Common use of Generalità Clause in Contracts

Generalità. Con struttura prefabbricata si intendono i componenti prodotti in stabilimenti permanenti o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiere, ovvero realizzati a piè d'opera. La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, con le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008.

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Samples: Contratto Di Appalto, www.comune.quartucciu.ca.it, martinafranca.etrasparenza.it

Generalità. Con struttura prefabbricata Quale regola generale si intendono intende che tutti i materiali, apparecchiature e componenti, previsti per la realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro Marchio e/o Certificazione equivalente. Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità, completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in opera e per il corretto funzionamento, anche se non espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Xxxxx, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI UNEL ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. I materiali e i componenti prodotti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in stabilimenti permanenti opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori. Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni dell'art. 101 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e gli articoli 16, 17, 18 e 19 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i. Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l’impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e specie. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiere, ovvero realizzati completamente o parzialmente in opera, senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere della stessa marca, modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sarà computata con i prezzi degli elenchi allegati. Per comprovati motivi, in particolare nel caso di componenti non più reperibili sul mercato, l'Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a piè d'operaquelli da sostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico. La progettazioneTutti i materiali, esecuzione muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e collaudo dichiarati accettabili. L'accettazione dei materiali, delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008o richieste dal Direttore dei Lavori, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono Tutti i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti materiali per i quali non sia applicabile la marcatura CEè prevista l’omologazione, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed o certificazione similare, da parte dell'I.N.A.I.L., VV.F., A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione. Tutti i produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, con materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008.loro montaggio dovranno essere tali da:

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Samples: www.islepark.it, trasparenza.mit.gov.it, www.provincia.re.it

Generalità. Con struttura prefabbricata Gli elementi costruttivi prefabbricati devono essere prodotti attraverso un processo industrializzato che si intendono i componenti prodotti in stabilimenti permanenti o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiere, ovvero realizzati a piè d'opera. La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008avvale di idonei im- pianti, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009di strutture e tecniche opportunamente organizzate. In particolare, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" deve essere presente ed operante un sistema permanente di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti controllo della produzione in stabilimenti permanentistabilimento, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza che deve assicurare il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento mantenimento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in operaadeguato livello di affidabilità nella produzione del calcestruzzo, nell’impiego dei singoli mate- riali costituenti e nella conformità del prodotto finito. I componenti in possesso Detto sistema di attestato di conformità controllo deve comprendere anche la produzione del calcestruzzo secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi quanto prescritto al § 11.2. Per tutti gli elementi prefabbricati qualificati secondo quanto previsto nei punti A oppure C del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed § 11.1, si considerano assolti i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale re- quisiti procedurali di cui al deposito ai sensi dell'artdell’articolo 58 del DPR 380/2001. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità Resta comunque l’obbligo degli adempimenti di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974al DPR 380/01 presso il competente ufficio territoriale, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel nonché, nel caso di edifici con struttura a pannelli portanti quelli dell’articolo 56 del DPR 380/2001. Ai fini dell’impiego, tali prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettatirispettare, laddove applicabili, i seguenti punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque ed 11.8.5, per i controlli sui componenti prefabbricati quanto non in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008contrasto con le specifiche tecniche europee armonizzate. Per gli elementi la dichiarazione delle prestazioni ed etichettatura si applicano i metodi previsti dalla norme europee armonizzate, ed in par- ticolare: - Metodo 1: Dichiarazione delle caratteristiche geometriche e delle proprietà del materiale. - Metodo 2: Dichiarazione delle proprietà di prodotto, da valutarsi applicando le vigenti Appendici Nazionali agli Eurocodici; - Metodo 3: Dichiarazione basata su una determinata specifica di progetto, per la quale si applicano le presenti norme tecniche. In ogni caso ai fini dell’accettazione e dell’impiego, tutti i componenti o sistemi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata devono rispondere ai requisiti della presente norma; in particolare i materiali base devono essere qualificati all’origine ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti per i §11.1. Per tutti gli elementi prefabbricati ai quali non sia applicabile la marcatura CEquanto specificato al punto A oppure al punto C del § 11.1, valgono le disposizioni di seguito riportate. In questo ambito, gli elementi costruttivi di produzione occasionale devono essere comunque realizzati attraverso processi sottoposti sotto- posti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, con le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008secondo quanto di seguito indicato.

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Samples: www.studiopetrillo.com, www.gazzettaufficiale.it

Generalità. Con struttura prefabbricata si intendono i componenti I materiali e prodotti in stabilimenti permanenti o in impianti temporanei allestiti a base di legno per uno specifico cantiere, ovvero realizzati a piè d'opera. La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per usi strutturali devono essere qualificati secondo le costruzioni" procedure di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008§ 11.1. Componenti Per l’applicazione del caso C) del punto 11.1 si fa riferimento alle Linee Guida per l’impiego di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti , materiali e manufatti innovativi in stabilimenti permanentilegno per uso strutturale approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. La produzione, con tecnologia ripetitiva la lavorazione, fornitura e processi industrializzati, utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per uso strutturale do- vranno avvenire in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento applicazione di un più complesso organismo strutturale una volta installato sistema di assicurazione della qualità e di un sistema di rintracciabilità che copra la catena di distribuzione dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera. I componenti Oltre che dalla documentazione indicata al pertinente punto del §11.1 e del § 11.7.10, ogni fornitura deve essere accompagnata, secondo quanto indicato al §11.7.10.1.2, da un manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in possesso opera. Il Direttore dei La- vori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto sopra prescritto. Il progettista sarà tenuto ad indicare nel progetto le caratteristiche dei materiali secondo le indicazioni di attestato cui al presente capitolo. Tali caratteristiche devono essere garantite dai produttori, dai centri di conformità lavorazione, dai fornitori intermedi, per ciascuna fornitu- ra, secondo una specifica tecnica europea elaborata le disposizioni applicabili di cui alla marcatura CE oppure di cui al § 11.7.10. Il Direttore dei Lavori effettuerà i controlli di accettazione in cantiere previsti al §11.7.10.2. Il Direttore dei Lavori potrà far esegui- re ulteriori prove di accettazione sul materiale pervenuto in cantiere e sui collegamenti, secondo le metodologie di prova indicate nella presente norma. Sono abilitati ad effettuare le prove ed i controlli, sia sui prodotti che sui cicli produttivi, i laboratori di cui all’art. 59 del DPR n. 380/2001 ed i laboratori, o gli organismi certificazione del controllo della produzione in fabbrica notificati ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'artD.Lgs. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 106/2017 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) in materia di prove e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, con le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008controlli sul legno.

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Samples: www.studiopetrillo.com, www.gazzettaufficiale.it

Generalità. Con struttura prefabbricata si intendono L’ allacciamento interrato verrà eseguito con l' utilizzo di tubi di polietilene o di acciaio, secondo gli schemi esecutivi forniti dalla Committente, dei quali l' Appaltatore è tenuto a prendere conoscenza prima dell' inizio dei lavori. Il percorso stradale dell' allacciamento interrato dovrà essere di norma perpendicolare all' asse stradale e i componenti prodotti in stabilimenti permanenti o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantierel tracciato il più breve possibile tra la tubazione stradale e le colonne montanti, ovvero realizzati a piè d'operacompatibilmente con le esigenze della viabilità e l' esistenza nel sottosuolo di altri servizi ( fognature, cavi, tubazioni acqua ecc.). La progettazionetubazione dovrà rimanere, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dai suddetti servizi, alla distanza di sicurezza prescritta dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008vigenti e/ o dalla Committente. Nel caso in cui non fosse possibile evitare l' incrocio con fogne, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009cunicoli o altri servizi, n. 617 - Istruzioni occorrerà disporre le opportune protezioni ( guaine, piastre, solette) alla tubazione gas, secondo le indicazioni impartite di volta in volta dalla Committente. Si avrà cura che la generatrice inferiore della tubazione poggi sul fondo dello scavo. Questo ove stabilito, dovrà avere una pendenza minima dell' 1%, verso la tubazione stradale; in caso non fosse consentito realizzare tale pendenza, dovranno essere inseriti dei Data 30/06/2015 Capitolato Speciale di Appalto sifoni di raccolta condense, ove necessario e su indicazione della Committente. In caso di parallelismo tra l' allacciamento ed i fabbricati dovrà essere mantenuta di norma una distanza di m 1 per l'applicazione gli allacciamenti in B. P.; per quelli in M. P. B. si dovranno rispettare le distanze stabilite dal D. M. 16 Aprile 2008 del Ministero dell' Interno o distanze maggiori secondo quanto stabilito dalla Committente. Per l' attraversamento delle "Nuove norme tecniche per tubazioni in muri o manufatti simili, posti sotto i l piano terra, l' Appaltatore potrà eseguire la foratura a mano e/ o con l' ausilio di martello demolitore. Prima del completamento del rinterro l' Appaltatore stenderà un' apposita rete di segnalazione con le costruzioni" modalità di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008punto 6. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature2. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, con le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 20089.

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Samples: Accordo Quadro

Generalità. Con struttura prefabbricata Quale regola generale si intendono intende che tutti i componenti prodotti materiali, apparecchiature e componenti, previsti per la realizzazione degli impianti dovranno essere muniti del Marchio Italiano di Qualità (IMQ) e/o del contrassegno CEI o di altro Marchio e/o Certificazione equivalente. Tali materiali e apparecchiature saranno nuovi, di alta qualità, di sicura affidabilità, completi di tutti gli elementi accessori necessari per la loro messa in stabilimenti permanenti o opera e per il corretto funzionamento, anche se non espressamente citati nella documentazione di progetto; inoltre, dovranno essere conformi, oltre che alle prescrizioni contrattuali, anche a quanto stabilito da Xxxxx, Regolamenti, Circolari e Normative Tecniche vigenti (UNI, CEI UNEL ecc.), anche se non esplicitamente menzionate. Si potranno mettere in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiereopera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori e in caso di controversia, ovvero realizzati a piè d'opera. La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito procederà ai sensi dell'art. 9 164 del D.P.R. n. 207/2010. Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della legge 05 novembre 1971loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. n. 1086 207/2010 e alla certificazione di idoneità gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto di cui agli arttal D.M. 145/2000. 1 Il Direttore dei Lavori si riserva il diritto di autorizzarne l’impiego o di richiederne la sostituzione, a suo insindacabile giudizio, senza che per questo possano essere richiesti indennizzi o compensi suppletivi di qualsiasi natura e 7 specie. Tutti i materiali che verranno scartati dal Direttore dei Lavori, dovranno essere immediatamente sostituiti, siano essi depositati in cantiere, completamente o parzialmente in opera, senza che l’Appaltatore abbia nulla da eccepire. Dovranno quindi essere sostituiti con materiali idonei rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti. Salvo diverse disposizioni del Direttore dei Lavori, nei casi di sostituzione i nuovi componenti dovranno essere della legge 2 febbraio 1974stessa marca, n. 64modello e colore di quelli preesistenti, la cui fornitura sarà computata con i prezzi degli elenchi allegati. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione Per comprovati motivi, in materia. Nel particolare nel caso di prodotti coperti componenti non più reperibili sul mercato, l'Appaltatore dovrà effettuare un’accurata ricerca al fine di reperirne i più simili a quelli da marcatura CEsostituire sia a livello tecnico-funzionale che estetico. Tutti i materiali, devono muniti della necessaria documentazione tecnica, dovranno essere comunque rispettatisottoposti, laddove applicabiliprima del loro impiego, all'esame del Direttore dei Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili. L'accettazione dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti è vincolata dall'esito positivo di tutte le verifiche prescritte dalle norme o richieste dal Direttore dei Lavori, che potrà effettuare in qualsiasi momento (preliminarmente o anche ad impiego già avvenuto) gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove, analisi e controlli. Tutti i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti materiali per i quali non sia applicabile la marcatura CEè prevista l’omologazione, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed o certificazione similare, da parte dell'I.N.A.I.L., VV.F., A.S.L. o altro Ente preposto saranno accompagnati dal documento attestante detta omologazione. Tutti i produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, con materiali e le apparecchiature impiegate e le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008.loro montaggio dovranno essere tali da:

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Samples: www.comune.latina.it

Generalità. Con struttura prefabbricata Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte, si intendono dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i componenti laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità 2+ e per i quali sia disponibile una norma europea armonizzata il cui riferimento sia pubblicato sulla GUUE. Al termine del periodo di coesistenza, il loro impiego nelle opere è possibile soltanto se in possesso della marcatura CE, prevista dalla direttiva 89/106/CEE sui prodotti da costruzione (CPD), recepita in stabilimenti permanenti o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiereItalia dal D.P.R. n. 246/1993, ovvero realizzati a piè d'operacosì come modificato dal D.P.R. n. 499/1997. La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" Per gli acciai di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanentialle norme armonizzate UNI EN 10025, con tecnologia ripetitiva UNI EN 10210 e processi industrializzatiUNI EN 10219-1, in tipologie predefinite assenza di specifici studi statistici di documentata affidabilità e in favore di sicurezza, per campi dimensionali i valori delle tensioni caratteristiche di snervamento fyk e tipi di armaturerottura ftk - da utilizzare nei calcoli - si assumono i valori nominali fy = ReH e ft = Rm, riportati nelle relative norme di prodotto. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza Per quanto attiene l'identificazione e la qualificazione, può configurarsi il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CECE e non sia disponibile una norma armonizzata, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema ovvero la stessa ricada nel periodo di controllo della produzione ed coesistenza, e per i produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva quali sia invece prevista la qualificazione del sistema di produzione, con le modalità e le procedure indicate nelle Norme tecniche per le costruzioni. È fatto salvo il caso in cui, nel periodo di coesistenza della specifica norma armonizzata, il produttore abbia volontariamente optato per la marcatura CE. Si applicano anche le procedure di controllo per gli acciai da carpenteria. Per l'accertamento delle caratteristiche meccaniche indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008.seguito, il prelievo dei saggi, la posizione nel pezzo da cui essi devono essere prelevati, la preparazione delle provette e le modalità di prova, devono rispondere alle prescrizioni delle norme UNI EN ISO 377, UNI 552, UNI EN 10002-l e UNI EN 10045-1. Gli spessori nominali dei laminati, per gli acciai di cui alle norme europee UNI EN 10025, UNI EN 10210 e UNI EN Norme e qualità degli acciai Spessore nominale dell'elemento t ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80 mm fyk (N/mm2) ftk (N/mm2) fyk (N/mm2) ftk (N/mm2) S 235 235 360 215 360 S 275 275 430 255 410 S 355 355 510 335 470 S 450 440 550 420 550 S 275 N/NL 275 390 255 000 X 000 X/XX 355 490 335 000 X 000 X/XX 420 520 390 000 X 000 X/XX 460 540 430 540 S 275 M/ML 275 370 255 360 S 355 M/ML 355 470 335 450 S 420 M/ML 420 520 390 500 S 460 M/ML 460 540 430 530 S 235 W 235 360 215 340 S 355 W 355 510 335 490 Norme e qualità degli acciai Spessore nominale dell'elemento t ≤ 40 mm 40 mm < t ≤ 80 mm fyk (N/mm2) ftk (N/mm2) fyk (N/mm2) ftk (N/mm2) S 235 H 235 360 215 340 S 275 H 275 430 255 410 S 355 H 355 510 335 490 S 275 NH/NLH 275 390 255 370 S 355 NH/NLH 355 490 335 470 S 420 NH/NLH 420 540 390 520 S 460 NH/NLH 460 560 430 550 S 235 H 235 360 - - S 275 H 275 430 - - S 355 H 355 510 - - S 275 NH/NLH 275 370 - - S 355 NH/NLH 355 470 - - S 275 MH/MLH 275 360 - - S 355 MH/MLH 355 470 - - S 420 MH/MLH 420 500 - - S460 MH/MLH 460 530 - -

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Samples: www.comune.adrano.ct.it

Generalità. Con struttura prefabbricata I lavori di consolidamento delle murature potranno essere effettuati ricorrendo a tutte quelle tecniche, anche a carattere specialistico e ad alto livello tecnologico, purché vengano giudicate compatibili, dalla D.L. e dagli organi competenti per la tutela del bene, con la natura delle strutture esistenti e siano altresì chiaramente riconoscibili e distinguibili dai manufatti originari sui quali si intendono i componenti prodotti sta operando con interventi prettamente conservativi. Per quanto possibile tali lavori dovranno essere eseguiti in stabilimenti permanenti o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantieremodo da garantire l'eventuale reversibilità dell'intervento. I lavori di consolidamento delle murature dovranno essere condotti, ovvero realizzati a piè d'operaove applicabili, nei modi stabiliti dal D.M. 2 luglio 1981, n. 198, dalle successive Circ. 10 luglio 1981, n. 21745 e 19 luglio 0000, x. 00000 e dal D.M. 9 gennaio 1987. La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" conservazione dei materiali costituenti la fabbrica sarà affrontata in maniera articolata secondo due livelli di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti intervento: valutando il materiale in quanto tale o considerando l'edificio nel suo insieme di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, elementi materici con tecnologia ripetitiva e processi industrializzatifunzione statica, in tipologie predefinite relazione quindi a problemi di resistenza e stabilità strutturale. I seguenti paragrafi daranno le indicazioni ed i criteri fondamentali circa le metodologie di intervento per campi dimensionali gli eventuali consolidamenti statici. Sarà comunque cura della D.L. porre in essere, a completamento e tipi miglior spiegazione di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologicaquanto alle tavole progettuali, ulteriori e/o diverse indicazioni. Il componente deve rilievo ed il controllo delle lesioni costituiranno il fondamento essenziale per la corretta impostazione delle adeguate operazioni di salvaguardia e di risanamento statico, rilievo e controllo ai quali l'Impresa, senza compenso alcuno, dovrà garantire i livelli il massimo di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in operacollaborazione ed assistenza. I componenti sopracitati rilievo e controllo saranno eseguiti con adatti strumenti (deformometri meccanici e/o elettronici, estensimetri, autoregistratori) per accertare se il dissesto è in possesso progressione accelerata, ritardata o uniforme, oppure se è in fase di attestato fermo su una nuova condizione di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materiaequilibrio. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CEprogressione accelerata del dissesto potrà essere necessario un pronto intervento per opere provvisorie di cautela, devono essere comunque rispettatiin conformità alle disposizioni della D.L. Nel caso di arresto di una nuova configurazione di equilibrio sarà necessario accertare il grado di sicurezza con cui tale equilibrio è garantito, laddove applicabiliper intervenire secondo le modalità prescritte dalla D.L., i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà ovvero interventi tesi a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per bloccare l'edificio nell'assetto raggiunto o integrare gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti con irrobustimenti locali o generali per i quali non sia applicabile la marcatura CE, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzioneproteggere, con un conveniente margine, la sicurezza di esercizio. Se i preliminari accertamenti assicureranno che la sottostruttura è estranea alla fenomenologia rilevata, il risanamento statico sarà conseguito con i procedimenti seguenti, la cui scelta, a cura della D.L., sarà condizionata dalle varie situazioni locali: nel caso di dissesti per schiacciamento sarà necessaria la rigenerazione delle murature con iniezioni di resine epossidiche opportunamente caricate con l'integrazione della capacità portante mediante apposite armature metalliche; nei casi di dissesti per pressoflessione sarà necessario l'impiego di adatte armature rigidamente collegate alla struttura muraria mediante resine epossidiche, oppure attraverso l'inserimento di elementi metallici tendenti a ridurre le modalità indicate lunghezze di libera inflessione; nel punto 11.8 caso in cui sia necessario ridurre e/o controbilanciare la spinta di archi e volte sarà fatto divieto di usare alleggerimenti con sottrazione di materia della fabbrica e sarà quindi necessario introdurre adatte barre di armatura, eventualmente pretese, comunque connesse alla muratura mediante resina epossidica. Pertanto nelle zone in cui, per ragioni di vario ordine, insorgono sforzi di trazione e taglio, che rendono necessarie iniezioni di resina e/o eventuale armatura metallica, tali iniezioni e/o armature dovranno formare un corpo unico con la muratura, assorbendone i sopradetti sforzi, per conferirle la corretta capacità reattiva che la sappia rigenerare nei confronti degli stati di sollecitazione anomali che hanno generato il quadro fessurativo. Il procedimento sarà particolarmente utile sia nel caso di schiacciamento sia nel caso di pressoflessione: nel primo la cucitura armata che sarà eseguita tra due paramenti di muro dovrà consentire una bonifica generale per il diffondersi del D.M. 14 gennaio 2008legante epossidico e si opporrà a spostamenti trasversali, per la resistenza a trazione garantita dai tondi metallici inseriti; nel secondo caso si dovrà ottenere un effetto identico a quello conseguente a cerchiature e/o tiranti metallici, con il vantaggio, e comunque l'obbligo, di non lasciare a vista l'intervento.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Generalità. Con struttura prefabbricata si intendono i componenti prodotti in stabilimenti permanenti o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiere, ovvero realizzati a piè d'opera. La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 della direttiva 89/106/CEE (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 19711972, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, con le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008.

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Samples: Contratto a Misura

Generalità. Con struttura prefabbricata si intendono i componenti prodotti in stabilimenti permanenti o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiere, ovvero realizzati a piè d'opera. La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 19711972, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, ai sensi del D.P.R. 246/93, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, con le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008.

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Samples: bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com

Generalità. Con struttura prefabbricata si intendono i componenti prodotti in stabilimenti permanenti o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiere, ovvero realizzati a piè d'opera. La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute nel D.M. 14 17 gennaio 20082018, nonché nella Circolare 2 febbraio 200921/01/2019, n. 617 - 7 “Istruzioni per l'applicazione l’applicazione dell’«Aggiornamento delle "Nuove norme “Norme tecniche per le costruzioni" ”» di cui al decreto ministeriale 14 17 gennaio 20082018”. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea a sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 17 gennaio 20082018. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 17 gennaio 20082018. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, con le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 17 gennaio 20082018.

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Samples: servizi-dac.dsi.infn.it

Generalità. Con struttura prefabbricata si intendono Tutti i componenti prodotti materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in stabilimenti permanenti cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantieredovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e tabelle di unificazione CEI- UNEL, ovvero realizzati a piè d'operaove queste esistono. La progettazionecorrispondenza dei materiali e delle apparecchiature alle prescrizioni di tali norme dovrà essere attestata, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. materiali e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti le apparecchiature per i quali è prevista la concessione del Marchio, dalla presenza del contrassegno dell’Istituto Italiano del Marchio di Qualità (I.M.Q.) o di marchio equivalente Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. Dovranno essere utilizzati, se non sia applicabile diversamente indicato, materiali ed apparecchiature dello stesso tipo e marca di quelli già installati nel luogo di intervento e ciò in particolare per interventi di ampliamento e sostituzione di apparecchiature modulari nei quadri, di apparecchiature di comando e utilizzazione modulari componibili, di apparecchi di illuminazione, di canalizzazioni. Valgono inoltre: • REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la marcatura CEcommercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio • Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti occasionalidel 9 marzo 2011, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del sistema di produzione, con le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008.Consiglio - 10/07/2015 (2015/C - 226/04)

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Samples: Accordo Quadro Con Un Solo Operatore Economico, Per Lavori Da Eseguirsi Su Immobili in Uso a Qualsiasi Titolo All’azienda Usl Di Imola

Generalità. Con struttura prefabbricata L’esclusione delle terre da scavo dal campo di applicazione del regime dei rifiuti era già contemplata dall’art. 186 del D.Lgs. 152/2006. Tale articolo è stato sostituito integralmente alla luce delle modifiche intervenute con l’emanazione del D.lgs. 4/2008 entrato in vigore il 13.02.2008, dove al comma 1 sono individuati i requisiti che è necessario possedere e verificare, al fine di poter escludere le terre e rocce da scavo dal regime giuridico dei rifiuti. Peraltro, nel caso in cui: • presentando il materiale caratteristiche di omogeneità ed assenza di evidenze di pregiudizio per l’ambiente, • essendo certo ed integrale il suo riutilizzo, limitatamente alla previsione di utilizzare la terra da scavo nello stesso ambito di origine, possono non essere necessarie modalità gestionali particolari, rientrando, di per sé, nella fattispecie derogatoria della nozione di rifiuto (come confermato dalla giurisprudenza nell’interpretazione data all’articolo 14 del decreto legge 138/2002, convertito con Xxxxx 178/2002 sulla nozione di rifiuto, Corte di Cassazione penale III Sezione, Sentenza 26 gennaio 2007, n° 2902, ora riprodotta con alcune modifiche dall’articolo 183 del D.Lgs. 152/2006). Ai sensi dell’articolo 186 del D.Lgs. 152/06, come modificato dal D.Lgs 4/2008, non costituiscono rifiuti le rocce e terre da scavo ottenute quali sottoprodotti, che si intendono i componenti prodotti utilizzano effettivamente senza trasformazioni preliminari, per riempimenti, rinterri, rimodellazioni e rilevati, nel rispetto di qualità chimico-fisica indicata dal comma 1 dell’articolo stesso. Trattandosi nel caso in stabilimenti permanenti esame, di lavoro pubblico, non soggetto né a Via né a permesso di costruire o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantieredenuncia di inizio di attività, ovvero realizzati a piè d'opera. La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" la sussistenza dei requisiti di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008comma 1 dell’articolo 186, nonché i tempi dell'eventuale deposito in attesa di utilizzo, vengono definiti dal comma 4 dell’articolo 186. Componenti Considerando che: • si prevede di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti utilizzare la terra da scavo nello stesso ambito di origine, • la destinazione d’uso della porzione di area da cui origina lo scavo è la medesima della porzione di area in stabilimenti permanenticui è previsto il riutilizzo, • non vi sono evidenze di pregiudizio per l’ambiente per il materiale presente in situ, si ritiene non essere necessario effettuare accertamenti analitici preventivi. Il materiale andrà, comunque, caratterizzato ambientalmente e tecnicamente, a cura dell’Appaltatore, con tecnologia ripetitiva campionamento dai cumuli, al fine da garantirsi da eventuali contaminazioni avvenute durante la fase di scavo, riscontrare la piena rispondenza ai requisiti tecnici richiesti e processi industrializzaticonsentire una più agevole gestione del materiale che non rispondesse ai requisiti di qualificazione tecnica. Sin dalla fase iniziale il terreno vegetale proveniente dallo scotico resterà separato da quello scavato nel corpo del rilevato. I materiali avviati al “deposito di accumulo per le analisi”, saranno collocati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolocumuli distinti (cumuli con terre da rilevato, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver cumuli con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti occasionalivegetale), in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, con le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008attesa della caratterizzazione tecnico-ambientale.

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Samples: Convenzione Unica Stipulata Il 07/11/2007 Resa Esecutiva Con Legge 101/2008

Generalità. Con struttura prefabbricata si intendono Per quanto l'impresa abbia la facoltà di provvedere ai materiali da località di sua convenienza, tuttavia essi dovranno essere riconosciuti, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, rispondenti ed idonei. In ogni caso la ditta aggiudicataria prima della consegna dei lavori dovrà presentare tutta la certificazione di legge riferita alla segnaletica che intende utilizzare conformemente alle vigenti disposizioni. Tutti i componenti segnali dovranno essere costruiti secondo le caratteristiche conformi alla normativa vigente e, in mancanza, secondo le disposizioni che, di volta in volta, saranno impartite dalla Direzione dei lavori e dovranno essere muniti di attacchi speciali fissati nella parte posteriore che eliminano la foratura del segnale stesso. I segnali devono essere rigorosamente conformi ai tipi, dimensioni, misure prescritte dal D.M. 18/2/1992, n.223, Direttiva 16/2/1993, n.335, Circolare 24/2/1993, n.461, Circolare 19/4/1993, n.469, Circolare 5/8/1993, n.62, Circolare 30/11/1993, n.2823, D.M. 10/12/1993, n.651, Circolare 7/7/1994, 2233, D.M. 26/9/94, D.M.31/3/1995, n.1584, Direttiva 12/4/1995, D.M. 9/6/1995, Circolare 9/6/1995, n.2584, Circolare 9/6/1995, n.2595, D.M. 2/1/1996, D.M. 27/3/1996, successive circolari emanate fino al momento della gara di Appalto. I materiali adoperati per la fabbricazione dei segnali dovranno essere della migliore qualità in commercio. A norma della legge n. 113 del 30/3/81 - art. 13, lettere b, d, e, la ditta aggiudicataria dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori campioni rappresentativi della fornitura e, a garanzia della conformità dei campioni stessi e della successiva fornitura alle norme prescritte, una dichiarazione impegnativa relativa ai prodotti impiegati, accompagnata da certificati ufficiali di analisi, o copie fotostatiche, rilasciati da riconosciuti Istituti specializzati, competenti ed autorizzati, per tutti o parte dei materiali usati, secondo quanto richiesto dalla Direzione Lavori; a norma della succitata Circolare n. 2130 è comunque tassativa ed obbligatoria la presentazione dei certificati, o delle copie di questi, relativi alle pellicole catarifrangenti da consegnarsi comunque prima della consegna dei lavori. Si prescrive comunque ed in stabilimenti permanenti o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiereogni caso che la fornitura di materiali conformi ai campioni presentati non riduce e non esonera la ditta dall’obbligo di sostituire a propria cura e spese tutti i materiali eventualmente già installati non conformi alle leggi vigenti anche se conformi ai campioni presentati, ovvero realizzati a piè d'operarimanendo la ditta stessa unica e sola responsabile di tutti i danni, diretti e indiretti, derivanti da tale condotta. La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per presentazione dei campioni ha il duplice scopo di poter valutare secondo un parametro oggettivo le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto capacità tecnico-realizzative della ripetitività tipologica. Il componente deve ditta ed inoltre garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato di la conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, con le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008stessi alle eventuali successive forniture.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Generalità. Con struttura prefabbricata si intendono Tutti i componenti prodotti materiali e gli apparecchi impiegati negli impianti elettrici devono essere adatti all'ambiente in stabilimenti permanenti cui sono installati e devono avere caratteristiche tali da resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantieredovute all'umidità alle quali possono essere esposti durante l'esercizio. Tutti i materiali e gli apparecchi devono essere rispondenti alle relative norme CEI e tabelle di unificazione CEI- UNEL, ovvero realizzati a piè d'operaove queste esistono. La progettazionecorrispondenza dei materiali e delle apparecchiature alle prescrizioni di tali norme dovrà essere attestata, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. materiali e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti le apparecchiature per i quali è prevista la concessione del Marchio, dalla presenza del contrassegno dell‟Istituto Italiano del Marchio di Qualità (I.M.Q.) o di marchio equivalente Tutti gli apparecchi devono riportare dati di targa ed eventuali indicazioni d'uso utilizzando la simbologia del CEI e la lingua italiana. Dovranno essere utilizzati, se non sia applicabile diversamente indicato, materiali ed apparecchiature dello stesso tipo e marca di quelli già installati nel luogo di intervento e ciò in particolare per interventi di ampliamento e sostituzione di apparecchiature modulari nei quadri, di apparecchiature di comando e utilizzazione modulari componibili, di apparecchi di illuminazione, di canalizzazioni. Valgono inoltre: • REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni armonizzate per la marcatura CEcommercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio • Comunicazione della Commissione nell‟ambito dell‟applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti occasionalidel 9 marzo 2011, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del sistema di produzione, con le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008.Consiglio - 10/07/2015 (2015/C - 226/04)

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Samples: Accordo Quadro Con Più Operatori Economici, Per Lavori Da Eseguirsi Su

Generalità. Con struttura prefabbricata si intendono I materiali impiegati e la loro messa in opera dovranno essere conformi a quanto stabilito dal progetto. Si considerano eseguiti a regola d’arte gli impianti realizzati in conformità alle specifiche norme CEI applicabili in relazione alla tipologia di edificio, di locale e di impianto in progetto. A tal fine dovrà farsi riferimento in particolare alle seguenti norme ed ai loro successivi adeguamenti: – CEI 11-17 (1981) e variante V1 (1989): Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in cavo; – CEI 64-8 (1992): Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V CA e a 1500 V cc: – CEI 64-9 (1987): Impianti elettrici utilizzatori negli edifici a destinazione residenziale e similare; – CEI 64-10 (1988): Impianti elettrici nei luoghi di spettacolo o di intrattenimento; – CEI 64-2 (1987): Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione o di incendio; – CEI S/423 : Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per l’esecuzione; – CEI 103-1 (1971) e variante V1 (1987) Impianti telefonici interni: – CEI 64-50 =UNI 9620: Edilizia residenziale - Guida per l’integrazione nell’edificio degli impianti elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici. Dovranno essere rispettate le disposizioni afferenti la legislazione antincendio per quanto applicabili. Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione. La Direzione Lavori verificherà, anche mediante la richiesta di idonee certificazioni, che i materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto stabilito dal progetto. Al termine dei lavori l’installatore dovrà fornire la documentazione per la successiva gestione e manutenzione. Nell'esecuzione degli impianti l’Appaltatore è tenuto a rispettare le norme di cui alla Legge 05.03.1990, n° 46, e al relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 06.12.1991, n° 447. In particolare l’Appaltatore e/o installatore è tenuto alla perfetta esecuzione a regola d'arte degli impianti, utilizzando allo scopo materiali e/o componenti parimenti costruiti a regola d’arte. Ai fini e per gli effetti di quanto stabilito dalle norme sulla sicurezza degli impianti, di cui alla citata Legge 05.03.1990, n° 46, e del relativo Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 06.12.1991, n° 447, saranno considerati costruiti a regola d'arte i materiali ed i componenti prodotti costruiti nel rispetto della vigente legislazione tecnica in stabilimenti permanenti o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantiere, ovvero realizzati a piè d'opera. La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, materia di sicurezza nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove secondo le norme tecniche per le costruzioni" la salvaguardia della sicurezza emanate dall'U.N.I. (Ente Italiano di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva Unificazione) e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in operadal C.E.I (Comitato Elettrotecnico Italiano). I componenti materiali impiegati e la loro messa in possesso opera dovranno essere conformi a quanto stabilito dal progetto. La Direzione Lavori verificherà, anche mediante la richiesta di attestato idonee certificazioni, tale conformità. Dovranno essere rispettate le disposizioni afferenti la legislazione antincendio per quanto applicabili. Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di conformità secondo una specifica lavorazione. Al termine dei lavori l’installatore dovrà fornire la documentazione tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 necessaria per la successiva gestione e manutenzione. Nella realizzazione delle opere è compresa la fornitura degli elaborati grafici relativi all’impianto finito (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale planimetrie e schemi elettrici), di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e tutta la documentazione da allegare alla certificazione di idoneità conformità, della denuncia dell’impianto di cui agli arttmessa a terra e comunque l’espletamento di tutte le pratiche necessarie all’esercizio dello stesso. 1 In difetto di quanto sopra la D.L., a suo giudizio insindacabile, avrà facoltà di dichiarare non idonei i suddetti materiali, manufatti, ecc., e 7 della legge 2 febbraio 1974richiederne il pronto allontanamento dal cantiere, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso oltre all’eventuale smontaggio di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 quanto realizzato a totale cura e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinatispesa dell’Appaltatore, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti per i quali non ciò sia applicabile la marcatura CE, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, contrasto con le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008.buone regole dell’arte, presenti soluzioni tecniche non idonee o sia diverso da quanto indicato dalla D.L..

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Samples: www1.comune.fi.it

Generalità. Con struttura prefabbricata si intendono Si intende per impianti di adduzione del gas l’insieme di dispositivi, tubazioni, ecc. che servono a fornire il gas metano agli apparecchi utilizzatori (cucine, scaldacqua, bruciatori di caldaie, ecc.). Essi dovranno essere conformi: – alla legislazione antincendio (Legge n° 818 e circolari esplicative); – alla legislazione di sicurezza (Legge 06.12.1971, n° 1083); – alla Legge 12.03.1990, n° 46. Per il rispetto della Legge 06.12.1971, n° 1083, dovranno essere adottate e rispettate tutte le norme UNI che i componenti prodotti Decreti ministeriali hanno reso vincolanti ai fini del rispetto della Legge stessa. Inoltre: – la componentistica approvvigionata in stabilimenti permanenti o cantiere dovrà rispondere alle norme UNI-CIG, rese vincolanti dai Decreti ministeriali emanati in impianti temporanei allestiti applicazione delle suddette Leggi 06.12.1971, n° 1083, e 12.03.1990, n° 46; – per uno specifico cantiere, ovvero realizzati a piè d'operala componentistica la rispondenza alle norme UNI potrà essere comprovata mediante attestato di conformità. La progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto presentazione della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato dichiarazione di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque è tassativamente necessaria per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I quei componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CEè resa obbligatoria dai sopraccitati decreti e può essere sostituita dai marchi IMG e/o UNI-CIG. La Direzione Lavori potrà richiedere l’esecuzione di prove, devono anche parziali, eseguite su campioni prelevati in sito. In corso ed a fine opera dovranno essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione eseguiti i controlli ed i produttori collaudi di componenti occasionalitenuta, pressione, ecc. previsti dalla legislazione antincendio e dalle norme tecniche rese vincolanti con i Decreti sopra citati. Dal punto di consegna dell'ente distributore parte una tubazione interrata in serie dichiarata ed polietilene tipo 316 adatto al trasporto di gas combustibili fino ad una derivazione a T posta immediatamente all'esterno della cucina. Da qui prendono origine due tubazioni in serie controllataacciaio zincato fino rispettivamente alla cucina e alla centrale termofrigorifera. All'origine dell'impianto e immediatamente all'esterno della cucina e della C.T. sono installate valvole di intercettazione del gas, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzionetipo a sfera, con le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008manettino in colore giallo e dotate di cartello indicatore.

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Samples: www1.comune.fi.it

Generalità. Con struttura prefabbricata si intendono i componenti prodotti Le strutture lignee considerate sono quelle che assolvono ad una funzione di sostenimento e che coinvolgono la sicurezza delle persone, siano esse realizzate in stabilimenti permanenti legno massiccio (segato, squadrato o in impianti temporanei allestiti per uno specifico cantieretondo) e/o legno lamellare (incollato) e/o pannelli derivati dal legno, ovvero realizzati a piè d'operaassemblati mediante incollaggio o elementi di collegamento meccanici. La progettazioneproduzione, esecuzione fornitura e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per uso strutturale dovranno avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema di rintracciabilità che copra la catena di distribuzione dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. La produzione di elementi strutturali di legno massiccio a sezione rettangolare dovrà risultare conforme alla norma europea armonizzata UNI EN 14081 e, secondo quanto specificato al punto A del § 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008recare la Marcatura CE. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanenti, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzati, in tipologie predefinite per campi dimensionali e tipi di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti prodotti senza il presupposto della ripetitività tipologica. Il componente deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggio, trasporto e montaggio, sia come elemento di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. e c.a.p. ci si atterrà a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinati, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti per i quali Qualora non sia applicabile la marcatura CE, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo della produzione ed i produttori di componenti occasionalielementi di legno massiccio per uso strutturale, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione secondo quanto specificato al punto B del sistema di produzione, con le modalità indicate nel punto 11.8 § 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008, devono essere qualificati così come specificato al § 11.7.10 del D.M. 14 gennaio 2008. Il legno massiccio per uso strutturale è un prodotto naturale, selezionato e classificato in dimensioni d'uso secondo la resistenza, elemento per elemento, sulla base delle normative applicabili. I criteri di classificazione garantiscono all'elemento prestazioni meccaniche minime statisticamente determinate, senza necessità di ulteriori prove sperimentali e verifiche, definendone il profilo resistente, che raggruppa le proprietà fisico-meccaniche, necessarie per la progettazione strutturale. La classificazione può avvenire assegnando all'elemento una Categoria, definita in relazione alla qualità dell'elemento stesso con riferimento alla specie legnosa e alla provenienza geografica, sulla base di specifiche prescrizioni normative. Al legname appartenente a una determinata categoria, specie e provenienza, può essere assegnato uno specifico profilo resistente, utilizzando le regole di classificazione previste base nelle normative applicabili. La Classe di Resistenza di un elemento è definita mediante uno specifico profilo resistente unificato, a tal fine può farsi utile riferimento alle norme UNI EN 338 ed UNI EN 1912, per legno di provenienza estera, ed UNI 11035 parti 1 e 2 per legno di provenienza italiana. Ad ogni tipo di legno può essere assegnata una classe di resistenza se i suoi valori caratteristici di resistenza, valori di modulo elastico e valore caratteristico di massa volumica, risultano non inferiori ai valori corrispondenti a quella classe. In generale è possibile definire il profilo resistente di un elemento strutturale anche sulla base dei risultati documentati di prove sperimentali, in conformità a quanto disposto nella UNI EN 384. Le prove sperimentali per la determinazione di resistenza a flessione e modulo elastico devono essere eseguite in maniera da produrre gli stessi tipi di effetti delle azioni alle quali il materiale sarà presumibilmente soggetto nella struttura. Per tipi di legno non inclusi in normative vigenti (emanate da CEN o da UNI), e per i quali sono disponibili dati ricavati su campioni "piccoli e netti", è ammissibile la determinazione dei parametri di cui sopra sulla base di confronti con specie legnose incluse in normative di dimostrata validità.

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Samples: Coibentazione Tubazioni

Generalità. Con struttura prefabbricata I LNGS affidano un significativo numero di prestazioni, servizi, lavori e forniture a soggetti terzi. La natura delle forniture, le modalità di svolgimento delle prestazioni, dei servizi e dei lavori, sono in grado di influenzare in varia misura gli aspetti ambientali dei LNGS. L’avvio procedurale di un appalto avviene di norma con un atto formale a firma del Direttore dei LNGS in cui si intendono nomina un RUP; il Servizio Amministrazione dei LNGS che cura la predisposizione di tale atto, ne dà comunicazione a RDSGA e a RSPP. È possibile influire sulle prestazioni ambientali connesse all’esecuzione di un appalto, intervenendo, con diverso grado di efficacia, sin dalla scelta stessa dell’oggetto dell’appalto e quindi nelle sue diverse fasi, quali: • definizione delle specifiche tecniche dell’appalto (progetto, capitolato, …) e delle condizioni contrattuali; • specificazione dei requisiti delle ditte e dei criteri di aggiudicazione; • svolgimento dell’appalto; • ultimazione dell’appalto. La possibilità di considerare fra i componenti requisiti di partecipazione e fra i criteri di aggiudicazione degli appalti anche i principi di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile è stata sancita, da ultimo, dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE La definizione delle caratteristiche ambientali dovrà ispirarsi in primis ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) stabiliti per legge (Decreti del Ministero dell’Ambiente) per l’acquisto di determinate tipologie di prodotti e servizi: attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio (p.e. personal computer, stampanti, apparecchi multifunzioni, fotocopiatrici), servizi energetici per gli edifici, toner, carta per copia, arredi per ufficio, ristorazione collettiva, servizi di pulizia e prodotti per l’igiene, servizi di progettazione e lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici e per la gestione di cantieri, ecc…, con la fondamentale avvertenza che laddove si ha che fare con acquisti di beni e servizi che hanno impatto sui consumi energetici e sulle emissioni di gas ad effetto serra (CO2, freon,…) i suddetti CAM diventano obbligatori per la totalità degli acquisti programmati (100%) e non solo per una quota parte (comunque non inferiore al 50%). Il Servizio Amministrazione, in stabilimenti permanenti base alla situazione degli ordini complessivamente emessi ed, eventualmente, alle statistiche, se disponibili, dei consumi pregressi per una data categoria d’appalto, controlla che siano rispettate le aliquote minime (50% o in impianti temporanei allestiti superiori) da destinarsi per legge agli acquisti verdi per le relative categorie di forniture e affidamenti, tenendo conto sia degli incrementi percentuali che possono intervenire nel tempo sia dei CAM emanati e che saranno progressivamente emanati per altre categorie d’appalto. Il Servizio Amministrazione inoltre controlla che siano pubblicati sul sito internet ufficiale dei LNGS i bandi di gara con i capitolati contenenti il recepimento dei CAM emanati ovvero, per i bandi di gara LNGS che sono pubblicati sul sito internet ufficiale dell’INFN, che siano trasmessi all’Amministrazione Centrale INFN i capitolati soddisfacenti i CAM. Come già deducibile dalla denominazione legislativa stessa, i CAM rappresentano delle specifiche e condizioni ambientali minimali e i RUP sono quindi invitati ad inserire ulteriori specifiche e condizioni ambientali; fra questi si possono indicare, oltre quelli specifici al SGA dei LNGS (v. sotto), i criteri per l’assegnazione di marchi ecologici comunitari (ecolabel), nazionali o privati. In tal caso, nella definizione delle specifiche tecniche della fornitura dovranno essere indicate le caratteristiche ecologiche richieste, accettando come possibile mezzo di prova, senza però limitarsi ad esso, il marchio di qualità ecologica eventualmente corrispondente o l’impronta climatica di prodotto (carbon footprint). Per quanto riguarda i criteri specifici più appropriati per il rispetto del SGA dei LNGS, il RUP, o suo delegato, nella definizione delle specifiche tecniche, chiedendo eventualmente la collaborazione del RDSGA, del RGR (Responsabile della Gestione dei Rifiuti) e, se l’appalto riguarda uno specifico cantiereesperimento, del relativo RAE (Referente Ambientale di Esperimento), dovrà determinare innanzitutto le caratteristiche dell’appalto che possono avere influenza su:\ • politica ambientale dei LNGS, • obiettivi, traguardi e programmi ambientali, • aspetti ambientali in genere dei LNGS. In linea generale, il RUP dovrà in primo luogo assicurarsi che sia chiaramente indicato che l’Appaltatore si attenga alla legislazione ambientale ed alle altre normative applicabili ai LNGS, desumibili, eventualmente con la collaborazione del CPL (Coordinatore delle Prescrizioni Legali), dal modulo MD.CL.01 “Valutazione degli obblighi di conformità”, nonché, ove applicabile, a determinate prescrizioni del SGA, rendendo nota l’esistenza del SGA stesso e valutando la necessità di fornire specifiche procedure gestionali o apposite istruzioni operative o altri documenti necessari alla comprensione da parte della società appaltatrice o del professionista incaricato dei reali vincoli operativi ipotizzabili nell’appalto. Qualora l’oggetto di una gara sia specificatamente trattato da procedure gestionali o istruzioni operative, il RUP deve allegare alla lettera di invito le suddette procedure e/o istruzioni operative. Di norma dovrà quanto meno essere indicato nelle specifiche tecniche degli appalti, salvo nei casi di evidente trascurabilità degli aspetti ambientali sottesi all’appalto medesimo, la seguente dicitura: Dovrà essere considerata in particolare la possibilità di impiego, laddove possibile, di sostanze non pericolose in luogo di analoghe pericolose (p.e. vernici all’acqua in luogo di vernici al solvente) e l’eventualità di definire ulteriori caratteristiche ambientali dei prodotti da fornire, in termini non solo di prestazioni ambientali durante il loro impiego, ma anche, durante l’intero ciclo di vita, quindi dalla loro produzione al loro smaltimento (ad esempio materiali riciclati o naturali in luogo di quelli sintetici o fabbricati con materia vergine). In caso di appalti di lavori o servizi, oltre alle caratteristiche ambientali stesse dell’opera o del servizio, dovranno essere considerati anche gli aspetti ambientali derivanti dalla fase di progettazione e da quella di esecuzione del lavoro o del servizio, facendo anche particolare attenzione ai rischi ambientali di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo e del sottosuolo. In ogni caso il RUP nell’iter di gestione amministrativa della pratica di acquisto ha il dovere di segnalare se è presente, ai fini dell’acquisto proposto, un possibile Rischio Ambientale, richiedendo a RSGA una sua eventuale valutazione. Qualora RSGA individui effettivamente la presenza di Rischi(o) Ambientali(e), dovrà redigere apposito documento di Valutazione Ambientale. Qualora RSGA non ravvisi invece la presenza di Rischio Ambientale, ovvero realizzati il Rischio Ambientale sia già stato soddisfacentemente considerato nei documenti di appalto, andrà a piè d'operacliccare l’apposito tasto verde “Rischio Ambientale Assente”. La progettazioneIl Servizio Amministrazione avrà comunque l’accortezza, nei casi dubbi, di portare prudenzialmente all’attenzione di RSGA una pratica anche laddove il RUP non abbia effettuato alcuna segnalazione di possibile Rischio Ambientale. Le valutazioni sui possibili rischi ambientali ed altre condizioni di esecuzione dell’appalto, quali la formazione/informazione degli operatori della ditta, le modalità di gestione dei rifiuti e collaudo delle costruzioni prefabbricate sono disciplinate dalle norme contenute D.M. 14 gennaio 2008di ogni altro aspetto ambientale, nonché nella Circolare 2 febbraio 2009dovranno essere specificate nei documenti di appalto (capitolato speciale, n. 617 - Istruzioni per l'applicazione delle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008. Componenti di serie devono intendersi unicamente quelli prodotti in stabilimenti permanentispecifiche tecniche, con tecnologia ripetitiva e processi industrializzatiecc…) dal RUP, in tipologie predefinite modo che la ditta concorrente possa formulare la sua offerta avendo ben presente i suoi oneri ed obblighi specifici. In particolare il RUP, o suo incaricato per campi dimensionali e tipi la fase di armature. Di produzione occasionale si intendono i componenti redazione delle specifiche di appalto, dovrà dettagliare le modalità di gestione dei rifiuti prodotti senza il presupposto dall’impresa nell’ambito dello svolgimento della ripetitività tipologica. Il componente propria attività, precisando esplicitamente che l’impresa di norma deve garantire i livelli di sicurezza e prestazione sia come componente singolo, nelle fasi transitorie di sformatura, movimentazione, stoccaggioprovvedere alla raccolta, trasporto e montaggiosmaltimento dei propri rifiuti, nel pieno rispetto delle norme di legge. Solo in particolari situazioni, da motivare in maniera circostanziata da parte del RUP, potrà essere previsto che le operazioni di smaltimento dei rifiuti siano poste a carico dei LNGS; in tali casi il RUP dovrà dettagliare le esatte prescrizioni operative, concordandole preventivamente col RGR. Il RUP dovrà valutare inoltre l’opportunità che per alcune tipologie di lavori di significativo impatto ambientale (ad es. rimozione di grandi apparati sperimentali, ristrutturazioni di opere/impianti contenenti sostanze pericolose,…) sia come elemento prescritto nei capitolati che l’Appaltatore fornisca ai LNGS copia conforme della quarta copia del FIR (Formulario di un più complesso organismo strutturale una volta installato in opera. I componenti in possesso di attestato di conformità secondo una specifica tecnica europea elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CEIdentificazione Rifiuto) ed i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea sono intesi aver con ciò assolto ogni requisito procedurale di cui al deposito ai sensi dell'art. 9 della legge 05 novembre 1971, n. 1086 e alla certificazione di idoneità di cui agli artt. 1 e 7 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Resta l'obbligo del deposito della documentazione tecnica presso l'ufficio regionale competente ai sensi della vigente legislazione in materia. Nel caso di prodotti coperti da marcatura CE, devono essere comunque rispettati, laddove applicabili, i punti 11.8.2, 11.8.3.4 e 11.8.5 del D.M. 14 gennaio 2008. Comunque per i controlli sui componenti prefabbricati in c.a. rifiuti prodotti e c.a.p. ci si atterrà smaltiti a quanto previsto nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008. Per gli elementi strutturali prefabbricati qui disciplinaticura dell’Appaltatore medesimo, quando non soggetti ad attestato di conformità secondo una specifica tecnica elaborata ai sensi del Regolamento UE n. 305/2011 (marcatura CE) e i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, sono previste due categorie di produzione: - serie dichiarata - serie controllata I componenti per i quali non sia applicabile la marcatura CE, devono essere realizzati attraverso processi sottoposti ad un sistema di controllo a dimostrazione della produzione ed i produttori di componenti occasionali, in serie dichiarata ed in serie controllata, devono altresì provvedere alla preventiva qualificazione del sistema di produzione, con le modalità indicate nel punto 11.8 del D.M. 14 gennaio 2008formale correttezza dell’operazione svolta.

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Samples: servizi-dac.dsi.infn.it