia, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”anche tramite fideiussione, pari al 215% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 valore complessivo del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattualelotto inclusa I.V.A [ € - _/ euro]. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni fideiussione dovrà essere presentata, entro e non oltre 20 gg. (venti giorni) dalla stipula del contratto e del risarcimento la sua validità dovrà essere garantita per tutta la durata dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché lavori a titolo di garanzia del rimborso delle somme pagate legname corrispondente in più all’esecutore rispetto alle risultanze valore. L’asporto del legname potrà avvenire previa misurazione. Ogni qualvolta sarà asportato dai piazzali un quantitativo pari al valore della liquidazione finalegaranzia, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatoreprima di asportare altro legname dovrà essere saldato il dovuto, previa emissione da parte dell'Agenzia della relativa fattura. 3. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario società acquirente e le ditte da essa incaricate, si dichiara in possesso di polizza assicurativa per l’attività svolta e consapevole che i mezzi utilizzati per la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in partefatturazione ed il trasporto del legname devono essere muniti di idonee polizze assicurative, impegnandosi nel contempo a tenerle costantemente aggiornate. 4. Le modalità di utilizzazione e di asporto devono rispettare tutte le disposizioni dei capitolati allegati; in caso di inottemperanza, qualora siano rilevate inadempienze a carico dell’acquirente verrà applicata la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutorerelativa sanzione.

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Samples: Contratto Di Vendita in Piedi

Garanzie. A garanzia della mancata sottoscrizione dell’esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, l’appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ) resa ai sensi dell’art. 103 del Codice in favore di AMES SpA. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di XXXX, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. L’appaltatore è tenuto entro 10 giorni lavorativi, secondo quanto disposto dell’arta reintegrare il valore originario della cauzione ogni volta questa venga escussa, totalmente o parzialmente, per disposizione di XXXX. 93 La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del D.lgscommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, L’ammontare residuo pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutorenormativa vigente.

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Samples: Contratto Di Fornitura

Garanzie. A garanzia degli obblighi contrattuali l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire, prima della mancata sottoscrizione stipula del contratto, secondo quanto disposto dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017il deposito cauzionale, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualecontrattuale complessivo, al netto della sola IVA, mediante una delle seguenti modalità: 1) fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese assicurative regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell’art.1 legge 10/6/1982 n°348 2) versamento dell’intero importo presso la Tesoreria della provincia regionale di Catania. La Nel caso di cui al punto 1, l’atto di costituzione della cauzione: dovrà recare la data di validità per tutto il periodo di garanzia delle apparecchiature e indicare che lo svincolo della cauzione viene prestata verrà comunque effettuato a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto seguito di dichiarazione liberatoria rilasciata dall’Amministrazione dovrà contenere esplicita dichiarazione che la somma eventualmente richiesta dall’Amministrazione sarà versata nel termine di giorni 30, senza eccezioni e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessesenza preventiva escussione nei confronti dell’aggiudicatario inadempiente. Il deposito cauzionale va reintegrato nel caso in cui l’Amministrazione operi su di esso prelevamenti. Ove ciò non avvenga nel termine di 15 giorni dalla richiesta di reintegro, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze l’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto. L’Amministrazione provvederà allo svincolo della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione cauzione entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso delle apparecchiature fornite dietro rilascio di inottemperanza, una attestazione di regolarità tecnica e funzionale di tutta la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutorefornitura.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Garanzie. A garanzia della mancata sottoscrizione dell’esatta osservanza di tutte le obbligazioni contrattuali, l’appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ) resa ai sensi dell’art. 103 del Codice in favore di AMES SpA. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (60 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di XXXX, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. L’appaltatore è tenuto entro 10 giorni lavorativi, secondo quanto disposto dell’arta reintegrare il valore originario della cauzione ogni volta questa venga escussa, totalmente o parzialmente, per disposizione di XXXX. 93 La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del D.lgscommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, L’ammontare residuo pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutorenormativa vigente.

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Samples: Software Supply Agreement

Garanzie. A norma dell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, la ditta affidataria deve costituire, prima della stipula del contratto di servizio, la garanzia della mancata sottoscrizione del contrattodefinitiva, secondo quanto disposto dell’artcon le modalità previste dall’art. 93 del D.lgsD. Lgs n. 50/2016, a garanzia degli obblighi assunti e del rispetto degli adempimenti contrattuali a norma di quanto previsto dal D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. 50/2016 così come modificato dall’art.59 L’importo della cauzione è ridotto nei termini e con le modalità previste dall’art. 93 comma 7 del d.lgsD. Lgs n. 50/2016. 19 aprile 2017, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta Il possesso delle certificazioni previste deve essere comprovato sotto forma di cauzione dichiarazione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattualemediante copia della certificazione. La cauzione viene prestata deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni semplice richiesta scritta del contratto Comune di Sarroch. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dal Comune di Sarroch solo dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del termine contrattuale; entro detto termine il Comune di Sarroch procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell’impresa, ivi compresi quelli nei confronti del personale impiegato e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze dietro espressa richiesta rilascerà una dichiarazione liberatoria. Detta cauzione dovrà essere reintegrata qualora l’Amministrazione si sia avvalsa della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno stessa in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, . Copia della cauzione definitiva dovrà essere trasmessa all'Amministrazione contestualmente alla documentazione per la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutorestipula del contratto.

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Samples: Capitolato Speciale

Garanzie. A parziale deroga di quanto stabilito nell’art. 1495, primo comma c.c., la committente decadrà dal diritto alla garanzia solo qualora non faccia denuncia dei vizi e/o difetti all’appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta. Per accettazione e conferma: La ditta/Raggruppamento offerente (timbro e firma del legale rappresentante) Inoltre, in deroga a quanto previsto dall’artt. 1667 c.c., per il periodo di garanzia infra indicato l’appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o difetti erano conosciuti e/o facilmente riconoscibili al momento dell’accettazione della mancata sottoscrizione del contrattomerce o in fase di collaudo. L’aggiudicatario garantisce che i beni forniti sono conformi alla normativa vigente nell'Unione Europea. L’aggiudicatario garantisce la piena disponibilità dei diritti di proprietà industriale dei beni oggetto della fornitura, secondo quanto disposto dell’artmanlevando sin da ora la stazione appaltante da ogni pretesa di terzi. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017L’affidatario assicura la rispondenza dei beni alle caratteristiche tecniche indicate nel presente capitolato, n. 56l’assoluta mancanza di vizi e/o difetti nei beni forniti, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore garantendo altresì il buon funzionamento dei medesimi per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una durata di dodici mesi dalla data di consegna. Durante il periodo di garanzia denominata “garanzia definitiva” il fornitore è pertanto obbligato ad eliminare, a sua scelta sotto forma di cauzione proprie cura e spese, tutti gli eventuali vizi e/o fideiussione difetti che si dovessero manifestare, anche provvedendo a ritirare i beni ed a sostituirli con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto altri nuovi della medesima tipologia e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutorequalità.

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Samples: Fornitura Cavi Di Manovra in Fibra Vegetale

Garanzie. A garanzia della mancata sottoscrizione L’appaltatore deve costituire, entro il termine perentorio di 10/15 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva del servizio e per tutta la durata del contratto, secondo quanto disposto dell’art. 93 a favore del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017Comune di Cava Manara, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, un deposito cauzionale definitivo pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La restituzione della cauzione viene prestata avverrà solo nel momento in cui l’aggiudicatario avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali. La polizza deve essere rilasciata da compagnia di assicurazione autorizzata all’esercizio nel ramo cauzioni. Tale polizza dovrà contenere nell’oggetto il servizio di cui al presente capitolato. La cauzione dovrà essere incondizionata, prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale. La cauzione definitiva sarà a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessedanni, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque cui la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatorecauzione definitiva risultasse insufficiente. La stazione appaltante può richiedere cauzione definitiva resterà vincolata fino al soggetto aggiudicatario completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la reintegrazione scadenza del contratto e fino all'accertamento della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutorecorrettezza della gestione.

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Samples: Capitolato d'Onere

Garanzie. A garanzia della mancata sottoscrizione del contratto, secondo quanto disposto dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute Il Concessionario è tenuto a prestare idonea fidejussione bancaria o assicurativa di importo massimo garantito pari ad Euro _ _ (una annualità del canone IVA compresa), a garanzia fideiussoriadell’adempimento di tutti gli obblighi assunti con la presente concessione, denominata “garanzia provvisoria”, pari al 2% dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00da valere per tutta la durata della concessione. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto Le fidejussione dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità essere rilasciata da soggetti aventi i requisiti di cui all’art. 93 93, comma 3° del D.Lgs. n. 50/2016 così come modificato dall’art.59e prevedere espressamente: • l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Rimini • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1commi 2° e 3° c.c. In alternativa la garanzia potrà essere costituita mediante versamento di corrispondente importo a mezzo di bollettino PagoPa appositamente emesso dal Comune di Rimini, lettera a)nel qual caso si precisa che l’importo versato potrà essere trattenuto dal Comune di Rimini per qualsiasi pretesa risarcitoria ed anche in pagamento dei canoni insoluti. Al termine della concessione la cauzione sarà restituita senza interessi o la fidejussione svincolata, previa verifica del d.lgscorretto adempimento degli obblighi a carico del Concessionario. 19 aprile 2017, n. 56, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione viene prestata Il Concessionario è tenuto altresì a mantenere polizza assicurativa a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto della responsabilità civile verso terzi in relazione all'attività svolta presso l’immobile per danni a terzi e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseall’immobile, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatorecon adeguato massimale. La stazione appaltante può richiedere Il concessionario dovrà consegnare al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso concedente copia di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutoretutte le polizze assicurative previste dal presente articolo.

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Samples: Concessione Contratto Di Area Ad Uso Parcheggio

Garanzie. A garanzia del corretto svolgimento delle attività previste in concessione, l’aggiudicatario deve presentare – al fine della mancata sottoscrizione stipula del contrattocontratto – apposita cauzione definitiva ai sensi dell’art 103 del D. Lgs 50/2016, secondo quanto disposto dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 così come modificato dall’art.59 del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, le ditte partecipanti sono tenute a prestare idonea garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria”, di importo pari al 210% del valore (indicato in euro 1.703.155,74 senza IVA) della presente concessione. La suddetta cauzione deve prevedere espressamente le seguenti condizioni: − pagamento a semplice richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo a base d’asta ossia €.7.560,00garantito, entro un termine massimo di 15 gg. L’appaltatore per consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la sottoscrizione costituzione in mora da parte di quest’ultima. − rinuncia del contratto dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 93 del D.Lgs1944 CC.. − che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita. 50/2016 così come modificato dall’art.59, comma 1, lettera a), del d.lgs− rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 19 aprile 2017, n. 561957 CC.. La garanzia fideiussoria garantirà anche per gli inadempimenti a fronte dei quali sia prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione ha quindi diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse, in misura pari tal caso il Concessionario dovrà provvedere al 10% dell’importo contrattualereintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione . La cauzione viene prestata a mancata costituzione della garanzia dell’adempimento delle obbligazioni del contratto e del potrà determinare la revoca della concessione, ferma restando la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior per l’eventuale danno verso l’appaltatoresubito. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione garanzia fideiussoria sarà svincolata successivamente alla scadenza della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutoreconcessione .

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Samples: Concession Agreement